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Sentenza

Sanzione disciplinare comminata a un Carabiniere per un fatto attinente alla sua...
Sanzione disciplinare comminata a un Carabiniere per un fatto attinente alla sua vita privata. E' illegittima?
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 09/04/2021, n. 519

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 819 del 2017, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Chiaramaria Anastasia e Filomena D'Addario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Provinciale Carabinieri di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;

per l'annullamento

del provvedimento, notificato il 4.4.2017, emesso dal Comandante Provinciale di -OMISSIS- iscritto al numero di protocollo (...), con cui è stata confermata la sanzione disciplinare del rimprovero, inflitta dal Comandante della Legione dei Carabinieri, compagnia di -OMISSIS- -OMISSIS-, in data 17.01.2017, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della P.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2021 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) Parte ricorrente agisce avverso il provvedimento notificatogli il 4 aprile 2017, con cui il Comando Provinciale di -OMISSIS- della Legione Carabinieri Puglia ha respinto il ricorso gerarchico che il ricorrente aveva presentato, in data 15 febbraio 2017, avverso la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero, notificatagli il 17 gennaio 2017, per aver intrattenuto "una relazione extraconiugale con una donna sposata. Tale comportamento determinava valutazioni negative alla sua rettitudine e pregiudizio al prestigio dell'Istituzione".

2) Col primo motivo di ricorso (con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 732 del Testo Unico Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, T.U.O.M., di cui al D.P.R. n. 90 del 2010, nonché della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost.), si sostiene che:

- a) la contestazione di addebiti disciplinari deve essere puntuale nella indicazione della possibile incidenza del fatto contestato sul servizio;

- b) la motivazione addotta a sostegno della sanzione disciplinare (il comportamento "determinava valutazioni negative alla sua rettitudine e pregiudizio al prestigio dell'Istituzione", in violazione dell'art. 732 T.U.O.M. di cui al D.P.R. n. 90 del 2010) è stringata e generica, senza che, con la stessa, si dia specifico conto delle ragioni per cui il contegno tenuto è fonte di pregiudizio al prestigio dell'Arma;

- c) né l'art. 732 T.U.O.M. contiene il divieto di avere, nel privato, relazioni sentimentali.

3) Col secondo motivo di ricorso (con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1358 del D.Lgs. n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare - C.O.M. -, della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 97 Cost., nonché violazione dei principî di ragionevolezza e di proporzionalità), si sostiene che:

- a) la sanzione è stata inflitta solo per la relazione extraconiugale e non ha avuto alcuna risonanza esterna, essendo emersa solo in conseguenza di una indagine penale, avviata sulla base di un esposto anonimo e iniziata perché il ricorrente era indicato come potenziale vittima;

- b) il ricorrente è sempre stato apprezzato per il servizio prestato e il fatto è oggettivamente di lieve entità, perciò la sanzione è sproporzionata in eccesso.

4) Col terzo motivo di ricorso (con cui si denuncia eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e/o erroneità dei presupposti), si sostiene che la relazione sentimentale non è considerabile extraconiugale, in quanto la donna con la quale il ricorrente ha avuto la relazione era già separata di fatto, perciò la sanzione è viziata da travisamento dei fatti.

5) Osserva il Collegio quanto segue.

6) I motivi di ricorso sono fondamentalmente diretti contro la sanzione disciplinare e ciò è ammissibile ai sensi dell'art. 1363, comma 2, C.O.M., secondo cui "2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso".

7) Il ricorso è complessivamente fondato in quanto, tanto nella sanzione disciplinare quanto nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, non può dirsi che sia stato sufficientemente provato (né, conseguentemente, motivato) in che termini un fatto della vita privata, come una relazione extraconiugale, abbia avuto, di per sé, riflessi sulla condotta del militare sotto i profili della mancanza di rettitudine e del nocumento al prestigio dell'Arma dei Carabinieri.

8) Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, vanno annullati gli atti impugnati.

9) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali, IVA come per legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Andrea Vitucci, Referendario, Estensore

Nino Dello Preite, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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