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Sentenza

Trasferimento d'autorità. Non sussiste obbligo di motivazione, ma se il militare...
Trasferimento d'autorità. Non sussiste obbligo di motivazione, ma se il militare viene trasferito 2 volte in 2 mesi e fuori regione è necessaria una indicazione di massima nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2013, proposto da:

Mario Massimo Sergio, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giovanni Carta, Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, via Bruno Buozzi, 87;

contro

Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – Roma - Sezione I Bis n. 03724/2012, resa tra le parti, concernente trasferimento d'autorità.


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Carta;


Rilevato che l'amministrazione non ha fornito, nemmeno su richiesta istruttoria avanzata dal collegio, le ragioni organizzative o personali del disposto movimento d'ufficio.

Considerato che, ferma la giurisprudenza in ordine all'insussistenza di un obbligo di motivazione per gli ordini di movimentazione (categoria nella quale è sussumibile il trasferimento d'ufficio), il fumus persecutionis dedotto dall'appellante (duplice trasferimento nel giro di pochi mesi e fuori regione) avrebbe necessitato, quanto meno in giudizio, un indicazione di massima delle esigenze organizzative che hanno ispirato la seconda movimentazione, in guisa da escludere dal campo manifeste ipotesi di sviamento di potere.

Ritenuto sussistente il periculum in mora, avuto in particolare riguardo alla distanza della nuova sede di servizio dal luogo di residenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 287/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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