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Sentenza

Carabiniere vende un autoveicolo ad una persona inesistente: condannato a 1 anno...
Carabiniere vende un autoveicolo ad una persona inesistente: condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per falso ideologico. Perdita del grado per rimozione e la cessazione dal servizio permanente.
Autorità:  T.A.R.  Palermo  Sicilia  sez. I
Data:  05 dicembre 2012
Numero:  n. 2549
Intestazione

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia         
                           (Sezione Prima)                           
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2008, proposto da:   
As. Na.,  rappresentato  e  difeso,  giusta  procura  a  margine  del
ricorso, dall'avv. Salvatore Sodaro, elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'avv. Tommaso Raimondo, in Palermo, piazza Amendola, n.
43;                                                                  
                               contro                                
Ministero  della  Difesa,  in  persona  del  Ministro  pro   tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale  dello  Stato  di
Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide  De  Gasperi,  n.  81,  è
domiciliato per legge;                                               
                         per l'annullamento                          
- della determinazione del Ministero  della  Difesa  dell'11/12/2007,
con la quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione  per
motivi disciplinari e la cessazione dal servizio permanente;         
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare n. 307480/D-1-21  -
Pers/BAC del 29/9/2003.                                              
Visto il ricorso con i relativi allegati;                            
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello  Stato
per l'Amministrazione intimata;                                      
Vista l'ordinanza cautelare n. 574 del 23 maggio 2008;               
Visti gli atti tutti della causa;                                    
Designato relatore il consigliere Aurora Lento;                      
Uditi, alla pubblica udienza del 6 novembre 2012, i  difensori  delle
parti come da verbale;                                               
Ritenuto e considerato:                                              

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FATTO
Con ricorso, notificato il 17 marzo 2008 e depositato il giorno 23 successivo, il signor As. Na., carabiniere in servizio presso la Regione dei carabinieri Sicilia, esponeva di essere stato condannato, con sentenza della Corte d'Appello di Palermo, 3° sezione penale, n. 2819/2006 del 27 novembre 2006, a anni 1 e mesi 4 di reclusione con concessione di attenuanti generiche e sospensione condizionale della pena per il delitto di cui agli artt. 48, 476 e 479 c.p..
Era stato, in particolare, ritenuto responsabile di avere tratto in inganno sulle proprie generalità il funzionario della Motorizzazione Civile di Palermo, il quale, conseguentemente, aveva annotato sulla carta di circolazione della autovettura targata AC 630 FT il trasferimento di proprietà a favore dell'inesistente An. As..
Per tali fatti, con determinazione dell'11 dicembre 2007, a conclusione del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, il Ministero della Difesa aveva disposto la perdita del grado per rimozione e la cessazione dal servizio permanente.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale provvedimento per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 42 della l. n. 1168/1961 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990.
2) Violazione dell'art. 9 e dell'art. 34, commi 6 e 12, della l. n. 18/1990, nonché dell'art. 3 della l. n. 241/1990.
3) Eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Deduce essenzialmente la carenza di istruttoria e di motivazione.
Per l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza n. 574 del 23 maggio 2008, l'istanza cautelare è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2012, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
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DIRITTO
La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale è stata disposta la perdita del grado per rimozione e la cessazione dal servizio permanente nei confronti del ricorrente, carabiniere , il quale era stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di cui agli artt. 48, 476, 479 e 480 c.p., in quanto ritenuto responsabile di avere tratto in inganno sulle proprie generalità il funzionario della Motorizzazione Civile di Palermo, il quale, conseguentemente, aveva annotato sulla carta di circolazione di una autovettura il trasferimento di proprietà a favore dell'inesistente An. As..
I motivi di ricorso, con i quali si deduce la carenza di istruttoria e di motivazione, sono infondati.
Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti la valutazione finale della Amministrazione sulla gravità degli illeciti commessi e sulla conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un'ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, quando vi sia stato un travisamento dei fatti ovvero la relativa motivazione risulti sprovvista di logicità e di coerenza (da ultimo Consiglio di Stato, IV, 24 febbraio 2011, n. 1203).
Nella specie il provvedimento è stato ampiamente istruito e motivato, in quanto, a conclusione del processo penale, è stato attivato il procedimento disciplinare, nel quale i fatti accertati in sede giurisdizionale sono stati analiticamente e autonomamente valutati, giungendosi alla conclusione, caratterizzata da elevata discrezionalità, che la gravità della condotta ascritta al militare, considerate le modalità attuative dell'illecito, non poteva essere ridimensionata.
Si è, in particolare, ritenuta particolarmente biasimevole la presentazione della fotocopia della carta di identità e del "cedolino" dello stipendio falsificati al fine di fare annotare sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà di una autovettura il trasferimento di proprietà a favore di un soggetto inesistente.
Tale condotta è stata giudicata contraria "ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei Carabinieri, nonché altamente lesivo del prestigio dell'Istituzione".
Trattasi di una valutazione altamente discrezionale, che non appare irragionevole alla luce della gravità dei fatti accertati in via definitiva dal giudice penale.
Concludendo, il ricorso è infondato e va rigettato.
Si ritiene opportuno, in considerazione della afflittività della sanzione e della limitata attività difensiva della difesa erariale, compensare le spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 DIC. 2012.
Avv. Antonino Sugamele

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