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Sentenza

Riconoscimento causa di servizio. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamen...
Riconoscimento causa di servizio. Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì anche alla stregua della verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Si è cioè giunti a ritenere che l'apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento (anche di quelli sono determinati da valutazioni tecniche), attiene sempre alla legittimità del provvedimento stesso e non può, di conseguenza, essere sottratto al giudice. Tale approdo è stato poi rafforzato dall'introduzione, nel processo amministrativo, di strumenti processuali, quali la consulenza tecnica, a disposizione del giudice per scrutinare la correttezza del giudizio espresso dall'Amministrazione.
T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 19/02/2020, n. 119

   

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale (...) del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Martino, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Vecchia Provinciale, n. 26;

contro

Ministero dell'Interno, - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane - servizio trattamento di pensione e previdenza - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

del D.M. n. 9465/16n del 22 dicembre 2016, pos. n.333/h/74154/64905, del Ministero dell'Interno e notificato in data 27.02.2017, nonchè della delibera emessa nell'adunanza n. 498/2013 del 12.12.2013 dal comitato di verifica per le cause di servizio, con cui fu rigettata la richiesta di riconoscimento da causa di servizio delle patologie vertebrali lamentate dal ricorrente e, conseguentemente, negato il suo diritto all'equo indennizzo;

nonchè di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'ispettore di Polizia, -OMISSIS-, agisce per l'annullamento degli atti di cui in epigrafe, con i quali venne negata la riconducibilità al servizio prestato e, conseguentemente, negato il suo diritto all'equo indennizzo in relazione alle patologie diagnosticategli, afferenti ad alterazioni di significato spondilosico dei corpi vertebrali del tratto lombare, ad una discopatia L4-L5 e L5 di tipo degenerativo-disidratativo ed ad una protrusione focale mediana a livello C4-C5 con note di ernie discali in C4-C5 e C5-C6.

2. Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990. Nel caso in esame, l'amministrazione procedente avrebbe omesso di comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, pregiudicandogli l'esercizio di tutti i diritti e le facoltà menzionate nella legge fondamentale sul procedimento amministrativo.

Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, difetto e/o mancanza di motivazione.

Il provvedimento di reiezione del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e della conseguente concessione del relativo equo indennizzo, si baserebbe su un'errata ed incompleta ricostruzione dei fatti. In particolare, il comitato di verifica per il riconoscimento delle cause di servizio avrebbe apoditticamente negato ogni rilevanza, quantomeno concausale, del servizio prestato dal ricorrente che, al tempo della prima verifica medica, aveva appena 36 anni e, dunque, un'età non compatibile con l'attribuzione delle sue patologie a fattori costituzionali o, comunque, endogeni.

2.1. A sostegno delle sue argomentazioni il ricorrente ha versato in atti perizia di parte, ed insistito per l'effettuazione di CTU e perché si ordini alla questura di Vibo Valentia la produzione del rapporto informativo inerente i servizi espletati dal ricorrente, dal 21.04.1997 al 08.03.1998, presso la Questura di Vibo Valentia - Nucleo Volanti -, specificando in maniera dettagliata le mansioni svolte, le caratteristiche del servizio in discorso, la durata e le modalità di effettuazione di esso, le condizioni dell'ambiente di lavoro.

3. L'amministrazione intimata si è costituita con memoria di stile in data 30.11.2018, versando in atti documentazione. All'esito dell'udienza pubblica del 5 dicembre 2018, il Collegio ritenne che le censure dedotte fossero meritevoli di approfondimento istruttorio, "anche in ragione del fatto il Comitato di Verifica, nell'escludere la riconducibilità delle infermità riscontrate a fatti di servizio, ha individuato come cause delle stesse l'usura dei dischi cartilaginei ed i processi artrosici, sintomi del fisiologico invecchiamento, e però l'ispettore -OMISSIS-, all'atto del primo riscontro delle patologie lamentate, aveva solo 36 anni."

Conseguentemente, con ordinanza collegiale n. 5 del 07.01.2019, ai sensi dell'art. 66 cpa, il Tribunale dispose una verificazione, affidandone l'espletamento al Policlinico Militare "Celio" di Roma, al fine di accertare la "riconducibilità al servizio prestato o a fattori endogeni, delle patologie diagnosticate al ricorrente, con particolare riferimento al fatto che esse risultano insorte in giovane età".

4. In data 21 gennaio 2019, la Direzione Sanitaria del Policlinico Militare Celio di Roma ha convocato il ricorrente per la visita medica collegiale, poi svoltasi il 04.02.2019. Le conclusioni della commissione medica, il cui verbale fu versato in atti il 14 marzo 2019, erano nel senso "che è possibile affermare, in termini di elevata verosimiglianza, che il servizio prestato abbia concausalmente determinato l'ingenerarsi e la cronica evoluzione del quadro nosologico lamentato. Per concludere, le suddette patologie (alterazioni di significato spondilosico dei corpi vertebrali del tratto lombare e discopatia L4-L5 di tipo degenerativo-disidratativo) possono giudicarsi dipendenti da fatti di servizio."

5. Con memoria del 29.04.2019, parte ricorrente lamentò la mancata valutazione da parte della Commissione Medica dell'infermità afferente alla "protrusione focale mediana a livello C4-C5; Note di ernie discali C4-C5 e C5-C6", come se quest'ultima non costituisse anch'essa oggetto di gravame e, quindi, di verifica, per cui venne chiesto al Tribunale di reiterare l'istanza di verificazione con riferimento anche a tale patologia.

6. All'esito dell'udienza pubblica del 12 giugno 2019, il Collegio ritenne condivisibile l'ulteriore richiesta istruttoria della difesa di parte ricorrente e, considerato inoltre che dal verbale trasmesso dalla Commissione Medica incaricata non era possibile comprendere se l'amministrazione avesse ottemperato all'onere di trasmettere al verificatore, il rapporto informativo inerente i servizi espletati dal ricorrente dal 21.04.1997 al 08.03.1998 presso la Questura di Vibo Valentia, con una nuova ordinanza - la n. 448 del 08.07.2019 - dispose l'acquisizione dalla Direzione Sanitaria del Policlinico Militare Celio di Roma, di una relazione illustrativa finalizzata a dare conto al Tribunale se la visita collegiale del 4 febbraio 2019, fosse stata condotta avendo cognizione dei citati rapporti informativi, e se abbia inteso accertare e riferirsi, o meno, a tutte le patologie diagnosticate al ricorrente, e quindi anche alla citata protrusione focale mediana a livello C4-C5 con note di ernie discali in C4-C5 e C5-C6.

In caso contrario, nel contraddittorio fra le parti, l'Istituto incaricato avrebbe dovuto sottoporre a nuova visita medico-specialistica il ricorrente, al fine di verificare la riconducibilità a cause di servizio anche di queste ultime patologie.

7. Con nota depositata in data 24 luglio 2019 la direzione sanitaria del Policlinico Militare Celio di Roma, comunicava che non risultava essere pervenuta alcuna documentazione relativa al servizio prestato dal ricorrente presso la Questura di Vibo Valentia e che non erano state oggetto di valutazione le patologie lamentate dal ricorrente nel tratto del rachide cervicale.

Conseguentemente il ricorrente veniva convocato per il 9 settembre 2019 per sottoporsi a nuova visita collegiale.

In data 23.09.2019 veniva perciò depositata la nuova verificazione le cui conclusioni erano le seguenti: In ordine all'eventuale riconducibilità causale al servizio prestato dal ricorrente delle patologie non riconosciute dipendenti dal servizio da parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio: alla luce di quanto emerso del solo raccordo anamnestico relativo alle Mansioni ed Incarichi lavorativi fin qui svolti, soprattutto nell'arco dei dieci anni di servizio presso il Reparto Mobili di Reggio Calabria, analizzata l'eziopatogenesi cronico-degenerativa delle infermità lamentate e tenuto conto anche della precoce insorgenza delle alterazioni anatomopatologiche riscontrate, è possibile affermare, in termini di elevata verosimiglianza, che il servizio prestato abbia concausalmente determinato l'ingenerarsi ed la cronica evoluzione del quadro nosologico lamentato.

Per concludere, le alterazioni di significato spondilosico dei corpi vertebrali del tratto lombare e discopatia L4-L5 di tipo degenerativo-disidratativo e le protrusioni erniarie C4-C5 e C5-C6 possono giudicarsi dipendenti da fatti di servizio.

8. Alla luce delle risultanze della verificazione, la difesa di parte ricorrente con memoria del 13.11.2019 ha insistito per l'accoglimento del ricorso e all'udienza pubblica del 18 dicembre 2019 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

9. Il ricorso è fondato e va accolto.

Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (per tutte T.A.R. Lazio, Sez. I, 13 giugno 2016 n. 6739; Cons. St., sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093
Cons. Stato, Sez. V, Sent., (data ud. 28/02/2012) 13/04/2012, n. 2093
), il sindacato esperibile dal giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente, è limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti.

In altre parole, poiché gli accertamenti sulla dipendenza di infermità da causa di servizio rientrano nella sfera di apprezzamento tecnico-discrezionale dell'organo addetto, il solo sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte, riguarda la verifica della regolarità del procedimento, non essendogli consentito in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico, che opera, perciò, godendo di una discrezionalità giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice.

Tanto premesso, va altresì evidenziato, però, come la giurisprudenza (per tutte Consiglio di Stato Sez. IV 09.04.1999 n. 601) sia giunta a ritenere che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici possa svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì anche alla stregua della verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Si è cioè giunti a ritenere che l'apprezzamento degli elementi di fatto del provvedimento (anche di quelli sono determinati da valutazioni tecniche), attiene sempre alla legittimità del provvedimento stesso e non può, di conseguenza, essere sottratto al giudice. Tale approdo è stato poi rafforzato dall'introduzione, nel processo amministrativo, di strumenti processuali, quali la consulenza tecnica, a disposizione del giudice per scrutinare la correttezza del giudizio espresso dall'Amministrazione.

Questo Tribunale, nella vicenda di cui è causa, ha ritenuto di esercitare un sindacato intrinseco sul giudizio espresso dal Comitato per la verifica delle cause di servizio, utilizzando lo strumento della verificazione.

L'esito degli accertamenti medici condotti risulta essere nettamente diverso rispetto a quello espresso dal citato Comitato per la verifica delle cause di servizio e dalla Commissione Medico Ospedaliera di Messina.

La Commissione medica all'uopo incaricata, all'esito degli accertamenti condotti, ha infatti riconosciuto che il servizio prestato dal ricorrente, in modo particolare quello (della durata di diversi anni) prestato in forza al XII Reparto Mobile della Questura di Reggio Calabria, ha concausalmente determinato il precoce ingenerarsi e la cronica evoluzione del quadro nosologico lamentato e che, pertanto, le alterazioni di significato spondilosico dei corpi vertebrali del tratto lombare e discopatia L4-L5 di tipo degenerativo-disidratativo e le protrusioni erniarie C4-C5 e C5-C6 possono giudicarsi dipendenti da fatti di servizio.

Nell'evidenziare come ulteriori argomenti di prova a supporto delle argomentazioni del ricorrente debbano essere tratti, ai sensi dell'art. 64 comma 4 cpa, dal mancato deposito da parte della resistente amministrazione della documentazione relativa al servizio prestato dal ricorrente presso la Questura di Vibo Valentia, il Collegio non può che condividere le conclusioni della verificazione che confermano della fondatezza delle doglianze di parte ricorrente, in ordine all'erroneità del giudizio impugnato.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e, conseguentemente, deve disporsi l'annullamento dei provvedimento impugnato.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del procuratore del ricorrente avvocato Giuseppe Martino, dichiaratosi antistatario.

Restano a carico della resistente amministrazione anche gli oneri della verificazione ed il contributo unificato che, ove versato, va restituito al ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Conclusione

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Antonino Scianna, Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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