Diritto penale militare. E' violata consegna interrompere il servizio di guardia fermando il mezzo fuori dall'itinerario assegnato e ascoltare la radiolina o leggere il giornale
Cassazione Penale sez. I 28 Apr 2009 (deposito 11 Mag 2009) nr 19862.
"RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 12 novembre 2007 il G.u.p. del Tribunale militare della Spezia dichiarava non luogo a procedere nei confronti di M.G. e C.D. "perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato" in ordine alla fattispecie di violata consegna aggravata da parte di militare di guardia ex art. 120 c.p.m.p., comma 1 (perchè, comandati in servizio di vigilanza presso l'aeroporto di (OMISSIS), interrompevano il turno fermandosi con il mezzo di servizio fuori dell'itinerario assegnato, nel retro di un hangar, ove venivano sorpresi ad ascoltare una radiolina o a leggere un giornale, in violazione altresì della disposizione di cui al punto 3 delle norme comportamentali del personale di servizio di pattuglia), sul duplice rilievo che la scelta del punto di stazionamento del mezzo all'interno del percorso assegnato è rimessa alla discrezionalità dei militari in servizio di vigilanza e, quanto all'accertata distrazione dai compiti di vigilanza (teste Mo.), le citate norme comportamentali hanno natura meramente residuale e disciplinare, sicchè esse non integrano il contenuto vincolante delle prescrizioni, generali o particolari, della consegna, impartite per l'adempimento del servizio e di cui si assume la violazione;
che il ricorso proposto dal P.M.M. risulta pienamente fondato;
che, da un lato, il pur consentito transito del mezzo dietro l'hangar non ne consentiva altresì la sosta, interdetta nel corso del preliminare breafing per la palese assenza di una visuale libera dei luoghi da vigilare (secondo il teste Mo., comandante della pattuglia di ispezione) e, dall'altro, le norme comportamentali del personale di servizio di pattuglia (di cui è incontroversa la macroscopica violazione da parte degli imputati, sorpresi mentre erano intenti a leggere il giornale o ad ascoltare la radio e perciò distratti dal servizio di vigilanza ad essi affidato) rivestono evidente carattere integrativo delle consegne particolari, siccome anch'esse prescrittive del comportamento da osservare nell'espletamento di uno specifico servizio, a norma dell'art. 26 del Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. n. 545 del 1986 (v., per l'efficacia delle disposizioni di carattere generale, Cass., Sez. 1^, 28/5/1985 n. 11601, Abate, rv. 171250; Sez. 1^, 19/1/2000 n. 5371, Rudes, rv. 216218);
che, pertanto, condividendosi le motivate conclusioni del Procuratore Generale Militare, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame, al G.u.p. del Tribunale militare di Verona, attesa la sopravvenuta soppressione a far data dal 1 luglio 2008 di quello della Spezia, a norma della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 603 lett. a) e L. 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 605, (L. finanziaria 2008, in Gazz. Uff. n. 10 del 12/1/2008, S.O. n. 8);
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.u.p. del Tribunale militare di Verona.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2009
28-04-2010 00:00
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