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Sentenza

Comandante di stazione impugna la scheda valutativa n. 40, relativa al periodo 1...
Comandante di stazione impugna la scheda valutativa n. 40, relativa al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017 e che ha abbassato la qualifica delle note caratteristiche, ed ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing.
T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., (ud. 02/05/2019) 12-07-2019, n. 1280



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 719 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

C.F., rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Tortorella Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazzetta L. Settembrini;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per l'effetto domiciliato in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l' annullamento della scheda valutativa, con contestuale richiesta di risarcimento per danno non patrimoniale da mobbing;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento della scheda valutativa nr 40 e del rapporto informativo nr.41 con contestuale risarcimento danni da mobbing

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 maggio 2019 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il ricorrente, maresciallo maggiore dell'Arma dei Carabinieri e comandante della stazione di Vibonati, con il ricorso principale ha impugnato la scheda valutativa n. 40, relativa al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017 e che ha abbassato la qualifica delle note caratteristiche, ed ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing.

2. In pendenza del giudizio, il Ministero ha attivato e concluso il procedimento di annullamento di tale scheda valutativa ed ha notificato in data 13 luglio 2018 la rinnovata scheda valutativa n. 40, relativa al periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017, e il rapporto informativo n. 41, relativo al periodo 1 gennaio-10 aprile 2018.

3. Con motivi aggiunti, l'interessato ha impugnato anche gli atti notificati il 13 luglio 2018 ed ha ribadito la proposizione della domanda risarcitoria.

4. Rileva il Collegio che la domanda di annullamento formulata col ricorso principale va dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, in quanto è stato annullato in sede di autotutela l'atto impugnato.

5. I motivi aggiunti si sviluppano attraverso la prospettazione di tre articolate censure.

6. Con il primo motivo, si prospetta la violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 213 del 2002, e dell'art. 688, comma 1, del D.P.R. n. 90 del 2010, nonché l'eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, poiché si sarebbe dovuto astenere il valutatore, Comandante della Compagnia di Sapri, col quale si sarebbe verificato un 'rapporto di inimicizia'.

7. Ritiene il Collegio che la censura è infondata e va respinta.

In punto di fatto, va premesso che il ricorrente, oltre a proporre il ricorso dinanzi a questo Tar, ha proposto denuncia querela nei confronti del medesimo Comandante della Compagnia, nonché dell'Ufficiale dei Vigili urbani, che aveva contestato lo svolgimento da parte sua di una attività ricettiva in assenza di titolo abilitativo.

Il procedimento penale è stato archiviato con decreto del GIP di Lagonegro, in data 18 ottobre 2018.

Ciò premesso, il ricorrente ha supportato il suo primo articolato motivo, richiamando alcune circostanze, desunte anche dalla documentazione acquisita 'nell'ambito di un procedimento penale connesso ai fatti di causa':

a) il Comandante della Compagnia di Sapri ha avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare, terminato con un provvedimento sanzionatorio che ha irrogato un 'rimprovero';

b) in data 15 luglio 2017, il Comandante Provinciale di Salerno ha inviato al Comando Legione Carabinieri di Napoli una proposta di trasferimento per incompatibilità funzionale, seguita da una relazione di data 2 febbraio 2018, che teneva conto della relazione del Comandante della compagnia di Sapri;

c) in data 13 marzo 2018, il Comando di Napoli trasferiva il ricorrente in servizio provvisorio presso la Compagnia di Sapri in qualità di addetto (avendo egli rappresentato di non potersi trasferire da Vibonati e da Sapri per ragioni familiari e che le vicende sarebbero state determinate dai contrasti con il Comandante di compagnia) e poi lo trasferiva, a domanda, quale Comandante della Stazione di Torchiara.

Tali circostanze, secondo le argomentazioni di parte ricorrente, si dovrebbero considerare di natura 'mobbizzante' e avrebbero comportato un vizio del procedimento e del medesimo provvedimento definitivo.

Ritiene il Collegio che le complessive censure del ricorrente siano infondate e, pertanto, vadano respinte.

Dalla lettura della documentazione acquisita (e dalla stessa narrazione dei fatti riportata nel ricorso), non si desume nulla di anomalo nell'articolazione del procedimento e neppure un 'rapporto di inimicizia' col comandante della Compagnia di Sapri: emerge, invece, che questi ha compiuto atti ordinariamente inerenti alle sue funzioni (sia pure percepiti dal ricorrente come ingiusti).

Per come ha riferito lo stesso ricorrente, un rilievo centrale nella vicenda va attribuito ai fatti che hanno condotto alla irrogazione della sanzione disciplinare del 'rimprovero'.

Tale sanzione è stata irrogata a seguito della pubblicazione delle foto di un immobile di proprietà del ricorrente su un sito di promozione di alloggi per vacanze (e di una foto in cui si intravedeva la divisa dell'Arma), in applicazione della circolare del Ministero del 31.07.2008, in tema di esercizio di attività extraprofessionali retribuite da parte di dipendenti pubblici in generale e del personale militare e degli articoli 713, 717 e 732 del D.P.R. n. 90 del 2010.

Il ricorrente - nel dedurre che l'immobile era stato dato in occasione per brevi periodi e che la foto ritraente la divisa era stata pubblicata da altri - ha impugnato la sanzione con un ricorso gerarchico, che è stato respinto con un provvedimento divenuto inoppugnabile.

Se un lato, rientra senz'altro nelle prerogative degli organi dell'Arma (del Comandante della Compagnia di Sapri, del Comandante provinciale di Salerno e del Comandante del Comando Legione di Napoli) la valutazione dei fatti, sia ai fini disciplinari che per l'attivazione del procedimento di incompatibilità ambientale, dall'altro, un tale esercizio dei poteri istituzionali non manifesta alcuna anomalia dell'azione amministrativa, né, tanto meno, una situazione di 'inimicizia' riconducibile al Comandante della Compagnia di Sapri.

La sussistenza di tale situazione, per quanto emerge dagli atti acquisiti, risulta apoditticamente lamentata dal ricorrente (verosimilmente, perché è stato destinatario di atti non graditi), ma non evidenzia alcun intento persecutorio o mobbizzante.

Anche il richiamo alla 'situazione di tensione', emerso in sede di ispezione, è privo di rilievo: si può considerare consueto che in un ambiente di lavoro, anche militare, vi siano situazioni di attrito, e comunque non emerge alcuna connessione, tale da far ritenere influente una tale situazione di tensione sulla vicenda che ha dato luogo alla sanzione disciplinare e poi al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale.

Neppure hanno rilevanza, in questo giudizio:

- la sanzione amministrativa irrogata al ricorrente in data 20 ottobre 2017 dai vigili urbani del Comune di Vibonati, per lo svolgimento senza autorizzazione dell'attività di 'affittacamere o B&B', ovvero la segnalazione da parte del Comune della 'violazione di una norma amministrativa e non penale', poiché la trasmissione all'Arma dei Carabinieri della segnalazione di quanto rilevato ha costituito una normale attività di collaborazione tra organi istituzionali, al fine di far valutare i fatti sotto il profilo disciplinare (come è poi avvenuto, con atto divenuto inoppugnabile);

- le reiterate deduzioni secondo cui non sarebbe stata svolta una attività imprenditoriale, poiché una tale questione ha riguardato più specificamente il procedimento disciplinare (conclusosi con la sanzione, di per sé rilevante in sede di valutazione delle note caratteristiche);

- la lamentata dilatazione dei tempi che hanno condotto alla contestazione dei fatti inerenti alla gestione dell'immobile, poiché ciò in ipotesi poteva essere oggetto di censura avverso la sanzione disciplinare, ma non riguarda il procedimento con cui l'Amministrazione ha redatto le note caratteristiche (che devono tener conto delle complessive circostanze).

Sono poi infondate le deduzioni con cui si lamenta che il Comandante Provinciale di Salerno non avrebbe dovuto decidere il ricorso gerarchico sopra richiamato e con cui si deduce che il maggiore dei Vigili Urbani di Sapri on avrebbe svolto adeguatamente gli accertamenti.

In questa sede, risultano infondate tutte le deduzioni volte a contestare gli atti di natura disciplinare in quanto non è stata data prova di una specifica connessione tra le lamentele riportate nei motivi aggiunti e quanto è stato oggetto di specifica valutazione degli organi dell'Arma nel corso del procedimento conclusosi con gli atti impugnati.

Risultano dunque solo assertive le reiterate deduzioni secondo cui in sede amministrativa la situazione del ricorrente sarebbe stata valutata in modo anomalo o in violazione delle regole di trasparenza.

Al contrario, emerge che gli organi dell'Arma abbiano prudentemente valutato i fatti accaduti, giungendo a ragionevoli conclusioni, che - in quanto basate su un potere valutativo discrezionale - in quanto tali sono insindacabili in sede giurisdizionale se non per motivi di oggettiva illogicità o incongruenza.

Quanto ai richiami formulati nei motivi aggiunti agli atti posti in essere nel corso di un procedimento penale, essi risultano esposti con una trama narrativa in più punti del tutto avulsa dai fatti di causa e comunque che risulta volta a censurare le condotte dei militari che si sono occupate della vicenda, senza però concretamente esporre e comprovare alcun elemento che in questa sede possa indurre a ritenere attendibile quanto esposto.

L'esposizione della vicenda penale, infatti, deve essere considerata del tutto autonoma rispetto ai fatti di causa e, tuttavia, anche da quanto emerge dalla richiesta di archiviazione in atti ( alla quale ha fatto seguito opposizione da parte del querelante) emerge che le condotte degli indagati sono state considerate dal Pubblico Ministero conformi ai doveri d'ufficio.

8. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 97 della Costituzione, dell'art. 735 del D.P.R. n. 90 del 2010, nonché del principio per cui il datore di lavoro deve proteggere il lavoratore e non porre in essere condotte ritorsive e tali da integrare una condotta di mobbing.

Il ricorrente ha in dettaglio richiamato il contenuto di alcuni 'atti di indagine', nei quali si dà atto dell'ascolto di alcuni militari, aventi per oggetto l'attività istituzionale svolta nella Stazione di Vibonati.

In particolare, egli ha riportato anche per intero alcuni brani delle relazioni di data 11 dicembre 2015, 30 marzo 2016, 22 luglio 2016, 27 aprile 2017, 29 agosto 2017, 19 dicembre 2017, 11 maggio 2018 e ha richiamato molteplici altri atti di servizio (da cui, a suo avviso, si dovrebbe desumere che i colloqui sarebbero 'avvenuti in violazione delle più elementari norme sulla disciplina militare), nonché le circostanze che hanno poi condotto al suo trasferimento con atto del 5 aprile 2018.

Inoltre, il ricorrente ha specificamente richiamato alcuni episodi, concernenti altri militari, che a suo avviso corroborerebbero la sua tesi sulla illegittimità degli atti impugnati e la fondatezza della domanda risarcitoria.

Ritiene il Collegio che tali censure vanno dichiarate inammissibili.

Esse risultano apparentemente 'specifiche', tanto che hanno trattato con dovizia di particolari alcuni aspetti concernenti la vita militare e i rapporti intercorrenti tra lui e i colleghi, ma non hanno esposto le ragioni per le quali i fatti narrati dovrebbero indurre a ritenere illegittimi gli atti impugnati.

Questi, come sopra si è osservato, sono espressione di una discrezionalità amministrativa dei superiori gerarchici e risultano basati su elementi oggettivi, ragionevolmente valutati.

Inoltre, le medesime censure non contengono alcun richiamo a circostanze che possano avere una rilevanza in sede giurisdizionale, per l'accertamento di una condotta mobbizzante.

Come ha più volte rilevato il Consiglio di Stato (Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 1371; Sez. IV, 7 febbraio 2019, n. 910), "l'elemento oggettivo della fattispecie del mobbing è integrato dai ripetuti soprusi legati tra loro dall'intento persecutorio nei confronti della "vittima"".

Nella specie, in considerazione delle doglianze formulate e della documentazione acquisita, ad avviso del Collegio non si possono ravvisare né soprusi, né un intento persecutorio: i provvedimento adottati dai superiori nei confronti del ricorrente, infatti, risultano espressione di potere gerarchico e non sproporzionate rispetto alle condotte tenute dal primo di cui ampiamente si è dato conto nel punto 7 della presente sentenza.

9. Con il terzo motivo (v. pp. 21-24), si prospetta l'eccesso di potere ed arbitrarietà.

Il ricorrente ha contestato il giudizio del compilatore (secondo cui egli 'ha talvolta necessitato del supporto della scala gerarchica', ha avuto 'minore attenzione alla responsabilità derivanti dal suo incarico', con una motivazione al lavoro, apparsa 'al di sotto delle aspettative') ed anche il giudizio del primo revisore (che ha ravvisato un rendimento 'in calo rispetto alla precedente valutazione', con calo di qualità essenziali riguardanti l'esemplarietà, la lealtà, l'ascendente e il senso della disciplina).

Egli ha dedotto che la 'scala gerarchica' ha preferito seguire le 'lamentele provenienti da un manipoli di militari', 'sacrificando un proprio comandante di Stazione, seppur affidandogli il comando di altra Stazione dei Carabinieri'.

Ritiene il Collegio che tali censure siano inammissibili ed infondate.

Il ricorrente censura i giudizi formulati dal valutatore e dal primo revisore, che risultano dettagliatamente motivati.

Le specifiche valutazioni e aggettivazioni, da esse riportate nei giudizi, hanno dato ampiamente conto delle ragioni che hanno indotto in sede amministrativa ad abbassare le note caratteristiche.

Costituiscono solo illazioni non provate le critiche rivolte avvero tali note e secondo cui non si sarebbe con obiettività formulato il relativo giudizio.

Al contrario, questo risulta ragionevole, basato su comprovate circostanze oggettive ed è, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità.

10. Per le ragioni che precedono, previa declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, va respinta la domanda d'annullamento formulata con i motivi aggiunti e va altresì respinta la domanda risarcitoria, proposta col ricorso principale e riformulata con i motivi aggiunti.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza.

Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 719 del 2018, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara improcedibile.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della amministrazione resistente delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

Fabio Maffei, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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