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Sentenza

D.M. 31 agosto 2022 n. 165. Regolamento di disciplina per i cappellani militari...
D.M. 31 agosto 2022 n. 165. Regolamento di disciplina per i cappellani militari
D.M. 31 agosto 2022 n. 165. Regolamento di disciplina per i cappellani militari, previsto dagli articoli 11 e 14 dell'Intesa sull'assistenza spirituale delle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, ratificata e resa esecutiva dalla legge 22 aprile 2021, n. 70, e dall'articolo 1555, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

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La disciplina.
1. La disciplina dei Cappellani militari è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di Sacerdoti cattolici e al complesso dei doveri e dei diritti derivanti dalla loro collocazione funzionale nell'ambito dell'organizzazione militare, in relazione al servizio di assistenza spirituale svolto ai sensi dell'articolo 1 dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018 - di seguito «Intesa» e dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni - di seguito «Codice». 
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Dipendenza per servizio.
1. Il Cappellano militare dipende direttamente per servizio dal Comandante dell'ente presso la sede individuata dall'Ordinario militare per l'Italia. Tale dipendenza, di carattere organizzativo, non contempla il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.
2. Il Cappellano militare, nell'esercizio del ministero sacerdotale, coadiuva e supporta i Comandanti degli enti, presso cui presta il servizio di assistenza spirituale, nell'individuazione di eventuali situazioni di difficoltà e di disagio del personale, concorrendo a identificarne sinergicamente le possibili soluzioni per il benessere della comunità militare.
3. Il Cappellano militare, in piena comunione di intenti con il Comandante dell'ente dal quale direttamente dipende, concorda le modalità di svolgimento del servizio di assistenza spirituale e la sua personale partecipazione alle attività d'istituto.
4. Il personale religioso, impiegato presso le articolazioni dell'Ordinariato militare, dipende dall'Ordinario militare per l'Italia in funzione dell'incarico svolto. 

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Obbedienza.
1. Il Cappellano militare, nel comune vincolo dell'obbedienza, adempie alle disposizioni e ai doveri attinenti al servizio di assistenza spirituale e a quelli di cui al presente regolamento. 
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Doveri attinenti al giuramento.
1. Con il giuramento di cui all'articolo 1550 del codice, il Cappellano militare s'impegna solennemente a fornire la propria opera di assistenza spirituale e pastorale con assoluta fedeltà alle istituzioni, con disciplina, senso di responsabilità e comune partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali. 
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Doveri attinenti alla collocazione funzionale.
1. Il Cappellano militare, in base alla sua collocazione funzionale nell'ambito dell'organizzazione militare, ha il dovere di:
a) osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica;
b) rispettare il Ministro della difesa e i Sottosegretari di Stato per la difesa quando esercitano le funzioni loro conferite per delega del Ministro;
c) osservare la diretta dipendenza dal Comandante dell'ente ove presta servizio, nell'ambito delle specifiche funzioni di assistenza svolte;
d) rispettare le autorità che rivestono un grado superiore a quello a lui attribuito.

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Senso di responsabilità e contegno.
1. Il senso di responsabilità consiste nella consapevolezza del dovere di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari che intendono fruire del suo ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza.
2. Il Cappellano militare tiene sempre una condotta esemplare e, in particolare, deve astenersi, in ogni circostanza, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni e ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene. 
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Uso degli abiti ecclesiastici e dell'uniforme.
1. I Cappellani militari indossano, di regola, l'abito talare, religioso o il clergyman, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare l'uniforme militare.
2. Apposite disposizioni prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme militare, nonchè i casi in cui è possibile ovvero necessario indossarla.
3. Il Cappellano militare deve avere cura particolare dell'uniforme e, nelle situazioni speciali di cui al comma 1, indossarla con decoro, salutando nelle forme prescritte. 
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Dignità e decoro.
1. L'aspetto esteriore del cappellano militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua funzione spirituale e pastorale. 
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Tutela delle istituzioni, dei beni e della comunità militare.
1. Nel comune vincolo del riserbo e nel rispetto del sigillo sacramentale, il Cappellano militare riferisce al Comandante, da cui dipende direttamente per servizio, ogni informazione di cui è venuto a conoscenza che può interessare la sicurezza delle libere istituzioni, la salvaguardia dei beni e della comunità militare affidatagli. 
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Presentazione all'atto dell'assunzione del servizio di assistenza spirituale presso un ente.
1. Il Cappellano militare che assume la titolarità del servizio di assistenza spirituale presso un ente è presentato alla comunità militare affidatagli secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
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Comunicazioni.
1. Il Cappellano militare, impedito a prestare il proprio servizio di assistenza spirituale, oltre ad avvisare l'Ordinario militare, informa il Comandante dell'ente dal quale dipende direttamente per servizio.
2. Il Cappellano militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. 
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Applicazione delle disposizioni in materia di disciplina.
1. I Cappellani militari sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Regolamento di disciplina, dal momento della nomina a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo ai sensi dell'articolo 1587 del codice

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Infrazione disciplinare e revoca della designazione.
1. Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e delle norme del presente regolamento. L'infrazione disciplinare, previo avvio della relativa inchiesta formale di cui all'articolo 1601 del codice, può comportare l'applicazione di una delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 1599 del codice.
2. La facoltà dell'Autorità ecclesiastica di revocare in qualsiasi momento la designazione del Cappellano militare è disciplinata dall'articolo 1577, comma 1, lettera g), del codice.
3. Per gli aspetti propriamente spirituali e pastorali, i Cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare per l'Italia. 
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Tassatività delle sanzioni.
1. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari diverse da quelle previste dall'articolo 1599 del codice. 
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Titolarità del potere sanzionatorio.
1. Il potere sanzionatorio è attribuito al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1603 del codice. 
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Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari.
1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di infrazione commessa e alla gravità della stessa, con particolare riguardo a:
a) intenzionalità;
b) concorso o coinvolgimento di personale militare;
c) recidività;
d) rilevanza, anche esterna all'Istituzione militare, tale da lederne l'immagine, il prestigio e il vincolo di fiducia sul quale è fondato il rapporto d'impiego e di servizio del Cappellano militare.

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Procedimento disciplinare.
1. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è regolato dal Titolo III, Capo I, Sezione IX del Libro V del codice.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal Cappellano militare interessato.
3. Gli aspetti di carattere pratico e organizzativo del procedimento disciplinare sono definiti con una guida tecnica a cura della Direzione generale competente del Ministero della difesa, sentito l'Ordinariato militare per l'Italia. 
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Sospensione precauzionale dall'impiego e giurisdizione penale militare.
1. Al Cappellano militare si applica l'articolo 1576 del codice in materia di sospensione precauzionale dall'impiego, obbligatoria e facoltativa.
2. I Cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare ai sensi dell'articolo 1555, comma 1, del codice. 
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Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale.
1. Nel caso in cui il Cappellano militare commetta uno o più reati ordinari o militari, è sottoposto a procedimento disciplinare a conclusione di quello definitivo penale. 
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Disposizioni finali.
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento di disciplina si rinvia alle norme dell'Intesa e a quelle del codice specificatamente vigenti per i Cappellani militari.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Avv. Antonino Sugamele

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