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Sentenza

Sono iscritti in ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, previo collo...
Sono iscritti in ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano stati riconosciuti permanentemente inabili al servizio per invalidità riportata in servizio e per causa di servizio, che abbia dato luogo a liquidazione di pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie
Autorità:  Consiglio di Stato  sez. IV
Data:  15 gennaio 2013
Numero:  n. 212
Classificazione
FORZE ARMATE - Ruolo d'onore Forze armate - Ruolo d'onore - Iscrizione - Presupposti - Individuazione.
Intestazione

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
                        Il Consiglio di Stato                        
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)                             
ha pronunciato la presente                                           
                               SENTENZA                              
sul ricorso numero di registro generale 3820 del 2009, proposto da:  
Mi.  Ag.,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti Alessandro Lembo e
Gianluca  Piccinni  e presso il loro studio elettivamente domiciliato
in  Roma,  alla  via  Giuseppe  Gioacchino Belli n. 39, per mandato a
margine dell'appello;                                                
                                contro                               
Ministero   della   Difesa,   in  persona  del  Ministro  in  carica,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e
presso  gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12;                                            
per la riforma                                                       
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di
Roma, Sezione I bis, n. 5388 del 13 febbraio 2009, resa tra le parti,
con  cui  è  stato  rigettato  il  ricorso n. 3334/2007, proposto per
l'annullamento   del   provvedimento   della  Direzione  generale del
personale militare del Ministero della difesa n. 6561 di prot. del 25
gennaio  2007,  recante  diniego  di  iscrizione dell'interessato nel
ruolo  d'onore  dell'Arma  dei Carabinieri, con condanna al pagamento
delle  spese  del  giudizio  di primo grado, liquidate in complessive
Euro 2.000,00                                                        
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;                   
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  27 marzo 2012 il Cons.
Leonardo   Spagnoletti   e   udito   l'avv.   Gianluca   Piccinni per
l'appellante;                                                        
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

(Torna su   ) Fatto
FATTO e DIRITTO
1.) Con appello notificato il 4 maggio 2009 e depositato il 6 maggio 2009 Mi. Ag. ha impugnato la sentenza in forma semplificata in epigrafe meglio indicata, deducendo con unico motivo:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 17 - Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di adeguata motivazione.
Il Ministero della Difesa si è costituito con atto di mero stile.
Con memoria difensiva depositata il 23 febbraio 2012 l'appellante ha insistito per l'accoglimento dell'impugnazione.
All'udienza pubblica del 27 marzo 2012 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.
2.) L'appello è fondato e merita accoglimento, onde, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolta l'impugnativa del provvedimento di diniego dell'iscrizione dell'interessato nel ruolo d'onore, con conseguente annullamento del medesimo, salvi i provvedimenti ulteriori dell'amministrazione.
2.1) Giova premettere in punto di fatto che:
- Mi. Ag. è tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, collocato in ausiliaria dal 14 novembre 1987 e quindi in congedo assoluto per limiti d'età con decorrenza dal 14 novembre 1995;
- con decreto dirigenziale n. 1337/2 di prot. del 9 dicembre 2003 all'interessato è stata concessa pensione privilegiata ordinaria di 7^ categoria con decorrenza dal 14 novembre 1987 e dal 14 novembre 1995 e di 5^ categoria a vita, in base al verbale della commissione medica ospedaliera n. A50312524 del 23 luglio 2003, che ha peraltro riconosciuto sia la dipendenza delle infermità ivi indicate da causa di servizio sia la permanente inidoneità al servizio militare incondizionato;
- con istanza del 25 marzo 2006, l'Ag.Ag. ha quindi richiesto di conoscere se, ai sensi dell'art. 116 della legge n. 113/1954 era stata disposta l'iscrizione nel ruolo d'onore dell'Arma dei Carabinieri, e nell'ipotesi negativa, che si provvedesse all'iscrizione;
- con provvedimento della Direzione generale del personale militare del Ministero della Difesa n. 6561 di prot. del 25 gennaio 2007 è stata negata l'iscrizione nel ruolo d'onore, sul rilievo che l'interessato era stato già collocato in congedo assoluto per limiti d'età e non per inidoneità fisica, a nulla rilevando il successivo riconoscimento di cui al decreto concessivo della pensione privilegiata e al presupposto verbale della commissione medica ospedaliera.
2.2) Con la sentenza in forma semplificata il giudice amministrativo capitolino ha ritenuto che la disposizione dell'art. 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113 sia inequivoca nel senso che "...l'iscrizione presuppone la concessione di pensione siffatta a seguito del riconoscimento di una determinata invalidità che abbia causato il collocamento in congedo assoluto; la costruzione sintattica della norma non consente conclusione diversa, dato che l'inciso relativo al collocamento in congedo assoluto si riferisce a quegli ufficiali riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare, per cui tale collocamento, che deve essere previo, deve cioè precedere l'iscrizione, deve essere anche successivo e connesso a una di quelle particolari invalidità".
In altri termini l'iscrizione nel ruolo d'onore sarebbe condizionata non soltanto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle invalidità e alla concessione di pensione privilegiata, bensì anche al collocamento in congedo assoluto per tale causa, a nulla rilevando la decorrenza giuridicoeconomica del trattamento di pensione privilegiata, se anteriore alla data di collocamento in congedo per anzianità (14 novembre 1995), se poi, come nel caso di specie, il relativo decreto di concessione sia successivo (9 dicembre 2003), ed anzi in occasione di una prima visita medica della commissione medica collegiale, avvenuta il 23 ottobre 1997, non risultasse nemmeno l'inidoneità assoluta al servizio militare incondizionato, accertata soltanto nella successiva visita dell'organo medicolegale del 23 luglio 2003.
2.3) Con l'appello, l'interessato, con unico motivo complesso ha dedotto l'ingiustizia della sentenza, sul rilievo dell'erronea interpretazione dell'art. 116 della legge n. 113/1954, nonché dell'art. 1 della legge n. 17/1986, invocando anche un orientamento giurisprudenziale espresso in una sentenza di questa Sezione (13 febbraio 2009, n. 807), riferita, peraltro, proprio alla seconda disposizione, anche in rapporto all'art. 5 della stessa legge n. 17/1986.
L'Avvocatura generale dello Stato non ha presentato memorie, mentre nel fascicolo di primo grado ha esibito una relazione della Direzione generale per il personale militare, datata 5 marzo 2008, con allegata documentazione, che in sostanza ribadisce l'assunto sul quale si fonda la sentenza impugnata.
2.4) L'art. 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (recante "Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"), ora abrogato, come l'intera legge e salvo il solo art. 68, dall'art. 2268, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, stabiliva testualmente, per quanto qui interessa, che (corsivi dell'estensore):
Comma 1: "In ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:
a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia, o ad assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
b) mutilazione o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n. 1140, e successive modificazioni;
c) mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
Comma 2 omissis
Comma 3 "Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto".
La disposizione, salva una diversa disposizione dei tre commi (il terzo è diventato secondo e il secondo terzo), è stata trasfusa nell'art. 804 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante "Codice dell'ordinamento militare"), ora indistintamente riferita a tutti "i militari".
Analoga disposizione era dettata per i sottufficiali dall'art. 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (recante "Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"), nonché dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 17 (specificamente intitolata "Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia")
In sostanza, l'iscrizione nel ruolo d'onore era prevista distintamente, sebbene con i medesimi presupposti, per gli ufficiali, i sottufficiali, i militari e graduati di truppa, ed ora è stata ricondotta ad una unica disposizione, appunto l'art. 804 del d.lgs. n. 66/2010 (in vigore dal 9 ottobre 2010, ossia cinque mesi dopo la pubblicazione, avvenuta nella G.U. 8 maggio 2010, n. 106, ai sensi dell'art. 2272).
Giova rammentare che l'art. 5 della legge n. 17/1986 dispone(va) testualmente che:
"I sottufficiali ed i militari ai quali è stato riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra possono essere iscritti nel ruolo d'onore anche se il relativo decreto è stato emanato dopo la cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età, a condizione che la domanda di concessione sia antecedente alla predetta cessazione dal servizio permanente".
Tale disposizione è stata testualmente trasfusa nell'art. 807 del d.lgs. n. 10/2010.
Orbene, come già osservato nella sentenza di questa Sezione n. 807 del 13 febbraio 2009, relativa in modo specifico all'iscrizione nel ruolo d'onore dei sottufficiali, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 17/1986, la prevista deroga contenuta nell'art. 5, -che testualmente consente il riconoscimento dell'iscrizione nel caso di collocamento in congedo per limiti d'età anche qualora il decreto concessivo della pensione di guerra sia successivo, rende ragione che "...il trattamento più favorevole da essa riservato al richiedente l'iscrizione che abbia conseguito la pensione di guerra, non può avere effetti restrittivi sull'altra fattispecie...", ossia nel caso di concessione di pensione privilegiata in epoca bensì successiva al collocamento in congedo per limiti d'età epperò con effetti giuridicoeconomici che retroagiscono a periodo temporale in cui il militare prestava servizio.
E" del tutto condivisibile il rilievo, contenuto nella predetta sentenza, secondo cui: "Ai fini in questione deve perciò aversi riguardo non alla data di emanazione del decreto ma alla data di decorrenza del trattamento di pensione privilegiata, il quale, una volta intervenuto, in realtà determina una modifica del titolo (nella specie il limite d'età) che inizialmente aveva originato il collocamento in congedo del militare, con la conseguenza che l'iscrizione non può essere negata se il trattamento di pensione privilegiata sia stato formalmente riconosciuto solo successivamente al collocamento in congedo ma abbia decorrenza da data anteriore in forza di cause patologiche solo posteriormente ricollegate al servizio".
D'altro canto, la costruzione semantica dell'art. 116 della legge n. 113/1954 (come pure dell'art. 92 della legge n. 559/1954 e dell'art. 1 della legge n. 17/1986, e ora infine dell'art. 804 del d.lgs. n. 10/2010) non depone affatto nel senso opinato dal T.A.R. Lazio.
Essa, infatti, collega l'iscrizione nel ruolo d'onore direttamente al riconoscimento della permanente inabilità al servizio per una delle menomazioni o invalidità indicate alle successive lettere a), b) e c), senza richiedere affatto che il collocamento in congedo assoluto sia disposto per una di tali cause.
La condizione del "previo collocamento in congedo assoluto" esprime invece, e semplicemente, la preclusione all'iscrizione in quel ruolo, del tutto speciale e distinto dai ruoli ordinari (del servizio permanente effettivo, dell'ausiliaria, del complemento e della riserva), se non sia intervenuto, temporalmente, il suddetto mutamento di status del militare, tenuto conto che l'iscrizione al ruolo d'onore implica l'assoggettamento ad un particolare regime giuridico, affatto diverso da quello degli altri ruoli, costituito dalla possibilità di richiamo in servizio, col consenso dell'interessato, "...in tempo di guerra (incondizionatamente: n.d.e.) e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto".
Ne consegue che se il militare, quale che sia il suo grado, abbia già conseguito il collocamento in congedo assoluto per limiti d'età, ed abbia poi ottenuto il riconoscimento di menomazione o invalidità secondo le fattispecie contemplate dalla disposizione (nel caso di specie invalidità ritenuta dipendente dal servizio con concessione del trattamento di pensione privilegiata), egli ha diritto all'iscrizione nel ruolo d'onore senza che possa assumere alcun rilievo ostativo il titolo del collocamento in congedo già conseguito, che, come esattamente osservato nella precedente sentenza di questa Sezione, dovrà essere semmai modificato, sostituendosi il nuovo all'originario titolo di collocamento in congedo.
3.) Alla stregua delle osservazioni che precedono, in riforma della sentenza gravata, deve essere annullato il provvedimento impugnato dinanzi al primo giudice, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione, con l'iscrizione nel ruolo d'onore e i consequenziali effetti giuridicoeconomici.
4.) Il regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull'appello di cui al ricorso n. 3820/2009:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis, n. 5388 del 13 febbraio 2009, annulla il provvedimento della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa n. 6561 di prot. del 25 gennaio 2007, salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione nei sensi di cui in motivazione;
2) condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, alla rifusione, in favore dell'appellante Mi. Ag. delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, liquidati in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure dovute.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 GEN. 2013
Avv. Antonino Sugamele

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