Sentenza

L'atleta militare e il riconoscimento della condizione di vittima del dovere in caso di infortunio nella disciplina praticata.
Cass. civ. Sez. lavoro, 30/05/2022, n. 17435

Quando nell'ambito di competizioni internazionali il rischio cui è esposto l'atleta militare è quello tipico, comune cioè, ad ogni sportivo della disciplina praticata, l'eventuale infermità, se riportata quale conseguenza di un contatto fisico tra i giocatori, correlato esclusivamente all'attività sportiva, non vale a far guadagnare, a chi ne è colpito, la condizione di vittima del dovere, con la relativa tutela ex art. 1 della legge n. 266 del 2005, ed il pregiudizio sofferto dal competitore non è riconducibile alla nozione di lesione provocata alla vittima da parte dell'avversario.
Avv. Antonino Sugamele

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