Comandante e primo ufficiale di coperta a bordo di navi battenti bandiera italiana: programmi di qualificazione professionale. G.U. n. 32 del 08 febbraio 2012.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO 1 febbraio 2012
Programmi di qualificazione professione e procedure per la verifica della conoscenza della lingua e della legislazione italiana per le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta, a bordo delle navi battenti bandiera italiana, da parte dei cittadini comunitari, nonche' individuazione dell'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 292-bis del codice della navigazione.
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 08 febbraio 2012.
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo
sullo spazio economico europeo, che vogliono accedere alle funzioni
di comandante, su navi battenti bandiera italiana, non iscritti nelle
matricole della gente di mare ai sensi dell'art. 119 codice della
navigazione.
2. Il presente decreto si applica altresi' ai cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte
dell'accordo sullo spazio economico europeo, in possesso
dell'abilitazione di primo ufficiale di coperta a cui sono delegate
le funzioni di comandante.
Art. 2
Requisiti
1. Per accedere alle funzioni di comandante, su navi battenti
bandiera italiana, il personale di cui all'art. 1 deve sostenere un
esame atto a dimostrare la conoscenza della lingua italiana e della
legislazione italiana e possedere i seguenti requisiti:
a) certificato di abilitazione rilasciato dallo Stato di
cittadinanza ai sensi della regola II/ 2 della convenzione IMO STCW
'78, nella sua versione aggiornata, in corso di validita';
b) certificato di convalida del certificato di abilitazione
rilasciato dall'Autorita' consolare italiana all'estero, ovvero copia
dell'avvenuta presentazione dell'istanza di richiesta della convalida
di riconoscimento accettata dall'Autorita' consolare italiana
all'estero.
Art. 3
Procedura d'esame
1. La verifica della conoscenza della lingua italiana e della
legislazione italiana e' effettuata mediante un esame avente
carattere teorico e pratico consistente in una prova scritta ed una
prova orale.
2. La prova scritta ha per oggetto la compilazione di un libro di
bordo di lingua italiana ovvero di un atto amministrativo rientrante
nei compiti che il comandante svolge nelle sue funzioni di ufficiale
di stato civile, secondo il programma d'esame di cui all'allegato A).
3. La prova orale consiste in un colloquio in lingua italiana sulla
conoscenza della legislazione italiana del settore marittimo secondo
il programma contenuto nell'allegato B).
4. Nelle more della verifica della conoscenza della lingua italiana
e della legislazione italiana e' consentito l'imbarco, a bordo delle
navi battenti bandiera italiana, del comandante non italiano
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato
facente parte dell'accordo sullo spazio economico europeo, che delega
al primo ufficiale di coperta italiano, il compito di tenere i
documenti di bordo e la compilazione degli atti di stato civile,
ovvero che delega al primo ufficiale di coperta comunitario, se gia'
in possesso dell'attestazione di cui all'art. 7, per un periodo non
superiore a sei mesi, il compito di tenere i documenti di bordo e la
compilazione degli atti di stato civile.
5. La procedura di cui al comma 4, e' comunicata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale del trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne, a cura dell'autorita' marittima
o consolare che ha proceduto all'imbarco.
Art. 4
Domanda d'esame
1. Il personale di cui all'art. 1 per poter essere ammesso
all'esame presenta apposita domanda di ammissione agli esami, redatta
su carta da bollo, indirizzata alle direzioni marittime di cui al
combinato disposto dell'art. 16, comma 2, del codice della
navigazione e dell'art. 2, comma 1, del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Art. 5
Organismo competente
1. E' istituita presso le direzioni marittime una apposita
commissione d'esame ai fini dello svolgimento delle procedure d'esame
di cui all'art. 3, composta da:
a) un ufficiale superiore, appartenente al Corpo delle
capitanerie di porto - Presidente;
b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative - membro;
c) un rappresentante dell'armamento - membro;
d) un sottoufficiale appartenente al Corpo delle capitanerie di
porto - segretario.
2. Il rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e' nominato con criteri di rotazione semestrale
nell'ambito delle sigle sindacali maggiormente rappresentative sul
territorio nazionale.
3. Le autorita' marittime di cui al comma 1, comunicano alla
direzione generale del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
le date delle prove d'esame, i dati anagrafici dei candidati
all'esame ed i relativi esiti finali entro trenta giorni dalla data
dello svolgimento dello stesso.
Art. 6
Sessioni d'esame
1. La commissione di cui all'art. 5, si riunisce due volte l'anno
in una sessione estiva ed una invernale con le medesime date previste
per il rilascio delle abilitazioni professionali marittime.
2. Il direttore marittimo, valutata l'urgenza del caso e comunque
con un preavviso di almeno trenta giorni, puo' disporre una sessione
straordinaria dandone comunicazione alla direzione generale del
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, con l'indicazione dei
dati anagrafici dei candidati all'esame.
Art. 7
Rilascio attestazione
1. Al personale di cui all'art. 1, riconosciuto idoneo, e'
rilasciata apposita attestazione conforme al modello di cui
all'allegato C).
2. L'attestazione di cui al comma 1 ha la validita' del certificato
di convalida di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), di cui e' parte
integrante, e comunque non superiore a cinque anni, ed e'
automaticamente rinnovata al rilascio della convalida stessa qualora
il marittimo ha svolto servizio su navi battenti bandiera italiana
con la qualifica di comandante ovvero di primo ufficiale di coperta
con funzioni di comandante, per un periodo non inferiore a dodici
mesi negli ultimi cinque anni. I periodi di servizio svolto in
qualita' di primo ufficiale di coperta con funzioni di comandante,
sono annotati sul giornale nautico, parte seconda, ed attestati
mediante la presentazione dei relativi estratti, all'autorita'
marittima ovvero all'autorita' consolare italiana all'estero.
Art. 8
Istituzione registro
1. Presso la direzione generale del trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne e' istituito un registro elettronico del personale
candidato all'esame per la verifica del possesso della conoscenza
della lingua italiana e della legislazione italiana, dal quale
risulta altresi' l'esito dell'esame stesso.
2. Nel registro di cui al comma 1 sono altresi' registrate le
deleghe di cui all'art. 3, comma 4.
Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 1º febbraio 2012
Allegato A
Allegato B
Allegato C
09-02-2012 00:00
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