Il singolo militare ha diritto ad avere conoscenza del lavoro straordinario del reparto.
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-05-2010, n. 3035
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 124 del 2010, proposto dal signor E.T., rappresentato e difeso da se stesso, ed
elettivamente domiciliato presso l'avv. ***********;
contro
Il Ministero della difesa, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
nei confronti di Il signor M.F., non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 2598 del 14 ottobre 2009;
visto il ricorso in appello, con i relativi allegati,
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione appellata;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;
relatore all'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il consigliere Diego Sabatino;
uditi l'appellante signor Tr. e l'avv. dello Stato Ventrella;
Svolgimento del processo
Il singolo militare ha diritto di avere conoscenza del lavoro straordinario da tutto il Reparto. Con ricorso iscritto al n. 124 del 2010, il signor E.T. proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 2598 del 14 ottobre 2009, con la quale era stato respinto il ricorso proposto contro il Ministero della difesa per l'accertamento del suo diritto ad ottenere l'esibizione dei documenti richiesti con istanza del 30 aprile 2009; nonchè per l'annullamento del provvedimento del 3° Reparto Manutenzione Velivoli prot. n.
RMV301S/2293/P.13.01 del 5.6.2009 e degli atti connessi e/o presupposti.
A sostegno delle doglianze proposte dinanzi al giudice di prime cure, la parte aveva premesso di essere maresciallo dell'aeronautica militare in forza presso il 3° reparto manutenzione velivoli di Treviso -
direzione lavori - centro manutenzione avionica (C.M.A.), in qualità di addetto alla manutenzione dei sistemi radar e armamento elettronico, e di essere altresì delegato del consiglio di base della rappresentanza (Co.Ba.R.), per la categoria "B" sottufficiali, incarico in relazione al quale il medesimo aveva avuto modo di apprendere dello stato di malcontento del personale relativamente alla
remunerazione del lavoro straordinario.
Proprio in relazione alla problematica relativa allo svolgimento dell'attività di lavoro straordinario, tenuto conto anche di talune decisioni che lo avevano visto coinvolto sia come dipendente che come rappresentante sindacale, il ricorrente presentava in data 23.3.2009 una prima istanza direttamente indirizzata alla segreteria del comando di reparto, finalizzata a visionare gli statini di firma e gli atti
autorizzativi dell'attività di lavoro straordinario del personale impiegato presso il C.M.A, nonché a conoscere i criteri e le modalità regolanti l'autorizzazione al lavoro straordinario.
Detta istanza veniva quindi ripresentata per il tramite gerarchico ed aveva riscontro con la nota del 5.6.2009. In tale occasione l'amministrazione consentiva l'accesso ai soli dati riferiti al richiedente, evidenziando altresì i criteri in base ai quali viene autorizzato il lavoro oltre il normale orario di servizio, sottolineando al contempo, con specifico riguardo alla richiesta di accesso alle informazioni inerenti al restante personale, i limiti dell'attività sindacale svolta dal ricorrente.
Contro il detto provvedimento, veniva proposto il ricorso al T.A.R.. Costituitosi il Ministero della difesa, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le richieste del ricorrente, ritenendo che il provvedimento gravato avesse già integralmente soddisfatto le necessità del richiedente.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenziava come la sentenza avesse invece omesso di considerare la natura delle notizie richieste e la funzione della loro ostensione.
Nel giudizio di appello, si costituiva l'Avvocatura dello Stato per il Ministero della difesa, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Nella camera di consiglio del 2 marzo 2010, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
Nel rigettare il ricorso per l'accesso, il giudice di prime cure ha rilevato come l'istanza "ha avuto corretto accoglimento nei limiti dell'interesse del ricorrente a tutelare la propria posizione individuale, mentre - con riferimento alle motivazioni che attengono al ruolo dallo stesso svolto quale rappresentante sindacale e che quindi si estendono alla pretesa conoscenza della situazione degli altri sottufficiali - la pretesa non può trovare accoglimento, considerati i limiti propri del mandato alla rappresentanza militare, così come stigmatizzati dalla Corte Costituzionale nella richiamata sentenza n. 444/99 e stabiliti dall'art. 19 della L. n. 382/1978".
A parere della Sezione, qualora la vicenda fosse esaminata dal solo angolo visuale del rapporto tra gerarchia e rappresentanza militare, la sentenza del T.A.R. andrebbe interamente confermata. Infatti, proprio alla luce della sentenza della Corte costituzionale (ossia la decisione del 17 dicembre 1999, n.
449), un'istanza come quella proposta verrebbe sicuramente a superare il limite imposto dall'art. 19 comma 8 della legge 11 luglio 1978 n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare", che dispone "Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logisticooperativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale".
Rileva tuttavia la Sezione che l'istanza proposta, non suscettibile di favorevole esame nell'ambito appena esaminato, ha peraltro l'ulteriore e concorrente fine di permettere la tutela del richiedente da modalità di svolgimento dell'impiego in servizio che possano ledere la sua professionalità e che possano avere un contenuto discriminatorio.
In questo senso, la possibilità di accedere, in forma comparativa, alle determinazioni sull'impiego degli altri militari non opera come strumento di controllo dell'azione di comando, ma ha una ragione strettamente patrimoniale, collegata alla possibilità di far valere le proprie pretese. Peraltro, proprio la necessità di valutare il rispetto dei principi di parità di trattamento impone che questa tipologia di
accesso non possa essere soddisfatta avendo unicamente riguardo alle prestazioni del militare interessato, ma deve essere condotta nell'ottica del reparto a cui questi appartiene.
L'istanza inoltre non incide ex se sulle situazioni giuridiche di soggetti terzi, che sono unicamente destinatari degli ordini di servizio e quindi tenuti al rispetto della disciplina degli orari di lavoro decisi dal superiore gerarchico, e pertanto non può condividersi nemmeno la prospettata eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata evocazione dei soggetti controinteressati, che non
possono essere considerati tali in senso tecnico.
Ne deriva che l'istanza di accesso proposta va accolta, dando integrale soddisfacimento alle richieste del ricorrente che possano avere rilievo sulla tutela dei suoi interessi patrimoniali, anche sotto forma di discriminazione economica.
L'appello deve essere pertanto accolto. Sussistono peraltro motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali dei due gradi del giudizio, determinati dalla parziale novità della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'appello n. 124 del 2010 e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, n. 2598 del 14 ottobre 2009, accoglie il ricorso di primo grado;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione Quarta -
02-03-2013 20:09
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