Maresciallo dell'arma invia due raccomandate personali utilizzando i timbri del Comando. Truffa militare aggravata e sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego.
T.A.R. sez. I Campobasso , Molise Data: 19/04/2013 ( ud. 20/12/2012 , dep.19/04/2013 ) Numero: 291
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2005, proposto da Fo.
Fa., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
avv.ti Giovanni Santoro e Maria Assunta Baranello, con domicilio
eletto presso l'avv. Giovanni Santoro in Campobasso, via Principe di
Piemonte 43/A;
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l'annullamento previa sospensione
del provvedimento n. 243/III-7/2005 del 24 giugno 2005 del Ministero
della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - a firma
del Sig. Amm. Sq. Mario Lucidi, nonché ogni atto pregresso connesso
inerente o dipendente anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 la
dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri in Sp., impugna il provvedimento con il quale è stata disposta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego, ai sensi dell'art. 21 della legge 31 luglio 1954 nr. 599, per la durata di mesi quattro a fare data dal 24.06.2005 nonché ogni atto pregresso connesso inerente o dipendente da quello impugnato in via principale.
Il provvedimento è motivato con la emanazione da parte del Tribunale di Napoli della sentenza n. 457 in data 04.02.2003, confermata in appello e divenuta irrevocabile in seguito a pronuncia definitiva della Corte di Cassazione in data 19.11.2004, con la quale il Tribunale Militare di Napoli ha condannato il Maresciallo alla pena - sospesa - di mesi due di reclusione militare sostituita con la multa per essere stato riconosciuto responsabile del reato di "truffa militare pluriaggravata", che si è concretizzata nell'avere apposto i timbri del comando di appartenenza e nell'avere trasmesso come corrispondenza d'ufficio due raccomandate A.R. che, pur essendo indirizzate a militari dell'Arma, erano, in realtà, di natura personale consistendo in due citazioni testimoniali intimate a sua firma e relative ad un processo in cui egli risultava imputato, procurandosi un ingiusto profitto di euro 11.660 con pari danno dell'Amministrazione Militare.
Deduce vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. In particolare il ricorrente ha eccepito la violazione e falsa applicazione di legge:
- con riferimento all'art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 352/1992 nonché la violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 197/1999;
- con riferimento all'art. 10 lett. b) della legge 241/1990 in relazione all'art. 6 comma 2 del D.M. Difesa 690/96;
- con riferimento all'art. 2, comma 2 della legge 241/1990 in relazione all'art. 1, comma 3 del D.M. Difesa n. 690/1996;
- con riferimento all'art. 9, comma 2 legge n. 19/90;
- con riferimento all'art. 64 della legge n. 599/54 nonché dell'art. 10 della legge 241/1990;
- con riferimento all'art. 65 comma 1 del d.P.R. 545/1986. Abuso di potere per eccesso di potere e manifesta illogicità.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa instando per la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In particolare il ricorrente sostiene che la sanzione irrogata si illegittima in relazione alla non gravità dei fatti contestati nell'ambito del procedimento disciplinare.
1. Le doglianze poste sotto questo profilo devono essere respinte giacché la legge n. 97/2001 ha esteso l'efficacia della sentenza penale di condanna, già riconosciuta dall'art. 651 c.p.p. nel giudizio civile e in quello amministrativo. In particolare, la legge richiamata ha, tra l'altro, esteso l'efficacia della sentenza penale di condanna, già riconosciuta dall'art. 651 c.p.p., attraverso l'aggiunta del comma 1 bis, il quale ha sancito che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della su illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Ciò è avvenuto nel caso in questione, avendo l'amministrazione proceduto ad una autonoma valutazione dei fatti: il maresciallo Fo. è incorso in una "sanzione di stato" dopo che l'amministrazione ha svolto un'appropriata attività istruttoria da cui è risultata chiara la sua responsabilità disciplinare sulla base dei fatti e non soltanto della sentenza di condanna.
2. È infondata anche la censura di violazione del D.M. 690/1996 in relazione all'art. 1 della legge 241/1990 poiché l'art. 1 fa salve, per ragioni di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, le disposizioni riguardanti i singoli procedimenti per i quali non è possibile, se non per motivate e straordinarie esigenze, aggravare il procedimento.
3. Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 352/1992, dell'art. 10 lett. b) della legge 241/1990 in relazione all'art. 1, comma 3 del D.M. Difesa n. 690/1996, le censure sono infondate poiché la normativa richiamata si limita a disciplinare, in termini generali, le esigenze di difesa di dipendenti pubblici, laddove non vi sia una specifica normativa che disciplini la fattispecie. Nel caso portato all'attenzione del Collegio, si applica una disciplina puntuale e circostanziata dettata dagli artt. 64e seguenti della legge n. 599/1954. I termini per compiere gli atti endoprocedimentali sono da intendersi come ordinatori, anche se devono rimanere nei limiti dei termini complessivi, che nel caso in questione sono quelli dettati dalla legge n. 19/1990. Il ricorrente è stato più volte informato dei fatti contestati, ma ciononostante non ha ritenuto di aderire alla dialettica partecipativa presentando elementi che lumeggiassero il comportamento tenuto in termini di sua discolpa.
Alla luce degli elementi raccolti e della assenza di partecipazione al procedimento da parte dell'interessato l'amministrazione ha irrogato una sanzione di stato e non di grado, che sarebbe stata ben più grave; la scelta compiuta - sindacabile dinanzi a questo Giudice solo se appare nei termini di una sproporzionata, illogica e ingiusta applicazione - appare congrua rispetto al comportamento tenuto dal militare, così come definitivamente accertato in sede penale.
4. Priva di pregio è anche la doglianza relativa al mancato rispetto dei termini perentori. Infatti, i termini entro cui deve svolgersi il procedimento disciplinare sono regolati dalla legge n. 19/1990 così come reinterpretati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 197 del 28 maggio 1999 che prevede che la contestazione debba avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione all'amministrazione della sentenza irrevocabile di condanna: nel caso di specie la comunicazione è stata fatta all'amministrazione in data 21 aprile 2005 e la sentenza irrevocabile data 3 febbraio 2005.
È quindi previsto il termine di 90 giorni per l'adozione del provvedimento definitivo, decorrenti dalla contestazione degli addebiti che, nel caso di specie, è avvenuta il 21 aprile 2005. Poiché la sanzione disciplinare è stata assunta con provvedimento del 24 giugno 2005, notificato il successivo 26, il termine di 90 giorni è stato rispettato.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 APR. 2013.
12-05-2013 19:14
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