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Sentenza

Forze armate - Indennità militare - Premio di congedamento - Spettanza - Presupp...
Forze armate - Indennità militare - Premio di congedamento - Spettanza - Presupposti.
Consiglio di Stato  sez. IV  Data: 30/09/2013 Numero:4861


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
ha pronunciato la presente                                           
                               SENTENZA                              
sul ricorso numero di registro generale 9721 del 2010, proposto da:  
Ni.   Me.,   rappresentato   e   difeso   dall'avv.  Angelo  Lanno ed
elettivamente  domiciliato in Roma alla via Monte Fiore n. 22, presso
lo studio dell'avv. Renzo Cuonzo, per mandato a margine dell'appello;
                                contro                               
Ministero   della   Difesa,   in  persona  del  Ministro  in  carica,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e
presso  gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;                                            
per la riforma                                                       
della  sentenza  del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione III,
n.  1868  del  13  maggio  2010,  resa  tra le parti, con cui è stato
rigettato  il  ricorso  in primo grado n.r. 685/2008, proposto per il
riconoscimento   del   diritto   alla  corresponsione  del  premio di
congedamento,  di  cui  all'art.  40  comma 1 della legge 24 dicembre
1986,  n.  958, per il periodo di ferma breve dal 28 giugno 2000 al 4
luglio  2004,  con  condanna al pagamento delle spese del giudizio di
primo grado, liquidate in Euro 2.500,00                              
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore  nell'udienza  pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons.
Leonardo  Spagnoletti  e uditi l'avv. Stefano Gattamelata, per delega
dell'avv.  Angelo  Lanna,  per  l'appellante  Ni. Me. e l'avvocato di
Stato Giovanni Palatiello per l'appellato Ministero della Difesa;    
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

1.) Ni. Me., già volontario in ferma breve presso il Comando 2° stormo Rivolto - Udine dell'aeronautica Militare dal 28 giugno 2000, è cessato dal servizio per dimissioni dal 4 luglio 2004 perché vincitore di procedura selettiva per l'arruolamento selezione nel Corpo dei Vigili del Fuoco, riservata ai volontari non transitati nel servizio permanente.

Con il ricorso in primo grado n.r. 685/2008 l'interessato ha proposto cumulative domande di accertamento del diritto alla corresponsione del premio di congedamento di cui all'art. 40 comma 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (per il periodo di ferma breve dal 28 giugno 2000 al 4 luglio 2004), e di condanna al pagamento dei relativi emolumenti.

Il T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione III, con la sentenza n. 1868 del 13 maggio 2010 ha rigettato il ricorso sul rilievo che il premio di congedamento non compete, tra l'altro, a chi sia transitato ad altra amministrazione, richiamando anche l'art. 22 del bando di arruolamento che appunto limita il riconoscimento del premio solo ai militari cessati da servizio con collocamento in congedo illimitato.

Con appello notificato l'89 novembre 2010 e depositato il 23 novembre 2010, l'interessato ha impugnato la predetta sentenza, deducendone l'erroneità, senza rubricazione dei motivi, sostenendo che il premio di congedamento compete comunque alla cessazione dal servizio militare, non potendo assumere valenza ostativa il transito ad altra amministrazione pubblica, peraltro avvenuto nella specie a seguito di superamento di specifica procedura concorsuale.

Il Ministero della Difesa appellato si è costituito in giudizio con atto di mero stile dell'Avvocatura generale dello Stato.

Con memoria difensiva depositata il 20 novembre 2012 l'appellante ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.

All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2012 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, confermandosi la sentenza impugnata.

2.1) Com'è noto l'art. 40 comma 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata") disponeva che:

"Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato".

La disposizione è stata poi abrogata dall'art. 12 comma 12 undecies del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e l'intera legge n. 958/1986 è stata a sua volta abrogata dall'art. 2268, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante "Codice dell'ordinamento militare").

2.2) Orbene, come chiarito da consolidato e granitico orientamento giurisprudenziale, il premio di congedamento costituisce una indennità una tantum intesa a sovvenire il disagio economico del militare che cessi dal servizio senza aver titolo a pensione e quindi a renderne più agevole e/o meno traumatico il reinserimento nella vita civile, onde esso non può essere riconosciuto allorché esuli tale presupposto perché l'interessato sia transitato nel servizio permanente effettivo nella stessa o in altra forza armata, ovvero nei ruoli di forze di polizia ad ordinamento militare o civile, o nei ruoli del corpo dei vigili del fuoco (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4235 e per più risalenti precedenti, Sez. IV, 26 maggio 2008, n. 2503 e 8 ottobre 2007, n. 520).

Peraltro, l'emolumento compete ai volontari in ferma prolungata (vedi Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1337) e quindi non già ai volontari in ferma breve che, non transitati nel servizio permanente effettivo, nondimeno, proprio in relazione alla prestazione della ferma, siano ammessi a partecipare a selezioni per l'accesso a forze di polizia o ad altre amministrazioni.

3.) Alla stregua dei rilievi che precedono, l'appello in epigrafe deve essere quindi rigettato, con la conferma della sentenza impugnata.

4.) In relazione alla natura di mero stile delle difese in appello dell'Amministrazione, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello in epigrafe n.r. 9721/2010:

1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione III, n. 1868 del 13 maggio 2010;

2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio d'appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 SET. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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