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Sentenza

L'impiego militare ha un carattere separato dalle altre forme di impiego alle di...
L'impiego militare ha un carattere separato dalle altre forme di impiego alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni ed è connotato da forti elementi di specialità, anche a garanzia del peculiare status dei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, apparendo perciò del tutto legittimo che l'ordinamento richieda per il reclutamento del personale il possesso di requisiti particolarmente rigorosi.
Cons. Stato Sez. II, 21/05/2019, n. 3254
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9148 del 2010, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Bacci, Luigi M. D'Angiolella e Giuseppe Costanzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Raffaele Titomanlio in Roma, via Terenzio n. 7,

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,

nei confronti

signor-OMISSIS-, non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^ bis, nr. 8033/2009, pubblicata il 10 agosto 2009, resa tra le parti sul ricorso n.r.g. 2710/2009, proposto dall'appellante per l'annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli, per l'immissione di 1750 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'Esercito, riservato ai volontari in ferma breve (G.U. Serie Speciale 4 n. 94 del 27 novembre 2007), comunicato con nota prot. nr. (...) del 21.01.2009, e di ogni altro atto comunque connesso con quelli impugnati, ivi compresa la nota prot. nr. MDGMILI430025315 del 21.01.2009 della Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto Reclutamento, nonché, in parte qua, della graduatoria redatta a conclusione della procedura concorsuale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2019 il Cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l'avv. Bacci, anche su delega dell'avv. D'Angiolella, e l'avv.to dello Stato De Bonis;
Svolgimento del processo

Con sentenza n. 8033 del 18 agosto 2009, resa in forma semplificata, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Prima bis), ha respinto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-avverso il Provv. n. 0025315 del 21 gennaio 2009 con cui il Ministero della Difesa lo ha escluso dal concorso per l'immissione di 1750 unità nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'esercito, riservato ai volontari in ferma breve.

Con ricorso in appello il sig. -OMISSIS-ha chiesto la riforma della decisione di primo grado.

Ha resistito in giudizio il Ministero della Difesa.

Con ordinanza n. 5745 del 15 dicembre 2010 è stata respinta la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata.

In vista dell'udienza di discussione l'appellante ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 9 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il sig.-OMISSIS-appella la sentenza con cui il T.A.R. per il Lazio ha respinto la domanda di annullamento del provvedimento di sua esclusione da un concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'esercito, riservato ai volontari in ferma breve, motivata per aver riportato una condanna per delitti non colposi (art. 2, punto 1, lett. d, del bando di concorso: "I concorrenti ... debbono ... non aver riportato condanne per delitti non colposi, anche ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p. ...").

In primo grado l'appellante aveva dedotto l'assenza dei presupposti per l'esclusione, sostenendo la nullità della sentenza di condanna e l'illegittimità della relativa dichiarazione di irrevocabilità e rappresentando, nei motivi aggiunti, che il Tribunale penale lo aveva rimesso in termini per appellare la sentenza.

Il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando che "Come si evince per tabulas, l'impugnata clausola di bando ha fatto pedissequa e corretta applicazione della fonte primaria. Sul ricorrente è risultato gravare una condanna per delitto non colposo ancorché non definitiva, stante (come riferisce l'interessato nei motivi aggiunti) la remissione in termini disposta dall'autorità giudiziaria penale per la proposizione dell'appello. Null'altro poteva e doveva fare l'amministrazione se non escludere il-OMISSIS-dal procedimento concorsuale; diversamente operando, infatti, essa avrebbe violato frontalmente i principii di par condicio dei candidati e del tempus regit actum. A nulla rilevano, e del tutto inconferenti s'appalesano, le ragioni addotte dal ricorrente in punto di asserita nullità della sentenza di condanna n. 87/2008 emessa dal tribunale di S. Maria Capua Vetere come pure la circostanza che egli sia stato rimesso in termini per appellarla trattandosi, invero, di circostanze processuali e non sostanziali che non infirmano, cioè, la realtà fattuale. Non spettava di certo all'intimata amministrazione valutare la supposta irregolarità della sentenza di condanna; né un siffatto sindacato può ora essere svolto da una diversa autorità giudiziaria. In entrambi i casi, infatti, verrebbero violati i limiti esterni al potere (difetto di attribuzione). In realtà, la sentenza penale in commento - si ripete, ancorché non definitiva stante la remissione in termini per appellarla - degrada, nel procedimento amministrativo de quo, a mero presupposto storico e come tale s'appalesa idonea - in quanto elemento di fatto storicamente inconfutabile - a supportare la decisione assunta dall'amministrazione in pedissequa applicazione della regola di bando".

L'appellante sostiene ora, come più diffusamente argomentato nella memoria per l'udienza di merito, che l'esclusione dal concorso può essere giustificata solo da una sentenza di condanna passata in giudicato, poiché la presunzione di innocenza è costituzionalmente garantita anche in occasione della partecipazione ad un concorso pubblico, e ha rappresentato che, nelle more del presente giudizio, è sopraggiunta nei suoi confronti una pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato.

L'appello è infondato.

L'art. 36 dell'abrogato D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, applicabile al caso ratione temporis, richiedeva per la partecipazione al concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente di non essere incorsi in condanne per delitti non colposi (comma 2, lett. a, n. 1), con previsione poi ripresa dal bando.

La previsione non presupponeva anche che la sentenza di condanna fosse passata in giudicato, il che si spiega col fatto che l'impiego militare ha un carattere separato dalle altre forme di impiego alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni ed è connotato da forti elementi di specialità, anche a garanzia del "peculiare status dei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà" (C. Cost. n. 268 del 2016), apparendo perciò del tutto legittimo - e niente affatto in contrasto con i canoni costituzionali della parità di trattamento e della ragionevolezza ex art. 3 - che l'ordinamento richieda per il reclutamento del personale il possesso di requisiti particolarmente rigorosi (C.d.S., sez. sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4261).

In proposito questo Consiglio, con riferimento alle previsioni, ancor più severe, contenute nell'art. 6, comma 1, lett. g, del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, per le procedure di arruolamento degli allievi finanzieri, e nell'art. 4, comma 1, lett. e, della L. 23 agosto 2004, n. 226, per quelle di reclutamento dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate (si veda ora l'art. 635, comma 1, lett. g, del Codice dell'ordinamento militare) - che annoverano tra i requisiti di partecipazione il non essere neppure indagati - ha già rilevato che la presunzione di innocenza non può essere evocata con riferimento a casi in cui si discute del possesso dei requisiti per la partecipazione a un pubblico concorso e non della responsabilità penale né di un provvedimento di carattere sanzionatorio (C.d.S., sez. IV, n. 4261/18 cit.; sez. IV, 14 febbraio 2017, n. 629).

Il precedente invocato dall'appellante in proprio favore (C.d.S., sez. IV, 30 dicembre 2013, n. 6176) riguarda un caso non sovrapponibile a quello in esame, poiché imperniato su un decreto penale di condanna che era stato opposto rendendo l'interessato un semplice imputato.

Quanto alla sopravvenuta pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione del reato, per il principio tempus regit actum la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (ex multis, C.d.S., sez. IV, n. 629/17 cit.; C. Cost. n. 7 del 2019; C. Cost. n. 49 del 2016).

Per queste ragioni, in conclusione, l'appello deve essere respinto.

Nella peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Fulvio Rocco, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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