Maresciallo dei Carabinieri attesta falsamente che un soggetto che avrebbe dovuto, per delega, ascoltare come persona informata sui fatti, non era stata reperita nel territorio di competenza della stazione dei carabinieri presso la quale egli prestava servizio.
Autorità: Cassazione penale sez. V
Data udienza: 06 novembre 2012
Numero: n. 4322
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.V. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 136/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc.gen. Dott. Stabile Carmine che
ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d'appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale C. V. fu condannato a pena di giustizia perchè riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 479 c.p., perchè, in più occasioni, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, attestava falsamente che A.A., soggetto che avrebbe dovuto, per delega, ascoltare come persona informata sui fatti, non era stata reperita nel territorio di competenza della stazione dei carabinieri presso la quale gli prestava servizio.
2. Ricorrere per cassazione il difensore e deduce violazione di legge, in quanto la comunicazione diretta dal maresciallo C. ai suoi superiori non aveva natura di atto pubblico, trattandosi di atto interno all'amministrazione militare , alla quale l'imputato apparteneva. Le comunicazioni intervenute tra i sottufficiali dell'arma non si inserivano nel contesto di un procedimento, anche perchè collocabili al di fuori della fase iniziale del procedimento penale, nel corso del quale la donna avrebbe dovuto probabilmente deporre.
3. Con altra censura si deduce violazione di legge e carenze dell'apparato motivazionale in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico. Nel caso in esame, si versa in ipotesi di falso ideologico per omissione e sul punto la dottrina è concorde nel ritenere che l'omissione in tal caso rappresenta una forma di condotta solo recentemente messa a fuoco, con sporadiche pronunce giurisprudenziali. E' certo che le dichiarazioni della donna non avrebbero comunque potuto, nella circostanza, essere raccolte e dunque il rimprovero che si può muovere al C. è solo quello di non aver enunciato in maniera chiara e più articolata la ragione di tale impossibilità. Si tratta dunque di una omissione irrilevante e riconducibile non a una specifica volontà di attestare il falso, ma a un atteggiamento improntato a leggerezza è scarsa diligenza.
4. Con memoria fatta pervenire via fax, il difensore ha segnalato la intervenuta prescrizione del reato.
(Torna su ) Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che il reato non è prescritto, in quanto, in ragione della intervenuta sospensione di anni 1, mesi 1, giorni 13, l'effetto estintivo si verificherebbe il 18 di questo mese, la prima censura è infondata.
2. Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, la nozione di atto pubblico comprende, non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti c.d. interni. Tali devono intendersi sia quelli destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (ASN 200349417-RV 227659; ASN 201114486-RV 249858).
2.1. Nel caso di specie, l'atto redatto dal C. era indirizzato ai suoi superiori, che, a loro volta, sulla base di esso, dovevano notiziare la A.G..
3. La seconda censura è manifestamente infondata, in quanto non si tratta di falsità omissiva, ma di falsità portata a esecuzione con una condotta commissiva. C. non si limitò a non raccogliere le dichiarazioni di A., ma redasse più comunicazioni con le quali affermava falsamente che la predetta non era stata reperita.
Si apprende dalla sentenza di secondo grado che, in realtà, tra il maresciallo e la donna, si era istaurato un legame sentimentale e che, anche in occasione delle richieste e dei solleciti provenienti dai suoi superiori, l'imputato aveva avuto contatto con la predetta.
Sulla base di tali - non contestati - elementi di fatto, la corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo, certo non illogicamente, che l'imputato fosse pienamente cosciente e consapevole di ciò che faceva, tanto da aver reiterato la sua condotta contra legem.
4. Conclusivamente, il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013 15-02-2013 22:09
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