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Sentenza

Maresciallo dell'esercito si impossessa di uno spirometro del'infermeria di corp...
Maresciallo dell'esercito si impossessa di uno spirometro del'infermeria di corpo.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.E. nato il ......... a N.....
avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesco
Ufilugelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per tardività o in subordine per il
rigetto.
E' presente l'avvocato GARGALLO DI CASTEL LENTINI FILIPPO del foro di ROMA
in difesa di M.E. che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte Militare di appello
confermava quella del Tribunale Militare di Roma di condanna di E.M.alla pena di mesi cinque di reclusione militare e rimozione dal grado
per il reato di furto militare pluriaggravato.
Secondo l'imputazione, il Maresciallo M., in servizio quale operatore
sanitario, si era impossessato di uno spirometro in dotazione all'infermeria del
corpo, sottraendolo dai locali e posizionandovi analogo macchinario di sua
proprietà, danneggiato ed inutilizzabile.
2. Ricorre per cassazione il difensore di E. M., deducendo
inosservanza di legge e vizio di motivazione.
Sussistevano i presupposti per l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 3,
cod. proc. pen., esistendo il dubbio di una causa di giustificazione.
Il ricorrente insiste, in via subordinata, per la qualificazione della condotta ai
sensi dell'art. 233 cod. pen. mil . pace.
In un secondo motivo il ricorrente insiste per la richiesta di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
La sentenza della Corte Militare d'appello è stata pronunciata il 26/10/2016;
nel dispositivo non veniva indicato alcun termine per il deposito della
motivazione.
La motivazione veniva depositata tempestivamente in data 8/11/2016.
Ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., il termine per la presentazione del
ricorso era, pertanto, di trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. b, cod. proc.
pen.), decorrenti dalla scadenza del termine di giorni 15 stabilito dalla legge
(artt. 585, comma 2, lett. c, e 544, comma 2, cod. proc. pen.): quindi dal
10/11/2016.
L'ultimo giorno utile per proporre il ricorso era, quindi, il 10/12/2016, giorno
feriale.
Il ricorso è stato, invece, presentato il 12/12/2016.
Si deve ancora precisare che della notifica all'imputato della sentenza in
data 11/11/2016 menzionata nel ricorso non vi è traccia negli atti.
2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 2.000 (duemila) in favore delle Cassa delle Ammende,
non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del
2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2017
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonella trizia Mazzei
Avv. Antonino Sugamele

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