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Sentenza

Scheda valutativa redatta nei confronti di un Maresciallo dei Carabinieri....
Scheda valutativa redatta nei confronti di un Maresciallo dei Carabinieri.
T.A.R. Liguria Genova Sez. II, Sent., (ud. 18-04-2018) 06-06-2018, n. 510
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 810 del 2015, proposto da:
F.V., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Castagnola, Francesco Boetto, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Boetto in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato in Genova, viale Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
della scheda valutativa 1 giugno 2015 n. 35 relativa all'anno 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2018 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 7 settembre 2015 al Ministero della difesa e depositato il successivo 16 settembre 2015, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento in epigrafe.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 2, D.P.R. n. 213 del 2002, in relazione alla violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 1965 del 1962 e degli artt. 1 e 6 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed illogicità del giudizio finale, difetto di motivazione, in quanto le valutazioni espresse in relazione a taluni criteri sarebbero in contraddizione con altre, in particolare per quanti riguarda la motivazione ed affidabilità sul lavoro e il criterio relativo alla predisposizione al comando, inoltre la valutazione finale di superiore alla media, con conseguente abbassamento rispetto alla precedente di eccellente non sarebbe compatibile con la circostanza che il ricorrente avesse avuto il comando interinale della sezione;
Violazione degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 2, D.P.R. n. 213 del 2002, in relazione alla violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 1965 del 1962 e degli artt. 1 e 6 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed illogicità del giudizio finale, difetto di motivazione, in quanto la scheda di valutazione si porrebbe in contraddizione con le statuizioni espresse dal Ministero che aveva annullato una precedente scheda valutativa in cui i punteggi assegnati ai singoli criteri non erano congruenti, in quanto eccessivamente bassi, con la valutazione finale di eccellente attribuita al ricorrente;
Violazione degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 2, D.P.R. n. 213 del 2002, in relazione alla violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 1965 del 1962 e dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto il revisore ha provveduto ad abbassare una serie di punteggi attribuiti dal compilatore, limitandosi ad individuarli ma senza fornire alcuna motivazione in ordine alle ragioni di tale abbassamento, e ciò senza che nel corso del periodo di valutazione siano stati documentati episodi professionali negativi a carico del ricorrente.
Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Veniva formulata altresì domanda risarcitoria.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata.
All'udienza pubblica del 18 aprile 2018 il ricorso è passato in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è rivolto avverso una scheda valutativa redatta nei confronti di un Maresciallo dei Carabinieri.
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi come la scheda valutativa relativa alla capacità, alle qualità e al rendimento in servizio di un militare, essendo frutto di un'attività ampiamente discrezionale, è soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità. Essa, del resto, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorchè esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all'obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato (TAR Campania, Napoli 4 aprile 2017 n. 1798).
Ciò posto in linea generale occorre passare all'esame dei singoli motivi.
Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà tra le valutazioni espresse in relazione ad alcuni parametri rispetto a quelle espresse rispetto ad altri.
In particolare il ricorrente lamenta che in relazione ai criteri n. 18 "motivazione al lavoro e dedizione" e n.19 "affidabilità" i giudizi espressi dal revisore che ha attribuito non già la valutazione massima ma quella immediatamente inferiore sarebbero in contraddizione con le valutazioni espresse in relazione ai criteri n. 11 "propensione all'aggiornamento culturale" e n. 16 "capacità di lavorare in gruppo" che si attestano, invece, sul massimo.
La censura non è fondata.
La motivazione al lavoro è concetto differente rispetto alla propensione all'aggiornamento culturale senza comunque tralasciare che le valutazione espressa in relazione ai parametri contestati è appena al di sotto di quella massima onde deve escludersi la lamentata contraddittorietà. E del pari l'affidabilità e la capacità di lavorare in gruppo esprimono concetti differenti che giustificano una valutazione dei relativi criteri non perfettamente allineata.
La censura è ripetuta per il parametro della predisposizione al comando, criterio n. 22 in cui il ricorrente ha conseguito la valutazione immediatamente inferiore a quella massima rispetto ai criteri n. 16 "capacità di lavorare in gruppo", n. 21 "decisionalità", n. 8 "ascendente".
Il Collegio rileva come in relazione al criterio n. 8 "ascendente" il ricorrente non abbia conseguito la valutazione massima ma quella immediatamente inferiore e che le valutazioni conseguite nei due altri criteri non paiono in insanabile contraddizione con la valutazione del criterio "predisposizione al comando" posto che la capacità di lavorare in gruppo è altra cosa che esercitare il comando e del pari la decisionalità che può essere individualmente elevata e piò non esserlo altrettanto quando si tratta di guidare gli altri.
In conclusione la dedotta contraddizione non esiste.
Come non esiste la contraddizione rispetto alla circostanza che il ricorrente abbia guidato per 31 giorni la sezione atteso che la designazione alla titolarità avviene esclusivamente sulla base dell'anzianità di grado e che durante il periodo di comando il ricorrente ha dato adito a rilievi compendiati nella nota 16 agosto 2014 n. prot (...) - 0 2014 (doc n. 3 prod. Avvocatura Stato 22 febbraio 2018).
Il ricorrente sostiene, nella propria memoria, l'inammissibilità della produzione di tale documento che non sarebbe mai stato conosciuto.
La tesi è destituita di fondamento alla luce della disciplina del processo amministrativo.
La produzione di nuovi documenti consente la proposizione di motivi aggiunti con i quali possono anche essere impugnati nuovi atti. Ove il ricorrente non si avvalga di tale possibilità, come è avvenuto nella specie, non può più contestare il contenuto di tali documenti.
In conclusione il motivo deve essere respinto siccome infondato.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione delle indicazioni fornite dall'amministrazione della difesa che aveva annullato una precedente scheda valutativa relativa allo stesso periodo di valutazione ritenendo che le valutazioni espresse in relazione ad alcuni criteri fossero contraddittorie per difetto rispetto alla valutazione finale.
Il motivo è infondato
Il Ministero della difesa con Provv. 13 maggio 2015 aveva annullato la precedente scheda valutativa, rilevando la contraddizione tra le valutazioni espresse in relazione ad alcuni criteri e la valutazione finale espressa nei termini di eccellenza.
Il rilievo della accennata discrasia non comporta, tuttavia, l'obbligo di riedizione del potere in senso necessariamente favorevole al ricorrente, derivandone semmai un vincolo di coerenza tra le singole valutazioni e il giudizio sintetico finale.
Tale conclusione deriva di necessità dal controllo, avente natura esclusivamente formale, svolto dall'amministrazione della difesa sulla documentazione caratteristica dei militari.
Soltanto il compilatore e il revisore, infatti, posseggono la cognizione piena della personalità, delle qualità e del rendimento del valutato nel periodo di riferimento.
La loro valutazione può essere contraddittoria ma spetta esclusivamente a loro la riconduzione a razionalità della valutazione precedentemente espressa.
Diversamente non si vedrebbe la ragione di un rinvio della pratica valutativa agli organi competenti, ben potendo l'organo gerarchicamente sovraordinato sostituire le proprie valutazioni a quelle di quello sottoordinato.
Ne consegue che nessun vincolo di merito appare rinvenibile nel provvedimento di annullamento 13 maggio 2015.
Con il terzo motivo si lamenta il difetto di motivazione dell'operato del revisore il quale ha abbassato la valutazione per una serie di criteri senza fornire motivazione.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti che il revisore abbia abbassato la valutazione espressa dal compilatore relativamente alle voci nn. 4, 14, 18, 19, 20, 22 e 27. Delle ragioni di tale abbassamento non è fornita alcuna spiegazione, con ciò contravvenendo l'obbligo di motivazione rafforzata sancito in oggi dall'art. 689, comma 6, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 che stabilisce inequivocabilmente: "L'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore" e riconosciuto, in subiecta materia, dalla giurisprudenza fin da tempi risalenti.
La divergenza di giudizio che impone, ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431, una motivazione specifica al revisore delle note caratteristiche rispetto al giudizio espresso dal compilatore della scheda valutativa, riguarda le valutazioni (parziali) afferenti alle singole doti dell'ufficiale giudicando essendo chiaro che, ove il revisore non concordi con il compilatore circa l'aggettivazione da usare in ordine a determinate doti o qualità dell'ufficiale da valutare, è tenuto a specificarne le ragioni in riferimento a circostanze o dati concreti, senza limitarsi ad apodittiche affermazioni; un obbligo di motivazione è, invece, inconfigurabile quando si tratti della qualifica finale ("eccellente", superiore alla media", etc.) poiché questa riassume le qualificazioni attribuite alle varie doti e qualità del giudicando e, trattandosi di un tipico giudizio di valore, è insindacabile nel merito qualora non appaia affetto da palese illogicità o incongruenza rispetto alle valutazioni parziali (C. S. IV 5 magio 1987 n. 271).
Tale obbligo motivazionale non riguarda soltanto il giudizio finale, dal quale peraltro non si evince in maniera chiara la giustificazione dell'abbassamento della valutazione finale, ma anche i singoli elementi in relazione al quale si è verificato il dissenso.
Si impone, pertanto, l'annullamento della scheda valutativa con l'obbligo per l'amministrazione della riedizione del potere conformemente alle indicazioni di cui sopra.
La domanda risarcitoria deve essere respinta, trattandosi di annullamento per motivi esclusivamente formali e non potendosi stabilire in oggi la spettanza o meno del bene della vita, costituito dalla valutazione massima, in capo al ricorrente
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro. 2000, 00 (duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
Avv. Antonino Sugamele

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