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Sentenza

Guardia di Finanza. Avanzamento per anzianità. Diniego per fatti pregressi al pe...
Guardia di Finanza. Avanzamento per anzianità. Diniego per fatti pregressi al periodo di valutazione. La motivazione sulla prevalenza degli stessi sul comportamento attuale.
T.A.R.  sez. III  Catania , Sicilia Data:    22/11/2012 ( ud. 17/10/2012, dep. 22/11/2012 ) Numero:     2651


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia         
             sezione staccata di Catania (Sezione Terza)             
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2011, proposto da:   
Cl. Co., rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Mazzù, con  domicilio
eletto presso l'avv. Nino Giannitto, in Catania, via L. Rizzo, 29;   
                               contro                                
Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,  in  persona  del  legale
rappresentante  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  per    legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in  Catania,  via
Vecchia Ognina, 149;                                                 
Commissione  Permanente  di  Avanzamento,  in  persona  del    legale
rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;              
                         per l'annullamento                          
a) del provvedimento non avente né numero né data  della  Commissione
Permanente di Avanzamento della Guardia  di  Finanza,  notificato  il
24.12.2010, con cui al  ricorrente  è  stato  comunicato  "di  essere
giudicato,  con  riferimento  all'aliquota  31.12.2009  non    idoneo
all'avanzamento ad anzianità al grado superiore perché non possiede i
requisiti  morali,  di  carattere  e  professionali  necessari    per
adempiere degnamente le funzione del grado superiore ";              
b) di tutti gli altri atti conseguenti e presupposti, non  conosciuti
e non notificati, tra  cui  tutti  gli  atti  istruttori,  ispettivi,
d'accertamento, di giudizio e  di  verifica  compiuti  e  sottesi  ai
provvedimenti impugnati.                                             
Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero  dell'Economia
e delle Finanze;                                                     
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre  2012  il  dott.
Pancrazio Maria Savasta  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale;                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto
FATTO e DIRITTO

1.) Il ricorrente, maresciallo ordinario della Guardia di Finanza, con il ricorso introduttivo ha impugnato il provvedimento meglio descritto in epigrafe con il quale gli è stato comunicato la non idoneità all'avanzamento "ad anzianità" al grado superiore di maresciallo capo - aliquota anno 2009.

A sostegno del ricorso adduce le seguenti censure:

1) Violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del combinato disposto dell'art. 3 l. 241/1990, come modifica e recepita in Sicilia per errata, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché degli artt. 52 ss. e 57 del D. Lgs. 12.5.1995, n. 199, nonché degli artt. 32 ss. L. 10.3.1983 n. 212, nonché del DPR 13.2.1967 n. 429 e in particolare dell'art. 7. Violazione dell'art. 24 della Cost. in tema di diritto di difesa. Nullità ed inesistenza dell'atto impugnato. Incompetenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta ingiustizia, erroneità e difetto di istruttoria, abuso della stessa, sviamento della causa tipica e straripamento di potere, disparità di trattamento, contraddittorietà dello stesso provvedimento anche in relazione ad altri atti della stessa amministrazione e per violazione del principio del ne bis in idem.

Sostiene il ricorrente che il provvedimento impugnato a) non conterrebbe i requisiti minimi per essere considerato atto amministrativo in quanto non viene in esso precisato l'organo che lo ha emanato, recando unicamente la dizione generica "La commissione", senza specificazione degli elementi che la compongono, b) non sarebbe sufficientemente motivato; c) a fondamento dello stesso sarebbero esposti fatti risalenti al 2003- 2004 (sanzioni conseguite in tale periodo), già valutati e costituenti presupposto del giudizio di non idoneità per l'aliquota 2006, 2007 e 2008; d) di dette sanzioni non avrebbe si sarebbe potuto tenere conto, posto che le stesse erano sub judice e, comunque, la loro rappresentata gravità sarebbe ormai datata nel tempo; e) la loro rappresentazione violerebbe l'art. 7 del D.P.R. 13.02.1967 n. 429, secondo il quale "i documenti caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare"; la loro considerazione, sintomatica di un asserito mancato assolvimento delle funzioni inerenti il proprio grado e dell'insussistenza dei necessari requisiti morali e professionali per ricoprire il grado superiore, contrasterebbe con i giudizi, certamente migliori rispetto agli anni precedenti, trasfusi nel fascicolo personale relativo al 2009, periodo cui il provvedimento impugnato avrebbe dovuto riferire le valutazioni piuttosto che a quelle datate, risalenti al 2003- 2004.

Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, ha contestato le argomentazioni addotte a sostegno del ricorso.

Con Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 1525/12, la Sezione ha disposto incombenti istruttori.

Alla Pubblica Udienza del 17.10.2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.) Il ricorso in esame è l'ennesimo che il ricorrente propone per contestare l'annuale giudizio della apposita Commissione della Guardia di Finanza per l'avanzamento "ad anzianità" al grado superiore.

La Sezione, già per i precedenti giudizi, in riferimento al merito della questione, ha avuto modo di precisare che il ricorrente aveva conseguito , giustificato  (cfr. TAR Catania, III, 12.6.2012, n. 1521).

Come, però, diffusamente argomentato nel ricorso in esame, la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato non solo continua a "sedimentarsi" su risalenti giudizi negativi, ma, di più, conferma la sussistenza di "condotte deplorevoli anche per il pregiudizio arrecato all'immagine del Corpo tenute dal valutando in occasione dei fatti oggetto delle sanzioni disciplinari dalle quali emergono, in capo al militare, rilevanti connotazioni negative afferenti alle qualità morali e di carattere che si riflettono nel tempo nonché professionali tenuto altresì conto delle numerose e gravi censure riportate".

Tuttavia, dà atto della sussistenza di "giudizi positivi nella documentazione caratteristica relativa all'ultimo periodo di valutazione", sia pur ritenendo che, "in sede di bilanciamento, gli aspetti negativi evidenziati risultino tuttora prevalenti rispetto a quelli positivi ai fini del giudizio circa il possesso, da parte dell'interessato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore al quale sono connesse maggiori responsabilità di comando e di controllo".

Quindi, volendo operare una sintesi, il giudizio impugnato, per un verso, continua a considerare rilevanti i provvedimenti disciplinari risalenti al 2003 e al 2004 (tre giorni di consegna e un rimprovero), al 2006 (sette giorni di consegna), al periodo 20.1.2006 al 19.11.2008 (un rimprovero), nonché le aggettivazioni negative (anche e soprattutto riferite ad elementi caratteriali) nell'arco dei predetti anni; per un altro, riconosce la sussistenza di giudizi positivi nell'ultimo periodo oggetto di valutazione. Nel bilanciamento delle opposte valutazioni ritiene, però, prevalente il periodo precedente.

La specifica disciplina dell'avanzamento "ad anzianità" è regolata dall'art. 57 del d.lg.vo 12 maggio 1995, n. 199, modificato dall'art. 6, d.lg.vo 28 febbraio 2001, n. 67.

La norma così recita:

.

Secondo una condivisibile decisione del Giudice di seconde cure (cfr. C.G.A, 22 febbraio 2012, n. 194),  il provvedimento nel quale .

La decisione, coerentemente, muove dalla chiara prescrizione contenuta nel secondo comma dell'art. 57 sopra indicato, secondo il quale la motivazione deve contenere espressamente l'indicazione dei requisiti mancanti, tra i quali, ad avviso del Collegio, il riferimento "storico" alla carriera del valutando appare certamente determinante. Lo stesso, però, a fronte di notevoli cambiamenti del complessivo quadro valutativo non può, per sempre, precludere l'avanzamento di carriera, altrimenti, come è del tutto evidente, non avrebbe alcun senso la stessa valutazione periodica.

Si vuole, in altri termini, affermare che le "macchie" nella carriera del militare possono essere emendate da un comportamento irreprensibile successivo, sicché il giudizio della Commissione non può sempre attestarsi al passato, ma deve riferirsi, in coerenza con la valutazione periodica, soprattutto al presente (recte: al periodo di valutazione), altrimenti motivando compiutamente, e non in maniera generica come emerge dal provvedimento in esame, in ordine alla necessità di ritenere prevalenti i pregressi fatti (negativi) rispetto alla successiva maturazione di requisiti apprezzabili positivamente e contrari ai precedenti sfavorevoli, circostanza, questa, sicuramente prospettabile in considerazione della gravità dei primi rispetto ai secondi.

Ciò posto, il Collegio rileva che dalla scheda valutativa del ricorrente del 14.6.2010, inerente, quindi, il 2009, anno di valutazione di interesse nel ricorso in esame, emerge quanto segue:

Giudizio finale: "superiore alla media" e, quindi, come negli anni precedenti, non più, al massimo, "normale".

Ed inoltre:

"A) QUALITÀ FISICHE

a) Prestanza e portamento: Aspetto esteriore decoroso;

b) Salute e resistenza fisica: Sempre ottima - Superiore alla media

B) QUALITÀ MORALI E DI CARATTERE.

a) Energia: normale;

b) Iniziativa: normale;

c) Autocontrollo: sa dominarsi;

d) Capacità di giudizio: accorto;

e) Ascendente: gode la stima di chi lo conosce a fondo;

f) Costanza e perseveranza: di normale costanza e perseveranza;

g) Amor proprio e dignità personale: normale - normalmente sentita;

h) Sincerità lealtà e rettitudine: sincero e leale;

i) Riservatezza: riservato nell'essenziale;

l) comportamento nella vita privata: decoroso

C) QUALITÀ CULTURALI ED INTELLETTUALI.

a) Intelligenza: buona;

b) Cultura generale: Superiore alla media

c) Capacità di espressione scritta ed orale: efficace

d) Memoria: normale;

e)Buon senso: molto;

QUALITÀ PROFESSIONALI.

a) Preparazione tecnico professionale: Superiore alla media;

b) Governo del personale: accurato;

c) Esecuzione degli ordini: preciso;

d) Atteggiamento verso i superiori e colleghi: rispettoso, cordiale, giusto;

e) Atteggiamento verso i cittadini nei rapporti di servizio: corretto;

f) Senso del dovere: superiore alla media;

g) Senso della disciplina: Superiore alla media;

h) Rendimento in servizio: Pieno e Sicuro.

Alla luce del suddetto profilo sono stati espressi i seguenti tre giudizi:

A) GIUDIZIO FINALE: " In relazione all'esclusivo rapporto d'impiego a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, dagli elementi informativi forniti dal Procuratore della repubblica, il maresciallo Co. è ispettore in possesso di ottime qualità fisiche e rimanenti buone altre qualità. Stante il maggiore impegno, nel periodo preso in esame ha fornito in servizio un rendimento pieno e sicuro.

B) GIUDIZIO COMPLESSVO DEL COMPILATORE: " Ispettore di buoni requisiti complessivi, corretto con i superiori ed i colleghi, nel periodo preso in considerazione, ha dimostrato di possedere una valida preparazione tecnico professionale ed operando con particolare impegno in servizio, ha fornito un rendimento pieno e sicuro. Nella redazione del presente documento ho tenuto conto degli elementi di valutazione forniti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Lo giudico: Superiore alla media

C) GIUDIZIO COMPLESSIVO DEL PRIMO REVISORE." Concordo in relazione all'esclusivo rapporto di impiego a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina. Dagli elementi forniti dal Procuratore il MO Co. è ispettore in possesso e rimanenti buone altre qualità. Stante il maggiore impegno, nel periodo preso in esame ha fornito in servizio un rendimento pieno e sicuro. Lo giudico: Superiore alla media".

È da dire, inoltre, che, come confermato anche in sede istruttoria, il ricorrente ha ottenuto un elogio in data 14.12.2011, con il quale questi è stato descritto come militare dalle
Avv. Antonino Sugamele

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