Contrabbando doganale di orologi e HiFi:militare della Finanza denunziato per avere attestato falsamente il numero di colli giacenti sottobordo delle navi pronti per essere imbarcati. Il reato è prescritto ma dovrà pagare i diritti doganali non versati.
Cassazione civile sez. trib.
Data:
10/04/2013 ( ud. 19/02/2013 , dep.10/04/2013 )
Numero:
8715
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere -
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere -
Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28840/2010 proposto da:
D.R.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO
MIRABELLO 26, presso lo studio dell'avvocato IANNUCCILLI PASQUALE,
rappresentato e difeso dall'avvocato SAGLIOCCO Giorgio giusta delega
a margine;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE DOGANE UFFICIO NAPOLI (OMISSIS);
- intimato -
avverso la sentenza n. 169/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,
depositata il 07/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/02/2013 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, a seguito di indagini in ordine al reato di contrabbando doganale di orologi ed impianti HiFi, denunciava D.R.S., militare della Guardia di Finanza in servizio presso la Dogana del Porto di Napoli, perchè attestava falsamente il numero di colli giacenti sottobordo delle navi pronti per essere imbarcati.
Prosciolto con sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati, l'Agenzia delle Dogane di Napoli emetteva avviso di pagamento per diritti doganali non versati, avverso il quale D.R.S. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria provinciale di Napoli.
La Commissione tributaria provinciale di Napoli con sentenza nr.
30/06/09 respingeva il ricorso. Ricorreva in appello D.R. S. davanti alla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale con sentenza nr. 169/33/10 depositata in data 7/9/2010, rigettava l'appello del contribuente Avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania ha proposto ricorso per cassazione D.R. S. con quattro motivi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24 ed D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 323, nonchè illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la CTR ha ritenuto che il processo verbale di constatazione era stato reso noto a D.R.S. attraverso il procedimento penale che lo vedeva coinvolto, senza esibire o depositare il predetto atto nel corso del giudizio tributario.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 ed L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la CTR ha ritenuto che l'avviso di pagamento fosse sufficientemente motivato sebbene non fosse stato allegato il processo verbale di constatazione.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la CTR non ha motivato in alcun modo in ordine alla questione, trattata in primo grado e riproposta in sede di giudizio di appello, riguardante la mancata prova in giudizio del fatto e dei relativi responsabili.
Il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto non risulta notificato all'Agenzia delle Dogane di Napoli, non avendo il ricorrente depositato la prova dell'avvenuta notifica.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013
01-05-2013 22:24
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