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Sentenza

Niscemi. Per protesta contro il MUOS entrano nella base militare americana arram...
Niscemi. Per protesta contro il MUOS entrano nella base militare americana arrampicandosi nei tralicci delle antenne dove rimangono per lungo tempo.
Cassazione Penale Sent. Sez. 1   Num. 42071  Anno 2019Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIARelatore: ALIFFI FRANCESCOData Udienza: 18/07/2019
SENTENZA sui ricorsi proposti da: A.N.A. nato a M. il ............ C. F. nato a G. il ............ avverso la sentenza del 18/10/2018 del TRIBUNALE di GELA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto 
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18.10.2018 il Tribunale di Gela, per quel che interessa in questa sede, ha dichiarato A.N.A. e C.F., in concorso tra loro, colpevoli del reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato e, esclusa la recidiva, li ha condannati alla pena di euro 200,00 di ammenda, ciascuno. 
1.1 Secondo l'accertamento del Tribunale, entrambi gli imputati, nel corso di una iniziativa di protesta contro l'istallazione del sistema MUOS, erano riusciti ad entrare all'interno della base militare statunitense, ubicata nel territorio comunale di Niscemi, arrampicandosi su alcuni tralicci delle antenne dove erano 9masti per un lungo periodo tempo. 2. Avverso l'illustrata sentenza entrambi gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. Luigi Maria Cinquerrui, hanno proposto un unico ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo denunziano violazione di legge in relazione all'art. 468 cod. pen.; l'ordinanza istruttoria con cui il Tribunale di Gela aveva rigettato la tempestiva richiesta della difesa degli imputati di escutere numerosi testimoni a prova contraria era solo apparentemente motivata,perché non aveva preso in considerazione che il fine perseguito dalla difesa era quello di dimostrare l'insussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato contestato ossia che il luogo in cui era avvenuto il contestato accesso abusivo fosse interessato da un divieto posto nell'interesse militare dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 682 cod. pen.; pur postulando la fattispecie incriminatrice contestata l'esistenza di un provvedimento che dispone il divieto di accesso nell'interesse militare dello Stato italiano, il Tribunale di Gela aveva ritenuto sufficiente per la /integrazione del reato l'ingresso all'interno della base militare statunitense, quindi di pertinenza di uno Stato diverso da quello italiano,i1 cui solo interesse militare assume rilevanza nell'economia della norma dell'art. 682 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo denunziano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova; l'affermazione della sentenza impugnata,secondo cui lo Stato italiano aveva perseguito anche propri interessi militari attraverso la stipula di accordi internazionali con le quali era stata concesso alla Marina degli Stati Uniti d'America una porzione di territorio destinato a base militare, è del tutto disancorata dagli atti di causa; essa, infatti, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del testimone di accusa commissario Presti, il quale, tuttavia, si era limitato nel corso dell'esame dibattimentale a precisare che le comunicazioni generate dalle antenne presenti nella base vehivano utilizzate anche nelle missioni internazionali cui partecipa lo Stato italiano. CONSIDERATO IN DIRITTO Cj/-- 2 Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato sicché deve essere rigettato. 2. I motivi, tra loro logicamente con,sessi, possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. La contravvenzione prevista dall'art. 682 cod. pen. punisce «chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, ... se il fatto non costituisce un più grave reato». Si tratta di un reato comune che tutela in via sussidiaria ed anticipata, con le forme tipiche dei reati di pericolo astratto, gli interessi militari dello Stato, principalmente i segreti militari, da una specifica condotta costituita dalla mera introduzione nei luoghi interessati da un divieto di accesso posto da una legge o da un provvedimento legittimo dell'autorità competente (Cass. Sez. 1, del 26.6.1996), divieto reso conoscibile con idonei mezzi di pubblicità (Cass. 22.1.1963); deve trattarsi, però, di luoghi determinati e non, semplici spazi riservati come si desume dal confronto tra la formulazione della norma incriminatrice in esame e quella, per molti versi sovrapponibile, prevista dall'art. 260 c.p., in cui il legislatore, nel sanzionare la medesima condotta di ingresso arbitrario sia pure posta in essere con inganno o clandestinamente, ha intenzionalmente distinto i «luoghi» dalle «zone di terra, di acqua o di aria» in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato. Per l'analogia della materia disciplinata e per la matrice storicamente e politicamente comune sia del codice penale ordinario che di quello militare, l'accezione del termine «luoghi»,,, deve essere interpretata alla luce della definizione contenuta nell'art. 230 c.p.m.p. che circoscrive il concetto di «luogo militare» a «le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio» e, dunque, a strutture fisse o mobili ben individuate e non omologati a zone di terra o di mare. In coerenza con le delineate caratteristiche strutturali della fattispecie incriminatrice, deve ribadirsi il principio già espresso da questa Corte secondo il quale l'art. 682 cod. pen. correla in via esclusiva la sanzione penale ad un ingresso in luogo vietato, sicché per la configurabilità della contravvenzione è sufficiente accertare, oltre all'introduzione abusiva sorretta da dolo o colpa, il «solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto, indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell'accesso nella zona militare» (Sez. 1. 2350 del 16/01/1997 De Palma Rv. 207142). D'altra parte, il riferimento all'«interesse militare dello Stato» quale unica ratio giustificativa del divieto di accesso la cui violazione è indispensabile per integrare il reato, senza l'aggiunta di altre specificazioni, implica 3 Corte di Cassazione - copia non ufficiale
necessariamente che la valutazione delle esigenze da tutelare attraverso l'imposizione del divieto sia attribuita in via esclusiva all'autorità competente ed esclude, al contrario, che detta valutazione possa essere sindacata dal giudice penale che deve limitarsi a verificare la legittimità degli atti da cui dipende l'esistenza del divieto. 2.2. Il Tribunale di Gela si è uniformato ai principi sin qui esposti operando una corretta definizione giuridica del fatto accertato, alla luce della quale ha anche correttamente rigettato la richiesta di prova testimoniale contraria, avanzata dalla difesa degli imputati, valutandola superflua in relazione alle acquisizioni già presenti. Il giudice territoriale ha correttamente ritenuto integrati tutti gli estremi, soggettivi ed oggettivi, della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 682 cod. pen. nella condotta di ingresso arbitrario nella base militare, senza assegnare alcuna rilevanza alla circostanza che detta base non fosse italiana ma statunitense, ponendo a fondamento di tale scelta la giusta considerazione +n che si trattava pur sempre di un luogo, ubicato territorio italiano, concesso ad altro Stato in esecuzione di accordi internazionali conclusi dallo Stato italiano per perseguire anche i suoi esd-ustvi  interessi di natura militare non sindacabili in sede penale. E'1 linea con l'ineccepibile ricostruzione della fattispecie incriminatrice anche il rigetto della richiesta di esame dei testimoni La difesa, infatti, con la prova contraria, non voleva dimostrare l'assenza del divieto di accesso nella base militare MUOS, di cui, invece, è incontestata l'esistenza, o la sua illegittimità, bensì la non pertinenza o funzionalità di detto divieto rispetto agli interessi militari della Stato italiano; detto accertamento, tuttavia, non era affatto necessario perché avente ad oggetto un elemento costitutivo estraneo alla fattispecie incriminatrice dell'art. 682 cod. pen., che è integrata dalla condotta violativa di un divieto di accesso legittimamente imposto nell'interesse militare dello Stato, indipendentemente dalla natura dagli interessi miliari perseguiti con il divieto o detIla loro strumentalità o subalternità a quelli perseguiti da altri Stati con i quali lo Stato italiano ha stipulato trattati internazionali, anche limitativi, a vario titolo, della sovranità territoriale, ed a prescindere dalla opportunità o congruità del divieto rispetto agli interessi militari perseguiti dall'amministrazione competente che lo ha adottato o,eventualmente,dal legislatore che lo ha previsto. g. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 18 luglio 2019.
Avv. Antonino Sugamele

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