Finanziere fa istanza per transitare nei ruoli civili. La pendenza di un procedimento penale a suo carico non è ostativa.
La pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile non costituisce elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze (art. 14, co. 5, l. n. 266/1999). Infatti in presenza di giudizio positivo sulla idoneità fisica o psichica dell'interessato formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile) e della presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare, la discrezionalità dell'Amministrazione resistente è limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, dovendo solo limitarsi alla scelta della sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il ricorrente.
06-07-2013 23:47
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