Il reato di Insubordinazione militare.
IL REATO DI INSUBORDINAZIONE MILITARE
I reati di insubordinazione sono disciplinati dal titolo III del libro II del Codice Penale Militare di Pace. Essi sono previsti e sanzionati dagli artt. 186-190 del c.p.m.p. L’originaria impostazione codicistica, ispirata ad una concezione oggi non più condivisibile, puniva condotte identiche con pene assai diverse tra loro, a seconda che soggetto offeso del reato fosse un ufficiale o un sottufficiale. Risultavano equiparate, quoadpoenam, delle situazioni profondamente diverse tra loro come l’omicidio volontario del superiore e il reato di insubordinazione con violenza mediante lesioni gravi o gravissime. Profonda disomogeneità vi era inoltre tra i reati di insubordinazione e quelli di abuso di autorità che venivano puniti meno pesantemente. Questa situazione caotica provocò reiterati interventi da parte della Corte Costituzionale tra il 1979 e il 1985, modificando la disciplina dei reati in oggetto (1).
A tal riguardo, decisivo fu l’intervento del legislatore che, con la legge 26 novembre 1985, n. 689, inaugurò una nuova disciplina in senso conforme all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale. Da quel momento il trattamento sanzionatorio non si basò più sulla qualità di ufficiale o di sottufficiale del soggetto passivo. Venne inoltre uniformata, quoadpoenam, la disciplina dei reati di insubordinazione rispetto a quelli di abuso di autorità.
L’insubordinazione con violenza.
L’art. 186 prevede e punisce il reato di insubordinazione con violenza e recita testualmente: “Il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave, o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata”. Il concetto di violenza è enunciato dall'art. 43 CPMP: “agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprende l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali,le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con le armi”. Tale reato ha una natura plurioffensiva, esso offende nel contempo due beni giuridici ovvero l’autorità militare e l’incolumità fisica della persona che incarna tale autorità. Il soggetto passivo è il superiore ovvero un soggetto più elevato in grado o anche un soggetto di grado inferiore purchè investito della posizione di comando. In tal senso il Ministro della Difesa non può considerarsi un superiore poiché il militare ha nei suoi confronti un obbligo di obbedienza ma non sussiste un vincolo di dipendenza gerarchica. Questione assai controversa è la configurabilità dell’art. 186, II co, quale circostanza aggravante piuttosto che titolo autonomo di reato. Nel primo caso bisogneràconsiderare l’operatività di eventuali circostanze attenuanti che, nel caso in cui risultassero prevalenti, permetterebbero di punire fatti gravissimi come l’omicidio e le lesioni gravissime con la semplice reclusione fino a tre anni. L’art. 187 c.p.m.p. inoltre prevede a sua volta una circostanza aggravante che fungerebbe, così, come aggravante delle circostanze aggravanti. D’altra parte le lesioni gravi e gravissime sono, secondo la legge penale comune, delle circostanze aggravanti, per questo motivo considerare l’art. 186, II comma, come titolo autonomo di reato avrebbe dato vita ad un contrasto con l’art. 3 della Costituzione, realizzando una disparità di trattamento. Tuttavia anche quest’ultimo assunto non sembra del tutto soddisfacente. La Corte di Cassazione ha sostenuto, infatti, che il richiamo fatto dall’art. 186,II comma, alle disposizione del codice penale in tema di lesioni personali gravi o gravissime riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e non tende a “recepire ed incorporare gli elementi costitutivi o circostanziali del reato” (2).
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 del 1991 affermò, inequivocabilmente, la natura di circostanza aggravante del II comma dell’art. 186, sottolineando la natura plurioffensiva del reato di insubordinazione con violenza. Anche tale orientamento suscita qualche perplessità dato che, ex art. 199 c.p.m.p., l’estraneità delle ragioni di servizio e della disciplina militare, infatti, non solo escludono l’aggravante ma determinano anche l’insussistenza della fattispecie criminosa.
L’insubordinazione con minaccia o ingiuria.
La fattispecie di reato in commento è prevista e punita all’art. 189 c.p.m.p. che recita testualmente: “Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. Il militare, che offende il prestigio, l'onore, o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.” L’insubordinazione con minaccia è un reato di pericolo che si configura anche in caso di una intimidazione potenziale.
L’idoneità della minaccia viene quindi valutata, ex ante, facendo riferimento alla sensibilità media dei consociati. La minaccia di un danno ingiusto deve essere prospettata in presenza del superiore. Tale presenza è, quindi, un elemento costitutivo del reato di insubordinazione con minaccia. Il tentativo si configura nel caso in cui la minaccia diretta al superiore non perviene al destinatario per cause non dipendenti dall’autore della condotta minacciosa. Il secondo comma prevede un ipotesi di reato affine, ovvero l’insubordinazione coningiuria che si configura quando la condotta del reo offende l’onore, il prestigio e la dignità del superiore. La condotta deve quindi risultare lesiva delle qualità morali del superiore, della considerazione sociale di cui gode in virtù del ruolo rivestito e in generale di ogni altro aspetto relativo alla personalità.
Per quanto concerne l’insubordinazione commessa mediante comunicazione radiofonica o televisiva, non sempre agevole è l’individuazione dei criteri distintivi rispetto al reato di diffamazione militare. Il criterio distintivo è rappresentato dalla direzione della comunicazione, si avrebbe il reato di insubordinazione quando il superiore ascolta la comunicazione e l’autore della condotta agisce con la consapevolezza di tale circostanza. In caso contrario si configura il delitto di diffamazione militare. Anche per l’ipotesi di reato prevista all’art. 189 sono previste delle circostanze aggravanti che si realizzano: -se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore; - se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto; - se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale (art. 190 c.p.m.p.). Per la configurazione dei reati di insubordinazione è necessaria la presenza di almeno uno dei parametri indicati dall’art. 199 c.p.m.p. Quest’ultimo recita testualmente: “Le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.”
La presenza di questi elementi determina cioè la mancata configurazione dei reati di insubordinazione e di abuso di autorità, implicando la loro derubricazione nei corrispondenti reati di lesioni, ingiuria e minaccia.
1. Corte Cost., sent. 24 maggio 1979, n. 26, in Riv. it. Dir. Proc. Pen., 1980, p. 200; Corte Cost., sent. 20 maggio 1982, n. 103, in Rass. giust. Mil., 1982, p. 267.
2. Corte di Cass., sez. I, 20 dicembre 1990.
16-10-2012 19:51
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