Militare contrae l'epatite cronica evolutiva da HCV a seguito di emotrasfusione. Nesso eziologico confermato dall'Ospedale militare. Si all'indennizzo.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Massimo Biscardi, nella causa iscritta al
n°552/12 R.G.
TRA
Co. At., nato il ... omissis ... a Canzano (Te) residente in ...
omissis ... (TE), elettivamente domiciliato/a in Teramo Vico della
Luna n. 5 presso lo Studio dell'Avv. Piero Colleluori, che lo ha
rappresentato e difeso come da procura in atti
CONTRO
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t. in carica con
sede in Roma rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato presso i cui uffici con sede in L'Aquila Via Buccio da
Ranallo è per legge domiciliato
All'udienza del giorno 19.02.13 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
provvisoriamente esecutiva
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. depositato in data 19.3.2012 , Co. At. ha dedotto di essere titolare dell'indennizzo ex lege 210/92 dal 1 .1.2003 nella misura della settima
categoria della tabella A , allegata al DPR n. 834/81 come da decreto del Min. Salute n. 8614. Lo stesso in data 21.12.2002 presentava domanda amministrativa presso la ASL di Teramo , per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla succitata legge, affermando di aver subito un danno
irreversibile da epatite post trasfusionale . In data 1.1.2003 presso l'Ospedale Militare di Chieti
ai sensi dell'art. 4 L. 210/92 la C.M.O. esprimeva parere positivo sulla esistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e la menomazione dell'integrità psico-fisica sulla persona del ricorrente a seguito di epatite cronica evolutiva da HCV . La C.M.O. ascriveva la menomazione
alla settimana categoria della tabella A allegata al DPR 834/81 . Il Ministro della Salute con decreto n. 8614 concedeva l'indennizzo ex lege 210/92 . Il ricorrente adiva il Tribunale di Teramo per ottenere la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale ; il ricorso, ritualmente notificato conduceva alla prima udienza tenutasi il 15.1.2013 ove si procedeva a dichiarare la contumacia del Ministero che non si è costituito né si è presentato e la causa veniva trattenuta a decisione.
Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento sulla base delle argomentazioni che si espongono. Con sentenza n. 293/2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, co. 13 D.L. 78/2010 che per quel che qui rileva, stabiliva "il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso d'inflazione. Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passare in giudicato, per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13. in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
In particolare, la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del d.l. 31 maggio 2010; n. 78, stabiliva" Va premesso che la menomazione della salute conseguente ai trattamenti sanitari può determinare oltre al risarcimento del danno in base alla previsione dell'alt. 2043 c.c. il diritto ad un equo indennizzo in forza dell'ad. 32 in collegamento con l'art. 2 Cost. qualora il danno non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale, come la sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie nonché il diritto, qualora ne sussistano í presupposti a norma degli artt. 2 e 38 secondo comma Cost. a misure di sostegno assistenziale disposte dal Legislatore nell'ambito della propria discrezionalità. In questo quadro non si giustifica e risulta quindi fonte di una irragionevole disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3. comma primo. Cost., la situazione venutasi a creare a seguito della normativa censurata, per le persone affette da epatite post-trasfusionale rispetto a quella dei soggetti portatori della sindrome da talidomide. A questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, mentre alle prime la rivalutazione (sulla base del tasso di inflazione programmato: art. 2 comma 1 L. 210/92), è negata proprio sulla competente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che soltanto questo. rimane esposto alla progressiva erosione derivante dalla svalutazione. E ciò ad onta delle caratteristiche omogenee riscontrate tra i due benefici. La declaratoria riguarda anche il successivo comma 14, trattandosi di disposizioni strettamente connessa alla precedente, in quanto diretta a regolare gli effetti intertemporali della norma interpretativa della quale segue la sorte." A giudizio della Consulta, dunque la disparità di trattamento creatasi a seguito dell'intervento legislativo del 2010, tra le persone affette da epatite post-trasfusionale e di soggetti portatori della sindrome da talidomide, ai quali è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Ed infatti mentre a questi ultimi è riconosciuta la rivalutazione annuale dell'intero indennizzo, alle prime la rivalutazione sarebbe negata proprio sulla componente diretta a coprire la maggior parte dell'indennizzo stesso, con la conseguenza, tra l'altro, che solo questo rimane esposto alla progressiva erosione derivante da svalutazione. Il tutto nonostante le caratteristiche omogenee tra i due benefici. Eliminata pertanto, dall'ordinamento la disposizione che impediva la rivalutazione tanto per là quota inerente all'indennizzo quanto per quota relativa all'indennità integrativa speciale, secondo il tasso d'inflazione programmata, occorre verificare la fondatezza della domanda sulla base della previsione di cui alla L. 210/92. L'art. 2 c. 1 L. 210/92 prevede espressamente che l'indennizzo debba essere rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato. Il secondo comma dell'art. 2 prevede poi che l'indennizzo di cui al comma primo è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959 n. 324 e succ. modifiche previste per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato. Come sostenuto dalla Suprema Corte nella pronuncia 15894/2005, l'utilizzo del termine integrato è di per se idoneo e sufficiente ad affermare che la somma di cui al secondo comma non è stata considerata dal legislatore quale elemento accessorio dell'indennizzo disciplinato dall'art. 1 bensì come parte essenziale dello stesso (cfr Cass. 15894/2005: "Orbene l'indennità integrativa speciale, entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche compresa quella della rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata previsto dall'art. 2 comma 1 L. 210/92").
L'indennità integrativa speciale non è un accessorio dell'indennizzo in parola, ma è elemento sulla base del anale viene commisurata una porzione dell'indennizzo medesimo.
In definitiva, il primo e il secondo comma dell'art. 2 legge 210/1992 non regolamentano due entità distinte: essi concorrono a definire un unico indennizzo, quello di cui all'art. I, che il Legislatore determina cumulando due componenti quantificate secondo due diverse modalità di calcolo.
La prima è quella determinata nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111 ossia quantificata con ferimento alle pensioni privilegiate tabellari annualmente rivalutata sulla base del tasso di
inflazione programmato; la seconda è quella commisurata all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.
In proposito si ricorda che Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare che "l'indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da epatite post-trasfusionali dall'art. 2, comma 2 della legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso reversibile ex lege (assegno per quindici anni previsto dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 2 comma 2 della stessa legge) e l'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959: entrambe le componenti dell'indennizzo sono rivalutabili secondo il tasso annuale d'inflazione programmata, come previsto dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 210 del 1992" (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 luglio 2005, n. 15894).
Pertanto, deve ritenersi che la mancata espressa previsione della rivalutazione annuale della componente di cui al comma secondo, non può dar luogo ad una privazione della prevista rivalutazione per l'altra componente per due ragioni: la prima afferente essenzialmente alla natura unitaria dell'indennizzo la quale implica l'applicazione della medesima disciplina per entrambe le componenti che lo costituiscono con conseguente applicazione per entrambe della già prevista, rivalutazione annuale. La seconda afferente alla finalità della valutazione, volta ad impedire o comunque attenuare nella quantificazione dell'indennizzo, gli effetti della svalutazione complessiva di cui alla legge 210/1992, a pena di frustare in nuce l'intento del Legislatore.
Questo Giudice è consapevole che la Suprema Corte aveva mutato il proprio orientamento intervenendo con le pronunce del 13 ottobre 2009 n. 21703 e del 19 ottobre 2009 n 22112 e che
detto orientamento era stato fatto proprio dal Legislatore all'art. 11, co. 13 e 14 D.L. 78/2010. Tuttavia, perché tale norma è stata dichiarata incostituzionale, si ritiene di aderire al sopra espresso e precedente orientamento della Suprema Corte in quanto maggiormente conforme al dettato normativo e aderente ai principi costituzionali (cfr. Corte Costituzionale n. 307/1990 e n. 318/1996).
Tanto premesso, poiché è pacifico che la parte resistente non ha provveduto alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, deve essere accolta la domanda di valutazione calcolata anche sull'indennità integrativa speciale.
Ne consegue che deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale con riferimento ai ratei maturati con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo , oltre agli interessi legali maturati su ogni singolo rateo fino al soddisfo, e oltre la rivalutazione in base al tasso di inflazione programmato sull'intero importo per gli anni a seguire.
Il convenuto MINISTERO DELLA SALUTE deve pertanto essere condannato al pagamento di quanto a tale titolo spettante, ed in applicazione della regola della soccombenza il MINISTERO DELLA SALUTE convenuto deve essere condannato al pagamento a favore del patrocinatore del ricorrente, del compenso professionale, liquidato come in dispositivo.
PQM
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
Accoglie il ricorso per l'effetto dichiara che rovelli At. ha diritto all'indennizzo ex art. 2 comma I L. 210/92 da calcolarsi rivalutando secondo il tasso di inflazione programmata entrambe le voci che lo compongono ;condanna per l'effetto il Ministero della Salute a corrispondere le differenze sui ratei liquidati . oltre agli interessi nella misura di legge da calcolarsi con decorrenza dalla data della maturazione dei singoli ratei sino al soddisfo.
condanna il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv.to Colleluori.Così deciso in Teramo in data 19.02.2013.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 FEB. 2013.
09-06-2013 12:47
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