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Sentenza

Caporal maggiore scelto viene sospeso da servizio per 1 anno a seguito di patteg...
Caporal maggiore scelto viene sospeso da servizio per 1 anno a seguito di patteggiamento per detenzione di materiale pedopornografico.
Tar Puglia Sez. Prima - Sent. del 18.12.2012, n2204

Presidente Allegretta - Relatore Cocomile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2011, proposto da S. V.,

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del 22 agosto 2011, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, prot. n. 0387/III-7/2011, notificato al ricorrente il 14 settembre 2011, con il quale veniva comminata a quest'ultimo la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per mesi dodici;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti A. S. e Pierfrancesco Manzari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente S. V. (Caporale Maggiore Scelto in forza al (…) Reggimento Trasporti di Bari) impugna il provvedimento disciplinare che gli commina la sanzione della sospensione dall'impiego per mesi 12, avendo lo stesso patteggiato con sentenza n. 855 del 27 ottobre 2010 del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce una pena per detenzione di materiale pedopornografico.

L'istante contesta l'asserita insufficienza della motivazione del gravato provvedimento e la sproporzione della sanzione disciplinare irrogata (mesi 12: e cioè il massimo consentito).

Si costituiva il Ministero della Difesa, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.

Invero, il provvedimento disciplinare censurato, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta essere adeguatamente motivato in ordine ai presupposti in fatto ed in diritto che legittimano l'esercizio del potere disciplinare, in linea con la previsione normativa di cui all'art. 3 legge n. 241/1990 (in particolare, rinvio alle risultanze dell'inchiesta disciplinare e gravità degli addebiti contestati: “La condotta tenuta dal graduato nella vicenda in esame, oltre a essere stata sanzionata penalmente, è contraria ai principi che devono improntare l'agire di un militare e, in particolare, al contegno, all'esemplarità e al senso di responsabilità e costituisce grave violazione del giuramento prestato, dei doveri propri dello status militare e di quelli attinenti al grado.”).

Inoltre, la sanzione comminata non appare viziata da eccesso di potere per manifesta sproporzione, in considerazione della gravità del comportamento contestato al S.

Peraltro, nel caso di specie la sentenza penale di patteggiamento non ha costituito l'unico presupposto per l'applicazione della sanzione disciplinare.

I fatti contestati al S. che hanno dato luogo alla sentenza penale di patteggiamento, infatti, sono stati oggetto di autonoma valutazione da parte dell'Autorità amministrativa in sede disciplinare con inchiesta formale disposta in data 13 marzo 2011, valutazione non sindacabile in sede giurisdizionale in quanto non inficiata da vizi macroscopici.

Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente S. V. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa, liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Depositata in Segreteria il 18.12.2012
Avv. Antonino Sugamele

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