Maresciallo dei Carabinieri impugna il rigetto gerarchico presentato avverso le note caratteristiche.
T.A.R. Lombardia–Milano – Sez. III - Sentenza 14 gennaio 2009, n. 83
N. 83/09 Reg. Sent.
N. 2454/07 Reg. Ric.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2454 del 2007 proposto da P.S. con l'avv. Fortuna del Gaizo elettivamente domiciliato presso la segreteria del TAR Milano sita presso la omonima città in via Conservatorio n. 13
contro
- Ministero della Difesa con l'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui Ufficio in Milano, via Freguglia n. 1 è ex lege domiciliato
- Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
- Comando Regione carabinieri Lombardia
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico presentato avverso le note caratteristiche relative al periodo 03/02/2006 – 08/02/2007 notificate al militare in data 7/04/2007 e di ogni altro provvedimento preordinato, connesso o collegato
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio della Avvocatura Distrettuale;
VISTI i motivi aggiunti di impugnazione;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del giorno 04/12/2008 il dr. Raffaello Gisondi;
Uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, arruolato dal 1994 nell'Arma dei Carabinieri con la qualifica di maresciallo Capo in servizio permanente, riceveva in data 7 aprile 2007 la notifica di due note caratteristiche relative al servizio prestato dal 1/01/2005 al 8/02/2006 e dal 9/02/2006 al 8/02/02/2007.
Nella prima nota il compilatore, pur evidenziando “una minore attenzione alle esigenze di servizio”, riteneva comunque di mantenere la qualifica di “superiore alla media”, riportata dal Maresciallo P. nelle precedenti valutazioni, “per sprono al militare affinché riconquisti la fiducia riconosciutagli”.
Nella seconda nota, comunicata al ricorrente il medesimo giorno, egli veniva invece qualificato “nella media” con una motivazione che, nel confermare lo scadimento del rendimento complessivo, imputava al militare di non aver conseguito quei “miglioramenti già auspicati nella precedente valutazione caratteristica”.
L'abbassamento della qualifica veniva contestato dal Maresciallo P. con ricorso gerarchico notificato in data 7/05/2007 rispetto al quale si formava il silenzio rigetto dopo l'inutile decorso del termine previsto dalla legge.
Il silenzio in tal modo formatosi veniva allora impugnato innanzi a questo Tribunale amministrativo per i seguenti
MOTIVI
1) Eccesso di potere e violazione del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri.
L'Amministrazione avrebbe violato l'art. 417 del Regolamento e le relative circolari attuative che impongono ai comandanti di individuare e prevenire per tempo le manifestazioni di disagio e disaffezione del personale verso l'Arma e i suoi compiti.
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà con le precedenti valutazioni.
L'attribuzione di una qualifica più bassa rispetto a quella conseguita nelle precedenti note caratteristiche non sarebbe stata adeguatamente motivata.
In particolare, i giudizi negativi sulle qualità professionali del ricorrente, riportati nei quadri valutativi della scheda, non troverebbero riscontro nella realtà dei fatti. Il servizio da egli prestato nel periodo di riferimento sarebbe stato infatti improntato a professionalità, competenza e capacità, come testimonierebbero anche le positive esperienze investigative relative ai casi da egli curati e la assenza di contestazioni disciplinari.
3) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, illogicità, sproporzione, irragionevolezza ed irrazionalità.
I giudizi negativi espressi nella nota impugnata sarebbero inverosimilmente difformi da quelli conseguiti dal ricorrente nelle precedenti valutazioni anche con riguardo agli aspetti caratteriali che normalmente rimangono costanti nel tempo.
Inoltre, la contestuale notifica delle due note caratteristiche renderebbe incongruente l'addebito di non aver tenuto conto dello sprono a meglio operare comunicato al Maresciallo P., in quanto oramai l'esortazione non poteva più avere alcun effetto.
Con decreto emesso in data 18 luglio 2007, notificato all'interessato il 2 dicembre 2007, è stata dichiarata l'irricevibilità del ricorso gerarchico in quanto proposto in data 8 maggio 2007, oltre il termine perentorio di 30 giorni prescritto dall'art. 2 D.P.R. n. 1199/71.
Avverso detta decisione il ricorrente ha notificato il 30 gennaio 2008 e depositato il 7 febbraio 2008 il seguente motivo aggiunto di impugnazione
4) eccesso di potere e difetto di motivazione ed istruttoria.
Il ricorso gerarchico è stato rigettato unicamente sul rilievo del presunto ritardo nella presentazione dello stesso, senza considerare che la data utile ai fini del computo dei termini è quella di presentazione del ricorso e non di ricezione dello stesso da parte dell'autorità competente alla decisione. Nella specie, come comprovato dalla ricevuta del Comandante di Stazione, il ricorso è stato presentato tempestivamente in data 7 maggio 2007.
In accoglimento della domanda di sospensione incidentale questa Sezione disponeva il riesame dell'atto impugnato con ordinanza n. 1881/07.
L'Amministrazione provvedeva quindi ad annullare la precedente nota caratteristica ed a redigerne una nuova con la quale, tuttavia, confermava l'abbassamento della qualifica con motivazione solo lessicalmente diversa rispetto alla precedente.
Avverso la nuova valutazione, comunicatagli in data 16/05/2008, il ricorrente con atto depositato il 21 luglio 2008 proponeva i seguenti ulteriori
MOTIVI AGGIUNTI
5) Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, sproporzione, irragionevolezza, irrazionalità.
La nuova nota caratteristica sarebbe affetta dal medesimo vizio che colpiva la precedente in quanto il militare sarebbe stato negativamente valutato senza avere la possibilità di dare seguito all'esortazione a meglio operare contenuta nel documento caratteristico relativo al periodo 1/01/2005 - 8/02/2006.
Con ordinanza n. 1292 del 2008, pronunciata nella camera di consiglio del 27 agosto 2008, la Sezione feriale di Milano del TAR Lombardia sospendeva anche l'efficacia di tale provvedimento.
In occasione della medesima camera di consiglio la difesa erariale depositava due note, la prima senza data e la seconda in data 31/07/2008, con le quali il compilatore della scheda impugnata (Luogotenente M. S.) e il suo comandante (Capitano E. D'A.) confermavano di aver riscontrato la inadeguatezza del Maresciallo P. nello svolgimento dei compiti attinenti il suo ruolo durante il periodo di servizio preso in considerazione.
Con atto depositato il 6 novembre 2008 il ricorrente impugnava anche tali note, formulando i seguenti ulteriori
MOTIVI AGGIUNTI
6) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta.
Le nuove valutazioni contenute nella scheda impugnata sarebbero in insanabile contrasto con quelle espresse nella note caratteristiche relative ai precedenti periodi di servizio che descriverebbero una tipologia di militare affatto diversa da quella che emerge dalla lettura delle ultime due schede.
7) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà con le manifestazioni delle precedenti valutazioni.
L'abbassamento della qualifica sarebbe del tutto privo di motivazione ed in contrasto con l'ineccepibile svolgimento dei compiti di servizio da parte del Maresciallo P..
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che resiste al ricorso con memoria.
Alla udienza pubblica del giorno 4/12/2008, sentiti i difensori comparsi, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene meritevoli di accoglimento il terzo motivo di ricorso ed il quinto motivo aggiunto, con i quali il ricorrente lamenta che la scheda valutativa relativa al periodo di servizio 1/01/2005 - 8/02/2006, contenente l'esortazione ad un maggiore impegno, avrebbe dovuto essergli notificata prima che decorresse il successivo anno di servizio, in modo da consentirgli di conformarsi allo sprono ricevuto.
Occorre infatti osservare che nella summenzionata scheda valutativa il compilatore ed il revisore avevano già evidenziato un calo di rendimento del ricorrente sottolinenando che egli aveva prestato nel periodo di riferimento una «minore attenzione alle esigenze di servizio».
Tale notazione trova puntuale riscontro nei giudizi sintetici espressi nella parte terza della scheda, relativa alle «qualità professionali» del militare».
Ivi, infatti, nel quadro n. 15 («fedeltà di intenti») viene barrata la casella «a volte fraintende gli ordini ricevuti», mentre nelle precedenti valutazioni la casella barrata era quella «esegue ordini e direttive in maniera soddisfacente».
Parimenti anche il giudizio relativo allo «spirito di collaborazione» del militare ha registrato un peggioramento passando da “quando é necessario riesce ad instaurare una discreta collaborazione” a “poco disponibile per attività che richiedono forme di collaborazione”.
Ciò nonostante il Comandante di Compagnia ha ritenuto di non dover abbassare la qualifica finale di “superiore alla media” attribuita al Maresciallo P. nei rapporti informativi precedenti, e ciò per spronarlo a riconquistare la fiducia accordatagli.
Una siffatta scelta, legittimamente assunta nell'ambito dell'ampia discrezionalità che connota i giudizi valutativi di questo tipo, presupponeva che il Maresciallo P. potesse disporre di un adeguato periodo di tempo per riconquistare il credito perduto presso i suoi superiori alla luce dello «sprono» ricevuto.
Ciò, invece, non é accaduto perché il ritardo di oltre un anno nella notifica della scheda valutativa relativa al servizio prestato nel 2005, avvenuta insieme a quella relativa al periodo successivo, ha di fatto vanificato l'efficacia della esortazione che, pure, era stata ritenuta elemento determinante ai fini della decisione in ordine all'abbassamento della qualifica finale.
Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dalla Avvocatura, non possono ritenersi equivalenti alla notifica della scheda valutativa contenente lo «sprono» gli «ammaestramenti» e le «esortazioni» ai quali si fa riferimento nella successiva scheda valutativa relativa al periodo 09/02/06 - 08/02/07. Tali generici e non meglio precisati moniti non potevano infatti sostituire la tempestiva comunicazione della nota caratteristica relativa al precedente periodo di servizio. E questo perché solo attraverso la tempestiva conoscenza di tale documento il Maresciallo P. poteva rendersi pienamente conto del peggioramento dei giudizi ad egli attribuiti dai suoi superiori nonché del fatto che il mantenimento della qualifica di «superiore alla media» era stato espressamente subordinato ad un recupero di rendimento da dimostrarsi nel periodo di servizio successivo. Sicché la qualifica attribuita al militare non avrebbe potuto essere abbassata senza la tempestiva comunicazione del giudizio negativo riportato nell'anno precedente e della correlata volontà dei superiori di offrirgli una possibilità di riconquistare la loro fiducia.
In conclusione, con assorbimento delle censure non espressamente esaminate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere accolto, con conseguente annullamento delle note caratteristiche relative al periodo di servizio 9.2.2006 – 8.2.2007.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2454/07, come integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le note caratteristiche impugnate.
Condanna l'Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2008, con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano - Presidente
Pietro De Berardinis - Referendario
Raffaello Gisondi - Referendario est.
17-11-2013 19:58
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