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Sentenza

Forze armate. Alloggi di servizio. Occupazione sine titulom Meccanismo
Forze armate. Alloggi di servizio. Occupazione sine titulom Meccanismo "punitivo" della commisurazione del canone alla durata della precedente occupazione senza titolo. Costituisce conseguenza della natura di indennità di carattere risarcitorio del canone dovuto alla mancata riconsegna dell'alloggio alla scadenza. Commisurazione dell'importo alla durata dell'inadempimento dell'obbligo di rilascio. Legittimità.
T.A.R.  Roma (Lazio)  sez. I 03/10/2013 Numero: 8561
 Il meccanismo "punitivo" della commisurazione del canone alla durata della precedente occupazione senza titolo costituisce conseguenza della natura di indennità di carattere risarcitorio del canone dovuto alla mancata riconsegna dell'alloggio alla scadenza (art. 1591 c.c.). È, pertanto, legittimo commisurarne l'importo alla durata dell'inadempimento dell'obbligo di rilascio durante il quale gli occupanti hanno beneficiato, senza averne titolo, dell'utilizzo, a canone agevolato, di immobili di servizio sottraendoli alla loro funzione istituzionale. In tal modo, è stata impedita l'assegnazione degli stessi beni a militari in servizio determinando un danno a carico dei legittimi aspiranti assegnatari del medesimo alloggio di servizio (costretti a rivolgersi al libero mercato delle locazioni), della P.A. con ingiustificato vantaggio degli occupanti sine titolo (che in alcuni casi proprio grazie al beneficio del canone agevolato hanno potuto acquistare una casa di proprietà). Non può pertanto ravvisarsi la prospettata ingiustizia, né alcuna irragionevolezza o contraddittorietà con il criterio del reddito dell'occupante (che secondo i ricorrenti verrebbe alterato dalla commisurazione del canone alla durata della detenzione senza titolo), in quanto la commisurazione del canone alla durata dell'occupazione abusiva deve essere proporzionato al periodo in cui è stato protratto il danno sopra specificato in coerenza con la natura di indennità risarcitoria del canone sopra evidenziata e con lo spirito, oltre che con la lettera dell'art. 6 comma 21 quater, d.l. n. 78 del 2010 e priva di gravi vizi logici o palesi carenze valutative.
Avv. Antonino Sugamele

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