Sergente dell'esercito fa dei complimenti ad una donna caporale e dopo la immobilizza e la bacia sul collo. Non si applicano gli art. 195 e 199 del c.p.m.p., se il reato viene commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare.
Autorità: Cassazione penale sez. III
Data udienza: 19 aprile 2011
Numero: n. 19748
Classificazione
REATI MILITARI - Reati contro la disciplina militare abuso di autorita'
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere -
Dott. RAMACCI Luca - est. Consigliere -
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.N. nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 23/10/2009 dal G.U.P. del Tribunale di
Brescia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per
l'annullamento con rinvio.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 ottobre 2009, il G.U.P. del Tribunale di Brescia applicava a M.N. la pena concordata con il Pubblico Ministero per i reati di cui agli artt. 81 e 609 bis c.p., artt. 195 e 199 c.p.m.p. indicati in rubrica in ordine ad una vicenda in occasione della quale il M., sergente dell'Esercito, durante un servizio di ispezione, aveva fatto oggetto il caporale G. M. di lusinghe e complimenti e, dopo aver tentato inutilmente di baciarla, la cingeva con le braccia immobilizzandola e traendola verso di sè, baciandola sul collo.
Avverso tale decisione il predetto proponeva ricorso per cassazione.
Con un primo motivo di ricorso deduceva la violazione degli artt. 195 e 199 c.p.m.p. e vizio di motivazione lamentando che il fatto contestato non aveva alcuna correlazione con il servizio prestato, tanto che in rubrica era stato indicato l'art. 199 c.p.m.p. il quale andava interpretato in senso costituzionalmente orientato, come già aveva fatto questa Corte.
Conseguentemente, non poteva configurarsi il concorso formale dei reati ritenuto, invece, dal giudice di prime cure.
Con un secondo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione, osservando che il giudice aveva motivato in ordine alla carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. utilizzando una mera clausola di stile e che, in ogni caso, mancando per la violenza sessuale la querela e, comunque, qualsivoglia espressa istanza di punizione, l'esclusione del reato militare connesso non consentiva la procedibilità di ufficio.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato.
Occorre preliminarmente osservare che, come rilevato in ricorso e nella requisitoria scritta del Procuratore Generale, le argomentazioni poste a sostegno del primo motivo di ricorso possono essere condivise.
Invero, l'art. 199 c.p.m.p. così recita: "le disposizioni dei capi terzo e quarto non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare".
Il contestato art. 195 c.p.m.p., che sanziona la violenza contro inferiore, è contenuto nel capo quarto del codice militare.
Il menzionato art. 199 è stato interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, superando un diverso precedente indirizzo (Sez. 1^ n. 13214, 6 ottobre 1989) alla luce dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 367 del 2001.
Si è così precisato che la clausola di esclusione del reato opera in tutti i casi in cui difetti una correlazione tra la situazione in cui si trovi ad agire l'autore del fatto ed il servizio militare, giungendo alla conclusione che rientrano tra le "cause estranee al servizio" quelle che esulano dall'attività svolta dal soggetto attivo del reato o che, comunque, alla stessa siano collegate in modo del tutto occasionale, anche se non estranee al servizio svolto dalla persona offesa dell'illecito (Sez. 1^ n. 19425, 15 maggio 2008; Sez. 1^ n. 16416, 2 maggio 2005; Sez. 1^ n. 41703,12 dicembre 2002).
Nella fattispecie, a prescindere dalla circostanza che l'applicabilità della clausola di esclusione era stata ritenuta già all'atto della contestazione del reato, posto che la rubrica reca l'espressa indicazione dell'art. 199 c.p.m.p., la stessa descrizione dei fatti evidenzia la assoluta estraneità della condotta posta in essere dal ricorrente rispetto al grado ricoperto, alle funzioni ed al servizio svolti da entrambi i soggetti coinvolti nella vicenda.
La circostanza che il reato militare, per le ragioni in precedenza indicate, debba ritenersi insussistente, non comporta alcuna conseguenza in ordine alla procedibilità per il reato di violenza sessuale.
Invero opera, nella fattispecie, il disposto di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3 in quanto, in ogni caso, il ricorrente al momento del fatto era nell'esercizio delle proprie funzioni di sottufficiale dell'Esercito.
Ciò posto, deve anche rilevarsi che l'annullamento della sentenza in accoglimento del primo motivo di ricorso determina il venir meno dell'accordo concluso tra le parti e ratificato dal giudice e che contemplava anche il reato militare, relativamente al quale è stato disposto l'aumento di pena.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011
22-12-2012 00:36
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