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Sentenza

Concorso formale o concorso apparente di norme. Reati di lesione personale e min...
Concorso formale o concorso apparente di norme. Reati di lesione personale e minaccia previsti dal c.p. mil. pace e i corrispondenti reati comuni.
Autorità:  Cassazione penale  sez. I
Data udienza:  11 maggio 2011
Numero:  n. 26188
Classificazione
PROCEDIMENTO PENALE MILITARE - In genere
Intestazione

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. GIORDANO   Umberto       -  Presidente   -                     
Dott. CAIAZZO    Luigi P. -  rel. Consigliere  -                     
Dott. DI TOMASSI Mariastefania -  Consigliere  -                     
Dott. BARBARISI  Maurizio      -  Consigliere  -                     
Dott. CARTA      Adriana       -  Consigliere  -                     
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul conflitto di competenza sollevato da: 
1) GIP TRIBUNALE MILITARE VERONA; CONFLITTO N. IL; 
1) GIUDICE DI PACE DI SARZANA N. IL; 
avverso  l'ordinanza n. 262/2010 GUP PRESSO TRIB.MILITARE di  VERONA, 
del 20/10/2010; 
sentita  la  relazione  fatta  dal  Consigliere  Dott.  LUIGI  PIETRO 
CAIAZZO; 
sentite  le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito, che ha  chiesto 
dichiararsi la giurisdizione del Tribunale Militare di Verona. 
                 

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RITENUTO IN FATTO
R.M. è stato chiamato a rispondere dinanzi al Giudice di pace di Sarzana dei seguenti delitti:
- art. 582 c.p. in danno di G.G.;
- art. 612 c.p. in danno di G.G.;
- art. 594 c.p. in danno di L.A. commessi in (OMISSIS).
I difensori del R. hanno rappresentato al GIP del Tribunale Militare di Verona, davanti al quale pende un procedimento contro lo stesso R. in ordine ai reati di lesione personale e minaccia previsti dal Codice penale militare di pace (artt. 223 e 229 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., commi 2 e 5), che i fatti contestati nel procedimento militare erano i medesimi per i quali stava procedendo il Giudice di pace, chiedendo che venisse sollevato davanti a questa Corte conflitto positivo di competenza.
Il GIP del Tribunale militare di Verona, con provvedimento in data 20.10.2010, rilevato che nessuno dei giudici in conflitto aveva dichiarato la propria incompetenza e ritenuto che, limitatamente ai fatti posti in essere in danno di G.G., sussistesse la competenza del Tribunale militare di Verona, ha trasmesso gli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Sussiste un conflitto positivo di giurisdizione, poichè il Giudice di pace di Sarzana e il GIP del Tribunale militare di Verona procedono nei confronti di R.M. per gli stessi fatti di lesioni e minacce nei confronti di G.G..
Non vi è dubbio che i reati di lesione personale e di minaccia commessi dal militare R.M. in danno di altro militare, G.G., benchè abbiano la stessa struttura dei reati comuni di cui agli artt. 582 e 612 c.p., devono essere considerati reati militari, in quanto sono puniti da una specifica disposizione della legge penale militare (V. Sez. 1, sent. n. 2792 del 21.1.1994, Rv. 197905, e Sez. 1 sent. n. 21863 del 5.5.2008, Rv. 240420).
I predetti reati sono plurilesivi perchè, oltre ad offendere la persona, offendono anche l'interesse alla coesione e all'ordine delle forze armate.
Essendo contenuto nei suddetti reati militari, rispetto ai corrispondenti reati comuni di lesione personale e minaccia, il predetto elemento specializzante, non è ravvisabile un ipotesi di concorso formale di reati, ma deve invece ravvisarsi un concorso apparente di norme, poichè nella struttura del reato militare sono compresi anche gli elementi obiettivi e subiettivi propri del reato comune, il quale resta assorbito nella struttura normativa del reato militare (V. Sez. 1 sent. n. 4069 del 31.10.1991, Rv. 189190).
Pertanto, in ordine ai reati di lesione personale e minaccia deve essere dichiarata l'esclusiva giurisdizione del Tribunale Militare di Verona.
Per il delitto comune di ingiurie, commesso da R.M. in danno di L.A., la giurisdizione spetta al Giudice di pace di Sarzana, non essendovi peraltro alcuna pretesa del GIP del Tribunale militare di Verona di procedere anche in ordine al predetto reato.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del GIP del Tribunale militare di Verona quanto ai reati di lesione personale e minaccia di cui agli artt. 223 e 229 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., commi 2 e 5 e la giurisdizione del Giudice di pace di Sarzana quanto al reato di ingiunteti cui all'art. 594 c.p..
Così deciso in Roma, 11 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011
Avv. Antonino Sugamele

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