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Sentenza

Tenente Colonnello dei Carabinieri partecipa al procedimento selettivo per il pa...
Tenente Colonnello dei Carabinieri partecipa al procedimento selettivo per il passaggio al grado superiore non collocandosi, seppur idoneo, utilmente in graduatoria.
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 07-05-2021) 21-07-2021, n. 8690
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9714 del 2017, proposto da: A.P., rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli e Matteo Michele Angio', con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Antonelli in Roma, Piazza Gondar 22;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

M.D.D., R.F., M.B. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'esito del giudizio di avanzamento per il 2017, di cui al verbale n. 6 d.d. 11 gennaio 2017 del Ministero della Difesa Commissione Superiore di Avanzamento, acquisito id. 7 luglio 2017 in seguito ad istanza di accesso, in base al quale il ricorrente, pur idoneo, è stato posizionato al 43 posto con p. 26,90 e non iscritto in quadro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2021 il dott. Claudio Vallorani;
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 26 settembre 2017 e depositato in data 11 ottobre 2017, parte ricorrente, avendo preso parte con il grado di Tenente Colonnello al procedimento selettivo in oggetto, ha impugnato i risultati del giudizio di avanzamento per il passaggio al grado superiore espresso dalla Commissione Superiore di Avanzamento (di seguito anche "C.") dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2017, di cui al verbale n. 6 dell'11.1.2017, documento che il ricorrente ha potuto visionare soltanto in data 7.7.2017, a seguito di apposita istanza di accesso.

Il ricorrente, in particolare, è stato giudicato idoneo all'avanzamento a scelta al grado superiore ma, avendo conseguito un punteggio di merito finale espresso in trentesimi, pari a 26,90 ed essendosi collocato al 43^ posto della graduatoria di merito, non ha ottenuto l'iscrizione in quadro in relazione ai posti banditi (25).

Ai fini dell'annullamento della graduatoria nei limiti del proprio interesse, il Tenente Colonnello P. ha proposto un unico articolato motivo di impugnazione così testualmente rubricato: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e dei criteri indicati nel libro quarto, titolo VII, capo I del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 - sviamento, illogicita', ingiustizia manifesta, disparita' di trattamento, erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici.".

Il ricorrente riporta nel ricorso una dettagliata disamina della disciplina che regola la materia degli avanzamenti degli ufficiali a partire dall'art. 1058 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) che, al comma 5, prevede: "…Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della Commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.".

Il ricorrente prosegue, poi, elencando per esteso gli articoli dal 700 al 711 del D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare) ove sono contenute le regole di dettaglio in ordine alle modalità di valutazione dei graduati e all'attribuzione dei punteggi da parte delle Commissioni Superiori di Avanzamento.

Nella specie la difesa del ricorrente evidenzia che la C. si è espressa, nei confronti del ricorrente e dei tre controinteressati in epigrafe nominati, nei termini riassunti dalla tabella seguente:

a) b) c) d) Media finale Posizione

P.A. 26,91 26,91 26,90 26,88 26,90 43^

D.D.M. 27,15 27,17 27,14 27,14 27,15 25^

B.M. 27,25 27,26 27,24 27,25 27,25 17^

F.F. 27,17 27,17 27,15 27,15 27,16 24^

Il ricorrente evidenzia che ogni membro della Commissione ha attribuito a ciascuno dei 288 ufficiali scrutinati, per ciascuna delle quattro qualità, un punto di merito espresso in centesimi (numero intero seguito da due decimali). Quindi ciascun membro ha attribuito ai candidati qualcosa come 1.152 voti (= 288 x 4) espressi con una precisione al centesimo.

Dal momento che i membri della Commissione sono 10 (Presidente compreso), sono stati quindi espressi complessivamente 11.520 voti seguiti da due decimali. Il ricorrente contesta come anomala la circostanza che, sommando i 10 punteggi attribuiti autonomamente da ciascun membro, per ogni singola qualità di ogni candidato, il risultato (media del punteggio di ogni singola qualità) sia sempre un numero al centesimo esatto (es. XXX,10, XXX,20, XXX,30, XXX,40 e così via).

Più precisamente, ad avviso del ricorrente, l'anomalia è nel fatto che la media delle 4 singole qualità di ciascun ufficiale, ottenute esattamente (non arrotondate) al centesimo da 10 singoli punteggi attribuiti al centesimo, produca sempre, a sua volta, un quoziente al centesimo esatto e mai un quoziente al millesimo.

Secondo il ricorrente, peraltro, sarebbe illogico e ingiustificato il risultato del quadro di avanzamento in oggetto in quanto ha condotto a porre tra i promossi i tre nominativi sopra indicati quando, ad avviso del ricorrente, vi era "un macroscopico livello ottimale dei requisiti globali dell'Ufficiale scrutinato (P.) tale da palesare l'assoluta inadeguatezza e incoerenza del punteggio di merito assegnato, rapportato agli Ufficiali controinteressati, che evidenzia, oltre ad una incomprensibile sperequazione, come l'attribuzione dei singoli voti di merito espressi da ciascun membro della Commissione, che conducono al punteggio di merito finale, sia assolutamente disgiunta da una logica e sufficiente correlazione." (pag. 14 ricorso).

Sotto altro profilo pare ricorrente lamenta che nelle schede di valutazione allegate al verbale, la Commissione non attribuisce punteggi: accanto ad ogni elemento delle singole qualità si esprime con un giudizio. I giudizi verbali utilizzati (quali "assolutamente di rilievo", "eccellente", "rilevantissimo", "assolutamente di valore", "di assoluto valore", "di assoluto rilievo", "ottimo", "pregevole", "validissimo", "notevolissimo", "assolutamente ragguardevole", "assolutamente rilevante", "encomiabile", "spiccato", "di primissimo piano", "assolutamente non comune", "di spicco"), non consentono di pervenire alla relativa attribuzione dei punteggi, sia perché talora sarebbe assai arduo stabilire la prevalenza di uno sull'altro, sia perché molti sono sinonimici, sia infine perché nelle categorie "A", "B", e "C" vengono espressi per ogni singolo elemento che le compone e, come stabilito dalla norma di riferimento, detti giudizi "devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima".

Il deficit di motivazione si ravviserebbe nel fatto che lo stesso membro o anche membri differenti, attribuiscono al medesimo giudizio espresso verbalmente, punteggi numerici assai diversi a seconda dell'ufficiale scrutinato. Così, esemplificando, il giudizio di "assolutamente rilevante" espresso in un caso dal Presidente della Commissione assume il valore di 26,91/30 rispetto al ricorrente, mentre lo stesso giudizio "vale" 27,24/30 rispetto ad altro ufficiale scrutinato e 27,33/30 per un altro ufficiale ancora (pag. 25 ric.).

Gli esempi di questo genere, ad avviso del ricorrente, sarebbero numerosi nei vari giudizi espressi e dimostrerebbero "l'espressione di un mero arbitrio".

Aggiunge il ricorrente che l'esame dei titoli degli Ufficiali posti a confronto rivela l'irrazionalità evidente e l'inadeguatezza del metro valutativo in danno del T.C. P. (essendo i punteggi stati attribuiti con criteri palesemente riduttivi nei confronti dello stesso e ampiamente concessivi nei riguardi dei parigrado R.F., M.B. e M.D.D.), diversità questa ben censurabile sotto il profilo dell'eccesso di potere (c.d. in senso "relativo").

Si sostiene al riguardo che: il sindacato di legittimità che il giudice amministrativo è chiamato ad espletare, nel valutare lo scrutinio di avanzamento, deve essere effettuato come riscontro di congruenza tra titoli e punteggio, come riscontro di correlazione ed adeguatezza tra gli uni e gli altri; conseguentemente, il predetto giudice non deve stabilire ed applicare propri astratti criteri valutativi, ma deve far riferimento ai criteri assunti dalla commissione superiore d'avanzamento e quindi rintracciare ed individuare tali criteri mediante un raffronto dei documenti e dei titoli posti, "ex lege", a base delle valutazioni connesse alla stessa commissione da una parte e dei punteggi e delle graduazioni assegnate agli scrutinandi dall'altra, e per far ciò, non può non procedere all'approfondito esame della documentazione personale e caratteristica degli scrutinandi.

Nel ricorso si svolgono dei confronti comparativi, tra il curriculum del ricorrente e quello di ciascun interessato, i quali di seguito si riportano in sintesi.

A) D.D..

Rispetto all'ufficiale menzionato il ricorrente deduce che:

- al 20 Corso d'Istituto, il ricorrente si posizionava 16 su 42 con p. 29,194/30, mentre il controinteressato si collocava al 34 posto con p. 28,278/30;

- il T.C. P. vanta un maggiore numero di lauree (due magistrali, una triennale, un specialistica) rispetto ad una sola laurea triennale più una specialistica del controinteressato;

- il ricorrente vanta un maggior numero di encomi (4 semplici e 1 solenne) e anche di onorificenze;

- vanta la conoscenza accertata della lingua francese (S.L.E.E. 3-3-3-3) e di quella inglese (S.L.P. 3-2-3-2); il D.D. dichiara la sola conoscenza della lingua inglese (S.L.P. 2-2-2-2);

- il controinteressato, a differenza del ricorrente, non ha comandato compagnie in sede di comando provinciale, non ha mai svolto servizio all'estero ed ha effettuato solo tre anni in zona disagiata, al comando di Nucleo Operativo e Radiomobile di compagnia;

- il ricorrente vanta un maggior numero di corsi

B) F..

Rispetto all'ufficiale menzionato il ricorrente deduce che:

- solo il ricorrente proviene dall'Accademia e si è anche meglio classificato nel Corso d'Istituto di sua pertinenza;

- il controinteressato annovera "solamente" la laurea triennale in Scienze della Sicurezza e un master di II livello;

- il ricorrente vanta un maggior numero di onorificenze;

- il ricorrente vanta la conoscenza accertata della lingua inglese e di quella francese; il controinteressato nessuna;

- il T.C. P. documenta inoltre un numero nettamente maggiore di Corsi e specializzazioni;

- il citato controinteressato, tranne un breve periodo da Sottotenente di complemento, non vanta periodi in zona disagiata, anzi presenta una carriera caratterizzata da una lunga permanenza a Roma; non vanta missioni all'estero, come il ricorrente.

C) B..

Rispetto all'ufficiale menzionato il ricorrente deduce che:

- entrambi gli Ufficiali provengono dall'Accademia: P. si collocava al 173 Corso 22 su 54 con p. 85,207/100; B. al 169 Corso 41 su 67 con p. 79,856/100; Al 20 Corso di Istituto, P. si posizionava 16 su 42 con p. 29,194/30; B., al 17 Corso d'Istituto, 24 su 52 con p. 27,143/30;

- il ricorrente vanta, in più rispetto al parigrado, la laurea in Scienze Politiche; un maggior numero di encomi (uno dei quali solenne);

- lo stesso ricorrente vanta un maggior numero di onorificenze e di corsi frequentati;

- il controinteressato non ha al suo attivo missioni all'estero; inoltre mentre il ricorrente si presenta in valutazione con giudizio di "eccellente e vivissimo ed incondizionato compiacimento", il B. si vede ridurre l'aggettivazione da vivissimo compiacimento a semplice compiacimento.

Si sono costituiti in resistenza il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Nessuno dei tre controinteressati chiamati in causa dal ricorrente si è costituito in giudizio.

Con ordinanza presidenziale n. 1143 del 2020 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i nominativi presenti in graduatoria, autorizzando il ricorrente a provvedere alla notificazione nella forma dei "pubblici proclami", mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della ordinanza menzionata, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati.

Parte ricorrente ha poi tempestivamente versato in atti la documentazione che prova l'avvenuta esecuzione dell'incombente.

Prima dell'udienza di merito ha prodotto ampia memoria difensiva la difesa erariale a cui hanno fatto seguito le note di replica del ricorrente che ha poi depositato "note di udienza" e chiesto il passaggio in decisione della causa.

All'udienza del 7 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
Motivi della decisione

1. Il ricorso introduttivo si palesa infondato per le ragioni che seguono.

2. Con l'unico motivo articolato nel ricorso introduttivo parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1058, 1060 del D.Lgs. n. 66 del 2010 e dei criteri indicati nel libro quarto, titolo VII, capo I del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90; contesta inoltre lo sviamento, l'illogicità, l'ingiustizia manifesta, la disparità di trattamento, l'erronea valutazione dei presupposti fattuali e giuridici.

Il ricorrente, in via generale, fa riferimento alla valutazione del proprio curriculum complessivo, il quale sarebbe stato valutato dalla Commissione con metro di giudizio troppo restrittivo e con sottostima degli elementi meritocratici che esso dimostrava.

Si citano poi nello stesso ricorso, in via comparativa (al fine di provare il c.d. "eccesso di potere in senso relativo"), anche tre controinteressati parigrado del ricorrente che, a differenza del medesimo, sono stati promossi nonostante non avessero (a suo dire) titoli inferiori a quelli posseduti dal ricorrente per qualità e quantità.

3. Con riguardo alle censure proposte, il Collegio ritiene di dovere preliminarmente richiamare alcuni principi giurisprudenziali ormai consolidati e costantemente seguiti dalla Sezione.

E' utile ricordare, in punto di diritto, che il giudizio espresso dalla Commissione Superiore ai fini dell'avanzamento degli ufficiali costituisce una valutazione di merito di regola insindacabile dal Giudice amministrativo, se non entro limiti molto ristretti.

Come più volte affermato in giurisprudenza, il sistema di promozione per gli Ufficiali delle Forze Armate è caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti; le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica e hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare.

Pertanto il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è assai limitato, poiché la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134).

In definitiva, ciò che può essere domandato al Giudice amministrativo è limitato all'accertamento di una palese incoerenza e non omogeneità dei requisiti presi nel loro insieme, determinate da un errore nell'acquisizione di dati di fatto determinati oppure da un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, anche con riferimento ai diversi candidati. Il Collegio non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505; TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555).

In altre parole, l'incoerenza della valutazione deve emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza.

4. Per quanto riguarda le censure di eccesso di potere in senso assoluto, esposte nel ricorso, il ricorrente ha ripercorso il proprio curriculum mediante un'elencazione delle voci che lo compongono (v. "supra") sostenendo che risulterebbe evidente l'ingiustizia e la non giustificabilità della valutazione operata dalla Commissione.

Le censure non possono ritenersi fondate.

Nell'ambito della mancata iscrizione in quadro di un ufficiale, la censura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone, infatti, una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, di applicazione ed in quelli successivi di aggiornamento professionale) ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento (Cons. Stato Sez. IV, 22.11.2006, n. 6847; Cons. Stato Sez. IV, 1.3.2006, n. 1008), di modo che i sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto macroscopicamente elevato dei precedenti di carriera dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito del tutto inadeguato.

In ogni caso, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto non è automaticamente riscontrabile sulla base del mero apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera, poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche aspettative di progressione in carriera (Cons. Stato Sez. IV, 01/03/2006, n. 1008). Non ricorre, quindi, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto nel caso in cui l'ufficiale non abbia sempre ottenuto le massime aggettivazioni possibili nelle schede valutative, non risultando che sia sempre arrivato primo nei corsi ed abbia conseguito giudizi non apicali (Cons. Stato Sez. IV, 12/12/2005, n. 7037).

Con riferimento al caso di specie, ad avviso del Collegio, la censura si palesa generica e non dimostrata, non ravvisandosi nel giudizio della Commissione macroscopici ed evidenti elementi di irragionevolezza o arbitrarietà.

Quanto alle critiche che hanno investito la motivazione (con particolare riguardo al contrasto tra voti numerici e aggettivazioni utilizzate nel giudizio verbale), si osserva che le qualificazioni utilizzate dai commissari nella redazione delle schede di valutazione rappresentano una modalità del tutto personale di illustrare le ragioni per le quali si è deciso di attribuire un determinato punteggio; tali formule discorsive non sono graduabili, né si può riconoscere alle stesse una precisa corrispondenza ai valori numerici espressi (cfr. Cons. Stato, IV, n. 7240/2002; TAR Lazio, Sez. I-bis, n. 9876/2006). Di conseguenza, la possibilità di attribuire al medesimo aggettivo punteggi differenti è pienamente consentita ai commissari, poiché il valore numerico, espresso in centesimi, è quello "decisivo" in quanto offre la possibilità di meglio puntualizzare le qualità dei singoli valutandi rispetto all'espressione lessicale, che presenta minori margini di puntualità.

Ciò si desume dalla stessa disposizione primaria di riferimento (art. 1058 del D.Lgs. n. 66 del 2010) laddove prevede che "4. A ciascun ufficiale giudicato idoneo la commissione attribuisce successivamente un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

5. Il punto di merito è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono. Se il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere: …"

Ciò significa che le Commissioni Superiori di Avanzamento devono esprimere le valutazioni di loro competenza mediante voti numerici, rispetto ai quali le schede di valutazione "discorsive" assumono un ruolo secondario e non decisivo, con funzione di mero supporto esplicativo rispetto al voto numerico che è l'unico che veramente rileva ed è anche sufficiente, di per sé, ad integrare la motivazione, stante la norma speciale menzionata che consente o, meglio, impone il ricorso al voto numerico, per le diverse categorie di elementi di cui all'art. 1058 D.Lgs. n. 66 del 2010.

Ciò trova conferma, a livello regolamentare, nel D.P.R. n. 90 del 2010 che all'art. 702 stabilisce che "1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito è caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo 1058, comma 6, del codice, attraverso i quali la Commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini.

2. La graduatoria di cui al comma 1 evidenzia aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato."

Il successivo art. 703 del medesimo d.P.R. prevede, altresì, che "i punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall'articolo 1058 del codice devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.".

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, "l'avanzamento in esame ha riguardato un numero notevole di ufficiali, tra cui individuare solo 12 meritevoli di ottenere il grado superiore, e i punteggi attribuiti in tale occasione sono concentrabili in una ristretta forbice di punteggio, senza che per ciò solo possano desumersi illegittime predeterminazioni degli stessi, essendo evincibile dagli atti depositati in giudizio - verbali e schede valutative - che l'operato della Commissione è consistito nella valutazione in assoluto di ciascun ufficiale scrutinato, sulla base della documentazione caratteristica e matricolare dagli stessi posseduti. Ed invero, la circostanza che i punteggi finali riportati da ciascun candidato siano tutti perfettamente divisibili per 0,12 non è di per sé sufficiente a sostenere, in assenza di altri elementi, che vi sarebbe stata un'inversione procedimentale con la formazione della graduatoria avvenuta prima dell'attribuzione dei punteggi ai candidati" (cfr. TAR Lazio, n. 2728/2014).

Inoltre, come risulta dalla graduatoria impugnata (doc. 1 ric., pag. 32), lo stesso ricorrente si colloca piuttosto lontano dall'ultimo dei promossi, in quanto si è collocato al 43 posto su 25 posti utili (e dunque a sedici posizioni di distanza dall'ultimo degli ufficiali iscritti in quadro, che era in venticinquesima posizione).

Non è pensabile che il giudizio migliorativo preteso possa condurre al superamento di ben sedici colleghi collocatisi al di sopra dell'odierno ricorrente. Il Consiglio di Stato, anche di recente, ha sviluppato l'argomento che precede, avendo sostenuto, in analoga fattispecie, che "non può non considerarsi che, data la collocazione del ricorrente al 60 posto della graduatoria, l'asserito errore di valutazione addebitato alla C. a carico del ricorrente medesimo, ove riconosciuto sussistente, comporterebbe, altresì, che la C. sarebbe incorsa in un errore di valutazione di inverosimile portata nei confronti dei 51 pari grado che precedono il ricorrente, avendo riportato un punteggio maggiore." (cfr., Cons. St., I sez. affare 66/2018 parere n. 2678/2019 del 25/10/2019).

6. Va poi detto che la preminenza o il vantaggio su alcuni specifici titoli non comporta, secondo la giurisprudenza consolidata in argomento (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV. 6 novembre 2018, n. 6270), la prevalenza del candidato che vanti tali titoli, atteso che:

- gli elementi utili per valutazione non possono essere considerati in modo separato e atomistico nella misura in cui nelle manifestazioni di giudizio da parte della Commissione viene in rilievo una loro valutazione complessiva;

- l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudizio unico e inscindibile) non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso di titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione Superiore di Avanzamento;

- l'Amministrazione, quindi, deve compiere un unico complesso giudizio, che ha come figura astratta di riferimento quella dell'"ufficiale idealmente meritevole";

- la conclusiva valutazione è un apprezzamento di merito, di per sé non sindacabile, ma soggetto entro limiti assai ristretti al giudizio di legittimità, in quanto espressione di discrezionalità tecnica;

- la discrezionalità tecnica è censurabile in sede giurisdizionale solo quando il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Come ribadito dal Consiglio di Stato anche nella sentenza 4 gennaio 2018, n. 35, "le valutazioni compiute dalle Commissioni superiori di avanzamento in sede di giudizio di avanzamento non si risolvono nella mera risultanza aritmetica dei titoli e dei requisiti degli scrutinandi, ma implicano una complessiva ponderazione delle loro qualità (definibili solo mediante sfumate analisi di merito) e, per conseguenza, anche la valutazione giudiziale non può essere atomistica e parcellizzata, ma deve essere globale e complessiva, di modo che la rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto…".

7. Infondate risultano, altresì, le censure formulate nel ricorso in relazione al vizio di eccesso di potere in senso relativo le quali riguardano, in questo caso, il giudizio riportato dal ricorrente in rapporto con quello formulato dalla Commissione nei confronti dei tre controinteressati sopra menzionati, tutti promossi al quadro superiore in quanto classificatisi, rispettivamente, nelle posizioni n. 25 (D.D.), n. 24 (F.) e n. 17 (B.).

Rinviando alla superiore narrativa per l'elencazione dei diversi titoli e dati di carriera che dimostrerebbero la superiorità del ricorrente rispetto ai controinteressati, deve osservarsi che, in realtà, la promozione a scelta degli Ufficiali, disciplinata dal D.Lgs. n. 66 del 2010 del Codice dell'ordinamento militare, è caratterizzata da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo che ne determina il posizionamento in graduatoria, e non da una comparazione tra i candidati; conseguentemente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento deve essere valutata in base alla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli e non dall'esame comparativo dei singoli ufficiali (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, IV Sez., 23 ottobre 2017, n. 4860). Il principio è scolpito a chiare note dall'art. 702 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 il cui comma 1 prevede che "1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito è caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo 1058, comma 6, del codice, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e attitudini.". Tale sistema è stato ritenuto conforme ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

In altre parole, l'oggetto dell'esame del giudice non è uno o più singoli elementi del curriculum del candidato, ma la valutazione complessivamente condotta dalla Commissione (ex multis, Consiglio di Stato, 4 gennaio 2018, n. 35).

Ciò implica che nel giudizio di avanzamento degli Ufficiali tutti gli elementi personali e di servizio, desunti dalla documentazione personale degli scrutinandi, assumono indivisibile rilievo, non essendo possibile scindere uno di essi per conferirvi un profilo decisivo (Cons. St., IV Sez.: n. 2240, 2649, 2650 del 2001; n. 2642 del 2000; n. 495 del 1998; n. 592 del 1997). Ne consegue che i membri della Commissione Superiore di Avanzamento possono compensare la mancanza di uno o più titoli da parte di alcuno tra i valutandi con la considerazione di altri dati documentali ritenuti equivalenti o superiori, secondo l'ampia discrezionalità loro riconosciuta dalla normativa di settore (Cons. Stato Sez. IV, 16/01/2019, n. 400; Cons. St., IV Sez., n. 2994/2006).

Sulla base di queste premesse il Collegio ritiene di escludere nella specie profili di illogicità e/o manifesta irragionevolezza e/o travisamento dei fatti, suscettibili di viziare l'esercizio della discrezionalità tecnico-valutativa spettante alla Commissione, anche alla luce dei plurimi elementi fattuali sottoposti all'attenzione del Giudicante dalla difesa erariale (vedi in particolare pagg. 53 e ss. della memoria conclusionale). Si deve assegnare, al riguardo, particolare rilievo alle qualifiche (e agli apprezzamenti) ricevuti nel corso della carriera dall'ufficiale nell'espletamento dei vari incarichi di servizio assegnati, dal momento che la valutazione da fare non concerne, in linea di massima, il minore o maggiore "prestigio" dell'incarico in sé considerato (valutazione spesso molto difficile in quanto rischia di diventare arbitraria, trattandosi comunque di incarichi di servizio conformi al grado ricoperto e coerenti con l'anzianità di servizio), ma piuttosto la valutazione di merito espressa dall'ufficiale superiore (scheda valutativa, rapporto informativo), sulla qualità e sul valore dimostrati dall'ufficiale nell'espletamento dei vari incarichi di servizio via via ricevuti.

Orbene dalla tavola intitolata "SINTESI DELLE QUALIFICHE RIPORTATE NELLE SCHEDE VALUTATIVE" (pag. 54 memoria conclusionale res.) si evince che, nel corso delle loro rispettive carriere, tutti e tre i controinteressati hanno ricevuto valutazioni di "eccellente" comprensive di compiacimenti e apprezzamenti, in numero maggior rispetto al ricorrente: n. 13 i colonnelli F. e B.; n. 11 il col. D.D.; n. 9 il col P..

Le valutazioni di "eccellente" (senza ulteriori aggettivazioni), viceversa, sono state ben 14 per il col. D.D. e 5 per il col. B., con conseguente prevalenza del primo ed equivalenze del secondo rispetto al ricorrente che ha cumulato un numero di valutazioni di "eccellente" pari a 5. Quanto al controinteressato F., se è vero che egli ha avuto un solo "eccellente" è però altrettanto vero che ha avuto, come visto, un numero nettamente maggiore di "eccellente" con compiacimento (ben 13) rispetto al P. (soltanto 9).

La difesa erariale ha poi eccepito, in modo convincente, "l'irrilevanza" della deduzione ricorsuale secondo la quale "…alla valutazione, il ricorrente si presenta con la qualifica finale di eccellente accompagnata dall'espressione "vivissimo ed incondizionato compiacimento": in realtà il Col. P. ha riportato detta nota di plauso unicamente nell'ultimo rapporto informativo (il n. 59), redatto immediatamente prima del giudizio di avanzamento qui impugnato e riferito ad lasso temporale limitato di svolgimento dell'incarico di Comandante del Battaglione Carabinieri Toscana. Trattasi quindi di un singolo e limitato incarico da inserire, ovviamente, nel più ampio contesto della carriera complessivamente giudicata dalla C., rispetto alla quale assumono valenza ben più significativa i dati aggregati sopra riportati da cui non può certo evincersi alcuna superiorità dell'odierno ricorrente rispetto ai controinteressati che, al contrario, dimostrano di avere al loro attivo schede di valutazione nel complesso migliori (v. supra).

8. Peraltro, anche ove si volesse guardare al tipo di incarico nella sua oggettività, a prescindere dalle valutazioni ricevute, l'Amministrazione ha dimostrato che tutti i chiamati in causa hanno complessivamente svolto funzioni di comando per un prolungato lasso temporale (i C.D.D. e F. per un periodo superiore rispetto al ricorrente) e, per molti periodi, presso reparti della componente territoriale dell'Arma dei Carabinieri, ubicati anche in aree "sensibili".

In particolare, si rileva che:

- tutti i chiamati in causa hanno svolto funzioni di comando per un prolungato lasso temporale (i C.D.D. e F. per un periodo superiore rispetto al ricorrente), soprattutto presso reparti della componente territoriale dell'Arma dei Carabinieri, svolgendo servizio anche in area sensibile;

- il Col. D.D., oltre ad aver trascorso un considerevole periodo in incarichi di comando nella componente territoriale dell'Arma dei Carabinieri, anche in aree caratterizzate da difficili condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica ("aree sensibili"), è stato impiegato tra l'altro in incarichi a carattere interforze (la cui valenza è riconosciuta dall'art. 705, co. 1 del D.P.R. n. 90 del 2010), quale Comandante della Sezione Carabinieri del Comando del 5 Corpo d'Armata;

- i C.B. e D.D. hanno ricoperto anche rilevanti posizioni d'impiego nell'ambito del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rispettivamente in qualità di Addetto alla 1^ Sezione della Sala Operativa dell'Ufficio Operazioni e Capo Sezione dell'Ufficio Infrastrutture (occupandosi della gestione demaniale delle aree, delle caserme e degli alloggi di servizio dell'Arma ascritti al Demanio Pubblico ed al Patrimonio Indisponibile dello Stato - Difesa Carabinieri).

- il Col. F., oltre ad aver maturato un più lungo periodo in incarichi di comando rispetto al ricorrente, nel grado da ultimo rivestito, ha svolto delicate mansioni nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato anche Comandante della Sezione Operativa del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria.

9. Sulle qualità culturali e intellettuali.

In effetti con riguardo a tale componente di giudizio di cui all'art. 1058 del Codice dell'ordinamento militare le controdeduzioni dell'Amministrazione resistente non sembrano confutare in modo convincente quanto allegato dal ricorrente in merito alla superiorità dei suoi titoli di studio, al maggior numero di corsi frequentati e alla conoscenza di due lingue straniere.

Deve però anche rilevarsi che tale elemento di valutazione deve coordinarsi con tutti gli altri e la "prevalenza" rispetto ai controinteressati, oltre a non essere così netta neanche sotto il profilo in discorso (dal momento che gli stessi controinteressati dimostrano molteplici titoli di laurea e diversi corsi frequentati), non può certo decidersi sulla base di questa solo componente, dovendosi, al contrario, basare su di una complessiva valutazione tale da coinvolgere tutti i diversi profili rilevanti ai sensi dell'art. 1058 D.Lgs. n. 66 del 2010.

Al riguardo si richiama quanto già sopra evidenziato in ordine al fatto che, ove si guardi agli incarichi di servizio svolti ed al loro apprezzamento, nessuno dei controinteressati appare meno meritevole del ricorrente.

Deve ritenersi che, nel giudizio di avanzamento, assumono rilevanza i giudizi complessivi periodicamente espressi nei confronti dei singoli interessati, anche in ragione delle capacità culturali dimostrate (cfr., Cons. St., Sez. IV, nn. 929/1998, 1442/1997; TAR Lazio n. 2561/2004). Come statuito da questo TAR con la sentenza n. 4013/2015, "La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene ed all'affidamento che può derivare in termini di efficienza per l'Amministrazione". Per questo, la giurisprudenza non riconosce alcun inscindibile nesso tra il possesso di titoli di studio e la dirigenza superiore militare (cfr., Cons. St., n. 675/1991 e TAR Lazio, n. 3961/2006: "…Non v'è un inscindibile nesso tra i corsi accademici, il possesso di lauree, diplomi, corsi e la dirigenza militare, ben potendo - ed anzi dovendo - la C.S.A. apprezzare in misura maggiore o minore le doti intellettuali e di cultura in base ad altri elementi ed in particolare alla manifestazione data dall'Ufficiale nello svolgimento del servizio…".

In definitiva, ai fini della valutazione delle doti in argomento, rileva l'apprezzamento unitario del numero e delle qualità dei titoli di studio ma parametrato, in ogni caso, al rendimento complessivo offerto nei diversi incarichi (cfr., Cons. St. Sez. IV n.3888/2011). Tale principio è evincibile anche dall'art. 707 del D.P.R. n. 90 del 2010, ove statuisce che ai fini dell'apprezzamento delle doti intellettuali e di cultura "costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale", tra cui va ricompresa quella caratteristica, che costituisce il principale strumento per la valutazione del rendimento offerto dall'ufficiale.

10. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.

Nondimeno, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2021, svoltasi "da remoto" ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall'art. 1, comma 17, del D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 (convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21) e successivamente prorogato dall'art. 6 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, (convertito dalla L. 28 maggio 2021, n. 76), con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore
Avv. Antonino Sugamele

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