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Sentenza

Carabiniere chiama a giudizio il maresciallo per sentirlo condannare al risarcim...
Carabiniere chiama a giudizio il maresciallo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito per l'illegittimo avvio di un procedimento penale originato dall'affermazione effettuata dal maresciallo dei Carabinieri di avere sorpreso il carabiniere scelto mentre dormiva nell'auto durante un servizio di pattuglia.
Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 26-06-2020) 25-08-2020, n. 17686

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26334-2018 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICO PARTELE, con studio in CRESPANO DEL GRAPPA (Treviso), P.LE MARTIRI DEL GRAPPA n. 6, ed ivi elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO OLIVETI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANILO RIPONTI;

- controricorrente - e contro

ZURICH INSURANCE COMPANY RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA;

- intimata - avverso la sentenza n. 1688/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
Svolgimento del processo

che:

D.A. convenne in giudizio B.A. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni che assumeva di aver subito per l'illegittimo avvio di un procedimento penale originato dall'affermazione effettuata dal B. (maresciallo dei Carabinieri) di avere sorpreso il D. (carabiniere scelto) mentre dormiva nell'auto durante un servizio di pattuglia;

l'attore dedusse di essere stato assolto dal reato di violata consegna, con sentenza emessa dalla Corte di Appello Militare di Verona, passata in giudicato, e quantificò i danni patiti in 50.000,00 Euro;

il B. resistette alla domanda e chiamò in giudizio, per l'eventuale manleva, la propria assicuratrice Zurich Insurance Company Rappresentanza Generale per l'Italia;

il Tribunale di Padova accolse la domanda attorea, condannando il convenuto al pagamento di 10.000,00 Euro e al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore e della terza chiamata;

pronunciando sul gravame del B., la Corte di Appello di Venezia ha accolto l'impugnazione, rigettando la domanda risarcitoria del D. e compensando le spese di lite;

ha proposto ricorso per cassazione D.A., affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, il B. e la Zurich Public Insurance Limited Company - Rappresentanza Generale per l'Italia; il B. ha depositato memoria.
Motivi della decisione

che:

col primo motivo, il ricorrente denuncia "nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per grave incoerenza sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta della motivazione", rilevando che, "da un lato, la Corte territoriale veneziana afferma di riconoscere che gli addebiti posti a carico del D. sono infondati, essendo stato assolto con la più ampia formula di merito perchè il fatto non sussiste e, dall'altro, afferma di fare propria tale sentenza del Giudice militare d'Appello per asserire la veridicità delle accuse mosse dal B. nei confronti del ricorrente"; evidenzia, in particolare, che la Corte Militare di Appello aveva affermato che l'ipotesi che il D. e un collega stessero dormendo nell'auto di servizio non appariva "agevolmente compatibile con la deposizione resa dal carabiniere M. il quale ha riferito che la pattuglia di servizio aveva chiesto ed ottenuto di rientrare in caserma alle h. 03,00 ed aggiunto che dopo circa un'ora la medesima aveva comunicato di riprendere il servizio"; rileva, altresì, che la stessa impostazione della sentenza assolutoria del giudice militare esclude logicamente che nel momento in cui il D. fu visto dal B. nel garage della caserma stesse dormendo steso sul sedile reclinato dell'autovettura di servizio;

il secondo motivo ("violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere omesso di considerare il fatto decisivo (...) che ha formato oggetto di discussione tra le parti") censura la sentenza impugnata per aver "omesso di considerare che l'esito del procedimento penale a carico del D. è stato di assoluzione", rilevando che, "se si è addivenuti all'assoluzione, la ricostruzione accusatoria del B. è priva di verosimiglianza";

col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., artt. 40 e 41 c.p. e art. 2043 c.c. "per violazione del nesso causale e per travisamento della prova", censurando la Corte di Appello per avere escluso la sussistenza di un rapporto eziologico tra la condotta del B. e l'avvio del procedimento penale militare; rileva, al riguardo, che il capo di imputazione contestato nel giudizio penale militare si fondava proprio sulle dichiarazioni accusatorie del B., che erano state fatte proprie dal tenente Ma. (che aveva trasmesso la notizia di reato alla Procura militare), in difetto delle quali -secondo un criterio controfattuale - il procedimento non sarebbe stato avviato.

Ritenuto che il ricorso vada, nel complesso, disatteso, in quanto:

riguardo al primo motivo, la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4 è dedotta in modo incompleto, senza identificare compiutamente la motivazione che sarebbe affetta da grave contraddittorietà, atteso che si fa riferimento solo ad una sua premessa (vedi la seconda proposizione della pagina 9 del ricorso) e si argomenta sulla sussistenza della contraddittorietà senza identificare la parte ulteriore della motivazione che sarebbe in contrasto con detta premessa; in effetti, dopo avere evocato la parte della sentenza impugnata che dà atto dell'assoluzione del D. in sede penale, il ricorrente si limita sostanzialmente a svolgere considerazioni sul tenore della sentenza di appello militare (che peraltro assumono il valore di sollecitazione a rivalutare la quaestio facti) e ciò è tanto vero che a pagina 12 parla di contraddittorietà fra la sentenza qui impugnata e quella militare ed addirittura quella del tribunale civile di primo grado; la censura risulta pertanto priva di fondamento, non essendo evidenziata una contraddittorietà interna alla sentenza impugnata, emergente dal suo stesso contenuto;

il secondo motivo denuncia un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 al di fuori dei presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U. n. 8053/2014 e Cass., S.U. n. 8054/2014 e le successive conformi) tenuto conto che l'esito assolutorio del procedimento penale è stato considerato dalla Corte territoriale e che, per il resto, l'illustrazione del motivo fa riferimento ad una serie di emergenze fattuali volte a sollecitare una inammissibile nuova valutazione di merito;

il terzo motivo, concernente il nesso causale, resta assorbito in difetto di accertamento degli addebiti ascritti al B.;

l'esito alterno dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile ratione temporis, dato che la controversia è stata avviata nell'anno 2008);

sussistono le condizioni per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2020
Avv. Antonino Sugamele

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