Carabiniere scelto del 7 reggimento carabinieri "Trentino Alto Adige" imputato di ubriachezza in servizio aggravata, viene assolto dal Tribunale di Militare Verona.
Cassazione penale sez. I
Data:
09/07/2013 ( ud. 09/07/2013 , dep.02/08/2013 )
Numero:
33780
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristi - Presidente -
Dott. TARDIO Angela - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffael - rel. Consigliere -
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere -
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
G.G. N. IL (OMISSIS);
inoltre:
G.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 31/2012 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del
12/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CAPOZZI Raffaele;
Udito il Procuratole Generale in persona del Dott. FLAMINI Luigi
Maria, che ha concluso l'accoglimento del ricorso del P.G.;
Udito il difensore GEOLETTA Gianfranco, che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 giugno 2012 la Corte Militare d'Appello, ribaltando la sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona il 25 ottobre 2011, ha mandato assolto G.G., carabiniere scelto effettivo presso il 7 reggimento carabinieri "Trentino Alto Adige", dal reato di ubriachezza in servizio aggravata, essendo stato comandato in servizio di guardia alla caserma con turno dalle ore 6,00 alle ore 12,00 del (OMISSIS) ed essendo stato rinvenuto, prima dell'inizio di detto servizio, in stato di ubriachezza tale da escludere la sua capacità di prestarlo; con l'aggravante dell'essere stato comandato quale capo posto e del grado rivestito (art. 139 c.p.m.p., commi 1 e 2 e art. 47 c.p.m.p., n. 2).
2.La Corte d'appeso ha ritenuto che, nella specie, l'imputato doveva essere mandato assolto dal reato ascrittogli per difetto della condizione di punibilità della sorpresa in flagranza, atteso che, da un'attendibile ricostruzione dei fatti, era emerso che l'imputato la sera prima era uscito assieme ai suoi colleghi C. e D. G., assieme ai quali si era recato in più locali, nei quali avevano insieme fatto uso di bevande alcooliche; pertanto nè il C., nè il D.G. potevano aver sorpreso l'imputato in stato di flagrante ubriachezza, avendo anch'essi ecceduto nell'uso di bevande alcooliche assieme all'imputato ed avendo quindi acquisito una consapevolezza solo graduale dello stato di ubriachezza del G.; ed il fatto che il C. ed il D.G. si fossero temporaneamente allontanati dall'imputato verso le ore 5 del mattino per non più di trenta minuti, per poi ricongiungersi a lui non rilevava, sia per la brevità del tempo della loro separazione, sia perchè l'alterazione alcoolica dell'imputato era da ritenere preesistente rispetto alla loro temporanea separazione dal medesimo;
pertanto il C. ed il D.G. non potevano avere effettuato alcuna sorpresa in flagranza dell'imputato in stato di ubriachezza.
Ugualmente non poteva ritenersi che la sorpresa in flagranza dell'imputato in stato di ubriachezza fosse avvenuta da parte del m.llo M., maresciallo di picchetto, essendo il medesimo intervenuto verso le ore 6,40, ora in cui l'imputato non avrebbe potuto essere qualificato nè come militare comandato in servizio, essendo il suo periodo di servizio già iniziato alle ore 6,00, nè come militare durante il servizio, in quanto egli, in quel momento, era stato già sostituito nel servizio da altro militare, si che la sua posizione soggettiva era quella di autore di una condotta di omessa presentazione in un servizio nel quale in quel momento era stato già sostituito.
3. Avverso detta sentenza della Corte militare d'appello propone ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte militare d'appello, deducendo:
1) Erronea applicazione della legge penale, per essere stata utilizzata un'erronea nozione della condizione di punibilità prevista dall'art. 139 c.p.m.p., atteso che tale ultima norma prevedeva che il militare in servizio ovvero comandato per un servizio fosse punibile solo se fosse stato colto in stato di ubriachezza; ed erroneamente il concetto di cogliere era stato associato all'elemento della sorpresa, si che erroneamente la Corte d'appello aveva ritenuto che la condizione soggettiva dell'ubriachezza dovesse essere constatata da persona terza che, fino al momento del suo intervento, non ne fosse stata consapevole; al contrario occorreva ritenere che i termini "cogliere" e "sorprendere" erano stati utilizzati dal legislatore penale come sinonimi; ed anche se dall'esame dei lavori preparatori era desumibile che il reato in esame fosse punibile solo se si fosse verificata la condizione obiettiva di punibilità della sorpresa in flagranza dello stato di ubriachezza, allo scopo di impedire inopportuni rigori e talora dolorosi equivoci, era da ritenere che l'espressione "sorpresa in flagranza" dovesse interpretarsi nel senso che la punizione dell'ubriachezza poteva avvenire solo quando essa fosse stata conclamata ed inequivocabilmente accertata, si da dover essere interpretata nel senso di "comprendere con immediatezza", ossia prendere cognizione de visu dello stato di alterazione alcoolica, mentre essa era in atto; pertanto anche un soggetto che avesse assistito ovvero partecipato all'assunzione delle sostanze alcooliche ben poteva avvedersi in un momento determinato del raggiungimento dell'alterazione alcoolica del soggetto e quindi ben avrebbe potuto cogliere quest'ultimo in stato di ubriachezza.
La sorpresa in flagranza di ubriachezza poteva anche avere luogo ad opera di soggetti non investiti del potere-dovere di rilevare il fatto, essendo sufficiente che la stessa fosse rilevata de visu in un luogo pubblico o aperto al pubblico anche da privati cittadini;
pertanto lo stato di ubriachezza di un soggetto poteva essere rilevato, mentre era in atto, da un qualsiasi soggetto, a prescindere dalle modalità con cui quest'ultimo ne avesse acquistata piena ed assoluta consapevolezza; quindi, nella specie, lo stato di conclamata ubriachezza dell'imputato ben avrebbe potuto essere colta dai suoi due colleghi, pur avendo anch'essi fatto uso di sostanze alcooliche;
2) Motivazione manifestamente illogica, in quanto dalle deposizioni rese dai testi C. e D.G. erano emerse in modo chiaro che i due avevano lasciato l'imputato quando era ancora in condizioni di sufficiente coscienza ed autonomia verso le ore 5,00 del mattino; che solo al loro ritorno verso le ore 5,30 avevano trovato l'imputato in grave stato di ubriachezza ed avevano appreso che il medesimo fosse stato comandato in servizio di picchetto della caserma dalle ore 6,00; pertanto il C. ed il D.G. avevano colto l'imputato in stato di manifesta ubriachezza solo dopo averlo nuovamente raggiunto, allorchè l'avevano ritrovato in stato di confusione ed incoscienza non ancora manifestatasi in precedenza; quindi l'imputato ben poteva avere assunto ulteriori alcoolici quando era rimasto solo dalle ore 5,00 alle ore 5,30; d'altra parte le conseguenze dell'abuso di alcool potevano manifestarsi dopo qualche tempo dalla cessazione del suo consumo; pertanto la condizione di punibilità di cui all'art. 139 c.p.m.p., poteva ritenersi pienamente realizzata per avere il C. ed il D.G. rinvenuto l'imputato alle ore 5,30 in stato d'ubriachezza, avendo appreso in quel medesimo contesto spazio temporale che l'imputato avrebbe dovuto prendere servizio alle ore 6,00 di quella mattina.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.G. presso la Corte militare d'appello è infondato.
2. Il reato di ubriachezza in servizio, previsto dall'art. 139 c.p.m.p., comma 1, consiste nell'essere il militare colto in stato d'ubriachezza o durante il servizio ovvero dopo essere stato comandato per il servizio; e le parole "essere colto in stato di ubriachezza" vanno interpretate nel senso che occorre che lo stato di ubriachezza del militare venga acclarato in modo certo ed evidente.
La norma in esame non specifica poi chi possa accertare detto conclamato stato di ubriachezza, si che, conformemente alla giurisprudenza formatasi in ordine al reato di ubriachezza, in precedenza previsto dall'art. 688 c.p., ed oggi depenalizzato, non è necessario che esso venga constatato da agenti di p.g., essendo sufficiente che venga rilevata "de visu" in luogo pubblico od aperto al pubblico da qualsiasi privato cittadino (cfr. Cass. Sez. 5^ n. 5735 del 23/3/1981, Mitidieri, Rv. 149296).
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, conformemente a quanto opinato dalla Corte militare d'appello, la rilevazione dell'evidente stato di ubriachezza in cui versava l'imputato non poteva essere effettuata dai suoi commilitoni C. e D.G., essendo stato accertato in punto di fatto che questi ultimi avevano accompagnato l'imputato nella notte fra il (OMISSIS) in (OMISSIS) ad un giro nei locali notturni ivi ubicati, dove avevano tutti e tre assunto numerose bevande alcooliche, si che era da presumere che tutti e tre si fossero gradualmente posti in condizioni di identica situazione di ubriachezza; il fatto poi che verso le ore 5,00 del mattino detti C. e D.G. avevano lasciato solo per mezz'ora circa l'imputato non autorizzava a ritenere che in detto breve spazio di tempo le condizioni del G. fossero tracollate, essendo meramente congetturale ritenere, come fatto dal P.G. ricorrente, che, in detto breve spazio temporale, il G. abbia potuto assumere ulteriori bevande alcooliche, tali da porlo in stato di conclamata ubriachezza.
4. Pertanto, non è manifestamente illogica la motivazione addotta dalla Corte militare d'appello per ritenere che detti C. e D. G. non avrebbero potuto rilevare lo stato di profonda ubriachezza in cui l'imputato era stato da essi rinvenuto alle ore 5,30 del mattino, atteso che anch'essi avevano assunto bevande alcooliche assieme all'imputato e si erano anch'essi posti nella medesima sua condizione di ubriachezza, si da non poterne avere rilevato lo stato di palese ubriachezza.
5. Va pertanto confermata la sentenza impugnata, la quale ha mandato assolto G.G. dal reato ascrittogli trattandosi di persona non punibile, per mancanza della condizione oggettiva di punibilità della sorpresa in flagranza.
PQM
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2013
16-11-2013 15:47
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