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Sentenza

Appuntato Scelto in servizio avrebbe occultato presso la propria abitazione atti...
Appuntato Scelto in servizio avrebbe occultato presso la propria abitazione atti di Polizia Giudiziaria omettendo l'invio di denunce all'Autorità Giudiziaria.
Tribunale Ferrara, Sent., 26-09-2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Vartan Giacomelli, alla pubblica udienza del 19 settembre 2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
D.P.M., nato a F. il (...), res.te a P. (F.) via della R., n.16
-libero presente-
IMPUTATO
a) delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. e 361. commi 1 e 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di Appuntato Scelto in servizio presso la Stazione Carabinieri di Portomaggiore, ometteva di denunciare all'Autorità Giudiziari i reati di cui aveva avuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni; con condotta consistita, in particolare nell'omettere la trasmissione dei seguenti atti di Polizia Giudiziaria:
- verbale di ricezione di denuncia orale sporta da B.M.L. in data 24.10.2010, prot. verbale n. (...), prot. SDI n.(...);
- comunicazione notizia di reato prot. n.(...) del 03.06.2011 e pedissequo verbale ricezione di denuncia orale sporta da R.G. in data 03.06.2011, prot. verbale n. (...), prot. SDI n.(...):
- atto di denuncia del 24.02,2014 presentato da R.S. e relata di ratifica di acquisizione del suddetto atto del 24.02.2014:
- atto di denuncia del 24.02.2014 presentato da B.R. e relata di ratifica di acquisizione del suddetto atto del 24.02.2014;
- verbale di ricezione di querela orale sporta da G.R. in data 08.03.2014, prot. verbale n. (...), prot. SDI n.(...);
- verbale di ricezione di denuncia orale sporta da R.C. in data 16.06.2014, prot. verbale n.(...). prot. SDI n.(...);
- verbale di integrazione di ricezione di denuncia orale sporta da R.C. in data 05.07.2014, prot. verbale n.(...), prot. SDI n.(...).
Fatto aggravato dall'essere stato commesso da Agente di Polizia Giudiziaria.
In Portomaggiore (FE), dal 24.10.2010 al 05.07.2014
b) delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. e 490 in relazione all'art. 476 c.p., perché, nella sua qualità di Pubblico Ufficiale, quale Appuntato Scelto in servizio presso la Stazione Carabinieri di Portomaggiore, occultava presso la propria abitazione gli atti di Polizia Giudiziaria indicati al capo a).
In Portomaggiore (FE), dal 24.10.2010 al 05.07.2014
Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott. E. Bovi V.P.O.
Del difensore di fiducia : Avv. C. Bergamasco del Foro di Ferrara

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

D.P.M. era citato a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. 1059/17 R.G. DIB. per rispondere nella qualità di Appuntato Scelto in servizio presso la Stazione Carabinieri di Portomaggiore dei reati di cui agli artt. 81 co. 2 e 361 co. 1 e 2 c.p. e di cui all'art. 81 co. 2 e 490 in relazione all'art. 476 c.p. come da imputazioni in atti: reati in ipotesi commessi in Portomaggiore dal 24.102010 al 05.07.2014.
1. svolgimento del processo
All'udienza del 03.07.2017 il giudice, presente l'imputato, ammetteva le prove; all'udienza del 11.09.2017 veniva assunta la deposizione del teste R.R., si procedeva, poi, all'esame dell'imputato e dei testi della difesa. M.P. e I.C.; su accordo delie parti ai sensi dell'art. 55 co. 4 c.p.p., veniva acquisita l'annotazione di p.g. redatta dal personale della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore del 16.03.2016, il verbale di ispezione, perquisizione eseguito nei confronti di D.P. il 10.09.2015 con allegata la documentazione attinente agli atti giudiziari descritti nei capi d'imputazione; infine, le parti illustravano le loro conclusione con rinvio per eventuali repliche. All'udienza odierna il giudice dava lettura del dispositivo.
2. Ricostruzione dei fatti.
Dall'istruttoria è emerso che a seguito di accertamenti in merito ad un ammanco di buoni pasto all'interno della Stazione Carabinieri di Portomaggiore (fatti integranti un'ipotesi di reato   militare) le indagini si erano indirizzate nei confronti dell'Appuntato Scelto D.P. Miche, in servizio presso tale Comando; il personale della Compagnia competente in data 10.09.2015 aveva proceduto su delega della Procura Militare ad una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del D.P.: in quell'occasione venivano rinvenuti il fascicolo "P" personale originale intestato a D.P.M. e una pluralità di atti giudiziari, cosi come descritti in dettaglio nel verbale di perquisizione agli atti; in particolare risultavano detenuti dall'imputato, tra l'altro, all'interno di una copertina custodita nella camera da letto i seguenti atti (oggetto dell'imputazione sub a):
1. Duplice copia in originale della denuncia di furto a carico di ignoti con timbro tondo d'ufficio sporta in data 24.10.2010 avanti all'APP. S. D.P.M. da B.M.L. nata a F. il (...), residente a P. via Q. montesanto n.4/b, avente prot. verbale n. (...), prot. SDI n. (...) (v. atti acquisiti all'udienza, foglio (...) del fascicolo);
2. Duplice copia della comunicazione di notizia di reato in originale con timbro tondo d'ufficio nr. 08/55 datata 03.06.2011 inerente al furto a carico di ignoti denunciate in data 03.06.20011 avanti all'App. D.P.M. da R.G. nato a F. il (...), residente a P. in via R. P. del C. n.6; Triplice copia originale con timbro tondo d'ufficio della denuncia di furto a carico di ignoti sporta dal R., avente prot. verbale n. (...), prot. SDI n. (...) (v. atti acquisiti all'udienza, fogli (...)-(...) del fascicolo);
3. Duplice copia di relata di ratifica presentata in data 24.02.2014 alle ore 18.00 all'App. S. D.P.M. in originale con timbro tondo d'ufficio da R.S., nato a P. il (...), ivi residente in S. P. per C. n.99 1\7/A relativa alla scomparsa di una stampante avvenuta all'interno dell'ex ospedale Eppi di Portomaggiore; Denuncia datata 24.02.2014 di scomparsa di una stampante di proprietà del Progetto Sole modello Samsung ML-3471ND a firma di R.S. (v. atti acquisiti all'udienza, fogli (...)-(...) del fascicolo);
4. Duplice copia di relata di ratifica presentata in data 24.02.2014 alle ore 18.00 all'App.S . D.P.M. in originale con timbro tondo d'ufficio da B.R., nato a P. il (...), ivi residente in via B. 43, relativa alla scomparsa di una stampante avvenuta all'interno dell'ex ospedale Eppi di Portomaggiore; Denuncia datata 24.02.2014 di scomparsa di una stampante di proprietà del Progetto Sole modello Samsung ML-3471ND a firma di B.R. (v. atti acquisiti all'udienza, foglio (...) del fascicolo);
5. Triplice copia in originale firmata con timbro d'ufficio di denuncia di danneggiamento a carico di ignoti acquisita dall'App. S. D.P.M. da G.R., nato a G. il(...), residente a P. via B. S. nr.l3/B (v. atti acquisiti all'udienza, foglio (...) del fascicolo);
6. Duplice copia di denuncia c ontro ignoti di furto di denaro, in originate corredata da firma e timbro tondo, d'ufficio sporta in data 16..06.2014 alle ore 18.22 avanti all'App.S. D.M. da R.C., nata a A. il(...), residente a P. in via G. B. 30. avente prot. verbale n. (...), prot. SDI n. (...) (v. atti acquisiti all'udienza, foglio (...) del fascicolo); Triplice copia di integrazione della denuncia suindicata, in originale corredata da firma e timbro tondo d'ufficio sparta in data 05.07.2014 alle ore 08.54 avanti all'App. S. D.M. da R.C., avente prot. verbale n. (...), prot. SDI n. (...) (v. atti acquisiti all'udienza, foglio (...) del fascicolo).
Su tali circostanze e sulla natura degli atti sopra descritti ha riferito il teste M.llo R.R. (v. teste R., aff. 5-9 del verbale stenotipico d'udienza del 11.09.2017); dalle sue dichiarazioni e dal contenuto dell'annotazione di p.g. del 16.03.2016 acquisita agli atti, si desume quanto segue: la denuncia di B.M.L. era in due atti in originale firmati dalla denunciante e dall'Agente di p.g. ricevente (sub 1), la c.n.r. relativa al furto denunciato da R.G. era non firmata dal Comandante, mentre la relativa denuncia era in originale con due altre copie (sub 2), la denuncia del dott. R. era in originale firmato come pure la relata di ricezione della denuncia rinvenuta in duplice copia firmata dal segnalante e dall'Agente di p.g. ricevente (sub 3), la denuncia del dott. B. era in originale firmato e relativa ratifica della ricezione della segnalazione in duplice copia firmata dal segnalante e dall'Agente di p.g. ricevente (sub 4), la denuncia di G.R. in tre copie originali con dal denunciante e dall'Agente di p.g. ricevente (sub 5), infine la denuncia di R.C. e sua integrazione erano entrambe detenute in due copie originali con firma della denunciante e dall'Agente di p.g. ricevente (sub 6).
La circostanza relativa alla detenzione degli atti sopra descritti è stata pacificamente ammessa dallo stesso imputato, che. nel corso del suo esame, ha dichiarato di non sapersi spiegare l'accaduto ipotizzando di aver "poggiato dentro" le denunce nel fascicolo personale e di essersi accorto di ciò solo al momento della perquisizione (v. esame imputato aff. 15 del verbale del 11.09.2017). L'imputato ha riferito che comunque quando prendeva le denunce utilizzava il sistema SDI e che sua intenzione era sicuramente quella di spedirle regolarmente in un secondo momento (v. esame dell'imputato aff. 15 e 16). Su tale ultimo aspetto, la difesa ha introdotto un testimone che ha chiarito le modalità della gestione automatica delle denunce, il teste M.P.. Brigadiere in servizio presso la Compagnia di Portomaggiore e all'epoca dei fatti referente informatico dell'Ufficio: il teste ha dichiarato che il sistema denuncia informatica (acronimo "SDI") prevede che una volta acquisita una denuncia esca immediatamente un numero di protocollo SDI, successivamente è possibile inserire i documenti in un sistema di protocollo informatico in entrata e uscita che permette di verificare se le denunce inserite nello SDI siano poi state trasmesse come notizie di reato (v. teste M., aff. 19 del verbale suindicato: "dom. difesa: Se per qualche ragione succede che una denuncia, una volta acquisita, non viene, tra virgolette, elaborata, cioè non vengono fatti, al seguito di quella denuncia, ulteriori attività, succede qualcosa? Risposta: Be' il sistema lo segnala"). Rispetto al sistema così configurato, il teste ha tuttavia riferito della prassi per cui chi riceveva le denunce a volte non effettuava subito l'inserimento in SDI a causa della complessità e rigidità del sistema (v. teste aff. 20), inoltre ha chiarito che l'eventuale non corrispondenza tra denunce prese e notizie di reato non era evidenziata in automatico dal sistema, bensì dipendeva dal contenuto dei modelli compilati dall'operatore a fine mese e dal controllo del responsabile dell'ufficio (v. aff. 20 del verbale "dom. difesa: "se nei vari passaggi si ferma una di queste denunce, io mi trovo, per esempio, dieci denunce acquisite, dieci inserimenti SDI, nove notizie di reato. Risp. No, il programma non lo dice, lo dice l'operatore che a fine mese compila l'atività operativa...dove viene indicato il numero di denunce prese, numero di inserimenti SDI effettuati e numero di notizie di rato. Questi tre dati, chi è responsabile dell'ufficio, per forza devono combaciare, per cui se non viene fatta una notizia di reato su una denuncia, salta fuori, diciamo").
3. il giudizio di responsabilità dell'imputato
A fronte degli elementi sopra evidenziati, i profili che vengono in rilievo attengono alla natura degli atti rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato, alla sussistenza di un obbligo non adempiuto da parte dello stesso di trasmettere le denunce suddette all'Autorità Giudiziaria, e, ai fini della configurazione della fattispecie di cui al capo b), alla prova di una condotta di occultamento.
Con riguardo al primo profilo, è pacificamente possibile parlare di atti aventi natura di atti pubblici in quanto, atti in originale, redatti da pubblico ufficiale nelle proprie funzioni di polizia giudiziaria, sia con riguardo ai verbali di denuncia che a quelli di ratifica della ricezione delle denunce.
In relazione al secondo aspetto, appare necessario distinguere gli obblighi normativi spettanti all'Agente di Polizia Giudiziaria dalle concrete modalità di gestione delle denunce: a norma degli artt. 331 e 337 co. 4 c.p.p. grava sul pubblico ufficiale che prende una notizia di reato perseguibile d'ufficio o riceve una querela un obbligo di redigere apposito verbale e trasmetterlo all'ufficio del Pubblico Ministero; i protocolli che all'interno degli Uffici di p.g. (in questo caso un Comando Stazione Carabinieri) disciplinano l'attività di ricezione e trasmissione di tali atti attengono alle modalità interne di gestione delle notizie di reato ma in nessun caso posso essere invocati per giustificare l'omessa trasmissione della notizia stessa. Nel caso in esame il dato oggettivo non contestato attiene alla circostanza per cui l'imputato custodiva gli atti di polizia giudiziaria suindicati in un luogo non autorizzato (la camera da letto della propria abitazione privata, occultati dentro una cartellina relativa al fascicolo personale) in un arco temporale che va dal 24.10.2010 al 5.07.2014 senza che tali atti, alla data del loro rinvenimento (9.10.2015), fossero stati oggetto di trasmissione all'Autorità Giudiziaria pur trattandosi di fatti integranti reato. A fronte di tale evidenza, appare incongruo richiamare i protocolli esistenti inerenti la gestione informatica delle denunce e ciò per le seguenti ragioni: a) il riscontro di un numero di protocollo SDI, presente peraltro solo per gli atti di cui ai punti 1, 2 e 6, consente di provare solamente l'avvenuto inserimento della denuncia nel sistema, attività che non integra assolutamente una trasmissione all'A.G. della notizia di reato, ma costituisce solo un adempimento di protocollo interno, primo segmento di una procedura articolata, b) il non completamento di tale procedura, fa sì che l'atto sia destinato a non pervenire mai al Pubblico Ministero, c) la responsabilità di redigere la notizia di reato e trasmetterla al responsabile dell'ufficio per la sua trasmissione è necessariamente a carico dell'Agente di Polizia Giudiziaria che ha ricevuto l'atto, d) nel caso in esame, l'imputato risulta o non aver nemmeno predisposto la notizia di reato o di aver omesso di comunicarla al responsabile dell'ufficio per la sua trasmissione, senza che tali omissione potessero essere, come infatti non sono state, rilevate in alcun modo (sul punto, si richiama quanto riconosciuto dalla stesso teste della difesa M. circa la non rilevabilità in automatico di tali omissioni). Ogni argomento volto a giustificare la condotta dell'imputato sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato rispetto ai motivi da lui addotti (dimenticanza e/o convinzione che essendo gli atti muniti di protocollo SDI non vi fossero obblighi di legge) appare irrilevante ai fini della prova della condotta di omessa denuncia (v. Sez. 6, Sentenza n. 1407 del 05/11/1998: "l'elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia (art. 361 cod. pen.) consiste nella consapevolezza e volontarietà dell'omissione della denuncia allorché si sia verificato il presupposto da cui deriva l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell' esercizio delle sue funzioni. È,invece, estraneo alla nozione del dolo di omissione il motivo che induca il soggetto, su cui grava l'obbligo di informazione, ad astenersene; sicché è irrilevante che il pubblico ufficiale ritenga che l'informativa della "notitia criminis" di cui sia venuto a conoscenza, competa ad altro pubblico ufficiale ovvero supponga che l'informativa medesima sia stata da questi già fornita. Infatti, l'errore in cui il soggetto possa incorrere, al riguardo, non esclude la volontarietà dell'omissione, ma concerne semmai la sua legittimità ed è, pertanto, penalmente ine scusabile").
Con riguardo al delitto di occultamento di atti pubblici descritto al capo b), va anzitutto evidenziato come tale condotta può concorrere con quella di omessa denuncia (v. Sez. 6. Sentenza n. 21351 del 05/05/201 1: "il delitto di falso per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (artt. 490 - 476 cod. pen.) può concorrere con quello di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 cod. pen.), non sussistendo alcun rapporto di consunzione o sussidiarietà tra gli stessi, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici. (Fattispecie relativa alla distruzione di una denuncia di furto ad opera dell'ufficiale di polizia giudiziaria che l'aveva formalmente ricevuta dal privato, seguita dall'omissione dell'atto di denuncia relativo al corrispondente reato)". Nella vicenda in esame, la detenzione degli atti giudiziari da parte dell'imputato presso la propria abitazione integra sicuramente una condotta di occultamento, in considerazione delle modalità di custodia degli atti e del fatto che siano stati nascosti per anni in modo tale da renderli di fatto inesistenti all'Autorità cui dovevano essere trasmessi; né appare credibile quanto riferito dall'imputato in ordine al carattere accidentale dell'occultamento e alla sua volontà di comunque spedire le denunce (v. sull'elemento materiale del reato e sulla rilevanza del carattere temporaneo dell'occultamento: Sez. 6, Sentenza n. 18999 del 02/02/2016: "integra l'elemento materiale del reato di occultamento di atto pubblico, di cui all'art. 490 cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che ometta di protocollare un documento, così da renderlo inesistente per il destinatario, anche ove ciò determini un'inutilizzabilità solo temporanea dell'atto" e Sez. 5, Sentenza n. 3404 del 11/02/2000: "in tema di falso per soppressione, dalla formulazione della norma di cui all'art. 490 cod. pen. si ricava che il legislatore con i termini alternativi "distrugge", "sopprime", "occulta" ha voluto indicare diverse modalità di un'azione di sottrazione, la quale per sua natura si consuma nel momento nel quale viene posta in essere, togliendo il documento dalla disponibilità della pubblica amministrazione: in tale senso l'espressione "occulta" va intesa nel significato di prendere e collocare l'atto in luogo ignoto all'avente diritto e non invece in quello di mantenere nascosto lo stesso. Ne consegue il carattere istantaneo del reato anche qualora venga realizzato tramite occultamento").
Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato per entrambi i reati a lui ascritti-
4. il trattamento sanzionatorio
In relazione all'individuazione della pena equa e quindi al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'art. 132 c.p.e valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., si deve tenere conto della natura e modalità dell'azione e dell'intensità del dolo: sotto tale ultimo profilo è possibile rilevare che non sono emersi riscontri in ordine ad un interesse specifico dell'imputato ad occultare gli atti, aspetto che pur non avendo rilievo per escludere il reato può essere apprezzato in sede di valutazione dell'elemento psicologico dello stesso. E' possibile riconoscere le attenuanti generiche attesa la condotta processuale dell'imputato.
Si ritiene pertanto congrua la pena, uniti i reati dal vincolo della continuazione, di mesi dieci di reclusione, così calcolata: p.b. per il più grave reato di cui all'art. 490 c.p. sub b) un anno, diminuita per le attenuanti generiche a mesi otto, aumentata la pena di un due mesi per il reato sub a). Alla condanna segue di diritto l'addebito delle spese processuali. Le condizioni soggettive dell'imputato non precludono una prognosi favorevole quanto al futuro. Si concedono pertanto i doppi benefici di legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e ss. c.p.p.,
DICHIARA D.P.M. responsabile dei reati ascritti e, uniti i medesimi dal vincolo della continuazione, più grave il delitto ex art. 490 c.p., sub b), - riconosciute le circostanze attenuanti circostanze generiche - la CONDANNA alla pena di dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 163 c.p.;
CONCEDE il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Ferrara, il 19 settembre 2017.
Depositata in Cancelleria il 26 settembre 2017.
Avv. Antonino Sugamele

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