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Legge

DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari ...
DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
DPR - 15 marzo 2010, nr. 90 - Testo  unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di ordinamento  militare,  a  norma  dell'articolo  14  della  legge  28 novembre 2005, n. 246.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo  unico  delle  disposizioni   regolamentari   in   materia   di
ordinamento  militare,  a  norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246. (10G0091) 

 
LIBRO PRIMO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI
TITOLO I
CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'art. 14:

comma 14, cosi' come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);

comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;

comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunita', dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;

Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti altresi', i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventu', dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;

Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;

Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Convocazione

1. Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato Consiglio, si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di ottobre e di giugno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La convocazione e' effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell'articolo 3 del codice ((dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice')), di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.

3. Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno e alla preparazione della connessa documentazione sono affidati al segretario del Consiglio.

Art. 2

Ordine del giorno

1. Il segretario del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio, formato sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' delle richieste formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli altri componenti ordinari del Consiglio medesimo.

2. Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ne dispone la trattazione d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno

1. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' disporre che singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto di convocazione. In tal caso l'ordine del giorno e' classificato «riservato» ed e' come tale conservato presso la segreteria del Consiglio.

2. Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse e' stabilito ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, in relazione alle materie o agli oggetti trattati. Detto regime sara' indicato dal Presidente all'inizio di ogni seduta.

3. I componenti ordinari del Consiglio e coloro i quali sono stati invitati a partecipare alla seduta devono indicare al Consiglio stesso l'eventuale classifica di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.

Art. 4

Vice Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 3 del codice, e' Vice presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione.

2. Se nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non e' presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza e' assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facolta' e' data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.

Art. 5

Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica.

Art. 6

Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 del codice

1. La facolta' di convocare Ministri che non sono componenti ordinari del Consiglio e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo.

2. La facolta' di convocare i militari e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi.

3. Le altre personalita' previste dall'articolo 4, comma 2 del codice sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, se si tratta di autorita' o funzionari che dipendono da un Ministro componente ordinario del Consiglio, con il consenso di quest'ultimo.

Art. 7

Organi referenti

1. Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne sono stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della Marina militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare e del Segretario generale-direttore nazionale degli armamenti.

2. Con il consenso del Presidente, se cio' e' richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri invitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, possono farsi assistere nel corso della seduta da propri collaboratori, civili o militari, nel numero massimo di due.

3. Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' incaricare, quando invitati, i presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'articolo 5 del codice, nonche' le altre personalita' indicate nell'articolo 4, comma 2, del codice, di riferire al Consiglio su particolari materie od oggetti di loro competenza.

Art. 8

Comitati ristretti e commissioni di studio

1. Il Consiglio puo' deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del plenum. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

2. Il Consiglio puo' altresi' deliberare l'istituzione di commissioni composte di esperti per la effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente titolo.

3. Il Presidente della Repubblica e' informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonche', successivamente, dell'attivita' svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2.

4. I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio.

Art. 9

Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato

1. Il Presidente della Repubblica puo', d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato. Questi puo' altresi' essere incaricato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di presiedere una delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente titolo, in relazione alla effettuazione di ricerche e studi e, in genere, alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza giuridico - amministrativa.

Art. 10

Processo verbale delle sedute e sua classificazione

1. Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, e' classificato «riservato», salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' riguardare anche singole parti del documento.

2. La declassificazione del verbale, o di parte di esso, e' di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della legge 3 agosto 2007, n. 124, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

3. La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorita' civili e militari che non sono componenti ordinari del Consiglio puo' essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. La pubblicazione del verbale o di parte di esso puo' essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

5. Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se quest'ultimo ha partecipato alla seduta. Se la seduta non e' stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato.

7. Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che e' approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 11

Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio

1. Il Consiglio nomina e revoca il suo segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, con cui si da' attuazione alla delibera di nomina o di revoca del segretario, e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Se il segretario non puo' assistere a una seduta del Consiglio e' sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 12

Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario

1. Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, puo' essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, e' posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 13

Ufficio di segreteria del Consiglio

1. Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'articolo 7 del codice, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti.

2. L'ufficio di segreteria e' posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, e' preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentito il segretario del Consiglio.

4. Il personale militare e civile di cui al comma 3 e' comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal comma 10.

5. All'Ufficio e' preposto un direttore nominato ai sensi del comma 3, tra il personale militare e civile dello Stato, con grado di generale di brigata o equivalente ovvero con qualifica di dirigente superiore. In particolare, il direttore:

a) dirige, provvede al coordinamento e alla programmazione delle attivita' dell'Ufficio, secondo le indicazioni del segretario del Consiglio, ne controlla l'andamento e sovraintende alla tutela della sicurezza degli atti e della documentazione;

b) assicura il collegamento con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini degli adempimenti di competenza di quest'ultimo inerenti al comando di personale, nonche' alla disponibilita' della sede per l'Ufficio e per le riunioni del Consiglio supremo presso la Presidenza stessa, salve comunque le disposizioni di cui all'articolo 554 del codice.

6. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti:

a) assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio, nonche' per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso;

b) supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attivita' del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'articolo 8;

c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'articolo 8, ai fini dell'informazione nonche' dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse;

d) collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori nonche' del segretario generale della Difesa, del consigliere militare del Presidente della Repubblica;

e) predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa;

f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione;

g) attivita' strumentali al funzionamento dell'Ufficio e inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione.

7. L'Ufficio e' cosi' articolato:

a) servizio affari militari;

b) servizio affari giuridici;

c) segreteria organizzativa.

8. I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere b), c), d) ed e), secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio.

9. La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere a), f) e g).

10. Il contingente organico dell'Ufficio e' stabilito in 16 unita', cosi' suddivise:

a) generale di brigata ed equivalente: 1;

b) colonnello ed equivalente: 6;

c) tenente, capitano, maggiore ed equivalente: 1;

d) sottufficiali ed equivalente: 8.

TITOLO II
AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
CAPO I
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO E ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 14

Uffici di diretta collaborazione

((1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro; b) l'Ufficio di Gabinetto;

c) l'Ufficio legislativo;

d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico;

e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.))

4. Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.

((5. Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.

6. Il Ministro puo' nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare. In particolare la consulenza si esplica per l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nella sua opera si raccorda per ogni necessita' con lo Stato maggiore della difesa e con gli altri competenti uffici dell'Amministrazione della difesa. Il Consigliere militare e' scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore. Puo' essere, altresi', nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di Gabinetto, e risponde direttamente al Ministro.))

7. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.

8. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; ((per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate)) dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.

Art. 15

((Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro e' diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attivita' istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresi', parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.

2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attivita' di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte, nonche' alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attivita' di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; cura le attivita' concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attivita' di pubblica informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso il Segretariato generale; predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o piu' Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto e' articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresi', gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.

3. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, la fattibilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonche' l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attivita' normativa delle Camere e con le altre attivita' parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonche' le autorita' indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonche' agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero. Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.

4. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.

5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo-segreteria, si occupano della corrispondenza del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e, se nominato, il consigliere per gli affari delegati.))

Art. 16

((Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto e' ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate.

3. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

4. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonche' i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.

5. Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilita' di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi e' disciplinata dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto applicabile.

6. Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.))

Art. 17

Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione

((1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente in 153 unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))

2. Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, ((un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione)) e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza, studio e ricerca.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, ((sono assegnati dodici)) colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, ((. . .)) dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' ((la posizione del Portavoce, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare)) si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 18

((Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.))

Art. 19

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

3. ((Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto)), spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.

((4. Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonche' ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.))

5. Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.

6. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

7. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

((8. Ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.))

9. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.

10. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.

11. Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, ((dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva, per la qualita' della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri)).

((12. Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.))

Art. 20

Modalita' della gestione

1. Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ((e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 21)) costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita'.

2. Al Capo di Gabinetto e' attribuita la gestione degli stanziamenti di bilancio: a) per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2 ((, nonche' all'Organismo e all'ufficio di supporto di cui all'articolo 21)); b) per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato; c) per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici.

3. Il Capo di Gabinetto ((puo' delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1)) a uno o piu' dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.

4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unita' di personale civile e militare.

Art. 21

((Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. L'organismo svolge le sopra indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di struttura di misurazione della performance.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

3. L'Organismo e' costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo monocratico. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro della difesa per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

4. Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico componente dell'Organismo, e' un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica.

5. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di componente il collegio e' conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione.

6. E' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti e' definita con determinazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell' Organismo.

7. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 e' nominato con decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

8. All'ufficio di cui al comma 6 e' assegnato un contingente di personale non superiore a quattordici unita', nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

9. Ai componenti dell'Organismo, nonche' al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 8 si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.

10. Al Presidente dell'organo collegiale ovvero all'unico componente dell'Organismo, di cui al comma 4, spetta il medesimo trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3.

11. Ai componenti dell'Organismo collegiale, di cui al comma 3, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8, compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9.

13. Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 8.

14. Al restante personale non dirigenziale militare e civile appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.))

CAPO II
CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE

Art. 22

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) «capo della gestione finanziaria», l'agente che espleta le attivita' di predisposizione e di esecuzione degli atti negoziali e che sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;

b) «capo della gestione patrimoniale», l'agente che svolge le attivita' connesse alla gestione dei materiali;

c) «capo del servizio amministrativo», il responsabile dell'attivita' gestionale del Circolo;

d) «centro di costo», l'unita' organizzativa cui vengono imputati i costi diretti e indiretti al fine di conoscerne il costo complessivo;

e) «Circolo», il Circolo Ufficiali delle Forze armate d'Italia;

f) «codice dei contratti pubblici», il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, emanato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

g) «costo», la causa economica dell'uscita finanziaria diretta all'acquisizione di beni o servizi che incide negativamente sul patrimonio del Circolo;

h) «direttore», l'organo con funzione di comandante dell'ente, competente a decidere anche in ordine all'indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell'attivita' del Circolo sulla base del programma di attivita';

i) «entrata finanziaria», l'aumento di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero la diminuzione di valori numerari assimilati e presunti passivi;

l) «gestione erariale», il complesso delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della difesa dedicate al funzionamento del Circolo, nonche' la gestione amministrativo-contabile dei beni e delle assegnazioni di fondi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stesso Dicastero;

m) «gestione ordinaria», la gestione economico-finanziaria delle risorse diverse da quelle costituite dalle assegnazioni disposte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

n) «istituto», l'istituto di credito o la Societa' poste italiane s.p.a. che, previa sottoscrizione di specifica convenzione, provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese per conto del Circolo;

o) «programma di attivita'», il programma di massima delle attivita' che si svolgono nel corso dell'esercizio successivo a quello di riferimento, elaborato in base alle indicazioni formulate dal Consiglio di amministrazione;

p) «ricavo o provento», la causa economica dell'entrata finanziaria derivante dallo scambio di beni o servizi che incide positivamente sul patrimonio del Circolo;

q) «risultato di amministrazione», la somma algebrica tra l'attivo o il deficit di cassa, i residui attivi e i residui passivi. Se il saldo e' di segno positivo, negativo o uguale a zero, il risultato e' considerato, rispettivamente, di avanzo, disavanzo o pareggio di amministrazione;

r) «spesa», l'aspetto economico di un'uscita finanziaria consistente nell'impiego di risorse finanziarie;

s) «uscita finanziaria», la diminuzione di valori numerari certi, assimilati e presunti attivi, ovvero l'aumento di valori numerari assimilati e presunti passivi.

2. Il Circolo e' un organismo dotato di autonomia amministrativa e contabile, inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 19 del codice. L'organismo e la struttura ordinativa sono preposti, rispettivamente, alla gestione ordinaria e a quella erariale.

3. Il Circolo e' posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ne e' Presidente onorario il Ministro della difesa, che esercita l'alta vigilanza.

4. Il Circolo persegue le seguenti finalita':

a) sviluppo e consolidamento dello spirito di corpo tra tutti gli ufficiali appartenenti alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza;

b) promozione delle attivita' culturali, ricreative e di protezione sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari;

c) funzioni di rappresentanza del vertice politico-militare del Ministero della difesa e del Corpo della guardia di finanza.

5. Il Circolo svolge la propria attivita' istituzionale in Roma, con sede principale nel «comprensorio Barberini», presso la Palazzina Savorgnan di Brazza' e le Antiche scuderie. Il Circolo puo' destinare a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero acquisite a qualsiasi titolo.

Art. 23

Iscritti al Circolo

1. Gli aderenti al Circolo si distinguono in:

a) iscritti a titolo d'onore;

b) iscritti di diritto;

c) iscritti a domanda;

d) iscritti a titolo straordinario;

e) associati.

2. Gli iscritti a titolo d'onore, esentati dal pagamento delle quote, sono:

a) il Presidente della Repubblica e i Presidenti emeriti della Repubblica;

b) il Ministro della difesa e i precedenti Ministri della difesa;

c) i Sottosegretari di Stato per la difesa in carica;

d) gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza decorati di Medaglia d'oro al valor militare;

e) gli ufficiali che hanno ricoperto le cariche di Capo di Stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, di Capo di Stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, dopo la cessazione dal servizio;

f) alte personalita' che hanno acquisito titoli significativi di benemerenza, nel campo militare e civile, con deliberazione del consiglio di amministrazione preventivamente comunicata al Ministro della difesa.

3. Gli iscritti di diritto, tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile, sono gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 19 del codice.

4. Gli iscritti a domanda, tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualita', sono:

a) gli ufficiali in ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, anche nel caso in cui siano trattenuti o richiamati in servizio, a qualunque titolo;

b) i coniugi superstiti degli ufficiali, se non hanno contratto nuove nozze e, in ogni caso, gli orfani maggiorenni, previa approvazione del Consiglio di amministrazione.

5. Gli iscritti a titolo straordinario che ne fanno richiesta, previa approvazione del Consiglio di amministrazione e tenuti al pagamento anticipato della quota di partecipazione per un'intera annualita', pari al doppio di quella dovuta dagli iscritti di diritto, sono:

a) i dirigenti civili con incarichi di livello dirigenziale generale e non generale nell'Amministrazione della difesa;

b) i membri del Consiglio della magistratura militare in carica e i magistrati militari.

6. Sono ammessi all'ingresso e alla fruizione dei servizi ordinari:

a) i familiari di tutti gli iscritti;

b) gli orfani minorenni degli ufficiali;

c) gli ospiti dei soggetti iscritti, solo se accompagnati da questi ultimi.

7. Coloro i quali sono stati allievi delle scuole militari delle Forze armate e sono iscritti alle relative associazioni possono essere associati al Circolo, previa domanda, da presentarsi per il tramite dell'associazione di appartenenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La quota a carico degli associati e' quella prevista per gli iscritti a titolo straordinario di cui al comma 5.

Art. 24

Ordinamento del Circolo

1. Il Circolo e' posto ordinativamente alle dipendenze del Segretario generale della difesa.

2. Il Segretario generale della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-amministrativa, nonche' di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa.

3. Il Segretario generale della difesa puo' delegare le funzioni di cui al comma 2 ad uno dei Vice segretari generali della difesa.

4. La struttura organizzativa del Circolo e' articolata in organi e uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale.

5. Il Segretario generale della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, puo' assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unita' in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale.

6. Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi del comma 2, e' amministrato dagli enti delle Forze armate, ovvero dagli uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Sono organi del Circolo:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti.

8. I componenti degli organi svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.

Art. 25

Organi del Circolo

1. Il presidente e' ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. E' nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi del comma 5.

2. Il direttore e' tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attivita', svolge le funzioni di cui all'articolo 449.

3. Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, puo' farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo.

4. Ai fini della gestione ordinaria, di cui all'articolo 27, il direttore assicura:

a) la corretta applicazione della normativa;

b) l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) il regolare svolgimento di tutte le attivita' del Circolo;

d) la predisposizione e la presentazione, nei termini previsti, del bilancio di previsione e del rendiconto generale, concernente la gestione ordinaria, da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione e all'approvazione del Segretario generale della difesa, cui compete il potere di vigilanza, ai sensi dell'articolo 24, comma 2.

5. Il Consiglio di amministrazione del Circolo, nominato con decreto del Ministro della difesa, e' composto da otto membri, di cui almeno tre scelti tra i soci di diritto:

a) il Presidente del Circolo, che convoca e presiede il consiglio;

b) un ufficiale generale, designato consigliere dal Capo di stato maggiore della difesa preferibilmente tra i soci iscritti a domanda delle categorie in congedo, che assume anche la carica di vicepresidente del Circolo e sostituisce nelle funzioni il presidente in caso di sua assenza o impedimento;

c) tre ufficiali generali o grado corrispondente, rispettivamente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, designati consiglieri dai rispettivi Capi di stato maggiore;

d) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e) un ufficiale generale, designato consigliere dal Comandante generale della Guardia di finanza;

f) un dirigente civile, designato consigliere dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1.

7. Agli effetti dell'articolo 24 e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il consiglio di amministrazione relaziona il Segretario generale della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria.

8. Il Consiglio di amministrazione, con riguardo alla gestione ordinaria:

a) sovrintende alle attivita' del Circolo;

b) delibera il bilancio di previsione e il rendiconto generale, relativo alla gestione ordinaria, da sottoporre all'approvazione del Segretario generale della difesa, ai sensi del comma 4, lettera d);

c) propone, per l'approvazione del Ministro della difesa, le norme interne di funzionamento e quelle per la regolamentazione delle relative attivita' e dei servizi resi dal Circolo;

d) delibera le spese di straordinaria amministrazione;

e) indirizza il direttore in ordine alle spese di ordinaria amministrazione;

f) autorizza l'impiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato delle risorse finanziarie eventualmente eccedenti le normali esigenze di spesa;

g) propone gli importi delle quote dovute da ciascuna categoria di iscritti, da stabilire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((ai sensi dell'articolo 19 del codice; ))

h) delibera il piano dettagliato delle attivita' negoziali di cui all'articolo 42, comma 2;

i) propone le modifiche al presente capo;

l) delibera sulle ammissioni dei soci e degli associati al Circolo, nei casi previsti dall'articolo 23 e su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno, connesso alle esigenze istituzionali e di funzionamento del Circolo.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.

10. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente capo limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera m) e all'articolo 27, comma 2. Esso e' composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, nonche' da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente.

11. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, verifica la regolarita' della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilita'. In particolare, provvede a:

a) controllare l'andamento contabile e amministrativo;

b) accertare, almeno ogni trimestre, la concordanza tra le risultanze delle scritture contabili e le risultanze dei conti correnti bancario o postale e degli eventuali titoli in custodia;

c) fornire valutazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale.

12. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi sono tenuti a riferirne al Collegio.

13. I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione la cui convocazione viene loro notificata.

Art. 26

Servizio amministrativo, Ufficio attivita' istituzionali, Ufficio segreteria e personale

1. Il servizio amministrativo del Circolo e' diretto dal Capo del servizio amministrativo con riguardo sia alla gestione erariale sia a quella ordinaria di cui all'articolo 27, comma 1 e 2.

2. Il Capo del servizio amministrativo svolge, relativamente alle due distinte gestioni, le funzioni di cui all'articolo 451. In particolare:

a) adotta gli atti negoziali connessi con le due gestioni;

b) ordina i pagamenti e le riscossioni;

c) ordina il carico e lo scarico dei materiali;

d) dirige e coordina la gestione amministrativa e finanziaria del Circolo nel suo complesso.

3. Il Capo del servizio amministrativo e' nominato dal Segretario generale della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico-logistico, specialita' di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 25, comma 4, il direttore del Circolo, in qualita' di Comandante dell'ente, si avvale del servizio amministrativo di cui al comma 1 e dei seguenti uffici:

a) ufficio attivita' istituzionali, retto da un ufficiale superiore, con il compito di presiedere a tutte le attivita' volte al conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 22, comma 4;

b) ufficio segreteria e personale, retto da un ufficiale superiore che espleta le attivita' di segreteria del Circolo, di supporto al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dei conti e di gestione del personale militare e civile in servizio presso il Circolo, nonche' altri servizi di carattere generale.

5. Per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili, relativi alla gestione erariale e a quella ordinaria, il capo servizio amministrativo si avvale del capo della gestione finanziaria e del capo della gestione patrimoniale, che sono posti alle sue dirette dipendenze, nonche' del cassiere che dipende dal capo della gestione finanziaria. Tali organi esercitano le funzioni di cui all'articolo 451, comma 3, lettere a), b) e c).

Art. 27

Risorse

1. Le entrate del Circolo sono costituite da:

a) quote obbligatorie a carico dei soggetti iscritti di diritto, versate mensilmente dall'ente amministrativo competente, mediante ritenuta a bilancio sugli emolumenti corrisposti;

b) quote versate dai soggetti comunque iscritti;

c) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal Consiglio di amministrazione;

d) corrispettivi versati dai fruitori delle attivita' rese dal Circolo;

e) maggiorazione forfetaria fissa applicata sui prezzi di costo dei beni e servizi resi dal Circolo a compensazione delle spese generali di funzionamento, nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4;

f) rendite derivanti dall'investimento delle risorse eventualmente eccedenti il normale fabbisogno;

g) altre entrate eventuali e diverse;

h) eventuali contributi ministeriali o di enti;

i) assegnazioni disposte dal Ministero della difesa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Nell'ambito della gestione del Circolo, svolta con criterio unitario, le entrate di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), danno luogo alla gestione ordinaria, assicurata attraverso un processo coordinato di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, disciplinato dal presente capo.

3. Le entrate di cui al comma 1, lettera i), confluiscono nella gestione erariale disciplinata dal titolo I del libro III e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 514.

4. Alle entrate di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 610, comma 2, del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, e l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I proventi derivanti dalle entrate possono, per la parte eccedente il soddisfacimento delle esigenze istituzionali, essere impiegati nell'acquisto di titoli del debito pubblico italiano a breve o medio termine oppure in altri investimenti mobiliari espressamente autorizzati dal Segretario generale della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione.

5. La disciplina della gestione ordinaria e' dettata dalla sezione II del presente capo.

6. Sono poste a carico della gestione ordinaria tutte le spese per l'acquisizione di beni e servizi, nonche' quelle generali di funzionamento, correlate al perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 22, comma 4.

7. Nel caso in cui le attivita' del Circolo siano richieste a titolo particolare e ad uso esclusivo da parte di autorita' di vertice del Ministero della difesa o da iscritti, questi sono tenuti a corrispondere il relativo controvalore, determinato sulla base delle spese sostenute dal Circolo per l'acquisizione dei beni e servizi erogati, maggiorate di una quota pari al dieci per cento dell'onere stesso, a compensazione delle spese generali di funzionamento.

Art. 28

Materiali

1. I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.

2. La consegna e' effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante del Segretariato generale della difesa all'uopo incaricato.

3. L'uso di locali, impianti e attrezzature del Circolo, da parte delle ditte o societa' affidatarie di appalto di servizi, si intende in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati nei relativi atti negoziali di affidamento.

4. Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.

5. Le modalita' di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonche' la nomina dei consegnatari, sono disciplinate dal capo VIII del titolo I del libro III.

SEZIONE II
GESTIONE ORDINARIA

Art. 29

Disposizioni generali per la gestione ordinaria

1. L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza.

2. Il Circolo possiede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie.

3. La gestione finanziaria, economica e patrimoniale si svolge nel rispetto del presente capo, nonche' in coerenza col programma di attivita'.

4. La gestione e' condotta con criteri di unitarieta'. Nell'ambito della stessa, trovano evidenza la gestione erariale e quella ordinaria, rispettivamente disciplinate dal titolo I del libro III e dal presente capo.

5. Il direttore del Circolo e' il comandante ai sensi dell'articolo 780, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 25, commi 2, 3 e 4.

6. Il capo del servizio amministrativo coadiuva il direttore nella realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti e le funzioni di cui all'articolo 26.

Art. 30

Principi informatori per la gestione ordinaria e la formazione del bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione.

3. Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza possibilita' di compensazione.

4. Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza e di cassa e l'unita' elementare e' rappresentata dal capitolo, la cui denominazione e' definita dal capo del servizio amministrativo, in sede di predisposizione del medesimo bilancio di previsione, in base all'oggetto della spesa.

5. Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente, definiti al momento della redazione del documento previsionale.

6. Per ogni capitolo, il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

7. Si considerano incassate le somme versate al cassiere e pagate quelle erogate dallo stesso.

8. Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

9. Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative del Circolo.

10. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, il quale puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.

11. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio. Quelle svolte per conto del Ministero della difesa o di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate sono evidenziate nel bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 4 e delle stesse deve essere data completa informazione in apposito allegato al bilancio stesso.

12. Il Circolo iscrive nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di assegnazione, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso qualora l'ammontare non sia stato ancora stabilito.

Art. 31

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed e' approvato dal Segretario generale della difesa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.

2. Il bilancio di previsione e' composto dai seguenti documenti:

a) il preventivo finanziario;

b) il quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria.

3. Costituiscono allegati al bilancio di previsione:

a) la relazione programmatica;

b) il bilancio pluriennale;

c) la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.

4. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite non superabile per gli impegni di spesa.

5. Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza, per un periodo non inferiore al triennio, in relazione al programma delle attivita'.

6. Il bilancio pluriennale, di cui al comma 3, lettera b), allegato al bilancio di previsione annuale del Circolo, non ha valore di autorizzazione di spesa.

7. Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, sono apportate le eventuali rettifiche al bilancio pluriennale che non costituisce oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.

8. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

a) Titolo I - Entrate correnti;

b) Titolo II - Entrate diverse ed eventuali;

c) Titolo III - Entrate in conto capitale;

d) Titolo IV - Entrate per partite di giro.

9. Le uscite sono ripartite nei seguenti titoli:

a) Titolo I - Uscite correnti;

b) Titolo II - Uscite in conto capitale;

c) Titolo III - Uscite per partite di giro.

10. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le uscite si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. L'oggetto dei capitoli e' definito dal capo del servizio amministrativo, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, secondo criteri di omogeneita' e chiarezza.

11. Ai soli fini comparativi, il bilancio di previsione riporta anche i dati previsionali assestati dell'anno precedente.

12. Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'ente effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'ente, nonche' le somme rese disponibili al cassiere per le spese di modesta entita'.

13. Il bilancio di previsione, di cui al comma 2, si conclude con un quadro generale riassuntivo, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.

Art. 32

Risultato di amministrazione e fondo di riserva

1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

2. La tabella di cui al comma 1 fornisce adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.

3. Del presunto avanzo di amministrazione si puo' disporre se e' dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.

4. Del presunto disavanzo di amministrazione va tenuto obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione nella relativa deliberazione illustra i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.

5. Nel caso di risultato di amministrazione peggiore rispetto a quello stimato nella tabella di cui al comma 1, accertato in sede di consuntivo, il direttore ne informa, con sollecitudine, il Consiglio di amministrazione, adottando i necessari provvedimenti volti ad eliminare tale scostamento.

6. Nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, e' iscritto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti.

7. I prelievi dal fondo di cui al comma 6, sono effettuati con apposito provvedimento del direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino al 30 novembre di ciascun anno. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 33

Variazioni e storni al bilancio. Esercizio provvisorio

1. Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.

2. Le variazioni per nuove o maggiori spese sono consentite soltanto in presenza della necessaria copertura finanziaria.

3. Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, con apposito provvedimento puo' disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'.

4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza, o viceversa.

5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

6. Nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di amministrazione puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

7. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente predisposto, e' consentita la gestione provvisoria. In tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 6, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

Art. 34

Gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

2. Il capo del servizio amministrativo cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano tempestivi e per l'intero importo.

3. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il capo della gestione finanziaria, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.

4. L'accertamento presuppone:

a) la fondatezza del credito, ossia la sussistenza di obbligazioni giuridiche a carico di terzi verso l'ente;

b) la certezza del credito, ossia la verifica che lo stesso non sia soggetto ad oneri o condizioni;

c) la competenza finanziaria ed economica a favore dell'esercizio considerato.

5. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate provenienti da trasferimenti, sulla base delle leggi che li regolano o di altri atti aventi identico valore;

b) per le entrate proprie, a seguito di acquisizione diretta o sulla base di apposita documentazione;

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.

6. La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme dovute al Circolo ed e' disposta a mezzo di ordine di incasso, diretto all'istituto affidatario del servizio di cassa o a altri eventuali incaricati della riscossione di somme dovute all'ente, ai sensi dell'articolo 41.

7. L'ordinativo d'incasso, sottoscritto dal capo del servizio amministrativo e dal cassiere o da un suo sostituto, riporta:

a) l'indicazione del debitore;

b) l'ammontare della somma da riscuotere;

c) la causale;

d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;

e) l'indicazione del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;

f) la codifica;

g) il numero progressivo;

h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.

8. L'istituto deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Circolo, la riscossione di ogni somma, versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi l'istituto da' immediata comunicazione al Circolo dell'avvenuto incasso, richiedendone la regolarizzazione.

9. Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

10. Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per la riscossione in conto residui.

11. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

12. Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.

13. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Circolo.

14. Gli incaricati della riscossione versano all'istituto le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.

Art. 35

Gestione delle uscite

1. La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

2. L'impegno di spesa consiste nell'autorizzazione a impiegare le risorse finanziarie disponibili con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione.

3. Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti nel corso dell'esercizio, verificate alla conclusione della fase della liquidazione.

4. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli comprovanti il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

5. La liquidazione compete all'ufficio amministrazione ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti.

6. Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto incaricato del servizio di cassa.

7. I mandati di pagamento sono firmati dal capo del servizio amministrativo e contengono almeno i seguenti elementi:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;

b) la data di emissione;

c) il capitolo su cui la spesa e' imputata e la relativa disponibilita', distintamente per competenza o residui;

d) la codifica;

e) l'indicazione del creditore e dell'eventuale persona diversa dal creditore tenuta a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il codice fiscale o la partita IVA;

f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;

g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;

h) le eventuali piu' favorevoli modalita' di pagamento se richieste dal creditore;

i) l'enunciazione del rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

8. L'istituto di cui all'articolo 41 effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati dall'istituto, l'ente emette il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione.

9. I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

10. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per il pagamento in conto residui.

11. Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

12. Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.

13. Il Circolo puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.

14. Il Circolo puo' disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;

b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;

c) accreditamento in conto corrente bancario;

d) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

15. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, sono annotate sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro del cassiere.

16. Il Circolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.

Art. 36

Gestione dei residui

1. La gestione della competenza e' separata da quella dei residui.

2. I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture contabili distintamente per esercizio di provenienza.

3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.

5. Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l'ente quale creditore della correlativa entrata.

6. Non e' consentita l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3.

Art. 37

Conto consuntivo, riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti

1. Il conto consuntivo e' costituito da:

a) il rendiconto finanziario;

b) il conto economico;

c) lo stato patrimoniale.

2. Al conto consuntivo sono allegate:

a) la situazione amministrativa;

b) la relazione sulla gestione.

3. Il conto consuntivo e' predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed e' rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del Segretario generale della Difesa, che ne informa il Ministro della difesa.

4. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il capo del servizio amministrativo compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.

5. La situazione di cui al comma 4, indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

6. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.

7. Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata determinazione del direttore, sentito il capo del servizio amministrativo.

Art. 38

Rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

1. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e l'uscita distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui.

2. Il rendiconto finanziario si articola in capitoli, come il bilancio di previsione, evidenziando:

a) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

d) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;

e) il totale dei residui attivi e passivi che si riportano all'esercizio successivo.

3. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende:

a) gli accertamenti e gli impieghi delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti);

b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento, si verifichera' nei prossimi esercizi (ratei);

c) la parte di costi e di ricavi ad utilita' differita (risconti);

d) le sopravvenienze e le insussistenze;

e) tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola.

4. Costituiscono componenti positive del conto economico:

a) i trasferimenti correnti;

b) i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica;

c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;

d) i proventi finanziari;

e) le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni.

5. Costituiscono componenti negative del conto economico:

a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo;

b) i costi per acquisizione di servizi;

c) il valore del godimento dei beni di terzi;

d) le spese per il personale a contratto;

e) i trasferimenti a terzi;

f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari;

g) le imposte e le tasse;

h) la svalutazione dei crediti e altri fondi;

i) gli ammortamenti;

l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo.

6. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico.

7. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.

8. Lo stato patrimoniale comprende le attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste di rettifica.

9. Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.

10. Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.

11. L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilita' liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonche' altri crediti di durata inferiore all'anno.

12. Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione.

13. Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi.

14. In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.

15. Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo.

16. Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

Art. 39

Allegati al conto consuntivo

1. Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione sull'andamento complessivo della gestione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi del programma di attivita' deliberato dal consiglio di amministrazione, nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.

2. La situazione amministrativa, allegata al rendiconto finanziario, evidenzia:

a) la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nell'esercizio, in conto competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi);

c) il risultato finale di amministrazione.

3. La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento di eventuali spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.

4. L'avanzo di amministrazione puo' essere utilizzato:

a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 33, nel caso in cui non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti, solo in sede di assestamento;

b) per l'eventuale finanziamento di forme di investimento consentite.

5. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto riveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 4. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

6. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 30, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.

Art. 40

Scritture contabili

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza, sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Ai fini del comma 1, l'ufficio amministrazione cura la tenuta delle seguenti scritture:

a) partitario degli accertamenti, contenente le disponibilita' iniziali e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;

b) partitario degli impegni, contenente le disponibilita' iniziali e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;

c) partitario dei residui contenente, per capitolo ed esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le variazioni positive o negative, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) giornale cronologico degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento.

3. Il Circolo, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, puo' avviare un sistema di contabilita' analitica fondato su rilevazioni per centri di costo, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate con il coordinamento e il supporto metodologico degli uffici del Ministero della difesa competenti in materia di contabilita' economico-analitica.

5. La valutazione economica di cui al comma 3, costituisce strumento per orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali del Circolo, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.

6. La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione, che e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

7. Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

8. L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.

9. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.

Art. 41

Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero alla Societa' poste italiane S.p.a.

2. Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di gara ad evidenza pubblica nella quale sono indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, ivi incluso il divieto di ogni forma di compensazione che possa determinare artificiose riduzioni di valori monetari.

3. Per eventuali danni causati al Circolo o a terzi, il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.

4. Gli istituti, di cui al comma 1, sono responsabili di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Circolo.

5. Il Circolo puo' avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'impresa di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale, con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'organizzazione del Circolo e delle imprese di cui al comma 1, lo consentano, il servizio di cassa viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche, attraverso un collegamento diretto tra l'ufficio amministrazione del Circolo e l'istituto, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

7. Il servizio di cassa interno puo' essere istituito per il pagamento di piccole spese per le quali non sia opportuno ricorrere alle procedure ordinarie di cui ai commi precedenti, in ragione della loro esiguita' o indifferibilita'.

8. Il capo del servizio amministrativo, con proprio atto dispositivo, mette a disposizione dell'agente incaricato di assicurare il servizio di cassa interno un fondo non inferiore a euro 2.000,00, imputando la relativa uscita alle partite di giro, con contestuale e contrapposta annotazione fra le entrate della stessa voce dello stesso titolo che, in sede di rendicontazione periodica, trova la necessaria regolazione con l'imputazione delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 42

Disposizioni generali per le attivita' negoziali

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore, per l'assunzione degli impegni di spesa, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa comunitaria.

2. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito del programma di attivita' adottato, delibera, su proposta del direttore, un piano annuale dettagliato predisposto dal capo del servizio amministrativo relativo alle opere, alle forniture e ai servizi.

3. Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e del programma di attivita', di cui al comma 2, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di negoziazione, delle modalita' essenziali del contratto e dei capitolati d'onere, sono di competenza del capo del servizio amministrativo, ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1.

4. In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento contrattuale, che e' il capo del servizio amministrativo, ovvero altro incaricato dell'ufficio amministrazione.

5. Il funzionario di cui al comma 4 e' altresi' responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale, ai sensi dell'articolo 22 della citata legge n. 241 del 1990.

6. Il nominativo del responsabile, di cui al comma 4, e' reso noto in sede di bando di gara, ovvero con la lettera di invito.

Art. 43

Disposizioni particolari per le attivita' negoziali

1. Per gli acquisti di beni e servizi il Circolo puo' utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

2. Sono fatte salve le procedure ad economia di cui all'articolo 45, in conformita' alla vigente normativa primaria.

3. L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato dal capo del servizio amministrativo, utilizzando i criteri di' valutazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

4. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, puo' essere nominata un'apposita commissione dal direttore, formata da personale appartenente al Ministero della difesa, dotato di specifica professionalita', in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture, che accerti la congruita' dei prezzi praticati adottando la procedura ed i criteri di cui al codice dei contratti pubblici.

5. Alla scelta del contraente provvede il capo del servizio amministrativo, che puo' avvalersi, per le forniture particolarmente complesse, di un'apposita commissione nominata dal direttore, costituita da funzionari o tecnici appartenenti al Ministero della difesa, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture.

6. All'aggiudicazione definitiva della gara provvede il capo del servizio amministrativo.

7. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.

8. Alla stipulazione dei contratti provvede il capo del servizio amministrativo.

9. L'approvazione dei contratti e' di competenza del direttore.

10. I contratti e i verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono redatti dal capo della gestione finanziaria di cui all'articolo 26, comma 5, designato quale ufficiale rogante, nel caso di contratti in forma pubblico-amministrativa, ovvero dall'ufficiale stipulante, nel caso di contratto in forma privata.

11. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' a tenere un registro-repertorio in ordine cronologico, rilasciando copie autentiche degli atti ricevuti.

Art. 44

Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi

1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Amministrazione incaricato, in servizio presso il Circolo e in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal direttore.

2. Il direttore, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessita', puo' avvalersi di organi tecnici del Ministero della difesa.

3. Per le forniture di beni di importo inferiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile del procedimento.

4. Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da un funzionario tecnico nominato dal direttore. Le operazioni di collaudo sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del procedimento.

5. Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 50.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal direttore e composta da tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione sono riportate nel verbale che viene sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del procedimento.

6. La verifica effettuata sulle prestazioni relative a contratti per fornitura dei servizi e' attestata nel certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento.

7. Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento puo' incaricare un funzionario dell'ufficio amministrazione per l'effettuazione delle verifiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.

8. Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi e' rilasciato entro trenta giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.

Art. 45

Procedure in economia

1. L'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia puo' essere effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, mediante amministrazione diretta, ovvero cottimo fiduciario.

2. Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa.

3. L'acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali del Circolo puo' essere effettuato mediante le procedure in economia, entro il limite di importo di euro 20.000,00, con esclusione dell'IVA, salvo che disposizioni di legge non dispongano diversamente.

4. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.

5. Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia vanno indicate nel provvedimento che autorizza il ricorso stesso a detta procedura e il relativo impegno di spesa.

6. Per lo svolgimento della procedura secondo la modalita' del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

7. E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralita' di inviti, purche' tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito.

8. La lettera d'invito riporta:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le eventuali garanzie richieste al contraente;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate motivazioni che hanno determinato tale decisione;

g) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonche' di accettare le condizioni contrattuali e le penalita' previste;

h) l'indicazione relativa al termine di pagamento.

9. La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 43, commi 3 e 4.

10. Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa.

11. L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.

12. Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi:

a) nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato;

b) quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di euro 2.000,00, con esclusione dell'IVA;

c) per il completamento o l'integrazione di precedenti acquisizioni di beni e servizi, purche' l'importo complessivo non superi la soglia del dieci per cento dell'importo a base d'asta del contratto cui si riferisce.

Art. 46

Altre disposizioni relative al Circolo ufficiali delle Forze armate

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, l'attivita' amministrativa e contabile si svolge comunque nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica, nonche' delle disposizioni in materia fiscale e civilistica.

2. Con decreto del Ministro della difesa e' definita la modulistica relativa agli articoli 31, 32 , 38 e 39.

CAPO III
ENTI VIGILATI
SEZIONE I
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

Art. 47

Natura e finalita' dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, costituita e dotata di personalita' giuridica propria, e' ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonche' alle connesse attivita' divulgative e informative, per il loro impiego nell'ambito delle forze di completamento delle unita' militari in vita. A tale fine, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con le competenti autorita' militari, anche su base convenzionale, all'addestramento e alla preparazione fisica e sportiva del citato personale, che ha prestato adesione al reimpiego in servizio nelle forze di completamento;

b) mantiene rapporti con organizzazioni internazionali fra ufficiali in congedo per lo svolgimento di programmi addestrativi per il pronto inserimento dei riservisti nelle formazioni militari, e opera in vari contesti internazionali anche con finalita' culturali e promozionali;

c) promuove i valori di difesa e sicurezza della Patria, la fedelta' alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarieta' fra il mondo militare e la societa' civile;

d) sensibilizza l'opinione pubblica sulle questioni della difesa e della sicurezza nazionale, sul ruolo e l'importanza dei riservisti, sulla cultura della sostenibilita' ambientale e sociale, sugli interventi di difesa e protezione civile;

e) realizza, nell'ambito delle proprie disponibilita', assistenza morale e materiale nei confronti degli iscritti.

Art. 48

Soci ordinari dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. Possono fare parte dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, in qualita' di soci ordinari, gli ufficiali in congedo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dei Corpi ausiliari delle Forze armate della Croce rossa italiana e del Sovrano ordine militare di Malta, i cappellani militari, nonche' gli ufficiali dei disciolti Corpi, a ordinamento militare, della Polizia di Stato, degli Agenti di custodia e della giustizia militare.

Art. 49

Organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. Sono organi dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia:

a) il presidente nazionale;

b) il consiglio nazionale;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori.

2. Il presidente e' tratto dai soci dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalita' previste dall'articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato con le modalita' di cui al comma 4.

3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all'articolo 51.

4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri e' designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell'ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, e' nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente.

5. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e i restanti designati dal consiglio nazionale. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all'articolo 50, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

Art. 50

Statuto dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla presente sezione. Lo statuto e' deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:

a) le categorie di soci;

b) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 49;

c) le modalita' di svolgimento dell'attivita' di istituto;

d) gli eventuali rimborsi spese per lo svolgimento di incarichi istituzionali e di collaborazioni su base volontaria;

e) la costituzione, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle sezioni;

f) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia nei confronti delle sezioni, nonche' le modalita' di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle articolazioni territoriali;

g) i criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita' e' attribuita agli organi centrali con possibilita' di delegare la gestione alle sezioni.

Art. 51

Articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. Le sezioni sono articolazioni territoriali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, dotate di organizzazione amministrativa e gestionale definita con lo statuto di cui all'articolo 50, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato.

Art. 52

Entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia

1. Le entrate dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia sono costituite da:

a) quote dei soci;

b) rendite patrimoniali;

c) corrispettivi per servizi resi;

d) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione;

e) eventuali contributi pubblici;

f) entrate eventuali e diverse.

Art. 53

Amministrazione e contabilita'

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra ((in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione nazionale)) ufficiali in congedo d'Italia.

SEZIONE II
OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

Art. 54

Natura e finalita' dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

1. L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata secondo le disposizioni della presente sezione.

2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 56, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.

3. Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell' Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.

Art. 55

Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

1. Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:

a) il presidente nazionale, che lo presiede;

b) un generale in congedo;

c) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario;

d) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo;

e) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori.

3. Il presidente nazionale e' scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell' Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianita' di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 58 comma 3.

4. Il collegio dei revisori e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.

5. Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso e' dovuto agli stessi.

Art. 56

Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili, nonche' alla presente sezione.

2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:

a) modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto;

b) compiti e funzionamento degli organi di cui all'articolo 55, nonche' degli agenti e degli uffici responsabili delle attivita' amministrativo-contabili e di gestione, in coerenza con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione;

c) disciplina per la gestione e la conservazione del patrimonio;

d) i piani di impiego previsti dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dalla normativa successivamente intervenuta.

Art. 57

Entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

1. Le entrate dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono costituite da:

a) oblazioni volontarie del personale del Ministero della difesa;

b) rendite patrimoniali;

c) sovvenzioni e contributi privati, lasciti e donazioni;

d) sottoscrizioni collettive volontarie autorizzate ai sensi dell'articolo 738.

Art. 58

Bilanci di previsione, conti consuntivi e attivita' di gestione dell' Opera nazionale per i figli degli aviatori

l. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione.

2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Alle attivita' di gestione e' preposto il segretario generale, scelto tra gli ufficiali in congedo dell' Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa e finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualita' di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso e' dovuto allo stesso.

4. Per le attivita' di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell' Aeronautica militare.

SEZIONE III
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Art. 59

Natura e finalita' dell'Unione italiana tiro a segno

1. L'Unione italiana tiro a segno e' ente di diritto pubblico, avente finalita' di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche' di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.

2. L'Unione italiana tiro a segno e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa e' altresi' federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza e' posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.

Art. 60

Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno

1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno:

a) l'assemblea nazionale;

b) il presidente nazionale;

c) il consiglio direttivo;

d) il consiglio di presidenza;

e) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonche' da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza diritto di voto.

3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, e' nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento e' responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 62. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.

4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di un'atleta.

5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 62, e' convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita' o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessita' o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.

6. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresi' se subentrati nel corso del quadriennio.

Art. 61

Sezioni del tiro a segno nazionale

1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonche', anche sulla base di direttive degli organi centrali, attivita' agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:

a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;

b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonche' l'organizzazione di manifestazioni sportive;

c) svolgono attivita' promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attivita' ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilita', nonche' compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attivita' svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. In ogni comune puo' essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o piu' delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e sportive delegate dalla sezione tiro a segno nazionale di appartenenza.

4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalita' vigenti alla medesima data. Le sezioni tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.

5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

a) quote annuali dei propri iscritti;

b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;

c) proventi dell'attivita' sportiva e ludica;

d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonche' donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata con le modalita' stabilite nello statuto della sezione tiro a segno nazionale;

e) corrispettivi per l'attivita' didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.

Art. 62

Statuto dell'Unione italiana tiro a segno

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' nella presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso e' ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:

a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 60;

b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale;

c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attivita' sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;

d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni tiro a segno nazionale, nonche' di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attivita' ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica;

e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonche' dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria e' regolato dall'Unione italiana tiro a segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima e' regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa;

f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attivita' svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale;

g) le modalita' e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonche' dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica;

h) le modalita' di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprieta' dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione periferica, nonche' dei beni demaniali in uso;

i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle strutture periferiche, nonche' degli organi di giustizia sportiva;

l) le modalita' di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni tiro a segno nazionale, di cui all'articolo 61, comma 2;

m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalita' di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;

n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni tiro a segno nazionale;

o) le modalita' di adozione di regolamenti interni attuativi.

Art. 63

Entrate dell'Unione italiana tiro a segno

1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da:

a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;

b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attivita' sportive e agonistiche;

c) donazioni, liberalita' e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;

d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

e) corrispettivi per eventuali attivita' rese;

f) entrate eventuali e diverse;

g) rendite patrimoniali.

Art. 64

Amministrazione e contabilita'

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione italiana tiro a segno.

SEZIONE IV
LEGA NAVALE ITALIANA

Art. 65

Natura e finalita' della Lega navale italiana

1. La Lega navale italiana e' ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalita' di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.

2. La Lega navale italiana per il perseguimento dei propri fini istituzionali:

a) e' ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni;

b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attivita' di promozione e utilita' sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;

c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attivita' di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

Art. 66

Soci della Lega navale italiana

1. Possono far parte della Lega navale italiana, in qualita' di soci, i cittadini di specchiata onorabilita' e gli enti nazionali o regionali aventi sede nello Stato o all'estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e ((disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 70.))

Art. 67

Organizzazione centrale della Lega navale italiana

1. Sono organi centrali della Lega navale italiana:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il Presidente nazionale;

c) il consiglio direttivo nazionale;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il collegio dei probiviri.

Art. 68

Strutture periferiche della Lega navale italiana

1. Costituiscono strutture periferiche della Lega navale italiana le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, e secondo le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 70.

2. Le sezioni e le delegazioni della Lega navale italiana hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.

3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

a) quote annuali dei propri iscritti;

b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;

c) contributi disposti dai competenti organi centrali della Lega navale italiana;

d) corrispettivi per l'attivita' didattica svolta.

Art. 69

Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana

1. L'assemblea generale dei soci e' l'organo di vertice della Lega navale italiana. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 70, senza diritto di voto.

2. Il presidente nazionale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. E' coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attivita' di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, nonche' di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione.

3. Il consiglio direttivo nazionale e' nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalita' stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parita' di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente.

4. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana. E' costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'.

5. Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, e' nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonche' in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale.

6. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, a eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni.

7. Lo statuto di cui all'articolo 70 definisce altresi' le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8. Ai costi del personale che opera alle dipendenze della Lega navale italiana si provvede con le entrate di cui all'articolo 71. Nessun onere e' posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato.

Art. 70

Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana

1. L'organizzazione e il funzionamento della Lega navale italiana sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e semplificazione:

a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 67 e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonche' gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese;

b)  l'organizzazione della presidenza nazionale e del personale che opera a supporto degli uffici, con il relativo stato giuridico;

c) le categorie dei soci;

d) le modalita' di svolgimento delle attivita' di istituto nonche' la costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione e le modalita' di funzionamento delle articolazioni territoriali della Lega navale italiana;

e) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della Lega navale italiana nei confronti delle articolazioni territoriali, nonche' le modalita' di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche;

f) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarita' e' attribuita agli organi centrali.

3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.

Art. 71

Entrate della Lega navale italiana

1. Le entrate della Lega navale italiana sono costituite da:

a) quote annuali dei soci;

b) rendite patrimoniali;

c) corrispettivi per servizi resi;

d) donazioni, liberalita' e lasciti previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo nazionale;

e) eventuali contributi pubblici;

f) entrate eventuali e diverse.

2. Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilita' finanziarie di esercizio dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione.

Art. 72

Amministrazione e contabilita' della Lega navale italiana

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e' redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili recati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e li integra e completa in ragione delle esigenze organizzative e funzionali della Lega navale italiana.

SEZIONE V
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Art. 73

Scopi e definizioni

1. La presente sezione concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi resi agli iscritti.

2. Ai fini della presente sezione, s'intendono per:

a) «casse militari»:

1) la Cassa ufficiali dell'Esercito italiano, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

2) la Cassa ufficiali della Marina militare;

3) la Cassa ufficiali dell'Aeronautica militare;

4) il Fondo previdenza dei sottufficiali dell'Esercito italiano, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;

5) la Cassa sottufficiali della Marina militare;

6) la Cassa sottufficiali dell'Aeronautica militare;

b) «trattamenti previdenziali», le indennita' supplementari, l'assegno speciale di cui alla lettera c), nonche' eventuali prestiti o sussidi spettanti al personale militare iscritto d'ufficio alle casse militari;

c) «assegno speciale», l'emolumento vitalizio erogato ai sensi dell'articolo 1915 del codice;

d) «fondi previdenziali», dotati di autonomia patrimoniale, amministrativa e contabile, ciascuna delle separate gestioni previdenziali delle casse militari quali definite alla lettera a), preordinate all'erogazione delle indennita' supplementari o dei premi di previdenza, ovvero dell'assegno speciale, di cui agli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice.

Art. 74

Cassa di previdenza delle Forze armate

1. Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, nella presente sezione denominata «cassa», quale organo con personalita' giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa e' sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che puo' esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.

2. La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal codice e dalla presente sezione e secondo criteri ispirati a principi di uniformita' gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonche' la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la disciplina recata dal codice in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni.

Art. 75

Organi della Cassa di previdenza

1. Sono organi della cassa:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori.

2. I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b), prestano attivita' a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Art. 76

Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza

1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale.

2. Formano il consiglio:

a) personale militare in servizio attivo, rappresentante le singole categorie di personale di Forza armata, di cui due membri per l'Esercito italiano, due membri per la Marina militare, due membri per l'Aeronautica militare e tre membri per l'Arma dei carabinieri, proposti per la nomina, rispettivamente, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito di una terna di candidati segnalata per ciascun membro al Ministro della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa, in modo da garantire anche la piena liberta' di scelta nella nomina del presidente e del vice presidente, a norma dell'articolo 77, commi 2 e 4. Con le stesse modalita', dalla medesima terna di candidati sono altresi' nominati nove supplenti, i quali possono partecipare con diritto di voto ai lavori del consiglio di amministrazione in sostituzione dei corrispondenti titolari nei casi di assenza o impedimento;

b) un magistrato contabile e un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designati dalle istituzioni di rispettiva appartenenza, nonche' un esperto del settore attuariale o previdenziale, scelto dal Ministro della difesa;

c) un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale, scelto tra il personale in congedo su proposta delle associazioni di categoria.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Art. 77

Presidente della Cassa di previdenza

1. Il presidente e' scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), e' designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

3. Il presidente e' il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 79. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

4. E' coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente e' di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonche' di Forza armata diversa, se il presidente e' parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2.

5. Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente puo' avvalersi, altresi', di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell'articolo 79.

Art. 78

Collegio dei revisori della Cassa di previdenza

1. Il collegio dei revisori e' costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonche' uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo.

2. Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Art. 79

Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione

1. Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni, in quanto applicabile.

2. Le attivita' di cui al comma 1, nonche' l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite dal capo VI del presente titolo, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 89, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, gia' adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari.

3. Il personale del Ministero della difesa, preposto all'ufficio di cui al comma 2, e' responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonche' delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.

Art. 80

Istruzioni tecnico-applicative

1. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l'attuazione delle norme contenute nella presente sezione.

CAPO IV
ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO

Art. 81

Consiglio superiore delle Forze armate

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate, nel presente articolo

denominato "Consiglio", e' sentito per:

a) le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti

militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b) le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da

includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;

c) gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o

regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

d) il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa

per ciascun esercizio finanziario.

2. Il Ministro della difesa, o il Sottosegretario di Stato da lui

delegato, ha diritto di partecipare alle riunioni del consiglio e puo' richiedere, anche su proposta del Capo di stato maggiore della difesa o del Segretario generale della difesa, l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del consiglio di ogni altra questione di interesse tecnico, militare o amministrativo; ha diritto di partecipare alle riunioni il Capo di stato maggiore della difesa o il Sottocapo dello stato maggiore della difesa se da lui delegato.

3. Sono membri ordinari del Consiglio, con diritto di voto:

a) il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di

Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i quali possono essere sostituiti rispettivamente da un vice segretario generale della difesa, dal Sottocapo di stato maggiore della Forza armata di appartenenza o dal Capo di stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

b) un generale di corpo d'armata delle armi di fanteria,

cavalleria, artiglieria, genio o trasmissioni, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che siano i piu' anziani tra i parigrado, purche' non rivestano le cariche di Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Segretario generale della difesa, Comandante generale della Guardia di finanza o delle Capitanerie di porto, consigliere militare del Presidente della Repubblica, Capo di Gabinetto del Ministro; gli stessi, nel rispettivo ordine di anzianita', assumono gli incarichi di Presidente e Vicepresidente del Consiglio;

c) il Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

d) un magistrato del Consiglio di Stato e un avvocato dello Stato,

i quali possono essere sostituiti da supplenti;

((e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa con funzioni di relatore.))

4. Gli ufficiali generali e ammiragli che hanno sede di servizio

fuori dal territorio nazionale non possono far parte del Consiglio quali membri ordinari.

5. Sono membri straordinari del Consiglio, con diritto di voto, e

sono convocati in relazione alla materia oggetto di esame:

a) il Comandante generale della Guardia di finanza e il Comandante

generale delle Capitanerie di porto;

b) il Comandante operativo interforze, i comandanti e gli ispettori

delle Forze armate;

c) il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;

d) i direttori generali e centrali interessati alla materia in

trattazione.

6. Il Presidente del Consiglio puo' altresi' convocare, per essere

sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico, oltre a esperti in problemi attinenti alla sfera militare.

Essi non hanno diritto di voto.

7. Il Presidente del Consiglio e' nominato con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa; i Vice presidenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

((8. Il membro relatore e' incaricato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.))

9. Il magistrato del Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato e i

loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato e dell'Avvocato generale dello Stato.

10. Il Consiglio e' convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine

del giorno, e delibera, purche' sia presente almeno la meta' dei membri ordinari e straordinari convocati, a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso in ordine inverso di grado o di anzianita'; in caso di parita', prevale il voto del Presidente.

11. Il parere su ciascun provvedimento e' dato a mezzo di verbale

di adunanza, in cui deve essere riassunta la discussione e deve essere indicato il risultato delle votazioni, inserendo il parere della minoranza o delle minoranze. Il verbale e' trasmesso al Ministro della difesa dal Presidente del Consiglio.

Art. 82

(( (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni).

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, e' istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.))

Art. 83

Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza

1. Il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza istituito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita' ha il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa e il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il Comitato e' composto da sette membri, dei quali almeno quattro donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. Quattro membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunita' designa i restanti due membri, uno dei quali e' indicato dalla Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.

3. L'importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti del Comitato consultivo e' determinato con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. La durata del Comitato consultivo e del mandato dei suoi membri e' disciplinata dall'articolo 88.

5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 19 giugno 2000 di istituzione del Comitato consultivo.

Art. 84

Comitato consultivo sui progetti di contratto

1. Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso il Ministero della difesa, e' presieduto dal Segretario generale della difesa, ed e' composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.

2. Alle riunioni del Comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli Stati maggiori di Forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti.

3. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della difesa individua il Vice segretario generale che presiede il comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.

4. Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto ((, di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,)) derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell'articolo 536 del codice.

5. I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.

6. La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.

Art. 85

Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita

di ricompense al valor militare

1. La Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valore militare, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione II del codice, e' costituita da ufficiali generali e ammiragli in servizio permanente, secondo la seguente composizione:

a) presidente: un ufficiale delle Forze armate di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, piu' elevato in grado o piu' anziano dei rimanenti membri effettivi e supplenti della commissione. L'incarico e' conferito:

1) secondo una rotazione cosi' stabilita: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri;

2) per la durata di un anno, rinnovabile una sola volta;

b) membri effettivi:

1) per le proposte di competenza dell'Esercito italiano: due generali dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri;

2) per le proposte di competenza della Marina militare: un generale dell'Esercito italiano, due ufficiali ammiragli della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri;

3) per le proposte di competenza dell'Aeronautica militare: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, due generali dell'Aeronautica militare e un generale dell'Arma dei carabinieri;

4) per le proposte di competenza dell'Arma dei carabinieri: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare e due generali dell'Arma dei carabinieri;

5) per le proposte di competenza del Corpo della Guardia di finanza: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica, un generale dell'Arma dei carabinieri e due generali del Corpo della Guardia di finanza;

c) membri supplenti: un generale dell'Esercito italiano, un ufficiale ammiraglio della Marina militare, un generale dell'Aeronautica militare, un generale dell'Arma dei carabinieri e un generale del Corpo della Guardia di finanza.

2. Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa. Per il Corpo della Guardia di finanza, i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita la proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.

3. Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata e' compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della commissione. All'occorrenza e' fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano in ruolo.

4. Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente e' sostituito dal membro effettivo piu' anziano delle Forze armate. Verificandosi tale sostituzione, la commissione e' integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente.

5. I membri supplenti intervengono alle sedute della commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della commissione nei casi previsti dal comma 8.

6. Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, a un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenete colonnello e corrispondenti.

7. La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi, indicati in una delle cinque situazioni disciplinate dal comma 1, lettera b), delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non e' ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della commissione. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

8. Se le proposte di conferimento della ricompensa riguardano militari appartenenti a Forze armate diverse ovvero al Corpo della Guardia di finanza, che hanno partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facolta' di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate ovvero del Corpo cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

9. La Commissione e' convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione e' comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno ((dieci giorni)) prime del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.

10. La durata della Commissione e del mandato dei rispettivi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.

Art. 86

Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata

1. La Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione VII del codice, e' presieduta dal Capo di stato maggiore di ciascuna Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando esprime parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, ovvero dell'Arma dei carabinieri.

2. La Commissione, oltre al presidente, e' cosi' composta:

a) per l'Esercito italiano: da due ufficiali generali dell'Esercito italiano e da un ufficiale superiore dell'Esercito italiano con funzioni di segretario;

b) per la Marina militare: da due ammiragli, di cui uno delle Capitanerie di porto se l'azione o l'attivita' riguarda personale delle Capitanerie di porto o gente di mare, e un contrammiraglio o ufficiale superiore con funzioni di segretario;

c) per l'Aeronautica militare: da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare e un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare con funzioni di segretario;

d) per l'Arma dei carabinieri: da due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri con funzioni di segretario.

3. Se e' da premiare un militare che non appartiene alla Forza armata per la quale e' proposta la ricompensa al valore o al merito, la commissione e' integrata da un ufficiale generale della Forza armata di appartenenza dell'interessato o della Guardia di finanza, in caso sia da premiare un militare appartenente a quest'ultimo corpo.

4. La Commissione e' integrata da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando sia da premiare un dipendente civile dello Stato.

5. Se la concessione della ricompensa e' destinata a premiare attivita' o azioni interessanti l'aviazione civile, la stessa e' concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Commissione di cui al comma 2, lettera c), integrata da due rappresentanti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il segretario della Commissione e' sempre un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.

6. La durata delle Commissioni consultive e del mandato dei rispettivi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.

Art. 87

(( (Altri organismi consultivi e di coordinamento).

1. Nell'ambito del Ministero della difesa operano i seguenti organi collegiali a elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, nella composizione determinata con decreto del Ministro della difesa:

a) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti a incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

b) Commissione italiana di storia militare;

c) Comitato etico.

2. La partecipazione agli organi di cui al comma 1 e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.))

Art. 88

Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento

1. Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ((68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)).

CAPO V
AREA TECNICO OPERATIVA
SEZIONE I
CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Art. 89

Attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa:

a) attua, su direttive del Ministro della difesa, gli indirizzi

politico-militari in merito alla pianificazione, predisposizione e impiego dello strumento militare;

b) prospetta al Ministro della difesa la situazione operativa

strategica d'interesse nazionale e le prevedibili evoluzioni;

c) riferisce al Ministro della difesa sull'efficienza dello

strumento militare, indicando le occorrenti risorse umane, materiali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi fissati;

d) propone al Ministro della difesa e predispone, tenuto conto

delle esigenze di difesa del Paese e degli impegni militari assunti in campo internazionale e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, la pianificazione generale finanziaria dello strumento militare, la pianificazione operativa interforze e i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

e) definisce le priorita' operative e tecnico-finanziarie

complessive nonche' i criteri fondamentali programmatici di lungo periodo per mantenere lo strumento militare sempre rispondente alle esigenze operative ed emana le relative direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e al Segretario generale della difesa per le attivita' di competenza;

f) emana direttive a carattere interforze concernenti la logistica,

i trasporti e la sanita' militare per assicurare allo strumento militare il piu' alto grado di integrazione e di interoperabilita', anche per l'impiego nei complessi multinazionali ((. In particolare, in materia di sanita' militare, assicura la direzione e il coordinamento dell'attivita' e dei servizi sanitari militari, nonche' la formazione del personale sanitario, tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti sia centrali che periferici, mantenendo l'unitarieta' delle funzioni sanitarie, attraverso apposita struttura nell'ambito dello Stato maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione e' approvata dal Ministro della difesa));

g) impartisce direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata,

al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, e al Segretario generale della difesa per l'attuazione dei programmi tecnico-finanziari approvati dal Ministro della difesa;

h) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore

dell'investimento e definisce le priorita' delle esigenze operative e dei relativi programmi, armonizzandole con le correlate disponibilita' finanziarie;

i) esercita il controllo operativo dei fondi destinati al settore

del funzionamento e definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie in bilancio;

l) emana direttive, per l'impiego operativo dei fondi destinati al

settore investimento, al Segretario generale della difesa, ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per le aree di rispettiva competenza, in ordine alle priorita' dei programmi da realizzare e alle conseguenti assegnazioni dei mezzi finanziari;

m) esercita l'impiego operativo dei fondi destinati ai settori

dell'investimento e del funzionamento in ordine ai singoli enti direttamente dipendenti, assegnando le relative risorse finanziarie;

n) provvede, per esigenze straordinarie, non programmate e di

elevata priorita', connesse alla necessita' di elevare il grado di addestramento e di prontezza operativa di unita', altamente specializzate per la condotta di operazioni speciali nell'ambito dei compiti istituzionali delle Forze armate, all'impiego operativo dei fondi del settore del funzionamento, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

o) sulla base delle direttive del Ministro della difesa, sentiti i

Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Segretario generale della difesa:

1) fissa gli obbiettivi operativi delle Forze armate;

2) definisce gli obiettivi e sviluppa la ricerca informativa delle

Forze armate e sovrintende alle relative attivita', avvalendosi di un apposito reparto avente specifiche competenze in materia di informazione e sicurezza che assume le funzioni di cui all'articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

3) dirige, coordina e controlla le attivita' di tutela del segreto

militare e di polizia militare in ambito Forze armate;

4) predispone i piani operativi generali e contingenti, le linee

guida del necessario supporto logistico e di mobilitazione, emana le conseguenti direttive ai Capi di stato maggiore di Forza armata, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e al Segretario generale della difesa per la elaborazione dei piani settoriali di competenza;

5) emana direttive concernenti la configurazione complessiva della

struttura ordinativa e dei relativi organici, lo schieramento la prontezza operativa e l'impiego operativo delle Forze armate, tenuto conto anche degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

6) impartisce direttive per assicurare la difesa integrata del

territorio e dello spazio aereo nazionale, nonche' delle linee di comunicazione marittime e aeree;

p) sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante

generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza:

1) propone al Ministro della difesa le linee generali

dell'ordinamento di ciascuna Forza armata;

2) propone al Ministro della difesa la ripartizione delle risorse

di personale militare e civile da assegnare agli organismi tecnico-operativi nonche' quella del personale militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi e tecnico-industriali della difesa;

3) emana disposizioni, a carattere interforze, concernenti la

disciplina e le attivita' generali e territoriali delle Forze armate e determina le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti ed enti aventi connotazione interforze;

4) emana direttive concernenti la mobilitazione e le relative

scorte;

5) emana disposizioni di carattere generale sugli obiettivi del

reclutamento, della selezione, della formazione e dell'addestramento delle Forze armate;

q) promuove lo studio e l'aggiornamento, anche su proposta dei Capi

di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, delle normative relative al reclutamento, alla selezione, alla formazione, all'organico, allo stato giuridico, alla disciplina, all'avanzamento, al trattamento economico e alla mobilitazione del personale delle Forze armate;

r) ha alle dirette dipendenze i comandi, gli enti e gli istituti

interforze della difesa, dei quali determina gli ordinamenti e gli organici nei limiti delle ripartizioni delle dotazioni organiche complessive;

s) emana direttive concernenti l'impiego del personale militare in

ambito interforze, internazionale e presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali concernenti l'impiego del personale militare e civile in ambito Forza armata;

t) in materia di nomine e attribuzione di incarichi:

1) e' sentito dal Ministro della difesa in merito alla nomina del

Segretario generale della difesa e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

2) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la nomina dei

Capi di stato maggiore di Forza armata;

3) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per la

destinazione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti negli incarichi di Forza armata su proposta dei rispettivi Capi di stato maggiore e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

4) propone al Ministro della difesa, d'intesa con il Segretario

generale della difesa e sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non inferiore a generale di divisione e gradi corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale;

5) indica al Ministro della difesa, sulla base delle proposte dei

Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale e presso altri dicasteri;

6) designa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il

Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per quanto di competenza, gli ufficiali da impiegare negli incarichi interforze, previa comunicazione al Ministro della difesa delle designazioni relative agli ufficiali generali e ammiragli. Per l'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, la designazione ha luogo d'intesa con il Segretario generale della difesa;

u) definisce i programmi e impartisce direttive riguardanti

l'addestramento e le esercitazioni interforze, nonche' il perfezionamento, a carattere interforze, della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate;

v) approva i piani operativi proposti dai Capi di stato maggiore di

Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di competenza;

z) dispone per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie;

aa) emana direttive per la gestione del patrimonio infrastrutturale

nazionale e NATO e gestisce quello di competenza;

bb) sviluppa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa,

le attivita' di comunicazione, di pubblica informazione e di promozione a favore delle Forze armate. Cura le relazioni pubbliche dello Stato maggiore della difesa e coordina, nel loro complesso, quelle delegate ovvero di specifica competenza dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Emana le direttive in materia di documentazione storica.

Intrattiene rapporti con gli organi di informazione, in coordinamento con i competenti uffici del Ministero;

cc) promuove lo sviluppo della politica ambientale della difesa con

l'emanazione di direttive interforze, in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO.

Art. 90

Attribuzioni in campo internazionale del Capo di stato maggiore della difesa

1. Il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle proprie attribuzioni:

a) mantiene, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa, con le corrispondenti autorita' militari degli altri Paesi rapporti attinenti ai problemi militari della difesa comune;

b) rappresenta, in conformita' alle direttive del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi internazionali di difesa;

c) partecipa, in conformita' alle direttive ricevute dal Ministro della difesa e tenuto conto degli impegni militari assunti, alla formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l'impiego, il sostegno logistico e l'addestramento multinazionale, nonche' alla individuazione dei programmi e degli accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano;

d) provvede, in aderenza alle direttive del Ministro della difesa alla predisposizione e alla gestione dei memorandum d'intesa e degli accordi tecnici internazionali interforze aventi implicazioni di natura operativa ovvero addestrativa delegando ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri la gestione di quelli di loro diretto interesse;

e) impartisce alle Forze armate e agli enti civili che vi prendono parte le istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni internazionali che interessano la difesa;

f) stabilisce, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le priorita' della cessione di mezzi e materiali delle Forze armate nei riguardi dei Paesi con i quali esistono accordi bilaterali o internazionali a qualsiasi titolo;

g) esprime, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, le valutazioni tecnico-operative e di sicurezza relative all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali di armamento e di alta tecnologia.

Art. 91

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa

1. Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e d'intesa con il Segretario generale della difesa per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorita' degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.

Art. 92

Stato maggiore della difesa

1. Lo Stato maggiore della difesa e' retto da un Sottocapo di stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, appartenente a Forza armata diversa da quella del Capo di stato maggiore della difesa.

2. Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti e uffici, e' competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attivita'; ai reparti e uffici, il cui organico e' stabilito su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle Forze armate.

Art. 93

Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa

1. Dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa i seguenti comandi ed enti:

a) il Centro alti studi della Difesa;

b) il Comando interforze per le operazioni delle Forze speciali;

c) la Scuola delle telecomunicazioni delle Forze armate;

d) la Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;

e) la Scuola di aerocooperazione.

2. La sede, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 94

Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze

1. Il comandante del Comando operativo di vertice interforze e' nominato con decreto del Ministro della difesa ed e' scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

2. Gli organici del Comando sono stabiliti su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che definisce anche la sua ulteriore articolazione.

SEZIONE II
CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA

Art. 95

Attribuzioni in campo nazionale dei Capi di stato maggiore di Forza armata

1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina

militare e dell'Aeronautica militare:

a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore

della difesa e della situazione politico-militare, le proposte di competenza per la pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive Forze;

b) si avvalgono delle direzioni ((di cui all'articolo 106, comma 1,

e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,)) per l'ottimale realizzazione dei programmi tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento, tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa;

c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di stato

maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di rispettiva competenza;

d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del settore

funzionamento in ordine agli enti e reparti della rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 49 del codice, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi; per gli enti di cui all'articolo 49 del codice, l'impiego operativo dei fondi si esercita attraverso la simultanea approvazione dei programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di bilancio fatta salva la facolta' di modificazione dei programmi stessi;

e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi del settore

funzionamento finalizzati ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro;

f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore

della difesa, organi centrali di sicurezza della rispettiva Forza armata;

g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e

relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze del Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) l'ordinamento, gli organici e il funzionamento dei comandi,

reparti, unita', istituti ed enti vari emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnico-operativa;

2) le esigenze di personale civile per i comandi, reparti, unita',

istituti, scuole ed enti vari, concordandone la designazione con la competente direzione generale;

3) le circoscrizioni territoriali dei comandi, reparti, unita',

istituti, scuole ed enti vari;

4) le modalita' attuative della mobilitazione e delle relative

scorte;

h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche complessive e

relativamente alla propria Forza armata, in base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di stato maggiore della difesa e approvata dal Ministro della difesa e nel quadro delle direttive ricevute:

1) le direttive per il reclutamento, la selezione, la formazione e

l'addestramento del personale e ne dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei dipendenti organismi e della competente direzione generale per la selezione del solo personale di truppa in servizio di leva obbligatorio;

2) le direttive per l'impiego del personale della rispettiva Forza

armata;

i) designano, dandone preventiva comunicazione al Capo di stato

maggiore della difesa, gli ufficiali generali e ammiragli di grado non superiore a generale di divisione o grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della propria Forza armata;

l) provvedono alla trattazione delle materie relative all'impiego

del personale ufficiale, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per quanto concerne l'eventuale contenzioso;

m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni

nazionali ovvero multinazionali interforze, la disponibilita' qualitativa e quantitativa delle Forze stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa, individuando i relativi reparti;

n) definiscono l'attivita' addestrativa ed esercitano, anche

avvalendosi dei comandi operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di Forza armata;

o) esercitano le attribuzioni connesse all'attivita' logistica,

emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio;

p) esercitano le attribuzioni relative alla gestione, controllo,

determinazione e ripianamento delle dotazioni, delle scorte e dei materiali di consumo nonche' alla gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle correlate attivita' logistiche e tecnico-amministrative.

Art. 96

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico dei Capi di stato maggiore di Forza armata

1. I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:

a) individuano le esigenze e definiscono i requisiti militari e operativi dei sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e gli equipaggiamenti per la propria Forza armata e ne valutano l'idoneita' per l'impiego operativo;

b) sono responsabili, in materia di valutazione tecnico-operativa dei propri sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali e, in caso di peculiari o particolari esigenze operative, della certificazione e omologazione tecnico-operativa di quelli sottoposti a modifica o integrazione presso strutture tecniche delle Forze armate e ne autorizzano l'impiego operativo; essi esercitano tali competenze per il tramite di appositi comandi od organismi tecnico-logistici.

Art. 97

Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano

1. Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 aprile l959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa del territorio;

c) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

Art. 98

Attribuzioni del Capo di stato maggiore della Marina militare

1. Il Capo di stato maggiore della Marina militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa marittima del territorio;

c) concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra:

d) individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti;

e) propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalita' per l'impiego dei mezzi navali e aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare:

f) e' responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale di cui all'articolo 115 del codice;

g) dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

Art. 99

Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare

1. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a) e' responsabile dell'approntamento e dell'impiego del dispositivo per la difesa dello spazio aereo nazionale e a tal fine coordina l'impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b) definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 aprile 1959, n. 189, gli apprestamenti, l'organizzazione, le norme d'impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso, destinati a essere impiegati nella difesa aerea nazionale;

c) predispone, con gli altri organi competenti, i piani per l'impiego, in caso di emergenza, dell'aviazione civile;

d) delinea gli indirizzi e i criteri generali della sicurezza del volo.

2. Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale e all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.

3. Il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare presiede, tramite appositi comandi, all'alta direzione tecnica, operativa e di controllo:

a) dei servizi di assistenza al volo per quanto concerne il traffico aereo operativo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il traffico aereo militare sugli aeroporti militari e, salvo gli accordi particolari di cui all'articolo 230 il traffico aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e il traffico aereo civile sugli aeroporti civili su cui il servizio non sia assicurato dall'Ente nazionale al volo, ai sensi dell'articolo 230;

((b) dell'intero servizio meteorologico a eccezione dei servizi meteorologici aeroportuali)) attribuiti alla competenza dell'ente preposto all'assistenza al volo per il traffico aereo generale.

Art. 100

Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi

1. In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 95, 96, 97, 98 e 99, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.

Art. 101

Stati maggiori di Forza armata

1. Gli Stati maggiori di Forza armata sono retti da Sottocapi di stato maggiore i quali sono:

a) nominati con decreto del Ministro della difesa, udito il Capo di stato maggiore della difesa e su indicazione del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata;

b) scelti tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado non inferiore a generale di divisione per l'Esercito italiano, ammiraglio di divisione per la Marina militare, generale di divisione aerea per l'Aeronautica militare.

2. Con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina del Capo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di corpo d'armata, ovvero, se non vi e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, con grado di generale di divisione.

3. Gli Stati maggiori, ordinati di massima in reparti e uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attivita'.

4. Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attivita' tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 102

Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all'articolo 28 del codice e' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.

2. Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.

3. Il Ministro puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.

4. Il Presidente del Comitato puo' invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' personalita' di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.

5. Il funzionamento del Comitato e' assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.

CAPO VI
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 103

Attribuzioni in campo nazionale del Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa:

a) emana disposizioni attuative degli indirizzi politico-amministrativi e di alta amministrazione riguardanti l'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, impartiti dal Ministro della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare;

b) riceve dal Capo di stato maggiore della difesa direttive tecnico-operative con riferimento alle attivita' di studio e sperimentazione, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma;

c) predispone, ai sensi dell'articolo 41, del codice, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale relative all'area industriale di interesse della difesa e alle attivita' di studio e sperimentazione:

d) emana direttive applicative per gli affari giuridici, economici, disciplinari e sociali del personale militare e civile. Segue le problematiche sindacali, le attivita' parlamentari e la negoziazione decentrata riferita al personale civile della difesa;

e) indirizza, controlla e coordina le attivita' delle direzioni generali;

f) provvede, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di competenza;

g) provvede all'impiego operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine all'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, compresi quelli destinati alla cooperazione e agli accordi internazionali conseguenti all'applicazione di memorandum, disponendo per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione dei fondi tra gli enti e reparti dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 144;

h) sulla base degli indirizzi del Ministro della difesa e delle direttive tecnico-operative del Capo di stato maggiore della difesa:

1) propone le azioni necessarie per armonizzare gli obiettivi della difesa in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione e approvvigionamento con la politica economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale;

2) e' responsabile dei sistemi di sicurezza degli organismi interforze dipendenti;

i) ha alle dirette dipendenze i responsabili degli enti dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza;

l) propone al Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, le linee generali dell'ordinamento degli organismi dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale di competenza, gli organici dei vari organismi nei limiti delle previste dotazioni complessive e la ripartizione delle risorse di personale civile da assegnare agli stessi;

m) fornisce indicazioni al Ministro della difesa per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale da conferire ai dirigenti civili;

n) propone al Ministro della difesa su indicazione del direttore generale per il personale civile, i dirigenti civili da assegnare alle direzioni generali e agli organismi delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. La proposta ha luogo d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa e con i Capi di stato maggiore di Forza armata per gli enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata di cui all'articolo 49 del codice;

o) emana, nelle aree di competenza, sulla base delle disposizioni del Capo di stato maggiore della difesa, le direttive riguardanti la definizione delle attivita' connesse alla militarizzazione e mobilitazione civile;

p) individua e promuove in campo nazionale e internazionale, sulla base dei criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa, i programmi di ricerca tecnologica per lo sviluppo dei programmi di armamento;

q) indirizza, controlla e coordina i programmi di sviluppo e le attivita' contrattuali di competenza delle direzioni generali, concernenti l'approvvigionamento, l'alienazione e la cessione dei materiali di armamento, per quanto attiene agli aspetti tecnico-amministrativi;

r) segue le attivita' promozionali, in Italia e all'estero, dell'industria d'interesse della difesa, fornendo utili elementi di coordinamento;

s) emana direttive in materia di antinfortunistica e di prevenzione e coordina le relative attivita' negli ambienti di lavoro della difesa, in attuazione delle vigenti prescrizioni;

t) assicura la gestione del contenzioso per le materie non assegnate alla competenza delle direzioni generali.

Art. 104

Attribuzioni in campo internazionale del Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa:

a) partecipa agli alti consessi internazionali nel quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, su indicazione del Ministro della difesa, l'indirizzo nazionale nel campo delle attivita' tecnico-scientifiche ai fini della difesa;

b) esercita il controllo sull'attuazione dei memorandum d'intesa e degli accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e finanziari;

c) e' responsabile della politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la difesa e a tal fine predispone gli elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro;

d) segue e coordina tutti i programmi di acquisizione all'estero, o che comunque comportino spese all'estero, nonche' tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco interesse con uno o piu' paesi;

e) segue le commesse estere affidate all'industria nazionale, allo scopo di trattare con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell'industria nazionale ai programmi di coproduzione internazionale per la difesa.

Art. 105

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Segretario generale della difesa

1. Il Segretario generale della difesa:

a) gestisce, in coordinamento con il Capo di stato maggiore della difesa, la documentazione tecnico-scientifica della difesa, mantiene i contatti con i vari centri di documentazione nazionali e internazionali e individua, unitamente ai Capi di stato maggiore di Forza armata e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la documentazione tecnico-scientifica di pertinenza;

b) dirige, indirizza e controlla le attivita' di ricerca e sviluppo, di ricerca scientifica e tecnologica, di produzione e di approvvigionamento volte alla realizzazione dei programmi approvati.

SEZIONE II
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 106

(( (Ordinamento del Segretariato generale della difesa).

1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove

strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato:

a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello

dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali; controllo di gestione;

b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa, di

livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi, corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto inerente il centro di responsabilita' "segretariato generale";

c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto

da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale; reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in materia di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e prevenzione;

d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello

dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di: coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa, nonche' emanazione di direttive in materia di attivita' amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i), l) ed m), comprese le transazioni, nonche' quello in materia di incidentistica e i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia nell'ambito del segretariato generale;

e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali,

di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice; competenza in materia di relazioni internazionali multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente altresi' sul controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;

f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di

livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di acquisizione, attinente le attivita' di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito il reparto di cui alla lettera d), l'armonizzazione procedurale e la standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;

g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale

generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei materiali e assicurazione di qualita', normazione tecnica; statistica; gestione dell'attivita' degli Enti dell'area tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia Industrie Difesa;

h) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate

(TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche' non facenti parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni, ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per la meteorologia, nonche' alla predisposizione e implementazione dei sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

i) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello

dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici, speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale

generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;

m) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello

dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai carbolubrificanti, nonche' per gli aeromobili militari provvede all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di pertinenza.

2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h), i), l) ed m),

dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.

3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, e'

demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa. Ai medesimi uffici, reparti e direzioni e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile.

4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della

difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di personale.

5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non

regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati nell'ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi quelli di cui al comma 2.))

Art. 107

Reparto per il coordinamento amministrativo

1. Nell'ambito del Segretariato generale della Difesa opera il Reparto per il coordinamento amministrativo, da cui dipende la Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 94, comma 2 del codice.

2. Il capo del Reparto di coordinamento amministrativo di cui al comma 1 svolge le funzioni previste dal codice per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui al comma 1.

3. Il Reparto per il coordinamento amministrativo:

a) tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;

b) sovrintende alla chiusura a pareggio - eseguita dalla direzione interforze - della contabilita' speciale di tutte le direzioni di amministrazione;

c) sovrintende alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dall'Ufficio centrale del bilancio, e al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto;

d) coordina l'attivita' di tutte le direzioni di amministrazione;

e) emana le disposizioni amministrative relative alla gestione del denaro e dei materiali degli enti militari;

f) propone all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato per ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale;

g) mantiene i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in denaro degli enti direttamente dipendenti.

Art. 108

Incompatibilita' con le cariche di direttore centrale e direttore generale

1. Le cariche di direttore centrale e di direttore generale del Ministero della difesa sono incompatibili:

a) con la carica di capo del Reparto per il coordinamento amministrativo;

b) con l'esplicazione delle funzioni di capo di un servizio o di un Corpo di Forza armata.

2. Nei casi di impiego dei capi di servizio o di Corpo nelle cariche indicate al comma 1, le funzioni relative sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo, fatta salva la partecipazione alle commissioni di avanzamento.

Art. 109

Raggruppamento autonomo della difesa e Ufficio amministrazioni speciali

1. Il Raggruppamento autonomo della difesa e l'Ufficio amministrazioni speciali sono alle dipendenze di un Vice segretario generale.

SEZIONE III
UFFICI CENTRALI

Art. 110

Disposizioni comuni agli uffici centrali

1. Gli uffici centrali di cui agli articoli 111 e 112 dipendono direttamente dal Ministro e di essi si avvale il Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 103, 104 e 105.

2. L'individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale degli uffici centrali e' stabilita in base all'articolo 113, comma 4.

Art. 111

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari

1. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, in

particolare:

a) provvede alla formulazione, sulla base delle direttive del

Ministro e secondo le indicazioni degli organi programmatori, dello schema dello stato di previsione della spesa del Ministero e alle relative proposte di variazioni;

b) predispone gli atti relativi all'attribuzione degli stanziamenti

in base alle indicazioni del Capo di stato maggiore della difesa;

c) svolge attivita' di consulenza finanziaria ed economica sulla

gestione dei fondi, di controllo e raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla contabilita' economica analitica nonche' studi e applicazioni in materia di bilancio fornendo le indicazioni tecniche ai fini dell'esame e valutazione del bilancio consuntivo;

d) promuove direttive di carattere generale, in relazione

all'esercizio del bilancio e ai risultati delle verifiche amministrative e contabili;

e) svolge attivita' di carattere amministrativo in merito alla

cooperazione internazionale per quanto di competenza e alle problematiche di natura fiscale in ambito intracomunitario;

f) svolge attivita' di carattere amministrativo concernenti i

servizi generali per le esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, della magistratura militare, dell'Ordinariato militare, dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, nonche' relative al proprio funzionamento;

g) provvede a monitorare i flussi dei singoli capitoli a favore

degli enti programmatori, ferme restando le attribuzioni del Segretario generale fissate con l'articolo 6, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, e a curare il coordinamento generale del bilancio di cassa della Difesa.

2. L'Ufficio centrale e' diretto da un ufficiale generale o grado

corrispondente delle Forze armate e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio ((e' articolato in dieci)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 112

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative

1. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, in

particolare:

a) provvede al servizio delle ispezioni amministrative e contabili,

con azione sia diretta che decentrata, promuovendo l'accertamento delle eventuali responsabilita' e i conseguenti provvedimenti;

b) cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze

per l'attivita' a questo devoluta nel campo ispettivo;

c) svolge le verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza

delle disposizioni sui rapporti di lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile del ruolo

dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della difesa. L'Ufficio ((e' articolato in diciassette)) uffici dirigenziali non generali, compresi quelli costituenti il nucleo ispettivo, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

SEZIONE IV
DIREZIONI GENERALI

Art. 113

Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali

1. Le Direzioni generali del Ministero della difesa (( . . . ))

sono organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa.

((2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:

a) la Direzione generale per il personale militare;

b) la Direzione generale per il personale civile;

c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;

d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;

e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e

del collocamento al lavoro dei volontari congedati.))

3. I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da

eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.

((4. All'attuazione delle disposizioni di modifica del numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti, nell'ambito del Segretariato generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali, e degli uffici centrali.))

((4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non generale, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' rideterminato in riduzione in duecentottantasei unita'.))

Art. 114

Direzione generale per il personale militare

1. La Direzione generale per il personale militare, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la

disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri;

b) provvede al recupero crediti;

c) tratta l'infortunistica ordinaria e speciale NATO;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di

responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.

2. La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o

grado corrispondente delle Forze armate ed ((e' articolata in ventisei)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 115

Direzione generale per il personale civile

1. La Direzione generale per il personale civile, in particolare:

a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'impiego, la

formazione, le variazioni delle posizioni di stato, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le provvidenze, le politiche per le pari opportunita', il trattamento economico e previdenziale del personale civile della Difesa, dei professori delle accademie e istituti militari di formazione e dei magistrati militari;

b) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di

responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.

2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del

ruolo dei dirigenti del Ministero ed ((e' articolata in venti)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 116

Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati

1. La Direzione generale della previdenza militare, della leva e

del collocamento al lavoro dei volontari congedati, in particolare:

a) provvede alle attivita' connesse con la sospensione e

l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'articolo 1929 del codice;

b) svolge attivita' per il sostegno alla ricollocazione

professionale dei volontari congedati;

c) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato

ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al personale militare;

d) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di servizio

computabili ai fini pensionistici;

e) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della

dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il personale militare;

f) provvede alla trattazione delle materie relative al

reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare e il trattamento economico del personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana;

g) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di

responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.

2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del

ruolo dei dirigenti del Ministero ed ((e' articolata in diciotto)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 117

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270))

((4))

-------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 2, comma

1) che "le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2".

Art. 118

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270))

((4))

-------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 2, comma

1) che "le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2".

Art. 119

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270))

((4))

-------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 2, comma

1) che "le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2".

Art. 120

Direzione generale dei lavori e del demanio

1. La Direzione generale dei lavori e del demanio, in particolare:

a) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle

costruzioni edili di ogni tipo, ordinarie e speciali (( . . . ));

b) provvede all'acquisizione, utilizzazione, amministrazione e

dismissione dei beni demaniali militari;

c) e' competente in materia di servitu' e di vincoli di varia

natura connessi a beni demaniali militari;

d) liquida i danni a proprieta' private;

e) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi

dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

f) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di

responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.

2. La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del genio

dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed ((e' articolata in ventitre)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Art. 121

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270))

((4))

-------------

AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 2, comma

1) che "le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2".

Art. 122

Direzione generale di commissariato e di servizi generali

1. La Direzione generale di commissariato e di servizi generali, in

particolare:

a) sovrintende alle attivita' di studio e sviluppo tecnico,

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione, conservazione, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alla emanazione della normativa tecnica relativa ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, nonche' ad altri materiali di uso ordinario ((. Cura, inoltre, l'approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici, l'attivita' contrattuale relativa all'erogazione dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonche' la gestione amministrativa degli asili nido));

b) assolve alle incombenze amministrative relative al servizio dei

trasporti interessanti le Forze armate, alle gestioni affidate ai consegnatari-cassieri, alle esigenze di manovalanza e trasporti degli organi centrali, nonche' all'acquisizione di altri servizi;

c) cura la formazione, quando effettuata presso gli organi

dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;

d) cura il contenzioso di competenza, le transazioni, i giudizi di

responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni erariali e ogni altra attivita' demandata in materia.

2. La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del

ruolo dei dirigenti del Ministero ed ((e' articolata in tredici)) uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

3. Dalla Direzione generale dipendono tre uffici tecnici

territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.

4. La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali

provvede, altresi', all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonche' alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilita' di Stato.

SEZIONE V
REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI

Art. 123

Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese

1. Il Presidente della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 44 del codice, nella presente sezione denominata «commissione», e' nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato.

2. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei Ministeri rappresentati, durano in carica per un periodo massimo di tre anni e non possono essere riconfermati; per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.

3. Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal Segretario generale della difesa - Direttore nazionale degli armamenti.

Art. 124

Ufficio registro nazionale

1. La commissione si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, dell'ufficio registro nazionale di cui all'articolo 123, comma 3.

2. L'ufficio provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro nazionale delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni interessate di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, ed e' responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 44 del codice.

Art. 125

Riunioni della commissione

1. La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.

2. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno cinque componenti.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.

Art. 126

Verbale delle riunioni

1. Di ogni riunione della commissione e' redatto verbale a cura del segretario.

2. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono raccolti cronologicamente, rubricati e conservati a cura dell'ufficio di cui all'articolo 124.

3. Copia autenticata dal segretario dei verbali recanti le delibere riguardanti le iscrizioni cancellazioni e sospensioni del registro e' trasmessa ai ministeri rappresentati in seno alla commissione; i verbali recanti le altre delibere di competenza della commissione sono trasmessi in copia, su loro richiesta, ai predetti ministeri.

Art. 127

Iscrizione nel registro nazionale

1. Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - ((Segretariato generale della difesa)) - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.

2. Nelle domande devono essere indicati:

a) la ditta, se impresa individuale, la ragione o denominazione sociale, se impresa collettiva;

b) il nome del titolare o dei legali rappresentanti;

c) la sede legale;

d) il tipo di attivita' esercitate, suddivise e precisate secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata ai sensi dell'articolo 44 del codice;

e) l'elenco dei proprietari delle imprese, dei soci e degli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale.

3. Le domande devono contenere:

a) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla proprieta', al titolare e ai legali rappresentanti o all'oggetto sociale, al trasferimento della sede, all'istituzione di nuove sedi, alla trasformazione o all'estinzione dell'impresa o del consorzio di imprese;

b) le dichiarazioni, sostitutive della certificazione, che:

1) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non si trovano nelle condizioni di non iscrivibilita' stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

2) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati definitivamente riconosciuti come appartenenti o appartenuti ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17;

3) il titolare o i legali rappresentanti, i proprietari delle imprese, i soci e gli azionisti, solo se gli stessi siano proprietari di azioni in numero non inferiore all'1% del capitale sociale, non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di commercio illegale di armamento;

4) nessuna delle persone investite dagli incarichi di presidente, vice presidente, amministratore delegato, amministratore unico, consigliere d'amministrazione, direttore generale, consulente versi nella situazione di incompatibilita' prevista dall'articolo 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Art. 128

Documenti a corredo delle domande

1. La domanda di cui all'articolo 127 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) questionario, in duplice copia completo delle notizie richieste, conforme a stampato distribuito dall'ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento;

b) certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di data non anteriore a tre mesi, attestante l'attivita' specifica della ditta e il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla o impegnarla;

c) certificato della cancelleria della sezione societa' del tribunale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi, nel quale siano riportati i nominativi dei legali rappresentanti e la ragione sociale dell'impresa nonche' la dichiarazione, denominata certificato di vigenza, in originale e copia fotostatica, che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato fallimentare, concordato preventivo; le ditte individuali devono presentare analogo documento, in originale e copia fotostatica, intestato al titolare rilasciato dalla sezione fallimentare;

d) certificato di residenza, in originale e copia fotostatica, e stato di famiglia in carta legale, in originale e copia fotostatica, di data non anteriore a un mese, per tutte le persone legalmente autorizzate a rappresentare e impegnare la ditta;

e) attestazione dell'avvenuto versamento del contributo annuo previsto dall'articolo 44 del codice;

f) licenza del Ministero dell'interno a mente dell'art. 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della fabbricazione di materiale d'armamento;

g) per le imprese esportatrici: lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ciascuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 1990, n. 185;

h) copia dell'abilitazione, ove richiesta, concessa dall'autorita' nazionale della sicurezza in corso di validita'.

Art. 129

Termini di iscrizione

1. Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel termine di sessanta giorni.

2. Il termine e' sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.

Art. 130

Rinnovo delle iscrizioni

1. Sei mesi prima della scadenza del triennio di validita' di iscrizione, le imprese o i consorzi di imprese che intendono rinnovarla devono presentare nuovamente la documentazione prevista dagli articoli 127 della presente sezione.

CAPO VII
AREA TECNICO INDUSTRIALE
SEZIONE I
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Art. 131

Principi generali

1. Il presente capo disciplina lo statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti «Agenzia», nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessita' di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.

2. L'Agenzia informa le proprie attivita' a criteri di economicita', efficienza ed efficacia della gestione e all'obiettivo della trasformazione, anche mediante accorpamento, in societa' per azioni delle unita' produttive e industriali di cui all'articolo 133, comma 1, secondo le procedure che verranno definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 48 del codice. L'agenzia opera, in particolare, attraverso:

a) la programmazione strategica e operativa degli obiettivi;

b) il confronto con il mercato per le singole linee produttive;

c) la redazione di un autonomo bilancio preventivo e consuntivo in base ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina recata dal regolamento;

d) la tenuta di una contabilita' industriale per ciascuna unita' produttiva e per programma di attivita';

e) il controllo e la verifica delle attivita' e la valutazione dei risultati.

3. Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalita' per l'alienazione delle unita' produttive e industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.

Art. 132

Natura giuridica e sede dell'Agenzia

1. L'Agenzia:

a) ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 48 del codice;

b) e' dotata, in ragione dell'attivita' industriale che svolge, di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile

c) e' dotata, nei limiti e con le forme previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' dal presente capo, di autonomia organizzativa;

d) ha sede in Roma, presso locali gia' nella disponibilita' del Ministero della difesa.

Art. 133

Scopi e attivita'

1. L'Agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialita', efficienza ed economicita', la gestione coordinata e unitaria delle attivita' delle unita' produttive e industriali della Difesa, indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente «unita'» e «Ministro», il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 48 del codice.

2. Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'Amministrazione della difesa sono individuati il patrimonio delle unita' da attribuire alla gestione dell'agenzia e i beni da trasferire alla stessa.

3. Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonche' per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in ragione di specifiche esigenze, la convenzione puo' essere modificata su proposta di entrambe le parti.

4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonche' partecipare a consorzi anche internazionali e a societa' previa autorizzazione del Ministro.

Art. 134

Vigilanza

1. L'Agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro, che puo' esercitarla anche avvalendosi del Segretario generale della difesa.

2. Il Ministro, in particolare:

a) emana, anche sulla base degli elementi forniti dal direttore generale dell'agenzia, direttive generali in ordine al perseguimento degli obiettivi definiti nella convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del presente capo e alla riorganizzazione delle unita', anche mediante accorpamento, e delle relative missioni;

b) approva, su proposta del direttore generale dell'agenzia, gli atti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e); il bilancio preventivo e' approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

c) autorizza l'agenzia a partecipare, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, a consorzi anche internazionali e a societa' che operano nei settori imprenditoriali in cui opera l'agenzia;

d) puo' richiedere al direttore generale dell'agenzia dati e notizie sull'attivita' svolta e disporre ispezioni anche al fine di accertare l'osservanza delle direttive impartite e il conseguimento dei risultati prefissati;

e) puo' indicare specifiche attivita' che l'agenzia deve intraprendere.

3. I regolamenti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione; con riferimento al regolamento di contabilita', entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 135

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, d'ora in avanti «Direttore», il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.

2. L'incarico di Direttore e' conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attivita' d'impresa di carattere industriale.

3. Il comitato direttivo e' composto da non piu' di quattro membri, scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unita' che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attivita' dell'agenzia.

4. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; le indennita' dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 136

Direttore dell'Agenzia

1. Il Direttore:

a) rappresenta l'Agenzia;

b) dirige e controlla l'attivita' dell'Agenzia;

c) e' responsabile della gestione dell'Agenzia e del conseguimento dei risultati fissati ai sensi dell'articolo 133, comma 3, e dell'articolo 134, comma 2, del presente capo;

d) stipula la convenzione di cui all' articolo 133, comma 3, del presente capo;

e) predispone e propone per l'approvazione del Ministro:

1) i programmi triennali di attivita' dell'agenzia accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale;

2) i programmi annuali di attivita', i bilanci e il rendiconto dell'agenzia;

3) il regolamento interno per adattare l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatti salvi i poteri di organizzazione interna dei capi unita', con la riorganizzazione e l'individuazione delle unita' e delle relative missioni, secondo quanto stabilito nelle direttive del Ministro ai sensi dell'articolo 134, comma 2, lettera a);

4) il regolamento interno di amministrazione e di contabilita', anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera m), del decreto legislativo n. 300 del 1999;

f) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi e gli atti di gestione necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei direttori delle unita';

g) svolge funzioni di impulso, coordinamento, direzione, vigilanza e controllo nei confronti delle unita';

h) conferisce l'incarico di capo unita' ovvero, per gli incarichi di livello dirigenziale generale, formula al Ministro la proposta di conferimento dell'incarico;

i) definisce gli obiettivi che i capi unita' devono perseguire per l'attuazione dei programmi dell'agenzia, nonche' la responsabilita' di specifici progetti;

l) attribuisce alla struttura direzionale centrale e alle unita' le risorse finanziarie, umane e strumentali per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficienza ed efficacia e definisce le politiche d'incentivazione del personale per il conseguimento degli obiettivi dell'agenzia;

m) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza ed economicita', disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno dell'agenzia;

n) adotta gli atti per la partecipazione, autorizzata dal Ministro, a consorzi e a societa' internazionali;

o) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi relativi all'attivita' dell'agenzia;

p) nomina i componenti del comitato direttivo;

q) convoca e presiede le riunioni di tale comitato;

r) cura le relazioni con le organizzazioni sindacali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore e' sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo.

3. Il trattamento giuridico e il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facolta' di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salva l'eventuale revoca che il Ministro puo' disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 133, comma 3.

Art. 137

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite; formula, altresi', proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell'Agenzia e individua misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l'economicita' della gestione, con particolare riferimento all'attivazione e alla regolamentazione di servizi e gestioni in comune.

2. Alle riunioni del comitato direttivo partecipano rappresentanti degli Ispettorati logistici delle Forze armate e i direttori generali del Ministero della difesa, di volta in volta interessati.

Art. 138

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'Agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo.

Art. 139

Assetto organizzativo dell'Agenzia

1. L'Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unita', come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo 134, comma 2, lettera a), e dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 3), del presente capo.

2. La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del Direttore, assicura il supporto tecnico e amministrativo al Direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni; al suo interno e' istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attivita' dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la cui struttura e la cui attivita' sono disciplinate secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo.

3. Le unita' hanno il compito di eseguire i lavori e i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attivita' dell'agenzia.

4. Ogni unita':

a) opera per programmi di attivita' con autonomia gestionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esse attribuite;

b) ha una propria struttura direzionale, di livello dirigenziale o di livello dirigenziale generale, posta alle dipendenze di un capo unita'; le strutture direzionali delle unita' di livello dirigenziale generale non possono essere in numero superiore a tre.

Art. 140

Capi unita'

1. I capi unita':

a) dipendono dal Direttore;

b) curano l'attuazione dei programmi di ciascuna unita', adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

c) dirigono e coordinano l'impiego del personale e dei mezzi;

d) sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unita' cui sono preposti.

Art. 141

Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia

1. L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per ogni unita' produttiva e' tenuta un'analitica contabilita' industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia; per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia deve essere riferito alla sola attivita' necessaria all'interno dell'unita' produttiva e non puo' superare il costo unitario di una unita' di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa.

3. Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 4), del presente capo e secondo i principi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) del presente capo.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati a una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in societa' per azioni delle unita'.

5. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

a) dai proventi derivanti dalle attivita' e dai servizi svolti ai sensi dell'articolo 133, comma 4, del presente capo;

b) dal fondo, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, nei limiti e con le modalita' di cui al comma 6;

c) da ogni altra eventuale entrata.

6. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' iscritta un'apposita unita' previsionale di base la cui dotazione e' determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 133, comma 3, del presente capo, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.

Art. 142

Controlli

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 143

Personale dell'Agenzia

1. L'organico definitivo dell'Agenzia e' determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unita'.

2. Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'agenzia puo' avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.

3. L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.

((4. L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.))

5. Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.

6. Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unita' trasformate in societa' per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40)).

8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40)).

SEZIONE II
ENTI DIPENDENTI DAL SEGRETARIO GENERALE

Art. 144

Enti dipendenti dal Segretario generale

1. Gli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) del codice sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa.

2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali e a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonche' al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e' responsabile della tenuta di un'analitica contabilita' industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacita' di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 4 e 5.

3. Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri dell'economia e finanze, della pubblica amministrazione e innovazione e dello sviluppo economico, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.

4. Per le valutazioni di cui al comma 3 del presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali e all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.

5. Al fine di verificare la capacita' dell'ente a operare in termini di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e' valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.

TITOLO III
FORZE ARMATE
CAPO I
BANDE MUSICALI

Art. 145

Modalita' di impiego

1. Se le bande devono recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. Se la partecipazione e' richiesta dagli enti od organismi di cui all'articolo 95, comma 2, del codice, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

3. Le somme versate sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

4. Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate ai rispettivi fondi assistenza, previdenza e premi per il personale delle Forze armate e le loro famiglie.

5. Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione militare.

6. In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda a organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.

Art. 146

Organizzazione strumentale

1. L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dal comma 2.

2. Il numero degli strumenti di ciascuna banda e' di 102, cosi' ripartiti:

a) 3 flauti (con l'obbligo dell'ottavino): 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

b) 1 ottavino (con l'obbligo del flauto): 1 (2^ parte - A);

c) 3 oboi: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);

d) 1 corno inglese (con l'obbligo dell'oboe): 1 (2^ parte - B);

e) 2 clarinetti piccoli Lab (con l'obbligo del piccolo in Mib): 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - B);

f) 2 clarinetti piccoli Mib (con l'obbligo del piccolo in Lab): 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - A);

g) 12 clarinetti soprani in Sib (primi): 1 (1^ parte - A); 1 (1^ parte - B); 4 (2^ parte - A); 2 (2^ parte - B); 2 (3^ parte - A); 2 (3^ parte - B);

h) 12 clarinetti soprani in Sib (secondi): 1 (1^ parte - B); 3 (2^ parte - B); 4 (3^ parte - A); 4 (3^ parte - B);

i) 4 clarinetti contralti Mib: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - A); 1 (3^ parte - B);

l) 3 clarinetti bassi in Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

m) 1 clarinetto contrabbasso in Mib: 1 (3^ parte - A);

n) 1 clarinetto contrabbasso in Sib: 1 (3^ parte - A);

o) 2 saxofoni soprano in Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (3^ parte - A);

p) 3 saxofoni contralti Mib: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - A);

q) 2 saxofoni tenori Sib: 1 (1^ parte - B); 1 (3^ parte - A);

r) 2 saxofoni baritoni in Mib: 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);

s) 2 saxofoni bassi in Sib: 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

t) 2 contrabbassi ad ancia: 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

u) 5 corni Fa-Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - A); 2 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

v) 3 trombe in Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);

z) 3 trombe in Fa: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

aa) 2 trombe in Sib basso: 1 (1^ parte - B); 1 (3^ parte - A);

bb) 3 tromboni tenori: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

cc) 1 trombone basso in Fa: 1 (2^ parte - A);

dd) 1 trombone contrabbasso: 1 (3^ parte - A);

ee) 2 flicorni sopranini in Mib: 1 (1^ parte - A); 1 (1^ parte - B);

ff) 4 flicorni soprani in Sib: 1 (1^ parte - A); 2 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);

gg) 3 flicorni contralti in Mib: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

hh) 3 flicorni tenori Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);

ii) 3 flicorni bassi in Sib: 1 (1^ parte - A); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

ll) 1 flicorno basso-grave in Fa: 1 (2^ parte - A);

mm) 1 flicorno basso-grave in Mib: 1 (3^ parte - A);

nn) 3 flicorni contrabbassi in Sib: 1 (1^ parte - B); 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

oo) 1 timpano (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (1^ parte - B);

pp) 2 tamburi (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (2^ parte - A); 1 (3^ parte - B);

qq) 2 piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (2^ parte - B); 1 (3^ parte - B);

rr) 1 gran cassa (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione): 1 (2^ parte - A).

3. Per ogni parte il numero totale degli strumenti e' cosi' determinato:

a) 1^ parte - A: 12;

b) 1^ parte - B: 13;

c) 2^ parte - A: 18;

d) 2^ parte - B: 20;

e) 3^ parte - A: 15;

f) 3^ parte - B: 24.

CAPO II
SPECIALITA', UNITA' E REPARTI DELL'ESERCITO

Art. 147

Arma di fanteria

1. L'Arma di fanteria comprende le seguenti specialita':

a) granatieri;

b) bersaglieri;

c) alpini;

d) paracadutisti;

e) lagunari.

Art. 148

Arma di cavalleria

1. L'Arma di cavalleria comprende le seguenti specialita':

a) cavalleria di linea;

b) carristi.

Art. 149

Arma di artiglieria

1. L'Arma di artiglieria comprende le seguenti specialita':

a) artiglieria terrestre;

b) artiglieria contraerea.

Art. 150

Arma del genio

1. L'Arma del genio comprende le seguenti specialita':

a) pionieri;

b) pontieri;

c) ferrovieri;

d) guastatori.

Art. 151

Arma delle trasmissioni

1. L'Arma delle trasmissioni comprende le seguenti specialita':

a) telematica;

b) guerra elettronica.

Art. 152

Unita' e reparti dell'Esercito italiano

1. ((I livelli ordinativi delle grandi unita' dell'Esercito italiano sono i seguenti:))

a) corpo d'armata;

b) divisione;

c) brigata.

((2. I livelli ordinativi delle unita', dei reparti e delle articolazioni di rango inferiore sono i seguenti:

a) reggimento;

b) battaglione; gruppo squadroni per la cavalleria; gruppo per l'artiglieria;

c) compagnia; squadrone per la cavalleria; batteria per l'artiglieria;

d) plotone; sezione per l'artiglieria;

e) squadra.))

3. L'articolazione e la denominazione ((ordinativa e tattica delle unita' di cui al presente articolo)) sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

CAPO III
COMANDI DIPARTIMENTALI E NON DIPARTIMENTALI DELLA MARINA MILITARE

Art. 153

Comandi in capo di dipartimento marittimo

1. I Comandi in capo di Dipartimento marittimo esercitano, entro la propria giurisdizione, funzioni di comando e rispondono della efficienza bellica delle rispettive zone, nei limiti dei mezzi messi a loro disposizione.

2. Al Comando in capo di ciascun Dipartimento militare marittimo e' preposto un ammiraglio di squadra.

Art. 154

Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto per i servizi militari

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ha le seguenti attribuzioni relative ai servizi militari:

a) personale militare delle Capitanerie di porto:

1) studi e proposte allo Stato maggiore della Marina relativi all'ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e del personale di truppa;

2) proposte allo Stato maggiore della Marina relative alle tabelle di assegnazione;

3) proposte allo Stato maggiore della Marina per l'impiego del personale da destinare in ambito Forza Armata, interforze o internazionale;

4) richieste di benestare allo Stato maggiore Marina per l'impiego in incarichi per i quali la posizione organica preveda un grado superiore a capitano di vascello o, limitatamente agli Ufficiali superiori, in incarichi validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi giuridici richiesti per l'avanzamento.

5) relazioni con lo Stato maggiore della Marina in materia di ordinamento, reclutamento, stato giuridico e avanzamento;

b) servizi militari riguardanti la gente di mare:

1) indicazione dei requisiti di indole militare da richiedersi per l'iscrizione fra la gente di mare e per il conseguimento di qualifiche e gradi marittimi, accertamenti relativi, rilascio di certificati a dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti;

2) preparazione bellica della gente di mare imbarcata sul naviglio mercantile e, limitatamente alla istruzione obbligatoria post-militare, della gente di mare in attesa d'imbarco;

3) accertamenti sulla efficienza militare degli equipaggi mercantili;

4) provvedimenti disciplinari relativi alla preparazione ed efficienza militare del personale marittimo a terra o imbarcato;

5) sovrintendenza, in concorso con le autorita' della Marina militare, alla esecuzione dei servizi di leva, ove ripristinato, e mobilitazione affidati al Corpo delle capitanerie di porto;

c) servizi militari nei riguardi del naviglio mercantile:

1) esecuzione delle disposizioni dello Stato maggiore della Marina per la protezione bellica del naviglio mercantile navigante, durante le ostilita' o in situazioni di crisi dichiarata inerenti ai provvedimenti attuabili nei porti;

d) servizi militari riguardanti i porti mercantili:

1) preparazione del personale portuale nei riguardi della esecuzione di servizi da compiere in tempo di guerra, di crisi dichiarata o di emergenza;

2) concorso con le autorita' della Marina militare o con altre competenti all'esecuzione dei seguenti servizi per la parte affidata al Corpo delle capitanerie di porto:

2.1) organizzazione del servizio delle ostruzioni nei porti, laddove attribuita al Corpo delle capitanerie di porto e amministrazione dei relativi fondi;

2.2) dragaggio, pilotaggio, rotte di sicurezza, per i quali non venga provveduto esclusivamente dalle autorita' militari marittime;

3) sovrintendenza, in concorso con le strutture della Marina militare o con altre competenti, alla organizzazione della protezione antiaerea dei porti mercantili in genere;

4) compilazione delle monografie logistiche dei porti;

5) tutti gli altri servizi che in accordo con lo Stato maggiore della Marina sara' ritenuto necessario affidare alla esecuzione delle Capitanerie di porto per la difesa dei porti e del traffico marittimo.

Art. 155

Comandi servizi base

1. I Comandi servizi base hanno funzioni di comando e direzione su tutti i servizi della Marina militare esistenti nella localita' in cui hanno sede e che hanno attinenza con la sede stessa.

2. I Comandi servizi base sono retti da ufficiali del Corpo di stato maggiore della marina militare e hanno sede in La Spezia, Augusta, Taranto, Brindisi.

3. Il Comando servizi base di Brindisi e' anche Comando di marina.

Art. 156

((Centri di addestramento e formazione e di selezione))

1. Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare ha sede in Taranto, e dipende dal Comando indicato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il servizio del reclutamento e per i movimenti del personale il Centro riceve istruzioni dall'Ufficio generale del personale.

2. Il Centro di selezione della Marina militare ha sede ad Ancona.

3. I Centri ((di addestramento e formazione e di selezione)) sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 157

Enti e centri tecnici dell'area tecnico-operativa

1. Gli enti e i centri tecnici della Marina militare sono gli arsenali che hanno sede in La Spezia, in Augusta e in Taranto, compresa la sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, e il Centro interforze munizionamento avanzato di Aulla.

2. I centri tecnici dell'area tecnico-operativa sono il Centro interforze studi per le applicazioni militari e il Centro di supporto e sperimentazione navale.

3. A ciascun ente dell'area tecnico-industriale e centro tecnico dell'area tecnico-operativa e' preposto un ufficiale con grado previsto nei relativi decreti di struttura con la carica di direttore alla diretta dipendenza ((dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.))

Art. 158

Direzioni di munizionamento

1. Le direzioni di munizionamento, situate nelle sedi di Ca' Moncelo, Cava di Sorciaro e Taranto, esercitano le funzioni di carattere tecnico e logistico relative al munizionamento alle dipendenze dell'Alto comando periferico competente per giurisdizione.

Art. 159

Basi navali

1. Le basi navali principali hanno sede in La Spezia, Augusta e Taranto. Brindisi e' sede di base navale secondaria, mentre Cagliari e Ancona sono sede di base navale di appoggio operativo.

Art. 160

Servizi di sanita' militare marittima

1. Le Direzioni di sanita' militare marittima hanno sede presso i Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo di La Spezia e Taranto.

2. Taranto e' altresi' sede del Centro ospedaliero militare nel cui ambito opera il Dipartimento militare di medicina legale.

3. La Spezia e' sede di Dipartimento militare di medicina legale.

4. Le Direzioni di sanita' militare marittima, il Centro ospedaliero militare e i Dipartimenti militari di medicina legale della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e sono retti da ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 161

Servizi di commissariato militare marittimo

1. Le Direzioni di commissariato militare marittimo hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta, Taranto e Ancona.

2. Cagliari e' sede di sezione di commissariato militare marittimo.

3. Le Direzioni e sezioni di commissariato militare marittimo

dipendono ((dai Comandi indicati con determinazione del Capo di

stato maggiore della Marina militare)), e sono rette da ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 162

Servizi del genio militare per la Marina militare

1. Le Direzioni del Genio militare per la Marina militare hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta e Taranto.

2. Cagliari e Ancona sono sedi di sezione del Genio militare per la Marina militare.

3. Gli uffici del Genio militare per la Marina militare, attualmente individuati nelle sedi di Livorno, La Maddalena, Napoli, Messina, Brindisi e Venezia, possono essere istituiti con determinazione ministeriale.

4. Le Direzioni, sezioni e uffici del Genio militare sono retti da ufficiali dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotati dei titoli culturali e professionali richiesti dall'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 163

Distaccamenti e Centro sportivo remiero

1. I distaccamenti della Marina militare hanno sede in Roma, Messina e Napoli, e sono comandati da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina militare.

2. Il Centro sportivo remiero della Marina militare ha sede in Sabaudia.

3. I distaccamenti e il Centro sportivo remiero della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

4. Con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare possono essere istituiti distaccamenti per il personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi presso gli istituti e le scuole, gli arsenali, gli ospedali, le direzioni di commissariato ed altri enti.

Art. 164

Zone dei fari

1. I Comandi delle zone dei fari hanno dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico ((dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari)) e, quali organi dipartimentali della Marina militare, dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Essi sono normalmente abbinati con i locali uffici idrografici, e sono retti da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

2. I Comandi delle zone dei fari hanno sede in La Spezia, La Maddalena, Messina, Taranto e Venezia; la zona fari di Taranto ha una sezione staccata a Napoli.

3. I comandi di zona dei fari assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, in base a quanto stabilito con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

4. Le reggenze dei segnalamenti svolgono, alle dirette dipendenze dei comandi di zona dei fari, i seguenti compiti:

a) assicurare il funzionamento degli apparati di uno o piu' fari, radiofari, e segnalamenti marittimi, provvedendo, nell'ambito dell'area di propria competenza, al trasporto dei materiali occorrenti ed eliminando, con i mezzi a disposizione, eventuali avarie agli impianti allo scopo di garantire la continuita' operativa del servizio di segnalamento;

b) eseguire la manutenzione ordinaria degli impianti fissi e galleggianti in dotazione;

c) provvedere alla conservazione e alle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;

d) impiegare direttamente i mezzi navali e terrestri di cui dispongono, effettuando la manutenzione ordinaria degli stessi.

5. La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza puo' essere affidata alle autorita' marittime locali; la sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare puo' essere affidata a personale militare ivi in servizio.

Art. 165

Comandi e ((servizi dipartimentali e non dipartimentali))

1. Sono comandi e servizi ((dipartimentali e)) non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare ((, che ne definisce le dipendenze)); per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorita' indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

2. I comandanti in capo di dipartimento militare marittimo possono ispezionare, riferendone al Capo di stato maggiore della Marina militare, i servizi tecnico-amministrativi e didattici della Marina militare disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di leva e mobilitazione affidati alle Capitanerie di porto.

Art. 166

Ufficio allestimento e collaudo nuove navi

1. L'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere tecnico e logistico alle dipendenze ((dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.))

2. L'ufficio e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

Art. 167

Centro gestione scorte navali e direzioni magazzini

1. Il centro gestione scorte navali, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere logistico alle dipendenze ((dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.))

2. L'ufficio e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di commissariato militare marittimo.

3. Le direzioni magazzini hanno sede a La Spezia, Augusta e Taranto.

CAPO IV
SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO
SEZIONE I
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 168

Area di competenza del Servizio dei fari

1. Il Servizio fari gestisce la segnaletica marittima fissa e galleggiante dislocata lungo le coste della penisola e delle isole e nei porti di interesse nazionale sostenendone le spese.

2. I porti di interesse nazionale sono i porti della 1ª categoria secondo la classificazione dell'articolo 238 del codice ovvero "i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o principalmente a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato".

3. Il Servizio fari gestisce, altresi', la segnaletica marittima dei porti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della 2ª categoria. Le relative spese di esercizio sono sostenute anche dalle province e dai comuni che le rimborsano al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le vigenti disposizioni.

4. Sono esclusi dalla gestione del servizio fari i segnalamenti dei porti della 4ª classe della 2ª categoria. La relativa segnaletica, soggetta anch'essa alla normativa nazionale e internazionale, deve essere comunque approvata ((dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari)), nel presente capo denominato "Ispettorato".

Art. 169

Segnalamenti in servizio dei fari

1. Il servizio fari presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose e non, radiofari e racons. L'elenco dei segnalamenti in servizio e' pubblicato e tenuto a giorno dall'Istituto idrografico della Marina militare sulla base delle informazioni fornite dal servizio fari.

Art. 170

Personale del servizio dei fari

1. Al Servizio fari sono assegnati:

a) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare - in conformita' delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare - da destinare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari di La Spezia e alle zone fari;

b) un ufficiale superiore dell'arma del genio dell'Esercito italiano da destinare all'Ispettorato;

c) personale civile dei profili professionali �farista� e �farista capo� da assegnare alle reggenze;

d) personale civile di altri profili professionali da assegnare all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e alle zone fari, in conformita' delle tabelle ordinative organiche stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare.

Art. 171

Organizzazione del servizio dei fari

1. Organo direttivo centrale del Servizio fari e' l'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice.

2. Gli organi periferici del servizio sono:

a) l'ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo, di cui all'articolo 174;

b) le zone fari di cui all'articolo 164;

c) le reggenze dei segnalamenti.

Art. 172

((Ispettorato per il supporto logistico e dei fari))

1. L'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice ha responsabilita' di studio, pianificazione, direzione e controllo del servizio fari nell'ambito delle funzioni di natura tecnica e logistica che la legge gli attribuisce. L'Ispettorato e' altresi' l'autorita' nazionale che si esprime sulla adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione.

2. I compiti dell'Ispettorato, al fine di assicurare al servizio fari strutture e organizzazione efficienti nonche' adeguate alle esigenze della navigazione marittima, sono:

a) per lo studio:

1) elaborare per quanto di competenza studi e progetti sul segnalamento marittimo in generale nei settori tecnico, delle infrastrutture e dell'impiego del personale;

2) elaborare studi circa l'assetto delle reggenze in relazione al loro numero, alla loro distribuzione e alla loro struttura;

3) elaborare progetti o approvare proposte di progetti di enti pubblici e privati riguardanti la segnaletica necessaria alla navigazione marittima e quella delle zone portuali;

b) per la pianificazione:

1) formulare la programmazione per l'ammodernamento e il rinnovamento del servizio nei settori organizzativo, tecnico e dei materiali;

2) fornire allo Stato maggiore della Marina militare il proprio concorso:

2.1) nella programmazione tecnico-finanziaria di competenza;

2.2) nella trattazione dei problemi ordinativi e di personale militare e civile;

2.3) nella programmazione delle attivita' di ordinaria manutenzione delle infrastrutture dei segnalamenti, delle strutture dell' ufficio tecnico dei fari e delle zone fari;

2.4) nella formulazione delle direttive da emanare in periferia per la attuazione delle misure per far fronte alle esigenze di tempo di guerra e in caso di emergenza;

c) per la direzione:

1) emanare direttive nel campo organizzativo, tecnico e logistico;

2) definire il numero e la struttura delle reggenze sulla base delle esigenze e secondo le modalita' indicate nell'articolo 173;

3) provvedere all'impiego dei fondi stanziati dallo Stato maggiore Marina militare per il servizio fari;

4) provvedere alla ripartizione di quella parte dei fondi destinati agli organismi periferici del servizio fari per l'espletamento dei compiti di istituto;

5) emanare le normative tecniche redatte dall'ufficio tecnico dei fari per l'impiego, la conservazione e la manutenzione dei materiali del servizio fari;

6) fornire concorso alle direzioni generali competenti nel perfezionamento di contratti ministeriali anche per l'estero, nella compilazione di relazioni per gli organi consultivi e di controllo e per le autorizzazioni di spesa ai comandi ed enti periferici;

7) fornire concorso ai competenti organi per quel che attiene al reclutamento, l'ordinamento, l'impiego, il trattamento economico e il benessere del personale farista;

d) per il controllo:

1) curare l'efficienza della struttura ispettiva del servizio di cui alla sezione III del capo IV;

2) effettuare direttamente o per delega le ispezioni tecnico-logistiche agli organismi periferici del servizio;

e) per le relazioni:

1) rappresentare il servizio fari in campo nazionale e nell'ambito delle organizzazioni internazionali in materia di segnalamento marittimo;

2) mantenere rapporti con altri enti e organismi dello Stato anche al di fuori dell'Amministrazione difesa ai fini dell'adempimento dei compiti istituzionali.

Art. 173

Istituzione e scioglimento delle reggenze

1. L'Ispettorato, sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica e logistica, ha la facolta' di modificare la distribuzione e il numero delle reggenze; ha altresi' la facolta' di modificarne la struttura, il numero dei segnalamenti affidati, il personale assegnato e la sede.

2. L'Ispettore con proprio provvedimento definisce per ogni reggenza:

a) la denominazione e la sede;

b) la data di istituzione o di chiusura;

c) i segnalamenti affidati definiti ciascuno dalla denominazione, dal numero dell'elenco fari, dalla ubicazione e, nei casi in cui e' necessario, dalle coordinate geografiche;

d) il numero dei faristi assegnati;

e) il nome del reggente;

f) i mezzi terrestri e navali assegnati;

g) l'indicazione o meno di sede disagiata facendo riferimento al relativo Decreto ministeriale in vigore.

3. Di ogni variazione di assetto l'Ispettorato informa lo Stato maggiore della Marina militare e la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa.

4. L'Ispettorato emana un ordine del giorno con la situazione delle reggenze corredato dagli elementi di cui al comma 2; a tale ordine del giorno si fara' riferimento per le successive modifiche.

Art. 174

Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo

1. L'Ufficio tecnico dei fari, retto da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore, opera alle dirette dipendenze dell'Ispettorato che lo impiega per svolgere funzioni tecniche e logistiche a beneficio dell'intera rete nazionale dei segnalamenti. Ha alle sue dipendenze personale militare e civile stabilito dalle tabelle organiche.

2. Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dell'ufficio tecnico dei fari.

3. L' Ufficio tecnico dei fari svolge i seguenti compiti:

a) effettua studi, ricerche e sperimentazioni secondo le direttive dell'Ispettorato;

b) provvede alla gestione dei materiali del servizio fari con particolare riferimento alla codificazione, conservazione, manutenzione e distribuzione; e' responsabile della gestione e della condotta del magazzino centrale del servizio;

c) provvede alle manutenzioni di 3° livello dei materiali tecnici del servizio o direttamente o ricorrendo a ditta specializzata;

d) e' responsabile della redazione e della tenuta a giorno dei notiziari dei segnalamenti su indicazione dei Comandi di zona fari tenendo informato l'Istituto idrografico della Marina militare per l'aggiornamento della documentazione nautica;

e) provvede alla redazione e al continuo aggiornamento delle normative tecniche per la conservazione, manutenzione, condotta e impiego dei materiali tecnici del servizio fari;

f) svolge corsi di formazione professionale del personale farista in prova e corsi di aggiornamento tecnico al personale in servizio;

g) da' esecuzione per la parte di competenza ai programmi di ammodernamento e rinnovamento dei segnalamenti predisposti dall'Ispettorato, eseguendo i necessari interventi tecnici;

h) valuta e coordina le proposte tecniche, anche in relazione all'acquisto di materiali tecnici di cui all'articolo 212, relative al segnalamento marittimo rappresentate dai comandi di zona fari prima dell'inoltro all'Ispettorato per l'approvazione.

4. L'Ufficio tecnico dei fari dispone per l'assolvimento dei suoi compiti di una officina mista di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, sperimentazioni e collaudi dei materiali dei fari, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del servizio fari.

5. Gli interventi tecnici di qualsiasi tipo del personale dell'Ufficio tecnico dei fari presso i segnalamenti saranno ordinati o comunque autorizzati dall'Ispettorato. Il Comando di zona fari assicurera' a detto personale dell' ufficio tecnico dei fari il necessario supporto logistico e tecnico nello svolgimento della attivita' di istituto.

Art. 175

Comandi di zona fari

1. Ciascun Comando di zona fari, come organo dipartimentale, opera alle dirette dipendenze dell'Alto comando periferico che, all'interno della propria competenza territoriale, lo impiega ai fini della efficienza operativa del segnalamento marittimo; tale dipendenza si estende all'ambito logistico e amministrativo, in particolare, per quanto si riferisce al supporto tecnico e logistico, all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento dei materiali e delle infrastrutture del servizio fari.

2. I Comandi di zona fari inoltre dipendono funzionalmente per gli aspetti tecnici e logistici dall'Ispettorato; tale dipendenza si esplica:

a) nel settore dei materiali tecnici per cio' che si riferisce agli approvvigionamenti, ai programmi di ammodernamento, alle normative tecniche e di impiego delle apparecchiature e alle ispezioni;

b) nell'impiego dei fondi assegnati per l'assolvimento dei compiti di istituto;

c) nell'applicazione delle disposizioni di carattere ordinativo circa la distribuzione, il numero e la struttura delle reggenze.

3. Ciascun Comando di zona fari, la cui area di giurisdizione coincide con quella dell'Alto comando periferico di appartenenza, e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina militare che assume la denominazione di «comandante della zona fari». Egli ha alle proprie dipendenze il personale militare e civile del comando, dell'officina mista e del magazzino e quello civile farista destinato presso le reggenze.

4. Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dei Comandi di zona fari.

5. I comandanti di zona fari sono responsabili della condotta del servizio fari nell'area di competenza territoriale dell'alto comando periferico da cui dipendono, e assolvono i seguenti compiti:

a) impartiscono alle reggenze dipendenti le necessarie disposizioni operative, tecniche e logistiche controllandone la corretta esecuzione, emanando e mantenendo, in tale contesto, aggiornate le disposizioni particolari per ciascuna reggenza;

b) gestiscono i fondi assegnati sui vari capitoli di spesa;

c) esercitano sulle reggenze dipendenti il necessario controllo ai fini dell'adeguato svolgimento del servizio nonche' del corretto utilizzo dei locali delle reggenze stesse e dei segnalamenti, effettuando, in tale contesto, le prescritte visite periodiche;

d) provvedono alle manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici utilizzando personale e attrezzature della dipendente officina e, quando necessario, l'unita' navale dipartimentale di supporto, moto trasporto fari;

e) mantengono sempre informato l'alto comando periferico di appartenenza, l'Ispettorato e l'Ufficio tecnico dei fari sullo stato di efficienza dei segnalamenti dipendenti e attivano, quando necessario, l'organo responsabile della emanazione degli avvisi ai naviganti;

f) forniscono all'alto comando periferico di appartenenza il proprio concorso nella pianificazione delle predisposizioni per le situazioni di necessita' e ne provvedono alla attuazione;

g) formulano proposte, sentita l'autorita' marittima del luogo, intese ad adeguare la segnaletica marittima alle esigenze della navigazione;

h) forniscono a enti pubblici e privati interessati al traffico marittimo la consulenza nel campo della segnaletica marittima, previa sottoposizione dei progetti di segnaletica marittima prima della loro realizzazione alla approvazione dell'Ispettorato tramite l'ufficio tecnico dei fari;

i) mantengono contatti con le autorita' periferiche militari e civili interessate alle varie problematiche del segnalamento marittimo;

l) esercitano funzioni amministrative e disciplinari nei riguardi del personale civile e militare dipendente secondo la vigente normativa al riguardo;

m) compilano e mantengono aggiornata la monografia del servizio fari della zona fari di competenza, documento che descrive l'organizzazione generale, i segnalamenti affidati, le infrastrutture e il supporto logistico.

Art. 176

Comitato dei comandanti del servizio fari

1. Il Comitato dei comandanti e' un organo consultivo dell'Ispettorato e di coordinamento del servizio fari che tratta questioni di carattere ordinativo, organizzativo, di personale, tecnico, finanziario e normativo.

2. Il Comitato e' costituito da:

a) Ispettore, presidente;

b) direttore dell'ufficio tecnico dei fari, membro;

c) i comandanti delle sei zone fari, membri;

d) Vice ispettore, membro e segretario.

3. In assenza dell'Ispettore il comitato e' presieduto dall'ufficiale piu' anziano presente.

4. Il Comitato si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno per il consuntivo delle attivita' dell'anno che volge al termine e per la programmazione di quella dell'anno a venire; le altre riunioni sono convocate dall'Ispettore quando lo ritiene necessario oppure su proposta di uno dei membri.

5. L'ordine del giorno e' predisposto dall'Ispettorato, tenendo conto anche delle proposte dei membri.

SEZIONE II
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 177

Normativa di riferimento

1. Nei rapporti con il personale farista e' applicata la normativa generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Art. 178

Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti

1. Le reggenze:

a) sono organi operativi periferici del servizio fari;

b) sono poste alle dirette dipendenze dei comandanti di zona fari;

c) sovrintendono al funzionamento di uno o piu' fari, radiofari e segnalamenti marittimi.

2. A ciascuna reggenza e' assegnato il personale civile di cui all'articolo 170, su disposizione della competente direzione generale del Ministero della difesa su proposta dell'Ispettorato.

3. Il responsabile delle attivita' della reggenza e' il reggente, incarico conferito al farista piu' anziano nel contingente del profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio presso la reggenza; in casi particolari e su richiesta motivata dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre) l'incarico di reggente puo' essere conferito temporaneamente ad altro farista capo o farista della reggenza anche se non il piu' anziano.

Art. 179

Attribuzioni e compiti del reggente

1. Il reggente e' responsabile:

a) del funzionamento dei segnalamenti affidati alla reggenza e della continuita' del servizio;

b) delle manutenzioni ordinarie degli impianti fissi e galleggianti;

c) della conservazione e delle riparazioni di piccola manutenzione degli edifici e manufatti assegnati;

d) dell'impiego e della manutenzione dei mezzi navali e terrestri.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti il reggente si avvale della collaborazione del personale dipendente, e partecipa ai turni di servizio con gli altri faristi.

3. I compiti del reggente sono quelli previsti dal profilo professionale n. 99 relativo al farista capo che svolge tale mansione.

Art. 180

Compiti del personale delle reggenze

1. Il personale farista e farista capo destinato alle reggenze svolge alle dirette dipendenze del reggente i compiti previsti dai profili professionali rispettivamente n. 98 di farista e n. 99 di farista capo.

Art. 181

Orario giornaliero di servizio nelle reggenze

1. L'orario di servizio del personale farista assegnato alle reggenze e' regolato da norme stabilite in negoziazione decentrata sulla base dei seguenti presupposti:

a) orario settimanale di servizio per il numero di ore previsto dalle leggi in vigore;

b) introduzione della figura del farista di servizio;

c) frazionamento del servizio giornaliero in due periodi: quello mattinale, effettuato da tutti e quello notturno, effettuato dal personale di servizio.

2. Il personale farista assegnato alle reggenze dei segnalamenti svolge il proprio servizio, che e' coordinato dal reggente, in due distinte frazioni della giornata:

a) nella frazione mattinale, il servizio e' svolto da tutto il personale e consiste nei seguenti adempimenti:

1) trasferimento ai segnalamenti via mare o via terra;

2) manutenzione, rifornimento e rassetto dei segnalamenti, dei loro accessori e delle pertinenze;

3) manutenzione e rassetto dei mezzi di trasporto assegnati;

4) disbrigo delle pratiche di ufficio;

b) nella frazione notturna, che e' quella compresa fra il tramonto e il sorgere del sole, il servizio e' assicurato dal farista di servizio giornaliero.

3. L'incarico di farista di servizio e' svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno.

4. Il farista di servizio si attiene alle disposizioni del reggente e svolge le seguenti operazioni:

a) controllo della regolare accensione dei segnalamenti della reggenza al tramonto;

b) controllo del funzionamento dei segnalamenti, effettuato almeno tre ore dopo il tramonto;

c) controllo del regolare spegnimento dei segnalamenti al sorgere del sole;

d) assicura la propria reperibilita' nel periodo compreso fra il termine del servizio mattinale e le 08.00 del giorno successivo;

e) effettua d'iniziativa l'eventuale intervento di ripristino dell'efficienza e la relativa segnalazione al comando zona fari o all'alto comando periferico.

5. Anche l'attivita' del farista di servizio, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, e' regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalita' di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalita' di compenso per la reperibilita'.

Art. 182

Riposo settimanale dei faristi

1. Il riposo settimanale dei faristi e' regolato dalla normativa sugli impiegati civili dello stato; tuttavia deve venir assicurata anche nei giorni domenicali e festivi la sorveglianza dei segnalamenti.

2. Nelle reggenze con almeno due operatori il farista di servizio domenicale assicura la sorveglianza dei segnalamenti e svolge le sue attivita' secondo il normale orario di lavoro feriale salvo a recuperare astenendosi dal lavoro in un giorno della settimana successiva, concordato con il reggente contemperando le esigenze personali con quelle di servizio. Nelle reggenze con un solo operatore la sorveglianza nei giorni festivi puo' essere affidata alle autorita' marittime locali richiedendola con la procedura indicata nell'articolo 194.

3. I Comandi di zona fari devono assicurare la continuita' del servizio, la sicurezza del personale e degli apparati. Essi hanno comunque la facolta' di integrare il personale della reggenza con l'invio in missione di faristi disponibili nell'ambito della zona o di militari addestrati per gli interventi in casi di emergenza.

Art. 183

Congedo annuale dei faristi

1. Nel rispetto della normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il congedo ordinario annuale e' fruito in turni stabiliti dal comando zona fari tenuto conto delle preferenze, dell'anzianita' relativa dei faristi e dei turni degli anni precedenti.

2. Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche a causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale, il comandante della zona fari ha facolta' di predisporre uno o piu' dei provvedimenti indicati nell'articolo 182, sempre nell'intento di assicurare la continuita' del servizio senza trascurare la sicurezza del personale e dei materiali.

Art. 184

Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento

1. Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono documenti ufficiali. Nel giornale di reggenza sono sistematicamente annotati l'attivita' giornaliera della reggenza, il rapporto di fine turno del farista di servizio nonche' notizie amministrative e altre informazioni complementari. Nel quaderno del segnalamento sono annotati tutti gli interventi di manutenzione effettuati sul segnalamento.

2. Responsabile della compilazione e della conservazione dei due documenti e' il reggente che si attiene alle istruzioni riportate sui documenti stessi.

3. Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono predisposti secondo i rispettivi modelli previsti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 185

Rapporto di fine turno

1. Il farista di servizio di cui all'articolo 181, ultimato il turno di servizio, ne registra gli eventi salienti sul giornale di reggenza nelle pagine rispondenti alla data del giorno. Il suo rapporto e' vistato dal reggente.

Art. 186

Collegamento telefonico delle reggenze

1. Le reggenze devono disporre di collegamento telefonico o, se non e' possibile, radiofonico con il proprio comando zona fari e con l'autorita' marittima competente per giurisdizione.

Art. 187

Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento

1. Il farista che operando nell'ambito della sua reggenza o comunque trovandosi nella situazione prevista dall'articolo 593, comma 2, del codice penale, avvista o comunque ha notizia di esseri umani in pericolo di vita per sinistro in mare o di navi in pericolo o di macchie inquinanti o di analoghe situazioni di emergenza, ne da' immediata comunicazione all'autorita' marittima competente. Da' altresi' immediato asilo e assistenza a eventuali naufraghi nei locali della reggenza.

Art. 188

Interruzione e sospensione del servizio

1. I fari, fanali e segnalamenti marittimi devono rimanere comunque accesi e attivi anche in caso di interruzione o sospensione del servizio del personale del servizio fari.

2. Per garantire la continuita' delle indispensabili prestazioni del servizio fari anche in tale circostanza, gli alti comandi periferici predispongono una pianificazione che preveda:

a) prioritariamente l'impiego di personale facente parte dei contingenti esonerati dallo sciopero ai sensi delle vigenti norme in tema di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

b) secondariamente l'impiego nella quantita' necessaria di personale militare addestrato oppure il ricorso all'affidamento della sorveglianza dei segnalamenti alla locale autorita' marittima.

Art. 189

Alloggi per il personale farista

1. Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi.

2. All'assegnatario e' fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorche' temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.

Art. 190

Sedi disagiate

1. L'elenco delle reggenze e dipendenze che, tra l'altro, per le particolari condizioni di vita, clima, isolamento, carico di lavoro sono considerate sedi disagiate ai fini di una maggiorazione del premio incentivante, e' individuato con decreto del Ministro della difesa sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 191

Accesso ai segnalamenti e alloggiamento presso le reggenze

1. Il personale estraneo al servizio non puo' accedere all'interno dei segnalamenti a meno di specifica autorizzazione del comandante di zona fari.

2. Il personale militare e civile appartenente al servizio puo' accedere ai segnalamenti e alloggiare presso le reggenze per motivi di servizio connessi con l'incarico ricoperto.

3. Il temporaneo alloggiamento presso le reggenze di personale estraneo al servizio e' consentito solamente in casi di emergenza o di comprovata necessita' e deve essere autorizzato dall'alto comando periferico.

Art. 192

Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti

1. Con il termine «sorveglianza» ci si riferisce all'insieme di attivita' intese a verificare giornalmente l'effettivo corretto funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere.

2. Responsabile della sorveglianza e' il reggente; tuttavia in alcuni casi e circostanze particolari essa puo' essere affidata a comandi, enti o personale, estranei al servizio fari.

Art. 193

Esercizio della sorveglianza

1. Ciascun reggente:

a) deve essere sempre al corrente della situazione di efficienza dei segnalamenti affidatigli;

b) riferisce tempestivamente al proprio comando zona fari, ai fini dell'intervento correttivo e della informazione del navigante, circa:

1) l'inefficienza o l'irregolare funzionamento dei segnalamenti luminosi e diurni;

2) l'eventuale spostamento o il disormeggio di segnali galleggianti;

3) l'inefficienza delle luci di allineamento per l'ingresso nei porti e per la navigazione in acque ristrette;

4) le anomalie nel funzionamento di radiofari e nautofoni.

2. La sorveglianza dei segnalamenti puo' essere affidata alle autorita' marittime locali nelle seguenti circostanze:

a) segnalamenti lontani dalla reggenza o comunque non facilmente raggiungibili da essa;

b) durante i periodi di riposo settimanali e di congedo annuale del personale farista se non esiste altra possibilita' nell'ambito della reggenza e con limitazioni e modalita' di cui agli articoli 182 e 183;

c) in caso di interruzione o sospensione del servizio da parte dei faristi secondo le priorita' indicate nell'articolo 188;

d) in eventualita' di carattere eccezionale e comunque di durata limitata nel tempo.

3. Nei casi predetti il comando zona fari puo' richiedere al comandante del compartimento marittimo di giurisdizione, informando l'alto comando periferico, la collaborazione della locale autorita' marittima per l'accertamento giornaliero:

a) del regolare accensione e spegnimento dei segnalamenti ai crepuscoli e del loro corretto funzionamento;

b) della corretta ubicazione dei segnalamenti galleggianti;

c) della regolare attivazione dei nautofoni in caso di nebbia;

d) della eventuale attivazione e disattivazione in caso di necessita' dei segnalamenti non automatizzati.

4. In tale circostanza l'autorita' marittima ha altresi' il compito di informare con il mezzo piu' rapido possibile il comando zona fari o l'alto comando periferico di eventuali irregolarita' di funzionamento ai fini della tempestiva emanazione dell'avviso ai naviganti e dell'intervento correttivo del personale del comando zona fari.

5. La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare puo' essere affidata a personale militare ivi in servizio.

6. Il reggente puo' esercitare la sorveglianza dei segnalamenti anche:

a) mediante un sistema di monitoraggio a distanza tra segnalamento e reggenza con collegamento radio ovvero su linea telefonica;

b) mediante l'impiego di personale estraneo all'amministrazione dello Stato e contrattato con apposita convenzione dal servizio fari.

7. L'affidamento del segnalamento in sorveglianza ad altro ente o personale al di fuori del servizio fari non esime il reggente dalle normali responsabilita' del servizio su quel segnalamento per cio' che si riferisce a controlli periodici, rifornimenti, manutenzioni, rassetto e ripristino dell'efficienza.

Art. 194

Collaborazione dell'autorita' marittima

1. Qualsiasi richiesta di collaborazione dell'autorita' marittima sia nella sorveglianza che nel supporto o in altri settori e' avanzata dal comandante della zona fari al comandante del compartimento marittimo competente informandone l'Alto comando periferico di giurisdizione.

Art. 195

Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti

1. I comandanti delle zone fari predispongono idonea organizzazione per la sorveglianza dei segnalamenti galleggianti specie per quelli fuori dai porti o comunque esposti all'azione del mare, delle correnti e del vento.

2. Una accurata verifica della posizione del segnalamento deve essere disposta dal comando zona fari periodicamente e comunque dopo che esso e' rimasto a lungo soggetto all'azione violenta di elementi meteorologici. Se sono rilevati spostamenti tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione si provvede alla ricollocazione del segnalamento nella corretta posizione, disponendo nel frattempo per la emanazione del relativo avviso ai naviganti.

Art. 196

Controllo da parte delle unita' navali

1. Le unita' navali della Marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico e al comando zona fari territorialmente competenti.

2. Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unita' navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.

SEZIONE III
CONTROLLO DEI MATERIALI TECNICI

Art. 197

Norme tecniche

1. L'ufficio tecnico dei fari redige la normativa tecnica relativa alle modalita' d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio. Detta normativa e' applicata dopo la sua emanazione da parte dell'Ispettorato.

2. I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessita' adottare norme tecniche diverse purche' concordate con l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato.

Art. 198

Norme di servizio

1. I comandanti di zona fari emanano, sulla base delle norme in vigore e delle direttive ricevute, norme di servizio relative all'andamento e all'espletamento del servizio fari nell'ambito della giurisdizione della zona.

Art. 199

Uniformita' della normativa

1. L'Ispettorato impartisce direttive intese a regolare, tra l'altro, nell'ambito del servizio fari l'emanazione di norme, disposizioni, circolari, monografie, rapporti, segnalazioni di avarie, notiziari al fine di dare unita' di indirizzo e uniformita' nella loro redazione e nelle procedure.

Art. 200

Attivita' ispettiva

1. L'attivita' ispettiva e' quella intesa a verificare l'andamento del servizio fari nelle sue componenti tecnica, logistica, infrastrutturale e di personale.

2. Essa e' effettuata ai seguenti livelli:

a) dai comandanti di zona fari: con le visite periodiche alle reggenze e ai relativi segnalamenti;

b) dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, con le visite tecniche ai segnalamenti su mandato dell'Ispettorato;

c) dall'Ispettorato, con le ispezioni tecnico-logistiche a tutti gli organismi del servizio fari, ovvero, all'ufficio tecnico dei fari, zone fari e reggenze e, per quel che si riferisce alla idoneita' all'assolvimento dei compiti di istituto, alle unita' navali moto trasporto fari.

Art. 201

Visita dei comandanti di zona fari

1. I comandanti di zona fari esercitano sulle reggenze dipendenti una accurata vigilanza con visite effettuate di iniziativa con o senza preavviso e con una periodicita' non superiore a quattro mesi.

2. In ciascuna visita, che comprende oltre che la sede della reggenza anche alcuni o tutti i segnalamenti della stessa sono verificati:

a) l'efficienza e lo stato dei materiali, delle infrastrutture e dei mezzi;

b) la condotta e lo stato delle manutenzioni;

c) il rendimento generale e le condizioni di vita del personale della reggenza;

d) la tenuta della documentazione in generale e in particolare la regolare tenuta delle scritture del magazzino e degli inventari e, a campione, la verifica delle concordanze tra le consistenze contabili e quelle effettive dei materiali a carico;

e) l'attivita' della reggenza nel periodo trascorso dall'ultima visita avvalendosi del giornale di reggenza e dei quaderni dei segnalamenti e sulla scorta della normativa in vigore.

3. Al termine della visita e' redatto per le sistemazioni della reggenza e per ciascun segnalamento ispezionato il «rapporto sulla visita» con il quale il comando zona fari riferisce sinteticamente sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sul personale e sulla logistica non mancando di avanzare proposte per i provvedimenti correttivi; detto rapporto e' inviato all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e per conoscenza all'alto comando periferico di giurisdizione.

4. Ciascun comandante di zona fari cura di visitare tutti i fari e tutti i segnalamenti dipendenti almeno una volta nell'arco di un anno.

Art. 202

Visite tecniche

1. Le visite tecniche sono quelle effettuate alle reggenze, ai segnalamenti e agli apprestamenti tecnici per il servizio fari a bordo delle unita' moto trasporto fari, e sono finalizzate a:

a) verificare l'efficienza nonche' lo stato di conservazione e manutenzione dei materiali tecnici;

b) verificare l'efficacia della normativa tecnica in vigore oppure redigere una nuova normativa;

c) studiare nuove sistemazioni e nuovi impianti.

2. Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, o da un suo delegato, su specifico mandato dell'Ispettorato che e' informato con rapporto scritto; il direttore dell'ufficio tecnico dei fari puo' anche eseguire, o fare eseguire dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un piu' ampio mandato dell'Ispettorato che tuttavia deve essere di volta in volta informato.

Art. 203

Ispezioni tecnico-logistiche

1. L'Ispettorato, attraverso le ispezioni tecnico-logistiche, si accerta direttamente della idoneita' o meno delle varie componenti del servizio fari ad assolvere i propri compiti istituzionali, verificando:

a) nelle reggenze:

1) l'efficienza e lo stato di manutenzione e di conservazione dei materiali tecnici, delle infrastrutture e dei mezzi navali e terrestri;

2) la gestione amministrativa dei materiali a carico;

3) l'efficacia della normativa in vigore sia tecnica che di servizio;

4) il rendimento e le condizioni di vita del personale farista;

5) la tenuta della documentazione;

b) nell'ufficio tecnico fari e nelle zone fari:

1) l'adeguatezza delle strutture all'assolvimento dei compiti;

2) il funzionamento dei magazzini e dei depositi di materiali;

3) il funzionamento dell'officina mista;

4) l'adeguatezza della tabella organica e dell'esistenza del personale militare e civile assegnato;

c) a bordo delle unita navali moto trasporto fari:

1) l'adeguatezza delle strutture, degli impianti e delle dotazioni marinaresche necessarie all'assolvimento dei compiti relativi al servizio fari;

2) il funzionamento dell'officina e del magazzino del servizio fari;

3) l'adeguatezza delle sistemazioni e della normativa relative all'imbarco del personale del servizio fari per l'attivita' in mare;

4) l'esistenza e l'adeguatezza della normativa d'impiego delle apparecchiature e attrezzature pertinenti il servizio fari.

2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono effettuate da una commissione composta da:

a) presidente: l'ispettore dei fari che per le ispezioni alle reggenze e alle unita' moto trasporto fari puo' essere sostituito da un ufficiale superiore del servizio fari;

b) 1° membro: un ufficiale superiore del servizio fari;

c) 2° membro: un capo tecnico del servizio fari esperto nel settore dei materiali tecnici oppure un ufficiale del servizio fari esperto nello stesso settore.

3. Della commissione, nominata con provvedimento dell'Ispettorato, non possono fare parte gli ufficiali e impiegati civili dell'organismo ispezionato e, per l'Ispezione a una reggenza, gli appartenenti al comando zona fari da cui essa dipende; l'inserimento in essa di ufficiali e impiegati appartenenti ai comandi zona fari e' coordinata con l'alto comando periferico di competenza.

4. Al termine dell'ispezione di ciascun organismo, il presidente redige un rapporto circostanziato sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sulla logistica e sul personale, segnalando inconvenienti e avanzando proposte per eliminarli; tale rapporto e' inoltrato all'Ispettorato e all'alto comando periferico competente.

5. L'Ispettorato inoltre:

a) emana apposite direttive differenziate per ogni tipo di organismo (ufficio tecnico dei fari, zone fari, unita' moto trasporto fari e reggenze) ai fini della corretta, completa e uniforme esecuzione delle ispezioni;

b) programma per tempo l'esecuzione delle ispezioni in modo che ciascun organismo venga sottoposto all'ispezione tecnico-logistica con una frequenza non superiore ai quattro anni le reggenze e ai tre anni gli altri.

Art. 204

Varie su visite e ispezioni

1. Visite e ispezioni sono effettuate generalmente durante le ore di lavoro e possono essere con o senza preavviso; le ispezioni fuori orario di lavoro sono preannunciate e per il tempo impiegato i faristi sono retribuiti con il compenso straordinario.

2. L'ufficiale responsabile della visita o dell'ispezione ne registra l'effettuazione sul giornale di reggenza annotando sinteticamente, senza esprimere alcun giudizio o valutazione, le ore di inizio e fine nonche' i locali della reggenza e i segnalamenti visitati.

SEZIONE IV
LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

Art. 205

Unita' navali di supporto logistico mobile

1. Lo Stato maggiore della Marina militare puo' assegnare agli Alti comandi periferici, nella cui area di giurisdizione le caratteristiche della segnaletica lo richiedano, navi supporto al servizio fari adeguatamente attrezzate ed equipaggiate:

a) per l'assolvimento dei compiti di posa e recupero dei segnalamenti galleggianti;

b) per le manutenzioni e interventi tecnici sui segnalamenti;

c) per il trasporto dei materiali, mezzi e personale;

d) per il rifornimento e per il controllo diurno e notturno della segnaletica marittima.

2. Le unita' di cui al comma 1, chiamate moto trasporto fari, dispongono di una officina attrezzata per lavorazioni varie; i faristi nonche' personale civile dell'Ispettorato, dell'Ufficio tecnico fari e delle zone fari e il personale militare del servizio fari imbarcano su dette unita' navali ogni qualvolta le esigenze della missione lo richiedano.

3. L'Alto comando periferico dispone dell'impiego di tali unita' secondo programmi di manutenzione e interventi di vario tipo proposti dal comando della zona fari.

Art. 206

Automezzi e imbarcazioni

1. L'ufficio tecnico dei fari, i comandi di zona fari e alcune reggenze sono forniti di autoveicoli, automezzi speciali da lavoro, motofurgoni e imbarcazioni previsti da apposite tabelle di assegnazione stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare su proposta dell'Ispettorato.

2. I comandi di zona fari possono disporre temporanee ridislocazioni dei mezzi nell'ambito della propria area di giurisdizione, previa autorizzazione dell'alto comando periferico e informandone l'Ispettorato.

Art. 207

Abilitazioni

1. Il personale che impiega mezzi terrestri e navali in dotazione deve essere in possesso delle apposite abilitazioni e autorizzazioni alla loro condotta; a tal fine i comandi di zona fari provvedono a interessare l'alto comando periferico e le autorita' marittime locali competenti al rilascio delle suddette abilitazioni.

Art. 208

Impiego di elicotteri della Marina militare

1. In caso di comprovata necessita' o urgenza, possono effettuarsi trasporti di personale e materiali ai siti di difficile accesso facendo ricorso all'impiego di elicotteri della Marina militare idonei allo scopo; le missioni sono disposte dall'Alto comando periferico competente su richiesta del Comando di zona fari.

Art. 209

Concorso dei mezzi navali delle Capitanerie di porto

1. Nelle sedi nelle quali vi sia indisponibilita' di mezzi navali del servizio e l'impossibilita' di utilizzo di mezzi locali idonei, il comando zona fari puo' richiedere il concorso saltuario dei mezzi dell'autorita' marittima locale; della richiesta di concorso deve essere data informazione all'Alto comando periferico competente.

Art. 210

Trasporto dei materiali ai segnalamenti

1. Se non e' possibile o non e' conveniente effettuare il trasporto dei materiali dai magazzini dei comandi zona fari alle reggenze e ai segnalamenti con mezzi dell'Amministrazione, e' consentito ricorrere a ditte private stipulando, se occorre, apposite convenzioni.

Art. 211

Distintivo speciale del servizio fari

1. Le unita' navali e le imbarcazioni adibite al servizio fari alzano l'apposito distintivo speciale con le modalita' dettate dalla vigente normativa di Forza armata.

Art. 212

Materiali del servizio fari

1. I materiali in uso nel servizio fari sono cosi' classificati:

a) «materiali tecnici» che comprendono le apparecchiature, i dispositivi, le strumentazioni, i supporti e il materiale vario e di consumo per le sorgenti luminose dei segnalamenti, per i nautofoni, per i radiofari e per i racons;

b) materiali relativi ai mezzi navali e terrestri;

c) materiali delle officine;

d) manufatti in muratura.

2. Per i «materiali tecnici» valgono le norme dettate dagli articoli 213 e seguenti. I materiali di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce alla gestione e alla manutenzione.

Art. 213

Servizio delle manutenzioni

1. I materiali tecnici del servizio fari sono tenuti in efficienza da un servizio di manutenzione cosi' articolato:

a) manutenzioni di 1° livello od ordinarie: sono gli interventi periodici di responsabilita' del reggente effettuati con personale e mezzi della reggenza;

b) manutenzioni di 2° livello comprendono quegli interventi periodici piu' complessi che possono essere effettuati dal personale tecnico delle zone fari con l'ausilio dell'officina mista di zona e dell'officina della moto trasporto fari.;

c) manutenzioni di 3° livello comprendono quegli interventi periodici e non, i quali per delicatezza o complessita' sono affidati all'ufficio tecnico dei fari oppure a impresa privata specializzata con la quale e' stata stipulata apposita convenzione; l'intervento assume in quest'ultimo caso la denominazione di «service».

Art. 214

Manutenzione programmata

1. L'Ufficio tecnico dei fari fornisce, per ogni apparecchiatura, sistemazione e dispositivo in servizio, una specifica normativa che per ciascuno dei tre livelli di manutenzione indichi gli interventi specificandone la periodicita'.

2. Sulla base di detta normativa e dei mezzi e risorse disponibili, ogni comando di zona fari redige, a ogni fine anno, la pianificazione delle manutenzioni per l'anno successivo che sottopone alla approvazione dell'Ispettorato.

Art. 215

Officine del servizio fari

1. Il servizio fari dispone delle officine miste dell'ufficio tecnico dei fari e delle sei zone fari, istituite con decreto del Ministro della difesa; l'organizzazione delle lavorazioni e gli aspetti tecnico-amministrativi sono disciplinati dal titolo I del libro III.

2. Gli ordini di lavoro sono emessi dall'ufficiale preposto al servizio delle lavorazioni; i mezzi di lavoro e i materiali di impiego e di consumo sono assunti a carico del consegnatario per debito di vigilanza all'uopo designato.

Art. 216

Officina mista dell'ufficio tecnico fari

1. I compiti dell'officina mista dell'ufficio tecnico dei fari sono:

a) costruzione e assiemamento di nuovi apparati e impianti destinati ai segnalamenti marittimi;

b) manutenzione di 3° livello dei materiali tecnici del servizio fari con interventi di riparazione, in officina e fuori sede se necessario;

c) riparazione, trasformazione e modifica degli stessi materiali tecnici;

d) verifica e prove di funzionamento di apparati, impianti e materiali da inviare ai Comandi di zona fari.

Art. 217

Officine miste dei comandi zona fari

1. I compiti delle officine miste di zona sono:

a) riparazioni, verifiche e manutenzioni di 2° livello dei materiali tecnici del servizio fari nell'ambito dell'area di giurisdizione con eventuali interventi fuori sede se necessario;

b) trasformazione e modifica di apparati, meccanismi, impianti in servizio presso le reggenze della zona;

c) assiemamento di nuovi apparati, impianti e relative prove.

Art. 218

Magazzini

1. La gestione dei materiali e' regolata dal capo VIII del titolo I del libro III.

2. Presso l'Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti, con decreti del Ministro della difesa, magazzini affidati a consegnatari per debito di custodia, nominati con decreti del Ministro della difesa e tenuti alla resa del conto giudiziale; detti magazzini sono normalmente adibiti a rifornimento dei materiali ad altri magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza.

3. Presso l' Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza nominati con provvedimento di ciascun comandante, adibiti alla gestione e alla distribuzione per l'impiego dei materiali necessari al funzionamento delle officine dei vari servizi e al funzionamento e manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi.

4. I movimenti dei materiali tra magazzini a contabilita' giudiziale - in particolare tra il magazzino dell' ufficio tecnico dei fari che funge da magazzino centrale e quelli delle sei zone fari - sono disciplinati dal capo VIII del titolo I del libro III e devono essere autorizzati di volta in volta dall'Ispettorato che autorizza anche i movimenti dei materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti dai comandi di zona diversi.

5. I comandanti di zona fari autorizzano i movimenti di materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti.

Art. 219

Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari.

2. La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi.

3. Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.

Art. 220

Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori

1. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ispettorato presenta allo Stato maggiore della Marina militare un programma, preventivamente concordato tra i pertinenti alti comandi periferici e i comandi zone fari da essi dipendenti, degli interventi di ordinaria manutenzione da eseguire alle infrastrutture del servizio fari specificando per ciascuno di essi la spesa presunta e la priorita' di esecuzione. Sulla base di tali indicazioni lo Stato maggiore della Marina militare definisce i lavori che possano trovare copertura finanziaria a fronte delle disponibilita' a capitolo e assegna i relativi fondi agli alti comandi periferici interessati tenendone informato l'Ispettorato.

2. Gli Alti comandi periferici riservano alle rispettive zone fari i fondi necessari per minuto mantenimento secondo la ripartizione valutata nel contesto generale delle infrastrutture dipartimentali e sulla base delle proposte che sono avanzate annualmente dalla stessa zona fari per l'area di rispettiva giurisdizione.

3. Le procedure per l'esecuzione dei lavori sono quelle previste dal titolo IV del libro III.

CAPO V
ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Art. 221

Natura giuridica dell'Istituto idrografico della Marina militare

1. L'Istituto idrografico della Marina militare e' ente del Ministero della difesa e organo cartografico dello Stato.

2. Opera nel settore dell'idrografia, cosi' come definita dall'Organizzazione idrografica internazionale, in accordo con le pertinenti normative internazionali recepite in ambito nazionale, e in particolare con la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969), concorrendo alla conoscenza e valorizzazione di tutto quanto legato all'ambiente marino da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale.

Art. 222

Compiti e funzioni dell'Istituto idrografico della Marina militare

1. L'Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti:

a) assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attivita' d'istituto;

b) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969);

c) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l'esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell'ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione;

d) creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati;

e) gestire e mantenere aggiornata, con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato e delle associazioni private operanti nel settore, la banca dati di tutti i relitti, di interesse storico e non, giacenti sui fondali delle acque marine sottoposte alla giurisdizione nazionale;

f) curare la formazione del personale da adibire a funzioni idrografiche e oceanografiche mediante l'organizzazione di corsi aperti anche alla partecipazione di studenti universitari e di cittadini stranieri;

g) conferire la caratteristica di idrografo al personale militare e civile che superi il previsto iter formativo;

h) concorrere all'attivita' didattica d'istituti di formazione nel campo delle scienze idrografiche e oceanografiche;

i) partecipare all'attivita' dell'Organizzazione idrografica internazionale;

l) disciplina gli standard per quanto attiene i rilievi idrografici effettuati da soggetti esterni dall'amministrazione difesa.

2. L'Istituto idrografico della Marina militare espleta le seguenti funzioni:

a) e' responsabile della produzione della documentazione nautica ufficiale per le aree di interesse nazionale;

b) effettua, direttamente o in collaborazione con organismi pubblici e privati, gli studi, i rilievi e i lavori necessari al compimento della propria missione;

c) verifica e valida i rilievi utilizzabili per la compilazione della documentazione ufficiale anche se eseguiti o fatti eseguire da enti pubblici o privati;

d) pianifica e coordina l'esecuzione di rilievi oceanografici necessari alla produzione cartografico e all'attivita' d'istituto delle Forze armate e concorre alla ricerca oceanografica nazionale;

e) riceve tutti i dati relativi alla topografia della linea di costa e di dati idrografici, anche avvalendosi del concorso delle amministrazioni pubbliche, al fine della produzione della documentazione ufficiale;

f) esegue, nell'ambito delle funzioni di responsabile nazionale della definizione del livello medio mare, i rilievi mareometrici necessari all'esigenze idrografiche e riceve le misure mareometriche eseguite nelle acque di giurisdizione nazionale;

g) riceve dall'autorita' marittima le informazioni necessarie per la produzione degli aggiornamenti e delle varianti alla documentazione nautica;

h) fornisce consulenza tecnica all'autorita' marittima nel merito delle problematiche inerenti la documentazione nautica;

i) cura la redazione e la pubblicazione di testi tecnico scientifici inerenti le materie di propria competenza;

l) provvede alla distribuzione della documentazione nautica e di particolare strumentazione nautica alle unita' della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto;

m) cura la vendita dei propri dati e prodotti anche attraverso rivenditori ufficiali.

Art. 223

Organizzazione dell'Istituto Idrografico della Marina militare

1. L'Istituto idrografico della Marina militare e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ed e' retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.

2. Esso e' articolato, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita', nelle aree funzionali scientifica, amministrativa e logistica, della formazione e direzione del personale, del supporto; tali aree sono strutturate in reparti, uffici, sezioni e nuclei la cui denominazione e composizione sono definite con disposizioni del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 224

Risorse finanziarie dell'Istituto idrografico della Marina militare

1. Oltre ai mezzi finanziari disponibili sugli specifici capitoli del bilancio del Ministero della difesa, costituiscono fonti di finanziamento dell' Istituto Idrografico della Marina, ai fini dello svolgimento delle attivita' d'istituto nel campo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare:

a) le assegnazioni provenienti da capitoli di spesa di altre amministrazioni pubbliche per l'esecuzione di rilievi, lavori e studi svolti sulla base di apposite convenzioni;

b) i proventi, riassegnati integralmente allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sui pertinenti capitoli di bilancio:

1) della vendita diretta dei prodotti e dei dati;

2) delle prestazioni rese a favore di soggetti esterni;

3) delle cessioni di dati eseguite in base ad accordi con istituti idrografici stranieri;

4) da diritti d'autore per la riproduzione di documentazione edita dall'Istituto idrografico della Marina militare.

2. Ai fini previsti dal comma 1, l'Istituto idrografico della Marina militare, previa autorizzazione dello Stato maggiore della Marina militare, puo' inoltre:

a) stipulare accordi e convenzioni di permuta per lo scambio di materiali e prestazioni;

b) partecipare a consorzi per la realizzazione di progetti scientifici finanziati con fondi pubblici o privati.

Art. 225

Personale dell'Istituto idrografico della Marina militare

1. Le attivita' dell'Istituto idrografico della Marina militare sono svolte da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa assegnato, rispettivamente, secondo apposita determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e in base alla pianta organica definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 226

Norme interne dell'Istituto idrografico della Marina militare

1. Con apposite determinazioni del Capo di stato maggiore della Marina militare sono stabilite norme interne:

a) per le campagne idrografiche;

b) per i servizi tecnici e militari dell'Istituto idrografico della Marina militare.

CAPO VI
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 227

Spazi aerei

1. Il servizio di assistenza al volo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, e' assicurato dall'Aeronautica militare secondo quanto dispone il presente capo.

Art. 228

Tipi di traffico

1. Il traffico aereo militare, il quale segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), prende il nome di traffico aereo generale.

2. Il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale prende il nome di traffico aereo operativo militare.

Art. 229

Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare

1. Gli spazi di competenza dell'Aeronautica militare sono i seguenti:

a) zone di aerodromo e di avvicinamento istituite su aeroporti militari e militari aperti al traffico aereo civile, non compresi nella tabella B di cui al decreto legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635;

b) rotte, corridoi e livelli necessari per il traffico aereo operativo-militare;

c) zone riservate alle operazioni militari;

d) spazi aerei non controllati, ai fini del traffico aereo operativo militare.

2. Entro gli spazi aerei di cui al comma 1, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale.

Art. 230

Accordi particolari

1. I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, ((all'Ente nazionale di assistenza al volo e all'Aeronautica militare)), previi accordi particolari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa che definiscono, tra l'altro, anche le relative responsabilita'.

2. Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, l'Aeronautica militare ((e l'Ente nazionale di assistenza al volo possono chiedere)) l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari.

3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 231

Priorita' di traffico

1. Il traffico aereo in emergenza, sia generale che operativo militare ha la priorita' su ogni tipo di traffico in tutti gli spazi aerei.

2. Il traffico aereo operativo militare svolto per esigenze reali di difesa dello spazio nazionale o per soccorso ha la priorita' su ogni altro tipo di traffico, a eccezione di quello di emergenza di cui al comma 1, in tutti gli spazi aerei.

Art. 232

Permeabilita' degli spazi

1. Gli spazi aerei contemplati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 e dagli articoli 229 e 230 possono essere utilizzati da tutto il traffico aereo, previo coordinamento tra gli enti operativi responsabili.

Art. 233

Organismi di coordinamento

((1. Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonche' per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalita' di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei si applica l'articolo 88.))

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinate altresi' la composizione e le modalita' di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che deve provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dall'articolo 230.

Art. 234

Membri militari del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo

1. Il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica e ((il responsabile dell'ufficio dello Stato maggiore dell'Aeronautica competente in materia di servizi della navigazione aerea sono membri)) del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484.

CAPO VII
NORME DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 235

Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

1. Ai fini dell'espletamento dei compiti d'istituto, di cui all'articolo 159 del codice e delle funzioni di cui all'articolo 161 del codice, all'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 236

Facolta' dei militari dell'Arma dei carabinieri

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano.

Art. 237

Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica

1. Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalita' stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

2. In caso di reati militari la cui procedibilita' e' condizionata dalla richiesta del comandante di corpo, copia della relativa informativa e' trasmessa anche a quest'ultimo.

Art. 238

(( (Sede di servizio).

1. Il militare dell'Arma dei carabinieri non puo':

a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilita' ambientale che possano condizionarne l'imparzialita' nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'Istituzione;

b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.

2. Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.))

Art. 239

Disposizioni di servizio

1. In materia di servizio, sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a) le norme per comandare il servizio;

b) le modalita' di esecuzione del servizio;

c) le procedure di registrazione del servizio;

d) le disposizioni particolari per il servizio istituzionale;

e) l'organizzazione del servizio di caserma.

SEZIONE II
RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITA' MILITARI

Art. 240

(( (Disposizione all'interno di contingenti interforze).

1. Il personale dell'Arma dei carabinieri prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando:

a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo;

b) considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.))

Art. 241

Servizi di presidio

1. I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere personale dell'Arma dei carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio d'istituto e per il mantenimento dell'ordine.

2. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e gli allievi degli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri non possono, di norma, essere impiegati in servizi d'ordine pubblico e in quelli di presidio.

3. Gli allievi carabinieri concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore.

4. Il personale dell'Arma dei carabinieri, senza pregiudizio del servizio d'istituto, partecipa in reparti schierati, alle riviste e alle parate di presidio.

Art. 242

Norma di salvaguardia del servizio d'istituto

1. All'infuori dei casi di cui agli articoli della presente sezione, i comandanti delle altre Forze armate o di presidio non possono ingerirsi in alcun modo nelle operazioni giornaliere dei militari dell'Arma dei carabinieri, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.

SEZIONE III
RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITA' CIVILI

Art. 243

Relazioni con le autorita' civili

1. Ai fini delle relazioni di servizio dell'Arma dei carabinieri con le autorita' civili, anche con riferimento allo scambio informativo, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.

TITOLO IV
SANITA' MILITARE
CAPO I
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 244

Applicazione della normativa in materia di sicurezza

1. Il presente capo, tenuto conto dei principi, delle peculiarita' organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, disciplina l'organizzazione e le attivita' dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attivita' dell'Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all'estero.

2. Le norme del presente capo si applicano anche alle attivita' lavorative ((connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice)) svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.

Art. 245

Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative delle Forze armate

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative delle Forze armate i principi e le peculiarita' istituzionali finalizzati a salvaguardare la funzionalita' dell'intera struttura militare, da cui dipende la potenzialita' operativa delle forze, quali, fra l'altro:

a) l'unicita' di comando e controllo;

b) la capacita' e la prontezza d'impiego della forza militare e il relativo addestramento, in territorio nazionale e all'estero;

c) la tutela delle informazioni riguardanti le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare, le materie concernenti la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumita' pubblica ovvero il contrasto alla criminalita' per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8 aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonche' la tutela degli atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) le particolarita' costruttive e d'impiego di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unita' navali, aeromobili, mezzi armati o di trasporto e relativo supporto logistico, nonche' delle aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi che mobili e delle installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative, anche ((con riferimento al disposto di cui all'articolo 74)), comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Ai fini di cui al comma 1, negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, comprese le strutture e aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, devono essere salvaguardate, fra l'altro, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali e le procedure destinate a:

a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, nonche' degli impianti e delle apparecchiature, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che possano compromettere l'assolvimento dei compiti d'istituto;

b) tutelare la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati;

c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l'evasione di persone sottoposte a misure restrittive delle liberta' personale presso le strutture penitenziarie militari ovvero presso i locali dell'Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza.

Art. 246

Individuazione del datore di lavoro

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorche' non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono pero' competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilita' dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.

3. La responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono pero' responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attivita'. Per le unita' navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilita' grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorita' sovraordinate, competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonche' ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.

4. Per il personale dell'Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorita' ospitante, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale e' responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro ((per il personale, le strutture e i materiali assegnati)).

6. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonche' il Segretario generale della difesa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilita' di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5, nonche' delle peculiarita' organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.

7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresi' ((attribuiti)) alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unita' organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.

Art. 247

Individuazione dei dirigenti e preposti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nell'Amministrazione della difesa, a fini di prevenzione, si intende per:

a) «dirigente»: il lavoratore militare o civile che, ancorche' non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all'effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unita' organizzative con rilevanza interna o esterna dell'Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;

b) «preposto»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attivita' lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Art. 248

Comunicazioni, denunce e segnalazioni

1. Le comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (( . . . )) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare dell'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 4, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni ((inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore della difesa. Tali articolazioni comunicano all'INAIL i dati in loro possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare;)) i predetti dati sono:

a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di

elaborazione dei predetti Enti assicuratori:

b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;

c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.

2. L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente

all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui all'articolo 252. L'organismo di cui all'articolo 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.

3. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile

dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate ((alle articolazioni)) di cui al comma 1.

4. L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorita'

locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni, previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti.

Art. 249

Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nell'interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell'Amministrazione della difesa, in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonche' di adeguata abilitazione di sicurezza.

2. Il personale di cui al comma 1 e' individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati.

3. Nelle attivita' operative e addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate fuori dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attivita'.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle realta' comprensoriali ove insistono piu' organismi dell'Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilita' di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore di lavoro fanno capo piu' organismi dislocati anche oltre l'ambito comunale.

Art. 250

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.

2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.

3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I). Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica e' previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.

4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non e' in possesso dei previsti requisiti.

5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX , capo I.

6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attivita' connesse al mandato sono svolte per servizio. L'incarico e' trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.

7. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non puo' rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;

b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;

c) perdita di uno o piu' requisiti per la designazione;

d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.

9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa.

10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, l'autorita' cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.

Art. 251

Formazione, informazione e addestramento

1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unita' organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa.

3. L'attivita' formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa e da questa individuati, comprendera' seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.

4. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, ((anche ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008)), e' attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresi' rivolti ai rischi tipici e alle peculiarita' tecniche, operative e organizzative delle Forze armate.

5. Le attivita' formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 252

Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa

1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, ((assicurano)) il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

((2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.))

3. Le unita' organizzative di prevenzione:

a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;

b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;

c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;

d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa.

4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.

Art. 253

Attivita' e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari

1. Le attivita' lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'Amministrazione che operano per conto delle Forze armate, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrita' dell'ambiente.

2. Le attivita' dell'Amministrazione della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245, nonche' le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle predette attivita', comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.

3. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra l'altro:

a) le procedure tecnico-operative adottate nell'ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autorita' militare nazionale sull'impiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;

b) il mandato formulato da una organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l'esecuzione dei compiti previsti dal mandato;

c) le procedure d'azione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per l'esecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, anche per l'esecuzione dei compiti concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalita';

d) gli speciali capitolati d'opera e le disposizioni tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalita' di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto.

4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre:

a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del personale nel corso di operazioni e attivita' condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarita' organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attivita' nonche' dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La presente disposizione si applica anche alle operazioni e alle attivita' condotte in territorio nazionale nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e 92 del codice.

b) nelle strutture penitenziarie militari ovvero in quelle dell'Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso, l'evacuazione dei preindicati ambienti detentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la cinta di protezione perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumita', agevolando le persone detenute, arrestate, fermate o comunque trattenute nell'abbandonare i luoghi in cui sono ristrette e ogni altro luogo di riunione chiuso o esposto a immediato pericolo. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le suddette persone, e i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti di caserma;

c) negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonche' nelle strutture e aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, deve essere verificata periodicamente l'efficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva. In ogni caso, devono essere comunque assicurati idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso;

d) nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, si applicano le speciali norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e successive modifiche o integrazioni, nonche' le altre specifiche disposizioni vigente in materia nell'ambito dell'amministrazione della difesa.

5. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' il Segretario generale della difesa, ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 - 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni.

6. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego.

7. L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilita', con l'aver impartito ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure, essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza e' particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.

8. ((Gli importi)) dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del ((capo III del titolo I)) del libro III.

Art. 254

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

1. L'Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalita' e della disponibilita' di strutture idonee allo scopo, provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonche' a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative vigenti.

2. Le competenti direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d'impiego.

3. In caso di indisponibilita' del personale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno all'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell'Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilita' dell'impiego del personale, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e in relazione ai compiti affidati, l'adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza.

Art. 255

Valutazione dei rischi

1. Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, la responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali.

2. I dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai datori di lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali di cui al medesimo comma 1, affinche' ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le informazioni concernenti:

a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti;

b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali;

c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorita' degli obiettivi istituzionali da raggiungere.

3. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII, sono gia' preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, e' effettuata dal datore di lavoro se ne e' segnalata la necessita' dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attivita' espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'Amministrazione della difesa deve tener conto, altresi', delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245 e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate ai sensi dell' articolo 253.

Art. 256

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. Per i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, al fine di tutela delle informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione nell'interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalita' dello strumento militare e ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, si applicano i seguenti criteri:

a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attivita' dell'Amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione;

b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attivita' svolte dall'Amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato, contestualmente all'inizio delle attivita' dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell'Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All'attivita' di cui al precedente periodo collabora anche il datore di lavoro appaltatore.

2. Il documento di valutazione dei rischi interferenziali, sottoscritto dai datori di lavoro committente e appaltatore, se contiene inevitabili informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione:

a) non e' allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma e' custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne e' data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;

b) puo' essere visionato, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione della difesa a cio' autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attivita' dell'Amministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.

3. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.

4. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate all'articolo 245.

Art. 257

Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo

253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1,

lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, e' riconosciuto con provvedimento ((dell'autorita' militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa)).

3. ((Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito)) un

apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa, provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

4. Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in

servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ((lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con)) il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, puo' attivare apposite convenzioni con le universita' italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualita' di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attivita' teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

5. Se il datore di lavoro non ha disponibilita' alcuna, nel proprio

ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere

c) e l) del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'ufficiale medico che assolve le funzioni di medico competente, di cui al commi 1, ovvero il medico di cui al comma 5:

a) custodisce le cartelle sanitarie e di rischio di cui alla

lettera c) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti;

b) se l'organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende

reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.

7. Nelle realta' comprensoriali, ove insistono piu' organismi

dell'amministrazione della difesa, ancorche' appartenenti a differenti aree funzionali, puo' essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, puo' essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo piu' reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.

8. Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche

previste dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento.

9. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori

dell'Amministrazione della difesa, ((lo Stato maggiore della difesa)):

a) effettua attivita' di studio e ricerca in materia di medicina

occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;

b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina

occupazionale, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;

c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per

la salute elaborando, altresi', protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attivita' svolta.

Art. 258

Comunicazioni, segnalazioni e documenti

1. Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda

sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti ((alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,)) secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le

aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale

2. ((Le articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1,

provvedono:))

a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi;

b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore di prevenzione di

sicurezza e sicurezza sul lavoro.

Art. 259

Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze

1. Ai fini dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 260, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonche' le attivita' in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro:

a) l'impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all'estero;

b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalita' dell'intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;

c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009;

d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto;

e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all'articolo 233 del codice, nonche' le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;

g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unita' navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.

2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonche' le strutture e aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attivita' o ubicati uno o piu' luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.

Art. 260

Istituzione dei servizi di vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 259 e' effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente capo.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.

3. Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e' attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonche' ogni altra competenza in materia attribuita alle Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.

4. Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa puo' presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento ((dello Stato maggiore della difesa.))

Art. 261

Organizzazione dei servizi di vigilanza

1. L'unita' organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal ((Segretariato)) generale della difesa, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.

2. I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unita' organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 252.

3. L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 e' definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorita' di vertice che ne definiscono, altresi', la composizione e le modalita' di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facolta' del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.

Art. 262

Funzioni dei servizi di vigilanza

1. L'unita' organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa:

a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;

b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;

c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione delle attivita' formative;

d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base.

2. Le unita' organizzative di vigilanza d'area:

a) mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;

b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;

c) comunicano all'ufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;

d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici;

e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti.

3. Il servizio di vigilanza ha il compito di accertare nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 259, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento:

a) l'effettivo stato di tutela dei lavoratori attraverso la verifica della conformita' delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonche' delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento;

b) il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e dalla presente sezione.

4. Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorita' giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attivita' di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine e attivita' conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorita' giudiziaria.

5. Se e' necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalita' tecniche e delle attrezzature occorrenti, puo' avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilita' degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti.

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Art. 263

Personale addetto ai servizi di vigilanza

1. Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi e' individuato tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui all'articolo 262, comma 2, lettere b) e c).

2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) diploma di secondo grado;

b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile della terza area ovvero dell'area seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a �B3�, in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell'area tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dell'Amministrazione della difesa;

c) possibilita' di assicurare una adeguata permanenza nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute;

d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina;

e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;

f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo;

g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;

h) non essere sottoposto a procedimento penale;

i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall'impiego o di aspettativa per qualunque motivo;

l) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi del «rimprovero» negli ultimi due anni;

m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;

n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il personale dei servizi di vigilanza non puo' rifiutare lo specifico incarico. Tuttavia, quest'ultimo puo' essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autorita' di vertice di cui all'articolo 262, comma 2, lettera b), per una delle seguenti cause:

a) perdita di uno o piu' requisiti per la nomina;

b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale;

c) trasferimento ad altra sede o incarico;

d) accertata negligenza nell'attivita' ispettiva o se si rende necessario per ragioni di opportunita' o di incompatibilita' con altre funzioni svolte dall'interessato.

4. Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.

5. Il personale nominato non puo' prestare, ad alcun titolo, attivita' di consulenza ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 264

Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri

1. All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

CAPO II
SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA

Art. 265

Campo di applicazione e deroghe

1. Le attivita' che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti e alle norme del presente capo, che si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.

2. Restano disciplinate dalle speciali norme tecnico-militari di tutela, che si uniformano, per quanto possibile, e, in relazione alla peculiarita' delle attivita', alle disposizioni del decreto legislativo n. 230 del 1995:

a) le attivita' e i luoghi di carattere riservato od operativo o che presentino analoghe esigenze, connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate, comprese quelle di polizia militare, di protezione civile e addestrative;

b) le attivita' effettuate da proprio personale su mezzi o con manipolazione di materiali del Ministero della difesa.

Art. 266

Organizzazione operativa

1. Con decreto del Ministro della difesa, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attivita' e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2. L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti di cui all'articolo 265 e alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e dal presente capo.

3. Le istruzioni di cui al comma 1 disciplinano anche la predisposizione e attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile.

4. Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.

5. Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorita' competenti nazionali ed estere le cui modalita' e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.

Art. 267

Autorizzazioni

1. Per le attivita' di cui all'articolo 265, il Ministero della difesa e' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

2. In ordine alle autorizzazioni previste dalle norme di cui al comma 1, trovano applicazione, in particolare, i disposti di cui agli articoli:

a) 5 della legge n. 1860 del 1962, concernente il trasporto di materie radioattive;

b) 28, 33 e 55 del decreto legislativo n. 230 del 1995, concernenti, rispettivamente, l'impiego di sorgenti di radiazioni, le installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi e la disattivazione degli impianti nucleari.

Art. 268

Competenze

1. Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attivita' indicate nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

2. Le competenze in materia di rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 267, sono definite come segue:

a) gli Stati maggiori di Forza armata, tramite gli Ispettorati ovvero i comandi logistici, rilasciano le autorizzazioni alla detenzione e all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e alla gestione dei relativi impianti;

b) le direzioni generali, nell'ambito delle aree di rispettiva competenza, emanano direttive tecniche e provvedono alla verifica e al collaudo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;

c) i soggetti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedono alla tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti del personale di cui all'articolo 265;

d) i servizi sanitari e tecnici della Difesa competenti, ai sensi del capo I del presente titolo, provvedono alla vigilanza per le attivita' di cui all'articolo 265, in particolare nelle aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe caratteristiche, da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro della difesa.

3. Le funzioni connesse alle attivita' di informazione, di sorveglianza fisica della protezione contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, di controllo radioprotezionistico ambientale, di smaltimento dei rifiuti radioattivi e di dosimetria del personale, previste dal decreto legislativo n. 230 del 1995, sono espletate nell'ambito del Ministero della difesa come segue:

a) allo Stato maggiore della Difesa, sono attribuite le competenze in merito alla informazione preventiva in caso di emergenza radiologica;

b) al Centro interforze studi e applicazioni militari (CISAM), sono affidate le competenze in materia di radioattivita' ambientale, raccolta, trattamento e conservazione dei rifiuti radioattivi e dosimetria del personale;

c) al CISAM e all'organizzazione della sanita' militare, sono attribuite le competenze, per materia, concernenti, rispettivamente, le attivita' di sorveglianza fisica e medica della protezione dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi comprese quelle relative alla conservazione della documentazione.

Art. 269

Qualificazione del personale

1. Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 266.

2. Le attivita' professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione e' rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ((e un rappresentante del Ministero della salute)).

Art. 270

Funzioni ispettive

1. Le funzioni ispettive e le relative modalita' di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 266.

Art. 271

Relazione annuale

1. Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalita' fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 266, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attivita' concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.

2. Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attivita' in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

CAPO III
CORPI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 272

Compiti speciali della Croce Rossa in caso di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

a) quelli previsti in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato, come definiti con decreto del Ministro della difesa;

b) collaborazione con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria.

2. In relazione ai compiti previsti dal comma 1, lettera a), il Ministro della difesa determina:

a) l'organizzazione del servizio;

b) la disciplina del personale;

c) le regole di amministrazione e di contabilita'.

Art. 273

Organizzazione dei servizi umanitari

1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell'Associazione.

2. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa Italiana e' disposto dal Presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dall'articolo 197 del codice.

3. L'impiego del Corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera z).

4. Il Presidente nazionale nomina su designazione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.

5. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.

Art. 274

Centri di mobilitazione

1. I centri di mobilitazione previsti per il Corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito italiano.

2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del Presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:

a) i comandanti di centro di mobilitazione;

b) le ispettrici del Corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.

3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 273, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 275

Categorie di soci

1. Rientrano nella categoria dei soci attivi, di cui all'articolo 9, d.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97, gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate, purche' in regola con il versamento delle quote associative:

a) Corpo militare;

b) Corpo delle infermiere volontarie.

TITOLO V
ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 276

Enti e istituti di istruzione interforze

1. Gli enti e istituti di istruzione per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricerca e studi in ambito interforze sono i seguenti:

a) Centro alti studi della Difesa:

1) Istituto alti studi della difesa;

2) Istituto superiore di stato maggiore interforze;

3) Centro militare di studi strategici;

b) Scuola telecomunicazioni delle Forze armate;

c) Scuola interforze per la Difesa N.B.C.;

d) Scuola di Aerocooperazione.

2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

Art. 277

Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano

1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Esercito e per le attivita' di studio e ricerca cartografica sono i seguenti:

a) Istituto geografico militare;

b) Scuola lingue estere dell'Esercito italiano;

c) Raggruppamento unita' addestrative;

d) Reggimenti e battaglioni di addestramento dei volontari;

e) Scuola di fanteria;

f) Scuola di cavalleria;

g) Scuola di artiglieria;

h) Scuola del genio;

i) Scuola delle trasmissioni e informatica;

l) Scuola dell'arma dei trasporti e ((dei)) materiali;

m) Scuola di amministrazione e commissariato;

n) Scuola militare di sanita' e veterinaria;

o) Centro addestramento e sperimentazione artiglieria contraerei;

p) Centro addestramento alpino;

q) Centro addestramento di paracadutismo;

r) Centro addestramento aviazione dell'Esercito italiano;

s) Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;

t) Centro militare di equitazione.

2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

Art. 278

Enti e istituti di istruzione della Marina militare

1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale della Marina militare e per le attivita' di studio e ricerca idrografica sono i seguenti:

a) Istituto idrografico della Marina militare;

b) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della Marina militare "Giancarlo Vallauri";

c) Centro ((. . .)) addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.

2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

Art. 279

Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare

((1. Sono enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Aeronautica militare:

a) Istituto di scienze militari aeronautiche;

b) Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;

c) Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;

d) Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;

e) Istituto di perfezionamento e addestramento in medicina aeronautica spaziale;

f) Scuole di volo;

g) Scuola lingue estere dell'Aeronautica militare;

h) Istituto superiore per la sicurezza del volo;

i) Comando aeroporto-Centro storiografico e sportivo dell'Aeronautica militare;

l) Reparto addestramento controllo spazio aereo;

m) Rappresentanze all'estero per lo svolgimento di corsi di addestramento al volo per ufficiali.))

2. L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Art. 280

Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri

1. Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 172 del codice, sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

LIBRO SECONDO
BENI

TITOLO I
REGISTRO DELLE NAVI E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON
COMMERCIALE

Art. 281

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) «nave»: qualsiasi costruzione di proprieta' esclusiva delle amministrazioni dello Stato, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attivita' d'istituto, ovvero della NATO e affidata ad amministrazioni dello Stato a seguito di accordi internazionali, dotata di:

1) equipaggio non sottoposto all'ordinamento militare, imbarcato e alloggiato di massima stabilmente a bordo;

2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;

3) un comandante espressamente designato;

b) «galleggiante»: qualsiasi mezzo navale mobile di proprieta' delle amministrazioni dello Stato, privo di autonomi mezzi di propulsione e di governo, e dotato di personale imbarcato stabilmente a bordo, addetto alla condotta del mezzo;

c) «servizio governativo non commerciale»: l'impiego della nave e del galleggiante in attivita' d'istituto delle amministrazioni dello Stato, alle quali sono attribuite competenze in materia di: pubblica sicurezza, protezione dagli incendi, protezione dell'ambiente marino, trasporto di mezzi e di personale per la pubblica utilita' e per le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, intervento in caso di calamita'; sperimentazione tecnologica e ricerca scientifica oceanografica o ambientale marina.

Art. 282

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina le modalita' di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 281, comma 1 nel quale e' iscritto il naviglio di proprieta' delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' sottoposto all'ordinamento militare.

Art. 283

Tenuta del registro e modalita' d'iscrizione

1. Il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale e' tenuto, anche in via informatica, presso la Direzione degli armamenti navali (NAVARM) del Ministero della difesa.

2. Il registro di cui al comma 1 e' suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.

3. L'iscrizione delle navi e dei galleggianti puo' essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.

4. L'iscrizione nel registro e' effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione e' disposta con decreto del ((Ministro)) della difesa, nel quale e' riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione.

5. Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.

6. Ai fini dell'iscrizione nel registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:

a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;

b) tipo di abilitazione alla navigazione, secondo quanto previsto dall'articolo 302 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

c) distintivo ottico;

d) nome dell'unita'.

Art. 284

Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, le amministrazioni dello Stato interessate certificano che le navi e i galleggianti di appartenenza abbiano i seguenti requisiti:

a) stato di navigabilita' idoneo allo svolgimento delle attivita' alle quali sono destinati, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo 286;

b) adeguato equipaggiamento per l'impiego, acquisito a cura delle amministrazioni dello Stato;

c) idoneita' all'installazione di postazioni difensive fisse, qualora previsto dal rispettivo ordinamento;

d) idonea documentazione fornita dal cantiere di costruzione;

e) presenza a bordo di personale addetto al comando e di personale addetto alla condotta dell'unita' e dei mezzi navali e di equipaggio, dotati dei requisiti e di titoli professionali marittimi previsti dal codice della navigazione e dal regolamento di attuazione per il personale marittimo iscritto nella gente di mare e in possesso delle eventuali abilitazioni stabilite dalla normativa in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, con equiparazione al tipo di nave mercantile e ai limiti di navigazione delle stesse secondo i quali variano le abilitazioni al comando.

2. Se gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedono il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalita' disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non gia' previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalita' di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma.

3. Ai fini dell'iscrizione nel registro, NAVARM ha facolta' di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unita', previe intese con le amministrazioni interessate.

Art. 285

Cancellazione dal registro

1. Il naviglio e' cancellato dal registro di NAVARM con decreto del Ministro della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione.

Art. 286

Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti

1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti alla struttura degli scafi, alla galleggiabilita', alla stabilita' e linea di massimo carico, agli organi di propulsione e di governo, alle condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi dell'equipaggio.

2. Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida e alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.

Art. 287

Comando e controllo

1. Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attivita' in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Esse provvedono, altresi', a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attivita' navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.

Art. 288

Regime giuridico delle navi e dei galleggianti

1. Le unita' e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche' le immunita' e i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.

2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale e' perso all'atto della cancellazione dal registro.

3. Le unita' e i galleggianti iscritti nel registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi e all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni.

Art. 289

Bandiera e distintivi

1. Le unita' e i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall'Allegato A di cui all'art. 291.

2. Il naviglio di cui al comma 1 puo' essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalita' da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel registro.

Art. 290

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, si rinvia alle norme del codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonche' alle altre leggi speciali di settore.

Art. 291

Allegato A


Parte di provvedimento in formato grafico

TITOLO II
ISCRIZIONE NEL QUADRO DEL NAVIGLIO MILITARE DELLO STATO DI UNITA'
DELL'ESERCITO ITALIANO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DELL'ARMA DEI
CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

Art. 292

Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unita' navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto

1. L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unita' navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, e' disposta con decreto ((...)) del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato.

2. Competente a promuovere l'adozione del decreto e' lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano le unita' da iscrivere e le relative caratteristiche.

3. In base alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, l'iscrizione nei predetti ruoli speciali ha luogo per ogni singola unita' navale o, collettivamente, per gruppi di unita' navali.

4. Alla tenuta di ciascun ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato provvedono nelle rispettive competenze gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e i Comandi di cui al comma 2, seguendo le modalita' prescritte per la Marina militare, ove applicabili.

Art. 293

Nozione di unita' navale

1. Ai fini del presente titolo, per «unita' navale» s'intende la nave che ha:

a) dimensioni e caratteristiche che la rendano idonea alla navigazione autonoma sul mare, sui laghi, fiumi, canali e altre acque interne;

b) un comandante a essa espressamente designato;

c) un equipaggio a essa assegnato e in grado di alloggiare, di massima, stabilmente a bordo.

Art. 294

Elenchi statistici

1. I mezzi navali che non hanno i requisiti di unita' navale sono iscritti in elenchi statistici.

2. Alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 sono competenti, in forma autonoma, gli Stati maggiori interessati per il naviglio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, ovvero i Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292.

Art. 295

Contrassegni

1. Le unita' navali e i mezzi navali di cui al presente titolo devono portare contrassegni che ne rendano riconoscibile l'Arma, il Corpo, ovvero la Forza armata di appartenenza. Per le Forze armate i contrassegni sono approvati dal Ministro della difesa.

Art. 296

Bandiera in navigazione

1. Le unita' navali e i mezzi navali, in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare, secondo le modalita' prescritte dai regolamenti in vigore per la Marina militare.

2. Le unita' navali e i mezzi navali di qualsiasi tipo, in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare.

Art. 297

Criteri di assegnazione e controlli

1. Gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare provvedono ad assegnare alle sedi le unita' navali e i mezzi navali a essi in dotazione, in funzione delle esigenze operative e dei servizi di istituto e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza.

2. I Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292 provvedono ad assegnare alle sedi le unita' navali e mezzi navali contemplati dal presente titolo, in funzione delle esigenze dei servizi di istituto, e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza. Il controllo operativo sulle unita' delle Capitanerie di porto compete ai singoli Comandi di porto ai quali le unita' sono assegnate, quando queste svolgono attivita' nelle acque di loro giurisdizione e nel caso che l'unita' operi in acque di giurisdizione di altro compartimento marittimo, quest'ultimo ne assume il controllo operativo, tenendo informato il comando di assegnazione.

3. Il controllo tecnico e amministrativo delle unita' delle Capitanerie di porto e le relative ispezioni competono ai comandi di porto assegnatari delle unita' navali e agli organi gerarchicamente superiori. Per i propri controlli il Comando generale delle capitanerie di porto puo' valersi di ufficiali dei Corpi tecnici della Marina militare.

Art. 298

Spese

1. Tutte le spese relative all'acquisto delle unita' navali e mezzi navali e relative dotazioni, alla loro manutenzione, riparazione ed esercizio, sono a carico del bilancio dei Ministeri interessati. Per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare le spese a carico del bilancio del Ministero della difesa sono in quota Forza armata interessata.

Art. 299

Armi per le unita' navali e mezzi navali

1. Le armi per le unita' navali e mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il rispettivo munizionamento.

2. Le spese relative alla sistemazione delle armi, al deposito e alla custodia di munizioni per le unita' delle Capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per le armi e il munizionamento delle unita' navali e mezzi navali della Guardia di finanza provvede il Ministero dell'economia e delle finanze in forma autonoma.

4. Le armi e il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui al comma 2 dell'articolo 243 del codice sono a carico di detto Ministero.

Art. 300

Lavori di riparazione e manutenzione

1. I lavori di riparazione e manutenzione delle unita' navali e mezzi navali e i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimenti o enti della Marina militare, fatte salve le esigenze della Forza armata stessa, secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.

Art. 301

Personale di coperta e di macchina

1. Il personale di coperta e di macchina delle unita' navali e mezzi navali e' costituito da militari delle Forze armate o dei Corpi interessati, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la Marina mercantile o di abilitazione militare equivalente rilasciata in base alle norme in vigore.

Art. 302

Comando delle unita' navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare

1. Il comando delle unita' navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e' affidato a personale delle rispettive Forze armate che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti Comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso del relativo brevetto.

2. La condotta dei motori e' parimenti affidata al personale delle rispettive Forze armate che abbia frequentato gli appositi corsi presso i previsti comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso della relativa abilitazione.

Art. 303

Comando delle unita' navali delle Capitanerie di porto

1. Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali delle Capitanerie di porto:

a) a ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, qualificati per tali funzioni, purche' in possesso di idoneo titolo professionale marittimo o di idoneo titolo militare;

b) ai sottufficiali nocchieri di porto che abbiano superato con esito favorevole il corso "P" e siano in possesso del relativo brevetto per la navigazione in Mediterraneo.

2. Il comando delle motovedette costiere per la navigazione entro le venti miglia dalle coste nazionali, continentali e insulari, puo' essere affidato ai secondi capi nocchieri di porto in servizio permanente in possesso del relativo brevetto, anche se non hanno ancora frequentato il corso "P".

3. La condotta degli altri mezzi navali puo' essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi.

4. Per il comando delle unita' navali e per la condotta degli altri mezzi navali gli ufficiali, i sottufficiali e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi indicati nei commi da 1 a 3 devono essere in possesso anche dei requisiti prescritti per tali funzioni.

5. La condotta dei motori e' affidata a sottufficiali o sottocapi nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi o presso altri enti qualificati e siano in possesso del relativo brevetto.

Art. 304

Comando delle unita' navali della Guardia di finanza

((1. Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.))

Art. 305

Comando delle unita' navali dell'Arma dei carabinieri

1. Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali dell'Arma dei Carabinieri, al personale che ne abbia ottenuto l'abilitazione dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro della difesa.

Art. 306

Condotta dei mezzi navali

1. La condotta dei mezzi navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e' affidata al personale della rispettiva Forza armata che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti comandi o enti e sia in possesso del relativo brevetto.

2. La condotta dei mezzi navali degli altri Corpi puo' essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto per le unita' delle Capitanerie di porto o a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza o presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.

Art. 307

Vestiario di navigazione

1. Il vestiario di navigazione, per dotazione alle unita' navali e mezzi navali, puo' essere acquistato presso i magazzini di commissariato della Marina militare secondo le norme in vigore presso detti magazzini.

Art. 308

Competenze delle amministrazioni interessate

1. Le amministrazioni interessate e gli organi di Forza armata interessati restano competenti per:

a) l'accertamento dei danni a persone o cose causati, direttamente o indirettamente, dall'uso delle rispettive Unita' navali e mezzi navali;

b) le conseguenti azioni di risarcimento in caso di danni subiti.

Art. 309

Cancellazione dai ruoli speciali delle unita' navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare

1. La cancellazione dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, delle unita' navali in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.

2. Competente a promuovere l'adozione del decreto e' lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare segnalano le unita' da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.

Art. 310

Cancellazione dai ruoli speciali delle unita' navali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto

1. Competente a promuovere l'adozione del decreto per la cancellazione dai ruoli speciali del quadro del naviglio militare dello Stato delle unita' navali di cui al presente titolo, e' lo Stato maggiore della Marina militare al quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano rispettivamente le unita' navali da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.

TITOLO III
ALLOGGI DI SERVIZIO
CAPO I
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO
SEZIONE I
COSTITUZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
SERVIZIO

Art. 311

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina la concessione di alloggi di servizio di tipo economico, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e al personale civile del Ministero della difesa, nonche' al personale di Forze armate estere, in attuazione del codice, libro II, titolo II, capo VII, sezione I.

2. Il presente capo si applica altresi', in caso di concessione di alloggi di servizio di cui al comma 1 da parte dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio in ambito interforze difesa.

Art. 312

Competenze generali

1. Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata e il ((Segretariato)) generale della difesa determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati "elenchi degli incarichi", con le modalita' di cui all'articolo 343.

2. I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi alla Direzione generale dei lavori e del demanio, che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.

3. La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la localita', l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione e' corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. La Direzione generale dei lavori e del demanio invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 313

Categorie di alloggi di servizio

1. Gli alloggi di servizio sono oggetto di concessione amministrativa e sono classificati nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile al quale sia affidata, in modo continuativo, la custodia dell'edificio o dell'impianto in cui sia compreso l'alloggio; per il personale militare e civile al quale siano affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggi sul posto. Rientrano in tale categoria anche gli alloggi che, per motivi di funzionalita' e di sicurezza, siano ubicati all'esterno degli edifici e degli impianti;

b) alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportino obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni;

c) alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI): per il personale al quale siano affidati incarichi che richiedano la costante presenza del titolare nella sede di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalita' e sicurezza del servizio medesimo;

d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presti servizio nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa o nell'ambito dell'organizzazione periferica territoriale, determinata con direttiva degli Stati maggiori, in cui sia ubicato l'alloggio;

e) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare in transito e dei familiari di passaggio (APP);

f) alloggi di servizio per le esigenze logistiche del personale militare imbarcato e dei familiari di passaggio (SLI);

g) alloggi collettivi di servizio, nell'ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato possa disporre di una sola camera, con o senza bagno.

2. Ai fini del presente capo, per presidio si intende la circoscrizione o le circoscrizioni alloggiative corrispondenti all'organizzazione territoriale delle Forze armate, determinate in relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello Stato maggiore di Forza armata.

Art. 314

Destinazione degli alloggi di servizio

1. I competenti comandi determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI e AST. Per gli alloggi ASI e AST, gli Stati maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali.

2. Gli Stati maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi negli elenchi degli incarichi.

3. Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR e ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, e' effettuata dal Sottocapo di stato maggiore di ciascuna Forza armata ed e' comunicata ai comandi competenti.

4. Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro puo' fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della difesa. In caso di motivata necessita', sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla difesa possono fruire di alloggi di servizio.

SEZIONE II
RIPARTIZIONE E CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 315

Organi competenti

1. Sono competenti alla concessione degli alloggi di servizio:

a) i comandi e gli organismi indicati all'articolo 312, comma 2, con provvedimento firmato dai comandanti o, per delega di questi, dai vice comandanti, per gli alloggi di qualsiasi tipo dislocati nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;

b) i comandi dei comprensori nei quali siano ubicati gli immobili, per gli alloggi ASC.

2. I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 312, comma 2, possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP e SLI, previa autorizzazione degli Stati maggiori di Forza armata, ai comandi o agli enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale.

3. La concessione degli alloggi ASGC, ASIR e ASI al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale e' effettuata, su indicazione del Sottocapo di stato maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli organismi designati da ciascuno Stato maggiore di Forza armata.

Art. 316

Ripartizione degli alloggi

1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilita', provvedono:

a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR;

b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualita' e in relazione alla contingente disponibilita', ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI;

c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia;

d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST.

2. L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) puo' acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza.

Art. 317

Personale ammesso alle concessioni

1. Gli alloggi di servizio possono essere concessi al seguente personale:

a) alloggi ASGC, ASIR, ASI: al personale militare e civile, limitatamente agli incarichi previsti, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;

b) alloggi AST: al personale militare, con carico di famiglia, che presti effettivo servizio presso comandi, enti e reparti con sede nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa e che appartenga alle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente;

c) alloggi APP: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio presso comandi, enti e reparti indipendentemente dalle sedi di servizio; al personale in quiescenza, fatte salve le prioritarie esigenze del personale in servizio;

d) alloggi SLI: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, con o senza famiglia al seguito, che prestino servizio a bordo di unita' navali, con diritto di priorita' per il personale imbarcato su unita' navali non assegnate alla sede in cui si trova l'alloggio;

e) alloggi ASC: agli ufficiali, ai sottufficiali e ai volontari in servizio permanente, celibi o coniugati senza famiglia al seguito, secondo il seguente ordine di priorita':

1) personale che presti servizio nel comprensorio nel quale e' ubicato l'alloggio;

2) personale che presti servizio nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa.

Art. 318

Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST

1. Gli alloggi ASI e AST non possono essere concessi:

a) alloggi ASI: al personale che sia proprietario o usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorche' indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa ove presta servizio, ovvero che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni, fatta eccezione per i titolari degli incarichi, compresi nella prima fascia degli elenchi degli incarichi, di particolare rilevanza quando gli alloggi siano ubicati all'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti e installazioni e comprensori militari;

b) alloggi AST:

1) al personale che sia proprietario, usufruttuario o assegnatario in cooperativa, ancorche' indivisa, di una abitazione idonea, disponibile e abitabile, ubicata nell'ambito del presidio ovvero della circoscrizione alloggiativa ove presta servizio;

2) al personale che sia assegnatario di una abitazione di edilizia economica e popolare o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato ovunque ubicata nel territorio nazionale;

3) al personale che abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2;

4) al personale che sia titolare di un incarico cui compete un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per la concessione di alloggio all'incarico nella sede di servizio, o abbia rinunciato ingiustificatamente all'assegnazione di alloggio ASI.

2. Ai fini del comma 1, un'abitazione e' considerata idonea, disponibile e abitabile nei seguenti casi:

a) idonea, se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capofamiglia e il coniuge convivente;

b) disponibile, anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie pendenti per il suo recupero;

c) abitabile, se l'autorita' comunale competente non ne certifica lo stato di non abitabilita'.

3. Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR e ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi degli incarichi.

Art. 319

Durata delle concessioni

l. La durata delle concessioni e' cosi' fissata:

a) alloggi ASGC, ASIR e ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio;

b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento;

c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata;

d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, se l'utente ha titolo ad alloggio ASI.

Art. 320

Deroghe particolari

1. Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, se ha perso o sta per perdere il titolo alla concessione, puo' presentare domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST.

2. Al concessionario di alloggio AST, che non ha piu' titolo, e' preferenzialmente riassegnato lo stesso alloggio occupato se egli occupa in graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un alloggio disponibile o segue immediatamente un richiedente che abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio.

3. Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha piu' titolo, e' assegnato un alloggio AST disponibile, se l'interessato occupa, nell'ambito della graduatoria, un posto utile per l'assegnazione di un alloggio.

4. Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una nuova titolarita'.

5. L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio.

6. L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva l'uso dell'alloggio, indipendentemente dal periodo di concessione gia' fruito, senza variazione di canone, a eccezione delle spese di carattere generale.

7. L'utente di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, puo' mantenere la conduzione dell'alloggio.

8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non piu' compreso negli elenchi degli incarichi, possono conservare la titolarita' della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio e' stato concesso.

9. Gli Stati maggiori di Forza armata, se l'utente di alloggio ASI incorre nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di specifici corsi, possono autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di assenza, in previsione che al termine della decadenza l'utente deve riassumere un incarico ASI.

10. I Capi di stato maggiore di Forza armata possono temporaneamente autorizzare, in via eccezionale e in relazione a casi tassativamente previsti per particolari esigenze connesse con le modifiche ordinative di Forza armata, il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presti servizio.

11. Gli Stati maggiori di Forza armata possono, a richiesta, autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di permanenza nell'incarico, se l'utente ASI e' trasferito per assumere un incarico, determinato nel tempo, presso enti ovvero reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate a tal fine con provvedimento della Forza armata.

12. I frequentatori dei corsi presso il Centro alti studi della difesa (CASD) e il Nato Defence College e dei corsi similari all'estero, conservano il diritto all'utenza fino al termine dei corsi stessi.

SEZIONE III
MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 321

Commissioni di controllo per gli alloggi AST

l. I comandi militari o gli organismi all'uopo deputati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi:

a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata, commissioni di controllo degli alloggi distinte per alloggi ufficiali, alloggi sottufficiali e alloggi volontari in servizio permanente, dandone comunicazione ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella circoscrizione alloggiativa. Le commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive graduatorie di assegnazione;

b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.

2. La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi sono riportati nell'allegato A, di cui all'articolo 344.

3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.

Art. 322

Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR

l. L'assegnazione degli alloggi ASGC e ASIR e' effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformita' al modello dell'allegato B, di cui all'articolo 345, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello dell'allegato C, di cui all'articolo 346.

2. Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC da' tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' al modello riportato in allegato D di cui all'articolo 347.

Art. 323

Assegnazione di alloggi ASI

1. L'assegnazione degli alloggi ASI e' effettuata, in ordine a incarichi suddivisi in fasce, con le seguenti modalita':

a) ricezione della domanda compilata in conformita' al modello all'allegato E-1, di cui all'articolo 348, corredata della documentazione prescritta. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato;

b) esame della domanda e offerta dell'alloggio. Se particolari situazioni limitano la disponibilita' di alloggi in modo da non consentire di soddisfare integralmente le richieste degli aventi titolo inseriti nella prima fascia, gli Stati maggiori e il Segretariato generale della difesa, nel predeterminare gli incarichi dei destinatari degli alloggi, predefiniscono contestualmente anche l'area degli incarichi che, per ragioni obiettive di funzionalita' e sicurezza, possono giustificare deroghe al meccanismo di assegnazione.

2. Se, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentono di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F, di cui all'articolo 350.

3. In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.

4. I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST e' subordinata all'indisponibilita' di alloggio ASI.

5. L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilita' di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI, se si ha il titolo.

6. Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C, di cui all'articolo 346.

7. La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, puo' essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico.

8. La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.

9. Il concessionario di alloggio ASI puo' chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro piu' grande della stessa categoria, se muta il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione puo' accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilita' di un alloggio piu' grande nello stesso edificio o nel compendio dove e' ubicato l'alloggio in concessione.

10. Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze sono assegnati dalla singola Forza armata solo se gli incarichi sono ricoperti da personale di quella Forza armata.

Art. 324

Assegnazione di alloggi AST

1. L'assegnazione degli alloggi AST e' effettuata esclusivamente per graduatoria.

2. Possono presentare domanda gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente:

a) effettivi a comandi, enti, reparti della Forza armata od organi interforze compresi nel presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa;

b) dell'Arma dei carabinieri, inseriti organicamente in enti ovvero comandi ovvero reparti delle altre Forze armate, o che si trovino a disposizione d'impiego delle stesse;

c) di altra Forza armata, purche' in servizio presso enti ovvero comandi o reparti della Forza armata compresi nel presidio o circoscrizione alloggiativa e che non concorrono presso la Forza armata di appartenenza;

d) della Marina militare, in servizio presso gli organi centrali o periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' presso le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto, gli uffici circondariali e locali marittimi e le delegazioni di spiaggia, se non esistono nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa alloggi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai quali accedere;

e) della Marina militare che presta servizio a bordo delle unita' navali. Tale personale puo' concorrere solo per la localita' dove e' assegnata l'unita' navale sulla quale e' imbarcato. A tal fine, si tiene conto dell'effettiva destinazione d'impiego.

3. La domanda di assegnazione e' compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformita' all'allegato E-2, di cui all'articolo 349 ed e' inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto.

4. La domanda conserva la sua validita' purche' i documenti fiscali e amministrativi a corredo siano completi e aggiornati.

5. In caso di trasferimento, gia' formalizzato per una nuova destinazione d'impiego, la domanda puo' essere:

a) presentata ai comandi, stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, nell'ambito dei quali l'interessato presta servizio, anche se non e' stato ancora eseguito il trasferimento disposto per la sede ubicata in altro presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata;

b) inoltrata, prima della data di effettivo trasferimento, con un anticipo non superiore a quattro mesi, al competente comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, o al comando o ente presso il quale e' stata disposta la nuova destinazione.

6. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.

7. La valutazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria, non e' effettuata quando le domande stesse:

a) risultano mancanti dei dati prescritti o corredate da documentazione incompleta, scaduta o non aggiornata;

b) sono sottoposte a sospensiva per effetto di una precedente determinazione della competente commissione di controllo degli alloggi.

8. Le commissioni di controllo degli alloggi, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente con le modalita' indicate nell'allegato G, di cui all'articolo 351.

9. Il concorrente che ha presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio e' incluso nella graduatoria e non puo' ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento.

10. L'alloggio disponibile e' offerto al concorrente che occupa il posto piu' elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio e' offerto al concorrente che occupa il posto successivo.

11. In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che, in base alla graduatoria, ne risulta destinatario, e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.

12. Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica.

13. Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facolta' di modificare il limite di tempo per la risposta, se cio' non comporta spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti.

14. Il concorrente che non fornisce risposta entro il termine stabilito e' considerato rinunciatario.

15. L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente e' vincolante. E' considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente.

16. In caso di rinuncia, il concorrente e' tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se e' scaduto il termine di cui al comma 12.

17. La rinuncia a un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validita' delle due graduatorie successive.

18. Il concorrente, se l'alloggio non e' idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; se lo rifiuta, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalita' fino all'offerta di altro alloggio idoneo.

19. L'autorita' competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'adozione dell'atto formale di concessione redatto in conformita' al modello in allegato C, di cui all'articolo 346, firmato per accettazione dal concessionario.

20. Il concessionario di alloggio puo' chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria se e' cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente e' incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza gia' trascorso. L'eventuale cambio e' attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero e' disponibile per una ulteriore assegnazione.

Art. 325

Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC

1. La concessione degli alloggi APP, SLI e ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti.

2. L'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC e' effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalita' indicate nei commi da 3 a 8.

3. Le richieste di assegnazione di alloggi APP e ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI puo' essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unita' su cui e' imbarcato il richiedente.

4. Le domande sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.

5. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze gia' pianificate, e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste.

6. L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI e' determinato dalla data di arrivo dell'unita' navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unita' navale nella sede per la quale e' stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilita' possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unita' navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione e' revocata se sopravvengono nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unita' navali. L'ordine di precedenza per il personale che gia' fruisce di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI e' determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parita' di data, l'ordine di precedenza e' determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non ha beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne ha usufruito in minor misura. A parita' di condizioni, la precedenza e' data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello piu' anziano.

7. L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorita' alle domande del personale che presta servizio nel comprensorio ove sono ubicati gli alloggi. E' data facolta' ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopre nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.

8. I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H, di cui all'articolo 352.

Art. 326

Impiego degli alloggi disponibili

1. Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al piu' presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per qualsiasi motivo il titolare non occupa l'alloggio, gli organi competenti di Forza armata possono decidere di cedere in uso temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purche' vi sia il preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in tempo utile per il successore del titolare rinunciatario, a proprie spese e senza diritto ad alcuna proroga, nonche' in caso di trasferimento in altra sede di servizio. L'assegnazione temporanea non esclude la possibilita', per gli aventi diritto, di concorrere per la concessione di alloggio della categoria per la quale hanno titolo.

2. Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa dopo l'integrale soddisfacimento delle esigenze di Forza armata, sono concessi temporaneamente a personale di altra Forza armata dalla stessa designato.

Art. 327

Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza

1. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna di un alloggio di qualsiasi tipo concesso in utenza per un periodo superiore a trenta giorni, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 328

Registrazione delle concessioni

1. Gli atti di concessione degli alloggi ASGC, ASIR, ASI e AST sono sottoposti all'iscrizione nell'apposito repertorio degli atti e alla successiva registrazione.

SEZIONE IV
CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI, PROROGHE E RECUPERO
DEGLI ALLOGGI

Art. 329

Cessazione della concessione

1. La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.

2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatta salva la concessione di proroga.

3. Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in allegato I di cui all'articolo 353, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalita' di cui all'articolo 341. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio.

4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:

a) la cessazione dall'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio ASGC, ASIR e ASI, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 320, comma 12;

b) la scadenza del periodo di durata della concessione di alloggio AST, APP, SLI e ASC;

c) il collocamento in quiescenza del concessionario o la cessazione dal servizio attivo o il passaggio all'impiego civile nell'Amministrazione dello Stato;

d) il decesso del concessionario;

e) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio ASGC, ASIR, ASI, AST;

f) l'avvenuta acquisizione, sotto forma di proprieta' o di usufrutto, da parte del concessionario o di familiare convivente, di una abitazione ritenuta idonea dal comando, disponibile e abitabile ubicata nell'ambito del presidio ovvero nella circoscrizione alloggiativa, fatti salvi i casi previsti dal comma 1, lettera a), dell'articolo 318.

5. Per il concessionario di alloggio AST costituiscono ulteriori motivi di perdita del titolo:

a) la concessione nell'ambito del territorio nazionale di altro alloggio dell'edilizia pubblica sovvenzionata;

b) il trasferimento in altra sede, fatte salve le movimentazioni nell'ambito della stessa circoscrizione alloggiativa, o l'imbarco su unita' navale ascritta ad altra sede, ottenuto a domanda;

c) il trasferimento in altra sede o l'imbarco su unita' navale ascritta ad altra sede, disposto d'autorita', quando in entrambi i casi il nucleo familiare non continui a occupare stabilmente l'alloggio.

6. Nei casi di cui al comma 4, lettera f) e al comma 5, lettere a), b) e c), per stabilire la perdita del titolo alla concessione e' preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi.

7. Il titolo alla concessione e' annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprieta'.

Art. 330

Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

a) impiego dell'alloggio per fini non conformi alla sua specifica funzione;

b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;

c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;

d) mancato pagamento di rette e oneri diversi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini;

e) sopravvenuto accertamento della mancanza del titolo al momento del rilascio della concessione dell'alloggio;

f) mancata occupazione stabile con il proprio nucleo familiare, dichiarato nella originaria domanda, entro sei mesi dalla data di consegna dell'alloggio.

2. Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell'allegato L di cui all'articolo 354, nel quale la data di rilascio dell'alloggio e' fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.

Art. 331

Revoca anticipata della concessione

1. Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente puo' disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio. In tal caso all'utente e' assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco se, a causa dell'indisponibilita' di alloggi idonei, l'utente, al quale e' stata revocata la concessione, passa nell'ambito dello stesso presidio o circoscrizione alloggiativa a unita' abitativa privata.

2. L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, e' reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Art. 332

Proroghe per il rilascio

1. Il presente articolo si applica ai seguenti alloggi di servizio delle Forze armate di cui all'articolo 279 del codice:

a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC);

b) alloggi di servizio connessi all'incarico con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI);

c) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST).

((2. Le proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio, previste dall'articolo 286, comma 3, del codice, possono essere concesse:

a) ai concessionari di alloggi ASGC, ASIR e ASI, quando non vi sono esigenze di reimpiego immediato dell'alloggio;

b) ai concessionari di alloggi AST che non sono incorsi nella revoca anticipata della concessione. In tal caso, salvo quanto previsto al comma 3, la proroga o l'insieme di proroghe concesse in tempi successivi non possono superare la durata massima di un anno decorrente dalla data in cui si e' verificata la perdita del titolo;

c) al coniuge superstite del concessionario dell'alloggio o ad altro familiare gia' convivente, finche' permanga inalterato lo stato civile, per una durata massima pari a tre mesi decorrenti dal novantesimo giorno successivo al decesso del concessionario per gli alloggi ASGC, ASIR e ASI e pari al periodo occorrente per il completamento dei previsti anni di utilizzazione aumentati di un ulteriore anno, per gli alloggi AST;

d) al coniuge o ai figli superstiti del concessionario di alloggio ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalita' o del terrorismo o del dovere o equiparato a quest'ultima categoria, che sono considerati aventi titolo alla concessione ai sensi dell'articolo 317, finche' permanga inalterato lo stato civile, per il periodo di un anno, rinnovabile a richiesta degli interessati.))

3. Le proroghe di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, se non vi sono richieste di alloggi.

4. Gli organi competenti per la concessione delle proroghe sono:

a) il capo di stato maggiore della Difesa, per i concessionari di alloggi ASIR interforze e NATO;

b) il capo di stato maggiore di Forza armata per le vedove o altri familiari conviventi e per i concessionari di alloggi ASIR di Forza armata;

c) l'organo che ha disposto la revoca della concessione in tutti gli altri casi.

5. L'istanza di proroga e' inoltrata agli organi di cui al comma 4, secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del concessionario, l'istanza e' inoltrata dagli aventi titolo entro due mesi da tale evento. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre i suddetti termini.

6. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di proroga sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze stesse. Il silenzio oltre tale termine non costituisce accoglimento dell'istanza.

((6-bis. Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorita', il canone di cui all'articolo 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.))

Art. 333

Recupero degli alloggi

1. Se l'alloggio non e' lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalita' riportate nel modello dell'allegato M, di cui all'articolo 355, da notificare all'interessato.

2. Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. La data e' comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca della concessione e al trentesimo giorno dalla data di decadenza della concessione.

3. L'esecuzione del recupero coattivo e' effettuata alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da personale dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare, appositamente designati dal competente comando, che li richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le modalita' riportate negli allegati N e O, di cui agli articoli 356 e 357.

4. Se l'alloggio e' chiuso o l'utente si rende irreperibile o non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso secondo le vigenti disposizione di legge, compilando inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.

5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie e' incaricata una ditta. Le relative spese, anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.

6. Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell'alloggio.

SEZIONE V
CANONI E ONERI

Art. 334

Onerosita' delle concessioni

1. Gli alloggi sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo e' dovuto limitatamente all'unita' immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 335

Determinazione del canone per gli alloggi AST

1. Per gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), l'ammontare del canone mensile di concessione amministrativa e' calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, determinato su base nazionale e pari a euro 1,95, per la superficie convenzionale dell'alloggio e per i coefficienti relativi al livello del piano, a vetusta' e allo stato di conservazione e manutenzione. Se il canone cosi' calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio e' applicato quest'ultimo.

2. La superficie convenzionale e i coefficienti correttivi relativi al livello di piano, vetusta' e dello stato di manutenzione e conservazione sono quelli previsti negli articoli 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro, l'anno di costruzione e' quello in cui detti lavori sono stati ultimati. Gli organi tecnici del comando militare territoriale nella cui circoscrizione ricadono gli alloggi individuano l'anno di costruzione, di ristrutturazione o di restauro cui fare riferimento.

Art. 336

Determinazione del canone per gli alloggi ASIR-ASI

1. L'ammontare del canone mensile di concessione degli alloggi ASIR-ASI, e' calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, pari a euro 1,60, per la superficie convenzionale dell'alloggio (fino a un massimo di 120 mq) e per i coefficienti relativi al livello del piano, alla vetusta' e allo stato di conservazione e manutenzione.

2. Se il canone cosi' calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio e' applicato quest'ultimo.

3. Nessun canone e' dovuto per i locali di rappresentanza degli alloggi ASIR, la cui identificazione e' determinata con atto formale del comando competente alla concessione dell'alloggio. Tali locali rimangono nella disponibilita' dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.

Art. 337

Rette

l. Gli utenti di alloggi APP e SLI sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia e altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio.

2. Gli utenti di alloggi ASC sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera, definita con decreto del Ministro della difesa, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.

Art. 338

Norme per la riscossione

1. Le norme e le modalita' per la riscossione delle somme dovute per canoni, rette e quote forfetarie, sono contenute nell'allegato P, di cui all'articolo 358.

Art. 339

Spese e modalita' di gestione

l. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 288 del codice, sono tenuti:

a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni;

b) a effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC;

c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.

2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalita' di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio.

3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.

Art. 340

Oneri a carico dell'Amministrazione militare

l. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con:

a) il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della stessa, elencate nell'allegato Q, di cui all'articolo 359;

b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC e ASIR, di cui all'allegato R, di cui all'articolo 360;

c) l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la stabilita', la straordinaria manutenzione e l'ordinario mantenimento, di cui all'allegato S, di cui all'articolo 361.

2. In caso di assegnazione e di rilascio di alloggio ASGC e ASIR, connessi con l'assunzione o la cessazione dell'incarico, l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.

SEZIONE VI
COMUNICAZIONI

Art. 341

Formalita' per le comunicazioni

1. Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione. ((I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.))

SEZIONE VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 342

Disciplina delle concessioni antecedenti

l. Le concessioni rilasciate prima del 3 aprile 2004 sono sottoposte, a cura dei comandi indicati nell'articolo 315, a controllo di compatibilita' con le norme del presente capo. Per le concessioni che risultano incompatibili, i comandi competenti procedono ai relativi adeguamenti che, comunque, non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.

Art. 343

Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI

1. In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonche' individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa e il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.

2. Le variazioni degli incarichi sono effettuate con le modalita' indicate nelle seguenti lettere:

a) alloggi ASGC:

1) gli elenchi degli incarichi che comportano l'attribuzione di alloggi ASGC sono classificati e diramati, a parte, a cura dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e dal Segretariato generale, per le rispettive aree di competenza;

2) gli elenchi diramati possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali delle Forze armate o dell'organizzazione tecnico-amministrativa della Difesa;

3) le singole variazioni sono proposte e approvate con le modalita' di cui al comma 1;

b) alloggi ASIR:

1) gli elenchi degli incarichi che danno titolo alla concessione possono essere oggetto di variazioni o aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le varianti sono proposte dallo Stato maggiore della difesa, o dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Segretario generale della difesa e approvate dal Capo di stato maggiore della difesa in sede di riunione del comitato dei Capi di stato maggiore;

c) alloggi ASI:

1) gli incarichi che danno titolo alla concessione degli alloggi ASI possono essere oggetto di variazioni o di aggiornamenti connessi con sopravvenute esigenze operative e funzionali. Le variazioni sono proposte:

1.1) dallo Stato maggiore della difesa, che le approva, per l'area interforze e NATO;

1.2) dagli Stati maggiori di Forza armata per l'area tecnico-operativa;

1.3)dal ((Segretariato)) generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa. Le variazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono pervenire allo Stato maggiore della difesa per le valutazioni e l'eventuale approvazione.

SEZIONE VIII
ALLEGATI

Art. 344

Allegato A

Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi

1. Le «commissioni di controllo degli alloggi ufficiali», le «commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali» e le «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente» sono composte da:

a) un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente, di grado non inferiore a ufficiale superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti e a 1 ° caporale maggiore o gradi corrispondenti;

b) un presidente sostituto;

c) membri:

c.1) di numero pari variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alla rappresentanza militare;

c.2) di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente sostituto;

c.3) tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali e volontari in servizio permanente; questi ultimi per le sole «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in s.p.», quando possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione;

c.4) che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa o a bordo di unita' navali di base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative stesse;

c.5) altrettanti membri sostituti;

d) un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi o enti del presidio o circoscrizione alloggiativa.

2. I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili.

3. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate:

a) periodicamente, per la formazione delle graduatorie;

b) ogni qualvolta lo richieda urgente e improrogabile necessita' di deliberare in merito alle altre materie di competenza.

4. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi:

a) partecipano obbligatoriamente alle sedute;

b) esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi;

c) deliberano in merito a:

c.1) ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle graduatorie;

c.2) questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili;

c.3) motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi offerti;

d) formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi.

5. Il voto e' un diritto del presidente e dei membri, e' espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed e' obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi o altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale, sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti.

6. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.

Art. 345

Allegato B

Modulo di domanda per l'assegnazione di alloggi ASGC e ASIR


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 346

Allegato C

Modello dell'atto di concessione di alloggio di servizio


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 347

Allegato D

Modello di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze della concessione di ASGC


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 348

Allegato E-1

Domanda di assegnazione alloggio ASI


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 349

Allegato E-2

Domanda di assegnazione alloggio AST


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 350

Allegato F

Formazione delle graduatorie ASI

1. Le graduatorie, calcolate in base alla formula che segue, sono formate disponendo i concorrenti in ordine decrescente di punteggio espresso con una cifra decimale.

2. Il punteggio ASI e' espresso dalla seguente formula: Ta + Tn + F - D, nella quale:

a) Ta = coefficiente per l'ultimo trasferimento di sede disposto d'autorita': Ta = 15;

b) Tn = coefficiente per i trasferimenti di sede effettuati d'autorita' durante gli ultimi 10 anni; calcolo del Tn: 2,5 per ogni trasferimento;

d) F = coefficiente per la composizione del nucleo familiare. Calcolo dell'F: 5 per ogni familiare convivente e a carico;

e) D = coefficiente del godimento pregresso di alloggi di servizio; calcolo del D: 2 per ogni anno di pregressa utenza di alloggio di servizio goduto.

3. A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con reddito lordo complessivo inferiore.

4. In caso di ulteriore parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente di superiore anzianita' di servizio.

Art. 351

Allegato G

Formazione delle graduatorie AST

1. Le singole graduatorie:

a) elencano i concorrenti che, avendone titolo, hanno presentato, fino all'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse, domande correttamente compilate e completamente documentate;

b) sono formate tre volte l'anno, alle date del 15 gennaio, 15 maggio, 15 settembre;

c) hanno validita' fino alla data di formazione della successiva graduatoria;

d) specificano, per ciascun concorrente indicato con grado, cognome, nome, categoria, comando o ente di appartenenza:

d.1) gli elementi di calcolo;

d.2) l'ordine di graduatoria;

d.3) la composizione del nucleo familiare;

d.4) gli eventuali vincoli all'assegnazione;

d.5) eventuali note esplicative;

e) comprendono, in allegato, l'elenco degli esclusi, sospesi o decaduti con la specificazione della relativa motivazione.

2. L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, e' esposto per tutto il periodo di validita' della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione.

3. Tale elenco e' notificato a tutti i concorrenti.

4. Il concorrente, per poter essere inserito in graduatoria, deve aver presentato una domanda correttamente compilata e sottoscritta, nonche':

a) ultima busta paga in copia autenticata;

b) documentazione sanitaria: eventuale;

c) documentazione di sfratto esecutivo: eventuale.

5. La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.

6. La documentazione, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, dovra' essere rinnovata:

a) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi dichiarati;

b) a richiesta della commissione di controllo alloggi.

7. La cancellazione dei concorrenti dalle graduatorie e' determinata da:

a) mancata occupazione di alloggio per il quale e' stata gia' sottoscritta dichiarazione di accettazione;

b) rinuncia a concorrere;

c) rinuncia all'assegnazione di alloggio idoneo, per due volte e per motivi non ritenuti validi dalla commissione di controllo alloggi;

d) esclusione dall'assegnazione di alloggio in tutto il territorio nazionale;

e) proprieta', usufrutto, comodato o assegnazione in cooperativa ancorche' indivisa di alloggio idoneo e disponibile nell'ambito del presidio ovvero circoscrizione alloggiativa da parte del concorrente o di altri componenti il nucleo familiare e conviventi;

f) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta;

g) assegnazione al concorrente medesimo o ad altro familiare convivente di alloggio di edilizia economica e popolare, ovunque ubicato nel territorio nazionale.

8. La graduatoria, calcolata in base alla formula di cui al comma 10, e' formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.

9. A parita' di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parita', la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio.

10. La formula e': [Rl + R2 +R3 +R4 +G - (Dt + Dm +Ds +Di)] / F, in cui:

a) Rl e' il reddito annuo lordo del richiedente;

b) R2 e' il reddito annuo lordo del coniuge convivente;

c) R3 e' il reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;

d) R4 e' il reddito annuo lordo non da lavoro di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) G e' il coefficiente per il godimento di alloggio di servizio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o di edilizia economica e popolare; calcolo del «G»: Rlx0,l per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;

f) Dt coefficiente degli oneri per trasferimento di sedi o imbarco disposti d'autorita'; calcolo del Dt:

f.1) R1x0,20 relativo all'ultimo trasferimento di sede effettuato negli ultimi due anni;

f.2) R1x0,10 da moltiplicare per il numero dei cambiamenti di sede, dovuti a trasferimento o imbarco, effettuati negli ultimi dieci anni nel territorio nazionale nella condizione di «con familiari conviventi e a carico amministrativo (condizione non necessaria per la moglie)»;

g) Dm coefficiente degli oneri per gravi invalidita' o infermita' permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare. L'ufficiale medico, designato nell'esprimere il parere circa l'applicabilita' del decreto ministeriale in ordine all'infermita', dovra' riferirsi a titolo orientativo e con criteri analoghi a quelli di cui alle prime due categorie - e, per casi particolari, anche alla terza - della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra». La commissione di controllo alloggi, sentito il parere dell'ufficiale medico designato e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, delibera circa l'applicazione o meno del decreto ministeriale; calcolo del decreto ministeriale: indennita' integrativa speciale per dodici;

h) Ds coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio; calcolo del «Ds»: R1x0,20;

i) Di coefficiente per l'imbarco su unita' navali dipendenti dal Comando in capo della squadra navale o di unita' navali dipartimentali; calcolo del «Di»: R1x0,10;

l) F coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente; calcolo dell'«F»: somma dei singoli coefficienti attribuiti a ciascun componente il nucleo familiare con i seguenti valori: 4 per il capo famiglia; 4 per il coniuge convivente; 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o separato legalmente con figli conviventi e fiscalmente a carico; 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore a 14 anni; 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore a 14 anni.

Art. 352

Allegato H

Modello di dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 353

Allegato I

Modello di avviso di rilascio dell'alloggio di servizio


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 354

Allegato L

Modello di dichiarazione di decadenza della concessione di alloggio di servizio


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 355

Allegato M

Modello di ordine di recupero coattivo


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 356

Allegato N

Modello di comunicazione ai comandi ed enti incaricati per l'effettuazione dello sgombero dell'alloggio di servizio


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 357

Allegato O

Modello di comunicazione ai comandi competenti per l'assegnazione di un ufficiale delegato all'effettuazione dello sgombero di alloggio di servizio


Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 358

Allegato P

Modalita' per la riscossione delle somme dovute dagli utenti per canone e spese comuni alloggi ASIR, ASI e AST; retta alloggi APP E SLI; quota forfetaria giornaliera alloggi ASC

1. La riscossione delle somme in argomento e' regolata dal presente articolo.

2. Quanto al canone per gli alloggi ASIR, ASI, AST:

a) i competenti enti esecutivi del Genio militare e gli organi corrispondenti per la Marina militare e l'Aeronautica militare, all'atto della consegna dell'alloggio e delle variazioni a qualsiasi titolo intervenute, comunicano l'importo dei canoni dovuti dagli utenti ai rispettivi enti amministratori e alle competenti direzioni di amministrazione e corrispondenti organi di controllo;

b) alla riscossione delle somme dovute per il canone degli utenti di alloggi ASIR, ASI e AST provvedono gli enti che amministrano gli utenti stessi, mediante ritenute mensili sullo stipendio;

c) gli enti predetti provvedono anche a versare direttamente entro il giorno 10 del mese successivo i relativi importi alla tesoreria provinciale con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riassegnabile al bilancio della Difesa;

d) le relative quietanze sono inviate dagli enti medesimi direttamente alle direzioni di amministrazione competenti, per il successivo inoltro alla ragioneria centrale;

e) alla fine di ciascun trimestre, i singoli enti trasmettono alle competenti direzioni di amministrazione una nota in cui saranno indicati, per ogni concessione, le date delle trattenute ai propri dipendenti utenti di alloggio, gli importi delle stesse e gli estremi dei versamenti in tesoreria;

f) ogni direzione di amministrazione interessata riscontra le note ricevute dagli enti con le previste segnalazioni esistenti ai propri atti, ai fini del controllo amministrativo e contabile sulla esattezza dei versamenti eseguiti, e riferisce al Ministero le eventuali inadempienze e manchevolezze.

3. Quanto alle spese comuni:

a) le spese comuni per ASIR-ASI-AST sono calcolate a cura dei competenti organi in base alle tabelle millesimali;

b) alla riscossione delle somme dovute provvedono gli enti amministratori degli utenti stessi mediante ritenute mensili sullo stipendio.

4. Quanto alla riscossione dei canoni, gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente comunicare l'entita' del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, verificano se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell'alloggio occupato da ciascuno.

5. Quanto alla retta per gli alloggi APP e SLI:

a) la retta e' pagata direttamente dall'utente alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio;

b) nel caso in cui la concessione e' disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione mediante ritenuta mensile sullo stipendio;

c) le somme, comunque introitate, sono gestite in modo analogo a quanto indicato nel comma 4.

6. Quanto alla quota forfetaria giornaliera per gli alloggi ASC:

a) la quota forfetaria deve essere versata da parte dell'interessato al servizio amministrativo del Comando che ha disposto la concessione alla fine del mese o comunque all'atto del rilascio dell'alloggio;

b) nel caso in cui la concessione e' disposta per un periodo superiore a trenta giorni, l'ente amministratore del concessionario provvede alla riscossione delle somme dovute mediante ritenuta mensile sullo stipendio;

c) l'ente amministrativo che ha effettuato la riscossione procede al versamento degli importi.

Art. 359

Allegato Q

Oneri particolari di gestione a carico dell'Amministrazione militare

1. Sono a carico dell'amministrazione militare i seguenti oneri di gestione:

a) spese per gli impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni previsti per legge;

b) spese per i servizi antincendio;

c) spese per illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;

d) spese per eventuali assicurazioni, imposte e tasse relative agli immobili e agli impianti connessi, se non diversamente disposto;

e) spese per la capitozzatura di eventuali alberi.

Art. 360

Allegato R

Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare

1. L'amministrazione militare provvede alle spese relative agli oneri di gestione elencati nel presente articolo.

2. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASGC sono i seguenti:

a) energia elettrica per le utenze domestiche, acqua, gas e riscaldamento;

b) impianto telefonico e relativo canone, se e' ritenuta necessaria l'installazione del telefono, nonche' le spese delle conversazioni telefoniche effettuate per motivi di servizio.

3. Gli oneri di gestione per gli alloggi ASIR, per i soli locali destinati all'espletamento delle funzioni di rappresentanza del concessionario, sono i seguenti:

a) arredamento e attrezzature, nella misura prevista dal regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1937;

b) energia elettrica, acqua e gas;

c) riscaldamento e oneri di gestione dei servizi comuni;

d) minuto mantenimento;

e) impianto telefonico e relativo canone, nonche' le spese delle conversazioni di servizio.

4. Le modalita' della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate dalla direzione generale dei lavori e del demanio.

Art. 361

Allegato S

Lavori di stabilita', di straordinaria manutenzione e di ordinario mantenimento

1. L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla normativa vigente per i lavori del genio militare, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione, nonche' di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.

2. I lavori di stabilita' o di straordinaria manutenzione sono quelli la cui necessita' si manifesta saltuariamente e dipendono essenzialmente dalle condizioni di stabilita' dell'immobile o da cause fortuite, relative al singolo alloggio o all'intero fabbricato o comprensorio. In particolare essi riguardano:

a) interventi su fondazioni, strutture portanti, solai, coperture e strutture similari;

b) rifacimento di strade, piazzali, cortili e aree similari;

c) ripristino degli impianti di adduzione acqua, energia elettrica, gas e simili, fino ai contatori o, in assenza, fino agli apparecchi erogatori;

d) ripristino della rete fognante, delle colonne di scarico di acque bianche e nere (eccetto lo spurgo);

e) riparazione degli impianti autonomi/centralizzati di riscaldamento, autoclave, ascensore, montacarichi, citofono, antenna televisiva, parafulmine e altri eventuali impianti. La riparazione degli impianti di cui sopra e' a carico dell'amministrazione militare sempreche' questa li abbia a suo tempo forniti;

f) riparazione degli impianti idrici, elettrici e simili, all'interno degli alloggi, limitatamente ai tratti incassati e sotto traccia;

g) sostituzione delle cucine e dello scaldabagno per vetusta' o grave guasto non imputabile all'utente, se forniti dall'amministrazione militare;

h) tinteggiatura periodica di facciate, infissi esterni, scale e locali comuni, in relazione al normale degrado.

3. I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono stato di servibilita', in dipendenza dell'uso fattone da parte del concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso. Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entita', strettamente legati all'esigenza del buono stato di servibilita' dell'alloggio.

CAPO II
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELL'ARMA DEI
CARABINIERI
SEZIONE I
CLASSIFICAZIONE

Art. 362

Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri

1. Gli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri sono classificati nelle seguenti categorie:

a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (ASGI);

b) alloggi di servizio in temporanea concessione (ASTC).

2. Il Comandante generale con propria determinazione provvede a ripartire il numero degli alloggi di servizio nelle categorie indicate al comma 1, per ciascuna sede.

SEZIONE II
ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI CONNESSI ALL'INCARICO

Art. 363

Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione

1. Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383.

2. L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilita', nonche' l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, e' disposta con determinazione del Comandante generale con facolta' di delega.

3. La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.

Art. 364

Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione

1. Gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 362 sono ripartiti con determinazione del Comandante generale tra gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.

Art. 365

Assegnazioni temporanee

1. L'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, puo' essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell'allegato A di cui all'articolo 383, previa autorizzazione del Comando generale.

2. Esso deve essere rilasciato a richiesta dell'amministrazione con le modalita' indicate dall'articolo 368 in deroga a qualsiasi altra disposizione ed entro il termine di venti giorni.

3. A motivata richiesta dell'interessato e solo per comprovate esigenze, il Comandante generale puo' concedere una ulteriore proroga fino a tre mesi.

Art. 366

Caratteristiche degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico

1. Gli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico, se la situazione strutturale lo consente, devono disporre di ingresso separato da quello della caserma e non superare - di massima - le seguenti superfici, che non comprendono le pertinenze come la cantina, l'autorimessa e gli ambienti dichiaratamente non abitabili:

a) generali: mq. 200;

b) colonnelli e comandanti di gruppo: mq. 160;

c) ufficiali superiori e comandanti intermedi: mq. 140;

d) ufficiali inferiori e comandanti di stazione: mq. 120;

e) sottufficiali, appuntati e carabinieri: mq. 110.

2. E' fatto divieto agli assegnatari di ASGI di occupare altri locali dell'amministrazione.

Art. 367

Oneri a carico degli utenti e dell'amministrazione

1. Sono a carico degli utenti gli oneri per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del gas, nonche' le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio.

2. Sono a carico dell'amministrazione le spese relative a:

a) periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte dell'utente e quella di consegna al successivo concessionario;

b) impianti per la sicurezza e per la prevenzione infortuni ritenuti necessari dall'amministrazione;

c) servizi antincendio;

d) illuminazione delle strade di accesso, dei cortili e delle aree di transito;

e) assicurazioni - se ritenute necessarie dall'amministrazione - imposte e tasse relative agli immobili e agli impianti connessi;

f) esecuzione dei lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione, nonche' di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.

Art. 368

Recupero degli alloggi

1. Nel caso che l'utente non lasci l'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico nei termini prescritti, il Comando generale dell'Arma per gli ufficiali sino al grado di colonnello compreso e i competenti comandi di corpo per gli altri militari devono emettere formale ordinanza di recupero coatto, indicando la data di esecuzione, che non puo' superare il termine massimo di sessanta giorni.

2. Il recupero coatto e' eseguito da un ufficiale superiore, assistito da altro personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati, e ha luogo anche in caso di pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

3. Se l'alloggio da recuperare e' chiuso o l'utente non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termine di legge, compilando l'inventario particolareggiato di quanto in esso rinvenuto.

4. Le operazioni di imballaggio, di facchinaggio, di trasporto e di deposito sono affidate a ditta civile e le relative mese, comprese quelle di assicurazione delle masserizie, sono poste a carico dell'utente e recuperate dall'amministrazione secondo le leggi vigenti.

5. All'atto della perdita del titolo in forza del quale ha avuto luogo l'assegnazione, il comando competente ne da' comunicazione all'Agenzia del demanio, per i provvedimenti di competenza.

SEZIONE III
ALLOGGI DI SERVIZIO IN TEMPORANEA CONCESSIONE

Art. 369

Personale ammesso alla concessione e ripartizione degli ASTC

1. Gli ASTC sono assegnati mediante concessione amministrativa.

2. Gli ASTC possono essere concessi esclusivamente al personale militare dell'Arma dei carabinieri coniugato, vedovo, separato o divorziato con figli a carico, in servizio presso comandi, enti e reparti per i quali gli alloggi sono destinati e che appartenga alle seguenti categorie, e secondo le seguenti percentuali:

a) ufficiali: 10%;

b) sottufficiali: 25%;

c) appuntati e carabinieri: 65%.

Art. 370

Esclusione della concessione

1. Gli ASTC non possono essere concessi al personale che si trovi in una o piu' delle seguenti condizioni:

a) e' proprietario, o usufruttuario, o assegnatario in cooperativa ancorche' indivisa, di abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o comuni limitrofi;

b) e' assegnatario di abitazione ubicata nel territorio del comune ove presta servizio o comuni limitrofi, concessa a canone agevolato da qualsiasi amministrazione pubblica;

c) ha un familiare convivente nelle condizioni sopraindicate;

d) e' titolare di incarico destinatario di alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;

e) si trova a meno di tre anni dalla cessazione dal servizio per limite di eta'.

Art. 371

Durata della concessione

1. La concessione dura otto anni, ed e' rinnovabile per una sola volta.

2. In caso di trasferimento in comune non limitrofo al comune di sede dell'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di effettuazione del movimento del militare, o dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi.

3. In caso di trasferimento del concessionario con figli a carico aventi obblighi di studio, la cessazione della concessione e' prorogata fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Art. 372

Commissione per gli alloggi

1. In sede locale, ((il comandante delle scuole, il comandante delle unita' mobili e specializzate e i comandanti interregionali)) nominano tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composta da:

a) Presidente: Comandante del corpo competente;

b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato dal Comandante ((delle scuole o delle unita' mobili e specializzate o interregionali));

c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza corrispondente.

2. Per il personale del Comando generale le Commissioni alloggi sono composte da:

a) Presidente: Sottocapo di Stato maggiore del Comando generale;

b) Comandante del Reparto autonomo;

c) tre membri della categoria interessata, designati dal Consiglio di base della rappresentanza del Reparto autonomo del Comando generale.

3. Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni alloggi e' prevista la commissione alloggi unica nazionale costituita da:

a) Presidente: Vice comandante generale;

b) tre membri, uno per ogni categoria, nominati dal Comandante generale;

c) tre membri, uno per ogni categoria, designati dal Consiglio centrale della rappresentanza - sezione carabinieri.

4. Il mandato conferito ai componenti della commissione ha durata biennale e non e' immediatamente rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo.

5. Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa a esse di diritto, e' designato il sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare.

6. I componenti delle commissioni possono essere scelti anche fra i militari non appartenenti agli organismi rappresentativi.

7. I membri della commissione facenti parte della rappresentanza militare sono nominati dai rispettivi Consigli e durano in carica fino al termine del mandato.

Art. 373

Compiti delle Commissioni alloggi

1. Le Commissioni alloggi, distinte per categoria, sono convocate dal Comandante di corpo - che le presiede - ogni qualvolta occorre deliberare sulla materia di competenza.

2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, in quanto l'attivita' svolta dalle commissioni e' attivita' di servizio.

3. Le Commissioni, ciascuna per la parte di' competenza, provvedono a:

a) esaminare le domande dei concorrenti all'assegnazione degli alloggi;

b) decidere sull'ammissione, sulla esclusione e sulla sospensione dei concorrenti dal concorso;

c) formare la graduatoria dei concorrenti, disponendone la pubblicazione;

d) esprimere pareri su tutte le questioni relative all'offerta di alloggi disponibili e alla revoca anticipata delle concessioni nei casi previsti dal regolamento.

4. Le deliberazioni adottate dalle commissioni sono approvate a maggioranza. Il Presidente e ogni singolo membro hanno diritto al voto, che e' obbligatorio ed e' espresso in forma palese, iniziando dal meno anziano. Devono astenersi dal voto, facendo riportare la motivazione nel verbale, i membri che siano direttamente interessati alla questione in trattazione oppure la votazione verta su situazioni riguardanti altri concorrenti legati da vincoli di parentela.

5. Il verbale, redatto al termine di ciascuna riunione, e' sottoscritto da tutti i componenti della commissione deliberante.

Art. 374

Assegnazione di alloggi

1. L'assegnazione degli ASTC avviene mediante concorso indetto dagli enti competenti, che provvedono a informare i Comandi interessati nonche' quelli presso i quali presta servizio il personale, trasferito e non ancora giunto alla sede.

2. Il bando del concorso va affisso agli albi di ciascun comando per almeno 15 giorni e indica:

a) la localita' ove e' ubicato l'alloggio disponibile da assegnare e le sue caratteristiche;

b) il termine di presentazione della domanda;

c) la documentazione richiesta.

3. L'assegnazione dell'ASTC avviene in base all'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione da affiggere agli albi dei relativi comandi per 15 giorni.

4. La domanda di assegnazione, uniforme al modello riportato nell'allegato B di cui all'articolo 384, deve essere inoltrata all'Ente competente alla concessione entro il termine da fissare almeno 30 giorni dopo la comunicazione di concorso.

5. La presentazione dolosa di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta la permanente esclusione del concorrente dalla assegnazione di qualsiasi ASTC in ambito nazionale, da annotare nella documentazione matricolare dell'interessato.

6. La Commissione alloggi, se in sede di esame preliminare riscontra che la domanda presentata sia incompleta o mancante di dati ne informa il concorrente, accordandogli venti giorni per la sua regolarizzazione. Trascorso tale periodo senza giustificato motivo determinato da causa di forza maggiore, la commissione archivia l'istanza, dandone comunicazione scritta all'interessato.

7. Sulla base delle domande accolte, la commissione alloggi competente procede alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria distinta per ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.

8. Contro l'ordine delle graduatorie e' ammesso ricorso, entra trenta giorni dalla loro pubblicazione da presentarsi direttamente alla commissione alloggi unica nazionale.

9. Il concorrente, che abbia presentato domanda prima di avere raggiunto la nuova sede di servizio, e' incluso nella graduatoria ma la concessione dell'alloggio avviene all'atto dell'effettivo trasferimento.

10. Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle graduatorie e, in caso di rinuncia, al concorrente che segue il rinunciatario nella stessa graduatoria.

11. Il concorrente e' tenuto a rispondere - entro il ventesimo giorno dalla data di notifica - all'offerta di alloggio. In caso di mancata risposta, e' considerato rinunciatario.

12. Il Comandante di corpo competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione, redatto in conformita' al modello riportato nell'allegato C di cui all'articolo 385, e firmato per accettazione dal concessionario.

13. L'atto formale di concessione e' assunto a repertorio dell'ente ed e' registrato ai sensi delle vigenti norme fiscali, con onere a carico dell'utente.

14. I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna dell'alloggio, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 375

Criteri di attribuzione del punteggio

1. Per l'attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria si seguono i seguenti criteri:

a) attribuire a ciascun concorrente un punteggio base di piu' 5;

b) adottare per singole voci il parametro da meno 5 a piu' 5;

c) prendere in considerazione ai fini del punteggio:

1) situazione familiare (persone conviventi, numero, eta' e sesso dei figli);

2) situazione economico-patrimoniale della famiglia (redditi da proprieta' o da lavoro);

3) situazioni particolari (sfratto, affitti, altre cause).

2. Sulla base dei criteri fissati al comma 1, il punteggio utile alla graduatoria e' il seguente:

a) situazione familiare:

1) per persona convivente, escluso il titolare punti piu' 0,50;

2) figli minori di anni 10 (ogni figlio) punti piu' 0,50;

3) figli maggiori di anni 10 (ogni figlio) punti piu' 0,75;

4) diversita' di sesso per figli maggiori di anni 10 punti piu' 1,00;

b) situazione economico-patrimoniale della famiglia:

1) redditi mensili provenienti da altri cespiti; per proprieta':

1.1) fino a euro 52,00 punti meno 0,50;

1.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti meno1,00;

1.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti meno 2,00;

1.4) da euro 156,00 a euro 207,00 punti meno 3.00;

1.5) oltre euro 208,00 punti meno 5.00;

2) attivita' lavorativa dei congiunti:

2.1) fino a euro 155,00 punti meno 0,50;

2.2) da euro 155,00 a euro 207,00 punti meno 1,50;

2.3) da euro 208,00 a euro 258,00 punti meno 2,50;

2.4) oltre euro 258,00 punti meno 4,00;

c) situazioni particolari:

1) sfratto giudiziario in atto punti piu' 2,00;

2) affitti in atto:

2.1) fino a euro 52,00 punti piu' 0,50;

2.2) da euro 53,00 a euro 103,00 punti piu' 1,00;

2.3) da euro 104,00 a euro 155,00 punti piu' 1,5;

2.4) da euro 156,00 a euro 258,00 punti piu' 2;

2.5) oltre euro 258,00 punti piu' 2,5;

3) altre cause:

3.1) di scarsa rilevanza fino a punti piu' 1;

3.2) gravi ma non di urgente soluzione da punti piu' 1,01 a piu' 2;

3.3) gravi e di indilazionabile soluzione da punti piu' 2,01 a piu' 5.

3. In caso di parita' di punteggio si considera l'eta' dei figli maggiori di anni 10 attribuendo per ciascun figlio:

a) da 10 a 15 anni punti piu' 0,015;

b) da 16 a 18 anni punti piu' 0,025;

c) da 19 anni in poi punti piu' 0,045.

4. In caso di ulteriore parita' l'ordine in graduatoria sara' determinato dalla data di minore permanenza nella sede.

Art. 376

Cessazione e decadenza della concessione

1. La concessione di ASTC cessa con la perdita del titolo in virtu' del quale la stessa ha avuto luogo.

2. Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose, entro tre mesi dalla data di notifica della revoca.

3. Il Comando, che ha provveduto alla concessione, notifica all'utente l'avviso di revoca.

4. Costituiscono motivi di perdita del titolo:

a) termine della durata della concessione di' alloggio di servizio in temporanea concessione;

b) cessazione dal servizio attivo;

c) decesso del concessionario;

d) concessione nell'ambito del comune ove il concessionario presta servizio di alloggi dell'edilizia pubblica convenzionata;

e) avvenuta acquisizione, sotto forma di proprieta' o usufrutto, da parte del concessionario, di abitazione ubicata nell'ambito del comune ove lo stesso presta servizio;

f) trasferimento in altra sede;

g) rinuncia all'ASTC ottenuto.

5. Nel caso di cui al comma 3, lettera c) il termine del rilascio dell'alloggio e' prorogato a un anno dal decesso.

6. Costituiscono motivi di decadenza dalla concessione:

a) impiego dell'abitazione, per fini non conformi alla sua specifica funzione;

b) cessione in uso a terzi dell'alloggio;

c) inosservanza grave e continuata delle condizioni per l'uso e la manutenzione;

d) mancato pagamento di canoni e oneri accessori entro novanta giorni dalla scadenza dei termini;

e) sopravvenuto accertamento che, al momento della concessione dell'alloggio, il concessionario non aveva titolo a ottenerlo;

f) mancata occupazione stabile, con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio.

7. Il Comando che ha rilasciato la concessione, notifica il provvedimento di decadenza al concessionario, specificandone i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica.

Art. 377

Revoca anticipata della concessione

1. Per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore connessi alla stabilita' e abitabilita' degli immobili in cui hanno sito e previa autorizzazione del Comando generale, il Comando che ha rilasciato la concessione, puo' disporne la revoca.

2. In tal caso, all'utente e' assegnato, per la rimanente durata della concessione, il primo alloggio idoneo disponibile e le spese di trasferimento sono a carico dell'amministrazione.

3. Il Comando competente notifica il provvedimento di revoca al concessionario, precisandogli i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, che e' fissata in relazione ai motivi stessi che determinano la revoca.

Art. 378

Ricorsi avverso la revoca anticipata

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca anticipata della concessione, l'interessato ha facolta' di inoltrare motivato e documentato ricorso alla commissione alloggi unica nazionale.

2. La predetta commissione puo':

a) sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, per gravi e documentati motivi;

b) differirne l'esecuzione per un periodo massimo di centoventi giorni;

c) annullare o riformare il provvedimento impugnato, per motivi di legittimita' o di merito.

Art. 379

Recupero coattivo

1. Il Comando che ha rilasciato la concessione, in caso di mancato rilascio dell'ASTC nel termine fissato, emette, entro i successivi trenta giorni, formale ordinanza di recupero coattivo, secondo il modello riportato nell'allegato D di cui all'articolo 386, da notificare al concessionario.

2. Il Comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio, entro il termine dei successivi trenta giorni.

3. L'esecuzione del recupero coattivo e' effettuata alla data stabilita, anche se pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale, da un ufficiale, assistito da personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati.

4. Nel caso che l'alloggio sia chiuso, o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge compilando l'inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.

5. Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, sara' incaricata ditta civile.

6. Le relative spese sono poste a carico dell'utente e, se non ottempera al pagamento, recuperate a norma di legge.

Art. 380

Gestione degli alloggi

1. La gestione amministrativa degli ASTC e' affidata:

a) al Comando generale dell'Arma, in campo nazionale;

b) ai Comandi di corpo competenti, per gli alloggi assegnati al personale dei reparti dipendenti.

2. I Comandi interessati:

a) aggiornano costantemente la situazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione;

b) vigilano affinche' non si verifichino casi di indebita fruizione;

c) attuano le procedure di recupero coattivo dell'immobile.

Art. 381

Canone di concessione

1. Il canone di concessione si determina ai sensi dell'articolo 335.

Art. 382

Spese di gestione

1. I concessionari di ASTC sono tenuti al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, di quelle per piccole riparazioni, nonche' al rimborso delle spese per la riparazione dei danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.

2. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorso tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario sono a carico dell'amministrazione.

SEZIONE IV
ALLEGATI

Art. 383

Allegato A

Incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio gratuiti


=====================================================================
             COMANDO              |I N C A R I C H I
=====================================================================
         COMANDO GENERALE         |capo di Stato maggiore;
                                  |
                                  |sottocapo di Stato maggiore;
                                  |
                                  |capo reparto;
                                  |
                                  |comandante reparto autonomo;
                                  |
                                  |capo ufficio;
                                  |
                                  |capo dell'ufficio di Stato
                                  |maggiore;
                                  |
                                  |capo Sala operativa;
                                  |
                                  |aiutante di campo;
                                  |
                                  |comandante reparto comando;
                                  |
                                  |comandante compagnia p.i.;
                                  |
                                  |capo sezione n. 20; ufficiale
                                  |addetto n. 20;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 30;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 30.
---------------------------------------------------------------------
  COMANDO INTERREGIONALE, DELLE   |comandante;
  UNITA' MOBILIE SPECIALIZZATE,   |
   DELLE SCUOLE E DI DIVISIONE    |vice Comandante;
                                  |
                                  |capo di Stato maggiore;
                                  |
                                  |capo ufficio;
                                  |
                                  |aiutante di campo;
                                  |
                                  |ufficiali addetti n. 3;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 5;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 5.
---------------------------------------------------------------------
        COMANDO DI BRIGATA        |comandante;
                                  |
                                  |capo di Stato maggiore (1);
                                  |
                                  |capo ufficio;
                                  |
                                  |ufficiali addetti n. 2;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 4;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 5.
---------------------------------------------------------------------
         SCUOLA UFFICIALI         |comandante;
                                  |
                                  |capo di Stato maggiore;
                                  |
                                  |direttore dell'I.S.P.G.M.;
                                  |
                                  |comandante reparto corsi;
                                  |
                                  |capo ufficio;
                                  |
                                  |comandante reparto comando;
                                  |
                                  |capo sezione n. 3;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 5;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 5.
---------------------------------------------------------------------
        COMANDO DI LEGIONE        |comandante;
                                  |
                                  |vice comandante;
                                  |
                                  |capo di Stato maggiore;
                                  |
                                  |capo ufficio;
                                  |
                                  |capo gestione materiali;
                                  |
                                  |comandante reparto comando;
                                  |
                                  |comandante centro subacquei (1);
                                  |
                                  |comandante centro cinofili (1);
                                  |
                                  |comandante centro addestramento
                                  |alpino (1);
                                  |
                                  |ufficiali addetti n. 3;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE |comandante;

             (R.O.S.)             |
                                  |vice comandante;
                                  |
                                  |comandante reparto;
                                  |
                                  |comandante nucleo analisi e
                                  |rilevazioni tecniche;
                                  |
                                  |comandante sezione;
                                  |
                                  |ufficiali addetti n. 15;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 30;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 30.
---------------------------------------------------------------------
       COMANDO PROVINCIALE        |comandante;
                                  |
                                  |vice comandante provinciale;
                                  |
                                  |capo ufficio comando;
                                  |
                                  |comandante reparto operativo;
                                  |
                                  |comandante nucleo investigativo;
                                  |
                                  |comandante nucleo informativo;
                                  |
                                  |comandante reparto servizi
                                  |magistratura;
                                  |
                                  |comandante nucleo radiomobile;
                                  |
                                  |comandante servizi sicurezza enti
                                  |vari (1);
                                  |
                                  |capo centrale operativa (1);
                                  |
                                  |comandante nucleo T.T.S. (1);
                                  |
                                  |comandante sezione;
                                  |
                                  |ufficiali in forza per motivi vari
                                  |n. 2;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 15;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 15.
---------------------------------------------------------------------
    SCUOLA MARECIALLI, SCUOLA     |comandante;
  BRIGADIERI, LEGIONE ALLIEVI E   |
          SCUOLA ALLIEVI          |vice comandante;
                                  |
                                  |capo di Stato maggiore;
                                  |
                                  |capo ufficio;
                                  |
                                  |comandante reparto comando;
                                  |
                                  |capo gestione materiali;
                                  |
                                  |comandante C.A.S.T.;
                                  |
                                  |ufficiali addetti n. 4;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------
        COMANDO DI GRUPPO         |comandante;
                                  |
                                  |vice comandante (1);
                                  |
                                  |comandante nucleo operativo (1);
                                  |
                                  |comandante nucleo investigativo
                                  |(1);
                                  |
                                  |comandante nucleo radiomobile (1);
                                  |
                                  |ufficiale in forza per motivi vari
                                  |n. 2;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 15;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 15.
---------------------------------------------------------------------
       BATTAGLIONE ALLIEVI        |comandante;
                                  |
                                  |aiutante maggiore;
                                  |
                                  |capo sezione addestramento;
                                  |
                                  |comandante compagnia;
                                  |
                                  |comandante plotone;
                                  |
                                  |istruttore militare educazione
                                  |fisica;
                                  |
                                  |ufficiali in forza per motivi vari
                                  |(1) n. 5;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------
     REGGIMENTO E BATTAGLIONE     |comandante;
                                  |
                                  |vice comandante (1);
                                  |
                                  |aiutante maggiore;
                                  |
                                  |comandante compagnia;
                                  |
                                  |comandante plotone;
                                  |
                                  |ufficiali in forza per motivi vari
                                  |(1) n. 2;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------
       REGGIMENTO A CAVALLO       |comandante;
                                  |
                                  |capo ufficio;
                                  |
                                  |aiutante maggiore;
                                  |
                                  |comandante gruppo squadroni;
                                  |
                                  |comandante squadrone;
                                  |
                                  |comandante plotone;
                                  |
                                  |dirigente servizio veterinario;
                                  |
                                  |comandante centro ippico;
                                  |
                                  |comandante sezione n. 5;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------
  CENTRO PERFEZIONAMENTO AL TIRO  |comandante;
                                  |
                                  |ufficiale addetto;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 2;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 2.
---------------------------------------------------------------------
        CENTRO ELICOTTERI         |comandante;
                                  |
                                  |comandante nucleo comando;
                                  |
                                  |ufficiale sicurezza volo;
                                  |
                                  |comandante reparto volo;
                                  |
                                  |capo ufficio OAS;
                                  |
                                  |comandante reparto tecnico
                                  |logistico;
                                  |
                                  |ufficiale addetto n. 2;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 5;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 5.
---------------------------------------------------------------------
      REGGIMENTO CORAZZIERI       |comandante;
                                  |
                                  |comandante gruppo squadroni;
                                  |
                                  |comandante reparto comando;
                                  |
                                  |comandante squadrone;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------
 NUCLEO PRESIDENZIALE CARABINIERI |comandante;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 5;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 5.
---------------------------------------------------------------------
    GRUPPO INTERVENTO SPECIALE    |comandante;
             (G.I.S.)             |
                                  |vice comandante;
                                  |
                                  |comandante sezione;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------
        NUCLEO ELICOTTERI         |comandante;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 3;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 3.
---------------------------------------------------------------------
  CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO   |comandante;
            CULTURALE             |
                                  |comandante nucleo;
                                  |
                                  |comandante sezione;
                                  |
                                  |comandante ufficio operazioni;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------
    CARABINIERI TUTELA SALUTE     |comandante;
                                  |
                                  |comandante gruppo;
                                  |
                                  |ufficiale addetto;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 20;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 20.
---------------------------------------------------------------------

RAGGRUPPAMENTO INVESTIGAZIONI |

           SCIENTIFICHE           |Comandante.
---------------------------------------------------------------------
   CARABINIERI TUTELA AMBIENTE    |comandante;
                                  |
                                  |ufficiale addetto;
                                  |
                                  |comandante sezione;
                                  |
                                  |comandante nucleo comando;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 2;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 2.
---------------------------------------------------------------------
    CARABINIERI BANCA D'ITALIA    |comandante;
                                  |
                                  |aiutante maggiore;
                                  |
                                  |ispettore;
                                  |
                                  |comandante nucleo
                                  |antifalsificazione monetaria;
                                  |
                                  |comandante compagnia;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------
        CARABINIERI M.A.E.        |comandante;
                                  |
                                  |vice comandante;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 2;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 2.
---------------------------------------------------------------------
      CARABINIERI MINISTERO       |capo ufficio;
         DIFESA-GABINETTO         |
                                  |ufficiale addetto;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 1;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 1.
---------------------------------------------------------------------
   GRUPPO CARABINIERI AUTONOMO    |comandante;
                                  |
                                  |aiutante maggiore;
                                  |
                                  |comandante CC SME;
                                  |
                                  |comandante CC Segredifesa;
                                  |
                                  |addetto II Reparto SIOS;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 5;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 2.
---------------------------------------------------------------------
     REPARTO CARABINIERI SMD      |comandante;
                                  |
                                  |ufficiale addetto II Reparto SIOS;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 1;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 2.
---------------------------------------------------------------------
  CARABINIERI MARINA MILITARE E   |comandante;
       AERONAUTICA MILITARE       |
                                  |comandante di gruppo;
                                  |
                                  |aiutante maggiore;
                                  |
                                  |comandante reparto SIOS;
                                  |
                                  |comandante nucleo SIOS;
                                  |
                                  |comandante nucleo CRESAM;
                                  |
                                  |addetto ufficio CRESAM;
                                  |
                                  |comandante compagnia o tenenza;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 20;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 30.
---------------------------------------------------------------------
        ACCADEMIA MILITARE        |comandante battaglione allievi;
                                  |
                                  |comandante compagnia allievi;
                                  |
                                  |comandante plotone allievi.
---------------------------------------------------------------------
    CARABINIERI ADDETTI ORGANI    |comandante;
          COSTITUZIONALI          |
                                  |ufficiali n. 2
                                  |
                                  |sottufficiali n. 2 per ciascun
                                  |ente;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 2 per
                                  |ciascun ente.
---------------------------------------------------------------------
 CARABINIERI ADDETTI AI MINISTERI |ufficiali n. 1 per ciascun ente;
               VARI               |
                                  |sottufficiali n, 1 per ciascun
                                  |ente;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 1 per
                                  |ciascun ente.
---------------------------------------------------------------------
  CARABINIERI PER ESIGENZE FORZE  |ufficiali n. 1 per ciascun ente;
              ARMATE              |
                                  |sottufficiali n. 1 per ciascun
                                  |ente;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 2 per
                                  |ciascun ente.
---------------------------------------------------------------------
   GRUPPO OPERATIVO CALABRIA E    |comandante;
 SQUADRONE ELIPORTATO "FALCHI DI  |
             ARBOREA"             |comandante squadrone eliportato;
                                  |
                                  |comandante compagnia speciale;
                                  |
                                  |comandante plotone;
                                  |
                                  |comandante nucleo cinofili;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 5;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 5.
---------------------------------------------------------------------
          ESIGENZE VARIE          |presidente CO.VA.;
                                  |
                                  |ufficiale presso ufficio
                                  |coordinamento Ministero Interno;
                                  |
                                  |ufficiale addetto presso Scuola di
                                  |perfezionamento Forze di polizia;
                                  |
                                  |ufficiale addetto presso servizio
                                  |centrale A/D;
                                  |
                                  |comandante raggruppamento;
                                  |
                                  |capo ufficio comando di
                                  |raggruppamento;
                                  |
                                  |ufficiale addetto centro
                                  |situazione M.I.;
                                  |
                                  |ufficiale addetto presso uffici
                                  |giudiziari militari;
                                  |
                                  |ufficiali per incarichi speciali
                                  |n. 10;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 20;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 30.
---------------------------------------------------------------------
  COMANDO DI COMPAGNIA O TENENZA  |comandante;
                                  |
                                  |comandante nucleo operativo (1);
                                  |
                                  |comandante nucleo operativo e
                                  |radiomobile;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 10;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 10.
---------------------------------------------------------------------
     NUCLEO CAMPIONE D'ITALIA     |comandante;
                                  |
                                  |sottufficiali n. 2;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 2.
---------------------------------------------------------------------

COMANDO DI STAZIONE O POSTO FISSO |comandante;

                                  |
                                  |sottufficiale in sottordine;
                                  |
                                  |appuntati e carabinieri n. 2 per
                                  |ciascun ente.
=====================================================================

NOTE

(1) ove previsti.

Art. 384

Allegato B

Modello della domanda di assegnazione di ASTC


OGGETTO: Domanda di assegnazione di alloggio di servizio in temporanea concessione.

AL (a) (b)

Il sottoscritto (c)..................................

in servizio presso (d).............................................................

chiede l'assegnazione dell'alloggio (e) ..................................

.................................................................

Dichiara altresi' di aver preso visione del "Regolamento sugli alloggi di servizio in temporanea concessione", di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza di alloggio, la decadenza della stessa, gli obblighi connessi con la utenza.

All'uopo fornisce le seguenti notizie:

1. Composizione della famiglia:

Coniuge (f):

(g) ...........................................

(h) ...........................................

Figli:

-------------------------------------------------------------

N.O. NOME DATA DI A CARICO CONVIV. SE STUDENTE

NASSCITA (SI o NO) (SI o NO) (CORSO O SCUOLA

FREQUENTATA)

-------------------------------------------------------------
1
-------------------------------------------------------------
2
-------------------------------------------------------------
3
-------------------------------------------------------------           



- altre persone conviventi (i) (1)

2. Reddito di lavoro annuo come da mod. 101(m):

proprio.........................................

della moglie.....................................

dei figli.........................................

degli altri componenti il nucleo familiare..........................

3. Altri proventi, della famiglia, dei figli e degli altri componenti il nucleo familiare, quali proprietari, usufruttuari di beni, legatari ecc. (n).

4. Il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non e' proprietario -nel territorio del comune o comuni limitrofi- di alloggio privato e non e' assegnatario di altro alloggio di cooperativa o di altro ente dell'edilizia pubblica agevolata.

5. Malattia sofferta negli ultimi 6 mesi (o in corso) (p)................................................

.................................................................

6. Trasferimenti d'autorita' effettuati negli ultimi 10 anni:................................................

.................................................................

7. Utenza alloggi - alloggi "privilegiati" (servizio, IACP, ex INCIS) dei quali si e' fruito negli ultimi 10 anni (q)................................................

.................................................................

8. Varie (r).......................................

.................................................................

Allegati:

stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;

dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle imposte o dichiarazione sostitutiva dei certificati tributari;

dimostrazione degli assegni percepiti nell'anno (mod. 101 per tutti i componenti del nucleo familiare);

certificato della Conservatoria dei Registri immobiliari della sede;

altri eventuali.

Data.......................................

Il.......................................

NOTA:

(a) Comando o Ente competente alla ricezione della domanda.

(b) localita' sede del Comando o Ente;

(c) grado o qualifica, nome e cognome, localita' e data di nascita del richiedente:

(d) Ente o Comando presso il quale e' effettivo il richiedente:

(e) indicare il numero della nota con cui viene messo a concorso l'alloggio;

(f) nome e cognome del coniuge;

(g) indicare, se convivente, separata, divorziata o deceduta;

(h) data di matrimonio;

(i) indicare nome e cognome, relazione di parentela, se forniti di proventi (di quale natura ed importo), se a carico;

(1) per i separati legalmente a divorziati con figli a carico indicare se ricevono o sono costretti a passare gli alimenti all'altro coniuge;

(m) indicare nei vari alinea l'entita' dei redditi:

- per il richiedente, fotocopia del mod. 101 o fotocopia della dichiarazione annuale dei redditi;

- per la moglie, i tigli e altri familiari, un documento amministrativo dell'Ente dal quale percepiscono gli, emolumenti;

- indicare e documentare, con dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte a con dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria, i relativi redditi annui percepiti o presunti in caso di diretto godimento di beni;

- presentare una dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria dalla quale risulti la situazione patrimoniale di tutti i componenti del nucleo familiare nella sede in cui presta servizio;

- indicare soltanto le malattie lunghe ed onerose sofferte negli ultimi sei mesi (o in corso) dal richiedente o dalle persone a suo carico, allegando documentazione probatoria;

- indicare localita' data di assegnazione e di rilascio, specificando se demaniale o IACP/militari (ex INCIS) ecc.:

(n) aggiungere ogni ulteriore notizia per meglio illustrare la situazione dell'interessato.



Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 385

Allegato C

Modello dell'atto di concessione di ASTC

ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO

L'anno duemila(...), il giorno (...) del mese di (...);

con il presente atto, il (...) (1), Comandante del (...) (2)

da' in concessione al sig. (...)(3), in servizio presso (...) (4)

in qualita' di (...) (5) per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il suo nucleo familiare, nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n. (...) esistente

nel fabbricato di proprieta' e in uso all'Amministrazione sito in (...) alla via (...), n. civico (...), piano (...), scala (...). interno (...).

La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

A. DURATA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 1


La concessione avra' la durata di anni otto a decorrere dal (...)e avra' termine il giorno (...) .

Art. 2


Il canone relativo alla presente concessione e' stabilito in annui euro da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di euro (...)

B. DELEGAZIONE Dl PAGAMENTO

Art. 3


Il concessionario delega l'amministrazione dalla quale dipende, in futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, e anche oltre finche' duri l'occupazione, la quota mensile di euro (?) in pagamento del canone. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia gia' ceduto il quinto o il doppio quinto del suo stipendio, e anche quando lo stipendio stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute.

La delega stessa avra' effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (forniture, lavori, danni, ecc.) e sara' sospesa soltanto previo nulla asta della suddetta amministrazione.

Art. 4


In caso di sospensione totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali e' rilasciata la presente delega, e in qualsiasi evenienza che renda, in tutto in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verra' indicato.

C. REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 5


La concessione sara' revocata qualora il concessionario:

- impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;

- ceda in uso a terzi l'abitazione;

- non osservi in maniera rigorosa e continua le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione;

- si sia reso moroso nel pagamento del canone o delle spese di riscaldamento, dei servizi e accessori a suo carico;

- non occupi stabilmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio stesso;

- sia trasferito ad altra sede;

- deceda;

- acquisisca, sotto forma di proprieta' o usufrutto, un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o limitrofo;

- rinunzi.

Art. 6


La revoca della concessione sara' comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, in seguito a revoca della concessione, il comando della (...) (2) procedera' allo sfratto in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, comma 2 del codice civile.

Art. 7


I locali si intendono concessi nello stato in cui si trova attualmente, cioe' muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri, e altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati.

Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in ottimo stato di manutenzione e con tutti gli impianti efficienti. Si obbliga, pertanto, a riconsegnarli nelle stesse condizioni, alla cessazione della concessione.

D. MIGLIORIE E DANNEGGIAMENTI

Art. 8


E' fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dall'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite all'Amministrazione, senza che il concessionario passa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.

Resta, pero', salvo il diritto dell'amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In ogni caso di inadempimento vi provvedera' direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario.

Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preventivamente avvertendo l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori ritenuti necessari.

E. AZIONE DI DANNI

Art. 9


Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilita' per eventuali danni alle persone o alle cose, derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nessuna esclusa o eccettuata, nonche' da fatti di altri concessionari a conduttori, o di terzi.

Art. 10


Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennita' o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazioni o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.

Art. 11


Il concessionario e' tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura del Comando di Corpo competente.

In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:

- gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi;

- gestione degli impianti, ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie);

- gestione di altri eventuali impianti centralizzati;

- pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione concedente;

- pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia gia' sottoposto a tassazione individuale.

Nel caso di servizi che interessano piu' immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.

Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento, legati al normale uso dell'alloggio (articolo 1609 cod. civ.).

Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessazione dell'utenza.

La constatazione dei danni sara' verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.

Il recupero delle somme addebitate avverra' con le medesime modalita' per la riscossione di canoni, rette e quote forfetarie.

Art. 12


A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio.

Art. 13


L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilita' circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas. acqua, energia elettrica, ecc.).

Art. 14


La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento, e quindi l'Amministrazione si riserva la libera disponibilita' dei muri esterni, senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o, comunque, opporre eccezioni di qualsiasi natura.

Art. 15


Il concessionario si intende soggetto per cio' che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

Art. 16


Il presente atto e' soggetto alla prescritta approvazione. Esso e' vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sara' per l'Amministrazione dopo l'approvazione.

Art. 17


Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte il concessionario obbliga se stesso, in ogni piu' ampia forma di legge.

Art. 18


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme regolamentari per gli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale dell'Arma dei carabinieri, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Comandante del (2) (...) Il concessionario

NOTE:

(1) Grado, cognome e nome del Comandante del Corpo;

(2) Ente competente alla concessione;

(3) Grado, cognome e nome del concessionario;

(4) Ente presso il quale presta servizio il concessionario;

(5) Incarico del concessionario.

Art. 386

Allegato D

Modello dell'ordinanza di recupero coattivo


Parte di provvedimento in formato grafico

CAPO III
DISCIPLINA ATTUATIVA DEL FONDO - CASA

Art. 387

Finalita' del fondo-casa

1. Il fondo-casa, di cui all'articolo 287, comma 2, del codice, e' volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari gia' accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.

Art. 388

Modalita' di finanziamento del fondo-casa

1. Il fondo-casa e' alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'amministrazione medesima.

Art. 389

Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui

1. Gli introiti che alimentano il fondo-casa sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.

2. Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.

3. La Direzione di amministrazione interforze, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito di cui al comma 4.

4. Il Ministero della difesa, per la gestione delle attivita' connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, individuato in esito a una procedura a evidenza pubblica, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.

5. I rapporti con l'istituto di credito sono regolati con apposito contratto di servizio da stipulare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. I contenuti generali di tale contratto di servizio sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi. Le eventuali spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di servizio e sono poste interamente a carico dei mutuatari.

7. L'istituto di credito, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che sono versate su apposita contabilita' speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.

Art. 390

Organi di gestione e funzioni

1. Il Segretariato generale:

a) coordina l'attivita' di gestione e di utilizzo del fondo-casa;

b) verifica l'andamento del fondo-casa;

c) determina il tasso d'interesse dei mutui dopo aver acquisito il parere del direttore generale del Dipartimento del tesoro;

d) accerta che le graduatorie, di cui al comma 2, e la gestione dei fondi siano realizzate in conformita' alle disposizioni del presente capo;

e) presenta al termine dell'anno finanziario una relazione sullo stato del fondo-casa al Ministro della difesa.

2. Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilita' derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.

3. La Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.

4. La Direzione di amministrazione interforze cura le funzioni amministrative:

a) di concessione dei mutui agevolati;

b) di esecuzione della spese relative al fondo-casa e di tenuta della contabilita' speciale di cui all'articolo 389, comma 7, anche con riguardo alle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto di credito per applicazione delle clausole del contratto di servizio di cui all'articolo 389.

5. L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale.

Art. 391

Concessione dei mutui al personale

1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 390, comma 2, determinate con il procedimento definito nell'allegato A, di cui all'articolo 396 possono essere concessi mutui individuali, di durata decennale, quindicennale o ventennale, al:

a) personale militare appartenente alle Forze armate in servizio permanente e al personale civile del Ministero della difesa;

b) coniuge superstite, non legalmente separato, ne' divorziato, o ai figli riconosciuti a carico del personale deceduto in attivita' di servizio, purche' titolari di pensione.

2. All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato A, di cui all'articolo 396 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

3. La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, di cui all'articolo 397 e' presentata dagli interessati secondo le modalita' indicate nell'allegato A, di cui all'articolo 396 che costituisce con 1'allegato B, di cui all'articolo 397 parte integrante del presente capo.

4. Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.

5. La priorita' di accesso al mutuo e' determinata dalle graduatorie di cui al comma 1.

6. I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 387 con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprieta' dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.

7. L'allegato B, di cui all'articolo 397, puo' essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.

Art. 392

Limite delle somme erogabili

1. L'importo massimo erogabile per ogni mutuo e' fissato in euro 150.000,00. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non puo' superare il novanta per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il settantacinque per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari gia' accesi per l'acquisizione della prima casa e in corso di ammortamento.

2. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalita' di cui all'articolo 390, comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilita' del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonche' a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.

Art. 393

Esclusione dalla concessione del mutuo

1. Sono esclusi dalla concessione del mutuo:

a) i soggetti che siano proprietari di un'abitazione o porzione di abitazione, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, il cui valore, dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), sia superiore a euro 30.000,00;

b) i soggetti che abbiano nel proprio nucleo familiare il coniuge convivente o un parente convivente proprietario, in qualsiasi localita' del territorio nazionale, di un'abitazione o porzione di abitazione con un valore superiore a quello di cui alla lettera a), determinato con identico parametro;

c) previa valutazione dell'amministrazione, il personale che si trovi in aspettativa per motivi privati o che sia sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare dal servizio;

d) i soggetti ai quali sono alienati gli alloggi di servizio del Ministero della difesa in virtu' delle vigenti procedure di dismissione.

Art. 394

Obblighi dei mutuatari

1. Non e' consentita la costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale e' stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.

2. La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.

Art. 395

Ammortamento dei mutui

1. Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il loro valore e' costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 389.

2. La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari e' determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento del Segretariato ed e' variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Il mutuo puo' essere estinto anticipatamente ed e' esclusa l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario.

Art. 396

Allegato A

Modalita' per l'assegnazione dei mutui

1. Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa:

a) nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione;

b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.

2. Ogni commissione e' composta da:

a) un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti;

b) cinque membri titolari di cui:

b.1) un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente;

b.2) un militare appartenente al ruolo dei marescialli;

b.3) un militare del ruolo dei sergenti;

b.4) un volontario di truppa in servizio permanente;

b.5) un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile;

c) un presidente sostituto e cinque membri sostituti.

3. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono far parte della rappresentanza militare.

4. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari, se questi sono temporaneamente indisponibili.

5. Ai componenti delle commissioni non e' consentita la possibilita' di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.

6. Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni:

a) esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo;

b) deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse.

7. Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:

a) sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, e hanno validita' fino alla data di formazione delle graduatorie successive;

b) comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse;

c) indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative;

d) comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione.

8. Le graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonche' agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale.

9. Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonche' l'eventuale concessione del mutuo, sono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.

10. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da:

a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi;

c) copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianita' di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati;

d) documentazione comprovante il mutuo gia' concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', se la domanda e' presentata per l'estinzione dello stesso;

e) attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di esclusione;

f) eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidita' o inabilita' permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente.

11. La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati.

12. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovra' essere rinnovata, ovvero integrata:

a) ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi;

b) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti;

c) a richiesta delle commissioni.

13. La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie e' determinata da:

a) domanda in tal senso;

b) rinuncia alla concessione del mutuo;

c) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta.

14. Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula: (R1+R2+R3+R4+U) / (F+T+S) H, nella quale:

a) R1 e' il reddito annuo lordo;

b) R2 e' il reddito annuo lordo del coniuge;

c) R3 e' la somma dei redditi annui lordi dei figli;

d) R4 e' la somma dei redditi annui lordi di altri familiari;

e) U e' il numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o ex INCIS/militare;

f) F e' il numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente;

g) T e' il numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorita' o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio;

h) S e' il numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unita);

i) H e' il coefficiente relativo a gravi invalidita' o infermita' permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare convivente.

15. Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidita' non inferiore al 75%. Esso e' pari a 0,8 per ogni invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi.

16. In caso di parita', costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario:

a) il maggior numero di familiari a carico;

b) il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente.

17. Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa.

18. L'ammontare del fondo e' ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie e' effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

19. Se nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultano assegnatari in numero sufficiente a esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.

20. Per la gestione e l'erogazione del mutuo e' stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni:

a) amministrativa, svolta in contabilita' speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione.

21. L'effettiva erogazione del finanziamento, e', peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura:

a) l'analisi finanziaria delle capacita' di rimborso del richiedente;

b) la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie;

c) la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata;

d) il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»;

e) il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte.

22. L'istituto convenzionato puo' erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.

Art. 397

Allegato B

Modello di domanda


Parte di provvedimento in formato grafico

CAPO IV
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO
MODELLO DELLE FORZE ARMATE
SEZIONE I
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURALE PLURIENNALE PER GLI
ALLOGGI DI SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE

Art. 398

Oggetto e finalita'

1. Il presente capo, al fine di assicurare la mobilita' del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operativita' dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, disciplina:

a) le funzioni e i procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del programma pluriennale, previsto dall'articolo 297 del codice, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio del Ministero della difesa;

b) la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in seguito definito, nel presente capo, codice degli appalti, nonche' la realizzazione, l'acquisizione e la ristrutturazione di alloggi di servizio attraverso altre forme negoziali previste dal diritto privato;

c) l'alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda proprieta' di alloggi di servizio del Ministero della difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, in applicazione dell'articolo 306, comma 3, del codice.

2. Gli alloggi di servizio, di cui al programma infrastrutturale previsto dal comma 1, sono assegnati:

a) al personale militare in servizio permanente;

b) al personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dalla Sezione II del Capo II del presente Titolo, il presente capo si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilita' di opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 297, comma 2, lettera c), del codice, nella presente sezione denominati «alloggi a riscatto», nonche' alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'articolo 405.

4. Il Ministero della difesa puo' stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio relativamente alle attivita' disciplinate dagli articoli 402, comma 11, 403, comma 5, 404, commi 18 e 21, 405, comma 3, e 407, al fine di regolamentare i tempi, le modalita' e i termini di attuazione delle attivita' medesime. Il Ministero della difesa puo' stipulare altresi' apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attivita' di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 404, comma 18.

Art. 399

Categorie di alloggi di servizio

1. Le norme del presente capo disciplinano le seguenti categorie di alloggi di servizio, la cui costruzione, acquisto o ristrutturazione sono previsti nel programma infrastrutturale, di cui all'articolo 398, comma 1, lettera a):

a) prima categoria: alloggi assegnati al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio che richiedono la costante presenza del titolare nella localita' in cui si trova la sede di servizio per il soddisfacimento della funzionalita' e sicurezza del servizio medesimo. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 313, comma 1, lettere a), b) e c);

b) seconda categoria: alloggi assegnati per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative. Tali alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 313, comma 1, lettere d), e), f) e g), e comprendono quelli di cui all'articolo 401, comma 2;

c) terza categoria: alloggi assegnati con possibilita' di opzione di acquisto mediante riscatto, i quali rientrano nella tipologia disciplinata dal presente capo.

2. Gli alloggi realizzati o acquisiti nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 398, comma 1, insistenti su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti a loro diretto e funzionale servizio, sono considerati in applicazione dell'articolo 231, comma 4, del codice, infrastrutture militari e come tali opere destinate alla difesa nazionale.

3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinati con decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, e' determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetusta' dell'alloggio.

Art. 400

Programmazione degli interventi

1. Gli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del quadro dei bisogni e delle esigenze, individuate nell'ambito del programma pluriennale, elaborano la programmazione degli interventi, con il supporto di studi di fattibilita' redatti dagli organi tecnici di Forza armata.

Art. 401

Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative

1. Il Ministero della difesa realizza nuovi alloggi di servizio o procede all'acquisizione a vario titolo degli stessi o alla ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie di cui all'articolo 399, comma 1, lettere a) e b), mediante:

a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio;

b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della difesa, ritenuti non piu' funzionali per le esigenze istituzionali delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 403;

c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al codice degli appalti, e in particolare con applicazione del disposto dell'((articolo 143 del codice degli appalti)), nonche' delle procedure di cui all'((153 del medesimo codice)) e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005. L'Amministrazione della difesa prevede la possibilita' di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non piu' necessari ai fini istituzionali. Ai sensi dell'articolo 297, comma 3, del codice, i canoni degli alloggi di servizio realizzati mediante l'istituto della concessione di lavori pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al fine del perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'((articolo 143 del codice degli appalti)), comma 8, del codice degli appalti;

d) appalto per l'esecuzione dei lavori mediante la cessione di beni immobili, non piu' utili ai fini istituzionali, a titolo di prezzo, di cui all'articolo 143, comma 5, del codice degli appalti e dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005;

e) accordi di cui all'articolo 3, comma 15-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e di cui all'articolo 307, commi da 2 a 7, del codice. Tali accordi prevedono, quale corrispettivo della cessione di beni in uso al Ministero della difesa, l'acquisizione di alloggi di servizio;

f) altre forme negoziali previste dal diritto privato.

2. Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1, lettera f), puo' altresi' procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree a essi appartenenti e contestualmente cedute in proprieta' all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata massima di novanta anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprieta' e disponibilita' dell'Amministrazione. L'atto negoziale comprende un disciplinare contenente le seguenti previsioni minime: condizioni e modalita' di acquisto, locazione e vendita successiva dell'alloggio, previo assenso dell'Amministrazione della difesa; criteri per la formazione della graduatoria di individuazione degli assegnatari degli alloggi, in caso di domande eccedenti le unita' abitative realizzate; criteri di determinazione del prezzo di acquisto, vendita successiva e locazione delle unita' abitative; divieto di vendita e locazione degli alloggi prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto e, comunque, a soggetti diversi dal personale in servizio nell'Amministrazione della difesa. Gli obblighi e i divieti posti a carico dell'acquirente operano anche nei confronti del coniuge o convivente superstite, dei figli e degli eredi dell'acquirente stesso.

Art. 402

Realizzazione degli alloggi con possibilita' di acquisto mediante riscatto

1. Al fine di contemperare le esigenze di operativita' dello strumento militare con le esigenze alloggiative del personale militare e civile, il Ministero della difesa realizza alloggi di servizio con possibilita' di acquisto da parte dei propri dipendenti di cui all'articolo 398, comma 2, lettere a) e b), mediante riscatto.

2. Gli alloggi di servizio a riscatto, gia' individuati con il programma pluriennale sono realizzati:

a) mediante lo strumento della cooperazione tra gli appartenenti al Ministero della difesa;

b) mediante lo strumento della concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 143 del codice degli appalti, nonche' con le procedure di cui all'articolo 153 del medesimo codice;

c) con altri strumenti previsti dalla legge.

3. Al fine di realizzare il programma e per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice degli appalti, il Ministero della difesa puo' utilizzare aree in proprio uso in favore dei concessionari gestori, previa verifica dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente ovvero previsti da leggi speciali a tutela del demanio storico archeologico e artistico.

4. I canoni degli alloggi di servizio, realizzati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera b), comprendono la quota di ammortamento e sono determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto di concessione.

5. I canoni introitati dal concessionario sono destinati integralmente al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice degli appalti, secondo un piano pluriennale di ammortamento.

6. Al termine della concessione, il concessionario, raggiunto l'equilibrio economico-finanziario, consegna gli alloggi di servizio a riscatto al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita in favore degli utenti aventi diritto, assegnatari dei singoli alloggi, che hanno corrisposto l'importo del canone per l'intera durata della concessione.

7. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvedono a individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, secondo le modalita' di cui all'articolo 408, e possono consentire al personale individuato di associarsi in cooperative da costituire per tale finalita' o gia' esistenti.

8. Il Ministero della difesa puo' emanare atto di concessione per la costituzione in favore delle cooperative del diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione delle unita' abitative da assegnare ai soci secondo le priorita' indicate dalle Forze armate.

9. Il provvedimento di concessione e' disciplinato da una convenzione che regola la progettazione e la realizzazione delle unita' abitative unitamente alle modalita' per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.

10. La convenzione di cui al comma 9 puo' definire una percentuale di unita' abitative appartenenti alla prima e seconda categoria di cui all'articolo 399, comma 1, lettere a) e b), da utilizzare quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sull'area edificabile, gli eventuali elaborati tecnici, ovvero, gli ulteriori servizi conferiti dal Ministero della difesa.

11. Con decreto del Ministro della difesa, di natura non regolamentare, sono approvate le direttive tecniche relative alle procedure di riscatto degli alloggi assegnati ai sensi del presente articolo le quali rispettano i seguenti criteri:

a) il prezzo complessivo di riscatto degli alloggi e' determinato sulla base del costo della loro realizzazione, nonche' degli oneri finanziari dell'operazione, di quelli di manutenzione straordinaria e del valore dell'area eventualmente ceduta per la realizzazione degli alloggi;

b) il riscatto, che e' condizionato alla regolare corresponsione dei canoni per l'intera durata della concessione, si perfeziona, entro dieci anni dalla data di concessione dell'alloggio al dipendente, con il pagamento dell'importo residuo. I canoni corrisposti dal dipendente concessionario includono il valore della superficie su cui e' costruito l'immobile, gli oneri finanziari sostenuti e di manutenzione straordinaria, oltre a un importo a titolo di concessione, determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio. Al termine della concessione gli assegnatari corrispondono, al fine di riscattare l'immobile gia' in uso, un importo massimo equivalente al costo dell'immobile al momento della sua realizzazione, ovvero acquisizione, cosi' come individuato da una commissione nominata con decreto del Ministro della difesa;

c) in caso di morte dell'assegnatario durante il periodo di concessione, fatta eccezione per gli immobili realizzati su aree del demanio militare, il riscatto puo' essere esercitato dal coniuge o da uno dei discendenti residenti nell'alloggio al momento dell'assegnazione;

d) in qualunque ipotesi di cessazione della concessione prima del riscatto, il dipendente assegnatario o i suoi eredi hanno diritto a ripetere le somme versate a eccezione di quelle corrisposte a titolo di concessione d'uso;

e) eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more del subentro di altro assegnatario per recesso dell'originario avente diritto al riscatto sono conguagliati sul prezzo di riscatto dell'alloggio.

SEZIONE II
PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO NON PIU'
FUNZIONALI AI FINI ISTITUZIONALI DELLE FORZE ARMATE

Art. 403

Individuazione degli alloggi da alienare

1. In attuazione dell'articolo 306, comma 3, del codice, gli Stati maggiori delle Forze armate individuano, con metodologie informatiche unificate, gli alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, compresi in interi stabili o comprensori abitativi da alienare.

2. L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 e' proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette alla Direzione generale dei lavori e del demanio, nella presente sezione denominata «Direzione generale», per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.

3. Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, la Direzione generale ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attivita' rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. La Direzione generale, sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda proprieta' degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 405.

4. In sede di prima applicazione, le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento e dalla Direzione generale entro i novanta giorni successivi.

5. La Direzione generale determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, il prezzo di vendita. Il valore dell'usufrutto e' determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprieta' da offrire come prezzo a base d'asta per le attivita' di cui all'articolo 405 e' determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.

6. Il Ministero della difesa, al fine di agevolare le attivita' di compravendita degli alloggi, puo' stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con tassi convenzionati e al rilascio di garanzie fideiussorie.

7. Per la stipula dei contratti di alienazione, la Direzione generale predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 308 del codice, da approvare con successivo decreto dirigenziale.

Art. 404

Criteri di vendita

1. Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 403, comma 1, tranne quelli dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma 7, sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore come individuato dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia.

2. Entro undici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 403, comma 3, il Ministero della difesa, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai conduttori degli alloggi di servizio di cui all'articolo 403, comma 1:

a) comunica l'offerta di acquisto, contenente il prezzo, le condizioni di vendita e le modalita' di esercizio del diritto che, per gli alloggi dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma 7, e' riferita al solo usufrutto;

b) trasmette il modello di risposta con il quale i conduttori esercitano i loro diritti per l'acquisto dell'intera proprieta', dell'usufrutto o della volonta' di continuare nella conduzione in locazione dell'alloggio.

3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 405, comma 13, la comunicazione di cui al comma 2 costituisce preavviso di decadenza dal titolo concessorio.

4. Hanno diritto:

a) di opzione all'acquisto dell'usufrutto i conduttori ultrassessantacinquenni e quelli nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai conduttori ultrasessantacinquenni con reddito familiare lordo, nella presente sezione denominato "reddito", non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale di cui all'articolo 306, comma 2, del codice, nella presente sezione denominato "decreto di gestione annuale", e' data facolta' di rateizzare il relativo corrispettivo in rate mensili di importo non superiore al 20 per cento del reddito mensile ((...)). In caso di esercizio dell'acquisto dell'usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge o di altro membro del nucleo familiare di cui al presente comma il prezzo sara' determinato e corrisposto ai sensi di legge;

b) alla continuazione della conduzione dell'alloggio esclusivamente i conduttori con reddito non superiore a quello stabilito dal decreto di gestione annuale, ovvero il cui nucleo familiare convivente, considerato fino al primo grado di parentela o affinita' rispetto al concessionario, comprenda un portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'offerta di cui al comma 2, i conduttori, a pena di decadenza dal diritto ad acquistare l'alloggio, trasmettono, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale l'atto di esercizio del diritto con le modalita' indicate nel comma 2, allegando:

a) a titolo di caparra confirmatoria, un assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge 10 giugno 1982, n. 348, intestati al Ministero della difesa, di importo pari al 10 per cento del prezzo di vendita, nel caso di acquisto della proprieta' dell'alloggio ((...));

b) l'autocertificazione del reddito del nucleo familiare indispensabile per la determinazione del prezzo finale di vendita;

c) l'impegno a sostenere le eventuali spese necessarie per l'accatastamento dell'alloggio;

d) la richiesta di volersi avvalere della rateizzazione del corrispettivo, nel caso di acquisto dell'usufrutto.

6. Il prezzo di vendita per l'esercizio del diritto di cui al comma 1 subira' le seguenti riduzioni:

a) nella misura del 25 per cento per gli utenti con reddito minore o uguale a quello determinato con il decreto di gestione annuale;

b) nella misura del 22,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore di quello determinato con il decreto di gestione annuale, fino a un reddito pari a euro 45.000,00;

c) nella misura del 20 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 45.000,00 e fino a un reddito pari a euro 50.000,00;

d) nella misura del 17,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 50.000,00 e fino a un reddito pari a euro 55.000,00;

e) nella misura del 15 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 55.000,00 e fino a un reddito pari a euro 60.000,00;

f) nella misura del 12,5 per cento per gli utenti con reddito maggiore a euro 60.000,00 e fino a un reddito pari a euro 65.000,00;

g) nella misura del 10 per cento per gli utenti con reddito superiore a euro 65.000,00.

7. I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1, delle unita' immobiliari qualificate di particolare pregio dalla Direzione generale, possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6, con le stesse modalita' di cui al comma 5.

8. Ai fini del comma 7, sono considerati immobili di particolare pregio quelli per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti criteri:

a) esistenza per l'intero immobile di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) immobili costituiti per oltre due terzi da abitazioni di lusso ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408;

c) singole unita' immobiliari a uso abitativo di superficie superiore ai 240 metri quadrati;

d) ubicazione in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale, secondo i valori pubblicati dall'Osservatorio mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio.

9. Ai fini del computo effettivo dello sconto, si definisce reddito di riferimento quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare convivente come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'offerta all'acquisto di cui al comma 2, lettera a), e all'articolo 405, comma 8.

10. Il totale del reddito di riferimento e' ridotto:

a) di euro 2.500,00 per ogni familiare convivente a carico;

b) di euro 10.000,00 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

11. Il reddito di riferimento per il personale conduttore senza titolo alla concessione e' aumentato, fatti salvi i casi previsti dal decreto di gestione annuale, con le seguenti modalita':

a) al conduttore senza titolo alla concessione, con un reddito di riferimento fino a euro 50.000,00, e' applicato un aumento di euro 200,00 per ogni mensilita' intera di conduzione dell'alloggio per il quale e' esercitata l'opzione all'acquisto, con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla data di pubblicazione del decreto di trasferimento degli alloggi di cui all'articolo 403, comma 3;

b) al conduttore senza titolo alla concessione, con un reddito superiore a euro 50.000,00, e' applicato un aumento di euro 300,00 con le stesse modalita' di cui alla lettera a).

12. Per vendita in blocco si intende quella avente per oggetto l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioe' la totalita' delle unita' immobiliari esistenti.

13. Il Ministero della difesa, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato al comma 5, comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento:

a) la perdita del diritto all'acquisto e l'obbligo, fatto salvo l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 405, comma 13, di rilascio dell'immobile, entro il termine perentorio di novanta giorni ai conduttori che:

1) non abbiano rispettato le modalita' di esercizio del diritto all'acquisto previste al comma 5;

2) abbiano reso nota la volonta' di non esercitare il diritto all'acquisto;

b) il diritto al mantenimento dell'alloggio ai conduttori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 4, lettera b).

14. L'acquirente dell'immobile, contestualmente all'atto di acquisto, e' tenuto a stipulare apposito contratto di locazione con i conduttori che abbiano manifestato la volonta' di continuare nella conduzione dell'alloggio. Il contratto ha la durata di:

a) nove anni, se il reddito del nucleo familiare non e' superiore a euro 19.000,00, ovvero a euro 22.000,00 nel caso di famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili;

b) cinque anni, se il reddito del nucleo familiare e' superiore a quello indicato alla lettera a) ma non superiore a quello determinato dal decreto di gestione annuale.

15. Il conduttore e' tenuto a corrispondere il canone in vigore al momento della vendita, aggiornato sulla base degli indici ISTAT annuali previsti per i canoni di locazione.

16. Entro centoventi giorni dalla ricezione dell'atto di esercizio del diritto all'acquisto di cui al comma 5, nell'interesse del Ministero della difesa, pena decadenza dal diritto all'acquisto, sono stipulati i contratti di compravendita.

17. L'Amministrazione della difesa provvede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare l'avente diritto per la stipula del contratto. Il conduttore presenta la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti posseduti e della determinazione del prezzo finale di vendita.

18. I contratti sono stipulati in forma pubblica, ricevuti dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione della difesa, ovvero da professionista esterno abilitato e individuato dall'organismo di categoria nell'ambito di apposita convenzione con il Ministero della difesa, e approvati con decreto dirigenziale. Le spese di stipula e di registrazione dei contratti, nonche' quelle relative alle procedure d'asta e di eventuale accatastamento degli immobili sono a carico degli acquirenti. Per le eventuali procedure di accatastamento degli alloggi da alienare, il Ministero della difesa conferisce l'incarico a professionista abilitato, individuato sulla base di apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel contratto di usufrutto sono altresi' fissate le modalita' di rateizzazione del corrispettivo, qualora richiesta.

19. La mancata stipulazione del contratto, dovuta a inadempimento o violazione di oneri comportamentali previsti dal presente Capo, determina:

a) la perdita della caparra confirmatoria;

b) la perdita del diritto all'acquisto della proprieta' dell'alloggio condotto, che deve essere liberato entro i termini di cui al comma 13, lettera a), fatto salvo l'esercizio dell'eventuale diritto di prelazione nei casi previsti all'articolo 405, comma 13;

c) la perdita del diritto all'acquisto dell'usufrutto dell'alloggio condotto. Tale alloggio puo' essere mantenuto in conduzione previa corresponsione del canone in vigore, aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Il diritto a permanere nella conduzione dell'alloggio e' esercitabile esclusivamente dai conduttori di cui al comma 4, lettera b).

20. Il comando competente, di cui all'articolo 312, comma 2, emette ordinanza di recupero forzoso in data immediatamente successiva a quella in cui sorge l'obbligo di rilascio dell'alloggio. Lo stesso comando dispone l'esecuzione dello sfratto anche in pendenza di ricorso, nell'ipotesi in cui non sia stata concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di sfratto, adottato con le modalita' di cui all'articolo 333.

21. Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre in atto atti di disposizione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del contratto di acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa applichera' al soggetto, con possibilita' di rivalsa sul soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come determinata dalla Direzione generale d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola nel contratto di compravendita. I proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del codice.

Art. 405

Vendita con il sistema d'asta

1. La Direzione generale pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7. Le modalita' di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati.

2. L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa/DNA, al COCER interforze e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa.

3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a se' stante, e' ordinato per ente gestore e nell'elenco e' indicato l'oggetto della vendita costituente la proprieta' o la nuda proprieta' dell'alloggio, comprensiva di eventuali pertinenze e accessori, con indicazione dei prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonche' del nominativo del professionista esterno abilitato eventualmente incaricato.

4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia condotto da un utente rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 404, comma 14, nel bando d'asta e' specificato anche il canone mensile da corrispondere e la data di scadenza del contratto di locazione che decorre dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui all'articolo 403, comma 3.

5. Gli Stati maggiori assicurano la visibilita' degli elenchi sui propri siti internet.

6. I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta.

7. Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 398, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire alla Direzione generale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta.

8. La Direzione generale, ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato:

a) aggiudica alla valida offerta di importo piu' elevato e, in caso di parita' di valida offerta di importo piu' elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il piu' basso reddito di riferimento, come definito all'articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata al termine della verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. L'offerta in prelazione e' comunicata al conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di vendita e le modalita' di esercizio dello stesso diritto;

b) comunica all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita.

9. Il prezzo definitivo di vendita e' ottenuto applicando al prezzo di aggiudicazione dell'asta le riduzioni previste dall'articolo 404, comma 6, lettere da a) a g). Se tale prezzo risulta inferiore a quello comunicato al conduttore, ai sensi dell'articolo 404, comma 2, lettera a) e del comma 8, lettera a), al netto della riduzione di prezzo a questi spettante, il prezzo definitivo di vendita e' fatto pari al prezzo offerto al conduttore.

10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia alla Direzione generale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione.

11. La mancata accettazione di acquisto da parte dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi l'amministrazione fissa un nuovo termine.

12. La Direzione generale ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute.

13. Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede, previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con asta pubblica estesa a terzi della proprieta' o della nuda proprieta' di tutti gli alloggi per i quali siano andate deserte le aste o le stesse non siano state aggiudicate al termine delle procedure di cui al comma 12. Se, a seguito di asta deserta, e' fissato un nuovo prezzo base piu' basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all'articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), e' riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalita' indicate all'articolo 404, comma 5.

SEZIONE III
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE DI LAVORI
PUBBLICI

Art. 406

Studio di fattibilita'

1. I soggetti di cui all'articolo 153 del codice degli appalti possono presentare al Ministero della difesa proposte relative alla realizzazione di alloggi di servizio inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 del codice degli appalti, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallo Stato maggiore della difesa, in applicazione della normativa vigente, tramite contratti di concessione attinenti alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla esecuzione dei lavori e alla gestione funzionale ed economica degli alloggi, di cui all'articolo 143 del medesimo codice, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.

2. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, deve recare i contenuti minimi degli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della difesa.

3. Lo studio di fattibilita', di cui al comma 1, deve essere allegato al bando di gara, ai sensi dell'articolo 153 del codice degli appalti.

Art. 407

Accordi di programma

1. Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici, di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, il Ministero della difesa, anche avvalendosi dell'Agenzia del demanio secondo le modalita' individuate dalle convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, relativamente a ogni singolo procedimento per la realizzazione di alloggi di servizio, puo' richiedere agli enti territoriali interessati di promuovere un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione di altri enti pubblici eventualmente coinvolti.

SEZIONE IV
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A RISCATTO

Art. 408

Modalita' per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto

1. Il Ministero della difesa, in relazione alla programmazione di cui all'articolo 400, emana appositi avvisi.

2. Gli avvisi, di cui al comma 1, sono necessari:

a) per l'individuazione dei soggetti interessati all'assegnazione di alloggi a riscatto, con priorita' al personale appartenente ai comandi, reparti ed enti cui gli alloggi stessi sono funzionalmente destinati;

b) per definire uno dei parametri da inserire nello studio di fattibilita' di cui all'articolo 406, comma 2;

c) per verificare l'eventuale adesione del personale interessato a forme associative di tipo cooperativo di cui all'articolo 402, commi 7 e 8.

3. Al termine dell'indagine di cui ai commi 1 e 2, e' stilata la graduatoria delle adesioni, la quale non e' vincolante per il Ministero della difesa. La graduatoria e' calcolata tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 409, ed e' predisposta collocando i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.

Art. 409

Calcolo della graduatoria

1. Il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 408, adotta la seguente formula per il calcolo della graduatoria:

[R1+R2+R3-(Ds+Dm)]: F

1) Dove:

a. R1= reddito annuo lordo del richiedente;

b. R2= reddito annuo lordo del coniuge convivente;

c. R3= reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;

d. Ds= coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio: R1x0,10;

e. Dm= coefficiente degli oneri per situazione di handicap grave ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992: R1x0,10;

2) F = coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente e in particolare:

a. 4 per il capo famiglia;

b. 4 per il coniuge convivente;

c. 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o legalmente separato con figli conviventi e fiscalmente a carico;

d. 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore ad anni 14;

e. 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore ad anni 14.

2. Ai fini della redazione della graduatoria, sono valutate le posizioni del personale avente priorita' ai sensi dell'articolo 408, comma 2, lettera a) e, successivamente, se residuano ulteriori alloggi, le posizioni del restante personale interessato all'assegnazione.

3. In base alle risultanze delle indagini preliminari di cui all'articolo 408, unitamente agli altri elementi previsti dallo studio di fattibilita', il Ministero della difesa procede secondo le modalita' di cui all'articolo 402, comma 8, ovvero avvia le procedure concorsuali di cui all'articolo 144 del codice degli appalti, volte alla individuazione del concessionario.

4. Nell'ipotesi in cui si proceda ai sensi dell'articolo 144 del codice degli appalti, prima della stipula del contratto di concessione con l'appaltatore individuato, il Ministero della difesa effettua la ricognizione delle adesioni degli utenti, applicando la graduatoria di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle disponibilita' alloggiative, fornendo ai concorrenti le indicazioni relative al valore dei canoni mensili, alla durata della concessione e al prezzo di riscatto, derivanti dall'offerta.

5. Al termine della ricognizione, di cui al comma 3, con gli utenti individuati e' stipulato un atto compromissorio con versamento di caparra confirmatoria pari a un anno di affitto.

6. L'atto compromissorio, di cui al comma 5, vincola il richiedente sino alla realizzazione dell'alloggio e alla successiva assegnazione, e ha per oggetto l'opzione dell'alloggio da realizzare, che e' scelto sulla base della planimetria, secondo l'ordine di graduatoria.

7. Se il richiedente, per qualsiasi motivo, recede dal vincolo di cui al comma 5, prima dell'assegnazione dell'alloggio, la relativa caparra confirmatoria e' introitata al bilancio della Difesa. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di trasferimento d'autorita' dell'utente che abbia stipulato l'atto compromissorio.

8. Nell'ipotesi di cui di comma 7, il Ministero della difesa stipula un successivo atto compromissorio procedendo con il personale posto in graduatoria con ordine decrescente fino a esaurimento.

9. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la concessione per la realizzazione degli alloggi di servizio, di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, non venga conclusa, le caparre confirmatorie sono restituite ai singoli richiedenti, senza null'altro a pretendere da parte di quest'ultimi, e l'atto compromissorio si intende annullato.

Art. 410

Modalita' di assegnazione degli alloggi realizzati

1. Gli alloggi realizzati sono assegnati secondo l'opzione di cui all'articolo 409, mediante la stipula di un apposito contratto di locazione con il concessionario.

Art. 411

Programmazione della spesa

1. Per le spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui al programma pluriennale, si provvede nell'ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto anche conto dei proventi di cui all'articolo 306, comma 3, del codice.

TITOLO IV
ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI

Art. 412

Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate

1. Le visite dei parlamentari ai reparti impegnati in missioni internazionali e alle strutture militari dislocate al di fuori del territorio nazionale, ove gli stessi sono accasermati, devono comunque essere annunciate con preavviso di ventiquattro ore al Ministro della difesa, che puo' procrastinarle, se sussistono controindicazioni, indicando una data alternativa per il relativo svolgimento.

2. Si intende per area riservata qualunque struttura, fissa o mobile, formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove sono gestite o custodite informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse, e il cui accesso e' controllato e consentito solo a persone adeguatamente abilitate o specificatamente autorizzate. Le visite nelle aree riservate, escluse quelle previste dal comma 4 devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.

3. Nel corso delle visite nelle aree riservate non possono essere introdotte apparecchiature elettroniche, cinematografiche, teletrasmittenti. Possono accedere alle aree riservate solo le persone elencate nell'autorizzazione; le stesse devono essere accompagnate dal responsabile dell'ente o del comando interessato o da persona da questi espressamente autorizzata.

4. Sono escluse dalle visite le aree riservate di pertinenza degli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, anche se ubicate in infrastrutture, comprensori e installazioni militari, fisse o mobili, in territorio nazionale o estero.

Art. 413

Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano

1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate, entro venti giorni dalla richiesta, dal Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari esteri e si svolgono secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le parti interessate e comunicate prima della visita.

Art. 414

Contenuto del preavviso e generalita' dell'accompagnatore - Provvedimenti del Ministro

1. Nel preavviso da comunicare al Ministro della difesa devono essere indicati il giorno, l'ora e la presumibile durata della visita nonche' se il parlamentare intenda:

a) visitare aree riservate, per la prevista autorizzazione;

b) procedere alla visita con un accompagnatore, di cui devono essere specificate le generalita';

c) incontrare gli organi della rappresentanza militare e i rappresentanti sindacali del personale civile.

2. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse.

Art. 415

Ricevimento del parlamentare, modalita' delle visite e degli incontri

1. Il parlamentare e l'eventuale accompagnatore sono ricevuti dal comandante, o da altro ufficiale da lui delegato, che provvede a illustrare le attivita' dell'ente o reparto, a fornire ogni utile chiarimento sulle attivita' svolte, sulle infrastrutture, sulla vita di caserma, a eccezione delle questioni di carattere classificato, e ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura.

2. Durante le visite devono essere rispettate tutte le norme concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari.

3. Durante gli incontri con il personale militare e civile, in servizio presso la struttura militare visitata, possono essere trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata.

4. Gli incontri di cui al comma 3 possono aver luogo, a richiesta dei parlamentari, senza la presenza del comandante.

Art. 416

Visite agli stabilimenti militari di pena

1. Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalita' stabilite con il presente titolo.

2. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.

TITOLO V
DISMISSIONI DI BENI MOBILI

Art. 417

Dichiarazione di fuori servizio dei materiali

1. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, se il fuori servizio degli stessi non e' disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorche' efficienti, da porre fuori servizio.

2. La proposta e' inoltrata alla competente autorita' logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, da apposito organo tecnico.

3. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'autorita' logistica centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere:

a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie;

b) trasformati;

c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, se l'amministrazione non dispone di mezzi e strumenti idonei;

d) permutati;

e) distrutti o smaltiti.

4. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale e' indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.

Art. 418

Dichiarazione di fuori uso dei materiali

1. La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non piu' idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetusta' o usura, e' proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.

2. L'autorita' da cui dipende il proponente trasmette la proposta a una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.

3. Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, indicano l'autorita' cui spetta la nomina della commissione, il numero e i requisiti dei componenti, nonche' le modalita' per l'assolvimento dei compiti a essa demandati.

4. La commissione ha le seguenti competenze:

a) constatare se i materiali siano effettivamente non piu' idonei a ulteriore servizio;

b) accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorita' competente il fatto, se si ritiene che l'inidoneita' derivi da incuria o da uso irregolare;

c) accertare la riparabilita' dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le modalita' e nei casi previsti dalle istruzioni di cui al citato articolo 446, comma 4, la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso, se non riparabili;

d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di al citato articolo 446, comma 4 il ricambio dei materiali;

e) indicare la specie e la quantita' dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso.

5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetusta' o per usura, se non diversamente disposto, e' sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorita' di cui all'articolo 453. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 417, comma 4. Se non sono realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.

6. Le dichiarazioni di fuori uso e i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non e' assunto in carico ed e' eliminato ovvero distrutto.

Art. 419

Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso

1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorita' logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il prezzo di vendita e' fissato tenendo conto di quello di mercato. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.

2. Nel caso di permuta o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti e' rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.

3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o permutati e' corredato dei seguenti documenti:

a) verbale di consegna;

b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta;

c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita.

4. Se l'alienazione di materiale fuori uso deve essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o se sussistono particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione puo' prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento e' decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.

Art. 420

Cessione dei materiali

1. I materiali possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale in cui sono determinate le modalita' dei prezzi di cessione, tenendo conto dei prezzi di mercato, nonche' delle speciali norme vigenti in materia per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.

2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato e' consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente.

3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, e a privati e' consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamita' o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. La cessione e', altresi', consentita allorche' ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente autorita' logistica centrale.

5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, se cio' non risulta possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente.

6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.

Art. 421

Alienazioni in economia

1. La vendita di materiali, di mezzi, di attrezzature e di macchinari di qualsiasi genere, dichiarati fuori servizio o fuori uso o provenienti da residuati di lavorazione o da disfacimento puo' essere eseguita in economia:

a) fino all'importo di euro 50.000,00, da parte degli organismi provvisti di autonomia amministrativa, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale per importi superiori a 10.000 euro;

b) per importi superiori a euro 50.000,00 da parte dei centri di responsabilita';

c) senza limiti di somma, da parte dei contingenti o delle unita' assimilabili operanti all'estero o da parte delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale per importi superiori a euro 10.000,00.

2. La procedura di alienazione e' effettuata con l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.

3. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entita' del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni che tengono conto dei prezzi di mercato.

4. L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.

5. Nel caso di infruttuosita' delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso e' stato a suo tempo acquistato, fatte salve, se si tratta di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.

Art. 422

Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate e procedimento di alienazione

1. I materiali e i mezzi che l'amministrazione della difesa puo' alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'articolo 424.

2. Le modificazioni all'elenco di cui all'articolo 424 sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 424, i mezzi e i materiali esuberanti o, comunque non piu' rispondenti alle esigenze della difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantita' da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo a essa connesso.

4. All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

5. Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, le Direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze armate o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilita' ((di alienare il materiale ai sensi dell'articolo 310, comma 2, del codice)), sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti gia' stipulati con le imprese acquirenti.

6. Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.

7. In deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.

8. L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Se l'alienazione consiste nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne fanno esplicita richiesta. In caso di infruttuosita' delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di base.

9. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 423 si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente articolo e dell'articolo 423, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente.

10. I mezzi e i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, se ne risulta non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle localita' in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative o a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.

11. In tutte le procedure di cui al presente articolo nella fissazione del prezzo di vendita si tiene conto dei prezzi di mercato, ove esistenti.

Art. 423

Cessione a musei

1. La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell'articolo 424 e' consentita per un limitato numero di esemplari e a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento sono demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni e' fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.

Art. 424

Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze armate

1. ESERCITO ITALIANO:

a) Settore TRASPORTI E MATERIALI


=====================================================================
          Fattispecie           |             Tipologia
=====================================================================
Veicoli ruotati                 |- Furgoni
                                |
                                |- Autobus
                                |
                                |- Autovetture
                                |
                                |- Autovetture da ricognizione
                                |
                                |- Autocarri
                                |
                                |- Ambulanze
                                |
                                |- Rimorchi
                                |
                                |- Veicoli multiruolo
                                |
                                |- Ricambi relativi alle varie
                                |tipologie
                                |
                                |- Materiali, apparecchiature ed
                                |attrezzature esuberanti e di vecchio
                                |tipo
                                |
                                |- Carburanti, lubrificanti e
                                |derivati
                                |
                                |- Vernici in genere e diluenti
---------------------------------------------------------------------
Veicoli da combattimento        |- Carri armati, veicoli
                                |cingolati/blindati e derivati,
                                |esuberanti
                                |
                                |- e/o di vecchio tipo
                                |
                                |- Ricambi relativi alle varie
                                |tipologie
                                |
                                |- Materiali, apparecchiature ed
                                |attrezzature esuberanti e di vecchio
                                |tipo
---------------------------------------------------------------------
Mezzi del Genio                 |- Apripista ruotati
                                |
                                |- Apripista cingolati
                                |
                                |- Autobetoniere
                                |
                                |- Macchine movimento terra
                                |
                                |- Battelli pneumatici
                                |
                                |- Motori fuoribordo (varie potenze)
                                |
                                |- Ponti classe 60 (rottami)
                                |
                                |- Ponti Krupp Man (rottami)
                                |
                                |- Ponti Bailey
                                |
                                |- Autoribaltabili (medi e pesanti)
                                |
                                |- Autocarri da ponte
                                |
                                |- Rimorchi per complessi Genio
                                |
                                |- Materiale di rafforzamento
                                |
                                |- Ricambi relativi alle varie
                                |tipologie
                                |
                                |- Materiali, apparecchiature ed
                                |attrezzature esuberanti e di
                                |- vecchio tipo
---------------------------------------------------------------------
Materiali delle Trasmissioni    |- Multiplex MX6/151
                                |
                                |- Stazioni radio varie tipologie
                                |
                                |- Centralini campali
                                |
                                |- Centrali telefoniche
                                |
                                |- Telefoni campali EE-8
                                |
                                |- Gruppi elettrogeno GE-9/490
                                |
                                |- Stendifilo a motore RL-26
                                |
                                |- Banco prova (RH-5/2, RH-6/1000)
                                |
                                |- Serie stendimento linee volanti
                                |normali
                                |
                                |- Lanterne/Torce
                                |
                                |- Scatole distribuzione
                                |
                                |- Raddrizzatori di corrente SERTI
                                |30V-15A
                                |
                                |- Comando a distanza TLC-2/VRC
                                |
                                |- Stazioni radio RH 4/212
                                |
                                |- Stazioni radio RV 2/11
                                |
                                |- Stazioni radio RV 3/13/P
                                |
                                |Stazioni radio RV 4/13/V
                                |
                                |- Stazioni radio RV 2/400
                                |
                                |- RH6/100054VEOT
                                |
                                |- Ponti Radio vari tipi
                                |
                                |- Cavo CX 1065/4
                                |
                                |- Cavo telefonico 26 coppie
                                |
                                |- Cordoncino telefonico
                                |
                                |- Carica batteria
                                |
                                |- Ricambi vari
                                |
                                |- Materiali, apparecchiature ed
                                |attrezzature esuberanti e di vecchio
                                |tipo
                                |
                                |- Multiplex telefonico campale MX
                                |5/155
                                |
                                |- Ponte radio PR5/191 (terminale e
                                |ripetitore)
                                |
                                |- Gruppo elettrogeno GE 5/205
                                |
                                |- Gruppo elettrogeno GE 9/AC-5 Kw
                                |MUZZI
                                |
                                |- Materiali gruppi elettrogeni
                                |esuberanti di vecchio tipo
                                |
                                |- Materiali infrastrutturali
                                |esuberanti di vecchio tipo
---------------------------------------------------------------------
Armamento leggero               |- Pistole
                                |
                                |- Pistole mitragliatrici
                                |
                                |- Fucili automatici e semiautomatici
                                |
                                |- Mitragliatrice leggera cal. 7,62
                                |
                                |- Mitragliatrice pesante cal. 12,7
                                |
                                |- Mortai da 81 mm.
                                |
                                |- Sistemi d'arma a media gittata
                                |(Milan)
                                |
                                |- Sistemi d'arma. a lunga gittata
                                |(Tow)
                                |
                                |- Materiali, apparecchiature ed
                                |attrezzature esuberanti e di vecchio
                                |tipo
---------------------------------------------------------------------

Artiglieria |

                      Terrestre:|
                                |
                                |- Semovente M/109L
                                |
                                |- Obice 105/14
                                |
                                |- Sistema DRONE AN/USA-501
                                |
                                |Ricambi vari
                                |
                                |- Materiali, apparecchiature ed
                                |attrezzature esuberanti e di vecchio
                                |tipo
                                |
                     Contraerea:|
                                |- SIDAM 25 mm.
                                |
                                |- SIDAM VTM
                                |
                                |- STINGER THT
                                |
                                |- Ricambi vari
                                |
                                |- Materiali, apparecchiature ed
                                |attrezzature esuberanti e di vecchio
                                |tipo
---------------------------------------------------------------------
Materiali NBC                   |- Maschere M59 complete di borse
                                |
                                |- Filtro per M59
                                |
                                |- Corredi complementari NBC di
                                |vecchia generazione e componenti
                                |sfusi
                                |
                                |- Apparati per la rilevazione
                                |chimica e cassette di rilevazione
                                |biologica M65
                                |
                                |- Pacchetti M75 bonificanti e
                                |rilevatori individuali di aggressivi
                                |chimici M72
                                |
                                |- Intensimetri tattici R54B e di
                                |decontaminazione RA141B
                                |
                                |- Complessi filtranti di vario tipo
                                |
                                |- Materiali, apparecchiature ed
                                |attrezzature esuberanti e di vecchio
                                |tipo
---------------------------------------------------------------------
Mezzi della Cavalleria dell'Aria|- Velivolo SM/1019
                                |
                                |- Elicottero AB 204
                                |
                                |- Elicottero Ch 47C
                                |
                                |- Elicottero A 109
                                |
                                |- Elicottero AB 206
                                |
                                |- Elicottero AB 205
                                |
                                |- Motori di elicotteri di vario tipo
                                |
                                |- Ricambi vari
                                |
                                |- Materiali, apparecchiature ed
                                |attrezzature esuberanti e di vecchio
                                |tipo
=====================================================================



b) Settore Commissariato e Sanita'


=====================================================================
        Fattispecie         |               Tipologia
=====================================================================
Casermaggio                 |- Materiale per posto letto truppa
                            |vecchio tipo Materiali per
                            |
                            |- servizi generali di caserma Materiali
                            |per refettorio e da cucina vecchio tipo
                            |
                            |- Materassi e guanciali di lana
                            |esuberanti e di vecchio tipo
                            |
                            |- Effetti letterecci di vecchio tipo per
                            |ospedale da campo mod. 65
---------------------------------------------------------------------
Vestiario ed equipaggiamento|- Coperte da campo di vecchio tipo
                            |
                            |- Accessori per uniforme vecchio tipo
                            |
                            |- Sacchi e custodie di vecchio tipo
                            |
                            |- Materiali di attendamento vecchio tipo
                            |Materiali sci
                            |
                            |- alpinismo vecchio tipo
                            |
                            |- Vestiario ordinario e calzature di
                            |vecchio tipo
                            |
                            |- Serie lavoro vecchio tipo
                            |
                            |- Materie prime varie per
                            |equipaggiamenti vecchio tipo
                            |
                            |- Borracce, reticelle per elmetto,
                            |occhiali vecchio tipo, bidoni
                            |
                            |- Sacchi riparazione calzature e
                            |vestiario
                            |
                            |- Borse per denaro/borse varie
                            |
                            |- Materiali d'igiene
                            |
                            |- Teli mimetici
---------------------------------------------------------------------
Mezzi mobili campali        |- Cucine rotabili da campo vecchio tipo
                            |
                            |- Accessori per cucine rotabili di
                            |vecchio tipo
---------------------------------------------------------------------
Materiali sanitari          |- Apparecchiature esuberanti e di
                            |vecchio tipo
                            |
                            |- Bombole esuberanti e di vecchio tipo
                            |
                            |- Materiali ed utensili vari di vecchio
                            |tipo per ospedale da campo mod. 65
=====================================================================




2. MARINA MILITARE


=====================================================================
           Fattispecie            |            Tipologia
=====================================================================
          Unita' Navali           |- Unita' Navali di vario tipo e
                                  |dislocamento.
---------------------------------------------------------------------
           Sommergibili           |- Sommergibili di vario tipo e
                                  |dislocamento.
---------------------------------------------------------------------
            Aeromobili            |- Mezzi ad ala fissa e rotante e
                                  |relativi impianti, sistemi,
                                  |apparecchiature, equipaggiamenti e
                                  |materiale e connesse scorte,
                                  |dotazioni e parti di ricambio;
                                  |
                                  |- Impianti e mezzi dei supporti
                                  |tecnici; addestrativi, operativi e
                                  |logistici della componente aerea.
---------------------------------------------------------------------
       Mezzi Navali Minori        |- Mezzi Navali da lavoro di vario
                                  |tipo e dislocamento (pontoni,
                                  |bettoline, bacini galleggianti,
                                  |bersagli, mototrasporto materiali,
                                  |mototrasporto persone,
                                  |motocisterne, passetti e altri
                                  |mezzi analoghi;
                                  |
                                  |- Imbarcazioni a motore di vario
                                  |tipo entrobordo e fuoribordo
                                  |(motoscafi, battelli pneumatici e
                                  |mezzi analoghi);
                                  |
                                  |- Imbarcazioni di vario tipo senza
                                  |motore (a remi o a vela).
---------------------------------------------------------------------
      Impianti di sicurezza       |- Impianti, macchinari ed
                                  |attrezzature antincendio,
                                  |antifalla ed esaurimento; parti di
                                  |rispetto, repliche ed attrezzature
                                  |relative.
---------------------------------------------------------------------
         Impianti di volo         |- Impianti, macchinari ed
                                  |attrezzature per operazioni di
                                  |volo; parti di rispetto, repliche
                                  |ed attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
           Impianti NBC           |- Impianti, macchinari,
                                  |attrezzature e indumenti per la
                                  |difesa NBC; parti di rispetto,
                                  |repliche ed attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
    Recipienti in pressione ed    |- Camere iperbariche, bombole,
    impianti ad aria compressa    |autoclavi, recipienti vari in
                                  |pressione e impianti aria
                                  |compressa;
                                  |
                                  |- Accessori vari per recipienti in
                                  |pressione ed impianti A.P.
                                  |(manometri, valvole di sicurezza,
                                  |ecc.);
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
 Attrezzature per la salvaguardia |- Salvagenti collettivi ed
       della vita in mare         |individuali ed attrezzature ed
                                  |indumenti per la salvaguardia
                                  |della vita in mare;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
     Impianti, macchinari ed      |- Periscopi;
   apparecchiature speciali dei   |
           sommergibili           |- Attuatori oleodinamici per
                                  |servizi vari dei sommergibili;
                                  |
                                  |- Impianti di bordo dei
                                  |sommergibili per il salvataggio
                                  |individuale e collettivo del
                                  |personale;
                                  |
                                  |- Sistemi di comando e controllo
                                  |dei timoni orizzontali e
                                  |verticali; macchinari e sistemi di
                                  |comando e controllo per impianti
                                  |elettrici di sommergibili;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
 Mezzi di soccorso a sommergibili |- Sistemi autonomi per il
            sinistrati            |salvataggio dei sommergibili
                                  |sinistrati (minisommergibili,
                                  |campane subacquee ed altri mezzi
                                  |analoghi); parti di rispetto,
                                  |repliche ed attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
Impianti di condizionamento estivo|- Impianti e componenti vari per
           ed invernale           |condizionamento estivo ed
                                  |invernale;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
     Impianti di estrazione/      |- Impianti fissi di ventilazione
 ventilazione naturale e forzata  |ed estrazione;
                                  |
                                  |- Mezzi mobili di ventilazione ed
                                  |estrazione;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
    Impianti di refrigerazione    |- Complessi frigoriferi
                                  |fissi/mobili, celle viveri e
                                  |relative apparecchiature ed
                                  |accessori;
                                  |
                                  |parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
   Impianti di stabilizzazione    |- Impianti di stabilizzazione
                                  |attivi e passivi di vario tipo;
                                  |parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------

Attrezzature servizio marinaresco |- Verricelli, ancore, argani,

                                  |catene, cavi, accessori e
                                  |dispositivi per ormeggio,
                                  |rimorchio e tonneggio;
                                  |
                                  |parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
      Mezzi di sollevamento       |- Gru, picchi di carico,
                                  |carriponte ed altri mezzi di
                                  |sollevamento;
                                  |
                                  |- Elevatori per munizionamento e
                                  |materiali vari;
                                  |
                                  |- Rampe, ascensori, montacarichi,
                                  |spiagge mobili;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
     Impianti di governo nave     |- Impianti di timoneria e relative
                                  |sistemazioni ed accessori; parti
                                  |di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
 Sistemazioni ed apparecchiature  |- Impianti di vario tipo per
         per rifornimento         |rifornimento di fluidi, trasbordo
                                  |personale e
                                  |
                                  |- materiali;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
       Impianti acqua dolce       |- Impianti imbarco, sbarco,
                                  |travaso, distribuzione acqua di
                                  |lavanda (pompe, valvole,
                                  |turbolature);
                                  |
                                  |- Impianti di produzione acqua
                                  |lavanda e distillata (dissalatori
                                  |ed evaporatori);
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
      Impianti acqua di mare      |- Impianti ed apparecchiature
                                  |varie per circuiti acqua mare
                                  |(pompe, valvole, tubolature);
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
         Elettrodomestici         |- Elettrodomestici commerciali di
                                  |vario tipo;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
     Impianti antinquinamento     |- Impianti per il trattamento di
                                  |acque nere e grigie, di rifiuti
                                  |solidi e di emissioni gassose;
                                  |
                                  |- Impianti separazione acque
                                  |oleose di sentina;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
   Accessori e dispositivi per    |- Giunti compensatori, tubi
 impianti di scafo e allestimento |flessibili, flange, valvole,
                                  |strumentazioni e altri componenti
                                  |similari;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
   Allestimento locali di bordo   |- Mezzi, materiali e attrezzature
                                  |di allestimento di locali di vita,
                                  |di locali operativi e di locali di
                                  |servizio (arredi e simili);
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
      Impianti elettrici ed       |- Motori elettrici di vario tipo e
 apparecchiature elettriche varie |potenza in cc. e in ca.;
                                  |
                                  |- Generatori elettrici di vario
                                  |tipo e potenza in cc. e in ca.;
                                  |
                                  |- Gruppi di conversione statici e
                                  |rotanti; 
                                  |
                                  |- Centrali elettriche, quadri
                                  |elettrici e relativi componenti,
                                  |strumenti e accessori di vario
                                  |tipo e potenza;
                                  |
                                  |- Batterie di accumulatori, gruppi
                                  |di continuita', caricabatterie,
                                  |raddrizzatori, chopper, inverter,
                                  |celle a combustibile;
                                  |
                                  |- Motori elettrici, riscaldatori
                                  |elettrici, cucine, forni,
                                  |lavanderie ed altri
                                  |elettrodomestici;
                                  |
                                  |- Proiettori fissi e portatili,
                                  |fanali, centralini, pavese
                                  |elettrico, sagole luminose;
                                  |
                                  |- Cavi elettrici di vario tipo;
                                  |
                                  |- Parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
  Impianti di automazione della   |- Impianti di automazione
           piattaforma            |dell'impianto elettrico e dei
                                  |servizi di scafo e sicurezza e
                                  |relative apparecchiature;
                                  |
                                  |parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
Impianti di propulsione turbogas e|- Apparati turbogas e misti e
              misti               |relativi sistemi di automazione e
                                  |controllo;
                                  |
                                  |- Riduttori, linee d'asse ed
                                  |eliche;
                                  |
                                  |- Parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
 Impianti speciali ed impianti a  |- Impianti speciali di
              vapore              |propulsione;
                                  |
                                  |- Eliche trasversali e thrusters;
                                  |
                                  |- Evaporatori e calderine;
                                  |
                                  |- Elettrocompressori aria
                                  |d'avviamento e automazione;
                                  |
                                  |- Impianti di depurazione
                                  |filtraggio;
                                  |
                                  |- Apparati motori a vapore,
                                  |turbomacchinari e relativi
                                  |accessori;
                                  |
                                  |- Parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
Riduttori, linee d'assi ed eliche |- Giunti riduttori, linee d'assi
                                  |ed eliche di vario tipo e potenza;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
  Apparati di telecomunicazione   |- Apparati radio nelle bande HF,
                                  |VHF E UHF e relative antenne;
                                  |
                                  |- Impianti di centralizzazione
                                  |interni ed esterni;
                                  |
                                  |- Centralini telefonici;
                                  |
                                  |- Parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
   Equipaggiamenti ed armamento   |- Pistole, mitragliatrici, fucili
 leggero individuale e di reparto |automatici/ semiautomatici e a
                                  |caricamento manuale,
                                  |mitragliatrici leggere e relativo
                                  |munizionamento;
                                  |
                                  |- Mitragliere da 20, 25, 40, 45
                                  |mm. e relativo munizionamento;
                                  |
                                  |- parti di rispetto repliche ed
                                  |attrezzature relative;
                                  |
                                  |- Lanciagranate, lanciarazzi,
                                  |missili controcarro, missili
                                  |antiaerei, mortai, cannoni senza
                                  |rinculo e relativo munizionamento;
                                  |
                                  |- Materiale esplosivo comprese
                                  |bombe a mano;
                                  |
                                  |- Veicoli meccanizzati/corazzati
                                  |(VCC, LVTP7, M106); parti di
                                  |rispetto, repliche e attrezzature
                                  |relative.
                                  |
                                  |- Materiali per la sorveglianza,
                                  |(binocoli, visori notturni, camere
                                  |termiche); parti di rispetto,
                                  |repliche e attrezzature relative.
                                  |
                                  |- Attrezzature subacquee (apparati
                                  |di respirazione, di ricerca e
                                  |investigazione, apparecchiature
                                  |pressoresistenti, mute e
                                  |accessori); parti di rispetto,
                                  |repliche e attrezzature relative.
                                  |
                                  |- Attrezzature per aviolancio
                                  |(paracadute per il personale e
                                  |slitte per il materiale); parti di
                                  |rispetto, repliche e attrezzature
                                  |relative.
                                  |
                                  |- Attrezzature per lo sminamento
                                  |terrestre (apparati di ricerca,
                                  |attrezzature e mezzi di
                                  |inutilizzazione); parti di
                                  |rispetto, repliche e attrezzature
                                  |relative.
---------------------------------------------------------------------
 Artiglieria e relativi apparati  |- Impianti da 127 mm, 76 mm. E
             del tiro             |relativo munizionamento;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
       Sistemi missilistici       |- Sistemi missilistici
                                  |superficie-superficie e
                                  |superficie-aria e relativo
                                  |munizionamento;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
        Apparati radar/IFF        |- Radar di navigazione;
                                  |
                                  |- Radar di scoperta navale ed
                                  |aerea;
                                  |
                                  |- Interrogatori, trasponditori e
                                  |decodificatori IFF;
                                  |
                                  |parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
         Sistemi antisom          |- Apparati sonar attivi e passivi;
                                  |
                                  |- Telefoni subacquei;
                                  |
                                  |- Lanciasiluri per siluri pesanti
                                  |e leggeri;
                                  |
                                  |- Impianti lanciabas e relativo
                                  |munizionamento;
                                  |
                                  |- Cariche di controminamento, anti
                                  |mezzi insidiosi e per segnalazione
                                  |attrezzature di sminamento;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative;
                                  |
                                  |- Siluri leggeri e pesanti;
                                  |
                                  |- Componenti di siluri leggeri e
                                  |pesanti.
---------------------------------------------------------------------
  Sistemi di Comando e Controllo  |- Ripetitori radar;
                                  |
                                  |- Consolle;
                                  |
                                  |- unita' di elaborazione ed
                                  |ausiliarie;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative;
                                  |
                                  |- Aerostati e relativi componenti.
---------------------------------------------------------------------
  Apparati di guerra elettronica  |- Apparati di intercettazione e
                                  |disturbo/inganno radar e di
                                  |telecomunicazione;
                                  |
                                  |- Impianti lanciarazzi per inganno
                                  |e relativo munizionamento,
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche ed
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
        Apparati dati nave        |- Girobussole, solcometri,
                                  |ecoscandagli, batitermografi,
                                  |apparati di radionavigazione e
                                  |satellitari, servoamplificatori e
                                  |relativi accessori, quadretti di
                                  |visualizzazione, sistemi TV a
                                  |circuito chiuso; parti di
                                  |rispetto, repliche ed attrezzature
                                  |relative.
---------------------------------------------------------------------
    Sistemi contromisure mine     |- Veicoli subacquei e relativi
                                  |sottosistemi componenti
                                  |
                                  |- Apparecchiature di dragaggio
                                  |meccanico ad influenza e relativi
                                  |accessori
                                  |
                                  |- Sottosistemi di cacciamine
                                  |
                                  |- Cariche di profondita' e
                                  |relativi componenti
                                  |
                                  |- Cariche di segnalazione
                                  |subacquee o ERR
                                  |
                                  |- Mine navali ed accessori
---------------------------------------------------------------------
  Materiali del servizio fari e   |- Apparati lampeggiatori gas
      segnalamenti marittimi      |acetilene;
                                  |
                                  |- Apparati lampeggiatori gas
                                  |propano;
                                  |
                                  |- Boe per alti fondali;
                                  |
                                  |- Boe segnaletiche;
                                  |
                                  |- Bombole acetilene;
                                  |
                                  |- Carrelli elettrici;
                                  |
                                  |- Fanali segnalamento portuale;
                                  |
                                  |- Quadri distribuzione gas
                                  |acetilene;
                                  |
                                  |- Quadri lampeggiatori
                                  |elettronici;
                                  |
                                  |- Riduttrici di pressione per gas
                                  |acetilene;
                                  |
                                  |- Scambiatori gas/lampade
                                  |elettriche;
                                  |
                                  |- Torrette porta fanali;
                                  |
                                  |- Valvola solare dale n.
---------------------------------------------------------------------
         Veicoli ruotati          |- Autovetture;
                                  |
                                  |- Automotofurgoni;
                                  |
                                  |- motocarri;
                                  |
                                  |- camioncini promiscui;
                                  |
                                  |- autocampali;
                                  |
                                  |- autobus;
                                  |
                                  |- autocarri;
                                  |
                                  |- autocaravan;
                                  |
                                  |- autobotti;
                                  |
                                  |- autocisterne;
                                  |
                                  |- ambulanze;
                                  |
                                  |- autosoccorso;
                                  |
                                  |- autoantincendio;
                                  |
                                  |- autopompe;
                                  |
                                  |- autofornitori;
                                  |
                                  |- autofrigo;
                                  |
                                  |- autogru';
                                  |
                                  |- autoelevatori;
                                  |
                                  |- carrelli elevatori e
                                  |trasportatori;
                                  |
                                  |- motospazzatrici;
                                  |
                                  |- pale meccaniche;
                                  |
                                  |- autocompressori;
                                  |
                                  |- carriole meccaniche;
                                  |
                                  |- centrali elettriche autocarrate;
                                  |
                                  |- cucine campali;
                                  |
                                  |- gruppi elettrogeni;
                                  |
                                  |- trattori;
                                  |
                                  |- rimorchi;
                                  |
                                  |- semirimorchi;
                                  |
                                  |- motocicli;
                                  |
                                  |- containers.
---------------------------------------------------------------------
            Vestiario             |- Uniformi ed accessori;
                                  |
                                  |- Vestiario ordinario;
                                  |
                                  |- Calzature;
                                  |
                                  |- Materie prime per confezionare
                                  |capi di vestiario (tessuti ed
                                  |accessori);
                                  |
                                  |- Vestiario/equipaggiamento
                                  |antinfortunistico individuale;
                                  |
                                  |- Vestiario da lavoro.
---------------------------------------------------------------------
           Casermaggio            |- Effetti letterecci (anche di uso
                                  |ospedaliero);
                                  |
                                  |- Dotazioni di cucina;
                                  |
                                  |- Borse vario tipo;
                                  |
                                  |- Apparecchiature elettriche e
                                  |relativi pezzi di rispetto;
                                  |
                                  |- Fotocopiatrici;
                                  |
                                  |- Pentolame di vario formato in
                                  |alluminio;
                                  |
                                  |- Dotazioni di mensa (bicchieri,
                                  |tazzoni, bocce di vetro, vassoi,
                                  |etc.);
                                  |
                                  |- Lana bianca per materassi;
                                  |
                                  |- Nastri di carta per
                                  |telescriventi;
                                  |
                                  |- Materiali consumabili (stracci,
                                  |flanelle, etc.);
---------------------------------------------------------------------
            Sanitario             |- Mezzi e materiali del servizio
                                  |di sanita' e relative dotazione e
                                  |scorte.
---------------------------------------------------------------------
Stabilimenti di lavoro, officine, |- Macchinari e componenti per
           laboratorio            |officine meccaniche
                                  |elettromeccaniche e laboratori
                                  |(torni, piegatrici,
                                  |rettificatrici, etc., strumenti
                                  |per laboratori ottici, elettronici
                                  |ed elettromeccanici);
                                  |
                                  |- Utensili, ferramenta, abrasivi,
                                  |ecc.;
                                  |
                                  |- Macchinari speciali per
                                  |tipografia rilegatoria ecc.;
                                  |
                                  |- Lamiere e profilati;
                                  |
                                  |- Legnami e materiali da
                                  |costruzione;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche e
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
     Attrezzature didattiche,     |- Materiali e attrezzature per
      ricreative e sportive       |Istituti, Scuole e Centri di
                                  |addestramento;
                                  |
                                  |- Dotazioni e attrezzature per
                                  |campi sportivi e palestre;
                                  |
                                  |- Attrezzature e materiali. di
                                  |carattere ricreativo;
                                  |
                                  |- Attrezzature e arredamenti per
                                  |Circoli e Sale cinematografiche;
---------------------------------------------------------------------
   Servizio Meteo e Idrografia    |- Impianti, apparati,
                                  |apparecchiature e mezzi per la
                                  |meteorologia e idrografia;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche e
                                  |attrezzature relative.
---------------------------------------------------------------------
Informatica e materiali per uffici|- Materiali per servizi
                                  |tipografici, litografici e di
                                  |fotoriproduzione;
                                  |
                                  |- Macchine da scrivere e da
                                  |calcolo meccaniche ed
                                  |elettriche/elettroniche;
                                  |
                                  |- Sistemi di informatica;
                                  |
                                  |- parti di rispetto, repliche e
                                  |attrezzature relative.
=====================================================================




3. AERONAUTICA MILITARE


=====================================================================
           Fattispecie            |            Tipologia
=====================================================================
    Materiali per Aeromobili,     |- Velivoli e relative parti di
        Armamento Avionica        |ricambio
                                  |
                                  |- Elicotteri e relative parti di
                                  |ricambio
                                  |
                                  |- Parti specifiche motori a getto
                                  |ed a elica
                                  |
                                  |- Materiali di supporto velivoli a
                                  |terra
                                  |
                                  |- Simulatore e Rigs
                                  |
                                  |- Armamento terrestre e relative
                                  |parti di ricambio
                                  |
                                  |- Munizionamento terrestre
                                  |
                                  |- Materiale per la difesa NBC
                                  |
                                  |- Materiale di sopravvivenza e
                                  |visori notturni
                                  |
                                  |- Materiale per servizio impianti
                                  |ed infrastrutture aeroportuali
                                  |
                                  |- Macchine da officina e relativi
                                  |materiali
                                  |
                                  |- Attrezzi, utensili, strumenti di
                                  |uso ricorrente
                                  |
                                  |- Materiale tecnico di uso
                                  |generico
                                  |
                                  |- Materiali, apparati, strumenti
                                  |di misura, parti di ricambio ed
                                  |attrezzature per le
                                  |telecomunicazioni.
                                  |
                                  |- Materiali, apparati, strumenti
                                  |di misura, parti di ricambio ed
                                  |attrezzature per la
                                  |radioassistenza.
---------------------------------------------------------------------
Materiali per sistemi di Comando e|- Materiali, apparati, strumenti
            Controllo             |di misura, parti di ricambio ed
                                  |attrezzature per l'antintrusione.
                                  |
                                  |- Materiali, apparati, strumenti
                                  |di misura, parti di ricambio ed
                                  |attrezzature per radar.
                                  |
                                  |- Materiali, apparati, strumenti
                                  |di misura, parti di ricambio ed
                                  |attrezzature per la meteorologia.
                                  |
                                  |- Materiali, apparati, strumenti
                                  |di misura, parti di ricambio ed
                                  |attrezzature per l'elaborazione
                                  |dati.
                                  |
                                  |- Materiali, apparati, strumenti
                                  |di misura, parti di ricambio ed
                                  |attrezzature per le sale
                                  |operative.
---------------------------------------------------------------------
Materiali per Servizi di Supporto |- Autoambulanza
                                  |
                                  |- Autoblindo
                                  |
                                  |- Minibus
                                  |
                                  |- Autobus
                                  |
                                  |- Autocampagnola
                                  |
                                  |- Autofurgone e derivati
                                  |
                                  |- Autovettura
                                  |
                                  |- Autovettura blindata
                                  |
                                  |- Trattore stradale e/o
                                  |aeroportuale
                                  |
                                  |- Veicolo antineve
                                  |
                                  |- Veicolo multiruolo
                                  |
                                  |- Autoarticolato
                                  |
                                  |- Autobotte
                                  |
                                  |- Autocarro
                                  |
                                  |- Autocompattatore
                                  |
                                  |- Autogru
                                  |
                                  |- Autotrasportatore
                                  |
                                  |- Bighe e carrelli
                                  |
                                  |- Motocicli e biciclette
                                  |
                                  |- Rimorchio
                                  |
                                  |- Carrello elevatore
                                  |
                                  |- Spazzatrice
                                  |
                                  |- Autoantincendi
                                  |
                                  |- Autorifornitore
                                  |
                                  |- Locomotore
                                  |
                                  |- Roulotte
                                  |
                                  |- Motori e parti di ricambio
                                  |veicoli
                                  |
                                  |- Natanti e battelli pneumatici
                                  |
                                  |- Attrezzatura d'officina
                                  |
                                  |- Estintori ed agenti estinguenti
                                  |
                                  |- Equipaggiamenti protettivi
                                  |individuali antincendio
                                  |
                                  |- Attrezzature e motopompe
                                  |antincendio
                                  |
                                  |- Apparecchiature per lo sviluppo
                                  |e la conservazione di film, bagni
                                  |chimici e controllo qualita' e
                                  |materiali di consumo
                                  |
                                  |- Apparecchiature per stampe
                                  |fotografiche
                                  |
                                  |- Apparecchiature per
                                  |fotointerpretazione e materiali di
                                  |consumo
                                  |
                                  |- Carbolubrificanti avio ed auto,
                                  |ossigeno avio
                                  |
                                  |- Materiali ed attrezzature per il
                                  |servizio e/o deposito
                                  |carbolubrificanti avio ed auto
                                  |
                                  |- Materiali ed attrezzature per il
                                  |servizio e/o deposito ossigeno
                                  |avio
                                  |
                                  |- Strumentazione ed
                                  |apparecchiature per controlli
                                  |chimico-fisici e ambientali
---------------------------------------------------------------------
    Materiali infrastrutturali    |- Sistemi statici di continuita'
                                  |assoluta per esigenze demaniali e
                                  |relative parti di ricambio
                                  |
                                  |- Sistema alimentazione elettrica
                                  |di emergenza Radar D.A e relative
                                  |parti di ricambio.
                                  |
                                  |- Impianti per voli notturni e
                                  |relative parti di ricambio.
                                  |
                                  |- Gruppi elettrogeni di uso
                                  |generale e relative parti di
                                  |ricambio.
                                  |
                                  |- Elettroconvertitori e relative
                                  |parti di ricambio.
                                  |
                                  |- Automezzi speciali demaniali e
                                  |relative parti di ricambio.
                                  |
                                  |- Attrezzature specificatamente
                                  |demaniali.
                                  |
                                  |- Componenti di impianti elettrici
                                  |e di condizionamento d'aria.
---------------------------------------------------------------------
     Materiali di casermaggio     |- Materiali e mobili per
                                  |l'arredamento degli alloggi.
                                  |
                                  |- Materiali e mobili per
                                  |l'arredamento degli Uffici.
                                  |
                                  |- Materiali e mobili per
                                  |l'arredamento dei refettori.
                                  |
                                  |- Attrezzature per le mense e per
                                  |le cucine.
                                  |
                                  |- Effetti letterecci.
                                  |
                                  |- Attrezzature e macchine per
                                  |ufficio.
                                  |
                                  |- Detersivi.
                                  |
                                  |- Materiali antinfortunistici.
                                  |
                                  |- Materiali per l'igiene.
                                  |
                                  |- Materiali accessori di sartoria.
                                  |
                                  |- Materiali, arredi ed
                                  |attrezzature in dotazione agli
                                  |O.P.S.
---------------------------------------------------------------------
   Vestiario ed Equipaggiamento   |- Borracce ed elmetti.
                                  |
                                  |- Copricapo e berretti.
                                  |
                                  |- Calzari, anfibi e scarpe.
                                  |
                                  |- Calze e calzettoni.
                                  |
                                  |- Camicie e canottiere.
                                  |
                                  |- Cappotti e impermeabili.
                                  |
                                  |- Cinture e cinturoni.
                                  |
                                  |- Distintivi di grado.
                                  |
                                  |- Fregi e guaine.
                                  |
                                  |- Divise ed uniformi.
                                  |
                                  |- Giacche, giacconi e giubbotti.
                                  |
                                  |- Grembiuli.
                                  |
                                  |- Guanti.
                                  |
                                  |- Maglioni.
                                  |
                                  |- Pantaloni.
                                  |
                                  |- Pantofole e pianelle da bagno.
                                  |
                                  |- Pugnali.
                                  |
                                  |- Sacchi addiaccio.
                                  |
                                  |- Sandali.
                                  |
                                  |- Sottocombinazioni da volo.
                                  |
                                  |- Slip e mutande.
                                  |
                                  |- Tessuti e foderami.
                                  |
                                  |- Tute sportive.
                                  |
                                  |- Zoccoli.
---------------------------------------------------------------------
       Materiale Sanitario        |- Apparecchiature, strumenti,
                                  |attrezzature ed accessori medici e
                                  |chirurgici esuberanti e di vecchio
                                  |tipo.
=====================================================================




4. CARABINIERI


=====================================================================
           Fattispecie            |            Tipologia
=====================================================================
     Mezzi e materiali della      |- ambulanze;
          Motorizzazione          |
                                  |- autoblindo;
                                  |
                                  |- autobus;
                                  |
                                  |- autocarri;
                                  |
                                  |- autocisterne/autobotti;
                                  |
                                  |- autoidranti;
                                  |
                                  |- autosoccorso;
                                  |
                                  |- autovetture;
                                  |
                                  |- autovetture da ricognizione;
                                  |
                                  |- cingolati da neve;
                                  |
                                  |- derivati da autovetture
                                  |commerciali;
                                  |
                                  |- furgoni;
                                  |
                                  |- motofurgoni;
                                  |
                                  |- motoslitte;
                                  |
                                  |- motospazzatrici;
                                  |
                                  |- motoveicoli/ciclomotori;
                                  |
                                  |- rimorchi;
                                  |
                                  |- veicoli protetti di derivazione
                                  |commerciale;
                                  |
                                  |- veicoli trasporto cavalli;
                                  |
                                  |- veicoli multiruolo;
                                  |
                                  |- ricambi/ attrezzature (relativi
                                  |alle predette tipologie);
                                  |
                                  |- Attrezzature per movimentazione,
                                  |immagazzinamento e distribuzione
                                  |carburanti.
---------------------------------------------------------------------
   Materiale delle Trasmissioni   |- elaboratori elettronici
                                  |dipartimentali e relativi
                                  |componenti ed accessori;
                                  |
                                  |- sistemi di lettura ottica;
                                  |
                                  |- sistemi per la memorizzazione
                                  |automatica dei dati "STORAGETEK";
                                  |
                                  |- centrali telefoniche analogiche;
                                  |
                                  |- concentratori telefonici;
                                  |
                                  |- cellulari ETACS;
                                  |
                                  |- telefoni varie tipologie;
                                  |
                                  |- radiotelefoni;
                                  |
                                  |- telescriventi;
                                  |
                                  |- radio HF e VHF;
                                  |
                                  |- radioveicolari;
                                  |
                                  |- ponti radio analogici;
                                  |
                                  |- multiplex analogici;
                                  |
                                  |- personal computers, server e
                                  |relativi componenti ed accessori;
                                  |
                                  |- stampanti ad aghi e laser;
                                  |
                                  |- monitors;
                                  |
                                  |- scanners;
                                  |
                                  |- cavi di collegamento;
                                  |
                                  |- fax;
                                  |
                                  |- gruppi di continuita';
                                  |
                                  |- batterie di varia tipologia;
                                  |
                                  |- router/bridge;
                                  |
                                  |- tralicci;
                                  |
                                  |- antenne varie;
                                  |
                                  |- gruppi elettrogeni.
---------------------------------------------------------------------
        Armamento leggero         |- mitragliatrici MG 42/59;
                                  |
                                  |- mitragliatrici Browning 12,7.
---------------------------------------------------------------------
          Materiali NBC           |- maschere M59 complete di borse;
                                  |
                                  |- filtro per M59;
                                  |
                                  |- corredi complementari NBC.
---------------------------------------------------------------------
 Ulteriori materiali di Armamento |- elmetti metallici mod. 33;
         ed Equip. Spec.          |
                                  |- matite Minolux.
---------------------------------------------------------------------
  Mezzi e materiali del Servizio  |- elicotteri AB 205;
              Aereo               |
                                  |- elicotteri AB 206B1;
                                  |
                                  |- elicotteri A109;
                                  |
                                  |- motori di elicotteri di vario
                                  |tipo;
                                  |
                                  |- ricambi vari ed attrezzature.
---------------------------------------------------------------------
  Mezzi e materiali del Servizio  |- battelli pneumatici e
              Navale              |fuoribordo;
                                  |
                                  |- motovedette;
                                  |
                                  |- motori marini per motovedette;
                                  |
                                  |- apparati di navigazione;
                                  |
                                  |parti di ricambio per motovedette.
=====================================================================



b) Settore COMMISSARIATO E SANITA'

=====================================================================
        Fattispecie         |               Tipologia
=====================================================================
        Casermaggio         |- arredi per posto letto e per ufficio;
                            |
                            |- materiali per servizi generali di
                            |caserma;
                            |
                            |- materiali per refettorio e da cucina;
                            |
                            |- materassi e guanciali.
                            |
                            |- coperte da campo;
                            |
                            |- accessori per uniforme;
                            |
                            |- sacchi e custodie;
                            |
                            |- materiali di attendamento;
                            |
                            |- materiali sci-alpinismo;
---------------------------------------------------------------------

Vestiario ed equipaggiamento|- vestiario ordinario e calzature;

                            |
                            |- vestiario e calzature speciali;
                            |
                            |- serie lavoro;
                            |
                            |- materie prime per equipaggiamenti;
                            |
                            |- materie prime per confezionamento
                            |vestiario;
                            |
                            |- materie prime per riparazione
                            |calzature e vestiario;
                            |
                            |- borracce, reticelle per elmetto,
                            |occhiali, bidoni;
                            |
                            |- sacchi riparazione calzature e
                            |vestiario;
                            |
                            |- borse per denaro/borse varie;
                            |
                            |- materiali d'igiene;
                            |
                            |- teli mimetici.
---------------------------------------------------------------------
    Mezzi mobili campali    |- cucine rotabili da campo;
                            |
                            |- accessori per cucine rotabili;
                            |
                            |- attrezzature varie da campo.
---------------------------------------------------------------------
    Materiali di Sanita'    |- antropometri;
                            |
                            |- apparecchiature radiologiche
                            |tradizionali;
                            |
                            |- apparecchi per diagnostica;
                            |
                            |- apparecchi per riabilitazione
                            |(aerosol, Marconi, radar, laser);
                            |
                            |- armadi vario tipo;
                            |
                            |- barelle per traumatizzati;
                            |
                            |- carrelli per medicazioni e per
                            |distribuzione vivande;
                            |
                            |- elettrocardiografi;
                            |
                            |- frigoriferi per vaccini e farmaci;
                            |
                            |- lampade scialitiche per ambulatorio;
                            |
                            |- lettini visita e letti ospedalieri;
                            |
                            |- otoscopi;
                            |
                            |- poltrone prelievi;
                            |
                            |- set per rianimazione;
                            |
                            |- riuniti odontoiatrici;
                            |
                            |- set per tracheotomia;
                            |
                            |- spirometri;
                            |
                            |- apparecchiature per sterilizzazione;
                            |
                            |- strumenti per il rilevamento dei
                            |riflessi acustici e visivi;
                            |
                            |- supporti a tre piedi per terapia
                            |parenterale.
=====================================================================

Art. 425

Modalita' attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali

1. Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e a titolo gratuito, nelle localita' in cui si trovano, dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi dell'articolo 312 del codice.

2. Nell'ambio dei piani di rientro o di riarticolazione dei contingenti militari all'estero, il comandante del contingente militare predispone gli elenchi analitici per qualita', quantita', denominazione, stato d'uso e valore inventariale dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, indicando per ciascuno di essi i soggetti che, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 312 del codice, hanno presentato formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata di idonea documentazione.

3. Gli ispettorati ovvero i comandi logistici di Forza armata individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, i mezzi e i materiali per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilita', non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto.

4. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono al Capo di stato maggiore della difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati ai sensi del comma 3, per l'adozione del provvedimento che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni stabilendone l'eventuale ordine di priorita'.

6. I mezzi e i materiali per i quali e' autorizzata la cessione sono dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi logistici di Forza armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano. La dichiarazione di cedibilita' tiene luogo della dichiarazione di fuori uso.

7. All'atto della cessione e' redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario.

8. La dichiarazione di cedibilita' di cui al comma 6 e il verbale di consegna di cui al comma 7 costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.

Art. 426

Prestito di materiali a terzi

1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, a enti pubblici, e a privati e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' logistica centrale competente.

2. Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamita', di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito e' autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorita' logistica centrale.

3. Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato richiesto; il periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.

4. Se non sono previste dalle istruzioni, di cui all'articolo 446, comma 4 e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedono che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorita' logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce:

a) le modalita' e i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonche' le conseguenti operazioni contabili;

b) la misura del compenso, le modalita' e la data del relativo pagamento, se il prestito e' a titolo oneroso;

c) la forma e l'entita' della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite.

Art. 427

Cessioni e prestiti a Forze armate estere

1. Le cessioni e i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.

TITOLO VI
LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITA' ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA

Art. 428

Definizioni

1. Nel presente titolo l'espressione «il Comitato» si intende riferita al Comitato misto paritetico, previsto dall'articolo 322 del codice, della regione o provincia il cui territorio e' interessato alle opere e attivita' militari, l'espressione «il comandante territoriale» al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, territorialmente competenti, a secondo che si tratti di questione interessante rispettivamente l'Esercito italiano o di carattere interforze, la Marina militare o l'Aeronautica militare, le espressioni «la regione», il «consiglio regionale», «il presidente della giunta regionale» si intendono, per il Trentino-Alto Adige, riferite alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

Art. 429

Procedimento per la riunione del Comitato

1. Al fine di realizzare l'armonizzazione prevista dall'articolo 322 del codice, sono ((sottoposti all'esame del Comitato)) i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

2. I programmi di opere militari che comportano limitazioni interessanti il demanio marittimo, il mare territoriale e il demanio idrico, prima di essere ((sottoposti all'esame del Comitato)), sono comunicati per eventuali osservazioni alle competenti autorita' territoriali.

3. La richiesta di riunione del Comitato, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti oggetto delle consultazioni nonche' la data e la sede della riunione stessa, e' comunicata con almeno quindici giorni di anticipo dal comandante territoriale al presidente della giunta regionale o da questi al comandante territoriale. Le comunicazioni del presidente della giunta regionale relative al Comitato sono inviate al comandante territoriale competente indicato dal Ministero della difesa.

4. Il comandante territoriale da' avviso della riunione ai rappresentanti militari e a quello del Ministero dell'economia e delle finanze in seno al Comitato e il Presidente della giunta regionale ai rappresentanti della regione.

5. L'autorita' che indice la riunione informa il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, il Commissario del Governo e i corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 430

Quorum per la validita' delle riunioni del Comitato

1. Per la validita' delle riunioni del Comitato e' necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non puo' avere luogo per mancanza del numero di membri richiesto, il presidente del Comitato, constatata l'invalidita' della seduta, fissa la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno di quindici giorni e non piu' di venti giorni dalla data della prima, dandone notizia al comandante territoriale e al presidente della giunta regionale i quali provvedono alle comunicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 429.

3. Se nella seconda riunione non e' presente il numero di membri richiesto, il Presidente del Comitato fissa la data di una terza riunione con le modalita' di cui al comma 2. La terza riunione e' valida con la presenza della meta' dei membri del Comitato.

4. Se nell'ambito di una sola seduta non sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la prosecuzione della seduta e' valida anche con la presenza della meta' dei componenti.

5. Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario del Comitato, e' trasmesso a cura del Presidente medesimo al Comandante territoriale che ne curera' la raccolta cronologica, rubricazione e la conservazione.

6. Copia del verbale, autenticata dal presidente del comitato, e' trasmessa al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai prefetti delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente per le parti di suo interesse.

Art. 431

Decisione del Ministro della difesa

1. Copia del verbale della riunione del Comitato e' trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio.

2. Se dal verbale risulta che in seno al comitato non e' stata raggiunta l'unanimita' e sono state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una relazione del direttore generale dei lavori e del demanio.

3. Le definitive decisioni adottate dal Ministro della difesa sono comunicate al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai prefetti delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente nei casi di suo interesse.

Art. 432

Programmi delle esercitazioni sottoposti al Comitato

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 322, comma 5, del codice, il comandante territoriale sottopone alla consultazione del Comitato i programmi delle esercitazioni annualmente pianificate a livello di Stato maggiore che si prevede debbano interessare aree delle quali il Ministero della difesa non abbia la disponibilita'.

2. Nei programmi sono indicati:

a) il calendario di massima delle esercitazioni;

b) le localita', l'estensione delle aree interessate e le modalita' di svolgimento;

c) l'uso che delle aree si fara';

d) le aree che per motivi di pubblica incolumita' occorrera' sgomberare;

e) l'eventuale incidenza sul regolare svolgimento del traffico stradale;

f) le misure di sicurezza che saranno predisposte per prevenire o ridurre pregiudizi a persone, animali o cose.

3. I programmi delle esercitazioni di cui al presente articolo sono comunicati dal comandante territoriale alla competente prefettura.

Art. 433

Contenuto delle limitazioni

1. Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'articolo 321, comma 1, del codice consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, effettuare connesse operazioni campestri.

2. Le limitazioni da imporre per il tipo di opere e installazioni di difesa, di cui agli articoli 320 e 321 del codice, e al comma 1, sono definite dalle norme tecniche di carattere riservato, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno.

3. Le norme tecniche stabiliscono le limitazioni al diritto di proprieta' da imporre nella misura direttamente e strettamente necessaria in relazione al tipo di opera o di installazione di difesa.

Art. 434

Adempimenti pubblicitari

1. Il Comandante territoriale trasmette ai comuni interessati due copie autentiche del decreto e relativi allegati, unitamente a un congruo numero di copie dei manifesti da affiggere, per l'espletamento da parte dei comuni delle formalita' previste dall'articolo 324 del codice.

2. Una copia del decreto con la dichiarazione di avvenuto deposito, dell'avvenuta affissione di manifesti e' trasmesso a cura del segretario comunale al comando territoriale. L'altro esemplare del decreto, completato come il precedente, e' custodito nell'archivio del comune.

Art. 435

Adempimenti esecutivi

1. Gli uffici tecnici militari, decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale del decreto impositivo, provvedono, nel piu' breve tempo possibile, al collocamento sul terreno di segnali eventualmente indicati dalla mappa allegata al decreto.

2. I segnali sono costituiti da pali di ferro o di altro idoneo materiale di altezza adeguata e muniti in sommita' di targa di analogo materiale recante ben visibile la dicitura «Comune di ...............Zona soggetta a vincolo militare». In luogo dei pali-segnali possono all'occorrenza collocarsi termini lapidei, recanti la stessa dicitura in modo abbreviato.

3. Spetta agli uffici tecnici militari curare la manutenzione dei pali-segnali e dei termini lapidei.

4. I lavori per le modificazioni di cui all'articolo 327 del codice, sono eseguiti o direttamente dal proprietario interessato nel termine assegnatogli dall'ufficio tecnico militare o dagli uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori a economia.

5. Il comandante territoriale, su istanza dell'interessato, ha facolta' di accordare una proroga ai termini stabiliti per l'effettuazione dei lavori di modificazione.

Art. 436

Procedimento per l'indennizzo

1. La domanda di indennizzo e' presentata al comandante territoriale ed e' redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.

2. Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore a euro 258,00 si provvede previo accertamento della proprieta' dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.

Art. 437

Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga

1. La domanda di autorizzazione a eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell'articolo 328 del codice va presentata al comandante territoriale ed eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, da' lo stesso comandante contemperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio del richiedente.

2. Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, e' redatto apposito atto conforme al modello predisposto dal Ministero della difesa. Le condizioni devono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze militari con il minor possibile aggravio della proprieta' privata e a evitare oneri dello Stato.

3. Tutte le autorizzazioni sono registrate dall'ufficio tecnico militare su apposite rubriche.

Art. 438

Procedimento in caso di limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari

1. I provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 332 del codice necessari per la tutela della pubblica incolumita' nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza.

2. Detta ordinanza e' comunicata alle autorita' indicate dall'articolo 332 del codice e ai membri del comitato entro i termini previsti nel medesimo articolo.

3. Se lo richiedono necessita' urgenti di tutela della pubblica incolumita', i provvedimenti adottati al riguardo dai Comandanti di corpo sono immediatamente comunicati anche al Comandante territoriale.

4. Le ordinanze contengono:

a) l'esatta indicazione delle localita' da sgomberare o nelle quali e' vietato l'accesso, le strade interrotte e relative deviazioni, il tipo dei segnali che delimitano le zone interdette, nonche' la precisazione che le carte topografiche indicanti la zona sono esposte all'albo comunale e visibili a tutti;

b) la data di inizio dell'esercitazione;

c) la durata prevedibile della stessa;

d) il richiamo delle disposizioni legislative vigenti circa il divieto di raccogliere rimuovere proiettili inesplosi od ordigni esplosivi di qualsiasi genere, con la precisa indicazione dell'autorita' cui devono segnalarsi gli eventuali rinvenimenti;

e) le modalita' e i termini per la richiesta degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili e degli eventuali risarcimenti di danni;

f) altre eventuali indicazioni di volta in volta ritenute necessarie.

5. L'ordinanza affissa all'albo comunale e' corredata di carta in scala non inferiore a 1: 50.000 su cui sono riportati i limiti dell'area interessata all'esercitazione.

6. L'affissione all'albo si protrae per la durata dell'esercitazione.

7. I manifesti riproducenti l'ordinanza sono approntati dal comando militare e affissi a cura dell'apposito servizio comunale.

8. Il segretario comunale da' assicurazione scritta all'autorita' militare dell'eseguita pubblicazione.

9. Se le esercitazioni si svolgono in aree soggette a pericolo di incendio, il comandante territoriale assicura, anche in conformita' alla legislazione statale e regionale vigente in materia, la predisposizione di idonee misure di prevenzione e di pronto intervento nei confronti degli incendi innescabili dal tiro delle armi e dalla presenza dei reparti militari.

10. Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi.

11. In tal caso, il comandante territoriale ne informa immediatamente il sindaco. Il pericolo deve essere segnalato con idonei cartelli e la zona pericolosa e' vigilata a cura dei reparti militari.

12. Per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal comma 5 dell'articolo 332 del codice.

13. Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'amministrazione militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti e in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, e' redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.

14. Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.

15. Tali istanze sono presentate ai comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.

16. I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi o dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli uffici comunali e le locali stazioni dei carabinieri.

17. Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.

18. I danni denunciati che non risultano accertati o che sono dichiarati di entita' diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi e' redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati.

Art. 439

Procedimento per l'autorizzazione dell'autorita' militare per talune

opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

1. L'autorizzazione del comandante territoriale per l'uso di grotte, gallerie e cavita' sotterranee, prevista dall'articolo 333, commi 1 e 3 del codice, e' richiesta allorche' le grotte, gallerie e cavita' sotterranee siano ubicate in aree soggette a limitazioni militari o abbiano uno sviluppo o tracciato che interferisce con immobili militari. L'autorizzazione stessa e', inoltre, richiesta quando l'uso delle grotte, gallerie e cavita' sotterranee comporta modifiche allo stato dei luoghi.

2. L'autorizzazione del comandante territoriale per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere, prevista dall'articolo 333, comma 2 del codice, e' richiesta allorche' trattasi di lavori eccedenti la semplice manutenzione o riparazione.

3. Il parere del Comandante territoriale reso in relazione ((alla previsione di cui all'articolo 333, comma 4)) del codice e' espresso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dei piani urbanistici; decorso tale termine, la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

4. Se le esigenze della Difesa lo consentono, il Comandante territoriale, ogni tre anni, indica ai competenti organi comunali quali aree, di quelle comprese nei comuni elencati nel comma 7 dell'articolo 333 del codice, possono essere dichiarate non di effettiva importanza militare e quindi non soggette al regime di cui al comma 1 dell'articolo 333 del codice.

Art. 440

Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 334 del codice

1. Ai fini del parere previsto dall'articolo 334 del codice, si considera variante strutturale significativa di strade statali, autostrade e ferrovie ogni variante di sviluppo superiore a cinque chilometri. Ai fini del parere medesimo si considerano: impianti minerari marittimi, quelli fissi per la produzione degli idrocarburi localizzati in mare o ubicati a terra entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare; grandi stabilimenti industriali, quelli che impiegano oltre 1.000 persone ovvero occupano un'area coperta uguale o superiore a 100.000 mq; impianti elettrici ad altissimo potenziale, quelli di produzione, trasporto e distribuzione oltre i 150.000 volts; grandi depositi di olii minerali, i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) aventi capacita' totale superiore a 3.500 mc (benzina) e i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata aventi capacita' totale superiore a 1.000 mc (olii combustibili); oleodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 26 pollici e una portata superiore a 2.500 tonnellate/ora; metanodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 30 pollici e con massima pressione di esercizio di 24 kg/cm².

2. Non e' richiesto il parere del comandante territoriale per i lavori di semplice manutenzione o riparazione interessanti le opere indicate dall'articolo 334 del codice.

Art. 441

Autorita' competenti

1. Nei comuni indicati nel comma 7 dell'articolo 333 del codice, le istanze per ottenere ((l'autorizzazione di cui al medesimo articolo)) sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nei commi 8 e 9 dell'articolo 333 del codice, le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo.

2. Il parere dell'autorita' militare, previsto dall'articolo 334 del codice, e' richiesto al competente comandante militare territoriale di regione.

((3.Le istanze e le richieste di cui ai commi 1 e 2, redatte in carta libera)), sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attivita' progettate.

4. L'inizio delle opere o attivita' e' subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell'articolo 334 del codice.

5. Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonche' in ogni caso in cui le opere o le attivita' siano deliberate da parte di autorita' ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale esprime il proprio avviso nei termini di cui all'articolo 334, comma 2 del codice.

Art. 442

Contenuto formale delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dai competenti comandanti territoriali.

2. Esse devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono.

3. Le autorizzazioni concesse dopo accordi con altre autorita' contengono l'indicazione dell'adesione delle autorita' cointeressate.

Art. 443

Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 335 del codice

1. Le disposizioni dell'articolo 335 del codice si applicano nelle seguenti isole del territorio nazionale, che sono dichiarate di importanza militare: Arcipelago toscano; Pontine; Flegree; Capri; Tremiti; Eolie; Ustica; Egadi; Pantelleria; Pelagie; Arcipelago della Maddalena; Asinara; Tavolara; San Pietro; Sant'Antioco.

Art. 444

Alienazioni in favore di cittadini stranieri

1. Ai fini dell'articolo 335 del codice, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile e' situato nel territorio di piu' province, la domanda e' presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.

Art. 445

Accertamento delle violazioni

1. Il personale dell'amministrazione militare, a conoscenza di presunte violazioni al titolo VI del libro II del codice o ai singoli decreti di imposizione, ha l'obbligo di informare il comando militare locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale.

2. L'accertamento delle violazioni spetta agli ufficiali e ai funzionari tecnici dell'amministrazione militare i quali, se possibile, devono contestare immediatamente la violazione.

3. Il comandante territoriale, riconosciuto trattarsi realmente di violazione, diffida il trasgressore a far cessare la violazione stessa in tempo determinato con la comminatoria della sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento.

4. Il comandante territoriale puo' dare al trasgressore l'ordine di ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non puo' essere inferiore a sessanta giorni, salva la possibilita' dell'autorita' militare di assegnare un termine piu' breve in relazione a particolari circostanze.

5. Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in caso di assoluta urgenza, il comandante territoriale incarica l'ufficio tecnico militare competente di procedere d'ufficio.

6. Gli uffici tecnici militari provvedono con la procedura fissata per i lavori a economia.

7. L'inizio dei lavori e' fatto constatare con verbale da un ufficiale o da un funzionario di cui al comma 2.

8. Gli uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata dalla copia dei titoli giustificativi, e' trasmessa alla competente agenzia fiscale per l'esame e la dichiarazione di esecutorieta', indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui al comma 10.

9. L'agenzia suddetta comunica all'ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalita' del trasgressore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinche' l'ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario.

10. Le somme riscosse sono dall'agenzia fiscale versate in tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento e' trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla ragioneria del Ministero competente e una copia all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravano le spese di ripristino.

LIBRO TERZO
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE E

CONTABILITA' DEGLI ORGANISMI DELLA DIFESA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 446

Ambito di applicazione e rinvio

1. All'amministrazione e contabilita' della Difesa si applicano le norme regolamentari vigenti per la generalita' delle amministrazioni statali, in quanto non ne sia esclusa l'applicazione al Ministero della difesa, e in quanto non derogate dal presente regolamento.

2. Le norme del presente titolo si applicano:

a) agli organismi di ciascuna Forza armata e interforze;

b) all'Arma dei carabinieri, in assenza di altre norme specificamente riferite all'Arma stessa;

c) ove applicabili per connessione o analogia, agli organi centrali del Ministero della difesa;

d) agli enti dipendenti dai competenti ispettorati o comandi logistici di Forza armata, di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del codice. La struttura organizzativa dei predetti enti e' disciplinata ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera a), del codice e dalla vigente normativa.

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 451 per gli organi della gestione amministrativa, il presente titolo non si applica ai lavori concernenti il genio militare.

4. Con decreto del Ministro della difesa possono essere emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa in relazione ai titoli I e IV del presente libro e al titolo V del libro II; gli ispettorati e comandi logistici di Forza armata possono adottare le norme interne applicative per gli enti di cui al comma 2, lettera d).

Art. 447

Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende:

a) per Alto comando, comando di organo intermedio, comando di grande unita' autonoma: i comandi periferici di vertice di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative con competenza territoriale, operanti in Italia o all'estero, con a capo alti comandanti rivestenti il grado di ufficiali generali o ammiragli;

b) per autorita' logistica centrale: il competente Ispettorato o Comando logistico di Forza armata, nonche' per l'Arma dei carabinieri l'organismo individuato dal comando generale;

c) per ente: l'organismo di Forza armata o interforze, che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale e' devoluto il controllo amministrativo e contabile;

d) per distaccamento: l'organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali ma che dipende, per la somministrazione dei fondi in contabilita' speciale e per la resa della relativa contabilita', da un ente il quale inserisce tale contabilita' nel proprio rendiconto;

e) per reparto: l'unita' organica facente parte di un organismo di Forza armata o interforze che ha la gestione di fondi di bilancio e di materiali nell'ambito dell'attivita' amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende;

f) per contingente: l'organismo costituito all'occorrenza da un'unita' organica o da un complesso di unita' organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, che puo' configurarsi quale ente o distaccamento oppure avvalersi di una direzione o centro di intendenza all'uopo costituiti;

g) per centri contrattuali o stipendiali: gli organismi che, in relazione alle esigenze di Forza armata o interforze e alla corrispondente configurazione ordinativa, assolvono, ove costituiti, a funzioni contrattuali o stipendiali, avvalendosi di personale, strutture e mezzi gia' esistenti, anche per esigenze di piu' organismi;

h) per centro funzionale: l'organismo che, in relazione alle particolari configurazioni di Forza armata o interforze e alle rispettive esigenze logistiche, espleta, ove costituito, funzioni tecniche, logistiche e amministrative, a livello centrale o periferico;

i) per direzione di intendenza o centro di intendenza: gli organismi, nella configurazione rispettivamente di ente o distaccamento, che possono essere costituiti, con personale, strutture e mezzi gia' esistenti, per il supporto delle unita' operative, dei contingenti, degli organismi o complesso di organismi espletanti funzioni tecniche, addestrative o logistiche, alle dirette dipendenze dei comandanti delle unita' e dei contingenti stessi;

l) per organismo di protezione sociale: la struttura di Forza armata o interforze che, ancorche' priva di autonomia amministrativa, svolge attivita' in materia di benessere del personale in servizio e di quello in quiescenza nelle varie posizioni giuridiche del congedo e dei loro familiari;

m) per comandante: il comandante di una unita' organica, il direttore di un servizio tecnico o logistico, il capo o direttore di un ufficio o di altro istituto di Forza armata o interforze che ha l'amministrazione del personale e dei materiali;

n) per direttore di intendenza o direttore del centro di intendenza: l'ufficiale posto a capo della direzione di intendenza o del centro di intendenza che esercita il potere di spesa e le correlate potesta' autorizzatorie anche nei confronti delle unita' operative minori amministrativamente dipendenti dalla grande unita' o dal contingente, prive di una propria direzione o centro di intendenza, nonche' di organismi o complesso di organismi. La carica di direttore e' ricoperta nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato; nell'Arma dei carabinieri da ufficiali del comparto amministrativo;

o) per materiali: le armi, gli armamenti, le munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli e i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario, l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili, le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni destinati al servizio istituzionale. I materiali si distinguono in:

1) materiali in duplice uso, quando il materiale non e' specificatamente militare;

2) materiali specificatamente militari, quando sono destinati esclusivamente ai fini delle Forze armate ovvero a Forze di polizia e solo eccezionalmente possono essere consegnati, per ragioni tecniche, in provvisoria custodia a terzi, al riguardo abilitati; la custodia deve risultare da prova scritta;

p) per autonomia amministrativa ai fini amministrativi e contabili: la potesta' di spesa attribuita a un organismo in relazione alle risorse poste a sua disposizione.

2. Ai fini amministrativi e contabili, gli organismi di cui al comma 1:

a) quelli di cui alle lettere c), d), g) e i), sono sempre dotati di autonomia amministrativa;

b) quelli di cui alle lettere a) e f), possono essere dotati di autonomia amministrativa;

c) quelli di cui alla lettera h), sono dotati di autonoma capacita' negoziale e di competenza ad assumere impegni di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati e si avvalgono, per la gestione dei fondi e dei materiali, di organismi dotati di autonomia amministrativa;

d) quelli di cui alla lettera e), sono privi di autonomia amministrativa.

Art. 448

Principi

1. L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni amministrative e' definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nonche' dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

2. Ai fini della interoperabilita' delle Forze armate nazionali con quelle di altri Paesi attraverso la costituzione di unita' a composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione possono essere disciplinate, anche nel rispetto del principio di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.

3. I limiti di somma ancorati a soglie comunitarie sono aggiornati, con decreto ministeriale, sulla base delle variazioni di valore di dette soglie.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DEL DISTACCAMENTO

Art. 449

Competenze del comandante

1. Il comandante indirizza le attivita' dell'organismo cui e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di realizzazione.

2. Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, se non e' supportato da uno degli organismi logistico-amministrativi di cui all'articolo 447, comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel titolo IV.

3. Il comandante puo' intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo e adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente.

4. Nei casi di particolare gravita' e urgenza, il comandante puo' adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.

Art. 450

Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza

1. Il direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da cui dipende, le attivita' logistico-amministrative dell'unita' organica o del complesso di unita' organiche alle quali la direzione o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo logistico-amministrativo diretto.((Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione, con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.))

Art. 451

Organi della gestione amministrativa e competenze

1. Il capo del servizio amministrativo, il cui grado o qualifica e' stabilito dall'ordinamento di Forza armata o interforze, e' preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'organismo e adotta, nell'ambito della sua competenza e secondo le direttive del comandante:

a) gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna;

b) gli atti negoziali connessi con la gestione del bilancio;

c) gli atti negoziali per l'amministrazione e l'utilizzazione dei materiali.

2. Il capo del servizio amministrativo esercita sui materiali i previsti controlli e coordina la gestione logistica secondo le disposizioni della Forza armata; e' responsabile, in applicazione delle vigenti disposizioni, unitamente al capo della gestione finanziaria e al cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di riserva.

3. Ove non diversamente previsto dall'ordinamento definito con le modalita' di cui all'articolo 448, comma 1, i seguenti organi della gestione amministrativa sono competenti per lo svolgimento delle seguenti attivita':

a) il capo della gestione finanziaria espleta le attivita' concernenti la predisposizione e l'esecuzione degli atti stipendiali e negoziali e sovrintende ai conseguenti adempimenti contabili;

b) il capo della gestione patrimoniale cura le attivita' concernenti la gestione dei materiali e in particolare: il rifornimento, la conservazione, la distribuzione, il mantenimento e il fuori uso; predispone i provvedimenti occorrenti e sovrintende ai corrispondenti adempimenti contabili e alle rilevazioni statistiche connesse con i livelli di scorta. E' responsabile, ai sensi e nei termini di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, con i consegnatari del materiale, dell'efficienza dei magazzini e della tenuta dei materiali ivi depositati, sui quali svolge i previsti controlli; dirige la gestione logistica dei magazzini, secondo le disposizioni degli ordinamenti di Forza armata;

c) il cassiere e' il depositario del denaro, dei titoli di credito e degli altri valori custoditi nella cassa corrente; cura le scritture contabili e provvede alle riscossioni e ai pagamenti; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti;

d) l'ufficiale rogante cura gli aspetti giuridici e fiscali dell'attivita' negoziale dell'organismo e provvede agli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti;

e) il consegnatario del materiale cura le scritture contabili e provvede alle attivita' esecutive di rifornimento, di distribuzione e di conservazione dei materiali dei quali ha il carico contabile; risponde dei materiali direttamente conservati e, solo per omessa vigilanza, di quelli distribuiti ai contabili secondari per la loro utilizzazione; puo' essere coadiuvato da uno o piu' aiutanti;

f) il contabile agli assegni cura gli adempimenti amministrativo-contabili e provvede alle liquidazioni a favore dei creditori, compilando e sottoscrivendo i documenti di spesa dei quali risponde ai fini della regolarita';

g) l'addetto alla matricola cura gli adempimenti amministrativi e provvede all'aggiornamento e alla conservazione della documentazione matricolare di ciascun amministrato;

h) gli incaricati presso i reparti della gestione del denaro e del materiale rispondono, quali contabili secondari, dei pagamenti effettuati e dei materiali ricevuti, ai fini dell'inserimento delle corrispondenti risultanze nella contabilita' dell'organismo.

4. Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e per il consegnatario del materiale con debito di custodia, alle cui nomine provvedono le autorita' individuate ai sensi delle norme vigenti.

5. La carica di comandante e' incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante. Se non e' prevista la carica di cassiere, il comandante puo' incaricare dell'esecuzione dei singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la responsabilita' prevista per i cassieri.

6. Nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, le cariche di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione finanziaria sono ricoperte da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato. La carica di capo della gestione patrimoniale e', di norma, ricoperta da ufficiali appartenenti ai medesimi corpi. Le funzioni di capo della gestione patrimoniale possono essere svolte anche da ufficiali non appartenenti ai predetti corpi ovvero da personale civile di adeguato livello e profilo professionale; la carica di cassiere e' ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo o servizio, da marescialli in servizio permanente o da personale civile di adeguato livello e profilo professionale, idonei allo specifico incarico. Alle relative nomine provvede il comandante, salvo quanto disposto al comma 4.

7. Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali ((dell'Arma stessa)).

8. Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in grado o piu' anziano dello stesso corpo o arma, le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente.

9. Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da personale civile, se previsto dall'ordinamento dei competenti organismi dell'amministrazione della Difesa.

CAPO III
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 452

Accertamento del danno

1. Allorche' si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi, chi e' tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.

2. Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entita' del danno e le eventuali responsabilita'.

3. L'inchiesta amministrativa e' svolta:

a) da un inquirente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita' del danno non superi l'importo di euro 50.000,00;

b) da una commissione d'inchiesta il cui presidente, ufficiale o dipendente civile non inferiore alla terza area funzionale, sia di grado o qualifica pari o superiore all'inquisito, allorche' l'entita' del danno superi l'importo di euro 50.000,00.

4. L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano l'entita' dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell'organismo.

5. Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta amministrativa, costituisce in mora i responsabili e, se il danno accertato supera euro 50.000,00, trasmette un esemplare della relazione di cui al comma 4, munita del proprio parere, all'autorita' superiore competente a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell'articolo 453.

6. Se la responsabilita' puo' estendersi al comandante, oppure non e' possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Se emerge la possibilita' di un coinvolgimento anche di tali autorita', gli atti relativi all'inchiesta sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata. L'autorita' alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi ha provveduto il comandante.

7. Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorita' di cui all'articolo 453 provvedono a informare, senza ritardo, l'autorita' giudiziaria.

8. Il procedimento di cui ai precedenti commi non si applica nei seguenti casi:

a) inefficienze, usure, guasti, rotture e ad altre cause affini;

b) pagamenti indebitamente effettuati di cui agli articoli 2033 e 2036 del codice civile;

c) sciupio o smarrimento di equipaggiamenti o materiali;

d) diminuzioni dei materiali derivanti da cali di giacenza dei beni consumabili che rientrino nei limiti predeterminati da specifiche norme tecniche fissate dagli organi tecnici e logistici competenti.

9. L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 453, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti se i responsabili resistono all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico.

Art. 453

Autorita' competenti per la determinazione della responsabilita'

1. Sono competenti a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato:

a) il comandante dell'organismo, provvisto di autonomia amministrativa, se il danno presunto, riferito all'evento che lo ha determinato, non supera l'importo di euro 50.000,00;

b) il comandante gerarchicamente superiore, ovvero un'altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, se il danno presunto non superi l'importo di euro 500.000,00;

c) l'autorita' centrale competente, nel caso di importo superiore a euro 500.000,00.

2. Le autorita' di cui al comma 1:

a) dispongono, salvo quanto previsto dall'articolo 452, comma 7, sulla base delle risultanze dell'inchiesta amministrativa, l'addebito ai responsabili e la diminuzione del carico;

b) emettono decreto di scarico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato, nel caso di eventi dannosi dovuti a caso fortuito o forza maggiore;

c) comunicano i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per le eventuali azioni di competenza.

Art. 454

Criteri per l'addebito del danno

1. L'addebito per la perdita di materiali e' commisurato, per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al prezzo di acquisto. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulta inferiore o superiore a quello di carico o di acquisto. L'addebito per deterioramento di materiali e' commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati e' addebitata anche la differenza di valore. Se i materiali deteriorati sono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita e' portato in diminuzione dall'addebito.

CAPO IV
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 455

Forza amministrata

1. La forza amministrata e' composta dal personale militare e civile amministrato dagli organismi e si distingue in:

a) forza effettiva, costituita: dal personale assegnato a ciascun organismo dotato di autonomia amministrativa per i suoi fini istituzionali, nonche' dal personale assegnato in amministrazione all'organismo per disposizione ministeriale o dell'organo centrale. Al personale in forza effettiva l'organismo stesso corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle disposizioni di legge vigenti e, se dovuti, il vitto, l'alloggio, il vestiario e l'equipaggiamento individuale;

b) forza aggregata, costituita:

1) dal personale di altri organismi assunti temporaneamente in parziale amministrazione per esigenze di servizio, in relazione agli ordinamenti di Forza armata o agli obblighi di accasermamento previsti dalle norme vigenti;

2) dal personale chiamato a concorrere agli arruolamenti e dai militari di truppa comandati a prestare servizio presso l'organismo;

3) dal personale non appartenente alle Forze armate assunto temporaneamente in amministrazione per l'arruolamento o per altre esigenze previste dalle norme vigenti. A tale personale l'organismo corrisponde il vitto e l'alloggio se dovuti, nonche' le particolari indennita' e le somministrazioni in natura se previste da disposizioni legislative e regolamentari o se indicate nel provvedimento d'impiego;

c) forza potenziale, costituita:

1) dal personale militare e civile non piu' in servizio per aspettativa, o in quanto sospeso dall'impiego o dal servizio, dalle funzioni o dalle attribuzioni del grado;

2) dal personale militare in ausiliaria o in riserva;

3) dal personale civile in posizione di comando presso altre amministrazioni. A tale personale l'organismo corrisponde il trattamento economico spettante in relazione alle varie posizioni di stato.

2. I compensi e le indennita' particolari dovuti al personale dei contingenti o delle unita' assimilabili per il servizio prestato in zona di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal contingente o dall'unita' assimilabile, ovvero dalla direzione o centro di intendenza del contingente stesso, anche se il personale medesimo continui a far parte, per ogni altro effetto, della forza amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di quella di altro organismo designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze.

Art. 456

Situazioni e variazioni della forza

1. Gli organismi tengono in evidenza le situazioni della forza amministrata in relazione alle diverse configurazioni di Forza armata. I reparti e gli uffici compilano giornalmente la situazione dimostrativa dello stato della forza e la trasmettono, corredata dei documenti giustificativi, all'ufficio designato nell'ambito del comando dell'organismo del quale fanno parte, anche ai fini della determinazione delle utenze logistiche dovute e del conseguente scarico dei materiali oggetto delle utenze stesse, nonche' dell'aggiornamento dei documenti matricolari.

2. Le variazioni riguardanti la forza amministrata sono pubblicate nell'ordine del giorno dell'organismo, con effetto costitutivo.

Art. 457

Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennita'

1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati sono amministrati e ricevono le competenze fisse e le indennita' continuative ed eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti e per le trasferte non continuative anche all'estero, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa presso il quale e' in forza o dall'organismo a questo fine designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze ovvero, se costituiti, dai centri stipendiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera g).

2. La liquidazione e il pagamento dello stipendio e delle indennita' a carattere continuativo sono effettuate con le modalita' e le cadenze temporali stabilite dalle norme vigenti in materia di pagamento delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale che si assenta per motivi di servizio nel periodo fissato per il pagamento delle competenze mensili puo' essere corrisposto un acconto sulle competenze maturate fino al giorno della partenza. Le indennita' eventuali sono pagate a fine mese o a servizio ultimato.

Art. 458

Personale trasferito

1. Nel caso di trasferimento del personale, l'organismo originario comunica a quello di destinazione:

a) le competenze spettanti corredate dei provvedimenti di attribuzione nonche' i dati relativi allo stato civile e alla situazione di famiglia;

b) la data fino alla quale sono state corrisposte le competenze;

c) gli eventuali debiti e la relativa documentazione, nonche', nel caso di estinzione rateale, l'ammontare originario, la parte estinta e quella residua degli stessi;

d) l'importo delle eventuali anticipazioni erogate per far fronte alle immediate esigenze del trasferimento.

2. L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi.

3. Se non e' possibile recuperare sugli assegni di attivita' spettanti o sul trattamento di quiescenza quanto dovuto dal personale all'Amministrazione, l'organismo ne da' comunicazione alla direzione generale competente, affinche' attivi le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.

Art. 459

Paga e indennita' dei militari di truppa

1. Ai militari di truppa, la paga e le altre indennita' sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, se il pagamento non e' accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. ((La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalita' e le cadenze temporali di cui all'articolo 457.))

2. Le spese di viaggio e le indennita' dovute per i trasferimenti, nonche' per il rinvio o il rientro al corpo, sono anticipate dall'organismo originario e liquidate e pagate da quello di destinazione.

3. Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza, le indennita' di missione, se poste a carico dell'Amministrazione, sono corrisposte in via anticipata salvo conguaglio.

4. Le spese di viaggio e le indennita' di missione dovute per l'invio in congedo o in licenza di convalescenza sono integralmente pagate prima della partenza.

Art. 460

Valore in denaro della razione viveri

1. Il valore in denaro della razione viveri spettante ai militari di cui all'articolo 459, esentati dal partecipare alla mensa, e' corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in denaro della razione viveri e' corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.

Art. 461

Morte o scomparsa del militare

1. In caso di morte o di scomparsa di un militare, si procede alla ricognizione e all'inventario dei beni del defunto o dello scomparso rimasti in possesso dell'Amministrazione che provvede a prendere contatti con gli eredi o i presunti successori legittimi dello scomparso.

2. Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata, se gli eredi o i presunti successori legittimi siano rimasti ignoti o incerti, o non abbiano prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualita', l'Amministrazione richiede all'autorita' giudiziaria territorialmente competente l'autorizzazione a vendere i beni di cui al comma 1 con le modalita' e le cautele fissate dall'autorita' medesima. La somma ricavata e' versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito della successione.

Art. 462

Modalita' di liquidazione delle indennita' di impiego operativo ai militari delle Capitanerie di porto

1. Gli assegni e indennita' di imbarco spettanti agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre quelli relativi al personale del Corpo equipaggi militari marittimi sono a carico del Ministero della difesa.

2. Competenti a liquidare gli emolumenti sopra indicati sono gli enti della Marina militare che amministrano il personale imbarcato sulle unita' navali assegnate alle Capitanerie di porto.

CAPO V
SERVIZI DI CARATTERE GENERALE
SEZIONE I
ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

Art. 463

Definizioni ai fini dell'assistenza morale, benessere e protezione sociale

1. Ai fini della presente sezione:

a) sono denominati alti comandi periferici tutti i comandi militari individuati, in relazione alle specifiche strutture ordinative di ciascuna Forza armata, dalle vigenti disposizioni normative;

b) sotto la denominazione di Ministero sono compresi ((il Segretariato generale della difesa)), gli uffici centrali e le altre direzioni generali del Ministero della difesa competenti per materia;

c) sotto la denominazione di autorita' centrale sono compresi i Capi degli stati maggiori della difesa e di Forza armata, il Segretario generale della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 464

Assistenza morale, benessere e protezione sociale

1. Gli interventi di protezione sociale di cui al libro VI, titolo VI, capo II del codice, si inseriscono istituzionalmente nell'attivita' funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonche' di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettivita' esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.

2. A tal fine e' consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonche' ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalita' di lucro qualora direttamente gestiti e all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari.

3. Le spese per l'assistenza morale e il benessere attengono:

a) alle attivita' assistenziali, culturali e ricreative a favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della difesa nonche' a favore di quello cessato dal servizio e delle famiglie del personale stesso;

b) alle altre attivita' tendenti a far conseguire al personale militare, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, qualificazioni professionali civili;

c) alle attivita' volte ad agevolare il collocamento a riposo dei militari che cessano dal servizio.

4. Gli interventi di protezione sociale sono effettuati:

a) in amministrazione diretta da parte degli organismi all'uopo preposti;

b) in amministrazione indiretta mediante affidamento in concessione alle organizzazioni di personale ovvero a enti o a terzi, con mezzi, locali e risorse concessi in uso dall'Amministrazione alle stesse organizzazioni di personale, oppure ad enti e terzi.

5. Ferma restando la fruizione gratuita dei beni demaniali concessi in uso, in quanto utilizzati in via diretta per fini di pubblico interesse, l'Amministrazione ha la facolta' di determinare quote ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa sostenuti, la cui entita' e' determinata in relazione alle finalita' e ai concreti apporti di protezione sociale recati al personale.

Art. 465

Classificazione e modalita' di gestione degli organismi di protezione sociale

1. Gli interventi di protezione sociale sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonche' in altre localita' che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalita'.

2. In relazione alle specifiche funzioni e alla natura delle attivita' da svolgere, gli organismi operanti nell'ambito delle Forze armate sono classificati in:

a) organismi di supporto logistico: sale convegno per ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, truppa. Hanno la finalita' di contribuire a migliorare la funzionalita' e l'efficienza delle unita', enti e reparti, di rafforzare lo spirito di corpo tra il personale delle unita' organiche promuovendo e alimentando i vincoli di solidarieta' militare attraverso la partecipazione ad attivita' ricreative sportive, culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, e sviluppando rapporti di socialita' con l'ambiente esterno;

b) organismi di protezione sociale: circoli ufficiali, sottufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri. Hanno la finalita' di costituire comunita' sociali, intese a conservare integro lo spirito di corpo e i vincoli di solidarieta' militare tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri in servizio e in quiescenza, attraverso la comune partecipazione ad attivita' ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti con l'ambiente sociale esterno;

c) organismi a connotazione mista: circoli ricreativi dipendenti della Difesa (organismi di supporto logistico o di protezione sociale, a seconda della funzione svolta). Hanno la finalita' di costituire comunita' sociali presso enti, reparti e stabilimenti con prevalente presenza di personale civile in servizio, stimolando e rafforzando attraverso attivita' sociali, ricreative, culturali, sportive e di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di ristorazione e di balneazione, lo spirito di partecipazione alla funzione istituzionale delle Forze armate;

d) organismi di particolare protezione sociale: soggiorni marini e montani. Hanno la finalita' di consentire prioritariamente al personale in servizio presso enti o reparti di maggiore impegno operativo, di trascorrere periodi di riposo e di recupero psico-fisico in localita' aventi peculiari caratteristiche climatiche e ambientali, anche in strutture appartenenti a enti pubblici operanti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

3. La gestione dei citati organismi puo' essere affidata in concessione a organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ovvero a enti o terzi.

4. Per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione puo' provvedere all'esercizio diretto delle attivita' di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi, enti, reparti o unita' operative, e dell'Arma dei carabinieri, nonche' presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unita' navali e le accademie/scuole militari. Gli enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui all'articolo 466, commi 1 e 2, lettera c). Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in tesoreria le somme recuperate imputando, secondo la procedura di rito, a «proventi riassegnabili» gli importi corrispondenti ai suddetti costi vivi e a «proventi non riassegnabili» quelli relativi alle anzidette quote ricognitorie.

5. La stessa procedura della gestione diretta e' attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilita' di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale.

6. La costituzione o la soppressione degli organismi e' determinata dai Capi di stato maggiore, dal Segretario generale, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.

Art. 466

Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione

1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 465, l'Amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso.

2. Per garantire il funzionamento degli organismi, l'Amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti:

a) il mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali assegnati;

b) la costituzione, il mantenimento in efficienza e il rinnovo di adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature e altre pertinenze d'uso;

c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente agli organismi di supporto logistico di cui all'articolo 465, comma 2, lettera a), e ai circoli ricreativi dipendenti della Difesa, di cui alla lettera c) dello stesso articolo, quando operano con funzioni di supporto logistico. In caso di gestione diretta, le somme relative alle quote ricognitorie, di cui all'articolo 465, comma 4, sono aggiunte ai costi vivi dei generi e servizi forniti agli utenti, in ragione del dieci per cento per gli organismi di cui alla lettera b), dello stesso articolo, e per i circoli ricreativi dipendenti della Difesa, quando operano con funzioni di protezione sociale; in ragione del venti per cento per gli organismi di cui alla lettera d), dello stesso articolo. Tali quote cosi' recuperate dagli utenti sono versate in tesoreria, quali proventi non riassegnabili.

3. Sono, altresi', messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture gia' in uso all'Amministrazione finalizzate per l'esercizio di attivita' sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psico-fisico.

4. Le consistenze e il valore degli apporti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinati con criteri di funzionalita' ed economicita', sono riportati in apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto della sua costituzione.

5. Il Ministero della difesa dispone, nei limiti dei pertinenti capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di entrata a favore della contabilita' speciale intestata al direttore di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.

Art. 467

Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione

1. I materiali conferiti dall'Amministrazione agli organismi di cui all'articolo 465 continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.

2. Ciascun organismo e' dotato di un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'Amministrazione.

3. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'Amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione.

4. Se la gestione e' affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'Amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante.

5. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna dei materiali deve risultare da apposito verbale.

Art. 468

Ammissione del personale

1. Alle attivita' degli organismi di cui all'articolo 465 ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa nonche' il personale militare cessato dal servizio.

Art. 469

Contribuzioni

1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 466, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilita' istituita per le spese anticipate dall'Amministrazione.

Art. 470

Organi centrali di indirizzo generale

1. L'autorita' centrale emana direttive di indirizzo generale in materia di:

a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attivita' connesse;

b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi;

c) coordinamento e controllo delle attivita' svolte e verifica della loro rispondenza alle finalita' degli organismi.

2. Gli organi centrali di rappresentanza militare e, ove previsto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ((sono sentite in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire )) l'integrazione interforze.

Art. 471

Organi di vigilanza e di controllo

1. Gli Alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attivita' assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorita' centrale.

2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attivita' secondo le modalita' di gestione di cui agli articoli 473 e 474.

3. Il comandante dell'ente o del distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale e' costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attivita' volte al raggiungimento delle finalita' proprie dell'organismo.

Art. 472

Organi amministrativi

1. Il capo servizio amministrativo dell'ente o distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o piu' organismi di protezione sociale, e' preposto alla direzione della loro gestione amministrativa.

2. In particolare, spetta al capo servizio amministrativo:

a) ordinare le spese e i pagamenti per funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalita' di cui all'articolo 474;

b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali.

3. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato della riscossione delle contribuzioni di cui all'articolo 469, e' tenuto a osservare le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In particolare, il cassiere provvede a:

a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;

b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite la competente direzione di amministrazione ai sensi dell'articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .

Art. 473

Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi

1. L'affidamento in concessione dell'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, ai sensi dell'articolo 547, comma 2, del codice, e' deliberato dal comandante dell'ente o del distaccamento presso cui l'organismo e' costituito, accertata la sussistenza dei presupposti, l'opportunita' e la convenienza economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare o le organizzazioni sindacali corrispondenti, previa autorizzazione dell'Alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 471.

2. Il provvedimento di affidamento fissa il contenuto del rapporto, i termini di durata, le modalita' di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione e alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti.

3. Il provvedimento contiene comunque i seguenti elementi:

a) la concessione e' conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;

b) l'Amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facolta' di sospenderlo, al sopravvenire di esigenze funzionali e organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attivita' affidate;

c) l'esecuzione delle attivita' affidate non puo' essere ceduta neppure parzialmente se non previa autorizzazione dell'autorita' concedente;

d) la concessione e' revocata, in tutto o in parte, senza diritto a indennizzo, nei casi di soppressione dell'ente presso cui e' costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;

e) e' pronunciata la decadenza dalla concessione per gravi irregolarita' o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attivita' affidate, dalla stessa autorita' che ha determinato l'affidamento;

f) in relazione alle attivita' affidate il concessionario e' tenuto a costituire in favore dell'Amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attivita' in affidamento e a garanzia dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione;

g) il personale preposto alle attivita' dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'Amministrazione;

h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), se la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attivita' e' oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario e' tenuto a recedere dalla cessione, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

i) il concessionario e' obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidita' una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilita' civile presso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo;

l) il concessionario e' tenuto a eseguire in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attivita' oggetto di concessione, nonche' quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;

m) in caso di affidamento in concessione di attivita' di protezione sociale relative a piu' organismi, il concessionario e' responsabile per la totalita' delle attivita' stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attivita' di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti.

4. Il capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.

Art. 474

Gestione diretta

1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall'articolo 465, comma 4, e' attuata mediante organi interni dell'Amministrazione.

2. Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi.

3. Per le spese, si osservano le disposizioni contenute nel presente titolo.

4. Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 475

Rendicontazione

1. Le spese per il funzionamento degli organismi di protezione sociale sono rendicontate dal capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento secondo le disposizioni del presente titolo.

2. In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicontate dal cassiere dell'ente o del distaccamento secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale e' presentato tramite la direzione di amministrazione competente per territorio.

SEZIONE II
SERVIZIO DI MENSA

Art. 476

Disposizioni generali sul servizio di mensa

1. Presso l'amministrazione centrale del Ministero della difesa e presso comandi, corpi, reparti, unita', distaccamenti, stabilimenti e arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate a cura dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, mense di servizio di cui puo' usufruire tutto il personale avente diritto secondo il codice.

2. Nei casi particolari nei quali non e' possibile organizzare mense, ai sensi e nei modi fissati al comma 1, e' consentito confezionare e consumare i pasti in sedi diverse.

3. Si considerano mense di servizio le strutture operanti nell'ambito degli enti e dei reparti delle Forze armate per fornire il vitto gratuito nei casi previsti dal codice.

4. Il comandante dell'ente, se ravvisa l'esistenza di obiettive ragioni d'ordine organizzativo, strutturale od operativo, autorizza, motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine e grado ad accedere in ciascun locale della mensa di servizio.

Art. 477

Unificazione delle mense

1. La gestione amministrativa e contabile delle mense presso gli organismi ove convive personale militare e civile, e' unificata.

2. Il comandante dell'ente, in relazione a ben definite esigenze di servizio e infrastrutturali, puo' disporre con specifico provvedimento motivato gestioni in tutto o in parte separate.

Art. 478

Organizzazione e funzionamento

1. Al funzionamento della mensa di servizio, gestita ai sensi delle norme amministrative e contabili del titolo I, sovraintende il comandante dell'ente, che esercita l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa ed esplica le correlate attribuzioni.

2. Costituiscono rispettivamente organo direttivo e organo esecutivo ((della mensa, di cui si avvale )) il comandante dell'ente:

a) la commissione amministrativa;

b) il gestore.

3. Per le mense costituite presso piccoli nuclei di personale, ovvero presso unita' ove, in relazione alla dislocazione, al numero dei partecipanti o al tipo di servizio svolto dal personale in forza, non e' possibile costituire organi collegiali, e' prevista solo la figura dei gestore, che esplica la sua attivita' sotto il controllo del servizio amministrativo dell'ente.

Art. 479

Commissione amministrativa

1. Per la gestione della mensa e' costituita una commissione amministrativa che dura in carica tre anni, composta di personale militare e civile in forza all'ente o reparto.

2. Per ciascun componente effettivo e' designato un supplente per la sostituzione in caso di assenza o impedimento.

3. La commissione amministrativa si compone di tre membri se i conviventi alla mensa non sono superiori a cento unita'.

4. Se i conviventi alla mensa sono superiori a cento unita', il numero dei membri e' aumentato di due per ogni cinquecento conviventi in piu', sino a un massimo di nove membri.

5. La commissione amministrativa elegge nel suo seno il presidente.

6. La commissione svolge le seguenti funzioni:

a) programma le attivita';

b) determina il pasto in base alle vigenti disposizioni;

c) propone gli acquisti;

d) designa un proprio membro nell'ambito della commissione preposta alla valutazione tecnico-economica delle offerte raccolte dal servizio amministrativo;

e) propone il collocamento fuori uso del materiale;

f) vigila allo scopo di evitare perdite e danni e, se questi si verificano, li segnala al comandante;

g) propone, nei casi di accertata irregolarita' ovvero di inadeguato funzionamento della mensa imputabili al gestore, la sostituzione del medesimo;

h) definisce i livelli di magazzino, sulla base delle disposizioni impartite al riguardo dal servizio amministrativo e in relazione al numero presunto di conviventi e alle relative quote disponibili.

7. Gli atti della commissione devono risultare da apposito registro delle delibere, tenuto da uno dei membri della commissione a cio' delegato.

8. I membri rispondono delle deliberazioni adottate se non hanno fatto risultare il loro motivato dissenso. Le riunioni della commissione sono valide se a esse sono presenti almeno i due terzi dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

9. La ripartizione tra personale militare e civile dei componenti della commissione amministrativa e' fissata sulla base del rapporto di proporzionalita' esistente tra i totali dei conviventi delle rispettive categorie aventi diritto al vitto gratuito in base all'orario di servizio. Analogo criterio di proporzionalita' si segue per la componente militare in relazione alle singole categorie di conviventi.

10. I componenti della commissione amministrativa sono nominati dal comandante.

11. Se la commissione amministrativa non puo' essere costituita o non puo' operare, il comandante adempie in via provvisoria, direttamente o per il tramite di un suo delegato, alle funzioni proprie della commissione, nelle more della sua costituzione o del suo funzionamento che deve avvenire al piu' presto e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni.

Art. 480

Gestore

1. All'espletamento dell'attivita' amministrativa e' preposto l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un gestore, di professionalita' adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le convivenze superiori a cento unita'. Il gestore rende esecutive le disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa.

2. Esso e' nominato dal comandante, sentito il parere del capo del servizio amministrativo e della commissione amministrativa, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni.

3. In particolare a lui compete:

a) assicurare l'ordine, la pulizia e il rispetto delle norme igieniche e sanitarie nei locali di pertinenza dell'organismo;

b) formulare alla commissione le proposte ritenute opportune per migliorare il servizio;

c) dirigere e sorvegliare i suoi ausiliari;

d) eseguire acquisti nel rispetto delle norme in vigore e delle direttive della commissione, seguendo l'andamento dei consumi e predisponendo i necessari documenti contabili da sottoporre preventivamente al visto del presidente della commissione;

e) riscuotere le somme relative agli anticipi concessi dal servizio amministrativo, versando il denaro riscosso in conto corrente postale ed effettuando i pagamenti secondo le disposizioni in proposito emanate dall'ente.

4. Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature e i materiali dell'Amministrazione; egli e' tenuto ad adottare tutte le cautele atte a evitare perdite, avarie; cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare e' tenuto a richiedere, senza frapporre al riguardo alcun indugio, ai competenti organi, i provvedimenti necessari e urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.

Art. 481

Reclami

1. Presso la commissione amministrativa e' tenuto un registro dei reclami cui hanno accesso tutti i conviventi alla mensa.

2. All'atto della trasmissione dei documenti di cui all'articolo 492, comma 2, e' allegato l'estratto del registro, corredato dalle eventuali osservazioni della commissione amministrativa.

Art. 482

Personale adibito ai lavori

1. Il personale adibito ai lavori di mensa e cucina e ai servizi collaterali compie le operazioni per la confezione e la distribuzione del vitto.

2. Esso e' costituito da dipendenti militari e civili di adeguata specializzazione, nel numero strettamente necessario in relazione anche alla situazione degli organici e strutturale.

3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' sanitaria, il personale e' sottoposto a visita medico-sanitaria preventiva e alle prescritte vaccinazioni, in conformita' alle norme vigenti, nonche' a continuo periodico accertamento delle condizioni sanitarie. E' altresi' soggetto a continuo periodico controllo il servizio mensa e cucina al fine di verificare la permanenza delle condizioni igienicosanitarie accertate dall'autorita' sanitaria militare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio mensa da parte delle autorita' logistiche centrali.

4. Per il servizio mensa affidato a privati risale agli stessi la responsabilita' dell'accertamento della idoneita' sanitaria del personale dipendente, nonche' delle operazioni relative alla fornitura del servizio nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le altre competenze all'Amministrazione della difesa di cui al comma 3.

Art. 483

Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge per le mense, ove demandata allo stesso Ministero della difesa, e' effettuata da personale tecnico e sanitario dell'Amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa, su proposta delle autorita' logistiche centrali.

Art. 484

Programma quindicinale dei pasti

1. Il programma quindicinale dei pasti e' deciso dalla commissione amministrativa e portato a conoscenza dei commensali con l'affissione nella tabella dei comunicati mensa.

2. Nel decidere la composizione dei pasti la commissione tiene conto delle consuetudini alimentari locali e di particolari esigenze dietetiche dei commensali, assicurando comunque la scelta individuale delle pietanze, nei limiti del valore fissato del pasto e del menu' quotidiano.

Art. 485

Partecipanti

1. Alle mense di servizio partecipano:

a) personale militare e dipendenti civili facenti parte delle unita' organiche presso le quali le mense sono costituite;

b) personale militare e civile di cui sopra che si trovi in servizio, senza diritto al trattamento di missione, presso altre unita' ove e' costituita la mensa;

c) personale militare e civile in servizio alle mense;

d) personale del Corpo della Guardia di finanza, su richiesta dei comandi di appartenenza. ((Al medesimo Corpo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.))

2. Partecipano altresi' alle mense di servizio il personale militare e i dipendenti civili che si trovano in servizio con diritto al trattamento di missione presso unita' ove tali mense sono costituite, quando per obblighi di servizio sono impossibilitati ad allontanarsi dalle medesime unita' per consumare i pasti e sono tenuti a convivere alle mense a seguito di provvedimento dell'autorita' che ha ordinato la missione, fruendo di vitto gratuito.

3. Previa autorizzazione delle autorita' logistiche centrali, su proposta del comandante dell'ente, che informa la commissione amministrativa e il gestore, possono essere ammessi alla mensa di servizio per esigenze di operativita' e funzionalita' dell'ente stesso soggetti diversi da quelli cui compete il vitto gratuito, previo pagamento al gestore della mensa del controvalore in contanti del pasto, con le maggiorazioni previste dalla sezione I del presente capo. Le quote che in proposito sono riscosse vanno conteggiate nel relativo registro tenuto dal gestore della mensa.

4. Il trattamento alimentare a carico dell'Amministrazione della difesa, sia per i pasti dei giorni feriali, sia per quelli dei giorni festivi, compete anche al personale che sia accasermato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione o comunque sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.

5. Uguale trattamento compete nei casi e nei limiti stabiliti al comma 4, se il personale e' ospitato in altro alloggiamento ancorche' esterno.

Art. 486

Mezzi

1. I mezzi sono costituiti:

a) dalle sistemazioni, dalle attrezzature e dall'arredamento dei locali assegnati alla mensa e alla cucina;

b) dal materiale in dotazione alla mensa, e cioe' quello necessario al servizio della mensa stessa e della relativa cucina, come vasellame, stoviglie, posate, biancheria, indumenti del personale di servizio secondo quanto e' stabilito dalle particolari disposizioni in vigore;

c) da quanto altro necessario per la preparazione e la distribuzione dei pasti, per i servizi di mensa e per i servizi annessi aventi carattere di spesa generale come: l'energia elettrica per l'illuminazione, il funzionamento degli elettrodomestici, il combustibile o il gas per la cottura delle vivande, e per il riscaldamento dei locali, nonche' i materiali per le pulizie in genere, per la lavatura e la stiratura degli indumenti del personale di servizio e della biancheria di mensa e di cucina;

d) dal trattamento alimentare di cui all'articolo 487;

e) dall'eventuale quota a carico dei conviventi a pagamento.

Art. 487

Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio

1. Per ognuno dei partecipanti effettivamente presenti alle mense di servizio l'Amministrazione corrisponde alla mensa:

a) il controvalore della razione viveri;

b) la quota miglioramento vitto;

c) il controvalore delle integrazioni vitto eventualmente spettanti;

d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali;

d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,33 per la mensa ammiraglio, di euro 0,28 per la mensa comandante, di euro 0,20 per la mensa ufficiali e di euro 0,12 per la mensa sottufficiali, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali.

2. Per il personale che consuma nella giornata un solo pasto, i controvalori spettanti riferiti alla razione viveri ordinaria e al miglioramento vitto sono corrisposti per la meta', mentre il controvalore delle eventuali integrazioni vitto e il trattamento tavola sono sempre corrisposti per intero.

3. E' fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento tavola alle mense.

Art. 488

Approvvigionamento dei generi alimentari

1. In ottemperanza alle direttive del servizio amministrativo dell'ente, il gestore della mensa provvede ad approvvigionare e custodire i generi alimentari necessari per la confezione dei pasti, secondo il programma definito dalla commissione amministrativa.

2. Il gestore della mensa provvede a ritirare dall'ufficio cassa del servizio amministrativo delle unita', se non sono previste modalita' diverse di funzionamento, anticipazioni di massima decadali per gli acquisti di generi alimentari in contanti in relazione all'entita' della spesa e al numero dei conviventi, sulla base di un prospetto dimostrativo dal quale risulti la prevedibile media giornaliera dei partecipanti alla mensa.

3. Gli acquisti dal commercio sono effettuati previa ricerca di mercato da effettuare con cadenza annuale e da indirizzare ad almeno tre ditte per settore merceologico e in relazione ai generi di piu' largo e frequente consumo. Le offerte ricevute formano oggetto di valutazione tecnico-economica secondo canoni di corretta amministrazione.

4. Alla fine di ciascun mese tutti i documenti contabili sono presentati al servizio amministrativo dell'unita'.

5. Dopo i prescritti riscontri, effettuati dagli organi amministrativi, sono versati al gestore della mensa i fondi necessari per i relativi pagamenti residui. Dalla somma spettante sono detratte le eventuali anticipazioni corrisposte al gestore della mensa nel corso del mese.

Art. 489

Convivenza ad altre mense

1. Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate non e' costituita la mensa di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti puo' essere assicurato, oltre che nei modi previsti dall'articolo 546 del codice, anche da mense di servizio di altri reparti viciniori, previa autorizzazione delle autorita' logistiche centrali.

Art. 490

Documenti contabili

1. I documenti contabili relativi alla gestione della mensa sono:

a) registro mensile della mensa;

b) rapportino giornaliero dei conviventi;

c) documenti nominativi dei conviventi alla mensa, firmati dagli interessati a consumazione avvenuta di ciascun pasto della giornata;

d) prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa;

e) bollettario delle quietanze;

f) registro di carico e scarico delle derrate;

g) registro di conto corrente postale o documento equivalente per le unita' navali;

h) registro delle fatture;

i) registro dei buoni emessi:

l) buoni di prelevamento per gli approvvigionamenti e acquisti presso ditte private o, eventualmente, presso magazzini militari;

m) eventuali altri registri per documentare la quota giornaliera a carico dei conviventi, gli straordinari e le quote dei conviventi a pagamento.

2. I documenti di cui al comma 1 sono tenuti dal gestore della mensa in conformita' ai modelli e relative istruzioni contenuti nelle regolamentazioni interne e vistati dal presidente della commissione amministrativa.

3. Nei registri devono essere dimostrate chiaramente le consistenze, all'inizio del mese, del denaro e delle merci, nonche' gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze al termine del mese.

4. Le rettificazioni alle contabilita' gia' chiuse devono essere fatte in modo da non alterarne le risultanze finali; esse sono apportate alle contabilita' in corso.

Art. 491

Chiusura della gestione

1. La gestione mensile, ove possibile, e' chiusa a pareggio. In caso contrario i debiti e crediti devono essere limitati all'indispensabile.

2. Eventuali quantitativi di generi in rimanenza alla mensa devono essere riportati al mese successivo.

3. La gestione comunque, alla fine di ogni trimestre finanziario, deve essere chiusa a pareggio.

4. I registri devono essere chiusi mensilmente. Essi sono firmati dal gestore della mensa e vistati dal presidente della commissione amministrativa.

Art. 492

Dimostrazione delle spese e resa dei conti

1. Le spese necessarie per il funzionamento della mensa sono dimostrate giornalmente a cura del gestore della mensa nella parte seconda del registro della mensa e vistate dal presidente della commissione amministrativa.

2. A fine mese sono trasmessi all'organo amministrativo dell'unita' organica presso cui la mensa e' costituita:

a) il registro mensile della mensa;

b) i rapportini giornalieri dei conviventi;

c) i documenti nominativi dei conviventi alla mensa completi delle firme comprovanti le reali presenze;

d) le fatture regolarizzate in ogni loro parte con allegati i relativi buoni di prelevamento, nonche' quietanze e buoni di prelevamento riferiti agli approvvigionamenti eventualmente effettuati presso magazzini militari, il tutto riepilogato in appositi specchi;

e) il prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa, ripartito per i vari pasti giornalieri, dimostrativo dei controvalori spettanti con il totale delle spese sostenute nel mese per il funzionamento della mensa e relative anticipazioni decadali concesse, da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento;

f) la dimostrazione delle riscossioni delle eventuali quote a carico dei conviventi a pagamento;

g) il prospetto delle anticipazioni concesse da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento.

3. Il servizio amministrativo dell'ente, accertata la regolarita' della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilita' riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico dei conviventi a pagamento.

SEZIONE III
ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 493

Spese generali e di funzionamento degli organismi

1. Gli organismi, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, effettuano direttamente, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni del titolo IV, le spese:

a) per il funzionamento degli uffici, delle infermerie, dei posti di medicazione, dei laboratori, delle officine, delle scuole e dei magazzini;

b) relative all'accasermamento, all'igiene, alla pulizia, all'istruzione, alla protezione sociale, all'assistenza morale e spirituale e al benessere dei militari, nonche' quelle relative ai servizi religiosi, ai corpi musicali e alle fanfare;

c) per l'addestramento, l'educazione fisica e l'attivita' sportiva, per l'acquisto, il mantenimento, il governo e la custodia di animali, per l'acquisto e la manutenzione di materiali di dotazione, delle bardature e delle ferrature;

d) per il minuto mantenimento degli immobili, nel rispetto delle specifiche discipline in materia, nonche' degli impianti, dei materiali in genere, delle armi, delle navi, degli aeromobili, delle telecomunicazioni e dei sistemi d'arma;

e) generali, ivi comprese quelle per la pulizia, la derattizzazione, il disinquinamento, la disinfestazione di aree e locali, per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, per l'illuminazione di emergenza, per la conservazione dei materiali, per l'acquisto di imballaggi, nonche' quelle per la manovalanza e per garantire la sicurezza, la guardiania, la sorveglianza e il controllo dei locali, delle caserme e delle installazioni militari e di funzionamento degli organismi che non trovino espressa imputazione nei capitoli di bilancio.

Art. 494

Attivita' sportiva

1. Le spese inerenti all'attivita' sportiva militare, comprese quelle per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e impianti, sono a carico dell'Amministrazione.

2. Le spese per l'attivita' sportiva effettuata dal personale militare impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale possono essere sostenute anche con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali nonche' di contributi anche da parte di privati. L'Amministrazione favorisce la partecipazione di privati alla gestione dei programmi inerenti all'attivita' sportiva militare, anche tramite organismi senza scopo di lucro, in grado di assicurare il piu' proficuo utilizzo delle risorse conferite.

3. Le singole Forze armate predispongono le norme relative al conferimento di premi, inerenti alle attivita' sportive, costituiti da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive disponibilita' ed esigenze tecnico-operative.

Art. 495

Vestiario ed equipaggiamento

1. La somministrazione, il rinnovo e la manutenzione degli effetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei militari di truppa sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione.

2. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e' assegnata, gratuitamente, una dotazione individuale di vestiario e di equipaggiamento. I relativi rinnovi sono a carico dell'Amministrazione. Il personale puo' ritirare, secondo criteri, limiti e modalita' stabiliti dalla competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, anche oggetti di vestiario non compresi nella dotazione spettante, nei limiti del valore della dotazione stessa. Le autorita' logistiche centrali stabiliscono gli oggetti di vestiario per i quali sia conveniente od opportuno procedere al definitivo ritiro ai militari che li avevano in uso.

3. L'Amministrazione distribuisce gratuitamente ai militari di cui al comma 1, i generi occorrenti per l'igiene personale, secondo le spettanze determinate annualmente con decreto ministeriale.

4. Le dotazioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

5. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, le quantita' e la durata degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento da somministrare a cura e spese dell'Amministrazione sono determinate con provvedimento del Capo di stato maggiore della difesa, emanato sulla base delle proposte formulate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

6. Per i capi di vestiario ed equipaggiamento da somministrare ai militari destinati a servizi speciali si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, tenuto conto delle valutazioni e proposte delle rispettive competenti autorita' logistiche centrali, per le dotazioni di pertinenza della propria Forza armata.

7. Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, al personale richiamato per istruzione o per mobilitazione sono distribuite dotazioni ridotte, da stabilirsi, previa valutazione in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso. Al militare inviato in congedo sono lasciati i capi di corredo individuali, a eccezione di quelli che la competente Direzione generale, tenuto conto delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, determini di ritirare.

8. Presso gli organismi possono essere istituiti depositi affidati agli incaricati di cui all'articolo 451, comma 3, lettera h), per assicurare il servizio vestiario ed equipaggiamento, rimanendo il materiale a carico degli inventari del consegnatario per debito di vigilanza.

9. Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento dati in uso ai militari sono annotati in un documento personale e scaricati dagli inventari. I militari sono responsabili del buon uso e della conservazione degli stessi. Se un oggetto e' andato perduto per colpa del militare, si rinnova previo addebito all'interessato del prezzo determinato all'atto del rinnovo; se un oggetto e' riconosciuto non piu' impiegabile, prima del periodo di durata minima prescritta, si effettua il rinnovo previo addebito delle quote corrispondenti al periodo di minor uso se, a seguito di procedimento semplificato di accertamento, l'interessato e' risultato responsabile dell'anticipato deterioramento.

10. La competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, stabilisce annualmente i capi di corredo che il personale militare puo' prelevare a pagamento dai magazzini, fissando i prezzi di cessione in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo. Le somme introitate dalla cessione a pagamento del vestiario costituiscono proventi riassegnabili.

11. Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la prima somministrazione, la manutenzione e le rinnovazioni delle divise e degli indumenti da lavoro del personale civile, che sono dati in uso secondo le modalita' di cui al comma 9.

12. L'Amministrazione, se deve soddisfare speciali esigenze, puo' provvedere, con propri laboratori o tramite imprenditori privati, alla confezione di oggetti costituenti le serie individuali di vestiario e di equipaggiamento. A tal fine la competente autorita' logistica centrale determina gli oggetti da confezionare, le modalita' di confezione nonche' le materie prime e gli accessori da impiegare per ogni oggetto, fissando le tariffe per la confezione sulla base dell'analisi dei costi. L'ente, in relazione alla propria forza effettiva, puo' destinare appositi locali da dare in concessione, a titolo oneroso, ad assuntori privati, iscritti all'albo dell'artigianato, per l'esercizio delle attivita' di sartoria, calzoleria, lavanderia e stireria; gli oneri per gli impianti e per l'esercizio delle attivita' sono a carico degli assuntori e il corrispettivo dei servizi resi e' da questi posto direttamente a carico degli utenti. Gli assuntori provvedono a versare in tesoreria, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, gli oneri per la concessione dei locali, per gli impianti e per l'esercizio delle attivita'. Copia della relativa quietanza deve essere trasmessa al servizio amministrativo dell'ente.

Art. 496

Servizi diversi

1. Gli atti negoziali relativi:

a) all'esecuzione dei servizi di guardiania, di sorveglianza e di controllo alle installazioni militari;

b) alla manovalanza necessaria per funzionamento degli organismi;

c) alla pulizia dei locali e ai servizi analoghi a quelli alberghieri,

sono stipulati secondo le norme del titolo IV, sulla base di condizioni tecniche formulate nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al corrispondente settore lavorativo e, per le fattispecie interessate, delle norme di pubblica sicurezza vigenti, tenendo conto delle potenzialita' delle imprese ai fini della loro partecipazione agli appalti.

Art. 497

Spese di natura riservata

1. Le somme assegnate per sopperire alle spese di natura riservata sono corrisposte con mandati diretti. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 553 del codice, costituisce la documentazione dei titoli di spesa.

2. Gli organi di cui all'articolo 553 del codice assegnano agli organismi dipendenti le somme ritenute necessarie da impiegare nell'interesse del servizio, vincolate alle finalita' istituzionali da assolvere, sotto la personale responsabilita' di chi ha ordinato la spesa ovvero di chi l'ha eseguita in difformita' dall'ordine ricevuto.

3. Le singole erogazioni sono annotate in apposito registro, da esibire solo su ordine dell'autorita' che ha disposto l'assegnazione, secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.

CAPO VI
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEI FONDI

Art. 498

Previsione del fabbisogno

1. Sulla base degli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale, definiti dai competenti organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, gli organismi, individuati in relazione ai rispettivi ordinamenti, formulano, nei tempi e nei modi stabiliti distintamente per capitoli di bilancio e per programmi da realizzare, la previsione del fabbisogno di fondi necessari e la trasmettono al competente organo programmatore di livello intermedio, individuato dai rispettivi ordinamenti. La previsione del fabbisogno e' corredata di ogni utile elemento di valutazione in ordine alle variazioni della forza e agli obiettivi e relativi programmi addestrativi, operativi e funzionali, assegnati dai comandi di vertice di Forza armata o interforze.

2. L'organo programmatore di livello intermedio definisce, sui singoli capitoli di bilancio, l'entita' dei fondi necessari correlati agli obiettivi e ai programmi concretamente perseguibili; comunica l'entita' dei fondi all'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze.

3. L'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, per i settori nei quali non provvede alla diretta amministrazione dei fondi:

a) acquisisce il concerto dei competenti centri di responsabilita' amministrativa, per gli aspetti attinenti al rapporto tra costo ed efficacia, all'uniformita' di gestione e ai risvolti tecnico-amministrativi dell'impiego delle risorse;

b) predispone gli elementi programmatici di dettaglio che indicano, per direzione di amministrazione e distintamente per capitoli di spesa e per programmi, le esigenze di ciascun organismo riferite all'anno successivo. Tali elementi, aggregati per settori e funzioni di spesa, sono inviati allo Stato maggiore della difesa che ne sanziona l'inserimento nel documento programmatico provvisorio. Entro il mese di ottobre, a seguito dell'approvazione ministeriale del documento provvisorio, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze inviano gli elementi programmatici di dettaglio ai competenti centri di responsabilita' amministrativa, con contestuale comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e agli organismi interessati per i quali costituiscono autorizzazione all'avvio delle relative attivita' prenegoziali.

4. Per l'Arma dei carabinieri, gli enti formulano al Comando generale, quale organo programmatore, in aderenza alle disposizioni impartite al riguardo dallo stesso Comando, distinte previsioni di spesa in relazione alle risorse finanziarie allocate negli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno e degli altri Ministeri dai quali taluni reparti dell'Arma dei carabinieri dipendono funzionalmente.

Art. 499

Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi

1. A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato e del documento programmatico definitivo, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali varianti agli elementi programmatici di dettaglio, emettono i conseguenti ordini di finanziamento.

2. I centri di responsabilita' amministrativa, verificata la rispondenza degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti nel documento programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi per i conseguenti impegni di spesa.

3. I centri di responsabilita' amministrativa rispondono dell'efficiente e dell'efficace gestione dei fondi assegnati, i cui risultati sono valutati dall'organismo indipendente di valutazione della performance.

Art. 500

Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso

1. Nel corso di ciascun anno, nei tempi e nei modi stabiliti dal competente organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, gli organismi di cui all'articolo 498, comma 1, sulla scorta delle risultanze effettive di gestione e delle maggiori o minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e programmi gia' realizzati e a quelli concretamente realizzabili nell'anno, comunicano le eventuali variazioni alla competente direzione di amministrazione e al competente organo programmatore di livello intermedio ai fini dell'attivazione, da parte degli organi programmatori di vertice della Forza armata o interforze, della procedura di variazione dei fondi all'interno del Ministero della difesa, richiedendo assegnazioni suppletive o proponendo diminuzioni di quelle precedentemente ottenute.

2. Per soddisfare esigenze urgenti e impreviste connesse con l'efficienza e l'operativita' degli organismi dipendenti, gli organi programmatori di vertice di Forza armata o interforze, accertata l'impossibilita' di provvedere con contratti accentrati gia' eseguibili, possono emettere specifici ordini di finanziamento a favore degli organismi medesimi, indicando il termine entro il quale gli approvvigionamenti o le forniture devono essere soddisfatti. I centri di responsabilita' amministrativa assicurano la tempestiva assegnazione dei fondi necessari per l'espletamento dell'azione amministrativa in relazione ai termini previsti, fornendo ogni utile indicazione in ordine ai procedimenti atti a soddisfare le esigenze, in attesa del perfezionamento dell'assegnazione stessa.

Art. 501

Richiesta e rifornimento dei fondi

1. Gli organismi di cui all'articolo 498, comma 1, inoltrano, nei limiti delle somme assegnate, entro il ventesimo giorno di ogni mese alla competente direzione di amministrazione le richieste, opportunamente motivate, dei fondi necessari per il mese successivo.

2. Per i fondi occorrenti per ciascun trimestre agli organismi amministrativamente dipendenti, le Direzioni di amministrazione chiedono ai competenti centri di responsabilita', trenta giorni prima dell'inizio del trimestre cui si riferiscono, le aperture di credito sui vari capitoli di bilancio. Se nel corso del trimestre e' accertata l'insufficienza di un'apertura di credito, puo' essere inoltrata una richiesta suppletiva, senza superare nel complesso i limiti delle assegnazioni.

3. L'importo delle aperture di credito e' versato trimestralmente sulla contabilita' speciale a favore della competente direzione di amministrazione. Le aperture di credito contengono la clausola di commutabilita' in quietanza di entrata a favore della contabilita' speciale.

4. La Direzione di amministrazione provvede alla somministrazione dei fondi agli organismi amministrativamente dipendenti a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale presso la competente tesoreria provinciale, ai sensi dell'articolo 550 del codice. Sono esigibili in contanti o con accreditamento su conto corrente postale o bancario con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli organismi medesimi o loro delegati, gli ordinativi:

a) per il pagamento dei fornitori e degli altri creditori, con accreditamento esigibile all'inizio di ogni mese;

b) per il pagamento degli emolumenti al personale, con accreditamento esigibile non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze.

5. Gli enti provvedono a rifornire di fondi i propri distaccamenti con versamento in tutto o in parte in contanti o con accreditamento sui rispettivi conti correnti postali o bancari, se non provvede direttamente la stessa direzione di amministrazione.

6. A richiesta dell'organismo, e nei limiti delle assegnazioni a esso concesse, la Direzione di amministrazione puo' direttamente accreditare al sistema bancario e a quello postale i fondi occorrenti:

a) al pagamento degli emolumenti al personale, da effettuare per il tramite degli istituti di credito e dell'ente poste;

b) ai pagamenti a favore di terzi creditori, traendo gli ordinativi di pagamento sulla contabilita' speciale e dandone contemporaneo avviso all'organismo richiedente per le conseguenti registrazioni contabili.

Art. 502

Concessione di prestiti

1. Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo se, per momentanee deficienze di cassa, non sono in grado di provvedere a pagamenti urgenti e indilazionabili.

2. Ciascuno degli organismi interessati all'operazione di cui al comma 1, da' immediata notizia alla propria direzione di amministrazione.

3. La somma avuta in prestito e' restituita all'atto della ricezione della prima somministrazione di fondi.

Art. 503

Custodia e verifica dei fondi

1. Per la custodia dei fondi, dei titoli e dei valori gli organismi provvisti di autonomia amministrativa sono dotati di:

a) cassa di riserva, destinata a conservare i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'organismo per l'amministrazione o per la custodia;

b) cassa corrente, destinata alla custodia dei fondi necessari per le operazioni di pagamento.

2. Nella cassa di riserva oltre ai fondi, ai titoli e ai valori di cui al comma 1, lettera a), sono conservati i registri dei movimenti di introduzione e di prelievo dei fondi e quello dei valori custoditi in cassa.

3. L'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente e' commisurato alle necessita' delle operazioni giornaliere previste. Ogni giorno, al termine del servizio, l'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente non puo' superare il limite di euro 10.000,00; i fondi esuberanti sono introitati nella cassa di riserva.

4. Presso gli organismi titolari di conto corrente postale o di conto corrente bancario, la responsabilita' della gestione dei fondi depositati su detti conti e' attribuita agli agenti che hanno la responsabilita' della cassa di riserva. La traenza puo' essere delegata a due di essi con firma congiunta.

5. I responsabili di cassa propongono al comandante dell'organismo le misure ritenute necessarie per la sicurezza delle casse.

6. I fondi e i valori depositati nelle casse sono oggetto di verifiche periodiche effettuate dagli organi responsabili, con le modalita' stabilite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Se nel corso delle verifiche risultano delle irregolarita' che comportino responsabilita', colui che effettua il riscontro procede ai sensi delle disposizioni del capo III. Le eventuali eccedenze di cassa, accertate nel corso delle verifiche, sono assunte in carico nelle scritture contabili per essere versate in tesoreria, se non e' possibile individuare le cause e disporre la liquidazione.

7. Se l'organismo non si avvale del servizio trasporto valori fornito dalle banche o dalle ditte specializzate, il capo del servizio amministrativo propone al comandante le necessarie cautele per la sicurezza del prelievo e del trasporto dei fondi.

Art. 504

Riscossioni e pagamenti

1. Le operazioni di riscossione e di pagamento sono giustificate da documenti scritti costituiti da ordini di riscossione e di pagamento contenenti, rispettivamente: l'esatta indicazione del creditore o del debitore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto o il capitolo al quale questa deve essere imputata, nonche' ogni altro elemento inerente all'operazione stessa. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa, prima di essere trasmessi al cassiere per l'esecuzione, sono sottoscritti dal contabile che ha provveduto alla liquidazione del debito o all'accertamento del credito, vistati per accertata regolarita' contabile dal capo della gestione finanziaria e approvati dal capo del servizio amministrativo.

2. Per le operazioni di pagamento, eseguite dai contingenti all'estero o dalle unita' assimilabili, ovvero dalle direzioni o dai centri di intendenza dei contingenti stessi, se non e' possibile ottenere, a fronte delle spese sostenute, idonea documentazione giustificativa da porre a corredo degli ordini di pagamento, agli ordini stessi sono allegati, a giustificazione del pagamento, una nota spese sottoscritta dal fornitore, oppure un verbale redatto dal responsabile dell'attivita' e vistato dal comandante del contingente o unita' assimilabile, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza. Dal verbale devono risultare i dati che sarebbe stato necessario indicare nella fattura o nella nota spese e i motivi che non hanno consentito l'acquisizione di tali documenti.

3. Gli ordini di pagamento, per le spese in bilancio, indicano il capitolo di imputazione della spesa. Quando interessano piu' capitoli, indicano l'ammontare delle spese per ogni singolo capitolo cui le spese stesse vanno imputate.

Art. 505

Atti del cassiere

1. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal cassiere e trascritti sull'apposito registro, in ordine cronologico e distintamente per i pagamenti in contanti e con il conto corrente postale o bancario; sullo stesso registro sono riportate, distintamente, le disponibilita' della cassa di riserva e di quella corrente.

2. Il cassiere, per ogni riscossione e pagamento che effettua, accerta l'esattezza formale dei dati dei relativi ordini, rilascia o si fa rilasciare apposita quietanza e appone sul titolo la data dell'operazione eseguita e la propria firma. Non sono valide le quietanze con riserva o condizione.

3. Per i pagamenti da eseguirsi da parte dei cassieri dei contingenti all'estero o delle unita' assimilabili o delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, nei casi eccezionali in cui il creditore non sia riconoscibile, perche' sprovvisto di documenti ufficiali, ovvero non e' in grado di rilasciare quietanza, e' possibile, purche' vi sia la certezza che il creditore abbia effettivamente titolo al credito, redigere un verbale, sottoscritto dal responsabile dell'attivita' e dal cassiere, che attesti l'avvenuto pagamento ed evidenzi le ragioni che hanno imposto la particolare procedura. Il verbale, vistato dal capo del servizio amministrativo, e' approvato dal direttore della direzione o del centro di intendenza, ove costituiti, ovvero dal comandante del contingente o dell'unita' assimilabile.

4. Costituiscono quietanza liberatoria:

a) il verbale di cui al comma 3;

b) i certificati a tal fine emessi dall'Amministrazione postale per i pagamenti effettuati a mezzo conto corrente postale;

c) gli estratti conto e le altre certificazioni emesse dagli istituti di credito per i pagamenti effettuati tramite conto corrente bancario o tramite carte di credito quando autorizzate;

d) le particolari quietanze rilasciate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici per i pagamenti effettuati in contanti.

5. Su richiesta del creditore, i pagamenti sono effettuati con assegni circolari o di conto corrente bancario non trasferibili. L'annotazione nell'ordine di pagamento degli estremi del titolo di credito emesso e della lettera assicurata spedita, costituisce certificazione provvisoria dell'operazione in attesa della quietanza del creditore, per gli assegni circolari inviati all'organismo per la diretta consegna all'interessato, ovvero in attesa degli estratti conto degli istituti di credito, per gli assegni di conto corrente bancario inoltrati anche direttamente al domicilio del creditore. Le spese di spedizione degli assegni circolari o del conto corrente bancario sono poste a carico dei creditori e detratte dal loro credito.

6. Se ((non)) e' possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate e' considerato denaro e il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilita' della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all'articolo 503, comma 3.

7. Il capo della gestione finanziaria esegue il riscontro delle operazioni della giornata sulla scorta del rapporto giornaliero di cassa che riepiloga e racchiude gli ordini di pagamento e di riscossione eseguiti e i relativi documenti giustificativi.

Art. 506

Pignoramenti, sequestri, opposizioni

1. Ogni atto diretto a sospendere, nei casi ammessi dalla legge, il pagamento di somme dovute dall'amministrazione a terzi e' notificato all'amministrazione centrale ovvero all'ente o ufficio cui spetta ordinare il pagamento. Non sono validi gli impedimenti costituiti da semplici inibitorie o diffide.

2. Per i pagamenti disposti con ordinativi sulle contabilita' speciali emessi ai sensi dell'articolo 501, comma 4, il capo del servizio amministrativo segnala tempestivamente alla direzione di amministrazione l'avvenuta notifica dell'atto di cui al comma 1. Se l'ordinativo e' gia' stato emesso, la notifica non ha effetto, salva la facolta' del creditore di ripetere la notificazione alla competente tesoreria provinciale o a eventuale agente incaricato di eseguire il pagamento.

3. Se sono notificate cessioni o delegazioni di credito verso lo Stato, o revoche, rinunzie o modificazioni di vincoli, pignoramenti, sequestri od opposizioni, il capo del servizio amministrativo dell'organismo dispone la sospensione del pagamento e informa la direzione di amministrazione competente.

CAPO VII
CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 507

Disposizioni generali sulla contabilizzazione delle entrate e delle spese

1. Il capo della gestione finanziaria dispone la registrazione, in ordine cronologico, delle operazioni sull'apposito registro-giornale nonche' sulle eventuali scritture sussidiarie di sviluppo, imputando le operazioni, a seconda della natura, ai pertinenti capitoli di bilancio, al fondo scorta, al conto transitorio o al conto proventi.

2. Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.

Art. 508

Fondo scorta

1. Il fondo scorta di cui all'articolo 551 del codice e' utilizzato per fronteggiare momentanee deficienze di cassa nonche' esigenze connesse:

a) ai pagamenti per conto di altri organismi, anche esterni alla Difesa, e ai prestiti di cui all'articolo 502;

b) ai pagamenti di acconti e di anticipi al personale nei casi previsti dalle norme vigenti nonche' ai pagamenti relativi alle anticipazioni per gli stipendi, alle indennita' a carattere continuativo, alle missioni e ai trasferimenti;

c) alla somministrazione di fondi permanenti ai sensi dell'articolo 513;

d) alla concessione di anticipi per il funzionamento delle mense;

e) ai pagamenti di sussidi urgenti disposti dal competente organo centrale;

f) alla costituzione del fondo di cassa, da erogare a unita' e reparti, necessario per fronteggiare tutte le occorrenze finanziarie connesse all'operativita' e alla mobilita' delle forze armate;

g) agli anticipi per l'acquisto di animali di cui agli articoli 532 e 537;

h) agli anticipi per spese conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 511, comma 10;

i) al pagamento di qualsiasi altra somma, non altrimenti sostenibile, per soddisfare con immediatezza spese indilazionabili, individuate dal comandante dell'organismo, previo accertamento della relativa legittimazione e delle modalita' di copertura finanziaria per la successiva imputazione a bilancio e, comunque, per il pareggio della partita.

2. All'inizio dell'anno, con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme cosi' ripartite sono accreditate sulla contabilita' speciale delle direzioni di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi. Con decreto sono disposte le variazioni eventualmente necessarie durante l'anno.

3. Le Direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della nuova assegnazione, se non hanno gia' provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta dell'anno precedente attribuite agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione da' luogo a effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna direzione di amministrazione. Se, nel corso dell'anno, sono disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o ricevono la differenza dalla Direzione di amministrazione.

4. Gli enti possono assegnare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti parte della propria dotazione di fondo scorta per consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1.

5. Gli organismi assicurano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.

Art. 509

Conto transitorio

1. Al conto transitorio sono temporaneamente imputate le seguenti operazioni di entrata e di uscita:

a) somme versate da altri organismi, da personale dipendente o da estranei all'Amministrazione per essere inviate ad altri organismi o a terzi creditori;

b) somme anticipate ai distaccamenti e ai reparti amministrativamente dipendenti per le rispettive esigenze di gestione;

c) importo dei titoli di pagamento stralciati dai rendiconti in attesa di perfezionamento;

d) somme ricevute in prestito ai sensi dell'articolo 502 e pagamenti con le stesse effettuati;

e) somme riscosse sugli ordini di accreditamento di cui all'articolo 514 e pagamenti con le stesse effettuati;

f) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle norme vigenti.

2. Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi provvedono, con tempestivita', alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate in tesoreria, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.

Art. 510

Proventi

1. Gli enti provvedono al versamento dei proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione, anche per i distaccamenti amministrativamente dipendenti che non vi provvedano direttamente. Gli organismi annotano in apposito registro i proventi riscossi e versati in tesoreria, distinti per specie e oggetto.

2. Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate in originale al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedano che la quietanza di tesoreria sia prodotta a corredo di altra documentazione; in tale fattispecie agli ordini di pagamento e' allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo cui e' stato allegato l'originale.

3. Costituiscono proventi riassegnabili ai sensi dell'articolo 549 del codice, gli introiti relativi a:

a) cessioni di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre amministrazioni pubbliche e a privati, se occorre ricostituire le dotazioni o le scorte;

b) cessioni di vestiario;

c) rette degli allievi delle scuole militari;

d) prestazioni di qualsiasi specie ad amministrazioni diverse da quella della Difesa e a terzi;

e) ogni altra prestazione per la quale la riassegnabilita' sia prevista dalle norme vigenti.

4. I proventi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Art. 511

Rendicontazione delle spese

1. Gli enti rendono alla Direzione di amministrazione il conto delle spese sostenute durante l'anno attraverso rendiconti trimestrali, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute nel corso di ogni trimestre.

2. I rendiconti relativi ai fondi ricevuti a mezzo della contabilita' speciale sono predisposti dal capo della gestione finanziaria, firmati dal capo del servizio amministrativo, corredati dei documenti giustificativi e trasmessi, nei termini massimi previsti dall'articolo 334 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, alla direzione di amministrazione che ha corrisposto le anticipazioni.

3. Unitamente ai rendiconti di cui al comma 2, gli enti inviano alla direzione di amministrazione:

a) le situazioni del fondo scorta e del conto transitorio con l'indicazione dell'ammontare complessivo delle partite ancora accese alla fine del trimestre, raggruppate secondo la loro natura e oggetto;

b) il prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto;

c) ogni altra dimostrazione contabile, statistica o economica richiesta.

4. Alla fine dell'anno, nelle situazioni di cui al comma 3, lettera a), sono indicate analiticamente le singole partite accese corredate, se occorre, di note illustrative.

5. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi, a cura delle direzioni di amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

6. La Direzione di amministrazione, ricevuti i rendiconti di cui al comma 2, procede alla loro revisione, anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e promuove le eventuali rettificazioni.

7. Le rettificazioni alla contabilita' sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti gia' presentati e con le modalita' di cui all'articolo 507, comma 2.

8. I distaccamenti ogni mese rendono conto delle anticipazioni ricevute e delle spese sostenute all'ente dal quale amministrativamente dipendono; inviano il rendiconto non oltre il dodicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce, corredato dei documenti giustificativi e, se prescritto, delle situazioni e dei prospetti di cui al comma 3.

9. L'ente, ricevuti i rendiconti dei distaccamenti, procede al riconoscimento della loro regolarita' formale e contabile, promuove le eventuali rettificazioni e provvede a inserirli nella propria contabilita'.

10. Per gli assegni fissi, le indennita' e le spese di funzionamento conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, gli enti rendono direttamente il conto alle amministrazioni stesse. Le somme ricevute per tali esigenze sono introitate nella cassa dell'ente e contabilizzate nel conto transitorio, unitamente alle relative spese. Ove necessario, le spese stesse possono essere sostenute con le disponibilita' del fondo scorta.

Art. 512

Rendiconto suppletivo

1. Le spese sostenute durante l'anno sono comprese nel rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato.

2. Le somme pagate nel primo trimestre in conto della competenza dell'esercizio scaduto sono comprese nel rendiconto suppletivo.

3. Le spese sostenute dagli organismi in base ad assegnazioni concesse ma non finanziate nel corso dell'anno appartengono alla competenza dell'esercizio finanziario al quale si riferisce l'assegnazione e sono finanziate in conto residui da parte dei competenti centri di responsabilita', previa emissione dei relativi decreti d'impegno.

4. Le spese variabili, impreviste o indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario, non previste nelle normali assegnazioni e convalidate dai centri di responsabilita', appartengono all'esercizio finanziario cui si riferiscono l'atto di convalida e il pertinente decreto d'impegno. Al relativo finanziamento provvedono gli stessi centri di responsabilita' con aperture di credito in conto residui, da versare in contabilita' speciale mediante ordini di accreditamento. Le spese sono comprese in un distinto rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato, in modo separato da quello di cui al comma 1.

Art. 513

Fondi permanenti

1. Il capo del servizio amministrativo, per sopperire alle piccole spese giornaliere per il funzionamento dell'organismo, puo' assegnare ai titolari dei servizi, degli uffici, dei reparti, delle officine e dei magazzini, all'inizio dell'anno o all'occorrenza, apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' di un mese. Con il fondo permanente possono sostenersi anche le spese relative alle tasse, ai contributi e agli altri oneri scaturenti da tariffe per servizi pubblici e, in caso di urgenza, possono sostenersi le spese per la concessione di anticipi al personale dipendente nonche' le spese di funzionamento a seguito di negoziazione verbale a pronta consegna, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, nei limiti di somma autorizzati dal comandante.

2. I reparti e i nuclei che operano lontano dall'ufficio cassa dell'organismo cui fanno capo, o dei contingenti o unita' assimilabili ovvero delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi possono essere dotati di fondi permanenti da utilizzare per la concessione di anticipi al personale nei casi previsti e per le spese urgenti. L'ammontare dei fondi permanenti, i criteri di impiego e le modalita' di rendicontazione sono stabiliti dal capo del servizio amministrativo, secondo le direttive del comandante dell'organismo, del contingente ovvero del direttore della direzione o del centro di intendenza.

3. Il fondo permanente e' reintegrato alla fine di ogni mese o del periodo stabilito per i casi di cui al comma 2, in base alla documentazione giustificativa delle somme erogate. Esso, comunque va restituito al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, entro la fine dell'anno.

4. I titolari dei fondi permanenti sono responsabili della regolarita' della documentazione relativa alle spese effettuate e rendono conto all'organismo erogatore del fondo, delle somme ricevute e delle spese sostenute, entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.

Art. 514

Funzionari delegati

1. Al pagamento delle spese puo' provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto.

2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita' dell'accreditamento esistente sulla tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.

CAPO VIII
GESTIONE DEI MATERIALI

Art. 515

Disposizioni generali sulla gestione dei materiali

1. La gestione logistica dei materiali e' disciplinata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze ((, anche in attuazione del Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato 'sistema SEC', secondo istruzioni unitarie adottate con le modalita' di cui all'articolo 446, comma 4)). Essa comprende le funzioni:

a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione;

b) del controllo dei consumi e delle giacenze;

c) del controllo sull'utilizzazione;

d) della codificazione;

e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche;

f) del fuori uso per inefficienza e vetusta'.

2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attivita' attinenti alle funzioni strumentali e alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende:

a) la contabilita' relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti;

b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) e alla variazione del loro valore;

c) l'attivita' istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso;

d) la tenuta delle contabilita' a quantita' e a valore;

e) la tenuta delle contabilita' delle scorte in locazione;

f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'Amministrazione.

3. In relazione agli ordinamenti e alle esigenze di Forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.

Art. 516

Magazzini

1. I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze, agli effetti amministrativi si distinguono in:

a) magazzini per i materiali destinati al rifornimento degli organismi militari, affidati a consegnatari per debito di custodia con l'obbligo della loro conservazione, senza che possano essere utilizzati per il funzionamento dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale;

b) magazzini per i materiali destinati all'uso, al possibile impiego e al consumo, per il funzionamento e per il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a consegnatari per debito di vigilanza o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze e i movimenti con apposite scritture, e ottemperano alle formalita' prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio.

2. I magazzini di cui al comma 1, lettera a), sono istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi in:

a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali;

b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari.

3. La contabilita' dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale.

4. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono.

5. I magazzini possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze.

Art. 517

Responsabilita' del consegnatario

1. I consegnatari e gli altri agenti di cui all'articolo 516 sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico, al quale sono allegati i documenti prescritti nel regolamento.

2. I consegnatari dei magazzini di cui all'articolo 516, comma 1, lettera b), non sono direttamente responsabili dell'uso non consentito e del colpevole deterioramento dei materiali legittimamente dati in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per i quali i consegnatari sono obbligati a esercitare l'azione di vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di carico rispondono, con le stesse modalita', per i materiali consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale.

3. Il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali. La ricognizione, d'intesa tra il consegnatario subentrante e il cedente, puo' essere effettuata per campione, ferma restando la responsabilita' del consegnatario subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione.

4. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei materiali e' assunta provvisoriamente da un delegato da lui designato, previo assenso del capo del servizio amministrativo. La delega e' conferita con atto scritto. Il consegnatario e' responsabile della gestione, fatta eccezione per le irregolarita', debitamente comprovate, verificatesi durante la sua assenza. Il consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta la regolarita' della gestione condotta durante la sua assenza.

Art. 518

Variazioni della consistenza dei materiali

1. Le operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei materiali sono effettuate in aumento o in diminuzione del carico del magazzino e sono riportate nelle scritture contabili secondo ordini di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale.

2. L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di ricerca, di studi e di sperimentazione, eccettuato il caso in cui sia necessario ai fini di giustizia, e' autorizzato dalla competente autorita' logistica centrale.

3. I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e per i quali e' stata chiesta l'utilizzazione, sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna.

4. L'assunzione in carico di materiali composti, non e' effettuata per i singoli componenti se gli stessi, pur se tecnicamente separabili, sono tra loro in funzione inscindibile in relazione alla destinazione e utilizzazione.

5. La spedizione e la ricezione dei materiali risulta dal documento che accompagna i materiali spediti o ricevuti.

6. Le operazioni amministrative e contabili relative alle lavorazioni, incluse quelle oggetto di permuta, che comportino impiego di materiali per la trasformazione e per la riparazione e quelle relative ai materiali di consumo o destinati a impieghi speciali, risultano da appositi verbali e sono disciplinate, anche ai fini del carico contabile, dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4.

7. Le lavorazioni che comportino divisioni provvisorie non danno luogo a regolarizzazione amministrativa e contabile.

Art. 519

Scritture contabili

1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione ((e secondo i criteri del sistema SEC)). Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici ((e della contabilita' economico-analitica)). Le operazioni che comportano variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate.

2. Le scritture e i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione.

3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra:

a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione;

b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico;

c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico;

d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione.

4. Le scritture e i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano:

a) la consistenza a quantita' e a valore dei materiali custoditi dai consegnatari, iscritti negli inventari sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale;

b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'articolo 451, comma 3, lettera h), che sono annotati su quaderni di carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, e integrati dalle note descrittive, firmate dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile.

5. I riscontri e la revisione delle contabilita', da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalita' definite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Nei termini e con le modalita' stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorita' logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali a essi affidati, nonche' tutti i prospetti, le situazioni e i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.

Art. 520

Classificazione e codificazione dei materiali

1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in:

a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti a esigenze di impiego;

b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso;

c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non piu' rispondenti a esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche o economiche, ancorche' efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare;

d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non piu' efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche.

2. Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale e i tempi minimi di utilizzabilita' presunta.

3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo se non e' stata dichiarata alcuna responsabilita' e, se vi e' stata denuncia alla procura regionale presso la Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si e' concluso.

4. Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione e ai compiti delle commissioni di accertamento e alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'.

5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, e' disposta dalle autorita' di cui all'articolo 453, comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore.

6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare, alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile e' effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorita' competente di cui al citato articolo 453, comma 1.

7. I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, a eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilita' giudiziale.

((8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario, nonche' con i criteri di rilevazione del sistema SEC. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. Dall'anno 2012:

a) e' indicato il prezzo unitario di acquisto di ciascun materiale, comprensivo d'imposta sul valore aggiunto;

b) i valori unitari di acquisto sono soggetti ad ammortamento, in base alla tipologia merceologica dei beni. I valori risultanti al 31 dicembre 2011 dei materiali assunti in carico al prezzo unitario di inventario, rivalutato o svalutato, sono assoggettati ad ammortamento sulla base degli importi calcolati a tale data;

c) i valori dei beni in carico ai magazzini, quando suscettibili di ammortamento, sono assoggettati a tale procedura a decorrere dall'immissione in servizio dei materiali presso gli enti, i distaccamenti o i reparti utilizzatori;

d) i valori dei beni appartenenti alla V categoria patrimoniale, con esclusione dei materiali mobili rientranti nelle voci 'attrezzature e macchinari per altri usi specifici' e 'altri beni mobili e arredi per uso specifico', nonche' alla VII categoria patrimoniale, non sono soggetti ad ammortamento. I relativi prezzi di acquisto sono rivalutati o aggiornati ove i materiali stessi sono sottoposti ad interventi di manutenzione straordinaria, ovvero sono utilizzati ai fini di cui all'articolo 518, comma 6;

e) per lo scarico dei materiali in uscita dai magazzini, e' utilizzato il metodo contabile 'primo entrato, primo uscito' (F.I.F.O. - first in first out), di cui all'articolo 2426, primo comma, numero 10), del codice civile;

f) il competente organo centrale definisce i valori dei beni quando non e' possibile rilevarne i prezzi di acquisto dai documenti commerciali e di consegna o dagli atti negoziali, ne' dai contratti relativi a forniture provenienti da Forze armate estere o da agenzie della NATO.))

9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino gia' codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario e' quello convalidato al momento della codificazione ed e' periodicamente aggiornato dal competente organo centrale.

10. La codificazione transitoria dei singoli materiali e' adottata per il tempo strettamente indispensabile e i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel piu' breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva.

11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura.

CAPO IX
DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 521

Competenze

1. Le Direzioni di amministrazione, nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 94, comma 1, del codice, provvedono:

a) alla richiesta dei fondi necessari agli organismi amministrativamente dipendenti, alla tenuta della contabilita' speciale con le competenti tesorerie provinciali e alla somministrazione dei fondi agli organismi medesimi con la possibilita' di effettuare, in situazioni particolari, pagamenti a terzi creditori per conto degli organismi stessi;

b) alla revisione delle contabilita' finanziarie e patrimoniali, secondo le disposizioni impartite dal Ministero e le direttive dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.

c) alla revisione per conto dell'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 60 della legge di contabilita' generale dello Stato, dei rendiconti prodotti dai funzionari delegati, di cui all'articolo 514.

Il riscontro di competenza dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa su tali rendiconti puo' essere da quest'ultimo in tutto o in parte delegato, annualmente, alle stesse direzioni di amministrazione.

2. Le Direzioni di amministrazione vigilano sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarita' della tenuta dei documenti e dei registri contabili nonche', ove previsto dagli ordinamenti di Forza armata, sul funzionamento del servizio matricolare degli organismi. Il direttore di amministrazione puo' disporre verifiche amministrative o contabili, anche limitate a determinati settori, presso gli organismi amministrativamente dipendenti, con particolare riguardo a quelli in ritardo nella resa dei conti o per i quali la revisione delle contabilita' o altre circostanze rendano opportuna la verifica, informando, ove ritenuto opportuno, l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative sui relativi esiti.

3. Le Direzioni di amministrazione assolvono le funzioni di natura giuridico-amministrativa connesse all'attivita' di gestione. Sono rette da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la carica di direttore di amministrazione e' ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo.

4. In relazione alle esigenze di Forza armata, i rispettivi ordinamenti possono prevedere uffici o sezioni staccate delle direzioni di amministrazione nonche' la carica di vice direttore, cui possono essere delegate determinate funzioni.

5. Le competenze relative agli organismi a carattere interforze sono assolte dalla Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 94, comma 2, del codice, che opera alle dipendenze del Segretariato generale della difesa.

Art. 522

Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione

1. Le Direzioni di amministrazione, nei termini e con le modalita' previsti dalle norme di contabilita' generale dello Stato, emettono ordinativi di pagamento individuali e collettivi, distintamente per competenza e per residui.

2. Le Direzioni di amministrazione tengono apposite scritture per le aperture di credito ricevute per la somministrazione di fondi agli organismi e per tutte le altre operazioni effettuate sulle contabilita' speciali e, acquisito dalle tesorerie provinciali il riassunto, in duplice esemplare, delle scritture della contabilita' speciale riferita al mese precedente, ne effettuano il riscontro e restituiscono alle stesse tesorerie uno degli esemplari con la dichiarazione di accertata regolarita'; rendono conto, nei termini fissati dalle norme vigenti per i funzionari delegati, delle aperture di credito ricevute mediante un unico rendiconto distinto per capitoli di bilancio, da trasmettere all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa con allegati i documenti giustificativi.

Art. 523

Chiusura a pareggio

1. Alla fine di ogni esercizio, le Direzioni di amministrazione segnalano le risultanze a debito e a credito sui singoli capitoli di bilancio alla direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata. La Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri limita detta segnalazione ai capitoli che non sono di pertinenza dell'Arma stessa e riceve, a sua volta, dalla Direzione di amministrazione designata analoga segnalazione per i capitoli dell'Arma.

2. La Direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata, la Direzione di amministrazione dell'Arma dei carabinieri e la Direzione di amministrazione interforze per le spese degli enti dipendenti, provvedono, per ogni capitolo di bilancio:

a) a compensare, nell'ambito della propria Forza armata, le eventuali maggiori esigenze degli organismi con le disponibilita' rimaste inutilizzate;

b) a determinare l'ammontare complessivo dei fondi accreditati nelle contabilita' speciali e delle spese con essi sostenute, dandone comunicazione alla direzione di amministrazione interforze che provvede, in conformita' alle direttive emanate dai competenti organi centrali, a rimborsare alle varie direzioni di amministrazione le somme risultanti a loro credito e a riscuotere dalle medesime quelle risultanti a loro debito.

3. Per i capitoli a credito, la Direzione di amministrazione interforze riceve i finanziamenti sulla base dei decreti d'impegno emessi dai centri di responsabilita'; per quelli a debito procede al versamento in tesoreria delle corrispondenti somme. Le risultanze a credito e a debito sono segnalate dalla Direzione di amministrazione interforze alle competenti direzioni di amministrazione.

4. I crediti risultanti da spese sostenute ai sensi dell'articolo 512, comma 4, non sono compresi fra quelli della procedura a pareggio, ma rendicontati a parte da ogni direzione di amministrazione.

Art. 524

Coordinamento delle direzioni di amministrazione

1. Nell'espletamento delle funzioni di revisione della contabilita' del denaro e del materiale, le direzioni di amministrazione seguono le disposizioni impartite dal competente organo centrale e dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, anche in ordine alla tempestiva comunicazione dei dati e degli altri elementi richiesti.

2. L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ha la facolta' di operare, a campione, occasionali verifiche dei rendiconti revisionati dalle direzioni di amministrazione per particolari categorie di spesa o di gestione.

3. La Direzione di amministrazione interforze promuove il necessario coordinamento con le varie direzioni di amministrazione per riassumere i dati di gestione relativi ai capitoli unificati, quotizzati per area di spesa, ai fini delle comunicazioni ai competenti centri di responsabilita' e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che sono effettuate con le modalita' e nei termini indicati dagli organi centrali.

4. Le eventuali divergenze tra gli organismi e le direzioni di amministrazione in ordine ai rilievi mossi sulle contabilita' sono sottoposte alle determinazioni del competente organo centrale o dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per le osservazioni nella materia di sua competenza.

CAPO X
DIREZIONI DI COMMISSARIATO

Art. 525

Competenze

1. Le direzioni di commissariato, gli uffici equivalenti, o le sezioni autonome o distaccate, ove previsti dagli ordinamenti di Forza armata, svolgono, quali organi direttivi le funzioni tecniche, amministrative e logistiche inerenti all'organizzazione e al funzionamento:

a) dei servizi relativi ai viveri, ai foraggi, al vestiario, all'equipaggiamento, al casermaggio, ai combustibili, ai servizi generali e di cucina;

b) dei servizi generali di cui agli articoli 493 e 496, e in particolare dei servizi relativi alle macchine da ufficio, agli arredi e ai paramenti per il servizio religioso, agli strumenti musicali, ai materiali per la pulizia e l'igiene del personale;

c) di ogni altro servizio determinato dal competente organo centrale in relazione alle esigenze di Forza armata.

2. Le direzioni di commissariato o gli uffici equivalenti per funzioni sono diretti da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la funzione e' attribuita a ufficiali del comparto amministrativo. Il direttore esercita le funzioni di comandante e, se previsto dagli ordinamenti di Forza armata, anche quelle di capo del servizio amministrativo. Gli ordinamenti di Forza armata possono prevedere la carica di vice direttore al quale possono essere delegate determinate funzioni.

Art. 526

Organi esecutivi

1. Dai direttori di commissariato dipendono direttamente magazzini di commissariato ai quali sono affidati i compiti di custodia, gestione, distribuzione e di trasformazione dei materiali del servizio secondo quanto previsto nel capo VIII. Alla carica di direttore del magazzino, ove prevista dagli ordinamenti di Forza armata, e' preposto un ufficiale appartenente ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri i magazzini di commissariato dipendono dagli organismi individuati con provvedimento ordinativo; la carica di direttore di magazzino di commissariato, se prevista, e' ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo.

2. In relazione alle esigenze di Forza armata possono essere mantenute o istituite, nell'ambito delle direzioni di commissariato, sartorie militari nonche' altri organi preposti all'assolvimento di specifiche funzioni esecutive.

Art. 527

Ispezioni tecnico-logistiche

1. Le ispezioni tecnico-logistiche hanno lo scopo di accertare e controllare:

a) il funzionamento dei servizi di commissariato presso ciascun organismo in relazione ai compiti istituzionali e ai riflessi di ordine economico e amministrativo connessi al funzionamento dei servizi stessi;

b) l'impiego del personale, dei mezzi, lo stato dei materiali o delle infrastrutture.

2. Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte, di norma, almeno ogni due anni, dalla competente autorita' logistica centrale, che le effettua direttamente o le delega a ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato. Per gli organismi dell'area interforze provvede il competente organo centrale che puo' avvalersi di ufficiali dei predetti corpi. Per l'Arma dei carabinieri sono effettuate direttamente dal Comando generale o sono delegate a ufficiali del comparto amministrativo.

3. Al termine dell'ispezione, l'ufficiale ispettore designato compila una relazione nella quale riporta le osservazioni, le considerazioni, i suggerimenti e le proposte che ritiene opportuno formulare in ordine alle risultanze dell'ispezione compiuta. La sintesi delle osservazioni e' trascritta in apposito registro. La relazione e' inviata all'autorita' che ha disposto l'ispezione e costituisce elemento di base per il controllo interno.

CAPO XI
ORGANISMI PARTICOLARI

Art. 528

Istituti di istruzione

1. Il competente organo centrale stabilisce se il personale militare che frequenti corsi presso scuole di formazione, di applicazione, di specializzazione e di perfezionamento delle Forze armate, debba essere assunto nella forza effettiva o nella forza aggregata delle stesse scuole.

2. L'ammissione agli istituti di istruzione delle Forze armate di personale militare appartenente a Forze armate di altri paesi e' disciplinata, anche in ragione di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.

3. L'amministrazione e la contabilita' dei collegi non militari, gestiti dal Ministero della difesa, sono disciplinate dalle norme contenute nel regolamento, integrate da istruzioni ministeriali relative ai collegi stessi.

4. Le spese per i corsi di istruzione del personale militare e civile, operante nel settore sanitario e veterinario, finalizzati all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione continua di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono a carico dell'Amministrazione. Ai corsi organizzati dall'Amministrazione possono essere ammessi anche frequentatori esterni, sulla base di apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti.

5. Presso gli istituti di istruzione delle Forze armate sono istituite le mense per gli allievi. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e di gestione della mense sono definite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4.

Art. 529

Scuole militari

1. Le spese per il mantenimento, il corredo, l'equipaggiamento e l'istruzione degli allievi delle scuole militari sono a carico dell'Amministrazione.

2. Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 787 del codice. Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili.

3. Agli allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote della retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso e' dovuto se i corsi sono sospesi durante l'anno o quando gli allievi, per qualsiasi motivo, lasciano definitivamente la scuola.

4. Le famiglie o gli enti che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta degli allievi, sono tenuti al rimborso delle somme anticipate dalla scuola per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente.

5. La competente autorita' logistica centrale determina le norme per la destinazione degli oggetti di corredo degli allievi che abbiano ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola.

6. L'armamento e l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso per il periodo di permanenza nella scuola.

7. Le paghe nette giornaliere spettano agli allievi dalla data del compimento del ((sedicesimo)) anno di eta', nelle seguenti misure, in vigore dal 1° luglio 2009:

a) allievi del primo anno: euro 3,42;

b) allievi del secondo anno: euro 3,75;

c) allievi del terzo anno: euro 4,10.

Esse sono corrisposte secondo modalita' di pagamento definite nelle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, che garantiscono l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela nei confronti dei minori.

8. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1? luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione.

Art. 530

Accademie

1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'Amministrazione, nei limiti e con le modalita' fissate dalle norme vigenti. E' fatta salva, secondo i principi di cui all'articolo 1465 del codice, la facolta' per gli allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del codice civile, ai fini dell'organizzazione di cerimonie per rafforzare i vincoli di solidarieta' e lo spirito di corpo militare. Il comandante dell'accademia stabilisce l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo.

2. L'allievo che, avvalendosi delle facolta' previste dalle norme vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto di formazione, e' soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi e i materiali didattici. L'addebito e' altresi' posto a carico:

a ) dell'allievo che, per manifesta volonta', non sostenga gli esami previsti dal piano di studi;

b) dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento.

Art. 531

Organizzazione penitenziaria militare

1. L'Amministrazione fornisce ai graduati e ai militari di truppa, tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio, gli oggetti di corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna Forza armata, dal regolamento per l'organizzazione penitenziaria militare, e distribuisce altresi' al personale militare arrestato e tradotto nelle carceri militari dopo la latitanza gli oggetti necessari per completare il vestiario.

2. Gli ufficiali e i sottufficiali, in attesa di giudizio nelle carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della razione viveri nell'importo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale importo e' trattenuto sugli assegni spettanti e versato in tesoreria quale provento riassegnabile. Nel caso di proscioglimento le trattenute sono rimborsate.

3. I condannati alla reclusione militare sono avviati alle carceri militari con gli oggetti di corredo forniti dai reparti di appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo.

4. Gli ufficiali, i marescialli e i sergenti maggiori condannati alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo alla data della sentenza di condanna, di appartenere al proprio organismo e sono assunti in forza dalle carceri militari fino all'ultimo giorno di detenzione nel carcere militare.

5. Al personale appartenente alle Forze di polizia ((...)) detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero. L'amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonche' quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che e' sostituita da oggetti di corredo personali.

CAPO XII
GESTIONE DEGLI ANIMALI

Art. 532

Allevamento e acquisto di animali

1. L'Amministrazione alleva o acquista animali per soddisfare le esigenze delle Forze armate.

2. L'allevamento e' effettuato in organismi che provvedono all'ammansimento e all'addestramento degli animali, in applicazione delle disposizioni del competente organo centrale e sotto il controllo del servizio veterinario militare.

3. L'acquisto degli animali da parte degli organismi e' effettuato in economia, da commissioni nominate dalla competente autorita' logistica centrale, composte da tre ufficiali uno dei quali appartenente al servizio veterinario.

4. Le commissioni effettuano, con fondi anticipati al presidente o alla persona da lui designata, le spese per:

a) l'acquisto di animali;

b) lo svolgimento di accertamenti clinico-diagnostici finalizzati all'accertamento dell'idoneita' fisica;

c) le indennita' e le spese di viaggio del personale delle commissioni;

d) il mantenimento e il trasporto degli animali nonche' il pagamento dei diritti doganali;

e) gli ulteriori oneri per l'acquisizione di animali.

5. Per gli acquisti all'estero valgono, in quanto applicabili, le norme del presente capo.

Art. 533

Profilassi, polizia e assistenza veterinaria

1. Gli organi del servizio veterinario militare presenti nell'organismo o destinati a tale incarico ovvero i veterinari civili convenzionati, curano gli animali dell'Amministrazione e l'igiene degli allevamenti, dei ricoveri e dell'alimentazione, e provvedono:

a) alla prevenzione, diagnosi, ricovero, cura e riabilitazione dalle malattie;

b) alla medicina legale, alla sanita' pubblica e polizia veterinaria.

2. Nelle convenzioni con i veterinari civili e' stabilito l'importo della retribuzione mensile o della visita. Il veterinario civile convenzionato, nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si attiene alle disposizioni degli organi del servizio veterinario militare.

3. Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai veterinari civili convenzionati e' affidata la direzione sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di animali, istituita presso gli organismi.

4. In casi di estrema urgenza, previo nulla osta dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito il ricorso a strutture veterinarie civili anche non convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite secondo le tariffe vigenti.

5. I materiali in dotazione e quelli destinati al consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma 2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente, ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali e il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine al direttore sanitario delle strutture veterinarie puo' essere attribuito un adeguato fondo permanente.

Art. 534

Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali

1. Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo:

a) ne da' immediata comunicazione all'organo superiore e al competente organo del servizio veterinario;

b) chiede l'intervento dell'ufficiale veterinario per l'esecuzione dell'esame necroscopico, se il decesso non e' avvenuto a seguito di malattia per la quale e' gia' stata accertata la diagnosi;

c) procede all'accertamento di eventuali responsabilita' secondo le disposizioni di cui al capo III.

2. Gli animali non piu' idonei a continuare il servizio sono riformati con deliberazione di una commissione nominata dal comandante dell'organismo, composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. A seguito della deliberazione di riforma, l'autorita' logistica centrale concede l'autorizzazione per:

a) la vendita secondo le disposizioni di cui all'articolo 421;

b) la cessione gratuita, secondo le modalita' definite nelle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4.

3. La cessione gratuita e' effettuata a favore di:

a) enti, amministrazioni pubbliche ed enti zoofili o associazioni dotate di personalita' giuridica;

b) privati cittadini che ne facciano richiesta;

c) universita' per le esigenze delle facolta' di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici.

4. Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, puo', su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia dell'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1.

5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all'articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia ((...)), da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.

Art. 535

Attivita' ippica militare

1. Le spese attinenti all'attivita' ippica militare, comprese le spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di cavalli, sono a carico dell'Amministrazione.

2. Le spese per l'attivita' ippica svolta dal personale delle Forze armate, impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale, possono essere sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali, o con contributi di natura privata. L'Amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione di programmi inerenti all'attivita' ippica militare. Promuove o costituisce organismi senza scopo di lucro, per assicurare il migliore impiego delle risorse conferite.

3. Le Forze armate, secondo i propri programmi, obiettivi, disponibilita' ed esigenze tecnico-operative, predispongono le norme relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.

Art. 536

Cavalli di proprieta' del personale militare

1. I cavalli di proprieta' del personale militare possono essere tenuti nelle scuderie dell'Amministrazione militare, con spese per il mantenimento e la stabulazione a carico dei proprietari. Tali cavalli, su richiesta del personale militare, possono essere riconosciuti di servizio, da parte dell'Amministrazione, se ritenuti utili per particolari esigenze di impiego, ovvero per l'attivita' agonistica, previo accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale a cura di apposita commissione. Della commissione, nominata dal comandante dell'organismo, fa parte un ufficiale veterinario. I cavalli riconosciuti di servizio sono iscritti in appositi registri dell'organismo che provvede al loro mantenimento e stabulazione nei limiti e con le modalita' stabilite dall'autorita' logistica centrale.

Art. 537

Cessione di cavalli ai militari

1. L'Amministrazione puo' cedere, a pagamento, ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego, cavalli di sua proprieta', con le modalita' stabilite dalla competente autorita' logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e consegna del quadrupede, sottoscritto dalla commissione di cui all'articolo 536 e dal militare acquirente.

2. I militari possono comunque acquistare un cavallo dall'Amministrazione, nel rispetto delle istruzioni di Forza armata, scegliendo tra i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorita' logistica centrale.

3. Il versamento in tesoreria del prezzo dei cavalli ceduti a pagamento ai militari, e' effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile.

4. I militari che hanno acquistato cavalli dall'Amministrazione non possono venderli prima che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto.

5. Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato dall'Amministrazione, ne danno tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente autorita' logistica centrale. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'Amministrazione puo' acquistare il cavallo se il militare proprietario del quadrupede accetta il prezzo fissato da un' apposita commissione.

6. Ai militari che si trovino nelle particolari condizioni di impiego di cui al presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'Amministrazione, possono essere concesse anticipazioni, nei limiti e con le modalita' fissate dall'autorita' logistica centrale, rimborsabili in quattro anni mediante ritenute sugli assegni. La concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli dal commercio e' subordinata all'accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.

CAPO XIII
SERVIZIO DELLE ISPEZIONI

Art. 538

Attivita' ispettiva

1. L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile e' esercitata dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attivita' ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere sui programmi addestrativi delle unita' operative delle Forze armate.

2. L'attivita' ispettiva puo' essere ordinaria o straordinaria ed e' diretta o decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, ovvero dai competenti uffici del Segretariato generale della difesa, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dei comandi territoriali e dei comandi di grandi unita' autonome, per gli organismi dipendenti.

3. Le ispezioni ordinarie, dirette o decentrate, sono effettuate, di massima, con cadenza annuale. Le ispezioni straordinarie, dirette o decentrate sono effettuate quando se ne ravvisa la necessita'. Durante le ispezioni sono presenti gli agenti responsabili della gestione.

4. Le ispezioni possono anche essere limitate a particolari settori della gestione.

5. Le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonche' da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative. Per l'Arma dei carabinieri le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali del comparto amministrativo e da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; le ispezioni ordinarie decentrate, sono svolte dalle direzioni di amministrazione presso gli organismi amministrativamente dipendenti ed eseguite dal medesimo personale. Per lo svolgimento delle attivita' ispettive, puo' essere impiegato anche personale militare appositamente richiamato in servizio dalla posizione di ausiliaria o di aspettativa per riduzione dei quadri.

Art. 539

Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili

1. Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sono volte ad accertare la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Nelle ispezioni amministrative l'ispettore effettua i seguenti controlli:

a) verifica di cassa;

b) verifica degli atti amministrativi e delle contabilita' relative alla gestione finanziaria, con ispezione anche della regolarita' degli atti relativi alle provviste e alle vendite in economia;

c) accertamento dell'esattezza dei dati relativi alla forza, confrontati con i corrispondenti documenti amministrativi;

d) verifica degli atti amministrativi e delle contabilita' relative alla gestione patrimoniale, con ispezione anche delle cautele assunte per la buona conservazione dei materiali nonche' per la regolare tenuta degli inventari.

3. Le ispezioni contabili hanno per oggetto i seguenti controlli:

a) l'accertamento della regolarita' della tenuta dei registri e dei documenti contabili, nonche' della regolarita' e tempestivita' nella resa dei conti;

b) la verifica della consistenza delle casse e dei materiali, limitatamente alla parte contabile;

c) l'accertamento della regolarita' delle anticipazioni.

Art. 540

Relazione sull'ispezione

1. L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia, per i successivi adempimenti, all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative che provvede a farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni e proposte.

2. Se nel corso dell'ispezione emergono fatti dannosi che comportano responsabilita' amministrativo-contabile, l'ispettore ne da' immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione centrale, nonche' agli Stati maggiori, al Segretariato generale della difesa, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti ai sensi del capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La comunicazione e' effettuata dall'ispettore anche se ritiene necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la responsabilita' degli agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. Il Ministero della difesa, per particolari esigenze, puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'esecuzione, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali e finalizzate di fenomeni gestionali.

CAPO XIV
CONTABILITA' ANALITICA

Art. 541

Sistema di contabilita' analitica

1. La valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti dagli organismi e dagli enti di cui all'articolo 446, comma 2, e' effettuata, in applicazione della normativa vigente, mediante un sistema di contabilita' economica in armonia con il disposto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che collega, in maniera analitica, i costi delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.

2. Procedure operative della contabilita' analitica possono essere disciplinate nelle istruzioni di cui al comma 4 dell'articolo 446.

TITOLO II
NORME DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE

Art. 542

Oggetto della disciplina

1. Le norme contenute nel presente titolo coordinano le disposizioni recate dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 con le specifiche esigenze di gestione dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale, in attuazione dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 39 del 1993 e dell'articolo 528, comma 2, del codice.

Art. 543

Definizioni ai fini dei sistemi informativi automatizzati concernenti la difesa nazionale

1. Agli effetti del presente titolo:

a) «Amministrazione della difesa» e' il complesso dell'area tecnico-operativa con funzioni operative, di pianificazione e definizione dei programmi tecnico-finanziari risalente al Capo di stato maggiore della difesa e dell'area tecnico-amministrativa risalente al Segretario generale della difesa. Nell'Amministrazione della difesa e' compresa anche l'Arma dei carabinieri per i compiti propri attinenti alla difesa nazionale. Per le funzioni riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblica, all'Arma dei carabinieri si applicano le procedure previste in materia dal regolamento del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993;

b) «dirigente generale» e' l'ufficiale proposto dal Comitato dei Capi di stato maggiore e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

c) «dirigente generale dell'Arma dei carabinieri», relativamente all'area gestionale, e' l'ufficiale proposto dal Comandante generale e designato dal Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati;

d) «DigitPA» e' il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, come riorganizzato dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

Art. 544

Tutela delle attivita' di pianificazione e rispetto delle peculiarita' della Difesa

1. Il presente titolo si applica ai sistemi informativi automatizzati aventi carattere prettamente operativo concernenti o connessi con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello Stato, ai sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere operativo e ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la responsabilita' della Difesa.

2. I sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente gestionale, relativi sia all'area tecnico-operativa che a quella tecnico-amministrativa, diversi da quelli di cui al comma 1, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 1993.

Art. 545

Finalita' dei sistemi informativi automatizzati della Difesa

1. I sistemi informativi automatizzati della Difesa perseguono, oltre a quelle indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 del 1993, anche le seguenti finalita' peculiari dell'Amministrazione militare:

a) soddisfare le esigenze informative dei vertici ricorrendo, ove necessario, all'integrazione dei sistemi per consentire l'impiego dello strumento militare in «tempo reale»;

b) prevedere, in un quadro coordinato, lo sviluppo armonico delle due aree di competenza (tecnico-operativa e tecnico-amministrativa) perseguendo prioritariamente programmi di comune interesse;

c) soddisfare le esigenze di interscambio informativo e di interfaccia fra i sistemi di elaborazione delle varie componenti della Difesa, per la fusione ponderale di dati eterogenei;

d) attuare soluzioni che permettano di realizzare la massima trasportabilita', riusabilita' e interoperabilita' nell'ambito dei vari sistemi d'arma.

Art. 546

Criteri di integrazione e interconnessione

1. I sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa del tipo esclusivamente gestionale non rientranti nell'ambito del presente titolo, al fine di realizzare l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standard e criteri definiti da DigitPA, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente generale responsabile e DigitPA medesima.

2. Per i sistemi informativi di cui al comma 1, gia' esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, sono individuate, ove necessario, d'intesa con DigitPA, le opportune modalita' d'integrazione e interconnessione.

Art. 547

Caratterizzazione delle norme e dei criteri

1. Fatte salve le competenze spettanti a DigitPA riguardo all'emanazione di norme tecniche e criteri in tema di progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati, tenuto conto delle peculiarita' dei sistemi informativi con implicazioni di carattere operativo di cui all'articolo 544, comma 1, finalizzati al mantenimento e all'impiego dello strumento militare, spetta all'Amministrazione della difesa definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati dal Ministro della difesa, in accordo anche con le intese raggiunte nell'ambito dell'Alleanza atlantica.

2. I programmi relativi ai sistemi di cui all'articolo 544, comma 1, sono oggetto di autonoma programmazione e non ricadono nella pianificazione triennale, di cui agli articoli 3, comma 1, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009.

3. Il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per quel che concerne i sistemi informativi automatizzati a carattere gestionale di cui all'articolo 544, comma 2, sono approvati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009.

4. L'Arma dei carabinieri, per la programmazione relativa ai progetti di automazione della propria area gestionale, da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della difesa, redige una propria pianificazione nella quale sono definiti obiettivi e priorita'. Per le interconnessioni possibili e' assicurata l'intesa con l'Amministrazione della difesa. La programmazione da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno segue le procedure del relativo regolamento del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993. I singoli progetti, in fase di iter tecnico amministrativo, sono sottoposti al vaglio di DigitPA per un parere di merito sulla congruita' tecnico-economica, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009.

Art. 548

Formazione del personale

1. Il dirigente generale responsabile, d'intesa con DigitPA, definisce indirizzi e direttive in merito al piano per la formazione del personale militare e civile, tenuto conto sia delle tecnologie e delle architetture informatiche emergenti sia delle particolari esigenze dell'Amministrazione della difesa.

2. La formazione professionale del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa e' prevalentemente assicurata dagli istituti di formazione esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.

Art. 549

Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati

1. L'attivita' di monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente titolo, nonche' l'attivita' di verifica dei risultati conseguiti con le tecnologie informatiche e' effettuata dal dirigente generale responsabile tramite gli organi dell'Amministrazione della difesa competenti per legge, fatto salvo il potere sostitutivo di DigitPA previsto all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993.

Art. 550

Capitolati e contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza

1. Le clausole generali dei contratti che l'Amministrazione della difesa stipula in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta di DigitPA o del Ministro della difesa.

2. Per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Amministrazione della difesa comunica a DigitPA, tramite il dirigente generale responsabile, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009.

Art. 551

Selettivita' e armonizzazione delle procedure

1. L'Amministrazione della difesa fornisce le informazioni richieste da DigitPA a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 1993 per il tramite del dirigente generale responsabile.

2. Se la richiesta e' formulata direttamente alle imprese contraenti con l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono fornite per il tramite del dirigente generale responsabile.

3. Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

TITOLO III
INCHIESTE SU EVENTI DI PARTICOLARE GRAVITA' O RISONANZA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 552

Nozione di inchiesta sommaria e formale

1. Si intendono per:

a) inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalita' semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti;

b) inchieste formali quelle disposte quando la gravita' dell'evento richiede nell'immediato un approfondito esame, ovvero sia necessario, sulla base dei risultati dell'inchiesta sommaria, esperire indagini piu' articolate e complesse, al fine di accertare le cause dell'evento.

Art. 553

Nozione di evento di particolare gravita' o risonanza

1. Ai fini del presente titolo sono considerati eventi di particolare gravita' o risonanza:

a) gli avvenimenti dannosi che interessano personale, mezzi o beni del Ministero della difesa, quali, a titolo esemplificativo, incidenti e infortuni rilevanti connessi all'impiego operativo, all'attivita' addestrativa e comunque al servizio, furti, smarrimenti o danneggiamenti di materiali e apparati particolarmente delicati e importanti, come a esempio armi e munizionamenti, ed eventi relativi alla situazione sanitaria nei reparti;

b) gli accadimenti che potrebbero avere riflessi negativi sull'opinione pubblica per la loro delicatezza o per il numero di persone coinvolte;

c) i sinistri marittimi, intesi come qualsiasi evento dannoso accaduto, in navigazione o in porto, a unita' navali appartenenti all'Amministrazione della difesa o a persone o beni a bordo.

Art. 554

Sinistri marittimi e aeronautici

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 553, comma 1, lettera c):

a) rientrano, comunque, nella fattispecie dei sinistri marittimi il naufragio, l'abbandono e la perdita della nave, la morte di una o piu' persone, le lesioni personali gravi, la collisione, l'incaglio, l'incendio grave, l'esplosione, le avarie idonee a pregiudicare i requisiti operativi o di navigabilita' delle unita' navali appartenenti all'Amministrazione della difesa;

b) sono considerate unita' appartenenti all'Amministrazione della difesa, oltre alle unita' iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato, anche i natanti di uso locale, nonche' le unita' di proprieta' dell'Amministrazione della difesa o in uso a essa, comandate da personale militare o civile del Ministero della difesa.

2. Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nomina la commissione di investigazione, per l'accertamento delle cause ai fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalita' previste dalle specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il Capo di stato maggiore della difesa puo' designare il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri competenti a disporre tale nomina.

CAPO II
INCHIESTA SOMMARIA

Art. 555

Adempimenti iniziali dei comandanti

1. I comandanti di corpo, i titolari di comandi, enti, unita' o uffici nel cui ambito si e' verificato l'evento di particolare gravita' o risonanza, provvedono a:

a) impedire la dispersione o alterazione di cose, documenti e in genere di tutti gli elementi utili per i successivi adempimenti;

b) dare tempestiva comunicazione dell'evento, attraverso la linea gerarchica, all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, nonche' allo Stato maggiore della difesa, per gli eventi occorsi nell'area tecnico-operativa, o al Segretariato generale della difesa, per gli eventi verificatisi nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;

c) redigere una relazione tecnica, recante l'indicazione delle circostanze in cui si e' verificato l'evento, della dinamica di svolgimento dei fatti, dei provvedimenti adottati, nonche' le eventuali valutazioni, trasmettendola, entro cinque giorni, all'autorita' competente a disporre l'inchiesta sommaria, di cui alla lettera b), per la medesima via gerarchica, ovvero entro dieci giorni per gli eventi verificatisi nel corso di operazioni all'estero;

d) inoltrare, se l'evento si e' verificato nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO a carattere interforze, la comunicazione di cui alla lettera b) anche allo Stato maggiore della Forza armata o al Comando generale dell'Arma di carabinieri a cui appartengono il personale, i beni o i mezzi coinvolti.

Art. 556

Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria

1. Le autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono:

a) il Capo di stato maggiore della difesa quando:

1) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di enti e organismi, in Italia o all'estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorita' o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze;

2) gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorita' esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;

b) il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale;

c) i superiori gerarchici del comando, ente, unita' e ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo e' individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonche' alla capacita' ad acquisire, con la necessaria tempestivita', gli elementi necessari per valutare l'opportunita' di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi.

2. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa e del Segretario generale della difesa, in relazione alle aree di rispettiva competenza.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa puo' delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o il Comandante del Comando operativo di vertice interforze a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 557

Avvio dell'inchiesta sommaria

1. L'autorita' competente a ordinare l'inchiesta sommaria nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'evento, un ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta.

2. Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni, missioni, o esercitazioni per le quali il Capo di stato maggiore della difesa esercita, anche a mezzo di delega, le funzioni di comando e controllo, possono essere nominati, avuto riguardo alle Forze armate coinvolte, piu' ufficiali inquirenti, di pari grado, che procedono congiuntamente agli atti e alla predisposizione del rapporto riassuntivo.

3. L'autorita' di cui al comma 1, da' tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo Stato maggiore della difesa o al Segretariato generale della difesa, a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonche', in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo Stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unita' o gli uffici interessati dall'evento.

Art. 558

Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria

1. Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale, i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.

Art. 559

Esecuzione dell'inchiesta sommaria

1. L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 557, commi 1 e 2, non puo' appartenere al comando, ente, unita' o ufficio interessati dall'evento, ed e' di grado superiore o, se pari grado, piu' anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio ove si e' verificato l'evento.

2. L'inchiesta sommaria consiste:

a) nell'acquisizione della relazione del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio interessati all'evento;

b) nella raccolta di tutte le notizie relative all'evento quali: localita', data, ora, circostanze, generalita' del personale coinvolto, beni della difesa interessati dall'evento, dinamica e probabili cause, provvedimenti adottati, eventuali interventi dell'autorita' giudiziaria, documenti o altri mezzi di prova, nonche' ogni altro elemento di informazione utile;

c) nella raccolta di dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonche' di persone estranee all'Amministrazione della difesa in grado di fornire notizie utili ai fini dell'inchiesta, le cui attestazioni sono verbalizzate a cura dell'ufficiale inquirente e sottoscritte dal dichiarante;

d) nella compilazione di un rapporto riassuntivo dell'evento, recante i risultati delle indagini e le considerazioni sulle cause dell'evento.

Art. 560

Invio degli atti dell'inchiesta sommaria

1. Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al piu' presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui e' stata disposta, all'autorita' che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unita' o ufficio presso i quali si e' verificato l'evento.

2. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorita' di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa e' stata disposta. Tale autorita' di vertice puo' ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.

3. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria e' inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.

CAPO III
INCHIESTA FORMALE

Art. 561

Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale

1. Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale, se lo ritengono necessario ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, dispongono con provvedimento motivato la nomina della commissione d'inchiesta formale.

2. L'inchiesta formale e' sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall'esito dell'inchiesta sommaria, che l'evento si e' verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l'autorita' competente a ordinare l'inchiesta formale abbia verificato che l'inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento.

3. L'inchiesta formale puo' essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, se le autorita' di cui al comma 1, valutano opportuno, in relazione alla natura e alla gravita' dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di inchiesta formale. Tale facolta' puo' essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo.

4. L'autorita' che dispone l'inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell'inchiesta formale e' di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui e' disposta.

Art. 562

Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili

1. Quando il sinistro deriva da collisioni con navi della marina mercantile, nazionale o straniera, o comunque e' in relazione con la manovra di una delle predette navi, la valutazione sulla necessita' di disporre l'inchiesta formale, e l'eventuale svolgimento dell'inchiesta, sono di competenza delle autorita' di cui al libro IV, titolo I, del codice della navigazione e al libro IV, titolo I, del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e sono effettuate in base alle disposizioni e alle procedure dettate dalla medesima normativa.

2. Alle autorita' di cui al comma 1, sono trasmessi, dietro richiesta, gli atti relativi all'inchiesta sommaria eseguita ai sensi del capo II del presente titolo.

Art. 563

Commissione d'inchiesta formale

1. La commissione per l'esecuzione dell'inchiesta formale e' costituita da:

a) un presidente di grado superiore o, se pari grado, piu' anziano del comandante di corpo o titolare del comando, ente, unita' o ufficio presso cui si e' verificato l'evento;

b) due o quattro membri di grado superiore o, se pari grado, piu' anziani del comandante di corpo o del titolare del comando, ente, unita' o ufficio presso cui si e' verificato l'evento, di cui uno con funzioni di segretario.

2. Per gli incidenti occorsi presso enti interforze, ovvero nell'ambito di operazioni o esercitazioni a carattere interforze, nella scelta dei membri della commissione, di cui al comma 1, lettera b), e' assicurato che almeno uno di questi appartenga alla Forza armata del comandante o titolare del comando, ente o unita' in cui e' avvenuto l'evento e che essi non provengano tutti dalla medesima Forza armata. La scelta tra la composizione della commissione con due, ovvero quattro membri e' operata tenuto conto della necessita' di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna Forza armata il cui personale o i cui mezzi sono coinvolti o interessati dall'evento.

3. La commissione inquirente ha facolta' di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell'inchiesta, di personale appartenente all'Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni. Eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni amministrative vigenti.

4. La commissione si riunisce nel luogo indicato dall'autorita' che l'ha nominata e procede:

a) all'esame degli atti dell'inchiesta sommaria, ove precedentemente effettuata;

b) all'esecuzione di accertamenti, rilievi e sopralluoghi, qualora necessari anche esterni rispetto all'ente o al reparto presso cui si e' verificato l'evento;

c) all'acquisizione di eventuali ulteriori documenti e dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonche' di persone estranee all'Amministrazione della difesa;

d) all'esame delle relazioni dei consulenti, qualora nominati;

e) all'effettuazione di ogni altra attivita' ritenuta utile ai fini dell'inchiesta;

5. L'attivita' della commissione si conclude con un rapporto finale, corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente:

a) una circostanziata ricostruzione dell'evento;

b) deduzioni, considerazioni di ordine giuridico e tecnico; motivazioni;

c) il parere chiaro ed esplicito sulle cause che hanno provocato l'evento;

d) data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione.

Art. 564

Invio degli atti dell'inchiesta formale

1. Nei termini di cui all'articolo 561, comma 4, la commissione rimette all'autorita' che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari.

2. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale e' inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.

TITOLO IV
ATTIVITA' NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLA DIFESA

Art. 565

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti

1. La stipulazione dei contratti passivi o attivi predisposti sulla base delle esigenze definite dai comandanti e' effettuata:

a) presso i centri di responsabilita', ovvero presso gli organismi di cui all'articolo 447, comma 1, lettere g) e h), qualora istituiti: dai dirigenti militari o civili preposti all'attivita' contrattuale;

b) presso gli Alti comandi e gli organismi di cui all'articolo 447, comma 1, lettera a) dagli ufficiali preposti ai rispettivi servizi contrattuali;

c) presso gli organismi provvisti di autonomia amministrativa: dai capi del servizio amministrativo o dagli agenti che esplicano le relative funzioni.

2. Nel caso di assenza o di impedimento o nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 sono titolari della potesta' di approvazione, la stipulazione dei contratti e' devoluta all'ufficiale o al funzionario con funzioni vicarie ovvero nominato a tale scopo.

3. L'approvazione dei contratti passivi o attivi e' effettuata dai titolari dei poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma. Se il titolare dei poteri di spesa non e' dirigente:

a) i contratti passivi sono approvati dal titolare medesimo se l'ammontare degli stessi e' inferiore a euro 20.000,00, con esclusione dell'IVA;

b) i contratti attivi e quelli passivi di importo superiore ai limiti di cui alla lettera a), sono approvati dall'autorita' sovraordinata di grado dirigenziale o dal comandante del contingente o dell'unita' assimilabile operante all'estero, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza del contingente stesso se dirigente.

4. I centri di responsabilita', in quanto titolari della facolta' di impegno di somme a bilancio a titolo originario, possono emettere aperture di credito, anche in contabilita' speciale, per la gestione negoziale delle spese di funzionamento amministrate dagli organismi provvisti di autonomia amministrativa.

5. Il contratto passivo e' eseguibile:

a) quando grava sui fondi delle anticipazioni: dopo l'approvazione dello stesso ovvero dopo la registrazione nell'ipotesi in cui sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti;

b) quando grava su altri fondi: dopo la registrazione dell'impegno preventivo di spesa da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e il controllo preventivo della Corte dei conti ove previsto.

6. L'autorita' che ha approvato il contratto, nei casi di urgenza che non consentano di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, puo' autorizzare l'esecuzione anticipata di prestazioni dedotte nel contratto stesso ai medesimi prezzi di aggiudicazione e nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese e, se si tratta di provviste non ripartibili in dodicesimi, in misura proporzionale alle esigenze. In ogni caso, l'esecuzione anticipata non puo' eccedere un quinto dell'intera provvista oggetto del contratto. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle forniture ovvero dei lavori eseguiti nei predetti limiti.

7. I contratti attivi sono eseguibili dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, a eccezione di quelli relativi ai materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente. Per tali contratti gli organi centrali competenti conferiscono all'autorita' che presiede il seggio la facolta' di approvare e rendere eseguibile il contratto.

Art. 566

Acquisti all'estero

1. Per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, di impianti, di macchinari e di apparecchiature a elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale da effettuarsi presso imprese, Governi e altri organismi pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1986, n. 770. Alla stipulazione dei relativi contratti possono provvedere anche gli addetti militari, navali e aeronautici, ovvero, ove istituiti, gli assistenti amministrativi presso gli uffici degli addetti, in seguito ad apposita autorizzazione del competente centro di responsabilita' che costituisce anche atto per l'impegno di spesa.

2. I pagamenti relativi ai contratti possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dai centri di responsabilita' ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1.

3. La presentazione dei rendiconti delle spese da pagare all'estero e' effettuata entro sei mesi dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.

Art. 567

Contratti a quantita' indeterminata

1. La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico degli organismi della difesa, se vi sono obiettivi elementi che impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, e' effettuata mediante contratti a quantita' indeterminata, fermo restando il tetto massimo dell'importo fissato dal bando o avviso di gara, o, in mancanza di questi, dall'atto negoziale.

Art. 568

Transazioni

1. Le transazioni sono approvate e impegnate, nell'ambito della rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale di cui all'articolo 565, comma 3, e dai comandanti dei contingenti o delle unita' assimilabili operanti all'estero, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche se non dirigenti. Per importi superiori a euro 100.000,00 sono competenti i centri di responsabilita'. Si procede previa richiesta del parere dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a euro 30.000,00, ovvero per importi superiori a euro 100.000,00 per i contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 239 del medesimo decreto legislativo.

CAPO II
PERMUTE

Art. 569

((Condizioni delle permute))

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40)).

((l. Le convenzioni e i contratti di permuta di cui all'articolo 545 del codice rispettano le seguenti condizioni:))

a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Se le prestazioni non sono economicamente equivalenti, e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in tesoreria;

b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, e' garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

Art. 570

Modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni

1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati con le modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale dell'Amministrazione della difesa e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.

Art. 571

Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

1. Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore economico complessivo del contratto.

2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dall'Amministrazione della difesa nell'ambito di convenzioni e contratti aventi a oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e la rilevazione, dei costi orari del personale predisposti dall'Amministrazione stessa.

3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, l'Amministrazione della difesa effettua le verifiche di congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale.

Art. 572

Prezzo in luogo di prestazione in natura

1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, se sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedono, l'Amministrazione stessa ha facolta' di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.

Art. 573

Autorita' competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. ((Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.))

2. All'individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa.

Art. 574

Rinvio alle norme in materia di pubblici appalti

1. Agli atti negoziali disciplinati dal presente capo e alle relative reciproche obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti dettate per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

LIBRO QUARTO
PERSONALE MILITARE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 575

Giuramento

1. I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».

2. Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo.((Esso e' rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.))

Art. 576

Doveri dei militari prigionieri

1. Il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalita' ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola.

2. I militari che rivestono il grado conservano la loro autorita' e le conseguenti responsabilita' anche dopo la cattura. Il piu' elevato in grado o piu' anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri.

TITOLO II
RECLUTAMENTO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 577

Modalita' di svolgimento dei concorsi

1. L'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalita' di svolgimento dei concorsi, per il reclutamento del personale militare, ha facolta' di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

CAPO II
ACCERTAMENTI PSICO-FISICI
SEZIONE I
ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE

Art. 578

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva e al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.

Art. 579

Idoneita' al servizio militare

1. Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza.

2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.

3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermita' previste dall'articolo 582. Il giudizio di inidoneita' permanente e' emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermita' croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneita' temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo e altresi' per le infermita' suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.

Art. 580

Accertamento dell'idoneita' al servizio militare

1. L'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e' effettuato

mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari.

2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento

all'accertamento.

3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai

concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

((4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.))

Art. 581

Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermita'

1. L'elenco delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 582, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 582

Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare

1. Sono causa di non idoneita' al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermita':

a) Morfologia generale: le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

b) Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie:

1) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

2) la mucoviscidosi;

3) le endocrinopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

4) i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

c) Malattie da agenti infettivi e da parassiti: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure sono accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che hanno caratteristiche di cronicita' o di evolutivita', trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

d) Ematologia:

1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;

2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

e) Immunoallergologia:

1) l'asma bronchiale allergica e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

((2) l'anafilassi, le reazioni allergiche/pseudoallergiche, le intolleranze a farmaci ed alimenti, con manifestazioni cliniche severe, anche in fase asintomatica, diagnosticate tramite valutazioni cliniche e procedure laboratoristiche appropriate, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;))

3) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

4) le connettiviti ((e le vascoliti));

f) Tossicologia: lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

g) Neoplasie:

1) i tumori maligni;

2) i tumori benigni e i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero sono deturpanti o producono rilevanti alterazioni strutturali o funzionali;

h) Cranio:

1) le malformazioni craniche congenite con evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali;

2) le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna.

i) Complesso maxillo facciale:

1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarita' temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

3) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

l) Apparato cardiovascolare:

1) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;

2) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

((3) le gravi turbe del ritmo cardiaco, le anomalie del sistema specifico di conduzione, le canalopatie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;))

4) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione;

5) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;

6) le ((. . .)) patologie delle arterie e ((. . .)) dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

7) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare ((e)) i disturbi del circolo venoso profondo;

8) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso e i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

9) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici e i loro esiti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

m) Apparato respiratorio:

1) le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

2) le malattie delle pleure e i loro esiti rilevanti, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

3) i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;

n) Apparato digerente:

1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

3) le ernie viscerali;

4) gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere;

o) Mammella: le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

((p) apparato urogenitale: le malformazioni, le malposizioni, le patologie del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra e dell'apparato genitale maschile e femminile o i loro esiti che sono causa di rilevanti e permanenti alterazioni funzionali, trascorso se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;))

q) Neurologia:

1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

3) le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

4) le epilessie, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

5) gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

r) Psichiatria:

1) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purche' tale da pregiudicare il rapporto di realta' o le capacita' relazionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

2) i disturbi del controllo degli impulsi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

3) i disturbi dell'adattamento, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

4) le parafilie e i disturbi dell'identita' di genere, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

5) i disturbi della comunicazione, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

6) i disturbi da tic, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

7) i disturbi delle funzioni evacuative, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

8) i disturbi del sonno, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

9) i disturbi della condotta alimentare, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

10) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

11) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40));

((12) i disturbi di personalita' (paranoide, schizoide, schizotipico, antisociale, borderline, istrionico, narcisistico, evitante, dipendente, ossessivo compulsivo di personalita'), trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;))

((13) i disturbi nevrotici e reattivi, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;))

((14) i disturbi psicotici trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;))

s) Oftalmologia:

1) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

2) le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

3) i disturbi della motilita' del globo oculare, se sono causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla lettera h) o producono alterazioni della visione binoculare (soppressione), trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

4) le gravi discromatopsie;

5) la anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

6) il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

7) i vizi di rifrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;

8) i difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;

9) l'emeralopia;

10) la miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;

11) l'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico e ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;

12) le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani piu' ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare;

t) Otorinolaringoiatria:

1) le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando sono deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

2) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), ((uguale o maggiore di 50dB)), trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

3) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

4) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

5) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

u) Dermatologia: le alterazioni congenite e acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

v) Apparato locomotore:

1) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilita' temporanea;

2) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:

2.1 un dito della mano;

2.2 falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;

2.3 falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;

2.4 un alluce;

2.5 due dita di un piede;

3) le deformita' gravi congenite e acquisite degli arti;

z) Altre cause di non idoneita':

1) le imperfezioni o le infermita' non specificate nell'elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione;

2) il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione.

2. I disturbi e le infermita' di cui al comma 1, lettera r), numeri da 1) a 9), devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.

SEZIONE II
ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 583

Ambito di applicazione

1. Fermi i requisiti di idoneita' previsti dalla sezione I del presente capo, le disposizioni della presente sezione si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco:

a) piloti e navigatori;

b) impiegato a bordo di aeromobili, in base alla normativa vigente, con mansioni diverse da quelle di pilota e navigatore;

c) assistenti e controllori del traffico aereo, assistenti e controllori della difesa aerea limitatamente alle imperfezioni e infermita' afferenti la neurologia, la psichiatria, l'oftalmologia e l'otorinolaringoiatria.

2. Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti dalle imperfezioni e infermita' di cui alla presente sezione.

3. L'elenco delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 584

Modalita' di applicazione

1. Nei giudizi di idoneita' relativi al personale gia' in servizio

l'elenco e i criteri annessi trovano applicazione avuto riguardo all'eta', al grado, alla categoria, alla specialita', alla qualifica, agli incarichi, alle particolari norme che regolano la posizione di stato nonche' ai seguenti criteri generali:

a) salvo i casi di infermita' stabilizzate e non suscettibili di

miglioramento, i giudizi di inidoneita' permanente sono adottati soltanto dopo un congruo periodo di osservazione medica ovvero dopo un adeguato periodo di sospensione dal servizio di aeronavigazione o dalle attivita' specifiche previste per il ruolo e la categoria;

b) se l'infermita' causa della temporanea inidoneita' e'

suscettibile di efficace trattamento terapeutico, il giudizio definitivo e' emesso soltanto quando questo non ha ottenuto i risultati auspicati;

c) nella formulazione dei giudizi deve essere considerata

l'attivita' effettivamente svolta e si deve tener conto che l'esperienza puo' compensare eventuali deficit funzionali.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'idoneita' al

pilotaggio del personale in servizio puo' essere graduata, in ragione delle condizioni psico-fisiche e dei precedenti clinici dell'interessato, nel seguente modo:

a) idoneita' al pilotaggio senza limitazioni;

b) idoneita' al pilotaggio con esclusione di aviogetti aerotattici;

c) idoneita' al pilotaggio ma con altro pilota a bordo senza

limitazione di impiego se, in presenza di una piena idoneita', sussistano potenziali situazioni di rischio che consigliano la presenza di un copilota.

3. L'organo sanitario puo' disporre specifiche prescrizioni o

limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psico-fisiche e al quadro clinico dell'interessato.

4. Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del

personale di cui all'articolo 583 possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.

((5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.))

Art. 585

Personale femminile

1. Per il personale femminile lo stato di gravidanza costituisce:

a) se in servizio, causa di non idoneita' temporanea;

b) in sede di reclutamento, impedimento temporaneo all'espletamento della visita medica ai fini del giudizio di idoneita'. In tal caso l'accertamento dell'idoneita' e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso, in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.

Art. 586

Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea

1. Sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea le seguenti imperfezioni e infermita':

a) l'anamnesi personale remota ovvero recente positiva per qualsiasi patologia che puo' evolvere in una condizione inabilitante;

b) statura, costituzione e stato di nutrizione:

1) le condizioni e le misure antropometriche non conformi agli standard;

2) i dimorfismi;

3) la malnutrizione proteico-calorica (iponutrizione, ipernutrizione, obesita', magrezza) e le alterazioni del trofismo, distrettuali e sistemiche;

c) neurologia:

1) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, neoplastica, infettiva, parassitaria, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa; tutte le forme di emicrania, le cefalee ricorrenti di qualsiasi tipo, le nevralgie craniche di qualsiasi tipo, il ritardo mentale secondario a patologia neurologica, i disturbi della parola e del linguaggio, i disturbi del movimento, i disturbi della stenia, i disturbi dell'equilibrio, i disturbi della coordinazione motoria, qualsiasi alterazione dell'esame obiettivo neurologico o dell'esame neuro radiologico;

2) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti: malattie di natura genetica, malformativa, vascolare, tossica, metabolica, carenziale, infettiva, parassitaria, neoplastica, autoimmune, degenerativa, iatrogena o da altra causa, radicolopatie, disturbi del movimento, disturbi della stenia, disturbi del tono e del trofismo muscolare di origine neurogena, qualsiasi alterazione dell'esame neurologico o dell'esame elettromiografico;

3) le miopatie e i loro esiti: distrofie muscolari, miotonie, miastenia nelle sue varie forme, miopatie congenite e miopatie da altre cause;

4) i traumi cranio-encefalici, i traumi cranici fratturativi, i traumi fratturativi vertebrali, i traumi midollari e i loro esiti;

5) le epilessie, attuali o pregresse;

6) i singoli episodi comiziali: anamnesi remota o prossima di singoli episodi critici anche in assenza di anomalie elettroencefalografiche pregresse o attuali;

7) le anomalie EEG a carattere parossistico;

8) i disturbi della coscienza: disturbi ricorrenti o non sufficientemente spiegati da una causa non ricorrente;

d) psichiatria:

1) le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali di natura organica e non: ritardo mentale e livello intellettivo medio inferiore, disturbi di personalita' e del comportamento, disturbi dell'adattamento, parafilie, disturbi dell'identita' di genere, disturbi del controllo degli impulsi, disturbi dell'alimentazione, disturbi delle funzioni evacuative, disturbi della comunicazione, disturbi da tic, schizofrenia e altri disturbi psicotici, disturbi dissociativi, disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, disturbi somatoformi, disturbi del sonno, azioni di autonocumento e tutte le altre condizioni cliniche che comunque possono essere oggetto di attenzione clinica;

2) la dipendenza, l'abuso ovvero l'uso di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente o psicotropa inclusa nelle tabelle di cui all'articolo 13 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e aggiornamenti;

3) l'alcolismo ovvero l'abuso di bevande alcoliche;

e) endocrinologia e metabolismo:

1) i disordini del metabolismo dei carboidrati: diabete insulino dipendente e diabete non insulino dipendente, ridotta tolleranza glicidica;

2) i disordini del metabolismo dei lipidi: ipercolesterolemie, le ipertrigliceridemie, le iperlipidemie miste;

3) i disordini del metabolismo proteico e degli aminoacidi: fenilchetonuria; alcaptonuria; omocistinuria;

4) le tesaurismosi lipidiche, glicidiche, mucopolisaccariche;

5) i disordini del metabolismo delle basi puriniche;

6) le malattie del sistema ipotalamo-ipofisario: craniofaringioma, adenomi ipofisari, funzionanti e non, sindrome della sella vuota, ipopituritarismi isolati e panipopituitarismo;

7) il diabete insipido, sia la forma neurogena che nefrogena;

8) le malattie delle gonadi: sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner maschile e femminile, anorchia bilaterale congenita, agenesia gonadica femminile, ermafroditismi veri e pseudoermafroditismi maschile e femminile;

9) le malattie della corticale del surrene: insufficienza surrenalica primitiva o malattia di Addison, sindrome di Cushing, iperaldosteronismo o morbo di Conn, ipoaldosteronismo primitivo;

10) le malattie della midollare del surrene: sindromi da ipofunzione della midollare del surrene, feocromocitoma;

11) le malattie della tiroide: gozzo semplice e nodulare non tossico, ipertiroidismi, ipotiroidismi, tiroiditi;

12) le malattie delle paratiroidi e del metabolismo minerale: iperparatiroidismo, ipoparatiroidismo, pseudoipoparatiroidismo, rachitismo, osteomalacia, osteoporosi, malattia Paget;

13) le sindromi poliendocrine: neoplasie endocrine multiple, sindromi polighiandolari autoimmuni;

f) enzimopatie:

1) le glicosurie normoglicemiche;

2) le iperbilirubinemie indirette di grado elevato;

3) il deficit anche parziale di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH);

4) la porfirie;

g) le malattie ereditarie del tessuto connettivo;

h) tossicologia:

1) le intossicazioni da metalli e loro composti;

2) le intossicazioni da acido cianidrico e cianuri, ossido di carbonio, solfuro di carbonio;

3) le intossicazioni da composti organici;

i) immuno-allergologia:

1) le malattie autoimmuni sistemiche: lupus eritematoso sistemico; artrite reumatoide; sindrome di Sjogren; sclerodermia; vasculiti; dermatomiosite; polimiosite; connettivite mista;

2) le allergopatie: tutte le allergopatie, anche in fase asintomatica, con qualsiasi estrinsecazione cutanea, mucosale e d'organo (rinite, asma, orticaria, ecc.); la diatesi allergica spiccata, valutate con i test sottoindicati; le intolleranze ad alimenti di abituale consumo; le reazioni da farmaci di uso corrente non sostituibili; l'allergia al veleno di imenotteri;

3) le sindromi da immunodeficienza primitiva e le sindromi di immunodeficienza acquisita: agammoglobulinemia; ipogammaglobulinemia comune variabile, ipogammaglobulinemia con iper Ig-M; il deficit selettivo di Ig-A (livello di Ig-A sieriche < 5 mg/dL, con altre immunoglobuline normali o aumentate); le immunodeficienze combinate (SCID); le gravi alterazioni della funzionalita' fagocitaria;

l) infettivologia e parassitologia: le malattie da agenti infettivi e da parassiti che sono causa di compromissione delle condizioni generali, della crisi ematica o che hanno caratteristiche di cronicita' ed evolutivita'; la tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in fase attiva e i suoi esiti; il morbo di Hansen; la sifilide; la positivita' per antigene HBV; la positivita' per anticorpi HCV; la positivita' per anticorpi per HIV determinati con metodo ELISA e in caso di positivita' confermati con metodica Western Blot.

m) ematologia:

1) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici: la microcitemia o talassemia minima o trait talassemico, sinonimi che indicano la condizione asintomatica del portatore eterozigote dell'anomalia genetica;

2) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici;

3) la splenomegalia e gli esiti di splenectomia: le splenomegalie di qualsiasi origine, associate o non, ad alterazioni della crasi ematica;

n) apparato scheletrico e locomotore:

1) le malformazioni congenite e le alterazioni morfologiche acquisite del cranio: tutte le alterazioni congenite e acquisite delle ossa del cranio che determinino deformita' ovvero alterazioni funzionali o che interessino la teca interna;

2) le patologie dell'apparato scheletrico e i loro esiti: le malattie infiammatorie, endocrino-metaboliche, osteo-distrofiche, osteo-condrosiche, sistemiche, le osteonecrosi, le osteocondriti dissecanti; gli esiti di osteocondrite tarsometatarsali e carpali; la lassita' capsulo-legamentosa, anche con modesta instabilita' articolare; gli esiti di meniscectomia totale e la meniscopatia; gli esiti di osteocondrosi giovanile; la presenza di endo e artro-protesi;

3) gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato osteoarticolare: esiti di fratture con mezzi di sintesi in situ, anche senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione, esiti di fratture ben consolidate con modiche limitazioni funzionali, calcificazioni periarticolari post traumatiche, esiti di meniscectomia e le meniscopatie anche se non limitanti la funzione, esiti di meniscectomia parziale e di exeresi di pliche sinoviali anche con modiche limitazioni funzionali, esiti di lussazioni articolari, anche quelle minori (interfalangee, sternoclavicolari, acromionclaveari) e con modiche limitazioni funzionali;

4) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dei muscoli: malformazioni, patologie croniche ed esiti di lesione dei muscoli (miopatie congenite, agenesie, atrofie, contratture permanenti, miositi); ipotrofie muscolari degli arti con differenza perimetrica superiore a 2 cm rispetto all'arto controlaterale, anche senza alterazioni funzionali;

5) le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali: lassita' capsulo legamentosa, calcificazioni tendinee post traumatiche, patologie croniche e gli esiti di lesione delle aponeurosi dei tendini e delle borse (fibromatosi plantare o palmare, retrazioni, ernie muscolari, tendinopatie, lussazioni tendinee, disinserzioni, patologie congenite tendinee) anche senza alterazioni funzionali; calcificazioni tendinee o periarticolari post-traumatiche;

6) le patologie e i loro esiti, i dismorfismi, i paramorfismi del rachide: scoliosi maggiori con angolo di Lippmann-Cobb superiore a 15°; ipercifosi dorsale superiore a 35°; schisi di un arto vertebrale; esiti di trattamenti chirurgici della colonna vertebrale; ernie discali e loro esiti chirurgici; protrusioni discali, anche senza segni clinici o elettromiografici di sofferenza radicolare;

7) i dismorfismi degli arti inferiori e superiori: lussazione congenita del capitello radiale, anche con funzionalita' del gomito conservata; cubito valgo o varo; sinostosi radio ulnare; sindattilia delle dita delle mani; dismetria degli arti inferiori superiore a 1,5 cm; ginocchio valgo con distanza intermalleolare superiore a 4 cm; ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a 4 cm; piede torto, piede piatto-valgo bilaterale e piede cavo bilaterale, di grado elevato ovvero con segni di ipercheratosi plantare; sindattilia completa di due dita e incompleta di piu' dita del piede;

8) le malformazioni, la perdita dell'integrita' anatomica e funzionale delle mani e dei piedi: mancanza anatomica o perdita funzionale permanente totale di un dito o parziale di due o piu' dita, di una mano o di due fra le mani; perdita parziale di una delle prime tre dita di una mano; perdita della falange ungueale del primo dito del piede o perdita anatomica o funzionale di un dito del piede; alluce valgo; dito a martello con sublussazione metatarso-falangea; sinostosi tarsale; dita sovrannumerarie delle mani e dei piedi;

o) apparato respiratorio:

1) le malattie delle pleure e i loro esiti: esiti di pleurite, obliterazione del seno costo-frenico, scissurite aspecifica;

2) le malattie della trachea, dei bronchi, dei polmoni e i loro esiti: bronchiectasie; enfisema polmonare;

3) le deformita' della gabbia toracica, congenite o acquisite: pectus excavatus e pectus carenatus, di grado rilevante, cifosi e scoliosi; esiti di traumatismi toracici;

4) l'asma bronchiale allergico e non, le patologie ostruttive: Ipereattivita' Bronchiale Aspecifica (I.B.A.);

5) le patologie polmonari e del mediastino di tipo cistico ovvero bollose; lo pneumotorace spontaneo;

6) deficit significativo ai test di funzionalita' respiratoria;

p) apparato cardio-vascolare:

1) le cardiopatie congenite; le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; gli esiti della loro correzione chirurgica; le anomalie di posizione del cuore: destrocardia; protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi;

2) le malattie del pericardio, del miocardio e dell'endocardio: miocarditi ed endocarditi, acute o croniche, anche senza esiti, pregresse pericarditi acute o croniche e loro esiti, cardiomiopatie, miocardiopatie;

3) le malattie delle valvole cardiache: malformazioni e displasie degli apparati valvolari; valvola aortica bicuspide anche se continente e non calcifica; prolasso della mitrale; valvole balloniformi anche in assenza di rigurgito significativo; insufficienze e le stenosi valvolari; ridondanza valvolare, anche se con rigurgito di grado emodinamicamente poco significativo; esiti di intervento riparativo delle strutture valvolari;

4) la cardiopatia ischemica e l'infarto del miocardio;

5) le malattie e le anomalie del sistema specifico del cuore: blocchi di branca completi; blocchi di branca incompleti solo se causati ovvero associati a patologie cardiache; emiblocco anteriore sinistro se causato ovvero associato a patologie cardiache; blocchi atrio-ventricolari di primo grado quando sono associati a patologie cardiache e non si riducono dopo sforzo adeguato; blocchi atrio-ventricolari di secondo e terzo grado; preeccitazioni ventricolari; sindrome ipercinetica; ritardo di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato ritardo di attivazione intraventricolare dx, stabili (blocco bifascicolare);

6) le turbe del ritmo cardiaco: tachicardia sinusale, bradicardia sinusale non indicativa di una condizione di allenamento per attivita' sportiva documentata, segnapassi migrante, extrasistolia ventricolare frequente (superiore a 100/ora);

7) le anomalie elettrocardiografiche indicative per un potenziale rischio di aritmie gravi;

8) l'ipertensione arteriosa essenziale o secondaria: ipertensione arteriosa borderline secondo l'O.M.S.;

9) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose; gli esiti della loro correzione chirurgica: protesi vasali, esiti di intervento riparativo dei grossi vasi;

10) tutte le patologie delle arterie e dei capillari con disturbi trofici o funzionali: morbo di Raynauld primitivo, acrocianosi;

11) le ectasie venose; i disturbi del circolo venoso profondo: ectasie venose estese, le varici reticolari o dermiche;

12) le flebiti e i loro esiti: esiti di flebiti superficiali degli arti inferiori, delle vene gemellari, degli arti superiori, comprese quelle da veno-puntura;

q) apparato digerente:

1) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari;

2) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del fegato, delle vie biliari e del pancreas: epatite cronica; calcolosi delle vie biliari; pancreatite subacuta e cronica;

3) le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie croniche, e i loro esiti morfo-funzionali, del tubo digerente, del peritoneo, ano-rettali: morbo celiaco, ulcera duodenale; ulcera gastrica; rettocolite ulcerosa; morbo di Crohn; diverticolosi e diverticolite; fistole anali e perianali, stenosi, distopie, mesenterium commune, splancnoptosi, dolico colon;

4) le ernie viscerali;

5) gli esiti di intervento chirurgico addominale, anche laparoscopico, che determini indebolimento funzionale dei vari organi e visceri;

r) apparato uro-poietico:

1) le anomalie di numero, forma, sede dei reni; le anomalie vascolari del rene: reni sovrannumerari, rene a ferro di cavallo, rene multicistico, rene a spugna, ectopia pelvica congenita e ptosi renale;

2) le malattie croniche, congenite o acquisite, dei reni: glomerulonefriti e pielonefriti;

3) le anomalie di numero, forma, sede e le malattie croniche di pelvi e ureteri;

4) le malformazioni e le malattie croniche della vescica;

5) le malformazioni, le stenosi, le dilatazioni e le malattie croniche dell'uretra;

6) la nefrolitiasi e la calcolosi delle vie urinarie;

7) la proteinuria, l'ematuria, la cilindruria;

8) l'incontinenza e la ritenzione urinaria;

s) apparato genitale maschile:

1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie e i loro esiti, dell'apparato genitale maschile: perdita parziale o totale del pene, o sue gravi malformazioni; fimosi serrata, epispadia e ipospadia, se lo sbocco uretrale e' prossimale al solco balano prepuziale; patologie della prostata e delle vescichette seminali; mancanza, atrofia monolaterale o bilaterale dei testicoli; criptorchidismo anche se monolaterale; malattie croniche del testicolo, dell'epididimo e del funicolo; malattie croniche dello scroto;

t) apparato genitale femminile:

1) le malformazioni, le malposizioni, le patologie, e i loro esiti, dell'apparato genitale femminile: mancanza di una o ambedue le ovaie, aplasia completa dell'utero, aplasia completa della vagina, agenesia degli annessi, prolassi urogenitali di qualunque natura e grado, esiti di isterectomia e di intervento chirurgico per prolasso urogenitale, fistole genitali di qualunque natura, endometriosi, dismenorrea e altri disordini del ciclo mestruale; malformazioni e cisti vulvari; infiammazione delle ghiandole di Bartolino;

2) la gravidanza;

u) ghiandola mammaria:

1) le malformazioni, le patologie e i loro esiti, della ghiandola mammaria:

1.1 per gli uomini: ginecomastia, processi flogistici o displastici e loro esiti;

1.2 per le donne: mancanza congenita o acquisita di una mammella; processi flogistici o displastici e loro esiti quando sono di grado elevato o causa di disturbi funzionali; la megalomastia se e' causa di impaccio motorio o di alterazioni funzionali; esiti di mastoplastica riduttiva o di mastectomia settoriale quando sono causa di disturbi funzionali; protesi mammaria;

v) complesso maxillo-facciale:

1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca: labiopalatoschisi;

2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarita' temporo-mandibolare: mal occlusioni; alterazioni dell'Articolazione Temporo-Mandibolare (ATM); esiti di fratture dei mascellari anche in osteosintesi; trattamenti chirurgici ortodontici correttivi dei mascellari;

3) le malformazioni e gli esiti delle patologie dell'apparato masticatorio: mancanza o inefficienza (per carie destruente o per anomalie dentarie) di piu' elementi dentari; parodontopatia cronica;

z) oftalmologia:

1) le malformazioni, le imperfezioni e le patologie degli annessi oculari, della congiuntiva, dell'apparato lacrimale e i loro esiti funzionali, menomanti, anche se monolaterali: malformazioni, disfunzioni, patologie, esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, se sono di pregiudizio estetico o influiscono sulla normale motilita' dei bulbi oculari, ovvero ne provocano la cronica irritazione;

2) le malformazioni, le imperfezioni, le patologie dell'orbita, dei bulbi oculari ovvero dei nervi ottici e i loro esiti funzionali, anche se monolaterali: anoftalmia, malformazioni, malattie croniche ed esiti di lesioni dell'orbita;

3) le patologie vitreoretiniche regmatogene; i trattamenti chirurgici ovvero parachirurgici delle stesse;

4) le alterazioni morfologiche di sede e di trasparenza del cristallino

5) l'afachia;

6) il cristallino protesico intraoculare (IOL), anche se monolaterale;

7) gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;

8) le alterazioni della idrodinamica oculare;

9) qualsiasi alterazione qualitativa e quantitativa del campo visivo anche se monolaterale;

10) le anomalie del senso luminoso; l'emeralopia;

11) le turbe della motilita' oculare estrinseca di tipo manifesto (tropie);

12) le turbe della motilita' oculare di tipo latente (forie), se sono causa di anomalie a carico della visione binoculare ovvero del senso stereoscopico;

13) il senso cromatico non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialita', qualifica e abilitazione;

14) l'acutezza visiva naturale e corretta non conforme agli standard previsti per ciascun ruolo, categoria, specialita', qualifica e abilitazione;

aa) otorinolaringoiatria:

1) le malformazioni e le patologie dell'orecchio esterno: malformazioni del padiglione auricolare quando sono deturpanti o causa di disturbi funzionali; polipi, osteomi, esostosi e tutte le patologie del condotto uditivo esterno quando ne occludano il lume tanto da impedire otoscopia, timpanometria e stimolazione termica dell'apparato vestibolare; esiti di traumi e interventi chirurgici sull'orecchio esterno quando inducano disturbi funzionali;

2) le malformazioni e le patologie dell'orecchio medio: malformazioni dell'orecchio medio quando sono causa di disturbi funzionali; perforazioni della membrana timpanica; otite media catarrale cronica; otite media purulenta cronica semplice, colesteatomatosa e iperplastico-polipoide; timpanosclerosi; sindrome da insufficienza tubarica (documentata da reperto timpanometrico piatto o con picco registrabile a valori di pressione inferiori a - 100 daPa); incapacita' di eseguire la manovra di Valsava; esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio medio (a eccezione della miringo-plastica e miringo-tomia, dove e' effettuata una valutazione caso per caso a seconda del ripristino funzionale e della non sussistenza della patologia all'origine dell'intervento);

3) le malformazioni e le patologie dell'orecchio interno: malformazioni e patologie dell'orecchio interno in grado di produrre disturbi funzionali di cui ai successivi numeri 4) e 5); esiti di qualsiasi intervento chirurgico sull'orecchio interno;

4) l'acutezza uditiva non conforme agli standard;

5) le disfunzioni delle vie vestibolari: presenza di nistagmo spontaneo con o senza fissazione visiva in una o piu' delle 5 posizioni fondamentali (seduto, supino, fianco destro, fianco sinistro, Rose), nistagmo da posizionamento e nistagmo patologico evocato da manovre oculari; risposte vestibolari patologiche o con marcati fenomeni neurovegetativi alle stimolazioni termiche (risposte simmetricamente ridotte o eccessive possono essere valutate anche con stimolazione rotatoria); asimmetrie del tono muscolare degli arti superiori ovvero inferiori;

6) le malformazioni e le patologie del naso e dei seni paranasali: malformazioni della piramide e delle fosse nasali quando inducano disturbi funzionali; rinite cronica catarrale, mucopurulenta e purulenta; rinopatia vasomotoria specifica e aspecifica; rinopatia ipertrofica e atrofica, rinopatie granulomatose; stenosi e sinechie di una o entrambe le fosse nasali causa di insufficienza ventilatoria; polipi nasali di qualsiasi natura e dimensione, angiomi e varici voluminose; sinusite cronica catarrale e purulenta e qualunque massa occupante spazio a livello delle cavita' paranasali (ipertrofia mucosa, polipi, versamenti, cisti, mucoceli, osteomi) causa di disturbi funzionali; ipo-anosmia; esiti di traumi e interventi chirurgici sul naso e sui seni paranasali causa di disturbi funzionali;

7) le malformazioni e le patologie della faringe e della laringe: malformazioni della faringe e della laringe quando inducano disturbi funzionali; faringotonsilliti e laringiti croniche specifiche e aspecifiche; ipertrofia tonsillare di grado marcato; polipi faringotonsillari di qualsiasi natura che producano disturbi funzionali; noduli, polipi e granulomi della laringe, insufficienza glottica, paralisi e paresi delle corde vocali; esiti di traumi e interventi chirurgici sulla faringe e laringe causa di disturbi funzionali;

8) le patologie della voce e del linguaggio: disfonie (balbuzie; concitatio sermonis, farfugliamento), dislalie organiche (labiali, dentali, linguali, nasali) e funzionali (sigmatismo, rotacismo, gammacismo, deltacismo), paralalie, disfonie organiche e funzionali, disturbi della muta vocale e tutti i disturbi in grado di produrre una ridotta intellegibilita' del discorso e delle comunicazioni via radio;

9) le patologie delle ghiandole salivari: scialoadenosi e scialoadeniti croniche aspecifiche e specifiche; esiti di interventi chirurgici sulle ghiandole salivari causa di disturbi funzionali;

10) le cisti e le fistole mediane e laterali del collo;

bb) apparato tegumentario: le alterazioni congenite, acquisite e croniche della cute e degli annessi, che, per sede estensione o gravita', sono deturpanti o determinano alterazioni funzionali; le malattie infettive cutanee; le dermatiti croniche o recidivanti, di origine flogistica o immunitaria; la dermatite atopica; la dermatite da contatto; l'orticaria cronica; la psoriasi; l'alopecia areata; l'acne; l'ittiosi; l'iperidrosi; i nevi congeniti giganti; l'epidermolisi bollosa; le fistole sacrococcigee; le cicatrici quando per sede, estensione, aderenza, facilita' a ulcerarsi sono causa di danno fisiognomico ed evidenti disturbi funzionali; le ulcere e le fistole congenite o acquisite, le virosi proliferative della cute e degli annessi che sono causa di danno fisiognomico e di evidenti disturbi funzionali;

cc) neoplasie:

1) i tumori maligni;

2) i tumori benigni e i loro esiti quando, per sede, volume, estensione o numero, producano alterazioni funzionali;

dd) requisiti fisio-psico-attitudinali:

1) i disturbi dell'orientamento e dell'equilibrio, le chinetosi;

2) l'insufficiente resistenza alle accelerazioni;

3) le anomalie cardio-respiratorie e neuropsichiche nelle condizioni di ipossia ipossica acuta;

4) le carenze di requisiti psicoattitudinali: tratti di personalita' (tra l'altro, dipendenti, istrionici, ossessivi, paranoidei, antisociali, borderline) che denotano una labilita' emotiva, affettiva e altre condizioni riconducibili a una inadeguata struttura della personalita'; insufficienti risultati alle prove psicoattitudinali standard per valutare il potenziale relativo all'apprendimento e alla pratica di peculiari tecniche operative e in particolare di quelle relative al pilotaggio;

ee) farmacologia: uso temporaneo o cronico di farmaci non consentiti.

2. Le altre cause di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea sono i seguenti:

a) i trapianti d'organo;

b) tutte le altre imperfezioni, infermita', malattie sistemiche e localizzate, non comprese nell'elenco, ritenute, singolarmente o nel complesso, incompatibili con il ruolo, la categoria, specialita' e abilitazione.

SEZIONE III
ALTEZZA

Art. 587

Limiti di altezza

1. Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono richieste le seguenti misure di altezza:

a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;

b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;

c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne.

TITOLO III
FORMAZIONE
CAPO I
CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI UFFICIALI E DEI
SOTTUFFICIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 588

Definizioni

1. Ai sensi del presente capo si intendono:

a) per attitudine militare e professionale, il complesso delle qualita' morali e di carattere, delle doti intellettuali e culturali e delle motivazioni ad affrontare la professione e la vita militare;

b) per durata del corso, il numero delle giornate di attivita' didattiche previste dal piano di studio di un corso, oppure, nel caso di corsi pluriennali, di un anno accademico di corso con esclusione dei periodi di interruzione definiti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da essi delegata;

c) per istituti di formazione, le accademie, le scuole ufficiali e sottufficiali e gli altri enti che svolgono o concorrono allo svolgimento dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali;

d) per crediti formativi universitari, quelli di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro ((dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;))

e) per espulsione, il provvedimento autoritativo dell'Amministrazione per effetto del quale il destinatario perde lo status di allievo o di aspirante e non puo' continuare la frequenza del corso;

f) per dimissioni, le richieste formalmente avanzate dagli allievi, accettate dall'Amministrazione, di cessare dallo status di allievo o di aspirante e di interrompere definitivamente la frequenza del corso;

g) per frequentatori, i vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali che, dopo l'incorporazione o la presentazione presso gli istituti di formazione, frequentano i relativi corsi nella qualita' di allievi o, nelle accademie navale e aeronautica, in qualita' di aspiranti.

Art. 589

Ambito di applicazione

1. La presente sezione disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali presso gli istituti di formazione delle Forze armate.

Art. 590

Qualita' di allievo

1. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali frequentano i corsi di formazione in qualita' di allievi. La frequenza dei corsi ha luogo previo accertamento, da parte delle strutture del Servizio sanitario militare, del possesso dell'idoneita' al servizio militare e allo specifico impiego nel ruolo di appartenenza del frequentatore.

2. La qualita' di allievo e' assunta, previa sottoscrizione della ferma prevista dal codice, all'atto dell'incorporazione presso l'istituto di formazione quale vincitore di concorso, ovvero all'atto della presentazione presso l'istituto per il personale gia' in servizio.

3. La qualita' di allievo cessa con la nomina a ufficiale, ad aspirante o a maresciallo, sergente o grado corrispondente, nonche' nei casi di espulsione o dimissioni dai corsi disciplinati dagli articoli 599 e 600.

4. Agli allievi si applicano, per quanto non diversamente disposto dal regolamento, le disposizioni di stato giuridico riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno previste dal codice.

Art. 591

Doveri dei frequentatori dei corsi

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di disciplina militare, i frequentatori dei corsi sono tenuti a rispettare le norme interne dell'istituto e ad astenersi da attivita' o comportamenti, anche interpersonali, che possono comunque pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi.

2. I frequentatori sono tenuti ad alloggiare e pernottare presso gli istituti di formazione; i soggetti coniugati o con figli minori, dimoranti nel comune o in una localita' limitrofa ove ha sede l'istituto di formazione, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento; l'autorizzazione puo' essere concessa, sospesa o revocata dal comandante di corpo, in relazione alle attivita' addestrative programmate, al rendimento negli studi e al profilo disciplinare del richiedente.

3. In casi eccezionali o di provata necessita' il comandante di corpo puo' concedere analoga autorizzazione in forma temporanea anche a soggetti versanti in situazione familiare diversa da quella di cui al comma 2.

4. Ai frequentatori non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.

Art. 592

Modalita' di concessione delle licenze

1. Ai frequentatori e' concessa la licenza ordinaria durante i periodi di interruzione delle attivita' didattiche, teorico-pratiche e addestrative, di durata pari alle interruzioni medesime.

2. Al di fuori dei periodi di interruzione di cui al comma 1, il comandante dell'istituto di formazione puo' concedere le licenze straordinarie previste dalla normativa vigente per i volontari in ferma prefissata di un anno o per il personale dell'Arma dei carabinieri.

3. Nell'attesa dell'adozione da parte del direttore della Direzione generale per il personale militare dei provvedimenti di espulsione o di dimissioni dai corsi di cui agli articoli 599 e 600, i frequentatori che:

a) sono nella condizione di continuare a prestare servizio militare e devono completare le ferme precedentemente contratte, ovvero essere restituiti ai ruoli di originaria appartenenza, ai sensi dell'articolo 599, comma 4, lettere b) e c), sono immediatamente rinviati ai reparti di provenienza per la prosecuzione del servizio;

b) non sono piu' nella condizione di prestare servizio militare, o sono da collocare in congedo ai sensi dell'articolo 599, comma 4, lettera a), sono collocati in licenza straordinaria.

Art. 593

Sospensione precauzionale

1. Se ai frequentatori e' applicata la sospensione precauzionale di cui agli articoli 915, 916 e 917 del codice e la stessa ha una durata superiore a un terzo della durata del corso, si applicano le disposizioni dell'articolo 598.

2. Nei casi di cui al comma 1, al termine del periodo di ferma, il frequentatore e' collocato in congedo ai sensi dell'articolo 956 del codice, salvo il disposto dell'articolo 950 del codice per il personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 594

Cicli formativi e piani di studio

1. Il ciclo formativo e la durata dei corsi di formazione sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata, in base a quanto stabilito dal codice, in materia di reclutamento e formazione.

2. La formazione, in funzione degli obiettivi fissati da ciascuna Forza armata e alle esigenze di impiego del personale, e' disciplinata dai piani di studio approvati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.

3. La formazione e' basata sull'insegnamento di discipline teorico-pratiche e professionali anche a carattere universitario.

4. Il piano di studio stabilisce:

a) i programmi di studio delle discipline professionali e delle istruzioni tecnico-professionali, le esercitazioni pratiche, gli esami da sostenere, la loro propedeuticita' ai fini del superamento del corso o di un anno o di una fase del corso, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi;

b) la programmazione dell'attivita' didattica e addestrativa;

c) nei corsi a carattere universitario il numero minimo di crediti formativi universitari necessari per il superamento del corso e per l'acquisizione dell'idoneita' ai fini dell'ammissione all'anno accademico successivo, salvo il rispetto delle propedeuticita' e del numero minimo dei crediti formativi universitari previsti dalla normativa vigente;

d) il calendario degli esami e il limite temporale entro cui acquisire gli eventuali crediti formativi mancanti.

Art. 595

Valutazioni

1. Le valutazioni dei frequentatori dei corsi hanno per oggetto l'area dell'attitudine militare e professionale e le seguenti aree indicate nel piano di studio:

a) discipline universitarie, mediante esami ed eventuali accertamenti intermedi, secondo criteri e modalita' stabiliti nei piani di studio;

b) discipline tecnico-professionali e istruzioni pratiche, mediante esami o accertamenti intermedi ed esami di recupero;

c) attivita' ginnico-sportive, secondo criteri e modalita' stabiliti nei piani di studio.

2. Le valutazioni sono effettuate dagli insegnanti e dagli istruttori delle singole discipline e attivita' e da commissioni di esame nominate dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.

3. I criteri di valutazione in attitudine militare e professionale sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate.

4. La valutazione in attitudine militare e professionale e' effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorita' da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante