Test attitudinali per valutare la personalità del candidato: i risultati non sono in linea con il profilo attitudinale richiesto per svolgere incarico di maresciallo dei carabinieri.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18 - 21 dicembre 2012, n. 6663
Presidente Numerico – Estensore De Felice
Fatto
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l'attuale appellante, B. A., agiva per l'annullamento del provvedimento con cui, per una sua riscontrata inidoneità, era escluso dal concorso indetto per l'ammissione al 17° Corso biennale per Allievi marescialli dei carabinieri di cui alla G.U. IV serie speciale n.81 del 12 ottobre 2010.
Il giudice di prime cure dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto “al buio”, privo di specifiche deduzioni, così come dichiarava l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti successivamente; secondo il primo giudice, il ricorso originario deve contenere sin dall'inizio i motivi di ricorso, mentre i motivi aggiunti possono soltanto essere idonei ad arricchire la causa petendi ma non ad impostarla ex novo, come invece accaduto nella specie.
Avverso tale sentenza propone appello il medesimo ricorrente originario, sostenendo quanto segue.
Premette che la sua inidoneità veniva rilevata in quanto “a seguito dell'esame del protocollo delle prove….sostenute (test somministrati, relazione psicologica, scheda di valutazione relativa all'intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica innanzi alla Commissione)… è stato accertato che i risultati conseguiti non sono in linea con il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale maresciallo dei carabinieri”.
Il giudizio negativo veniva espresso e comunicato in data 9 maggio 2011; in data 18 maggio 2011 il concorrente proponeva richiesta di accesso agli atti del concorso, che l'amministrazione ignorava, sicché, questa è la tesi esposta, veniva costretto a proporre ricorso c.d. “al buio”.
Soltanto oltre due mesi dopo veniva accolta la richiesta di accesso agli atti e, dopo la pubblicazione della graduatoria, il B. proponeva motivi aggiunti avverso l'esclusione e gli atti consequenziali.
Con l'appello viene dedotto come l'atto di esclusione fosse un semplice prestampato privo di motivazione e quindi, al momento di tale comunicazione, l'interessato non era in realtà a conoscenza dei tests somministratigli, della relazione psicologica, della scheda di valutazione, dell'intervista attitudinale di selezione, del colloquio di verifica svoltosi innanzi alla Commissione concorsuale: in sostanza, al di là del dispositivo del provvedimento o giudizio negativo di inidoneità, egli non conosceva altro che il dispositivo dell'atto.
Poiché la motivazione dell'atto negativo impugnato era evincibile soltanto dagli atti per relationem ai quali il medesimo si richiamava, il ricorrente non poteva fare altro che impugnare al buio, chiedere l'accesso, come ha fatto, salvo proporre successivamente motivi aggiunti, dei quali aveva fatto espressa riserva.
Sarebbe altresì errata l'affermazione del giudice di primo grado secondo cui il ricorrente non era incolpevolmente all'oscuro dei vizi da cui l'atto impugnato era affetto; al contrario, secondo l'appellante, egli aveva rappresentato, sia pur genericamente, le proprie doglianze, che potevano ben essere integrate al momento della proposizione dei motivi aggiunti, ignorando a priori la lesività dei contenuti della motivazione. Infatti, soltanto a seguito dell'analisi della documentazione, egli ha potuto constatare la discrepanza tra il giudizio espresso dai membri della Commissione per gli accertamenti attitudinali e la valutazione emersa a seguito dei tests psicoattitudinali.
L'appellante rileva come esista una evidente differenza tra i giudizi in precedenza ottenuti, di stabilità emotiva, dinamismo, controllo delle emozioni, perseveranza, grande sicurezza, capacità comunicativa, forte carica, buona leadership e i giudizi del tutto opposti emersi dal giudizio negativo impugnato.
A tal fine ha prodotto pareri medici di parte, che evidenzierebbero non solo la contradditorietà ma anche l'incompletezza e carenza della documentazione psicologica a corredo del giudizio negativo.
Alla camera di consiglio del 3 luglio 2012 fissata per l'esame della istanza cautelare la Sezione, non escludendo prima facie la infondatezza del ricorso di appello, ha ordinato all'amministrazione la produzione di apposita relazione, che è stata depositata in data 27 luglio 2012 unitamente a relazione tecnica-illustrativa.
Alla udienza pubblica del 18 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
1. In primo luogo, il Collegio osserva come alcune delle deduzioni esposte con l'atto di appello, relative alla possibilità di proporre ricorso integrandolo successivamente con motivi aggiunti, all'esito della piena conoscenza della documentazione e degli atti richiamati per relationem, non sia del tutto peregrina.
Si è cioè ritenuto che nel processo amministrativo la prospettazione di censura in via ipotetica (cosiddetta "al buio") sia ammissibile quando il ricorrente non ha la possibilità di accedere alla documentazione in possesso dell'amministrazione e, quindi, si riserva di meglio articolare le proprie difese al momento in cui, spontaneamente o "iussu judicis", essa sia stata depositata in giudizio.
Peraltro, le dette censure diventano inammissibili ove, a seguito dell'intervenuto deposito, l'interessato non abbia provveduto nella via dei motivi aggiunti a dare certezza e concretezza alle questioni che, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva prospettato solo in via ipotetica e dubitativa.
La tesi tradizionale secondo cui la semplice conoscenza della lesività del provvedimento comporta la decorrenza del termine decadenziale per la sua impugnazione non può essere applicata in via generale.
Infatti qualora dal provvedimento emergano solo elementi di lesività ma non di illegittimità, gli interessati sarebbero costretti a formulare ricorsi al buio con rischio di accollo delle spese processuali, il che lederebbe il principio di effettività della tutela processuale, il diritto di difesa nei confronti delle amministrazioni ed anche il principio di trasparenza amministrativa, finendo col favorire quelle amministrazioni maggiormente restie a fornire una congrua motivazione dei propri provvedimenti (così tra tante Consiglio Stato sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2439).
Tale tesi si contrappone all'altra, di maggior rigore, applicata dal primo giudice, secondo cui dal combinato disposto di cui all'art. 29, l. n. 1034 del 1971 e di cui all'art. 6, nn. 2) e 3), r.d. n. 642 del 1907 emerge che il ricorso giurisdizionale (sia in primo grado che in grado di appello) deve contenere - a pena di inammissibilità - l'indicazione dell'atto impugnato, l'esposizione sommaria dei fatti, l'indicazione dei motivi su cui è fondato, nonché degli articoli di legge o di regolamento su cui si fonda la domanda di giustizia.
È, però, evidente che, al fine di abbracciare una visione sostanziale del processo, deve convenirsi sulla integrabilità con motivi aggiunti rispetto al ricorso originario proposto praticamente al buio avverso un atto lesivo, ma di cui non si conoscono patentemente i profili di illegittimità.
2. Il Collegio osserva che, a prescindere dal motivo di appello relativo alla ammissibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti, potendo convenire sull'ammissibilità di entrambi, l'appello è infondato nel merito, dovendo ritenersi corretto l'operato dell'amministrazione.
L'art. 635 del codice militare prevede tra i requisiti generali per il reclutamento, tra l'altro, “c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato”.
I requisiti di cui al comma 1, lettere c), d), i), l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione.
L'articolo 641 prevede l'accertamento dell'idoneità attitudinale.
L'inidoneità è stata così motivata nel contenuto: “a seguito dell'esame del protocollo delle prove….sostenute (“test somministrati, relazione psicologica, scheda di valutazione relativa all'intervista attitudinale di selezione, colloquio di verifica innanzi alla Commissione)… è stato accertato che i risultati conseguiti non sono in linea con il profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale maresciallo dei carabinieri”.
Per giurisprudenza pacifica della Sezione (si richiama sentenza Consiglio di Stato, IV, 14 luglio 2009, n.6673, ma anche sez. IV^, n. 310 del 2004; n. 6713 del 2004; n. 2565 del 2006; n. 6601 del 2007 e n. 1097 del 2008) ha chiarito, proprio nella materia dell'assunzione di personale nell'Arma dei Carabinieri, quanto segue.
Le singole forze armate hanno competenza a determinare i profili attitudinali e le garanzie procedimentali relative al loro accertamento, mediante la produzione di norme tecniche contenute in determinazioni generali od in circolari.
Le prove attitudinali – tale aspetto è decisivo - non sono rivolte all'accertamento dello stato di salute del candidato, bensì al riscontro di una personalità matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare il proprio istinto, di uno spiccato senso di responsabilità, della capacità di critica, del livello di autostima e della reattività del candidato in situazioni limite.
E' evidente il carattere tecnico-discrezionale degli accertamenti compiuti dalle Commissioni sui candidati, in vista delle svolgimento delle funzioni istituzionali, tenuto conto che il contenuto delle prove selettive attitudinali si articola in diverse fasi di somministrazione di test integrati da colloquio.
In particolare, il colloquio-intervista e i tipi diversi di prove effettuati, come sopra descritti, rappresentano lo strumento di controllo e verifica dei test anzidetti, al fine di acquisire, sulla scorta del loro esame, tutte le informazioni desumibili da una relazione interpersonale che dia modo al candidato di esprimere al meglio le proprie caratteristiche personali, onde pervenire ad una valutazione complessiva.
La speciale composizione delle Commissioni incaricate di verificare l'idoneità attitudinale dei candidati (ufficiali medici, selettori e psicologi) e l'intrinseca peculiarità dell'accertamento loro devoluto, rendono, allo stato attuale di sviluppo delle scienze psicologiche, non ripetibile, con carattere di neutralità, l'esame attitudinale e cioè con assoluta indifferenza dei risultati rispetto a diversi apprezzamenti compiuti in momenti e con modalità differenti; le valutazioni compiute da tali Commissioni non sono sindacabili nel merito se non per macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte e non sono suscettibili di essere contraddette da certificazioni acquisite dalla parte, come nella specie, in quanto dette Commissioni sono gli unici organi abilitati a compiere gli accertamenti in questione, per cui devono ritenersi irrilevanti tutti gli eventuali ulteriori accertamenti eseguiti presso differenti organismi sanitari.
Allo stesso modo deve ritenersi irrilevante il servizio eventualmente prestato in altri corpi di polizia, in ragione del principio generale di autonomia delle singole procedure concorsuali e delle relative graduatorie; sarebbe, ancora, irrilevante il superamento di eventuali corsi addestrativi o di formazione, mediante valutazioni favorevoli anche sotto il profilo attitudinale, tenuto conto che le prove attitudinali cui è sottoposto il candidato al reclutamento e le attività svolte durante il corso di formazione sono ontologicamente differenti e funzionalmente mirate all'accertamento di requisiti diversi, avendo la valutazione della personalità, in sede di verifica attitudinale, natura eminentemente prognostica, al contrario di quanto accade a conclusione di corsi addestrativi.
Non sarebbe sufficiente a superare tale diversità ontologica la circostanza che talune aggettivazioni o parametri di riferimento riferite al frequentatore del corso siano collimanti con quelle utilizzate per il reclutamento e che non è configurabile contrasto o contraddittorietà tra i diversi giudizi, non sussistendo omogeneità tra valutazioni prognostiche e valutazioni comportamentali durante il corso.
L'interesse pubblico al quale sono preordinate le procedure di reclutamento si esprime non nella verifica dello stato di salute del candidato, ma, come si ripete, nel riscontro nello stesso candidato di una personalità matura con stabilità del tono dell'umore, delle capacità di controllare il proprio istinto, di uno spiccato senso di responsabilità, della capacità di critica, del livello di autostima e della reattività del candidato in situazioni limite; di qui l'infondatezza del terzo motivo di appello;
In definitiva, per le ragioni sopra indicate, il risultato di giudizio negativo nei confronti del B. non è inficiato da contraddittorietà rispetto agli altri giudizi, di natura diversa, richiamati dall'appellante.
3.Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va respinto, in quanto infondato, ai sensi di cui in motivazione, dovendosi respingere per infondatezza i motivi prodotti con il ricorso originario dal B. e qui ripresi.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta ai sensi di cui in motivazione.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
11-06-2013 16:39
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