Regolamento recante ulteriori modifiche testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati.
DECRETO DEL PRESIDETE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 2012, n. 191
Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,
per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati. (12G0211)
GU n. 266 del 14-11-2012
testo in vigore dal: 29-11-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare gli articoli
13-bis, comma 4 e 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed
in particolare gli articoli 4, comma 4, e 21;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 74;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante proroga
di termini previsti da disposizioni legislative, ed in particolare,
l'articolo 2, commi da 8-bis) a 8-sexies);
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo, ed in particolare, l'articolo 1, commi da 3 a 5;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare, ed in particolare il libro primo,
titolo III, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione della
difesa;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, ed in
particolare il libro primo, titolo II, concernente l'organizzazione
dell'Amministrazione della difesa e il libro quinto, titolo I, capo
I, concernente la ripartizione delle dotazioni organiche del
personale civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010,
n. 270, recante modifiche ed integrazioni al testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n.
170, recante il regolamento concernente disciplina delle attivita'
del Genio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
65, recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della difesa e disciplina dell'organismo indipendente di
valutazione della performance;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 22 giugno 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 222,
del 23 settembre 2011;
Visto l'articolo 8, comma 1, lettera Oa), del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 318 del 2012, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8
marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto che per quanto concerne la composizione e la collocazione
dei Consigli Intermedi della Rappresentanza militare (COIR), occorre
mantenere fra i parametri di riferimento anche le modifiche
organico-strutturali delle Forze armate e dei Corpi armati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
1. In attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, nonche' al fine di apportare ulteriori
correttivi, al testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 17:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: "e' stabilito
complessivamente in 153 unita'." sono sostituite dalle seguenti: "e'
stabilito complessivamente in 145 unita'.";
2) al comma 2, secondo periodo, le parole: "non superiore a
dieci" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a nove"; le
parole: "e un incarico di livello dirigenziale generale con funzioni
di consulenza, studio e ricerca." sono sostituite dalle seguenti: " ,
oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui
all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.";
3) al comma 3, le parole: "sono assegnati dodici" sono
sostituite dalle seguenti: "sono assegnati tredici";
b) all'articolo 55:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo,
programmazione, amministrazione e controllo. E' formato da:
a) il presidente nazionale, che lo presiede;
b) i due generali dell'Aeronautica militare che, nell'ambito
dello Stato maggiore dell'Aeronautica, ricoprono incarichi di capi
dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli
affari generali e finanziario;
c) un sottufficiale dell'Aeronautica militare in servizio o
richiamato in servizio senza assegni dal congedo;
d) un genitore di assistito dall'Opera nazionale per i figli
degli aviatori.";
2) al comma 3, terzo periodo, le parole: "di cui al comma 2,
lettere b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2,
lettera c),";
c) all'articolo 81, al comma 8, le parole: "e' incaricato" sono
sostituite dalle seguenti: " e' designato";
d) all'articolo 89, comma 1, lettera f), secondo periodo, le
parole: "nell'ambito dello Stato maggiore della difesa," sono
sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dell'Area tecnico-operativa
del Ministero della difesa,";
e) l'articolo 106 e' sostituito dal seguente:
"Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). -
1. Il Segretariato generale della difesa, composto da undici
strutture di livello dirigenziale generale, e' cosi' ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello
dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con
il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze
armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario
generale, coordinamento generale delle attivita' del Segretariato
generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali;
controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilita' amministrativa, di
livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di
brigadiere generale del Corpo di commissariato dell'Esercito o gradi,
corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e
programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto
inerente il centro di responsabilita' segretariato generale;
c) I Reparto - Personale, di livello dirigenziale generale, retto
da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della
difesa il cui incarico e' conferito ai sensi dell'articolo 19, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell'area
tecnico-amministrativa nonche' di impiego del relativo personale;
reclutamento, formazione, stato giuridico, avanzamento, trattamento
economico e affari giuridici del personale militare e civile;
sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati,
d'intesa con lo Stato maggiore della difesa; contenzioso in materia
di personale militare e civile non assegnato alle relative direzioni
generali; antinfortunistica e prevenzione;
d) II Reparto - Coordinamento amministrativo, di livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di:
coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto
dall'articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa,
nonche' emanazione di direttive in materia di attivita'
amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le
problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di
normative in materia contrattuale; controllo delle esportazioni. Il
reparto cura i rapporti con la Corte dei conti e con l'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della difesa per i
provvedimenti di competenza delle strutture di cui al presente
articolo e all'articolo 113, sulla base di relazioni tecniche
all'uopo predisposte dai competenti elementi di organizzazione
interessati;
e) III Reparto - Politica industriale e relazioni internazionali,
di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o
grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di
politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di
pianificazione previsti dall'articolo 41, comma 1, lettera a), del
Codice; competenza in materia di relazioni internazionali
multilaterali e bilaterali, attinenti alla cooperazione
governo-governo nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della
Difesa e sostegno alla cooperazione industriale. E' competente
altresi' sul controllo delle compensazioni industriali;
f) IV Reparto - Coordinamento dei programmi di armamento, di
livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado
corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di
politica di acquisizione, attinente alle attivita' di ammodernamento
e rinnovamento dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa,
compresi gli aspetti di cooperazione internazionale specifici;
infrastrutture; armonizzazione procedurale e standardizzazione delle
metodologie contrattuali di settore, sentito il II Reparto;
g) V Reparto - Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del
Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui
sistemi informatici e telematici, attivita' destinate ad incrementare
il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell'alta
tecnologia, armonizzando altresi' gli obiettivi della difesa con la
politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei
materiali e assicurazione di qualita', normazione tecnica;
statistica; gestione dell'attivita' degli enti dell'area
tecnico-industriale e relazioni con l'Agenzia industrie difesa;
h) VI Reparto - Contenzioso e affari legali, di livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e' conferito ai
sensi dell'articolo19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, cura, sulla base di relazioni di
carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate,
l'attivita' consultiva, il contenzioso, le transazioni, ivi compresi
gli accordi bonari e le procedure arbitrali, i giudizi di
responsabilita' amministrativa e contabile, il recupero di danni
erariali e ogni altra attivita' demandata in materia, afferenti alle
competenze delle strutture di cui al presente articolo e all'articolo
113, con esclusione di quelle relative al personale; liquida i danni
alle proprieta' private; tratta l'infortunistica ordinaria e quella
relativa ad attivita' regolate da accordi o convenzioni
internazionali;
i) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
(TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, e' retta da un
ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della
normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e
per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la
sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima
e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche' non facenti
parte integrante e inscindibile di sistemi d'arma piu' complessi
terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni,
ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e
osservazione, agli impianti e ai mezzi per l'assistenza al volo e per
la meteorologia, nonche' alla predisposizione e implementazione dei
sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attivita'
di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza;
l) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello
dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale
dell'Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 95, comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e
all'emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle
munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle
protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai
materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali
per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi
d'arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici,
speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e
agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attivita' di studio,
progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza;
m) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale
generale, e' retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95,
comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e all'emanazione della
normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle
munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei
complessi d'arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai
materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi.
Sovrintende alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo
tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento,
disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
n) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO).Di livello
dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale
dell'Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 95 comma 1, lettera b), all'approvvigionamento e
all'emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili
militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli
armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte
integrante e inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e
spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai
carbolubrificanti, nonche' per gli aeromobili militari provvede
all'ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla
immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende
alle attivita' di studio, progettazione, sviluppo tecnico,
costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione
delle indagini tecniche, sui materiali di competenza;
o) Direzione dei lavori e del demanio (GENIODIFE). Di livello
dirigenziale generale, e' retta da un ufficiale generale del genio
dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un
ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio
navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in
ingegneria civile o lauree equivalenti, cura la progettazione, la
realizzazione la manutenzione delle costruzioni edili di ogni tipo,
ordinarie e speciali, provvede all'acquisizione, amministrazione,
alla valorizzazione e alienazione nonche' alle dismissioni dei beni
demaniali militari; e' competente in materia di servitu' e di vincoli
di varia natura connessi a beni demaniali militari; cura la
formazione, quando effettuata presso gli organi dipendenti, di
personale tecnico e specializzato militare e civile per le unita'
operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali;
fino alla definizione degli specifici percorsi formativi provvede al
riconoscimento dell'adeguata capacita' tecnico-professionale e
dell'idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari ai
fini della acquisizione della qualificazione di ufficiale del genio.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere i), l), m) ed n),
dipendono sette uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale
non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi
e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti,
mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche'
al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza,
alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di
conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, e'
demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di
supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui
egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche'
nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo
programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa.
Alle medesime direzioni, reparti e uffici e' assegnato personale
militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze
armate, nonche' personale civile.
4. Nel caso in cui il Segretario generale e i Vice segretari
generali della difesa siano scelti al di fuori del personale
militare, si provvede, se necessario, alla modifica delle dotazioni
organiche del Ministero della difesa sulla base della normativa
vigente, assicurando il rispetto del criterio dell'invarianza della
spesa di personale.
5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non
regolamentare, di cui all'articolo 113, comma 4, sono individuati
nell'ambito del Segretariato generale centotrenta uffici di livello
dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi
quelli di cui al comma 2.";
f) all'articolo 111:
1) al comma 1, lettera d), le parole: "ai risultati delle
verifiche amministrative e contabili;" sono sostituite dalle
seguenti: "alla gestione dei capitoli assegnati in amministrazione
diretta;";
2) al comma 2, le parole: "e' articolato in dieci" sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolato in nove";
g) all'articolo 112, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'Ufficio centrale e' diretto da un dirigente civile del ruolo
dei dirigenti del Ministero e dipende direttamente dal Ministro della
difesa. L'Ufficio e' articolato in cinque uffici dirigenziali non
generali e un nucleo ispettivo, in cui operano undici dirigenti non
generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di
natura non regolamentare.";
h) all'articolo 113:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale della previdenza militare e della
leva;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi
generali.";
2) il comma 4-bis), e' sostituito dal seguente:
"4-bis). Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non
generale, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' rideterminato in riduzione
in duecentocinquantasette unita'.";
i) all'articolo 114:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Direzione generale per il personale militare, in
particolare:
a) cura il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento, la
disciplina, la documentazione caratteristica e matricolare, le
provvidenze, il trattamento economico, le politiche per le pari
opportunita', la concessione e perdita di ricompense, distinzioni
onorifiche e onorificenze degli ufficiali, dei sottufficiali e del
personale di truppa in ferma prefissata e in servizio permanente,
dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica
militare e dell'Arma dei carabinieri;
b) provvede al recupero crediti a seguito di provvedimenti della
Corte dei conti;
c) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e
ogni altra attivita' demandata in materia di personale.";
2) al comma 2, le parole: "e' articolata in ventisei" sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in ventidue";
l) all'articolo 115:
1) al comma 1, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
"b) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e
ogni altra attivita' demandata in materia di personale;";
2) al comma 2, le parole: " e' articolata in venti" sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in diciassette";
m) all'articolo 116:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Direzione generale
della previdenza militare e della leva";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Direzione generale della previdenza militare e della leva,
in particolare:
a) provvede alle attivita' connesse con la sospensione e
l'eventuale ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui
all'articolo 1929 del codice;
b) cura il trattamento di pensione normale e privilegiato
ordinario, nonche' il trattamento previdenziale spettante al
personale militare;
c) provvede al riscatto e al riconoscimento dei periodi di
servizio computabili ai fini pensionistici;
d) provvede all'equo indennizzo e al riconoscimento della
dipendenza delle infermita' da causa di servizio riguardante il
personale militare;
e) provvede alla trattazione delle materie relative al
reclutamento, lo stato, l'avanzamento, l'impiego, la disciplina, del
personale del servizio dell'assistenza spirituale, del personale
militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano
militare ordine di Malta e del personale del Corpo militare della
Croce rossa italiana, nonche', limitatamente al personale del
servizio assistenza spirituale, alla documentazione matricolare;
f) cura il contenzioso di competenza, comprese le transazioni e
ogni altra attivita' demandata in materia di personale.";
3) al comma 2, le parole: "e' articolata in diciotto" sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in dodici";
n) all'articolo 122:
1) al comma 1, la lettera d) e' soppressa;
2) al comma 2, le parole: "e' articolata in tredici" sono
sostituite dalle seguenti: "e' articolata in dieci";
3) al comma 3, le parole: "dipendono tre uffici tecnici
territoriali di livello dirigenziale non generale" sono sostituite
dalle seguenti: "dipendono due uffici tecnici territoriali di livello
dirigenziale non generale";
o) all'articolo 261, al comma 1, le parole: "nell'ambito
dell'ufficio del Segretariato generale della difesa" sono sostituite
dalle seguenti: "nell'ambito del Segretariato generale della difesa";
p) all'articolo 312, commi 2 e 3, le parole: "Direzione generale
dei lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero
della difesa";
q) all'articolo 320, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e
in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di
comando legate all'operativita', ovvero, a modifiche ordinative di
Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la
pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non
regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di
alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una
sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non e'
disponibile altro alloggio destinato all'incarico.";
r) all'articolo 343:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "il Segretario
generale della difesa" sono sostituite dalle seguenti: " il
Segretariato generale della difesa";
2) al comma 2, lettera b), numero 1), secondo periodo, le
parole: "o Segretario generale della difesa" sono sostituite dalle
seguenti: "o Segretariato generale della difesa";
s) all'articolo 360, comma 4, le parole: "Direzione generale dei
lavori e del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei
lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della
difesa";
t) all'articolo 389, comma 2, le parole: "Direzione generale dei
lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite
dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale del Ministero della difesa";
u) all'articolo 390, comma 3, le parole: "Direzione generale dei
lavori e del demanio del Ministero della difesa" sono sostituite
dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale del Ministero della difesa";
v) all'articolo 403:
1) al comma 2, le parole: "Direzione generale dei lavori e del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del
demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa" e le
parole: "Direzione generale" sono sostituite dalla seguente:
"Direzione";
2) ai commi 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 7, le parole:
"Direzione generale", sono sostituite dalla seguente: "Direzione";
z) all'articolo 404, commi 5, 7 e 21, le parole: "Direzione
generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";
aa) all'articolo 405, commi 1, 7, 8, 10 e 12, le parole:
"Direzione generale" sono sostituite dalla seguente: "Direzione";
bb) all'articolo 431:
1) al comma 1, le parole: "Direzione generale dei lavori e del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e del
demanio del Segretariato generale";
2) al comma 2, le parole: "direttore generale dei lavori e del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "direttore della direzione
dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero
della difesa";
cc) all'articolo 870, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Esso e' un istituto dell'ordinamento militare ed e' articolato
in organi collegiali a carattere elettivo, collocati presso
appropriati comandi specificati nell'articolo 875, nonche' nel
decreto del Ministro della difesa di concerto con quello
dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e 874 .";
dd) all'articolo 872, comma 1:
1) alla lettera b), la parola "sottufficiali" e' sostituita
dalle seguenti: "marescialli e ispettori";
2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) categoria C: sergenti e sovrintendenti in servizio
permanente, in ferma volontaria, in rafferma, trattenuti o richiamati
in servizio;";
3) alla lettera c), le parole "categoria C: volontari" sono
sostituite dalle seguenti: "categoria D: graduati e militari di
truppa";
4) alla lettera d), le parole "categoria D" e le parole
"categoria E" sono, rispettivamente, sostituite dalle seguenti:
"categoria E" e "categoria F".
ee) all'articolo 873:
1) al comma 1, le parole: " "A", "B" e "C" ", sono sostituite
dalle seguenti: ", «A», «B», «C», e «D».";
2) al comma 2, lettera b), le parole: (ufficiali,
sottufficiali e volontari)", sono sostituite dalle seguenti:
"(ufficiali, marescialli e ispettori, sergenti e sovrintendenti,
graduati e militari di truppa)";
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando il numero complessivo massimo di sessantatre'
rappresentanti, in occasione della indizione delle elezioni di cui
all'articolo 885, la composizione del COCER deve essere rideterminata
con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello
dell'economia e delle finanze, in relazione alle intervenute
variazioni della consistenza numerica della forza effettiva delle
Forze armate e dei Corpi armati.";
4) il comma 4 e' abrogato;
ff) all'articolo 874:
1) al comma 1, le parole: " "A", "B", "C", "D" ed "E" " sono
sostituite dalle seguenti: ", «A», «B», «C», «D», «E» ed «F»,.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando il numero complessivo massimo di
duecentoquaranta rappresentanti, la composizione e la collocazione
dei COIR sono determinate con decreto del Ministro della difesa di
concerto con quello dell'economia e delle finanze, in relazione alle
intervenute variazioni della consistenza numerica della forza
effettiva nonche' alle modifiche organico-strutturali delle Forze
armate e dei Corpi armati.";
3) il comma 3 abrogato;
gg) all'articolo 875, comma 1, le parole: "«A», «B»", «C», «D»
ed «E»" sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed
«F»";
hh) all'articolo 883:
1) al comma 1, le lettere a), b) e c), sono sostituite dalle
seguenti:
"a) per i militari delle categorie A (ufficiali), B
(marescialli e ispettori) e C (sergenti e sovrintendenti): quattro
anni;
b) per i militari della categoria D (graduati e militari di
truppa): quattro anni;
c) per i militari delle categorie E ed F: sei mesi;";
2) al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle
sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta
si riduca la composizione numerica rispettivamente stabilita per i
predetti consigli dal decreto del Ministro della difesa di concerto
con quello dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 873 e
874.";
ii) all'articolo 885:
1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: "«A», «B», «C», «D» ed «E»"
sono sostituite dalle seguenti: "«A», «B»", «C», «D», «E» ed «F»";
2) al comma 5, lettera c), le parole: " «D» ed «E»" sono
sostituite dalle seguenti: " «E» ed «F»";
ll) all'articolo 964:
1) al comma 1, le parole: "legge 6 agosto 2008, n. 133 e"
sono sostituite dalle seguenti: "legge 6 agosto 2008, n. 133,"; dopo
le parole: ", dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25." sono inserite le
seguenti: " e dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148,"; le parole: " , e' rideterminata in
riduzione in 159 unita', comprensive di quarantaquattro posti di
funzione di livello dirigenziale non generale, di cui venticinque
presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento,
arsenali e reparti di manutenzione, sette nell'area della giustizia
militare e dodici negli uffici di diretta collaborazione del Ministro
della difesa." sono sostituite dalle seguenti: ", e' rideterminata in
riduzione in centoquarantaquattro unita', comprensive di trentotto
posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui
ventuno presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di
mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, sei nell'area della
giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due
nell'organismo indipendente di valutazione della performance del
Ministro della difesa.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e in
applicazione dell' articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge
n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148
del 2011, la dotazione organica complessiva del personale civile non
dirigenziale del Ministero e' rideterminata in riduzione in 30.381
unita' in modo da realizzare la riduzione del dieci per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale
personale.";
mm) all'articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: "148 unita'" sono
sostituite dalle seguenti: "133 unita'";
2) al comma 2, le parole: "e' comprensivo di un dirigente
generale con incarico attribuito ai sensi dell' articolo 19, commi 4
e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e" sono soppresse;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il totale di 133 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene
conto delle riduzioni, di 4 unita' dirigenziali civili di seconda
fascia operata in esecuzione dell' articolo 1, comma 897, della legge
n. 296 del 2006, di 30 unita' dirigenziali civili di seconda fascia,
operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera
a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unita'
dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo
2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, e di ulteriori 15 unita' dirigenziali civili di seconda fascia,
operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e comprende 38 posti di
funzione di livello dirigenziale non generale, di cui 21 presso
stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali
e reparti di manutenzione, 6 nell'area della giustizia militare, 9
negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo
indipendente di valutazione della performance del Ministero della
difesa.";
nn) all'articolo 966, comma 1, lettera a):
1) al numero 1), le parole: "5.266 unita'" sono sostituite
dalle seguenti: "3.630 unita'";
2) al numero 2), le parole: "27.975 unita'" sono sostituite
dalle seguenti: "26.590 unita'";
oo) all'articolo 1039, comma 3, lettera c), le parole: "o della
Direzione generale della previdenza militare, della leva e del
collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite
dalle seguenti: "o della Direzione generale della previdenza militare
e della leva";
pp) all'articolo 1040, comma 1, lettera g), le parole: "della
Direzione generale della previdenza militare, della leva e del
collocamento al lavoro dei volontari congedati", sono sostituite
dalle seguenti: "della Direzione generale della previdenza militare e
della leva";
qq) all'articolo 1041, comma 1:
1) alla lettera v), numero 5), le parole: "della Direzione
generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al
lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti:
"della Direzione generale della previdenza militare e della leva";
2) alla lettera aa), le parole: " della Direzione generale
della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro
dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione
generale della previdenza militare e della leva";
rr) all'articolo 1043:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedimenti di
competenza della Direzione generale della previdenza militare e della
leva";
2) al comma 1, le parole: "della Direzione generale della
previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei
volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione
generale della previdenza militare e della leva";
ss) all'articolo 1044:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedimenti di
competenza di altre direzioni generali e delle direzioni del
Segretariato generale.";
2) al comma 5, le parole: "Direzione generale dei lavori e
del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione dei lavori e
del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa ";
tt) all'articolo 1080, comma 2, le parole: "Direzione generale
della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro
dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione
generale della previdenza militare e della leva";
uu) all'articolo 1106, comma 1, lettera a), le parole:
"Direzione generale della previdenza militare, della leva e del
collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite dalle
seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della
leva";
vv) all'articolo 1107, comma 4, primo e secondo periodo, le
parole: "Direzione generale della previdenza militare, della leva e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati" sono sostituite
dalle seguenti: "Direzione generale della previdenza militare e della
leva";
zz) all'articolo 1109, comma 5, le parole: "Direzione generale
della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro
dei volontari congedati" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione
generale della previdenza militare e della leva".
Art. 2
Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
1. Gli articoli 933 e 934 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.
2. L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, e' abrogato a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
della difesa di cui al comma 3.
3. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo
113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del
2010, le strutture organizzative, il personale dirigenziale di
livello non generale, nel rispetto del limite delle centotrenta
posizioni dirigenziali non generali assegnate al Segretariato
generale della difesa dall'articolo 106, comma 5, del citato decreto
n. 90 del 2010, nonche' il personale non dirigenziale della soppressa
Direzione generale dei lavori e del demanio, cosi' come rideterminati
in riduzione dal presente decreto, sono ricollocati nell'ambito della
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della
difesa, di cui all'articolo 106, comma 1, lettera o), del citato
decreto n. 90 del 2010.
4. Il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile
che, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto n. 90 del 2010,
cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero
2), non e' piu' previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione,
e' ricollocato nell'ambito dell'area tecnico - amministrativa del
Ministero della difesa.
5. Le attribuzioni e i compiti del VI Reparto del Segretariato
generale della difesa di cui all'articolo 106, comma 1, lettera h)
del citato decreto n. 90 del 2010, sono svolti con le risorse
finanziarie, strumentali e di personale esistenti e non devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2012
15-11-2012 23:20
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