La legge 110/75 art. 20 bis si applica solo alle armi da sparo e non alle armi da taglio.
Cassazione penale sez. I
Data:
10/04/2013 ( ud. 10/04/2013 , dep.30/04/2013 )
Numero:
18931
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente -
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.B.E. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 79/2011 TRIBUNALE di BENEVENTO, del
19/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA' MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in relazione
all'omessa custodia di armi da taglio e rigetto nel resto.
udito il difensore avv. Lanni Nazzareno di fiducia, presente anche in
rappresentanza dell'avv. Lanni Maria.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giorno 19.12.2011, il Tribunale di Benevento condannava P.B.E. alla pena di 800 Euro di ammenda per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, commi 1 e 2, essendo stato accertato che non custodiva le armi da sparo e da taglio nella propria abitazione con le dovute cautele, posto che in casa abitava un minore di diciotto anni.
Il Tribunale affermava la colpevolezza dell'imputato, alla luce delle indicazioni del mar. F.G. che aveva operato la perquisizione, nelle ore pomeridiane del 3.12.2008 e che aveva rappresentato che il prevenuto ebbe a custodire un fucile appoggiato ad una parete ed una pistola cal. 7,65 con caricatore vuoto e nove proiettili all'interno di cassetti della scrivania, aperti e privi di chiave; che inoltre ben due spade in ferro di origine romana ed una terza dell'esercito, erano state lasciate appoggiate a terra, all'interno della camera occupata dalla moglie e dalla figlia di undici anni. Veniva ritenuto che la custodia delle armi era del tutto inidonea, poichè le cautele adottate non erano tali da impedire il facile impossessa mento dell'arma e delle cartucce, cosicchè venivano ritenuti integrati gli estremi della previsione normativa in contestazione.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, per dedurre:
2.1 Inosservanza ed erronea applicazione di norme di legge: era stata eccepita la nullità del decreto penale di condanna per violazione art. 460 c.p.p. perchè privo della motivazione razionale degli elementi di prova e delle questioni giuridiche e perchè privo di un'autonoma formulazione di accusa che rappresenti il vaglio dell'opinio delicti.
2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali ed in particolare degli artt. 234 e 243 c.p.p.: le armi in questione erano state regolarmente denunciate dal dante causa P.A., fu B., avendosi riguardo ad armi di provenienza familiare. Il fucile era un pezzo di antiquariato ed era privo di otturatore, mentre la sciabola da ufficiale e le due spade romane erano tenute in una stanza sempre chiusa a chiave e con serramenti a chiusura ermetica; la pistola era detenuta in un cassetto, separato dal caricatore vuoto in uno studio, sempre e solo frequentato dall'imputato. La casa dell'imputato era una villetta, ben protetta, con recinzione in ferro da tre lati, assicurata da due porte di sicurezza con inferriate al piano terra. Mancherebbe la prova che quando l'imputato si allontanava dall'abitazione non portasse con sè le chiavi dei locali ove erano detenute le armi.
Secondo il ricorrente non sussisterebbe il reato, poichè le armi cui fa riferimento la L. n. 110 del 1975, art. 20 bis sono solo quelle da sparo, con il che nè i proiettili, nè le spade soggiacciono a tale normativa. Il P., essendo pensionato trascorre l'intera giornata presso l'abitazione. La cautela adottata nel custodire le armi (pistola e sciabola) nel proprio studio, andava ritenuta più che adeguata, considerato che lo studio era frequentato solo da lui.
2.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, travisamento del fatto, violazione artt. 192 e 234 c.p.p.: la natura delle armi era tale da non indurre a preoccupazione, poichè il fucile era un reperto storico, la pistola era priva di caricatore, che era custodito in altro cassetto, laddove i proiettili erano custoditi in un terzo cassetto. Viene poi lamentata la sottovalutazione della testimonianza D.P., che ebbe ad effettuare una perizia, secondo cui tutte le volte che fu a casa dell'imputato ebbe a notare che la porta dello studio era chiusa, circostanza confermata anche dalla sorella dell'imputato.
Quest'ultima poi ebbe a riferire che la sciabola non era affatto affilata, ma era da esposizione. Pertanto a detta dell'imputato il compendio indiziario era inequivocabilmente deponente per l'innocenza ed estraneità ai fatti e sarebbe stata omessa la valutazione di importanti elementi in tale senso. La testimonianza del F. non sarebbe conforme a verità, non avendo mai parlato dello studio dell'imputato, avendo negato l'esistenza delle chiavi dei cassetti della scrivania ed avendo omesso di riferire su dati emergenti dal verbale di sequestro.
2.4 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare violazione artt. 192 e 234 c.p.p., manifesta illogicità della motivazione: il processo decisionale, a seguito di dette omissioni sarebbe inficiato, al punto che sarebbero state incluse anche le armi bianche che sono estranee alla previsione normativa in questione.
2.5. Omessa concessione dei benefici di legge per non aver concesso le circostanze attenuanti generiche e per non aver disposto la sospensione condizionale della pena.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla doglianza afferente alla inclusione delle armi da taglio nella previsione della L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, mentre è infondato nel resto.
Il primo motivo è manifestamente infondato, considerato che a seguito dell'intervenuta opposizione, il decreto penale di condanna inizialmente emesso perde la sua efficacia, venendo revocato contestualmente alla chiusura della procedura "inaudita altera parte" e l'apertura della strada del contraddittorio, correttamente seguita nel caso di specie ed in cui entrambe le parti, in sede di giudizio dibattimentale, chiesero l'ammissione delle prove a sostegno del proprio argomentare, in relazione all'ipotesi di reato in contestazione, adeguatamente enucleata.
Quanto al secondo motivo, deve essere ricordato che la sentenza impugnata, sullo specifico addebito di omessa custodia, ha fatto riferimento alla realtà direttamente percepita dal maresciallo dei Carabinieri F., che non solo ebbe a scorgere il fucile (ancorchè antico e privo di otturatore) appoggiato ad una parete, ma soprattutto ebbe a riscontrare la presenza di pistola all'interno di cassetto della scrivania, non assicurato con chiave e quindi di facile accesso, in una stanza adibita a studio, all'interno della casa monofamiliare dell'imputato. Tale realtà percepita direttamente dal militare non poteva che prevalere sui contributi offerti da altri testimoni, quanto alle abitudini del P. a chiudere a chiave i cassetti della scrivania ovvero il locale studio, risultati clamorosamente smentiti dalla evidenza apparsa direttamente in sede di perquisizione, operata in ore pomeridiane e rappresentata in dibattimento. Tale deposizione, nulla induceva a ritenerla forzata, non aderente al dato percepito, ovvero volutamente stornante dalla verità, ragion per cui si imponeva di ritenere - come del resto ha opinato il giudice di merito - non rispondenti alle abitudini dell'imputato le accortezze indicate dal testimoniale a cui ha fatto riferimento la difesa nell'atto di appello, che non possono fungere da indicatori significativi, una volta appurata una diversa realtà.
Non sono in contestazione nè la provenienza delle armi, sicuramente lecita, nè la legittimità della detenzione, quanto il fatto che dette armi non vennero custodite con la dovuta cautela, in ragione non tanto di un pericolo esterno (atteso che la casa dell'imputato era adeguatamente assicurata), ma di un pericolo interno, vivendo in detta abitazione un minore degli anni diciotto (la figlia dell'imputato, all'epoca di undici anni). Sul punto la sentenza impugnata ha correttamente recepito l'insegnamento di questa Corte, secondo cui il reato di omessa custodia di armi è un reato di mera condotta e di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni, in quanto è necessario che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati (Sez. 5, 30.10.2007, n. 45964).
La conservazione delle armi all'interno di un mobile o scrittoio, chiuso anche a chiave, ma con chiave immediatamente reperibile, non integra una cautela sufficiente ad impedire l'accesso all'arma medesima da parte di soggetti, quali i minori, non adeguatamente preparati a conoscere gli effetti micidiali dell'uso dell'arma stessa (Sez. 1, 25.1.2005, n. 5435).
Di qui la ritenuta fondatezza dell'addebito di mancanza di cautela per le armi da fuoco e relative munizioni e la non apprezzabilità anche del terzo motivo di ricorso.
Quanto al quarto motivo, deve essere premesso che la previsione della L. n. 110 del 75, art. 20 bis va effettivamente limitata alle sole armi da sparo, con esclusione delle armi da taglio. Ad opinare in tale senso conduce inequivocabilmente la lettera della norma citata, che al comma 2 fa riferimento alla omessa custodia di armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1, laddove in detto comma vengono richiamate le armi indicate nella L. n. 110 del 1975, art. 2, commi 1 e 2, norma che ha riguardo esclusivamente alle armi e munizioni comuni da sparo. Dunque la contestazione che ha richiamato l'omessa custodia anche delle armi da taglio non è corretta, in quanto divergente dal dettato normativo.
La sanzione inflitta è stata determinata peraltro solo in riferimento alle armi da sparo, in relazione alle quali, soltanto, la motivazione della sentenza si è dilungata.
Pertanto non si fa luogo alla riduzione della pena che non ha avuto riguardo alle armi da taglio, ancorchè si debba ritenere di non addebitare le spese del processo al ricorrente, alla luce di una fondata ragione di ricorso.
Quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, deve essere sottolineato che la stessa ha trovato la sua ragione nel fatto che il beneficio non fu richiesto in primo grado: è principio affermato da questa Corte quello secondo cui non può essere attribuito al decidente il mancato esame della richiesta di applicazione del beneficio, laddove emerga che fu richiesta solo l'assoluzione ex art. 530 c.p.p. (Sez. 3, 12.4.2012, n. 23228).
La mancata richiesta ha indotto il primo giudice a correttamente ritenere che non fosse conveniente per l'imputato usufruire del beneficio, a fronte di pena solo pecuniaria.
PQM
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa custodia delle armi da taglio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2013
09-06-2013 13:30
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