Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Militare Trapani

Sentenza

Forze armate - Ufficiali - stato - Trattamento economico - Indennità perequativa...
Forze armate - Ufficiali - stato - Trattamento economico - Indennità perequativa - Soggetti a cui spetta - Ai sensi del d.P.C.M. 3 gennaio 2001 e del d.P.C.M. 29 maggio 2001 - Collegamento con il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e con i risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione.
T.A.R.  Roma (Lazio)  sez. I 02/10/2013 Numero:  8529
I d.P.C.M. 3 gennaio 2001 e 29 maggio 2001 liquidano l'indennità perequativa esclusivamente al personale che riveste i gradi di colonnello e generale di brigata delle Forze Armate e tali decreti non hanno natura regolamentare, ma meramente liquidativa di emolumenti spettanti ai sensi dell'art. 19 comma 4, l. n. 266 del 1999. Tale disposizione prevede il predetto trattamento accessorio esclusivamente con riferimento al personale delle Forze Armate che riveste il grado di colonnello o brigadiere generale e, più in generale, al personale dirigenziale non contrattualizzato. Il predetto trattamento accessorio previsto per tale personale non è corrisposto in base allo status, ma è collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza