Forze armate - Esercito - Termini del procedimento disciplinare di stato - Decorrono non dalla conoscenza dell'esistenza della sentenza, bensì dalla data in cui l'amministrazione ne ha avuto conoscenza integrale.
T.A.R. Bolzano (Trentino-Alto Adige) sez. I
Data: 27/11/2012
Numero: 352
L'art. 1392 del codice dell'Ordinamento militare specifica espressamente che sia il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento disciplinare di stato, sia quello di duecentosettanta giorni per la sua conclusione decorrono non già dalla mera "conoscenza" dell'esistenza della sentenza, bensì dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza "integrale" della stessa.
27-04-2013 16:06
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