Fa la domanda di arruolamento e indica di avere conseguito il diploma con un giudizio di BUONO, anzicchè quello conseguito SUFFICIENTE.
Cassazione penale sez. V Data:11/07/2013 ( ud. 11/07/2013 , dep.02/10/2013 ) Numero: 40784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere -
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/10/2012 della Corte d'Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ZAZA Carlo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Salerno del 07/01/2009, con la quale A.S. veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 483 c.p., commesso il (OMISSIS) attestando falsamente, in una domanda di arruolamento presentata al Distretto Militare di Salerno, di aver riportato, all'esito del conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado, il giudizio di merito "Buono" anzichè quello di "Sufficiente" effettivamente attribuitogli.
L'imputato ricorre sull'affermazione di responsabilità e deduce mancanza di motivazione sul carattere grossolano ovvero innocuo del falso e sulla carenza del dolo con riferimento alla consapevolezza di ledere l'interesse alla veridicità dei dati documentali.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si limita infatti a riproporre genericamente esaminate nella sentenza impugnata, ove si osservava che il falso contestato non aveva le caratteristiche materiali del falso grossolano, non era innocuo, in quanto mirato a procurare all'imputato una migliore graduatoria nel concorso, ed in quanto tale non poteva che essere oggetto di consapevolezza integrante il dolo, peraltro generico, richiesto dalla norma incriminatrice; considerazioni alle quali nessun rilievo specifico è opposto nell'atto di gravame.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in Euro 1.000.
PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2013
20-10-2013 19:22
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