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Sentenza

Polizia Penitenziaria. Concorso. Inidoneità esame clinico genrale, dovuta a defi...
Polizia Penitenziaria. Concorso. Inidoneità esame clinico genrale, dovuta a deficit visivo.
Consiglio di Stato  sez. IV   Data:30/09/2013 ( ud. 03/07/2012 , dep.30/09/2013 ) 
Numero: 4837


                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
ha pronunciato la presente                                           
                               SENTENZA                              
sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2010, proposto da:  
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carlo Parente, con
domicilio  eletto  presso Giovanni Carlo Parente in Roma, via Emilia,
81;                                                                  
                                contro                               
Ministero   della   Giustizia,   Dipartimento   amm.   penitenziaria,
rappresentato  e  difeso  per legge dall'Avvocatura gen. dello Stato,
domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;                      
per la riforma                                                       
della  sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 08265/2009,
resa  tra  le  parti, concernente INIDONEITA" ALL'ASSUNZIONE NEL CORPO
DELLA POLIZIA PENITENZIARIA.                                         
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Visto   l'atto   di   costituzione  in  giudizio  di  Ministero della
Giustizia;                                                           
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;                  
Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  3 luglio 2012 il Cons.
Oberdan  Forlenza  e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Carta su
delega di Giovanni Carlo Parente e Amedeo Elefante (avv. St.);       
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              


Fatto

1. Con l'appello in esame, il sig. -OMISSIS- impugna la sentenza 26 agosto 2009 n. 8265, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I quater, ha rigettato il suo ricorso proposto avverso una pluralità di atti, ed in particolare contro il decreto dirigenziale 3 luglio 2007, con il quale è strato ratificato il giudizio definitivo di non idoneità reso dalla Commissione esaminatrice in data 19 giugno 2007, ostativo all'assunzione nel Corpo della Polizia penitenziaria.

La ragione dell'esclusione è costituita dalla riscontrata inidoneità al prescritto esame clinico generale, dovuta a deficit visivo.

La sentenza appellata afferma, in particolare:

- "il giudizio espresso sui requisiti fisici richiesti per l'assunzione, pur costituendo tipica espressione di discrezionalità tecnica, è in via generale sindacabile in relazione al vizio di eccesso di potere per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, alla logicità di questa ed alla coerenza delle conclusioni che ne sono scaturite";

- il giudizio di inidoneità reso dalla Commissione di concorso - ancorché fondato su una situazione di fatto dissimile da quella rilevata dall'organo incaricato della verificazione - è da ritenere conforme alla normativa che disciplina la materia, atteso che l'art. 122, co. 1, lett. c) d. lgs. 30 ottobre 1992 n. 443, prescrive espressamente che non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie". Né rileva che l'intervento - che ha prodotto la correzione in sede di verificazione - abbia natura non chirurgica, in quanto effettuato con il laser.

Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello (come riassunti dalle pagg. 3 - 21 app.):

violazione e falsa applicazione artt. 122 e 123 d. lgs. n. 443/1992; violazione l. n. 241/1990; violazione dei principi di correttezza e buona fede; violazione del legittimo affidamento e del diritto al lavoro; eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore nei presupposti, manifesta ingiustizia, difetto di motivazione, travisamento dei fatti; violazione delle norme sul giusto procedimento; sviamento e vizio della funzione; violazione art. 111 Cost e 115 c.p.c.; errata valutazione della documentazione esibita; illogicità e contraddittorietà della pronuncia giurisdizionale; carenza assoluta di motivazione; violazione del diritto di difesa; inapplicabilità dei poteri di accertamento propri della giurisdizione esclusiva; violazione della natura impugnatoria del ricorso al G.A.; ciò in quanto:

a) la CTU ha accertato "la sussistenza di un visus perfettamente compatibile con quanto disposto dall'art. 122, lett. d), d. lgs. n. 443/1992" e quindi "la sua idoneità per l'arruolamento in polizia penitenziaria";

b) "il giudice di I grado ha considerato legittimo il provvedimento impugnato che, alla luce delle risultanze della disposta CTU, si fonda su una motivazione inconsistente, sostituendola mediante la sentenza, con una motivazione nuova e affatto diversa", poiché il -OMISSIS- "è stato ritenuto inidoneo all'arruolamento per un presunto deficit visivo e non per essersi sottoposto ad un intervento correttivo dell'ametropia";

c) il Collegio era perfettamente al corrente - per averlo affermato il ricorrente - che vi era stata la correzione "e pertanto, vista la motivazione di cui in sentenza, poteva emettere fin da subito un provvedimento negativo", senza disporre un accertamento d'ufficio;

d) non si sarebbe dovuto ritenere causa di esclusione la correzione del deficit visivo effettuata con tecniche refrattive e di microchirurgia oculare e dunque per mezzo di tecniche non incisionali (così come previsto per l'arruolamento nei Vigili del fuoco). Ciò in quanto, il trattamento effettuato con il laser non è da considerarsi una metodica chirurgica;

e) in sentenza non si fa menzione di un certificato medico del 6 luglio 2007, che riporta risultati diversi dai precedenti quanto al visus dell'occhio sinistro.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.

Con ordinanza 17 marzo 2010 n. 1273, questo Collegio ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata.

All'udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Diritto

2. L'appello è infondato, per le ragioni (e con le precisazioni di motivazione di seguito esposte) e deve essere, pertanto, respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

L'art. 122 d. lgs. 30 ottobre 1992 n. 443, recante la disciplina dei "requisiti psicofisici per l'ammissione ai concorsi", prevede:

"1. I requisiti psicofisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo agente e ad allievo vice ispettore, sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) altezza individuata ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza della massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo ed il trofismo devono rispecchiare una armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento dei servizi di polizia;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo vice ispettore, visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione, purché non superiore alle tre diottrie complessive ed in particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetrico), tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi (...).

Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi, in materia di arruolamento nelle Forse Armate e nel Corpo di Polizia penitenziaria, condivisibilmente affermando:

- che i requisiti psicofisici richiesti dai bandi di arruolamento nelle Forze armate o nei Corpi di polizia devono essere posseduti dai candidati unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale, giacché la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell'adozione dei provvedimenti stessi (sez. IV, n. 5856/2009 e n. 719/2004);

- che l'idoneità psicofisica richiesta per l'arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate o di Polizia) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico e che, inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell'amministrazione non altrimenti surrogabile (sez. IV, n. 5856/2009 e n. 4808/2003);

La giurisprudenza di questa Sezione ha, altresì, condivisibilmente chiarito, con riferimento alla valenza dell'istituto processuale della "verificazione", proprio del processo amministrativo, che essa (verificazione) si differenzia dalla C.T.U. per essere rivolta all'effettuazione di un mero accertamento tecnico di natura non valutativa, ma non anche all'acquisizione di un giudizio tecnico (sez. IV, n. 138/2010; n. 6447/2007 e n. 881/2007).

L'istituto anzidetto è, infatti, un mezzo istruttorio del c.d sindacato debole del Giudice Amministrativo che risponde all'esigenza di "conoscere", in sede di giurisdizione di legittimità, soltanto se è effettivamente tale, nella sua consistenza, il presupposto accertato dall'Amministrazione, dal quale derivino effetti prefissati, non potendosi esprimere, in detta specifica sede giurisdizionale, alcun autonomo (e definitivo) giudizio tecnico, senza invadere illegittimamente la sfera di merito dell'Amministrazione.

Correlativamente, giova anche chiarire che alcun rilievo possono assumere gli ulteriori accertamenti eventualmente effettuati successivamente dall'interessato presso altri Presidi sanitari, anche pubblici, in quanto è noto l'avviso di questa Sezione che la valutazione effettuata dall'Amministrazione in ordine all'inidoneità fisica alla visita medica per l'arruolamento in un corpo militare non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte, dato che, per un verso, gli accertamenti non possono che riferirsi ad una situazione presente all'atto del controllo (ben potendo tale situazione presentarsi materialmente diversa ad una successiva verifica); per altro verso, che le Commissioni Mediche dell'Amministrazione sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti selettivi del caso (sez. IV, n. 5039/2012).

Con particolare riguardo all'ipotesi di correzione delle ametropie, questa Sezione (sent. 20 settembre 2012 n. 5039) ha già avuto modo di affermare che, nei casi in cui

"il bando considera come fattore di inidoneità gli esiti di interventi per correzione di pregresse ametropie...la norma tecnica di selezione, in maniera non irrazionale prende in considerazione, tenuto conto dei compiti particolari attribuiti ai corpi di polizia, quale quello penitenziario, non il visus (attuale) corretto mediante protesi, ma quello naturale, visto che fa riferimento espresso agli "...esiti di interventi per la correzione delle ametropie comportanti deficit della capacità visiva...".

3. Nel caso di specie, l'appellante, in sede di visita medica prescritta per accertamenti psicofisici, è stato giudicato inidoneo "a cagione del deficit visivo".

In sede di esame oculistico, si dava atto di un visus naturale OD di 8/10 ed OS di 2/10 e si concludeva (dopo aver apposto segno di croce sul "NO" all'accertamento "correzioni chirurgiche delle ametropie"), formulando un giudizio di "non idoneità".

Pertanto, l'esclusione veniva fondata su quanto previsto dall'art. 122, lett. d) d. lgs. n.

443/1992, che, come sopra riportato, prevede "per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente, visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno".

Il motivo dell'esclusione, dunque, non è costituito dalla "correzione chirurgica dell'ametropia" (considerata causa di non ammissione dalla lett. c) del citato art. 122), bensì dalla distinta ipotesi di un difetto di visus.

A fronte di ciò, non possono assumere rilievo le doglianze dell'appellante:

- sia laddove si sostiene che gli accertamenti successivi attestano una compatibilità del visus con l'idoneità richiesta dal bando, posto che ciò che rileva è il dato emergente all'atto della visita effettuata in sede di arruolamento;

- sia laddove si esclude che la tecnica di correzione con il laser non possa essere assimilata ad una tecnica chirurgica (posto che, come si è detto, non quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 122 è in discussione, bensì quanto previsto dalla successiva lett. d)).

Né rileva che il -OMISSIS- "è stato ritenuto inidoneo all'arruolamento per un presunto deficit visivo e non per essersi sottoposto ad un intervento correttivo dell'ametropia" (pag. 11 appello), con ciò sottolineando una sorta di "sostituzione di motivazione", effettuata dalla sentenza, a quella propria del provvedimento impugnato.

In disparte ogni valutazione in ordine a considerazioni espresse dalla sentenza impugnata, ciò che rileva è il dato oggettivo, emerso in sede di visita medica, di un difetto di visus che - indipendentemente dalle tecniche di correzione del medesimo - costituisce inidoneità ai sensi dell'art. 122, lett. d) d. lgs. n. 443/1992.

Tale difetto, peraltro, non risulta escluso dal suo (presunto) carattere di temporaneità, posto che - anche laddove (per ipotesi) esso fosse temporaneamente presente - attesterebbe comunque la non idoneità psicofisica richiesta per l'arruolamento, dato che l'idoneità richiede anche una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate o di Polizia), che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche temporanee.

Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato, con le precisazioni in ordine di motivazione fornite nella presente sede, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
PQM
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da -OMISSIS(n. 1460/2010 r.g.), lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 SET. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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