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Sentenza

Diritto penale militare. Anche per il reato di diffamazione militare prevista la...
Diritto penale militare. Anche per il reato di diffamazione militare prevista la prova liberatoria ex art. 596 c.p.. La Corte Cost. rimuove dal C.P.M.P. una irragionevole disparità .-
La Corte Costituzionale con la recente sentenza nr.273 del 19.10.2009, depositata il 29.10.2009, accogliendo una eccezione non manifestamente infondata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede l'applicabilità della prova liberatoria ex art. 596 c.p. così come previsto nella diffamazione prevista dal codice penale comune (art. 595 c.p.). 
La conseguenza di questo enunciato costituzionale è quello che dopo la citata sentenza anche i militari, denunciati per il reato di diffamazione ex art. 227 c.p.m.p., da questo momento  potranno chiedere nelle varie fasi del procedimento penale, ove ne ricorrano i presupposti espressamente indicati al secondo e terzo comma dell'art. 596 del codice penale, l'accertamento del fatto posto a fondamento della denunzia, già nella fase delle indagini preliminari. 
Se l'imputato proverà la verità del fatto quest'ultimo non sarà punibile (4° comma).
Avv. Antonino Sugamele

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