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Sentenza

Risponde del reato di falso in foglio di licenza, di via e simili (art. 220 C.P....
Risponde del reato di falso in foglio di licenza, di via e simili (art. 220 C.P.M.P.) il militare che alteri i fogli di marcia del veicolo da lui condotto per appropriarsi del carburante.
Autorità:  Cassazione penale  sez. I
Data udienza:  08 febbraio 2012
Numero:  n. 14524
Classificazione
REATI MILITARI 

                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                        SEZIONE PRIMA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. CHIEFFI Severo          -  Presidente   -                      
Dott. SIOTTO  Maria C.   -  rel. Consigliere  -                      
Dott. VECCHIO Massimo         -  Consigliere  -                      
Dott. CAPOZZI Raffaele        -  Consigliere  -                      
Dott. CASSANO Margherita      -  Consigliere  -                      
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso proposto da: 
         D.C.F. N. IL (OMISSIS); 
avverso  la sentenza n. 88/2010 CORTE MILITARE APPELLO di  ROMA,  del 
23/02/2011; 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita  in  PUBBLICA  UDIENZA del 08/02/2012 la  relazione  fatta  dal 
Consigliere Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO; 
Udito  il  Procuratore Generale in persona del  Dott.  Flamini  Luigi 
Maria che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 
                 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/2/2011, depositata il 15/3/2011, la Corte Militare di Appello, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 con giudizio di sub-valenza rispetto alle circostanze aggravanti, ha ridotto ad un anno di reclusione militare la pena irrogata a D.C.F., già sottufficiale del Corpo Militare della C.R.I. in servizio presso il Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di (OMISSIS), confermando nel resto la sentenza resa il 15/7/2010 dal GUP del Tribunale Militare di Roma che aveva riconosciuto il D.C. responsabile del reato continuato aggravato di appropriazione indebita di carburante e falso in "fogli di marcia", commesso in epoca antecedente e prossima al marzo 2009.
La Corte di merito, disattesi i rilievi difensivi in punto di responsabilità per l'appropriazione del carburante secondo il valore indicato nell'imputazione, ha altresì condiviso le argomentazioni svolte dal primo Giudice in relazione al reato di falso, sottolineando in proposito che le falsificazioni commesse erano correttamente riconducibili al reato di cui all'art. 220 c.p.m.p. atteso che il foglio di uscita automezzi, oltre a documentare gli spostamenti del veicolo, documenta pure gli spostamenti del militare che lo guida che non deve, di regola, compilare anche il foglio di via; sicchè era nella specie certamente applicabile la fattispecie di cui al citato art. 220 riguardante non solo il foglio di via ma anche documenti "simili" a quelli specificatamente elencati. In ordine alle circostanze la Corte, pur riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ha ritenuto che le tre aggravanti riconosciute dal primo Giudice (della recidiva, del grado rivestito e dell'aver commesso il fatto in danno dell'amministrazione militare) fossero da ritenersi prevalenti rispetto a tale circostanza attenuante; ha però ritenuto rispondente a giustizia una pena più attenuata rispetto a quella irrogata in primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 5/5/2011 denunziando con un primo motivo vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della giurisdizione dell'autorità militare per il reato di falso, e contestando con un secondo motivo il giudizio di bilanciamento tra le circostanze del reato.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, non essendo fondate le censure mosse alla sentenza impugnata, il ricorso debba essere rigettato.
Con il primo motivo il ricorrente ha sottolineato che la predisposizione dei fogli di uscita automezzi non poteva essere equiparata alla funzione propria dei fogli di licenza, di via e simili, la prima essendo finalizzata al controllo sull'uso del bene di proprietà dell'amministrazione militare ed essendo i documenti elencati nell'art. 220 c.p.m.p. diretti invece a legittimare una attestazione di carattere personale; di qui il diverso trattamento penale e la riserva di giurisdizione militare solo in relazione alla falsificazione di tali ultimi documenti. La censura è indebitamente qualificata come diretta ad evidenziare un vizio di motivazione nel mentre, là dove essa denunzia la falsa applicazione di norma del CPMP, viene in rilievo un vizio di carenza di giurisdizione del giudice militare. Ma detta censura, pur in tale modo riqualificata, appare non condivisibile. La Corte Militare, infatti, prendendo le mosse dalla eloquente rubrica dell'art. 220 c.p.m.p. (Falso in fogli di licenzia, di via e simili) ha invero osservato come la norma speciale, diretta a regolare con specifica previsione sanzionatoria, la indebita formazione o la alterazione anche parziale di autorizzazioni "circolatorie" dei militari da e per gli stabilimenti ed i luoghi assimilati, enumera titoli diversi che la ricordata rubrica non consente di ritenere tassativi. Detti titoli sono storicamente collegati ad una indicazione nominativa nata in epoca di una forte regolamentazione delle ipotesi di circolazione ed accesso negli stabilimenti militari, ma la previsione si distacca, come eloquentemente induce a fare la rubrica, dalla elencazione e pone in risalto che il falso che essa regola deve essere commesso nella formazione o nella alterazione di tutti i documenti autorizzato della uscita od entrata negli stabilimenti militari. In questa ottica appare corretta la riconduzione, nell'ambito della non tassativa ipotesi in disamina, del foglio di uscita del veicolo le volte in cui esso sia documento autorizzatorio alla uscita, alla circolazione, al rientro del veicolo con il conducente che lo forma e lo integra, assumendosi le responsabilità di apporre veridiche attestazioni afferenti gli orari, i percorsi, i luoghi, la percorrenza chilometrica e quant'altro sia nel documento previsto.
Con il secondo motivo, attingente il giudizio di bilanciamento, il ricorrente ha rilevato come, pur riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, la Corte avesse omesso di tenerne conto nella valutazione globale della vicenda e come l'indicazione degli elementi posti a fondamento della sussistenza delle ritenute aggravanti non fosse di per sè sufficiente a giustificare, in termini di logicità ed esaustività della motivazione, l'esclusione di un giudizio di prevalenza o di equivalenza tra le circostanze concorrenti. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile. La Corte Militare ha infatti dedicato alla questione posta dall'appellante, e quindi alla esplicitazione delle ragioni per le quali le aggravanti riconosciute dovevano essere ritenute prevalenti, le considerazioni sintetiche ma assai chiare articolate alle pagg. 8 e 9 della motivazione. Il motivo predica una assenza di motivazione ed una disattenzione per la questione che appare del tutto inesistente, solo che si legga, come devesi, la motivazione del provvedimento che viene impugnato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2012
Avv. Antonino Sugamele

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