Arruolamento 110° corso Carabinieri effettivi in ferma quadriennale. Esclusione. La valutazione effettuata dall'Amministrazione attraverso la commissione medica... non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte né in sede di verificazione disposta dal Giudice di Prime Cure in sede cautelare o istruttoria, in quanto le predette Commissioni sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti di cui si discute.
Autorità: Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd.
Data: 14 gennaio 2013
Numero: n. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in
sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1341/2010, proposto da
Sc. Sa.
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marchese ed elettivamente
domiciliato in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso la signora
Alessandra Allotta;
c o n t r o
il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo, presso la cui sede, in via Alcide De Gasperi, n. 81, è per
legge domiciliato;
il COMANDO MILITARE AUTONOMO DELLA SICILIA - COMANDO DEL SERVIZIO DI
SANITÀ E VETERINARIA, l'OSPEDALE MILITARE DI PALERMO, il CENTRO
MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI MESSINA, il COMANDO REGIONE
CARABINIERI SICILIA, il COMANDO GENERALE DELL'ARMA CARABINIERI ed il
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - I° REPARTO CENTRO
NAZIONALE DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO - UFFICIO RECLUTAMENTO E
CONCORSI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, non costituiti in giudizio;
Sa. Ma. Gi. e Ce. An., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di
Catania (sez. III) - n. 1443/09 del 30 luglio 2009.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
per il Ministero della difesa;
Vista la memoria prodotta dall'appellante a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il consigliere Giuseppe Mineo;
Uditi alla pubblica udienza del 27 settembre 2012 l'avv. G. Marchese
per l'appellante e l'avv. dello Stato Mango per il Ministero
appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
(Torna su ) Fatto
F A T T O
Viene in discussione l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice, dopo averli riuniti, ha respinto il ricorso n. 2223/2000, avverso i provvedimenti dell'Autorità medica militare con i quali l'odierno appellante "era stato riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare, nonché le diagnosi ed i provvedimenti connessi", nonché gli ulteriori ricorsi n. 5154/2000 e n. 5302/2000, avverso i provvedimenti con i quali l'odierno appellante impugnava sia l'esclusione, determinata dai provvedimenti di inabilità, dall'arruolamento al 110° corso carabinieri effettivi in ferma quadriennale, sia la relativa graduatoria che non ne contemplava l'inserimento.
Per resistere all'appello, il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio con atto pervenuto il 23 dicembre 2012, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.
Nell'udienza del 27 settembre 2012 l'appello è stato trattenuto per la decisione.
(Torna su ) Diritto
D I R I T T O
Sui ricorsi presentati dall'odierno appellante, la decisione impugnata muove dai seguenti assunti.
Per primo, relativamente alla denunciata illegittimità del provvedimento di riforma impugnato, il primo Giudice, sulla scia di quanto più volte ripetuto dal Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato, IV, n. 4053/2003), ha ritenuto che "l'accertamento dei requisiti psico fisici attitudinali ai fini del reclutamento delle forze armate costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che impinge nel merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che detto accertamento sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti o da una evidente illogicità: fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte".
In questo senso, richiamandosi ad ulteriori consolidati indirizzi giurisprudenziali, come "regola" da applicare alla fattispecie de qua, ha quindi ritenuto:
- che "la valutazione effettuata dall'Amministrazione attraverso la apposita commissione medica... non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte né in sede di verificazione disposta dal Giudice di Prime Cure in sede cautelare o istruttoria, in quanto le predette Commissioni sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti di cui si discute "(Cons. Stato, IV, n. 2936/2005;
- che "l'accertamento della idoneità pisco - fisica dei candidati all'arruolamento delle forze dell'ordine è caratterizzata dal fatto di essere riferito ad un determinato momento, che assume un caratteristico rilievo esclusivo, nel senso della sua sostanziale irripetibilità...: sicché il fatto che, in altra sede e in altri momenti, (innanzi ad un medico privato o... ad altra commissione a seguito di ordine del Giudice) il profilo patologico del candidato possa differire non costituisce di per sé sintomo della erroneità o della illegittimità, o irragionevolezza del primo accertamento", giacché "la circostanza che a distanza di tempo l'interessato sia risultato idoneo sotto il profilo fisico e psico - attitudinale non ha alcun rilievo" (Cons. Stato, IV, n. 6047/2007);
- che, pertanto, "i precedenti sanitari allegati dal ricorrente, per contestare il provvedimento di non idoneità... hanno carattere di giudizi storici che, per natura e finalità, appaiono difficilmente comparabili" (TAR Lazio, I, n. 10987/2008).
Interpretato e valutato alla stregua di tutti i superiori assunti, il primo Giudice non ha perciò ritenuto censurabile un provvedimento di riforma, emesso in presenza di sindrome comiziale (attacchi convulsivi epilettici), dovendosi l'Amministrazione porre il problema della loro ripetitività ai fini di un proficuo impegno lavorativo nell'Arma dei Carabinieri, che impone una maggiore efficienza psico - fisica, sia in ragione della peculiarità del servizio, sia per i gravi pericoli ai quali potrebbero essere esposti i colleghi ed i cittadini dalla presenza di un militare soggetto al tipo di crisi riscontrata nelle quali, ancorché saltuariamente e a distanza di tempo, lo stesso appare suscettibile di incorrere. Allo stesso modo, non ha ritenuto di poter accogliere il ricorso avverso l'atto con il quale era stata disposta l'esclusione dell'appellante dall'arruolamento al 110° corso Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, ovvero il ricorso verso la successiva graduatoria, pubblicata sul B.U.CC del 26.8.2000, nella quale non risultava inserito il nome del ricorrente - in quanto, si motiva, entrambi i ricorsi presuppongono un giudizio di illegittimità del provvedimento di riforma, ritenuto altrimenti legittimo dallo stesso primo Giudice.
La difesa della parte appellante ha impugnato la sentenza riportando tutti i motivi di censura dedotti con i diversi ricorsi trattati in prime cure, eccependo essenzialmente la illogicità della motivazione, e la conseguente erroneità di una decisione che ha voluto dare prevalenza ai referti prodotti dalle autorità mediche militari, piuttosto che a quelli di segno contrario prodotti non solo dalla consulenza medica di parte, ma dalle stesse verificazioni disposte dall'Autorità giudiziaria amministrativa, da ritenere più attendibili in ragione del maggior tasso di professionalità e specifica competenza del personale medico che li ha formulati.
Invero, la grande mole di documentazione prodotta dalla difesa della parte appellante, con la quale viene puntigliosamente ripercorsa la complessa vicenda umana e giudiziaria del militare che ne è stato il protagonista, non coglie né contesta adeguatamente, quello che anche questo Consiglio, come sopra si è provveduto a richiamare, ritiene il punto centrale dell'argomentazione che giustifica e sul quale si reggono i provvedimenti impugnati; sicché i motivi che censurano le decisioni adottate dal primo Giudice debbono ritenersi infondati. Rileva a questo proposito, innanzi tutto, il fatto che non c'è la conclamata contraddizione, icasticamente denunciata dalla difesa della parte appellante, tra gli esiti diagnostici prodotti dalle autorità mediche militari e gli esiti diagnostici espressi dalle verificazioni e dalla visita specialistica alla quale l'appellante si è voluto sottoporre. Non soltanto perché, condotti in tempi differenti gli uni dagli altri, possono ben coesistere pur nella loro asserita diversità di risultati: cosa, peraltro, che la stessa difesa dell'appellante non contesta, limitandosi semplicemente a denunciarne la diversità di esiti, ma soprattutto, perché, nell'ottica nella quale si collocano le Autorità militari, gli esiti degli accertamenti costituiscono il materiale diagnostico per giudicare sulla idoneità a prestare un servizio, come quello di militare operante nell'Arma dei Carabinieri, per il quale notoriamente si richiedono requisiti di autocontrollo e psicoattitudinali che non riguardano né si esauriscono esclusivamente nel profilo strettamente medico neurologico, ma comportano un giudizio prognostico sull'impatto che essi possono determinare sulla condotta operativa del militare, per il quale rileva la particolare "specializzazione" maturata dal personale medico militare, al quale opportunamente il legislatore ha attribuito la competenza a decidere.
In questo senso, dunque, le decisioni che hanno concluso gli accertamenti disposti dalle autorità medica militare, per come si sono dovuti svolgere sotto l'impulso dei provvedimenti di verifica adottati anche da questo Consiglio, appaiono immuni dai vizi logici denunciati dalla difesa della parte ricorrente, perché condotti nell'ambito di quanto ritenuto in materia dalla copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, opportunamente richiamata dal primo Giudice, per la quale "i giudizi medici di carattere tecnico discrezionale espressi dalle competenti Commissioni mediche incardinate presso la P.A. sullo stato di salute dei dipendenti pubblici, nei procedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità sopravvenuta, comportano un giudizio globale con finalità del tutto specifiche che deve necessariamente prevalere sulle perizie mediche di organi diversi, i quali non possono darsi carico delle imprescindibili esigenze connesse con le particolari modalità di impiego dei detti dipendenti"; dovendosi ritenere, per questo profilo, che "la componente che maggiormente caratterizza l'impiego incondizionato in servizio di un militare del Corpo è piuttosto riconducibile allo stress di natura psichica connesso con le funzioni svolte di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tributaria e di P.S" (Cons.Stato, IV, n. 1157/2008). Sicché, relativamente al controllo giurisdizionale sul loro fondamento "la natura degli accertamenti demandati al collegio medico militare relativamente all'inidoneità psico - fisica del militare allo svolgimento delle mansioni proprie... del grado da assegnare o posseduto ed alla scelta degli accertamenti di diagnostica strumentale cui detto militare venga sottoposto, è tale da consentire al G.A. un sindacato di tipo estrinseco alla sola palese illogicità..." cristallizzato al momento in cui lo stesso è stato eseguito da parte delle Commissioni."(Cons. Stato, IV, n. 1973/2006).
A questi stessi criteri, dunque, si è attenuto il primo Giudice, sia quando ha ritenuto di dover giudicare sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, "cristallizzando" il giudizio al momento nel quale sono stati adottati dalle competenti Commissioni mediche militari, sia, soprattutto, quando ha correttamente definito il tipo di controllo di ragionevolezza che poteva essere esperito dall'Autorità giudiziaria sul loro contenuto decisorio, senza invadere il particolare ambito di discrezionalità ad esse attribuito per valutare l'idoneità dell'appellante nello svolgere il servizio militare presso l'Arma dei Carabinieri.
In conclusione, i motivi di censura dedotti sono infondati, e l'appello sulla decisione adottata dal primo Giudice deve essere respinto in tutte le sue parti.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
In considerazione della materia del contendere, il Consiglio ritiene che esistano i particolari motivi per giustificare la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
(Torna su ) P.Q.M.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge l'appello, e, per l'effetto, respinge definitivamente i ricorsi trattati, confermando in tutte le sue parti la decisione resa in prime cure.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 27 settembre 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Paolo Turco, Presidente, Guido Salemi, Ermanno de Francisco, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore.
F.to Paolo Turco, Presidente
F.to Giuseppe Mineo, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 GEN. 2013
09-02-2013 16:06
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