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Sentenza

Primo maresciallo lgt della Marina militare condannato per insubordinazione nei ...
Primo maresciallo lgt della Marina militare condannato per insubordinazione nei confronti di Tenente di vascello in quanto ritenendolo responsabile del trasferimento del figlio per telefono gli profferiva frasi del tenore "adesso tu pezzo di merda devi sparire .. ti faccio perdere tutte e due le gambe .. attento quando esci dalla navenon ti faccio più rivedere la tua famiglia. 4 mesi e 10 giorni di reclusione.
Cassazione penale  sez. I Data:30/01/2013 ( ud. 30/01/2013 , dep.09/05/2013 ) 
Numero:19970
                       LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONE PRIMA PENALE                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. GIORDANO   Umberto       -  Presidente   -                     
    Dott. MAZZEI     Antonell -  rel. Consigliere  -                     
    Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria   -  Consigliere  -                     
    Dott. ROCCHI     Giacomo       -  Consigliere  -                     
    Dott. SANTALUCIA Giuseppe      -  Consigliere  -                     
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         sentenza                                        
    sul ricorso proposto da: 
            S.E., nato a (OMISSIS); 
    avverso  la  sentenza in data 28 marzo 2012 della Corte  militare  di 
    appello di Roma nel proc. n. 95/2011. 
    Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; 
    sentita,  nella  pubblica udienza del 30 gennaio 2013,  la  relazione 
    svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei; 
    udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto 
    procuratore generale militare, dott. FLAMINI Luigi Maria il quale  ha 
    chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; 
    rilevato che il difensore di parte civile non è comparso; 
    udito  il  difensore dell'imputato, avvocato Amendolito  Armando,  il 
    quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 
                     


    Fatto
    RITENUTO IN FATTO

    1. La Corte militare di appello di Roma, con sentenza emessa il 28 marzo 2012, ha riformato la sentenza resa il 10 febbraio 2011 dal Tribunale militare di Napoli, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di S.E. in ordine al reato continuato di ingiurie e minacce di cui all'art. 81 c.p., comma 2, artt. 226 e 229 c.p.m.p., così modificata l'originaria imputazione di insubordinazione continuata con minacce e ingiurie di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e art. 189 c.p.m.p., per mancanza della condizione di procedibilità prevista dall'art. 260 c.p.m.p., comma 2.

    In accoglimento dell'appello del pubblico ministero, la Corte territoriale ha ritenuto che il S., all'epoca primo maresciallo luogotenente della Marina militare in servizio presso l'ufficio logistico di (OMISSIS), fosse responsabile del delitto continuato di insubordinazione con minaccia e ingiuria, in danno di B.D., tenente di vascello della Marina militare in servizio a bordo della nave "(OMISSIS)", con la qualifica di capo reparto del sistema nave/direttore di macchina.

    Il fatto era stato commesso in (OMISSIS), subito dopo la comunicazione del B. al figlio dell'imputato, S.A., caporale comune di prima classe in servizio come volontario in ferma prefissata quadriennale a bordo della detta nave "(OMISSIS)", che era stato disposto il suo trasferimento da (OMISSIS).

    Secondo la ricostruzione del fatto ritenuta provata da entrambi i giudici di merito, pur nella diversità dei rispettivi approdi giuridici, S.E., animato da risentimento nei confronti del B., ritenuto responsabile del trasferimento del figlio, S.A., poichè in precedenza gli aveva rappresentato la difficoltà del giovane a conseguire buoni punteggi nelle prove prescritte, suggerendogli una soluzione lavorativa alternativa (trasferimento a bordo di un'imbarcazione di dimensioni ridotte con minori difficoltà operative), aveva minacciato e ingiuriato lo stesso B., nel corso di una comunicazione telefonica a lui indirizzata dal S. mentre quest'ultimo si trovava nella propria abitazione, rivolgendo all'antagonista le seguenti testuali parole:

    " A. adesso andrà a (OMISSIS), però tu pezzo di merda devi sparire da (OMISSIS) ... Ti faccio perdere tutte e due le gambe ...

    attento quando esci dalla nave, non ti faccio più rivedere la tua famiglia", più volte reiterando frasi di analogo tenore, ascoltate, per l'attivazione del sistema "viva voce", anche da altri militari vicini al B., che erano con lui in servizio a bordo della nave; una volta disceso dal natante il B.aveva scorto il S. mentre era fermo a bordo della sua autovettura, il quale si era allontanato solo dopo l'intervento del maresciallo Br., capo nucleo aiutanti di (OMISSIS).

    La Corte di appello, diversamente dal Tribunale, ha ritenuto che i fatti di minaccia e ingiuria continuate fossero stati commessi per cause inerenti al servizio e alla disciplina militare e non estranee agli interessi istituzionali tutelati, con la conseguenza che sussisteva il reato più grave originariamente contestato come insubordinazione, ai sensi dell'art. 189 c.p.m.p., mentre non vi era spazio per la scriminante di cui all'art. 199 c.p.m.p., erroneamente ritenuta dal Tribunale che aveva derubricato i fatti a reati contro la persona, e non contro la disciplina militare, previsti dagli artt. 226 e 229 c.p.m.p. (ingiuria e minaccia) e, come tali, non perseguibili in assenza di richiesta del comandante del corpo di appartenenza dell'imputato, a norma dell'art. 260 c.p.m.p., comma 2.

    La Corte territoriale, quindi, riconosciute al S. le circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione della motivazione affettiva che lo aveva spinto all'aggressione verbale nei confronti del B. subito dopo aver appreso il trasferimento del proprio figlio in una sede lontana da quella dello, residenza familiare, in (OMISSIS), ha condannato l'imputato alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale, condannandolo altresì al risarcimento del danno a favore del B., costituitosi parte civile, che ha liquidato in complessivi Euro 1.000,00, oltre alle spese processuali del doppio grado del giudizio e alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile in entrambi i gradi del processo.

    2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S. tramite il difensore di fiducia, avvocato Armando Amendolito del foro di Taranto, il quale, con un unico motivo, deduce la violazione della legge penale per erronea applicazione degli artt. 189 e 199 c.p.m.p..

    Un primo punto critico della sentenza impugnata, secondo il ricorrente, sarebbe costituito dal fatto che la Corte di appello avrebbe accolto il ricorso del pubblico ministero per le sue censure in fatto, espressamente discostandosi dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità sulle questioni giuridiche.

    La Corte territoriale, inoltre, avrebbe erroneamente escluso la ricorrenza di tutte le cause escludenti il reato di insubordinazione ai sensi dell'art. 199 c.p.m.p.: in particolare, avrebbe ravvisato una correlazione tra la condotta e le ragioni di disciplina militare, sebbene il S., al momento del fatto, non fosse in servizio e non stesse espletando alcuna attività del proprio ufficio, avendo telefonato al B. con il proprio apparecchio privato, da casa, senza qualificarsi come militare e senza far valere tale sua posizione, nell'inesistenza altresì di alcun rapporto gerarchico tra l'imputato e la persona offesa; e avrebbe omesso di considerare che la condotta dell'imputato non era diretta a manifestare inosservanza o disobbedienza ad un ordine del superiore, ma costituiva semplice sfogo, sia pure culminato in presunte ingiurie e minacce, del dolore di un padre per l'allontanamento da casa del giovane figlio;

    conseguentemente, in contrasto con la disposizione di cui all'art. 199 c.p.m.p., la Corte territoriale avrebbe escluso la ricorrenza delle scriminanti ivi previste, in realtà tutte sussistenti nel caso di specie, e illegittimamente ritenuto integrato il reato di insubordinazione previsto dall'art. 189 dello stesso codice.

    La decisione impugnata, infine, si porrebbe in contrasto con l'art. 27 Cost., comma 3 e con i principi sanciti dalla Corte di Strasburgo per aver affermato l'esistenza dell'elemento psicologico del più grave delitto ritenuto, benchè il S. si fosse rappresentato e avesse voluto una condotta diversa e meno grave rispetto a quella attribuitagli.
    Diritto
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è infondato.

    Il primo rilievo censorio poggia su un equivoco, poichè attribuisce alla sentenza impugnata una soluzione del caso in dichiarato contrasto con la giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione delle norme giuridiche che rilevano nella fattispecie, mentre, in realtà, la Corte militare ha inteso adeguare la sua decisione proprio all'orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione sulle cause scriminanti previste dall'art. 199 c.p.m.p., con riguardo ai reati contro la disciplina militare di cui al capo 3^ ("Dell'insubordinazione") e 4^ ("Dell'abuso di autorità") del libro secondo ("Dei reati militari, in particolare") del codice penale militare di pace.

    Si legge, infatti, a pagina 9 della sentenza che l'impugnazione del pubblico ministero merita di essere accolta per i motivi esposti in punto di fatto, ma non per quelli esposti in punto di diritto, laddove essi ovvero le ragioni dell'appellante (e non della Corte giudicante) non riconoscono i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità; e più avanti, a pagina 12, la Corte militare di appello afferma di non ritenere sussistenti le circostanze "negative" di cui all'art. 199 c.p.m.p. "proprio in virtù delle pronunce rese dalla suprema Corte di cassazione contrariamente a quanto affermato dal pubblico ministero appellante".

    In effetti, l'articolato discorso motivazionale che sorregge la decisione impugnata si muove in totale sintonia con i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con riguardo agli artt. 189, 196 e 199 c.p.m.p., laddove la prima ha riconosciuto che la lesione del bene della disciplina militare giustifica il trattamento penale più severo dei reati previsti nel titolo 3^ del libro 2^ del c.p.m.p., sul presupposto di una obiettiva correlazione del fatto all'area degli interessi connessi alla tutela del servizio e della disciplina militare (Corte cost, sent. n. 22 del 1991 e n. 45 del 1992; ord. n. 367 del 2001); e la seconda, in coerenza con i principi affermati dal giudice delle leggi, ha escluso la ricorrenza dei reati previsti dagli artt. 189 e 196 c.p.m.p. in situazioni denotanti l'assenza della predetta correlazione (Sez. 1, n. 41703 del 2002, Rv. 223064; n. 16413 del 2005, Rv. 231573; n. 14353 del 2008, Rv. 240015; n. 19425 del 2008, Rv. 240286; n. 1429 del 2009, Rv. 242481).

    La Corte militare di appello, dopo aver richiamato i principi in diritto suindicati, ha dunque legittimamente ritenuto, senza incorrere nella violazione di legge denunciata, che le minacce e le ingiurie pacificamente indirizzate dal S. padre al B., superiore gerarchico di S. figlio, ingiustamente trasferito, secondo il genitore, ad altra sede di servizio, fossero state proferite per cause non estranee alla disciplina militare e, anzi, in aperto contrasto con il provvedimento di trasferimento, comunicato proprio dal B. all'interessato che, a sua volta, ne aveva immediatamente informato il genitore, subito scatenatosi per telefono contro il B., ritenendolo responsabile del giudizio negativo gli espresso nei confronti del giovane S. e del conseguente spostamento di quest'ultimo ad altra sede.

    Al riguardo va osservato che, nell'applicazione degli artt. 189 e 199 c.p.m.p., devono tenersi distinte la causa e il motivo delle ingiurie e minacce rivolte dal militare imputato al militare di grado superiore: la prima attiene al contesto storico-fattuale in cui si colloca la condotta che consente obiettivamente di rilevare o di escludere, a seconda dei casi, la correlazione esistente tra la disciplina militare e il fatto reato, operando pertanto su un piano oggettivo; mentre il secondo consiste nella spinta psicologica all'azione che può essere, in concreto, la più varia e si pone, come tale, su un piano squisitamente soggettivo connesso alle caratteristiche personali di ciascun Individuo.

    Nel caso di specie tale distinzione è stata apprezzata dalla Corte militare di appello che ne ha fatto corretta applicazione ritenendo, come si è detto, sussistente la causa di servizio del reato continuato commesso, senza ignorare, contrariamente all'assunto del ricorrente, le altre scriminanti previste dall'art. 199 c.p.m.p., dando atto che il S. aveva agito fuori dal servizio, e dalla presenza di militari riuniti per servizio, poichè dalla propria privata abitazione aveva telefonato al B., il quale si trovava invece sulla nave "(OMISSIS)" e aveva attivato il sistema di comunicazione in "viva voce", consentendo in tal modo agli altri militari che erano con lui di ascoltare le ingiurie e le minacce rivoltegli dal S..

    In proposito, va precisato che l'esimente di cui all'art. 199 c.p.m.p. non opera e si configura, pertanto, il reato contro la disciplina militare come insubordinazione o abuso di autorità quando manchi anche una sola delle tre condizioni di inapplicabilità previste dalla stessa norma: commissione del fatto per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio, da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare.

    E la sentenza impugnata ha legittimamente rilevato che, nel caso esaminato, erano presenti le due ultime condizioni ma non la prima, risultando il fatto commesso proprio in un contesto oppositivo alla disciplina militare, senza la necessità di un rapporto gerarchico diretto tra l'autore del reato e la persona offesa, l'uno e l'altro in servizio presso uffici diversi, essendo solo il figlio dell'imputato gerarchicamente dipendente dal soggetto passivo del fatto (c.f.r., sul tema della relazione gerarchica, Sez. 1, n. 40811 del 2010, Rv. 248441).

    Nessuna violazione di legge è, infine, configurabile con riguardo alla ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico del reato, che è stato correttamente individuato dalla Corte di merito nel dolo generico ovvero nella consapevole volontà del S. di pronunciare frasi di univoco significato offensivo e minaccioso per ragioni inerenti alla collocazione del proprio figlio, spostato di sede, nel corpo militare di appartenenza.

    2. L'infondatezza del ricorso ne impone il rigetto con la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese processuali.
    PQM
    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

    Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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