Ex dipendenti della Marina Militare, Arsenale di Taranto, citano l'INPDAP, davanti il tribunale ordinario, per la rivalutazione dei contributi versati per ultradecennale esposizione all'amianto e alla conseguente rideterminazione della pensione. La Cassazione rimette le parti innanzi la Corte dei Conti.
Cassazione civile sez. un. Data:24/07/2013 ( ud. 23/04/2013 , dep.24/07/2013 )
Numero:17927
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27008/2011 proposto da:
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente
Avv. C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato MANGIAPANE
Filippo, che lo rappresenta e difende per delega a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
A.G., L.C., P.R.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1,
presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, rappresentati e difesi
dall'avvocato MORETTI Fedele per delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 486/2010 della CORTE D'APPELLO DI LECCE -
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 12/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito per il ricorrente l'Avvocato FILIPPO MANGIAPANE;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO
Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l'accoglimento del primo
motivo e l'assorbimento del secondo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Tarante, in accoglimento delle domande proposte con distinti ricorsi successivamente riuniti da A.G., L.C. e P.R., ex dipendenti della Marina Militare addetti all'Arsenale di Taranto, nei confronti dell'INPDAP, ritenuta la propria giurisdizione, dichiarava il diritto dei ricorrenti alla rivalutazione dei contributi versati per ultradecennale esposizione all'amianto e alla conseguente rideterminazione della pensione.
La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava l'appello avverso la suddetta decisione proposto dall'Istituto previdenziale. In particolare rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sollevata dall'appellante il quale deduceva che, in materia di pensioni di pubblici dipendenti, sussisteva l'esclusiva giurisdizione della Corte dei Conti. Ad avviso del Corte territoriale la questione dedotta in giudizio non era limitata alla riconoscimento della maggiorazione contributiva e alla condanna dell'Istituto al calcolo della pensione, ma aveva ad oggetto il preliminare accertamento dei presupposti del beneficio invocato e cioè l'avvenuta esposizione all'amianto, elemento inerente al rapporto di lavoro e, come tale, disgiunto dal diritto pensionistico.
Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso l'INPDAP affidato a due motivi. I ricorrenti in primo grado hanno resistito con controricorso.
Il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite in quanto esso contiene la riproposizione della questione di giurisdizione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'Istituto ricorrente denuncia l'erroneità della pronuncia sulla giurisdizione per violazione degli artt. 37, 324, 329 e 346 cod. proc. civ.. Invoca in proposito i principi più volte enunciati dalle Sezioni Unite con riferimento a fattispecie analoghe in base ai quali è stata affermata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Col secondo motivo l'Istituto deduce l'erronea applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, convertito in L. n. 326 del 2003 e del D.I. 27 ottobre 2004, art. 1, comma 1 e art. 2, commi 1 e 2. Deduce che erroneamente era stata applicata al caso di specie la disciplina di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, senza tener conto delle nuove disposizioni, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2003, introdotte con il citato D.L. n. 269 del 2003.
Il primo motivo è fondato.
Deve premettersi che i ricorrenti in primo grado sono dipendenti del Ministero della Difesa in forza presso l'Arsenale di Tarante, e che la domanda dagli stessi proposta ha per oggetto la rivalutazione dei contributi previdenziali per ultradecennale esposizione all'amianto, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 e la conseguente rideterminazione della pensione.
Tale domanda, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di queste Sezioni unite (Cass. S.U. 29 aprile 2009 n. 9942; Cass. S.U. 19 gennaio 2007 n. 1134), alla quale si ritiene di dover dare continuità con la presente decisione, inerisce ad una controversia sulla misura della pensione, involgendo la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di detta misura. Essa è quindi devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, non essendovi alcuna possibilità che la decisione del giudice contabile abbia incidenza sul rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di tale giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della rivalutazione della pensione. Nè i giova alla tesi opposta (fatta propria dalla Corte di merito e sostenuta nel controricorso) sostenere che nel presente giudizio è necessario il preliminare accertamento del presupposto del beneficio invocato e cioè l'avvenuta esposizione all'amianto. E' stato infatti precisato (Cass. S.U. 12 maggio 2009 n. 10847; Cass. S.U. 9 gennaio 2008 n. 171) che la Corte dei Conti ha, nella materia in esame, una giurisdizione di merito, in base alla quale accerta e valuta i fatti con gli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario sicchè nelle controversie pensionistiche relative ai benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, detto giudice è tenuto ad accertare l'esposizione all'amianto con la stessa pienezza dei poteri del giudice ordinario.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti. In relazione all'accoglimento del primo motivo deve ritenersi assorbito il secondo che attiene al merito della causa.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto e le parti devono essere rimesse dinanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio.
Tenuto conto della specificità della vicenda processuale, che ha visto entrambi i giudici del merito concordare nell'attribuire la giurisdizione al giudice ordinario, si ritiene conforme a giustizia compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQM
P.Q.M.
Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti; rimette le parti dinanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti competente per territorio. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2013
25-08-2013 20:33
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