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Sentenza

Ministero della Difesa. La disciplina militare. Il principio di gradualità. La ...
Ministero della Difesa. La disciplina militare. Il principio di gradualità. La formazione. Competenze della Direzione Generale per il Personale Militare.
5. Il principio di gradualità
Il sistema sanzionatorio è ispirato al principio di gradualità, in base al quale le sanzioni si inaspriscono in modo progressivo a fronte di comportamenti progressivamente più gravi.
Ne deriva che, quando viene rilevata l'esistenza di un'infrazione, occorre preliminarmente valutare se essa sia riconducibile nell'ambito della potestà sanzionatoria di corpo, oppure se la sua gravità richieda l'esercizio dell'azione disciplinare di stato, volta a infliggere sanzioni incidenti sul rapporto di impiego o di servizio e sullo status giuridico del Militare.
L'individuazione del tipo di sanzione più adeguata costituisce, pertanto, la prima fondamentale attività di ogni Comandante, partendo dal presupposto, desumibile dal combinato disposto degli artt. 1352 e 1355 del Codice, che una sanzione di corpo può legittimamente infliggersi soltanto in relazione alle condotte per le quali, stante la loro tenue gravità e la circoscritta risonanza, si possa, con tutta certezza, escludere la punibilità con una sanzione di stato.
I possibili risvolti dell'esercizio della potestà sanzionatoria di corpo debbono essere considerati con particolare cautela in conseguenza dell'orientamento espresso dagli organi della Giustizia amministrativa4, i quali hanno posto all'Amministrazione Militare alcuni vincoli ineludibili nell'esercizio della potestà disciplinare, sancendo che:
– la potestà sanzionatoria disciplinare è una. Una medesima condotta, ancorché analizzata sotto una pluralità di aspetti, non può essere sanzionata, in cumulo, da una sanzione di corpo e da una di stato, dovendovi essere tra le due sanzioni un rapporto di necessaria alternatività;
– le sanzioni di corpo possono essere irrogate, normalmente, per fatti la cui rilevanza disciplinare rimanga interna all'Istituzione militare, ma il Codice non esclude che possano essere puniti con la consegna di rigore anche fatti che hanno dato luogo a giudizio penale;
– le sanzioni di stato rispondono a interessi più generali dello Stato, inteso come comunità. A esse si deve ricorrere ogni qualvolta il fatto abbia un rilievo, anche esterno all'Istituzione Militare, tale da lederne l'immagine, il prestigio e, nei casi più gravi, da inficiare il vincolo di fiducia sul quale è fondato il rapporto d'impiego/servizio del Militare.
Le sanzioni disciplinari di corpo, quale espressione dello jus corrigendi normativamente attribuito al Superiore gerarchico, svolgono una funzione educativa e correttiva della condotta del Militare manchevole, per quelle infrazioni disciplinari la cui gravità non sia tale da costituire un vulnus insanabile che incrini il vincolo di fiducia, sul quale deve necessariamente fondarsi il rapporto tra Amministrazione e dipendente.
Pertanto, con le sanzioni di corpo potranno punirsi quelle mancanze per le quali sia stata preliminarmente esclusa –sulla scorta di un giudizio prognostico e al di là di ogni dubbio– l'adozione di sanzioni di stato. Ne consegue che il Comandante di Corpo/Reparto che, avuta notizia di gravi infrazioni, potenzialmente punibili con una sanzione di stato, non si astenga dall'irrogare una sanzione di corpo, incorre in un errore di valutazione (a sua volta valutabile disciplinarmente) che preclude la possibile successiva adozione di sanzioni di stato.
Inoltre, il criterio discriminante per determinare l'applicabilità delle sanzioni di corpo o di stato non risiede soltanto nella gravità della violazione posta in essere, ma scaturisce, piuttosto, dalla esatta individuazione del titolare dell'interesse al ripristino dell'integrità dell'ordinamento disciplinare violato; soltanto se tale interesse rimane obiettivamente circoscritto all'interno del "Corpo" d'appartenenza, si potrà legittimamente adottare una sanzione di corpo, mentre per l'infrazione che leda l'interesse generale dell'Amministrazione Militare e della collettività statuale dovrà comminarsi una sanzione di stato.
6. La formazione
Tanto premesso, è evidente la rilevanza del ruolo dei Comandanti di Corpo e la loro centralità nella disciplina militare; a loro, infatti, è affidata la prima valutazione circa i fatti che possono integrare illeciti disciplinari per stabilirne la portata. Ciò presuppone, stante il tecnicismo della materia, una adeguata preparazione che deve essere portata ai massimi livelli attraverso una specifica formazione, nonché curando la presenza, presso ogni Comando, di personale di staff specializzato in materia.
Inoltre, l'estrema delicatezza dei compiti affidati all'Ufficiale inquirente, il quale è chiamato a svolgere, nell'ambito del procedimento disciplinare di stato, un'attività impegnativa e laboriosa, resa non di rado più complicata dalla necessità di esaminare una significativa quantità di documenti, richiede, evidentemente, particolare attenzione nella scelta dei soggetti cui affidare queste incombenze. L'Autorità che intenda avviare un'inchiesta formale dovrà, pertanto, selezionare, ai fini di un'eventuale nomina, solo persone con specifici requisiti di moralità, rettitudine e senso del dovere, prediligendo, in rapporto alla peculiarità e/o complessità delle circostanze, personale in possesso di un bagaglio culturale e tecnico-professionale che consenta di espletare in modo ottimale i compiti assegnati.
Analoga valutazione deve essere effettuata per la scelta dei Militari difensori d'ufficio, al fine di garantire un'adeguata difesa dell'inquisito nel procedimento disciplinare di stato e nel procedimento disciplinare di corpo per l'irrogazione della consegna di rigore, qualora l'interessato non nomini il difensore di fiducia.
7. Competenze della Direzione Generale per il Personale Militare
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, let. b, n. 3 del D.M. 16 gennaio 2013 -recante "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"- la 3^ Divisione – Disciplina "svolge […] attività connesse con i procedimenti penali e disciplinari a carico del personale militare".
Si precisa che tali attività non si estendono al personale del servizio dell'assistenza spirituale, al personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta e al personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, per il quale le attività relative alla disciplina sono svolte dall'8^ Divisione della Direzione Generale della previdenza militare e della leva, giusta l'art. 27, comma 1, let. c, n. 1, del citato D.M. 16 gennaio 2013.
Avv. Antonino Sugamele

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