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Sentenza

E' viziato sotto il profilo del difetto di motivazione, il giudizio di inidoneit...
E' viziato sotto il profilo del difetto di motivazione, il giudizio di inidoneità all'avanzamento di un sottufficiale, nel caso in cui non vengano indicate le ragioni per le quali una sanzione oggettivamente non grave o almeno implicitamente valutata tale in sede di redazione delle note caratteristiche, sia stata ritenuta determinante in sede di giudizio di idoneità nel valutare negativamente le qualità dell'interessato, a fronte del progressivo miglioramento delle qualità professionali e militari riscontrato nelle schede valutative relative agli anni successivi a quello dell'irrogazione della sanzione disciplinare stessa.
T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 15/07/2019, n. 1015
 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 71-bis e 74 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 505 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Lieggi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via La Pira n. 3;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

-OMISSIS-, controinteressato, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) il Provv. n. -OMISSIS-di prot., emesso in data 5.1.2015 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e notificato in data 20.02.2015 dal Comando -OMISSIS-B., con il quale è stata dichiarata la "non idoneità" del ricorrente all'avanzamento ad anzianità al grado di Caporal Maggiore Capo Scelto; 2) tutti gli atti presupposti e conseguenti ed in particolare del verbale nr. -OMISSIS-del 30.09.2014 della Commissione di Valutazione per l'Avanzamento dei Graduati in servizio permanente dell'Esercito (di cui si chiede voler disporre la produzione); nonché per il conseguente riconoscimento dell'idoneità del ricorrente alla promozione al grado superiore e per la condanna del Ministero della Difesa a riconoscere il ricorrente idoneo all'avanzamento al grado superiore con l'aliquota del 31.12.2013, quindi a promuoverlo unitamente agli altri parigrado, valutati e promossi nella stessa aliquota d'avanzamento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I - Il ricorrente, caporal maggiore capo arruolatosi nell'Esercito il 22.7.1998, conseguiva l'attuale grado in data 1.8.2008, prestando poi servizio effettivo presso il -OMISSIS-B. di B., in qualità di pilota di mezzi cingolati fino alla data del 19.12.2012. Dalla data del 19.12.2012, rimaneva in forza al -OMISSIS-B., venendo assegnato al nucleo-stralcio per la dismissione della caserma "-OMISSIS-". Nell'espletamento del proprio servizio, il ricorrente riportava sempre ottime valutazioni, venendo valutato "Eccellente", fin dal 2009. In data 5.12.2009, il ricorrente riceveva da un Comando militare straniero un certificato di apprezzamento per l'apprezzabile cooperazione offerta al S.M.T., durante la missione in K.. Al medesimo, in data 18.4.2011, veniva attribuito un elogio formale, per il costante lodevole comportamento e l'elevatissimo rendimento in servizio. Ulteriore apprezzamento veniva attestato durante la missione in territorio libanese, con un elogio tributato in data 6.4.2012. Tali qualità trovavano, peraltro, conferma nella valutazione caratteristica che riportava, sin dal 2009, la qualifica di "Eccellente". Sennonché, il ricorrente, nell'anno 2014, veniva valutato per l'avanzamento al grado di caporale maggiore capo scelto, avanzamento ad anzianità, dalla Commissione di valutazione per l'avanzamento dei graduati in servizio permanente dell'Esercito e detta Commissione lo giudicava "non idoneo" all'avanzamento con la seguente motivazione: "nel periodo in esame il Graduato è incorso in una grave mancanza disciplinare, evidenziando in tal modo carenze nelle qualità morali, uno scarso senso di responsabilità rispetto al grado rivestito ed una non piena lealtà nei confronti della Forza Armata. Pertanto la Commissione lo giudica NON IDONEO all'avanzamento". Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione di avanzamento, si basava, invero, su un fatto comportante la trascrizione a matricola di una sanzione disciplinare, per una mancanza commessa nell'anno 2008, in virtù della quale la Commissione riteneva di poter evidenziare "carenze nelle qualità morali, uno scarso senso di responsabilità rispetto al grado rivestito ed una non piena lealtà nei confronti della Forza Armata". Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 3.4.2015 e depositato il 18.4.2015, per impugnare i seguenti atti: 1) il Provv. n. -OMISSIS-di prot., emesso in data 5.1.2015 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare e notificato in data 20.02.2015 dal Comando -OMISSIS-B., con il quale è stata dichiarata la "non idoneità" del ricorrente all'avanzamento ad anzianità al grado di caporal maggiore capo scelto; 2) tutti gli atti presupposti e conseguenti ed in particolare del verbale nr. -OMISSIS-del 30.09.2014 della Commissione di valutazione per l'avanzamento dei graduati in servizio permanente dell'Esercito. Chiede, altresì, il riconoscimento dell'idoneità alla promozione al grado superiore, nonché la condanna del Ministero della Difesa a riconoscerlo idoneo all'avanzamento al grado superiore con l'aliquota del 31.12.2013, quindi a promuoverlo al grado superiore unitamente agli altri pari-grado, valutati e promossi nella stessa aliquota d'avanzamento. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, eccesso di potere per manifesta ingiustizia, violazione dell'art. 1, 1 comma, L. n. 241 del 1990, come modificato dalla L. n. 15 del 2005, violazione dell'art. II-107 Costituzione europea, eccesso di potere per carente istruttoria e per travisamento dei presupposti; 2) eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, manifesta ingiustizia; 3) eccesso di potere per macroscopica contraddittorietà e per illogicità sotto altro profilo; 4) violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza sotto altro profilo, incongruità della motivazione, violazione art. 3 L. n. 241 del 1990.

Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Ministero intimato, per resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 350/2015, questa Sezione respinge la domanda cautelare del ricorrente.

Con istanza del 28.5.2019, il ricorrente chiede il prelievo, ai sensi dell'art. 71-bis c.p.a., di guisa che viene fissata la camera di consiglio del 10 luglio 2019, nella quale il Collegio introita la causa per la decisione in forma semplificata.

II - Il ricorso è infondato.

III - Il ricorrente non ha contestato né impugnato, a quanto consta, il provvedimento di trascrizione a matricola della sanzione disciplinare da lui ricevuta per una violazione commessa nell'anno 2008. La mancata promozione, invero, è da ritenersi una conseguenza pressoché diretta dell'irrogazione di quella sanzione disciplinare.

È consolidato l'orientamento della giurisprudenza amministrativa di ritenere che il mancato inserimento nei quadri di avanzamento degli appartenenti alle Forze armate, a causa del giudizio di inidoneità pronunciato dalla competente Commissione di avanzamento, sia pressoché insindacabile, ogni volta che sia basato su una pregressa sanzione disciplinare (cfr.: Cons. Stato VI, 2.4.2012, n. 1938, TAR Lazio Roma I-bis, 7.6.2010 n. 15691; Cons. Stato IV, 22.9.2005, n. 4999). La stessa giurisprudenza amministrativa riconosce, tuttavia, che "è viziato sotto il profilo del difetto di motivazione, il giudizio di inidoneità all'avanzamento di un sottufficiale, nel caso in cui non vengano indicate le ragioni per le quali una sanzione oggettivamente non grave o almeno implicitamente valutata tale in sede di redazione delle note caratteristiche, sia stata ritenuta determinante in sede di giudizio di idoneità nel valutare negativamente le qualità dell'interessato, a fronte del progressivo miglioramento delle qualità professionali e militari riscontrato nelle schede valutative relative agli anni successivi a quello dell'irrogazione della sanzione disciplinare stessa" (cfr.: Cons. Stato IV, 14.9.1988, n. 744). Ed ancora: "Il giudizio di avanzamento dei sottufficiali delle Forze armate costituisce la risultante di una valutazione complessiva di elementi personali e di servizio, con la conseguenza che una circostanza negativa isolata non può sorreggere un giudizio di inidoneità, nel caso in cui sussistano precedenti di carriera costantemente positivi e dalla cartella personale dell'esaminato non emergano ulteriori dati di insufficienza dei requisiti morali, caratteriali e professionali, ovvero carenze nella formazione della personalità del militare e nelle modalità del servizio prestato" (cfr.: Cons. Stato IV, 22.6.2006, n. 3892).

Nondimeno, nel caso di specie, non si tratta di "una sanzione oggettivamente non grave", poiché al ricorrente, in data 23 dicembre 2008, veniva inflitta la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore di giorni 15 (quindici), con la seguente motivazione: non si atteneva scrupolosamente alle disposizioni previste dalle consegne circa le operazioni di caricamento e scaricamento dell'arma durante l'espletamento del servizio nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure" (art. 26 R.D.M.- D.P.R. 18 luglio 1986, art. 545, ora art. 730 del D.P.R. 15 marzo 2010, a 90).

Invero, in occasione della compilazione della scheda valutativa riferita al periodo 21 aprile 2008 - 31 dicembre 2008, il ricorrente subiva un abbassamento di qualifica (anche questo non impugnato). Risulta, infatti, che in esito alla valutazione caratteristica oggetto del documento valutativo n. 17 relativo al periodo dal 23 maggio 2007 al 20 aprile 2008, compilato per "trasferimento del giudicando" (Allegato H), il ricorrente riportava la qualifica "eccellente" mentre, in sede di compilazione della successiva scheda valutativa (documento caratteristico n. 18) veniva giudicato "superiore alla media".

La valutazione d'inidoneità al conseguimento del grado di caporal maggiore capo è, dunque, scaturita dalla detta valutazione caratteristica e dall'accertata gravita della condotta tenuta dall'interessato durante l'espletamento del servizio affidatogli che ha evidenziato, in capo allo stesso, carenti requisiti di affidabilità, senso del dovere, responsabilità. La censura sollevata dal ricorrente, in ordine all'eccesso di potere dimostrato dalla competente Commissione nell'esercizio del potere discrezionale attribuitole può, dunque, essere destituita di fondamento, posto che, nel caso in esame, la carenza dei requisiti morali e professionali richiesti al militare, in occasione dell'espletamento del richiamato servizio, appare prevalente rispetto alle complessive risultanze della documentazione caratteristica.

La gravità della violazione e della conseguente sanzione consente di ritenere ben motivata l'impugnata decisione della Commissione di avanzamento, peraltro autonomamente supportata da un giudizio di "carenze nelle qualità morali, scarso senso di responsabilità rispetto al grado rivestito e non piena lealtà nei confronti della Forza Armata".

IV - I motivi del ricorso sono, pertanto, inattedibili.

V - Non sussiste, invero, alcuna violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, né l'eccesso di potere per manifesta ingiustizia, poiché la conseguenza della mancata promozione è senz'altro proporzionata ai presupposti della valutazione caratteristica e della gravità della sanzione disciplinare ricevuta.

Per le medesime ragioni, non sussiste neppure carenza di istruttoria, né travisamento dei presupposti o contraddittorietà o illogicità. La motivazione del provvedimento appare congrua, sicché non può essere rilevata alcuna violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, né tampoco delle disposizioni della Carta dei diritti allegata al Trattato U.E., a cui il ricorrente, invero, fa improprio riferimento.

Il giudizio di non idoneità riportato dal ricorrente con riferimento all'aliquota del 31 dicembre 2013 e, comunque, in linea generale i giudizi espressi dalla competente Commissione, in considerazione del loro carattere discrezionale, non risultano sindacabili se non per macroscopici vizi di contraddittorietà o di evidente illogicità, non ravvisabili nel caso di specie. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere la sindacabilità delle valutazioni espresse dalle competenti Commissioni solo ab extrinseco e in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti o irragionevoli, tali da far emergere ictu oculi vizi della funzione, in mancanza dei quali non è consentito al giudice amministrativo di "revisionare la valutazione, perché ciò significherebbe ripercorrere, nel merito, le valutazioni che sono di stretta pertinenza dell'Amministrazione attiva" (cfr.: Cons. Stato III, pareri n. 150 del 26.2.2008, n. 1967 dell'8.7.2008, n. 2885 dell'8.6.2010).

V - In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Giacinta Serlenga, Consigliere

Rosaria Palma, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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