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Sentenza

Comandante e primo ufficiale di coperta a bordo di navi battenti bandiera italia...
Comandante e primo ufficiale di coperta a bordo di navi battenti bandiera italiana: programmi di qualificazione professionale. G.U. n. 32 del 08 febbraio 2012.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 1 febbraio 2012
Programmi di qualificazione professione e procedure per la verifica della conoscenza della lingua e della legislazione italiana per le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, da parte dei cittadini comunitari, nonche' individuazione dell'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 292-bis del codice della navigazione.
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 08 febbraio 2012.
Art. 1 
Campo di applicazione 
  1. Il presente decreto si applica ai cittadini di uno Stato  membro
dell'Unione europea o di un altro Stato  facente  parte  dell'accordo
sullo spazio economico europeo, che vogliono accedere  alle  funzioni
di comandante, su navi battenti bandiera italiana, non iscritti nelle
matricole della gente di mare ai sensi  dell'art.  119  codice  della
navigazione. 
  2. Il presente decreto si applica  altresi'  ai  cittadini  di  uno
Stato membro dell'Unione europea o di un altro  Stato  facente  parte
dell'accordo   sullo   spazio   economico   europeo,   in    possesso
dell'abilitazione di primo ufficiale di coperta a cui  sono  delegate
le funzioni di comandante. 
Art. 2 
Requisiti 
  1. Per accedere alle  funzioni  di  comandante,  su  navi  battenti
bandiera italiana, il personale di cui all'art. 1 deve  sostenere  un
esame atto a dimostrare la conoscenza della lingua italiana  e  della
legislazione italiana e possedere i seguenti requisiti: 
    a)  certificato  di  abilitazione  rilasciato  dallo   Stato   di
cittadinanza ai sensi della regola II/ 2 della convenzione  IMO  STCW
'78, nella sua versione aggiornata, in corso di validita'; 
    b) certificato  di  convalida  del  certificato  di  abilitazione
rilasciato dall'Autorita' consolare italiana all'estero, ovvero copia
dell'avvenuta presentazione dell'istanza di richiesta della convalida
di  riconoscimento  accettata   dall'Autorita'   consolare   italiana
all'estero. 
 Art. 3 
Procedura d'esame 
  1. La verifica della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  della
legislazione  italiana  e'  effettuata  mediante  un   esame   avente
carattere teorico e pratico consistente in una prova scritta  ed  una
prova orale. 
  2. La prova scritta ha per oggetto la compilazione di un  libro  di
bordo di lingua italiana ovvero di un atto amministrativo  rientrante
nei compiti che il comandante svolge nelle sue funzioni di  ufficiale
di stato civile, secondo il programma d'esame di cui all'allegato A). 
  3. La prova orale consiste in un colloquio in lingua italiana sulla
conoscenza della legislazione italiana del settore marittimo  secondo
il programma contenuto nell'allegato B). 
  4. Nelle more della verifica della conoscenza della lingua italiana
e della legislazione italiana e' consentito l'imbarco, a bordo  delle
navi  battenti  bandiera  italiana,  del  comandante   non   italiano
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato
facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, che delega
al primo ufficiale di  coperta  italiano,  il  compito  di  tenere  i
documenti di bordo e la compilazione  degli  atti  di  stato  civile,
ovvero che delega al primo ufficiale di coperta comunitario, se  gia'
in possesso dell'attestazione di cui all'art. 7, per un  periodo  non
superiore a sei mesi, il compito di tenere i documenti di bordo e  la
compilazione degli atti di stato civile. 
  5. La procedura di cui al comma 4, e' comunicata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti -  Direzione  generale  del  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne, a cura dell'autorita'  marittima
o consolare che ha proceduto all'imbarco. 
Art. 4 
 Domanda d'esame 
  1. Il  personale  di  cui  all'art.  1  per  poter  essere  ammesso
all'esame presenta apposita domanda di ammissione agli esami, redatta
su carta da bollo, indirizzata alle direzioni  marittime  di  cui  al
combinato  disposto  dell'art.  16,  comma  2,   del   codice   della
navigazione e dell'art. 2, comma 1, del regolamento per  l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. 
Art. 5 
Organismo competente 
  1.  E'  istituita  presso  le  direzioni  marittime  una   apposita
commissione d'esame ai fini dello svolgimento delle procedure d'esame
di cui all'art. 3, composta da: 
    a)  un  ufficiale  superiore,   appartenente   al   Corpo   delle
capitanerie di porto - Presidente; 
    b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali  maggiormente
rappresentative - membro; 
    c) un rappresentante dell'armamento - membro; 
    d) un sottoufficiale appartenente al Corpo delle  capitanerie  di
porto - segretario. 
  2. Il rappresentante delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative e'  nominato  con  criteri  di  rotazione  semestrale
nell'ambito delle sigle sindacali  maggiormente  rappresentative  sul
territorio nazionale. 
  3. Le autorita' marittime  di  cui  al  comma  1,  comunicano  alla
direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua  interne
le  date  delle  prove  d'esame,  i  dati  anagrafici  dei  candidati
all'esame ed i relativi esiti finali entro trenta giorni  dalla  data
dello svolgimento dello stesso. 
Art. 6 
Sessioni d'esame 
  1. La commissione di cui all'art. 5, si riunisce due  volte  l'anno
in una sessione estiva ed una invernale con le medesime date previste
per il rilascio delle abilitazioni professionali marittime. 
  2. Il direttore marittimo, valutata l'urgenza del caso  e  comunque
con un preavviso di almeno trenta giorni, puo' disporre una  sessione
straordinaria  dandone  comunicazione  alla  direzione  generale  del
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con l'indicazione  dei
dati anagrafici dei candidati all'esame. 
Art. 7 
Rilascio attestazione 
  1.  Al  personale  di  cui  all'art.  1,  riconosciuto  idoneo,  e'
rilasciata  apposita  attestazione  conforme  al   modello   di   cui
all'allegato C). 
  2. L'attestazione di cui al comma 1 ha la validita' del certificato
di convalida di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), di cui e'  parte
integrante,  e  comunque  non  superiore  a  cinque   anni,   ed   e'
automaticamente rinnovata al rilascio della convalida stessa  qualora
il marittimo ha svolto servizio su navi  battenti  bandiera  italiana
con la qualifica di comandante ovvero di primo ufficiale  di  coperta
con funzioni di comandante, per un periodo  non  inferiore  a  dodici
mesi negli ultimi  cinque  anni. I  periodi  di  servizio  svolto  in
qualita' di primo ufficiale di coperta con  funzioni  di  comandante,
sono annotati sul  giornale  nautico,  parte  seconda,  ed  attestati
mediante  la  presentazione  dei  relativi  estratti,   all'autorita'
marittima ovvero all'autorita' consolare italiana all'estero. 
Art. 8 
Istituzione registro 
  1. Presso la direzione generale del trasporto marittimo e  per  vie
d'acqua interne e' istituito un registro  elettronico  del  personale
candidato all'esame per la verifica  del  possesso  della  conoscenza
della lingua  italiana  e  della  legislazione  italiana,  dal  quale
risulta altresi' l'esito dell'esame stesso. 
  2. Nel registro di cui al  comma  1  sono  altresi'  registrate  le
deleghe di cui all'art. 3, comma 4. 
  Il presente decreto,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 1º febbraio 2012 
Allegato A
 
Allegato B
 
Allegato C
Avv. Antonino Sugamele

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