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Sentenza

Cappellano Militare. Note caratteristiche....
Cappellano Militare. Note caratteristiche.
T.A.R.  sez. IV  Napoli , Campania Data:     09/06/2008 ( ud. 21/05/2008 , dep.09/06/2008 )  Numero:     5684


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEZIONE QUARTA
composto dai Signori:                                                
dott. Luigi Domenico Nappi Presidente                                
dott. Leonardo Pasanisi Consigliere est.                             
dott.ssa Rosa Perna Primo Referendario                               
ha pronunciato la seguente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso n. 12200 del 2003, proposto da                           
Don G. DI C., rappresentato e  difeso  dall'avv.  Ferdinando  Scotto,
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla  via  F.
Caracciolo n. 15;                                                    
                               contro                                
Il Ministero della Difesa,  in  persona  del  Ministro  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale  dello  Stato  di
Napoli, presso cui ope legis domicilia alla via Diaz n. 11;          
L'Ordinariato Militare d'Italia, in persona  dell'Ordinario  Militare
pro tempore;                                                         
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri pro tempore;                              
La Corte dei Conti, in persona  del  suo  legale  rappresentante  pro
tempore;                                                             
                                                   - non costituiti -
                         e nei confronti del                         
Mons. G. M., rappresentato e difeso dall'avv. Prof.  Giovanni  Leone,
presso il cui studio elettivamente domicilia in  Napoli,  alla  viale
Gramsci n. 14;                                                       
                per l'annullamento previa sospensiva                 
1) delle note caratteristiche e del giudizio complessivo relativi  al
servizio  complessivo  prestato  dal  ricorrente   nell'anno    2002,
compilati ed espressi ai sensi dell'articolo 26 L. 1 giugno 1961,  n.
512, in data 31 gennaio 2003 e comunicati  il  successivo  23  luglio
2003;                                                                
2) di ogni atto presupposto, ed in particolare del D.P.R.  15  maggio
2001, con il quale "S.E. Rev.ma  Monsignor  G.  M.  è  richiamato  in
servizio  e  confermato  nell'incarico  di  Ordinario  Militare   per
l'Italia fino al compimento del 67° anno di età>>.                   
VISTO il ricorso con i relativi allegati;                            
VISTI gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa
e del Monsignor G. M.;                                               
VISTO l'articolo 26, comma 4°, della legge n. 1034 del 1971;         
UDITI  alla  pubblica  udienza  del  21  maggio  2008  (relatore   il
consigliere dott. Leonardo Pasanisi), gli avvocati di cui al relativa
verbale;                                                             
RITENUTO E CONSIDERATO, in fatto e diritto, quanto segue:            


Fatto

Con atto notificato il 4 novembre 2003 e depositato il successivo giorno 19, Don G. DI C. ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero della Difesa, l'Ordinariato Militare d'Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte dei Conti, nonché nei confronti del Monsignor G. M., chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe indicati.

Al riguardo, il ricorrente premetteva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- di essere Cappellano Militare in s.p.e., attualmente assegnato presso il 2° Comando F.O.D. di San Giorgio a Cremano (Na);

- di avere svolto i propri compiti, sin dalla sua prima esperienza nel servizio di assistenza spirituale alle forze armate (nel 1994) con la massima diligenza e disponibilità, come esplicitamente attestato da tutte le note caratteristiche compilate ed i giudizi complessivi formulati ai sensi dell'articolo 26 L. n. 512/61 dagli Ordinari Militari succedutisi nel tempo, ivi compreso il Monsignor G. M.;

- che i predetti giudizi, in particolare, si erano sempre tradotti nell'attribuzione della qualifica di "ottimo", alla luce di valutazioni estremamente positive della personalità e del servizio del ricorrente, costantemente confermate ed anzi accresciute nei vari anni (dal 1994 sino al 2001);

- che tuttavia, del tutto inopinatamente, in contraddizione con il curriculum dell'interessato (nonché dei lusinghieri e perfino superlativi giudizi di tutti i diretti superiori gerarchici del medesimo), il Monsignor M., per l'anno 2001, aveva attribuito al ricorrente la qualifica di "mediocre", con provvedimento che veniva prontamente impugnato innanzi al Tar Campania;

- che successivamente, tale giudizio negativo veniva reiterato anche per l'anno 2002 con il provvedimento in epigrafe indicato sub 1).

Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità del suddetto provvedimento con tre distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge (articolo 26 L. n. 512/61) e di eccesso di potere sotto vari profili (essenzialmente per il totale contrasto di valutazioni tra l'autorità militare e l'Ordinario Militare). Con un quarto motivo, deduceva l'illegittimità del provvedimento in epigrafe indicato sub 2), concernente il richiamo in servizio del Monsignor M. e la conseguente conferma dello stesso nell'incarico di Ordinario Militare per l'Italia, in quanto - a suo parere - l'Ordinario Militare, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 512/61, non potrebbe rimanere in servizio oltre il 65° anno di età (come invece avvenuto nel caso di specie).

In data 27 novembre 2003, si costituiva in giudizio, con controricorso di forma, il Ministero della Difesa.

In data 29 novembre 2003 si costituiva altresì in giudizio il Monsignor G. M. depositando memoria difensiva, rappresentando preliminarmente che il ricorso riguardante il giudizio relativo all'anno 2001, a seguito di proposizione di eccezione di incompetenza territoriale, era stato riassunto dall'interessato innanzi al Tar per il Lazio, ove era attualmente pendente. Deduceva quindi, anche in relazione all'odierno ricorso, l'incompetenza territoriale del giudice adito (con riferimento in particolare all'impugnato D.P.R. 15 maggio 2001, avente efficacia sull'intero territorio nazionale). Nel merito, evidenziava che le note caratteristiche, in base all'articolo 26 citato, dovevano essere compilate non soltanto sulla base del rapporto informativo, ma anche di ogni altro elemento a disposizione, per cui sarebbe senz'altro consentita una verifica generale sul corretto adempimento del mandato pastorale. In relazione, poi, al secondo provvedimento impugnato, rilevava che lo stesso aveva superato il controllo di legittimità della Corte dei Conti e che comunque le norme richiamate dal ricorrente non sarebbero più in vigore in quanto abrogate dall'accordo di modifica del Concordato Lateranense. Concludeva quindi per il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.

Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2003, l'istanza cautelare veniva cancellata dal ruolo.

In data 7 maggio 2008, il ricorrente depositava memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 21 maggio 2008, il ricorso veniva introitato in decisione.
Diritto

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal controinteressato.

La competenza a carattere territoriale, contemplata dagli artt. 2 e 3, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, è regolata dal successivo art. 31, il quale ne esclude la rilevabilità d'ufficio e dispone che l'eccezione e la relativa istanza di regolamento debbano essere proposte a pena di decadenza entro venti giorni dalla costituzione in giudizio e con il rispetto di un particolare procedimento, ivi congiuntamente previsto.

Pertanto, è inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale di un Tar dedotta (come nella specie) con memoria difensiva anziché con la specifica forma dell'istanza di regolamento stabilita dal citato art. 31 (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 4 luglio 2007, n. 6481).

Nel merito, deve essere condivisa la seconda censura di ricorso, con la quale vengono dedotti i vizi di violazione dell'articolo 26 della legge n. 512/61 e di eccesso di potere per vizio della motivazione.

Infatti, in base alla richiamata disposizione normativa, emerge chiaramente che l'attività del cappellano militare è sottoposta ad una duplice valutazione, l'una di competenza dell'autorità militare (la quale deve redigere : cfr. co. 1°), l'altra di competenza dell'Ordinario Militare (il quale deve compilare le note caratteristiche : cfr. co. 2°).

Dunque, se è vero, come sostenuto dal controinteressato, che la norma in esame non circoscrive al solo rapporto informativo il presupposto della valutazione dell'Ordinario Militare, ma lo amplia in relazione ad ogni altro elemento a disposizione di quest'ultimo (e quindi ammette implicitamente l'eventualità che si possa verificare una divergenza di giudizi tra l'autorità militare e quella religiosa), è tuttavia altrettanto vero che, in ossequio al principio generale di cui all'articolo 3 della legge n. 241/90, i suddetti altri elementi debbano essere adeguatamente esplicitati e che comunque, non possano essere del tutto obliterate le valutazioni positive eventualmente espresse dall'autorità militare.

Il che, è proprio quanto si è verificato nella fattispecie in esame, in cui il rapporto informativo relativo al servizio prestato dal ricorrente nell'anno 2002, redatto in data 27 gennaio 2003 dal 2° Comando delle Forze di Difesa (ed a firma del Comandante, Ten. Gen. Antonio Lombardo), è caratterizzato da valutazioni oltremodo positive per l'interessato.

Questi, infatti, viene indicato come soggetto che: ; è ; è ; ; con senso della disciplina .

Il rapporto informativo si conclude quindi con il seguente giudizio complessivo finale:
Avv. Antonino Sugamele

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