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Sentenza

L'indennità di imbarco di cui all'art. 4 della Legge n. 78/1983 va ricon...
L'indennità di imbarco di cui all'art. 4 della Legge n. 78/1983 va riconosciuta agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica solo nella misura in cui essi vengano effettivamente imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva risultando irragionevole che un militare che nell'arco di un mese risulti effettivamente imbarcato per un solo giorno, possa percepire la medesima indennità di imbarco di altro soggetto che risulti, invece, effettivamente a bordo dell'unità navale per l'intero mese.
T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 23/09/2020, n. 555
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 851 del 2010, proposto da

A.L., E.S., M.M.C., G.L., G.T., rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Monti, Roberto Plati, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Renato Cola in Ancona, via De Bosis, 3;

contro

Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche della Guardia di Finanza, Comando Provinciale Pesaro-Urbino della Guardia di Finanza non costituiti in giudizio;

Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- dei provvedimenti emessi dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche - Ufficio Amministrazione - Sezione Trattamento Economico in data 16/7/2010 avente ad oggetto il recupero delle somme corrisposte nel periodo luglio 2000/Novembre 2008 a titolo di indennità fuori sede di "rischio", di "imbarco" e di "comando navale", rispettivamente notificati: L. in data 4/8/2010, S. in data 11/8/2010, C. e L. in data 3/8/2010, T. in data 3/8/2010;

- di ogni altro atto, ancorchè non conosciuto, presupposto, connesso o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2020 la dott.ssa Silvia Piemonte, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 84 del D.L. n. 18 del 2020, conv. in L. 27 aprile 2020, n. 24, come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.I ricorrenti, tutti militari appartenenti alla Guardia di Finanza, con ricorso notificato l'11 ottobre 2010, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali è stato disposto nei loro confronti il recupero delle somme loro corrisposte nel periodo luglio 2000 - novembre 2008, a titolo di indennità di "fuori sede" (art. 10, comma 4, L. n. 78 del 1983), di "rischio" (art. 4, L. n. 734 del 1973 e art. 1, D.P.R. n. 146 del 1975), di "imbarco" (artt. 4 e 17, L. n. 78 del 1983) e di "comando navale" (art. 52, commi 3 e 4, D.P.R. n. 164 del 2002).

Adducono con i primi due motivi di ricorso l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenza di motivazione e per assenza di attività istruttoria, inoltre con il terzo motivo di ricorso sostengono la nullità degli stessi per violazione di legge.

Si è costituito il Ministero con memoria del 15 marzo 2011 chiedendo il rigetto delle avverse pretese e depositando copiosa documentazione tra cui in particolare le scritture relative alla presenza in servizio dei ricorrenti nel periodo per il quale è stato disposto il recupero delle somme corrisposte.

All'udienza del 12 settembre 2018 parte ricorrente ha dichiarato di avere interesse alla pronuncia.

Pertanto all'udienza dell'8 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso presenterebbe profili di inammissibilità. Difatti si tratta di ricorso collettivo presentato da una pluralità di soggetti, per i quali tuttavia non sembra si possa configurare una "identità" della posizione giuridica sostanziale.

Dagli atti depositati in giudizio risulta infatti che ad esempio soltanto alcuni di essi siano in possesso della specializzazione di "A.C.M" ("Abilitato Condotta Motovedette"), inoltre ciascuno di essi ha prestato servizio nel periodo di riferimento con modalità e tempi differenti.

3.Tuttavia, in disparte siffatto profilo di inammissibilità, il ricorso si palesa comunque infondato.

3.1 Non meritano accoglimento i primi due motivi di doglianza, relativi alla carenza di motivazione e all'assenza di istruttoria. Nei provvedimenti è infatti richiamata la disciplina normativa e le specifiche circolari sull'attribuzione delle indennità e, come risulta dalla difesa erariale, "le risultanze dell'attività svolta erano state inoltre riepilogate in analitici prospetti allegati alle determinazioni finali emesse, che permettevano ai singoli militari, e per ciascuna indennità, di comprendere non solo le ragioni giuridiche che ne erano state la causa, ma evidenziavano, per i turni di servizio svolti, quelli per i quali l'erogazione delle somme percepite, non era dovuta".

Nei provvedimenti impugnati vengono richiamati oltre che gli atti amministrativi dell'istruttoria interna, quali ad esempio le attestazioni della Compagnia di Pesaro presso la quale i ricorrenti prestavano servizio all'epoca dei fatti, anche le stesse memorie presentate dai ricorrenti a seguito della comunicazione di avvio del procedimento e che attestano non solo che ad essi è stata garantita la partecipazione al procedimento istruttorio, ma anche che l'Amministrazione ha valutato quanto da loro rappresentato.

3.2 Con il terzo motivo parte ricorrente sostiene la nullità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge, articolando la doglianza in più punti e facendo riferimento di volta in volta alle singole indennità.

In sintesi, secondo parte ricorrente l'indennità di comando navale, in quanto da attribuirsi in ragione della qualifica di "direttore di macchina" attribuita al personale del ruolo ispettori, spetterebbe a prescindere dall'effettivo svolgimento di tale compito una volta imbarcati, come invece disciplinato dalle circolari interne.

Relativamente all'indennità supplementare di fuori sede, questa in base all'art. 10 comma 4 della L. n. 78 del 1983 è corrisposta nei giorni di navigazione, purchè di durata non inferiore a otto ore continuative e tali presupposti non sarebbero mai venuti a mancare.

Secondo l'interpretazione letterale della disciplina normativa in materia (in particolare l'art. 4 della L. n. 78 del 1983) l'indennità di imbarco in quanto qualificata come "mensile" spetterebbe per l'intero mese. Sarebbero pertanto illegittime le circolari che prevedono una corresponsione giornaliera dell'indennità in ragione dell'effettività dell'imbarco. Tale previsione determinerebbe inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altro personale considerato, dalle stesse circolari, come "da imbarcare permanentemente" e che pertanto percepirebbe l'indennità a prescindere dall'effettivo imbarco.

Le stesse considerazioni vengono svolte con riferimento alla indennità di comando, in quanto "supplementare" rispetto a quella d'imbarco e quindi anch'essa da parametrarsi mensilmente e non giornalmente in base all'effettivo servizio.

In via subordinata parte ricorrente contesta il calcolo effettuato dall'amministrazione in quanto "non provato e del tutto arbitrario". Infine eccepisce la prescrizione per il recupero delle somme relative al periodo luglio 2000-luglio 2005 perché sarebbe applicabile il termine breve quinquennale.

Tutte le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.

3.3 Al riguardo in primo luogo il Collegio rileva che non può trovare accoglimento la prospettazione di parte ricorrente secondo cui l'indennità di imbarco e quelle a questa supplementari spetterebbero per l'intero mese, a prescindere dall'effettivo servizio.

Al riguardo non vi è ragione di discostarsi da quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza.

"Sul punto deve in primo luogo osservarsi che le circolari non hanno attitudine a modificare le norme primarie e che pertanto la questione della spettanza o meno ai ricorrenti della indennità di imbarco va risolta sulla scorta di una corretta esegesi della norma primaria, e non della prassi applicativa di essa e della successione nel tempo di circolari che, ove non fossero conformi a legge, non potrebbero far sorgere alcun diritto in capo ai ricorrenti.

L'art. 4 della L. n. 78 del 1983 dispone: "Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I".

In linea generale, si osserva che la posizione del personale impiegato in navigazione si caratterizza per la sua atipicità, in ragione del particolare disagio derivante da una prestazione di servizio a bordo dell'unità in navigazione, con una presenza continua del militare nell'arco delle ventiquattro ore, peraltro intervallata da periodi di non effettiva applicazione lavorativa.

Della peculiarità di tale posizione si è reso ben conto il legislatore che ha inteso compensare, sul piano economico, la specificità del servizio con un trattamento differenziale rispetto al restante personale (di terra), con l'attribuzione di un'apposita indennità di imbarco e di un'indennità di fuori sede.

Se la "ratio" della norma attributiva dell'indennità è, dunque, quella appena espressa - e non vi è ragione per dubitarne - si deve necessariamente concludere che la stessa spetti in ragione della effettiva presenza bordo del militare, giusta la peculiarità della situazione derivante da una prestazione di servizio a bordo dell'unità navale. In altre parole, si deve ritenere che l'indennità di "imbarco" vada riconosciuta ai militari solo nella misura in cui essi vengano effettivamente imbarcati, come, peraltro, espressamente previsto dal citato art. 4 L. 23 marzo 1983, n. 78, il quale, appunto, attribuisce l'indennità agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica "imbarcati" su navi di superficie in armamento o in riserva.

Del resto, sarebbe irragionevole che un militare che nell'arco di un mese risulti effettivamente imbarcato per un solo giorno, possa percepire la medesima indennità di imbarco di altro soggetto che risulti, invece, effettivamente a bordo dell'unità navale per l'intero mese" (C.G.A. Sicilia, 28.10.2019 n. 936).

La giurisprudenza è conforme nel ritenere l'indennità di imbarco spetta ai militari per i soli giorni di effettivo imbarco, con inizio e cessazione dal passaggio di consegne tra gli equipaggi (cessante e subentrante), contrariamente a quanto avveniva in precedenza (con liquidazione dell'indennità per l'intero mese indipendentemente dai giorni d' imbarco effettivo), per cui va riconosciuta ai militari solo nella misura in cui essi vengano effettivamente imbarcati (ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 14.10.2005 n. 5759; Tar Lazio n. 4398/2018).

Nessun rilievo al riguardo assume la circostanza che la norma richiamata qualifichi come "mensile" l'indennità d'imbarco, trattandosi di riferimento che attiene al momento della corresponsione dell'indennità e non alla modalità di calcolo della stessa.

Ne consegue che anche per le indennità supplementari a quella di imbarco valgono le medesime considerazioni in ordine all'effettività del servizio di imbarco prestato.

3.4 Va inoltre disattesa per difetto di prova la censura di disparità di trattamento rispetto al personale imbarcato in soprannumero che, nella prospettazione di parte ricorrente, continuerebbe ad ottenere il versamento dell'indennità di che trattasi, con cadenza mensile a prescindere dall'effettività del servizio. Non è stato provato che coloro che in tesi percepirebbero l'indennità su base mensile si trovino nella stessa situazione degli odierni ricorrenti, dovendosi distinguere, al fine della spettanza della indennità su base mensile o solo per i giorni di imbarco effettivo.

3.5 Parimenti va disattesa per difetto di prova la censura relativa all'errato calcolo delle indennità. Parte ricorrente censura in maniera assolutamente generica i conteggi dei giorni effettivi d'imbarco e quelli in cui sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento dell'indennità supplementare di fuori sede (ossia giorni di navigazione di durata non inferiore a otto ore continuative) ed in particolare di quella di "rischio".

A fronte della copiosa documentazione, tra cui le scritture di servizio prodotte dal Reparto, depositata in atti dall'Amministrazione difatti parte ricorrente non ha proposto alcuna specifica censura.

3.5 Infine infondata è la censura sulla prescrizione quinquennale, vertendosi in tema di recupero di somme indebitamente corrisposte ex art. 2033 c.c., come tale soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

4. In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati (collegati da remoto):

Tommaso Capitanio, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

Nino Dello Preite, Referendario
Avv. Antonino Sugamele

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