Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49
Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011,
n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)
GU n.110 del 13-5-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e il
relativo regolamento di esecuzione e attuazione recato dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al
sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 8 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008,
recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle
informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose
e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
giugno 2009, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6
luglio 2009, recante la determinazione dell'ambito dei singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei
criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica,
nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica;
Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle
procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di
forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori,
e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1°
settembre 2011, recante le disposizioni per la tutela amministrativa
del segreto di Stato e delle informazioni classificate;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la
disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della
direttiva 2009/81/CE, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 4;
Visto il regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione, del 30
novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e
2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012,
n. 236, recante il regolamento che disciplina le attivita' del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a
norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
reso in data 18 maggio 2012;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo
economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Capo I
Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in
attuazione della direttiva 2009/81/CE;
b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante il codice dei contratti pubblici in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
c) «regolamento generale»: il decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di cui
all'articolo 5 del codice;
d) «regolamento per gli appalti della difesa»: il decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante
regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della
difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, emanato ai sensi
dell'articolo 196 del codice;
e) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice
dell'ordinamento militare;
f) «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
g) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o
altri documenti comunque denominati, posti in essere dalle
Amministrazioni della difesa dell'Italia con uno o piu' Paesi terzi,
o dell'Italia e di uno o piu' Stati membri con uno o piu' Paesi
terzi, discendenti da accordi sottoposti a ratifica;
h) «autorita' di vertice»: il Capo di Stato maggiore della
difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale
degli armamenti, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
i) «operatore economico»: persona fisica o giuridica, o ente
pubblico, o raggruppamento di tali persone o enti, o rete di imprese,
che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
l) «area delle operazioni»: ambito operativo territoriale
definito dagli organi di vertice in sede di pianificazione
dell'operazione militare all'estero;
m) «operatore economico localizzato»: operatore economico che,
nell'area delle operazioni, dispone di risorse idonee a soddisfare
prontamente e' adeguatamente le esigenze operative.
2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applica
l'articolo 1 del decreto legislativo.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, il
presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in
materia di contratti, compresi quelli affidati con procedure in
economia nel settore della difesa, limitatamente agli istituti che
richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei
regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice,
aventi per oggetto:
a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o
di sottoassiemi;
b) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al
materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi
del suo ciclo di vita;
c) lavori e servizi per fini specificatamente militari.
2. Le autorita' di vertice, interforze e di Forza armata,
nell'ambito delle rispettive competenze, dichiarano la natura dei
lavori, servizi o forniture, ai fini dell'applicazione delle lettere
b) e c) del comma 1.
3. Il presente regolamento disciplina altresi', in conformita' alle
disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto legislativo, i
contratti individuati dagli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, ultimo
periodo, del medesimo decreto legislativo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento,
ai contratti di cui al comma l si applicano, ove compatibili o non
derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento
generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonche'
quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento
militare e dal testo unico dell'ordinamento militare.
Art. 3
Disciplina dei contratti esclusi dall'applicazione
del decreto legislativo
1. I contratti esclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo sono disciplinati dalle norme procedurali
specifiche dettate da accordi o intese internazionali conclusi
dall'Italia con uno o piu' Paesi terzi, o dall'Italia e uno o piu'
Stati membri con uno o piu' Paesi terzi, ovvero da norme procedurali
interne a un'organizzazione internazionale, individuate alle lettere
a), b) e c) dello stesso comma.
2. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a), b), c), d) e g), del decreto legislativo, l'affidamento
dei contratti esclusi ai sensi delle restanti lettere e), f), h), i),
l) ed m), nonche' dell'articolo 7, commi 2 e 3, ultimo periodo,
avviene conformemente all'articolo 8, commi 1 e 2, dello stesso
decreto legislativo, previa consultazione esplorativa, ove possibile
in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque
operatori economici.
3. Le esigenze operative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
e), del decreto legislativo sono individuate con provvedimento
motivato del comandante del contingente o dell'organo di vertice
sovraordinato.
4. Il comandante del contingente, se dispone dei competenti organi
tecnici, puo' autorizzare l'affidamento e l'esecuzione dei contratti
di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo.
Dei contratti cosi disposti relativi ai lavori e' data immediata
comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del
Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza
armata, a cui vanno trasmessi anche i consuntivi delle opere
realizzate e delle spese sostenute.
5. All'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo, le disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si
applicano nei limiti previsti dall'articolo 253, comma 4, lettera a),
del testo unico dell'ordinamento militare.
6. I contratti di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere
eseguiti mediante le procedure in economia, nel rispetto di quanto
disposto dal regolamento per gli appalti della difesa e in
particolare, per quanto riguarda i lavori da realizzare all'estero
nel quadro di accordi internazionali, dall'articolo 66 del medesimo
regolamento, previa consultazione esplorativa, ove possibile in
relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque
operatori economici.
Capo II
Subappalto
Art. 4
Disciplina del subappalto
1. Le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in
conformita' agli avvisi di preinformazione, qualora pubblicati,
predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture, suddivisi
per settori industriali, per i quali intendono richiedere il
subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo. Tali elenchi sono pubblicati nel profilo del committente
di ciascuna stazione appaltante entro i successivi quindici giorni,
con l'indicazione della forcella di valori, di cui all'articolo 27,
comma 3, del decreto legislativo, ai fini della determinazione della
quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i
quali viene chiesto il subappalto.
2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo e'
facolta' degli aggiudicatari di ricorrere, altresi', al subappalto
entro i limiti previsti ai sensi dell'articolo 118 del codice, da
considerarsi quota ulteriore e distinta rispetto a quella
subappaltata su richiesta della stazione appaltante ai sensi del
comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Subappalto su richiesta della stazione appaltante
1. Ai fini dell'affidamento del subappalto disciplinato
dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo, l'aggiudicatario
seleziona i terzi interessati con procedure competitive, ai sensi
degli articoli 29 e 30 del medesimo decreto legislativo.
2. Gli operatori economici interessati all'affidamento dei
contratti di cui agli elenchi previsti dai comma l dell'articolo 4,
che intendono subappaltare gli stessi sulla base di un accordo
quadro, procedono secondo le modalita' previste dall'articolo 59,
comma 8, lettere a), b), c) e d), del codice e stabiliscono le
condizioni necessarie per procedere all'aggiudicazione del singolo
subappalto. Quando nell'accordo quadro sono gia' fissate le
condizioni per l'esecuzione delle prestazioni, essi procedono senza
indire un'ulteriore procedura selettiva tra i concorrenti
selezionati, pari, ove possibile, almeno a cinque. L'accordo quadro
determina l'ordine di priorita' per la scelta del subappaltatore a
cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della
rotazione in conformita' all'articolo 287, comma 1, del regolamento
generale. All'atto della formulazione dell'offerta, il concorrente
deve indicare il subappaltatore selezionato e produrre la
documentazione relativa all'accordo quadro, per le dovute verifiche.
3. I procedimenti per la conclusione di ciascun accordo quadro
devono avere durata non superiore a sessanta giorni. Per la
formulazione delle offerte e' stabilito un termine non inferiore a
venti giorni e non superiore a trenta giorni.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto
legislativo, la stazione appaltante ha facolta' di imporre
all'aggiudicatario l'esecuzione integrale delle obbligazioni dedotte
in contratto, senza variazione dei costi rispetto a quanto formulato
nell'offerta comprensiva delle attivita' affidate in subappalto.
Capo III
Contratti secretati o eseguibili con particolari misure di sicurezza
Art. 6
Segretezza e sicurezza
1. Con provvedimento motivato dell'autorita' all'uopo preposta in
base alle procedure e alle disposizioni vigenti nel Ministero della
difesa, sono indicate le opere, i lavori, i servizi e le forniture
secretati, ovvero eseguibili con l'adozione di speciali misure di
sicurezza. Il medesimo provvedimento indica il livello
dell'abilitazione di sicurezza necessario per l'esecuzione dei
contratti.
2. L'affidamento dei contratti aventi per oggetto opere, lavori,
servizi o forniture di cui al comma 1 avviene con le modalita' di cui
all'articolo 17, comma 4, del codice.
3. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento possono
essere omesse talune informazioni, ai sensi e nei limiti
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo.
Titolo II
CONTRATTI DI LAVORI
Capo I
Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
Art. 7
Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai lavori da eseguirsi
fuori del territorio nazionale si applicano, in quanto non derogate
dal presente titolo, le disposizioni di cui al regolamento per gli
appalti della difesa in materia di «Interventi realizzati fuori del
territorio nazionale», nonche' le disposizioni in materia di
esecuzione e collaudo dei lavori, di cui agli articoli 11 e 12.
2. Gli interventi relativi a lavori per fini specificatamente
militari ovvero direttamente correlati al materiale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), da realizzare fuori del
territorio nazionale, possono essere eseguiti in economia ai sensi
dell'articolo 66, comma 2, secondo periodo, del regolamento per gli
appalti della difesa, ovvero ai sensi dell'articolo 67 del medesimo
regolamento, qualora effettuati a mezzo di Reparti del Genio militare
secondo quanto previsto dall'articolo 196, comma 7, terzo periodo,
del codice.
3. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo, la consegna dei lavori o l'avvio della
progettazione esecutiva, nel caso di appalti di progettazione ed
esecuzione, possono essere disposti subito dopo l'intervenuta
efficacia dell'aggiudicazione e l'avvenuta stipula del contratto.
Art. 8
Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale
1. Il comandante del contingente, ovvero l'organo individuato dal
Comando sovraordinato, se eventi imprevedibili lo impongono e dispone
dei competenti organi tecnici, autorizza, con provvedimento motivato,
l'esecuzione degli interventi necessari per assicurare l'operativita'
delle forze.
2. Degli interventi di cui al comma 1 e' data immediata
comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del
Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza
armata, a cui vanno altresi' trasmessi i consuntivi delle opere
realizzate e delle spese sostenute.
Capo II
Lavori sotto la soglia comunitaria
Art. 9
Contratti di lavori sotto la soglia comunitaria
1. Per i contratti di importo inferiore a un milione di euro, e' in
facolta' della stazione appaltante provvedere all'affidamento secondo
le procedure previste dall'articolo 122, comma 7, del codice. A tali
procedure, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo
11, comma 10, del codice.
Art. 10
Lavori in economia
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, i
lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere eseguiti in economia secondo le modalita' di cui agli articoli
65, 66 e 67 del regolamento per gli appalti della difesa, entro i
seguenti limiti massimi di importo:
a) 200.000 euro, per i lavori a mezzo cottimo fiduciario;
b) 200.000 euro per i lavori in amministrazione diretta;
c) senza limiti di importo, per i lavori eseguiti a mezzo reparti
del Genio militare.
2. Per i lavori il cui valore e' superiore a 80.000 euro e fino a
200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i lavori il cui
importo e' inferiore o uguale a 80.000 euro, e' consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Art. 11
Certificato di regolare esecuzione
1. Per i lavori specificatamente militari e per quelli connessi a
forniture di materiale militare fino all'importo di un milione di
euro, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti la
soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo, e' in facolta' della stazione appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Art. 12
Consegna anticipata
1. Per le opere non eccedenti l'importo di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le constatazioni
finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal
direttore dei lavori.
Titolo III
CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E SERVIZI
Capo I
Disposizioni particolari in materia di esecuzione contrattuale e
verifica di conformita'
Sezione I
Disposizioni particolari in materia di esecuzione
Art. 13
Enti committenti, esecutori e fruitori del contratto
1. In caso di contratti che soddisfano le esigenze di una o piu'
Forze armate, ovvero di uno o piu' enti, la stazione appaltante
individua, in conformita' con le disposizioni del codice
dell'ordinamento militare, uno o piu' enti committenti, esecutori e
fruitori del contratto, i quali, anche fuori del territorio
nazionale:
a) curano l'esecuzione contrattuale secondo le modalita'
stabilite dai documenti contrattuali;
b) verificano il regolare svolgimento dei servizi;
c) effettuano la verifica di conformita';
d) accertano, in termini di quantita' e qualita', il rispetto
delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) svolgono, in modo autonomo, le funzioni che il regolamento
generale attribuisce al direttore dell'esecuzione;
f) svolgono le altre funzioni previste dai documenti
contrattuali.
Art. 14
Esecuzione anticipata del contratto
1. Il responsabile del procedimento puo' autorizzare, con
provvedimento motivato, l'esecuzione anticipata dell'intera
prestazione contrattuale dopo l'intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, anche prima della stipula del
contratto stesso:
a) se il contratto ha per oggetto forniture di beni o servizi
indicati all'articolo 2 che debbono essere immediatamente consegnati
o eseguiti, in ragione della loro stessa natura ovvero del luogo in
cui le prestazioni devono essere rese;
b) nei casi di comprovata urgenza.
2. Nelle ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento, in caso di successiva mancata stipula
del contratto, tiene conto di quanto gia' eventualmente predisposto o
fornito ai fini del rimborso delle spese ai relativi esecutori o
fornitori.
Art. 15
Provvista di servizi e forniture
per il supporto tecnico-logistico
1. Fermo restando il limite dell'importo fissato dal bando o
dall'avviso di gara, o in mancanza, dall'atto negoziale, quando non
e' possibile predeterminare con esattezza la quantita' delle
prestazioni e dei relativi oneri, i servizi e le forniture per il
supporto tecnico - logistico degli organismi della Difesa possono
essere approvvigionati mediante contratti a quantita' indeterminata.
Sezione II
Disposizioni particolari in materia di verifica di conformita'
Art. 16
Verifica in volo di aeromobili militari
con matricola sperimentale
1. Per le forniture di aeromobili militari dotati di matricola
sperimentale, nel giorno fissato per la verifica di conformita',
l'esecutore assicura, a suo rischio e spese, presso l'aeroporto
indicato dall'Amministrazione o previsto dal contratto, la presenza
dell'aeromobile completo in ogni sua parte e pronto per l'inizio
delle prove generali di verifica in volo, nonche' di un proprio
pilota.
2. L'esecutore risponde degli eventuali danni occorsi in occasione
delle prove di verifica di cui al comma 1.
3. In caso di esito non favorevole delle prove di cui al comma 1,
l'esecutore ritira l'aeromobile a sue spese entro il termine fissato
dall'Amministrazione.
4. In caso di aeromobili provenienti da precedente assegnazione di
matricola militare, l'esecutore provvede a dotare gli aeromobili
degli strumenti occorrenti per l'esecuzione delle prove di cui al
comma 1.
Art. 17
Verifica di conformita' degli aeromobili
e prove di controllo militare
1. Anche in caso di esito favorevole della verifica di conformita',
l'organo di verifica puo' prevedere una ulteriore prova di controllo
militare sugli aeromobili, prima dell'accettazione, volta ad
accertare il perfetto funzionamento degli apparati e delle loro parti
nonche' la piena rispondenza alle prescrizioni contrattuali di tutte
le installazioni di bordo.
2. La decisione dell'organo di verifica in ordine alla esecuzione o
meno della prova di cui al comma l e' annotata in calce ai verbali di
verifica.
3. In caso di esito non favorevole della prova di cui al comma 1,
l'organo di verifica puo' sospendere l'accettazione dell'aeromobile.
L'accettazione puo' essere rifiutata se, in una seconda prova di
controllo, risultano confermati gli inconvenienti riscontrati in
occasione della prima.
4. Se e' presente idonea professionalita' nell'ambito dell'organo
di verifica, essa, ai fini dell'espletamento delle prove in volo,
puo' far parte dell'equipaggio come osservatore ovvero come pilota.
Capo II
Acquisizione di beni e servizi in economia
Art. 18
Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia e limiti di
spesa
1. Ferme restando le modalita' e le procedure previste dal
regolamento per gli appalti della difesa, nei limiti di importo di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, e'
possibile acquisire in economia le seguenti tipologie di beni e
servizi:
a) corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o
all'estero del personale militare e civile;
b) beni e servizi necessari ad assicurare le attivita' operative
inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti e ai connessi
servizi di supporto tecnico-logistico;
c) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni,
progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi,
macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla
difesa militare;
d) beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali,
degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e
dell'assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei
mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi
elettrogeni; per il funzionamento dei laboratori, delle officine per
la riparazione dei mezzi terrestri, navali e aerospaziali, degli
impianti e delle apparecchiature a bordo e a terra;
e) beni e servizi necessari per il funzionamento dei reparti di
campagna, dei servizi sulle navi e sugli aeromobili, nonche' per i
rifornimenti dei reparti, navi e aeromobili militari all'estero e
delle unita' navali dislocate in localita' distanti da apprestamenti
logistici navali;
f) beni e servizi necessari per le esigenze dell'approntamento e
del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da
un'unita' organica o da un complesso di unita' organiche, anche a
carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e
a operazioni in Italia o all'estero, o delle unita' assimilabili;
g) beni e servizi necessari per la riparazione immediata e
diretta dei danni causati da esercitazioni;
h) beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio,
nonche' i servizi relativi alla leva, all'arruolamento e al
reclutamento, nonche' per la locazione di scorte, di
carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non
deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il
supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali e
aeronautici;
i) servizi di architettura e di ingegneria funzionali alle
attivita' disciplinate dal presente regolamento.
2. Ferme restando le modalita' e le procedure previste dal
regolamento per gli appalti della difesa, e' altresi', consentito, in
presenza di ragioni d'urgenza connesse a esigenze operative che
rendano incompatibile lo svolgimento delle normali procedure con la
salvaguardia dei requisiti di snellezza e celerita' richiesti,
l'affidamento diretto, fino a un importo di 80.000 euro, da parte del
responsabile del procedimento. La necessita' e l'urgenza devono
risultare da atto motivato del comandante del contingente che dispone
l'acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1 o del responsabile
dell'ente che la pone in essere.
Art. 19
Atti amministrativi di affidamento
1. Il capo del servizio amministrativo, ovvero il funzionario che
esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della
ricognizione dei preventivi, emette apposito atto dispositivo per la
successiva acquisizione, che e' perfezionata:
a) se l'importo della spesa non supera l'ammontare di 80.000
euro, mediante lettera di ordinazione;
b) negli altri casi, mediante atto negoziale da stipulare nelle
forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice.
Art. 20
Attestazione di regolare esecuzione
1. Per le prestazioni di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, il
certificato di verifica di conformita' e' sostituito
dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore
dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marz
18-05-2013 09:03
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